Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32203/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenza di merito di plurimi episodi riguardanti la violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. Carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alle condotte di cui al capo 4 dell'imputazione, in cui si contesta al prevenuto di avere ceduto un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo cocaina in 54 occasioni;

2. Erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione delle condotte nella fattispecie della lieve entità.

Ritenuto che, in caso di c.d.

"doppia conforme" affermazione di responsabilità, in base a giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte, la sentenza di primo grado e quella di appello formano un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrandosi vicendevolmente (ex multis Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Considerato che le sentenze di merito sono assistite da conferente apparato argomentativo a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato con riferimento al capo 4 della rubrica, profilo contestato dalla difesa con il primo motivo di ricorso; al riguardo si consideri che: i giudici di merito, con apprezzamento insindacabile da parte di questa Corte, hanno ritenuto che il contenuto delle numerose conversazioni intercettate, nelle quali l'imputato ed il cessionario della sostanza stupefacente si davano convegno - in ragione del linguaggio criptico adoperato, delle modalità di approccio e del contesto nel qual è maturata la vicenda - celasse altrettanti episodi di cessione di stupefacente.

Considerato che i rilievi difensivi sono generici e palesemente versati in fatto, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente.

Considerato che il significato attribuito al linguaggio eventualmente criptico utilizzato dagli interlocutori e la stessa natura convenzionale conferita ad esso, costituiscono valutazioni di merito, insindacabili in cassazione; considerato che le valutazioni effettuate dal giudice di merito sul contenuto delle comunicazioni intercettate sono censurabili in sede di legittimità soltanto se ed in quanto si fondino su criteri interpretativi inaccettabili ovvero quando si applichino scorrettamente tali criteri (si veda in argomento Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta del ricorrente, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (modalità della condotta, assiduità delle cessioni, costante disponibilità dello stupefacente), a cui è stata attribuita una rilevanza preponderante, indicativi di una capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.

Ritenuto che si tratta di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità anche, da ultimo, nella pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018), in cui è stato enunciato il principio che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, spettando al giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata ad alcuni di essi. 2Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenza di merito di plurimi episodi riguardanti la violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alle condotte di cui al capo 4 dell'imputazione, in cui si contesta al prevenuto di avere ceduto un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo cocaina in 54 occasioni; 2. Erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione delle condotte nella fattispecie della lieve entità. Ritenuto che, in caso di c.d. "doppia conforme" affermazione di responsabilità, in base a giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte, la sentenza di primo grado e quella di appello formano un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrandosi vicendevolmente (ex multis Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Considerato che le sentenze di merito sono assistite da conferente apparato argomentativo a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato con riferimento al capo 4 della rubrica, profilo contestato dalla difesa con il primo motivo di ricorso; al riguardo si consideri che: i giudici di merito, con apprezzamento insindacabile da parte di questa Corte, hanno ritenuto che il contenuto delle numerose conversazioni intercettate, nelle quali l'imputato ed il cessionario della sostanza stupefacente si davano convegno - in ragione del linguaggio criptico adoperato, delle modalità di approccio e del contesto nel qual è maturata la vicenda - celasse altrettanti episodi di cessione di stupefacente. Considerato che i rilievi difensivi sono generici e palesemente versati in fatto, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente. Considerato che il significato attribuito al linguaggio eventualmente criptico utilizzato dagli interlocutori e la stessa natura convenzionale conferita ad esso, costituiscono valutazioni di merito, insindacabili in cassazione; considerato che le valutazioni effettuate dal giudice di merito sul contenuto delle comunicazioni intercettate sono censurabili in sede di legittimità soltanto se ed in quanto si fondino su criteri interpretativi inaccettabili ovvero quando si applichino scorrettamente tali criteri (si veda in argomento Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta del ricorrente, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (modalità della condotta, assiduità delle cessioni, costante disponibilità dello stupefacente), a cui è stata attribuita una rilevanza preponderante, indicativi di una capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività. Ritenuto che si tratta di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità anche, da ultimo, nella pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018), in cui è stato enunciato il principio che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, spettando al giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata ad alcuni di essi. 2Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32203/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris