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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29929/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 27/09/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato di partecipazione alla associazione mafiosa 'ndrangheta; Abruzzese avrebbe coordinato lo zio, [OSCURATO:PERSONA] - soggetto con posizione apicale - "in tutti li affari delittuosi e, in particolare, nel narcotraffico".2.

Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria fondato sulla base di dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia di cui uno, [OSCURATO:PERSONA], avrebbe riferito di un piano omicidiario da parte del sodalizio ai danni del ricorrente e del di lui zio, poi non portato a compimento.

Tale piano sarebbe stato indirettamente confermato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e ricondotto a fratture interne alle dinamiche criminali tra diversi gruppi.

Si tratterebbe di un compendio indiziario insufficiente, non essendo stato chiarito il ruolo e il grado di adesione psichica al sodalizio dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

2. Il Tribunale, dopo aver a lungo esaminato e descritto il contesto in cui i fatti per cui si procede sarebbero maturati, ha formulato il giudizio di gravità indiziaria nei riguardi del ricorrente valorizzando le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che, in effetti, ha riferito di un piano criminoso omicidiario in danno di [OSCURATO:PERSONA] e dell'odierno ricorrente per avere il primo, con la collaborazione del secondo, acquistato eroina "al di fuori dei canali stabiliti".

Tali dichiarazioni sarebbero riscontrate, secondo il Tribunale, da quelle del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe a sua volta riferito del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e dei dissidi tra i diversi gruppi criminali: in tale contesto il dichiarante avrebbe affermato che con il gruppo di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe "lavorato" "il nipote Saverio se non sbaglio" e che questi avrebbe fornito il suo contributo per lo spaccio di sostanze stupefacente e riscosso il denaro provento dell'attività estorsiva presso una determinata sala giochi.

Ulteriore riscontro sarebbe fornito dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], moglie di un altro collaboratore di giustizia, secondo cui il ricorrente avrebbe collaborato con lo zio nell'attività di spaccio.

3. Si tratta di un ragionamento viziato.

Nei confronti dell'indagato non è stato contestato nessun reato fine e non vi sono ulteriori elementi indiziari provenienti da altre fonti di prova; nessuna conversazione intercettata riconducibile direttamente a [OSCURATO:PERSONA], nessuna conversazione in cui il nome del ricorrente sia evocato indirettamente nell'ambito di dialoghi tra soggetti coinvolti nei fatti, nessun atto di indagine comprovante anche solo un contatto tra il ricorrente d altri soggetti del gruppo criminale.Il giudizio di gravità indiziaria è stato fatto discendere solo dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia indicati senza, tuttavia, compiere, al di là di generiche affermazioni, la valutazione specifica delle stesse che, invece, la fattispecie in esame avrebbe imposto proprio in considerazione del fatto che le altre risultanze investigative sembrano non essere simmetriche rispetto alle stringate propalazioni dei collaboratori.

Dichiarazioni, quelle dei collaboratori, che, come detto, evidenziano un elevato livello di genericità, in quanto fondate su un unico comune elemento di connessione, cioè dall'affermato coinvolgimento del ricorrente con l'attività criminale dello zio, soprattutto quanto al traffico di droga.

Si tratta tuttavia di affermazioni non dotate di adeguata capacità dimostrativa, considerato che nessun fatto concreto è stato riferito dai collaboratori, nessun elemento specifico è stato indicato al fine di comprendere cosa il ricorrente facesse rispetto al sodalizio mafioso, come e quando egli si relazionasse con lo Zi3, come mai, a fronte delle affermazioni dei collaboratori di giustizia„ non vi sia nessuna conversazione che interessi [OSCURATO:PERSONA], un solo verbale di osservazione che confermi il rapporto criminale che questi avesse con lo zio, un solo elemento che colleghi il ricorrente ad altri coindagati.

Su tali specifiche questioni l'ordinanza è silente Un giudizio di gravità indiziaria indistinto, fatto derivare da dichiarazioni a loro volta indistinte, generiche, non del tutto sovrapponibili, per nulla confermate aliunde.

Ne deriva che l'ordinanza deve essere annullata; il Tribunale, alla luce delle considerazioni compiute, verificherà se e in che limiti sussistano i gravi indizi di colpevolezza per il ricorrente in relazione al reato per cui si procede P.Q.M11.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, corna 1-ter, disp. att. cod. pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 27/09/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato di partecipazione alla associazione mafiosa 'ndrangheta; Abruzzese avrebbe coordinato lo zio, [OSCURATO:PERSONA] - soggetto con posizione apicale - "in tutti li affari delittuosi e, in particolare, nel narcotraffico".2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria fondato sulla base di dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia di cui uno, [OSCURATO:PERSONA], avrebbe riferito di un piano omicidiario da parte del sodalizio ai danni del ricorrente e del di lui zio, poi non portato a compimento. Tale piano sarebbe stato indirettamente confermato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e ricondotto a fratture interne alle dinamiche criminali tra diversi gruppi. Si tratterebbe di un compendio indiziario insufficiente, non essendo stato chiarito il ruolo e il grado di adesione psichica al sodalizio dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Il Tribunale, dopo aver a lungo esaminato e descritto il contesto in cui i fatti per cui si procede sarebbero maturati, ha formulato il giudizio di gravità indiziaria nei riguardi del ricorrente valorizzando le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che, in effetti, ha riferito di un piano criminoso omicidiario in danno di [OSCURATO:PERSONA] e dell'odierno ricorrente per avere il primo, con la collaborazione del secondo, acquistato eroina "al di fuori dei canali stabiliti". Tali dichiarazioni sarebbero riscontrate, secondo il Tribunale, da quelle del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe a sua volta riferito del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e dei dissidi tra i diversi gruppi criminali: in tale contesto il dichiarante avrebbe affermato che con il gruppo di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe "lavorato" "il nipote Saverio se non sbaglio" e che questi avrebbe fornito il suo contributo per lo spaccio di sostanze stupefacente e riscosso il denaro provento dell'attività estorsiva presso una determinata sala giochi. Ulteriore riscontro sarebbe fornito dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], moglie di un altro collaboratore di giustizia, secondo cui il ricorrente avrebbe collaborato con lo zio nell'attività di spaccio. 3. Si tratta di un ragionamento viziato. Nei confronti dell'indagato non è stato contestato nessun reato fine e non vi sono ulteriori elementi indiziari provenienti da altre fonti di prova; nessuna conversazione intercettata riconducibile direttamente a [OSCURATO:PERSONA], nessuna conversazione in cui il nome del ricorrente sia evocato indirettamente nell'ambito di dialoghi tra soggetti coinvolti nei fatti, nessun atto di indagine comprovante anche solo un contatto tra il ricorrente d altri soggetti del gruppo criminale.Il giudizio di gravità indiziaria è stato fatto discendere solo dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia indicati senza, tuttavia, compiere, al di là di generiche affermazioni, la valutazione specifica delle stesse che, invece, la fattispecie in esame avrebbe imposto proprio in considerazione del fatto che le altre risultanze investigative sembrano non essere simmetriche rispetto alle stringate propalazioni dei collaboratori. Dichiarazioni, quelle dei collaboratori, che, come detto, evidenziano un elevato livello di genericità, in quanto fondate su un unico comune elemento di connessione, cioè dall'affermato coinvolgimento del ricorrente con l'attività criminale dello zio, soprattutto quanto al traffico di droga. Si tratta tuttavia di affermazioni non dotate di adeguata capacità dimostrativa, considerato che nessun fatto concreto è stato riferito dai collaboratori, nessun elemento specifico è stato indicato al fine di comprendere cosa il ricorrente facesse rispetto al sodalizio mafioso, come e quando egli si relazionasse con lo Zi3, come mai, a fronte delle affermazioni dei collaboratori di giustizia„ non vi sia nessuna conversazione che interessi [OSCURATO:PERSONA], un solo verbale di osservazione che confermi il rapporto criminale che questi avesse con lo zio, un solo elemento che colleghi il ricorrente ad altri coindagati. Su tali specifiche questioni l'ordinanza è silente Un giudizio di gravità indiziaria indistinto, fatto derivare da dichiarazioni a loro volta indistinte, generiche, non del tutto sovrapponibili, per nulla confermate aliunde. Ne deriva che l'ordinanza deve essere annullata; il Tribunale, alla luce delle considerazioni compiute, verificherà se e in che limiti sussistano i gravi indizi di colpevolezza per il ricorrente in relazione al reato per cui si procede P.Q.M11. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, corna 1-ter, disp. att. cod. pro
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