CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02396/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale di Bari del 17 maggio scorso, che ne ha disposto la custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 19 giugno 2020, che aveva sostituito detta misura cautelare con gli arresti domiciliari. 5f1 Il ricorso deduce violazione di legge e vizi della motivazione, nella parte in cui l'ordinanza ha ritenuto l'operatività della presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere, svilendo il dato, invece valorizzato dal primo giudice, del rispetto delle prescrizioni degli arresti domiciliari, precedentemente applicati all'indagato nell'àmbito di diverso procedimento ed in corso all'atto del sopraggiungere del presente titolo custodiale. Osserva la difesa che l'argomentazione utilizzata dal Tribunale a tal fine, quella, cioè, della saltuarietà dei controlli, non è spendibile, ed altresì che l'ordinanza comunque non ha tenuto in considerazione la possibilità di un controllo continuo attraverso dispositivo elettronico. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 3. Il ricorso è inammissibile, per l'aspecificità del motivo. A differenza di quanto ivi si deduce, l'ordinanza impugnata, per giustificare l'inconcludenza - rispetto alla presunzione legale di esclusiva adeguatezza della custodia carceraria - del dato di fatto costituito dall'ottemperanza, da parte dell'indagato, alle prescrizioni degli arresti domiciliari applicatigli nelle more in diverso procedimento, non si è limitata ad evidenziare il profilo della inevitabile saltuarietà dei controlli, aspetto, di per sé, effettivamente non rilevante. I giudici d'appello, infatti, hanno posto in rilievo piuttosto la diversità di titolo di reato sottostante (in quel caso, una singola violazione in materia di stupefacenti; in questo, invece, la partecipazione ad un'associazione finalizzata a tali illeciti commerci), le relazioni emerse in questo procedimento tra l'indagato e gli ambienti criminali del luogo, nonché l'indiscutibile possibilità materiale, per lui, di mantenere tali contatti, oltre che di reiterare le condotte di detenzione, anche in costanza di arresti domiciliari e pur con il controllo elettronico: e, su tali osservazioni ulteriori, logicamente del tutto lineari, il ricorso praticamente tace. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28, reg. esec. cod. proc. pen.. Così deciso