Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1924/2025
ECLI:EU:C:2025:304
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0386_RES
[OSCURATO:PERSONA]386/23
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA] eV
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 aprile 2025
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Articolo 10, paragrafi 1 e 3 – Condizioni specifiche applicabili alle indicazioni sulla salute – Articoli 13 e 14 – Elenco delle indicazioni sulla salute consentite – Articolo 28, paragrafi 5 e 6 – Misure transitorie –Pubblicità che effettua la promozione di un integratore alimentare impiegando indicazioni sulla salute relative a sostanze botaniche che rientrano nella composizione di tale integratore – Indicazioni sulla salute la cui valutazione è stata sospesa dalla Commissione europea – Applicabilità del regolamento n. 1924/2006»
Ravvicinamento delle legislazioni – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Regolamento n. 1924/2006 – Indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia nonché allo sviluppo e alla salute dei bambini – Condizioni specifiche – Misure transitorie – Pubblicità che effettua la promozione di un integratore alimentare impiegando indicazioni sulla salute relative a sostanze botaniche che rientrano nella composizione di tale integratore – Valutazione di tali indicazioni sulla salute sospesa dalla Commissione europea – Inammissibilità – Eccezione – Ricorso a dette indicazioni autorizzato in forza del regime transitorio previsto da tale regolamento
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16 e 20; regolamento n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, artt. 10, §§ 1 e 3, 13, 14 e 28, §§ 5 e 6]
(v. punti 46-68, 71-83 e disp.)
[OSCURATO:PERSONA] dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), la Corte si pronuncia sull’applicabilità del regolamento n. 1924/2006 (
1
) e, in particolare, del suo articolo 10 alle indicazioni sulla salute relative a sostanze botaniche (
2
), il cui esame ai fini di un eventuale inserimento negli elenchi delle indicazioni consentite da tale regolamento (
3
) non era stato ancora ultimato dalla Commissione europea.
[OSCURATO:PERSONA] commercializza un integratore alimentare di cui ha fatto pubblicità sul proprio sito Internet. A tale scopo, essa ha utilizzato indicazioni sulla salute relative all’«estratto di zafferano» e all’«estratto di succo di melone», che rientrano nella composizione di tale integratore alimentare. Nel caso di specie, si è asserito che l’estratto di zafferano migliora l’umore e che l’estratto il succo di melone diminuisce le sensazioni di stress e di fatica.
Ritenendo che tali indicazioni fossero vietate dall’articolo 10 del regolamento n. 1924/2006, il VSW, un’associazione professionale che difende gli interessi commerciali dei suoi iscritti, ha proposto un ricorso diretto a vietare alla [OSCURATO:PERSONA] la promozione dell’integratore alimentare di cui trattasi mediante le indicazioni sulla salute summenzionate. In seguito all’accoglimento del ricorso da parte del giudice di primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello. Poiché quest’ultimo è stato respinto, la [OSCURATO:PERSONA] ha adito il giudice del rinvio con ricorso per
Revision
.
Il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006 sia applicabile alle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche, dato che né l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) né la Commissione hanno ultimato l’esame di tali indicazioni ai fini del loro eventuale inserimento negli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite. Il giudice del rinvio osserva che i giudici tedeschi non sono concordi quanto all’applicabilità dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 alle indicazioni relative alle sostanze botaniche. Tuttavia, secondo un’interpretazione maggioritaria, tale disposizione sarebbe applicabile alle sostanze botaniche soltanto quando il riferimento agli effetti benefici generali di tale sostanza sia accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute che può essere impiegata alle condizioni previste dalle disposizioni di cui alle misure transitorie di tale regolamento (
4
).
Giudizio della Corte
In primo luogo, la Corte sottolinea che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006 stabilisce un divieto di principio delle indicazioni sulla salute, ad eccezione di quelle che figurano negli elenchi delle indicazioni consentite. Essa precisa altresì che l’articolo 10 del regolamento n. 1924/2006 introduce una distinzione tra due categorie di indicazione sulla salute, vale a dire, da una parte, tra l’indicazione specifica sulla salute (
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) e, dall’altra, l’indicazione «generale» (
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) sulla salute, che costituisce un riferimento ad effetti benefici generali sullo stato di salute generale. Pertanto, l’uso di un’indicazione specifica sulla salute è permesso soltanto se quest’ultima figura nell’elenco delle indicazioni sulla salute consentite, mentre qualsiasi indicazione sulla salute generale dev’essere accompagnata da un’indicazione specifica siffatta.
In secondo luogo, la Corte indica che l’inserimento delle indicazioni specifiche sulla salute negli elenchi delle indicazioni consentite è soggetto a diverse procedure di autorizzazione dirette, segnatamente, a garantire che esse siano scientificamente giustificate. Per quanto riguarda, in particolare, le indicazioni sulla salute che descrivono o menzionano funzioni psicologiche o comportamentali, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, la Corte precisa che l’impiego di tali indicazioni è permesso dal regolamento n. 1924/2006 (
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) purché queste ultime siano fondate su prove scientifiche generalmente riconosciute e siano ben comprese dal consumatore medio. Pertanto, il requisito attinente a che le indicazioni figurino nell’elenco di cui all’articolo 13 del regolamento n. 1924/2006 è giustificato dall’esigenza di garantire il carattere scientificamente fondato e la buona comprensione di tali indicazioni sulla salute, formulate nelle comunicazioni di carattere commerciale relative agli alimenti.
In terzo luogo, la Corte constata che, secondo l’articolo 13 del regolamento n. 1924/2006 (
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), la Commissione era tenuta a consultare l’EFSA al fine di adottare, entro il 31 gennaio 2010, l’elenco delle indicazioni sulla salute consentite previsto da tale articolo. Tuttavia, la valutazione delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche è stata sospesa e l’elenco avente ad oggetto siffatte indicazioni non è stato ancora istituito. Secondo il regolamento n. 536/2013 (
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), le indicazioni sulla salute il cui esame non è stato ultimato potranno continuare ad essere utilizzate in applicazione delle misure transitorie previste dall’articolo 28 del regolamento n. 1924/2006 (
10
). Rientrano in tale disposizione le indicazioni sulla salute che descrivono o menzionano funzioni psicologiche o comportamentali a condizione che siano state utilizzate in conformità alle disposizioni nazionali applicabili anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento suddetto. Qualora tali indicazioni non siano state oggetto di valutazione o di autorizzazione in uno Stato membro, esse possono continuare essere utilizzate a condizione che la domanda sia stata proposta in conformità a tale regolamento entro il 19 gennaio 2008. Nel caso di specie, una delle due indicazioni di cui trattasi è stata oggetto di una domanda tardiva, mentre per l’altra indicazione non è stata proposta alcuna domanda. In tale contesto, l’uso delle indicazioni di cui trattasi nel procedimento principale non può essere autorizzato in forza del regime transitorio previsto all’articolo 28 del regolamento n. 1924/2006. Infatti, nella misura in cui l’uso di tali indicazioni potrà avere luogo soltanto a norma dell’articolo 10 di tale regolamento, quest’ultimo non può essere autorizzato fintantoché la Commissione non abbia ultimato il loro esame. Detta interpretazione è corroborata dalle finalità del regolamento n. 1924/2006. Quest’ultimo mira a garantire il funzionamento efficace del mercato interno e, al contempo. un elevato livello di tutela del consumatore (
11
), segnatamente contro le indicazioni ingannevoli, nonché la tutela della salute. Alla luce di quanto precede, la Corte considera che l’articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006 osta a che un operatore del settore alimentare impieghi le indicazioni sulla salute relative a sostanze botaniche finché la Commissione non abbia ultimato l’esame di tali indicazioni ai fini del loro inserimento negli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite, a meno che tale impiego non sia autorizzato in forza delle misure transitorie previste da tale regolamento.
Tale conclusione non è messa in discussione né dal principio della libertà d’impresa (
12
) né da quello della parità di trattamento.
Per quanto riguarda il principio della libertà d’impresa, la Corte considera che il divieto di effettuare la promozione di alimenti contenenti sostanze botaniche mediante indicazioni sulla salute che descrivono o menzionano funzioni psicologiche o comportamentali, che non siano state previamente valutate e autorizzate in conformità al regolamento n. 1924/2006, e che non siano state neppure autorizzate in forza delle misure transitorie previste da quest’ultimo, consente di garantire il giusto equilibrio tra tale principio e l’obiettivo di tutela della salute umana, senza pregiudicare in modo sproporzionato il legittimo diritto degli operatori economici del settore alimentare ad esercitare la loro attività imprenditoriale.
Per pervenire a tale conclusione, la Corte espone, da una parte, che l’applicazione dell’articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006 alle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche che descrivono o menzionano funzioni psicologiche o comportamentali non pregiudica la sostanza stessa di tale principio. A tal riguardo essa osserva, in primo luogo, che il requisito secondo cui le indicazioni specifiche sulla salute siano state previamente autorizzate e che esse figurino negli elenchi delle indicazioni consentite previsti dal regolamento n. 1924/2006 non priva gli operatori del settore alimentare che commercializzano alimenti contenenti sostanze botaniche di ogni possibilità di immettere in commercio siffatti alimenti. Infatti, tale requisito contempla soltanto il divieto di effettuarne la promozione mediante indicazioni sulla salute che non siano state previamente valutate e autorizzate in conformità a tale regolamento. In secondo luogo, il regime transitorio previsto dall’articolo 28 del regolamento n. 1924/2006 concede agli operatori del settore alimentare la possibilità di impiegare tali indicazioni, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste in tale disposizione.
D’altra parte, la Corte sottolinea che il divieto di effettuare la promozione di alimenti contenenti sostanze botaniche mediante indicazioni sulla salute che non siano state previamente valutate e autorizzate in conformità al regolamento n. 1924/2006 risponde segnatamente all’obiettivo di tutela della salute umana e che tale obiettivo riveste un’importanza prevalente rispetto agli interessi di ordine economico.
Riguardo al principio della parità di trattamento (
13
), la Corte sottolinea che, tenuto conto dell’obiettivo diretto a raggiungere un elevato livello di tutela dei consumatori e della salute umana, cui il regolamento n. 1924/2006 contribuisce, il paragone degli operatori del settore alimentare, desiderosi di impiegare indicazioni sulla salute per promuovere gli alimenti che essi commercializzano, dev’essere istituito alla luce del carattere scientificamente fondato di tali indicazioni. Pertanto, tutti gli operatori del settore alimentare devono rispettare le disposizioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento.
Considerato quanto precede, la Corte conclude che l’articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1924/2006 osta a che, nell’ambito della pubblicità commerciale effettuata per un integratore alimentare composto da sostanze botaniche, sia autorizzato, fintantoché la Commissione non abbia ultimato l’esame delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche ai fini del loro inserimento negli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite, impiegare indicazioni specifiche sulla salute relative a sostanze siffatte che descrivono o menzionano funzioni psicologiche o comportamentali. Ciò vale anche per i riferimenti agli effetti benefici generali non specifici di una sostanza siffatta sullo stato di salute generale e il benessere legato alla salute, qualora tale riferimento non sia accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute che figuri in tali elenchi. Il ricorso a indicazioni specifiche sulla salute relative a sostanze botaniche è tuttavia possibile se è autorizzato in forza dell’articolo 28, paragrafo 6, di detto regolamento.
(
1
) Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (
GU 2006, L 404, pag. 9
, e rettifica in
GU 2007, L 12, pag. 3
), come modificato dal regolamento (CE) n. 109/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 (
GU 2008, L 39, pag. 14
).
(
2
) Considerando 10 e 11 del regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (
GU 2012, L 136, pag. 1
).
(
3
) Gli elenchi delle indicazioni sulla salute sono previsti agli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1924/2006 (in prosieguo: gli «elenchi delle indicazioni consentite»).
(
4
) Come previste all’articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 1924/2006.
(
5
) Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006.
(
6
) Articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006. In forza di tale disposizione, ogni riferimento agli effetti benefici generali non specifici di una sostanza nutritiva o di un alimento sulla salute deve essere accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute che figuri negli elenchi di cui all’articolo 13 o all’articolo 14 di tale regolamento.
(
7
) Più in particolare, l’articolo 13, punto 1, lettera b), letto alla luce del considerando 24, del regolamento n. 1924/2006.
(
8
) Articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006.
(
9
) Considerando 9 del regolamento (UE) n. 536/2013 della Commissione, dell'11 giugno 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (
GU 2013, L 160, pag. 4
).
(
10
) Articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 1924/2006.
(
11
) Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006.
(
12
) Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(
13
) Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.