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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 23546/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trieste, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'ad. 368 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, oltre alle statuizioni disposte in favore della parte civile costituita.

Rilevato che tutti i motivi del ricorso risultano improponibili in sede di legittimità, il primo ed il quarto poiché vedenti in maniera diretta sul tema dell'accusa, il secondo ed il terzo implicanti un rinnovato, quanto indebito nel presente grado del giudizio, apprezzamento nel merito delle risultanze probatorie del processo (deposizioni testimoniali e contenuto della consulenza tecnica acquisita).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere e t ore Il sidente Ori Giodi6 Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] CANCr:LLERIA oggi, 1.6 61

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trieste, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'ad. 368 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, oltre alle statuizioni disposte in favore della parte civile costituita. Rilevato che tutti i motivi del ricorso risultano improponibili in sede di legittimità, il primo ed il quarto poiché vedenti in maniera diretta sul tema dell'accusa, il secondo ed il terzo implicanti un rinnovato, quanto indebito nel presente grado del giudizio, apprezzamento nel merito delle risultanze probatorie del processo (deposizioni testimoniali e contenuto della consulenza tecnica acquisita). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere e t ore Il sidente Ori Giodi6 Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] CANCr:LLERIA oggi, 1.6 61
Sentenza Cassazione n. 23546/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris