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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 36264/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25068-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein Roma, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1426/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 20.07.2017; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.05.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2017 n. 25068 sez.

S2 -ud. 26-05-2022 - 2 - Udito il P.M., in persona del Sost ituto Procuratore Generale PAOLA D'OVIDIO, che si è espressoper l’accoglimento del secondo motivo e per il rigetto dei restanti. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] G uglielmina e [OSCURATO:PERSONA] convenivanoin giudizio , innanzi al Tribunale di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero delle Finanze, al fine di ottenere la rettif ica del confine catastale tra il terreno di loro proprietà e quello demaniale confinante; la demolizione di quanto il Cavallo — quale concessionario dell’area demaniale(da lui adibita a campeggio) — aveva costruito sul terreno di proprietà attoreae, in violazione delle distanze legali, anche sul demanio.

Il convenuto resisteva alla domanda attorea e chiedeva, in via riconvenzionale, l’accertamento della proprietà dei terreni oggetto di contestazione a favore del Demanio.

Si costituiva anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che resisteva alla domanda attorea, chiedendone il rigetto.

Il Tribunale adito condannava il Cavallo al rilascio del terreno occupato;ordinava altresì al Cavallo e al Ministero delle Finanze la demolizione delle opere realizzate sul terreno di proprietà delle Guiscardi econdannava il convenuto al pagamento della somma di €20.000,00; dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale del Cavalloper difetto di legittimazione attiva.

2. Sui gravami proposti in via principale dal Cavallo e in via incidentale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della decisione di prime cure, rigettava ladomanda attore a , qualificata come rivendica, ritenendo che le attrici non avessero assolto l’onere della prova della proprietà dei terreni.

Ric. 2017 n. 25068 sez.

S2 -ud. 26-05-2022 - 3 -

3. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi.

Restanointimati gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonchéil Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le ricorrenti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorsosi denuncia la v iolazione dell’art. 345, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

Deducono le ricorrenti l’inammissibilità della eccezione, proposta solo in appello , con la quale il Cavall o aveva dedotto la insussistenza della prova rigorosa della titolarità del terreno da parte delle attrici, trattandosi di eccezione nuova, non rilevabile d’ufficio, e avendo il convenuto nel giudizio di primo grado esplicitamente ammesso che le attrici erano proprietarie del terreno.

1.1. La censura è inammissibile.

Anche superando l’erroneo riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. anziché al n. 4) (trattandosi di pretesa violazione di norma processuale), in conformità a quanto deciso dalle Sezioni Unite di questa Corte (l’erronea qualificazione del vizio della sentenza impugnata non comporta necessariamente l’inammissibilità del ricorso: Cass. Sez.

U., n. 17931 del 14.07.2013), la doglianza difetta di autosufficienza, non riportando le difese delle controparti dalle quali, secondo le ricorrenti, dovrebbe risultare che il diritto di proprietà vantato dalle attrici non solo non era statocontestato, ma era stato esplicitamente riconosciuto.

Al contrario, la contestazione della titolarità del terreno era stata sollevata già in primo grado tramite domanda riconvenzionale presentata dal Cavallo per il riconoscimento dell’acquisizione dei terreni per usucapione Ric. 2017 n. 25068 sez.

S2 -ud. 26-05-2022 - 4 - ovvero per occupazione di porzione di fondo attiguo ex art. 938 cod.civ.

In ogni caso, il motivo è inammissibile anche perché la deduzione della mancata prova della proprietà attorea non integra affatto una eccezione, ma una “mera difesa”, che sfugge alle preclusioni di cui all’art. 345 cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: le ricorrenti si dolgono di aver dato ampia prova della proprietà, documentata nel fascicolo di primo grado contenente prove documentali sul possesso ventennale , di per sé sufficiente a determinare l’acquisto a titolo originario, e sull’acquisto della nuda proprietà del terreno di cui si discute.

2.1. Ilmotivo è fondato.

È pacifico che le attrici hanno prodotto, già in primo grado, un contratto di transazione, stipulato nel 1983, tra l’usufruttuario dei terreni, da una parte, e gli affittuari (tra cui il Cavallo) dall’altra, dal quale emergerebbe il possessodelle ricorrenti sul terreno a far data dal 23.04.1979 (doc. 8 del fascicolo di primo grado);hanno ancora prodotto il contratto di compravendita datato 10.04.1969, dal quale risultavano titolari della nuda proprietà (doc. 9 del fascicolo di primo grado).

Orbene, una volta qualificata la domanda attorea come rivendica, la Corte d’Appello di Catanzaro avrebbe dovuto esaminare i documenti prodotti e risultanti dal fascicolo di primo grado, al fine di verificare l’esistenza dei titoli della proprietà.

Premesso che nella fattispecie si controverte in materia di diritto di proprietà e quindi di un diritto a carattere autodeterminato, la costante giurisprudenza di questa Corte ha Ric. 2017 n. 25068 sez.

S2 -ud. 26-05-2022 - 5 - ribadito che la causa petendisi identifica con il diritto stesso e non con il titolo che ne costituisce la fonte, la cui deduzione non svolge alcuna funzione di specificazione della domanda, ma è necessaria ai fini della prova(Cass., Sez. 2, n. 8986 del 06.04.2017; Cass. , Sez. 2, n. 23565 del 23.09.2019; Cass., Sez. 2, n. 16684 del 22.07.2014).

La Corte territoriale ha del tutto omesso di considerare i documenti prodotti, la cui valenza probatoria appare potenzialmente decisiva.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio al giudice di merito perché questi provveda all’esame e alla valutazione dei titoli e dei documenti prodotti.

3. Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di fatto decisivo e la falsa applicazione dell’art. 950 cod. c iv .

Le ricorrenti la mentano l’errata qualificazione della domanda c ome rive ndica, qualificazione effettuata dal Tribunale e ribadita dalla Corte d’Appello, nonostante che essi avessero inteso esperire solo un’azione di accertamento dei confini.Secondo le ricorrenti, la corretta qualificazione della domanda avrebbe escluso la prova rigorosa del diritto di proprietà delle istanti.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, l’azione di rivendica e l’azione di regolamento di confini si distinguono tra loro in quanto, mentre, con la prima, l’attore, sull’assunto di essere proprietario della cosa e di non averne il possesso, agisce contro il possessore o detentore per ottenere il riconoscimento giudiziale del suo diritto di proprietà sulla cosa stessa, con la seconda, invece, tende soltanto all’accertamento della esatta linea di demarcazione tra il proprio fondo e quello del convenuto, allegandone l’oggettiva incertezza, ovvero contestando che il confine di fatto corrisponda a quello indicato nei rispettivi titoli di acquisto.

Ne consegue che l’azione di rivendicapostula l’esistenza di un conflitto tra titoli determinato dal Ric. 2017 n. 25068 sez.

S2 -ud. 26-05-2022 - 6 - convenuto che nega la proprietà dell’attore, contrapponendo al titolo da costui vantato un proprio, diverso, incompatibile titolo di acquisto, originario o derivativo, mentre l’actio finium regundorum presuppone non una controversia sui titoli, bensì la contestazione della sola delimitazione delle rispettive proprietà, causata dall’incertezza oggettiva o soggettiva del confine, senza che essa perda la sua natura ricognitiva nel caso in cui l’eliminazione dell’incertezza comporti, come corollario, l’obbligo di rilascio di una porzione di fondo indebitamente posseduta (Cass., Sez. 2, n. 06681 del 23/05/2000).

Nella specie, la qualificazione della domanda come azione di rivendica, compiuta dal giudice di primo grado, non è stata oggetto di impugnazione da alcuna delle parti.

Si è formato, così, il giudicato interno, che non può più essere postoin discussione.

Se, infatti, la parte soccombente sul piano reale ha proposto appello, la parte vittoriosa ma soccombente virtuale ha il potere di far riesaminare dal giudice dell'impugnazione la questione decisa per lui in modo sfavorevole mediante la proposizione dell'appello incidentale (Cass., Sez.

Un.,12 maggio 2017, n. 11799).

Il potere di proposizione dell'appello incidentale è il rovescio dell'onere processuale cui la parte è sottoposta, nel senso che in mancanza della proposizione dell'impugnazione incidentale sulla questione decisa in senso sfavorevole si forma il giudicato internoper effetto dell'acquiescenza di cui all'art. 329 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, n. 6716 del 19.03.2018).

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire altresì che il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data all'azione dal giudice, quando tale qualificazione abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di impugnarla in appello Ric. 2017 n. 25068 sez.

S2 -ud. 26-05-2022 - 7 - (Cass., Sez. 2, n. 34026 del 19.12.2019; Cass., Sez. 2, n. 18427 del 01.08.2013;Cass. , Sez. 3, n. 21490 del 2005 ; C ass. 17/12/1993, n. 12499; Cass. n. 11022/1991).

La mancata proposizione di appello incidentale sul punto, da parte delle attrici, ha reso intangibile la qualificazione della domanda attorea come rivendicazione.

4. In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso ; vanno dichiarati inammissibili il primo e il terzo; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.

P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibili gli altri ; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’Appell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25068-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein Roma, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1426/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 20.07.2017; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.05.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2017 n. 25068 sez. S2 -ud. 26-05-2022 - 2 - Udito il P.M., in persona del Sost ituto Procuratore Generale PAOLA D'OVIDIO, che si è espressoper l’accoglimento del secondo motivo e per il rigetto dei restanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] G uglielmina e [OSCURATO:PERSONA] convenivanoin giudizio , innanzi al Tribunale di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero delle Finanze, al fine di ottenere la rettif ica del confine catastale tra il terreno di loro proprietà e quello demaniale confinante; la demolizione di quanto il Cavallo — quale concessionario dell’area demaniale(da lui adibita a campeggio) — aveva costruito sul terreno di proprietà attoreae, in violazione delle distanze legali, anche sul demanio. Il convenuto resisteva alla domanda attorea e chiedeva, in via riconvenzionale, l’accertamento della proprietà dei terreni oggetto di contestazione a favore del Demanio. Si costituiva anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che resisteva alla domanda attorea, chiedendone il rigetto. Il Tribunale adito condannava il Cavallo al rilascio del terreno occupato;ordinava altresì al Cavallo e al Ministero delle Finanze la demolizione delle opere realizzate sul terreno di proprietà delle Guiscardi econdannava il convenuto al pagamento della somma di €20.000,00; dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale del Cavalloper difetto di legittimazione attiva. 2. Sui gravami proposti in via principale dal Cavallo e in via incidentale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della decisione di prime cure, rigettava ladomanda attore a , qualificata come rivendica, ritenendo che le attrici non avessero assolto l’onere della prova della proprietà dei terreni. Ric. 2017 n. 25068 sez. S2 -ud. 26-05-2022 - 3 - 3. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. Restanointimati gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonchéil Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le ricorrenti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorsosi denuncia la v iolazione dell’art. 345, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Deducono le ricorrenti l’inammissibilità della eccezione, proposta solo in appello , con la quale il Cavall o aveva dedotto la insussistenza della prova rigorosa della titolarità del terreno da parte delle attrici, trattandosi di eccezione nuova, non rilevabile d’ufficio, e avendo il convenuto nel giudizio di primo grado esplicitamente ammesso che le attrici erano proprietarie del terreno. 1.1. La censura è inammissibile. Anche superando l’erroneo riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. anziché al n. 4) (trattandosi di pretesa violazione di norma processuale), in conformità a quanto deciso dalle Sezioni Unite di questa Corte (l’erronea qualificazione del vizio della sentenza impugnata non comporta necessariamente l’inammissibilità del ricorso: Cass. Sez. U., n. 17931 del 14.07.2013), la doglianza difetta di autosufficienza, non riportando le difese delle controparti dalle quali, secondo le ricorrenti, dovrebbe risultare che il diritto di proprietà vantato dalle attrici non solo non era statocontestato, ma era stato esplicitamente riconosciuto. Al contrario, la contestazione della titolarità del terreno era stata sollevata già in primo grado tramite domanda riconvenzionale presentata dal Cavallo per il riconoscimento dell’acquisizione dei terreni per usucapione Ric. 2017 n. 25068 sez. S2 -ud. 26-05-2022 - 4 - ovvero per occupazione di porzione di fondo attiguo ex art. 938 cod.civ. In ogni caso, il motivo è inammissibile anche perché la deduzione della mancata prova della proprietà attorea non integra affatto una eccezione, ma una “mera difesa”, che sfugge alle preclusioni di cui all’art. 345 cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: le ricorrenti si dolgono di aver dato ampia prova della proprietà, documentata nel fascicolo di primo grado contenente prove documentali sul possesso ventennale , di per sé sufficiente a determinare l’acquisto a titolo originario, e sull’acquisto della nuda proprietà del terreno di cui si discute. 2.1. Ilmotivo è fondato. È pacifico che le attrici hanno prodotto, già in primo grado, un contratto di transazione, stipulato nel 1983, tra l’usufruttuario dei terreni, da una parte, e gli affittuari (tra cui il Cavallo) dall’altra, dal quale emergerebbe il possessodelle ricorrenti sul terreno a far data dal 23.04.1979 (doc. 8 del fascicolo di primo grado);hanno ancora prodotto il contratto di compravendita datato 10.04.1969, dal quale risultavano titolari della nuda proprietà (doc. 9 del fascicolo di primo grado). Orbene, una volta qualificata la domanda attorea come rivendica, la Corte d’Appello di Catanzaro avrebbe dovuto esaminare i documenti prodotti e risultanti dal fascicolo di primo grado, al fine di verificare l’esistenza dei titoli della proprietà. Premesso che nella fattispecie si controverte in materia di diritto di proprietà e quindi di un diritto a carattere autodeterminato, la costante giurisprudenza di questa Corte ha Ric. 2017 n. 25068 sez. S2 -ud. 26-05-2022 - 5 - ribadito che la causa petendisi identifica con il diritto stesso e non con il titolo che ne costituisce la fonte, la cui deduzione non svolge alcuna funzione di specificazione della domanda, ma è necessaria ai fini della prova(Cass., Sez. 2, n. 8986 del 06.04.2017; Cass. , Sez. 2, n. 23565 del 23.09.2019; Cass., Sez. 2, n. 16684 del 22.07.2014). La Corte territoriale ha del tutto omesso di considerare i documenti prodotti, la cui valenza probatoria appare potenzialmente decisiva. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio al giudice di merito perché questi provveda all’esame e alla valutazione dei titoli e dei documenti prodotti. 3. Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di fatto decisivo e la falsa applicazione dell’art. 950 cod. c iv . Le ricorrenti la mentano l’errata qualificazione della domanda c ome rive ndica, qualificazione effettuata dal Tribunale e ribadita dalla Corte d’Appello, nonostante che essi avessero inteso esperire solo un’azione di accertamento dei confini.Secondo le ricorrenti, la corretta qualificazione della domanda avrebbe escluso la prova rigorosa del diritto di proprietà delle istanti. 3.1. Il motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, l’azione di rivendica e l’azione di regolamento di confini si distinguono tra loro in quanto, mentre, con la prima, l’attore, sull’assunto di essere proprietario della cosa e di non averne il possesso, agisce contro il possessore o detentore per ottenere il riconoscimento giudiziale del suo diritto di proprietà sulla cosa stessa, con la seconda, invece, tende soltanto all’accertamento della esatta linea di demarcazione tra il proprio fondo e quello del convenuto, allegandone l’oggettiva incertezza, ovvero contestando che il confine di fatto corrisponda a quello indicato nei rispettivi titoli di acquisto. Ne consegue che l’azione di rivendicapostula l’esistenza di un conflitto tra titoli determinato dal Ric. 2017 n. 25068 sez. S2 -ud. 26-05-2022 - 6 - convenuto che nega la proprietà dell’attore, contrapponendo al titolo da costui vantato un proprio, diverso, incompatibile titolo di acquisto, originario o derivativo, mentre l’actio finium regundorum presuppone non una controversia sui titoli, bensì la contestazione della sola delimitazione delle rispettive proprietà, causata dall’incertezza oggettiva o soggettiva del confine, senza che essa perda la sua natura ricognitiva nel caso in cui l’eliminazione dell’incertezza comporti, come corollario, l’obbligo di rilascio di una porzione di fondo indebitamente posseduta (Cass., Sez. 2, n. 06681 del 23/05/2000). Nella specie, la qualificazione della domanda come azione di rivendica, compiuta dal giudice di primo grado, non è stata oggetto di impugnazione da alcuna delle parti. Si è formato, così, il giudicato interno, che non può più essere postoin discussione. Se, infatti, la parte soccombente sul piano reale ha proposto appello, la parte vittoriosa ma soccombente virtuale ha il potere di far riesaminare dal giudice dell'impugnazione la questione decisa per lui in modo sfavorevole mediante la proposizione dell'appello incidentale (Cass., Sez. Un.,12 maggio 2017, n. 11799). Il potere di proposizione dell'appello incidentale è il rovescio dell'onere processuale cui la parte è sottoposta, nel senso che in mancanza della proposizione dell'impugnazione incidentale sulla questione decisa in senso sfavorevole si forma il giudicato internoper effetto dell'acquiescenza di cui all'art. 329 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, n. 6716 del 19.03.2018). Questa Corte ha già avuto modo di chiarire altresì che il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data all'azione dal giudice, quando tale qualificazione abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di impugnarla in appello Ric. 2017 n. 25068 sez. S2 -ud. 26-05-2022 - 7 - (Cass., Sez. 2, n. 34026 del 19.12.2019; Cass., Sez. 2, n. 18427 del 01.08.2013;Cass. , Sez. 3, n. 21490 del 2005 ; C ass. 17/12/1993, n. 12499; Cass. n. 11022/1991). La mancata proposizione di appello incidentale sul punto, da parte delle attrici, ha reso intangibile la qualificazione della domanda attorea come rivendicazione. 4. In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso ; vanno dichiarati inammissibili il primo e il terzo; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione. P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibili gli altri ; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’Appell
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