CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 novembre 2022
Cassazione n. 34773/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20999/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'EGITTO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 4699/2019 depositata il 22/11/2019, Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'Istituto delle [OSCURATO:PERSONA] d'Egitto ha impugnato l'avviso di accertamento, avente ad oggetto l'i.c.i. per l'anno 2011, relativo ad immobile sito a Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 10. 2. Il ricorso è stato rigettato in primo grado. Nella sentenza di primo grado si legge, come riportato in quella di appello, che le rette applicate "non paiono certamente simboliche ma presentano un fatto rivelatore dell'esercizio dell'attività con modalità commerciali". 3. L'appello della contribuente è stato rigettato. 4.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione. 4.11 Comune di Milano ha resistito con controricorso, sostenendo l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso. 5. Per la trattazione della causa è stata fissata l'adunanza camerale del 4 novembre 2022. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo il ricorrente ha denunciato violazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., del combinato disposto dell'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell'art. 39, comma 1, del d.l. n. 236 del 2006, avendo la Commissione tributaria regionale omesso del tutto ogni accertamento in concreto della sussistenza del requisito oggettivo (e, cioè, dell'esercizio dell'attività con modalità non commerciali) ed avendo escluso l'esenzione in base alle mera affermazione di astratti principi, senza valutare la loro pertinenza al caso concreto in base ai numerosi elementi addotti (inferiorità delle rette alla soglia fissata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai fini della fruizione dell'analoga esenzione i.m.u. e perdite di esercizio dei bilanci dal 2007 al 2011). 2. Il Comune di Milano, nel controricorso, ha eccepito l'inammissibilità della censura, da ricondurre all'art. 360, comma 1, n. 5 e non n. 3, cod.proc.civ., essendosi in presenza di una doppia conforme; ne ha, inoltre, rilevato la mancanza di specificità (in particolare la omessa indicazione di elementi concreti idonei a ribaltare il giudizio dei giudici di merito). 3. Il motivo non può essere accolto. In primo luogo la censura, nonostante la denuncia della violazione di legge, tende a proporre una rivalutazione del fatto, insistendo sulla asserita simbolicità delle rette, che è stata esclusa dai giudici di merito (in particolare dal giudice di primo grado, la cui valutazione è stata condivisa da quello di appello), superando la diversa impostazione del ricorrente. Il motivo è, quindi, inammissibile, essendo preclusa in questa sede ogni rivisitazione del fatto ed essendo inammissibile, di fronte ad una doppia conforme, una censura ex art. 360 n. 5 cod.proc.civ. Dal punto di vista giuridico, peraltro, la decisione della Commissione UE del 19 dicembre 2012, all'esito della procedura di infrazione, ha ritenuto che il combinato disposto dell'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504 del 1992 e 7, comma 2-bis, del d.l. n. 203 del 2005 (e, cioè, la disciplina i.c.i. vigente nell'anno di imposta 2011 e della cui applicazione si discute nella presente controversia), si traduce in un aiuto di Stato, incompatibile con il Trattato, in quanto, garantendo un'esenzione fiscale, concede un vantaggio selettivo agli enti non commerciali che svolgono determinate attività (contrariamente all'esenzione fiscale prevista dal nuovo regime dell'i.m.u., applicabile dal 1 gennaio 2012, che non presenta, invece, aspetti di frizione con la disciplina comunitaria). Pertanto, alla luce della normativa sovranazionale, questa Corte ha in più occasioni precisato che l'esenzione in esame (e, cioè, quella riconosciuta dalla disciplina vigente, anteriormente alle modifiche apportate dal d.l. n. 1 del 2012 e, cioè, all'abrogazione dell'art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 203 del 2005 ed alla introduzione nella lett. i in esame della locuzione "modalità non commerciali") può ritenersi compatibile con il divieto di aiuti di Stato soltanto qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica e l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (v., ad esempio, Sez. 5, n. 6795 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 657546 - 01 e Sez. 5, n. 7415 del 15/03/2019, Rv. 653513 - 01). In pratica, secondo la giurisprudenza di legittimità, lo svolgimento con modalità non commerciali dell'attività didattica presuppone il rispetto del requisito individuato dall'art. 4, comma 3, lett. c, decreto n. 200 del 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ai sensi del quale "Io svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se:... c) l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso"). Per completezza deve evidenziarsi che il parametro stabilito dall'art. 4,.comma 3, lett. c, del decreto ministeriale n. 2000 del 2012 è l'unico rilevante, non avendo valore normativo le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni, e non potendo certamente considerarsi simbolica (come preteso dal ricorrente) una retta semplicemente inferiore rispetto al costo medio del servizio didattico per studenti pubblicato nella tabella contenuta nelle istruzioni relative ai tributi locali. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi e accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da