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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22406/2026

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ale e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontroBanco [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Barocci e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è puredomiciliata;controricorrenteavverso la sentenza n. 2/2022 depositata il 3 gennaio 2022 della Cortedi appello di Milano.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez.

I – RG 16572/2022camera di consiglio 16.6.2026 1Numero registro generale 16572/2022Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 22406/2026Data pubblicazione 30/06/20261. ─ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] soc.coop., oggi [OSCURATO:SOCIETA]., allegando di aver stipulato con la stessa,in data 26 marzo 2007, un contratto di locazione finanziaria avente adoggetto un immobile.

Ha dedotto: la contabilizzazione di interessiusurari; l'applicazione contrattuale di un piano di ammortamento «allafrancese» con applicazione di interessi anatocistici; la difformità deltasso di indicizzazione applicato dal mese di ottobre 2012 al mese didicembre 2014 rispetto a quanto previsto in contratto; la violazione deicriteri di correttezza e buona fede della società nella stipula enell'esecuzione del contratto di leasing; la legittima proposizione, daparte di essa attrice, di un'eccezione di inadempimento consistente nelrifiuto di pagamento degli interessi; la natura traslativa del leasing, conconseguente necessità di fare applicazione dell’art. 1526 c.c. nel casodi recesso dal contratto o di sua risoluzione; il diritto della stessa istanteal risarcimento dei danni sofferti in ragione dei comportamenti illecitidella convenuta. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi domandato la condanna dicontroparte alla restituzione degli importi indebitamente corrisposti,oltre che al risarcimento del danno.Nella resistenza della banca il Tribunale di Milano ha rigettato ledomande proposte.2. ─ Ha proposto gravame la società utilizzatrice.La banca si è costituita, chiedendo che l’impugnazione fossedichiarata inammissibile o respinta.La Corte di appello di Milano, con sentenza del 31 gennaio 2022,ha confermato la sentenza di primo grado.La detta Corte ha in sintesi rilevato: che il «tasso leasing»risultava inferiore al tasso soglia; che non si ravvisava alcunsuperamento del tasso di mora rispetto al diverso tasso soglia il quale,per i predetti interessi, andava quantificato secondo i criteri fissati daCass.

Sez.

U. 18 settembre 2020, n. 19597; che l’eventuale usurarietàdegli interessi di mora comportava l’applicazione dell’art. 1224, commaSez.

I – RG 16572/2022camera di consiglio 16.6.2026 2Numero registro generale 16572/2022Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 22406/2026Data pubblicazione 30/06/20261, c.c., con conseguente debenza degli interessi nella misura,lecitamente pattuita, di quelli corrispettivi; che le doglianze vertentisulla violazione dell’art. 117 t.u.b., ritenute tardive dal Tribunale, eranocomunque infondate; che, in particolare, per il contratto di leasing lanormativa vigente non prevedeva dovesse essere contrattualmenteindicato l’ISC (o indicatore sintetico di costo); che il corrispettivo delleasing doveva peraltro nella fattispecie considerarsi determinato odeterminabile, come era stato rilevato dal c.t.u. nominato in primogrado; che il piano di ammortamento «alla francese» non generavaalcun effetto anatocistico; che con riguardo al tasso di indicizzazioneapplicato al contratto nel periodo ricompreso tra ottobre 2012 edicembre 2014 l'appellante si era limitato a reiterare le deduzioni svoltein primo grado senza replicare alle osservazioni svolte dal consulentetecnico e alle motivazioni addotte dal Tribunale; che non era stataimpugnata la motivazione della sentenza di primo grado in cui era statodato conto dell'inattendibilità del calcolo indicato nella periziaeconometrica di parte attrice (inattendibilità dipendente dal rilievo percui nello stesso elaborato era stato evidenziato non essere stata fattaapplicazione della previsione contenuta nell’art. 6 del contratto, dettatoin tema di «indicizzazione e adeguamento del corrispettivo»); che ilcontratto di locazione finanziaria era pacificamente in corso diesecuzione e l’art. 1526 c.c. risultava conseguentemente inapplicabilealla fattispecie, visto che tale norma, pure operante nei confronti delleasing traslativo di beni, entra in gioco solo una volta che larestituzione di questi abbia avuto luogo.3. — Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la società LeaderRe facendo valere undici motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].Sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 1418 c.c.,nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1815 c.c., dell’art.Sez.

I – RG 16572/2022camera di consiglio 16.6.2026 3Numero registro generale 16572/2022Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 22406/2026Data pubblicazione 30/06/20261 del d.l. n. 394 del 2000, convertito in l. n. 24 del 2001, dell’art. 644c.p. e dell’art. 117 t.u.b..Il motivo verte sul rilievo che assumono gli interessi di mora nellaverifica circa l’usurarietà del finanziamento.Il motivo risulta inammissibile, in quanto non coglie la ratiodecidendi dell’impugnata pronuncia.

La Corte di merito ha infatti: i)rilevato che il tasso di mora era stato pattuito nella misura del 9,5902%a fronte di un tasso soglia del 9,53%; ii) richiamato il criterio stabilitodalle Sezioni Unite di questa Corte per il raffronto dell’interessemoratorio col tasso soglia; iii) appurato che «il tasso moratorio pattuitoed applicato, che sforava di pochi decimali il tasso soglia stabilito daidecreti ministeriali per l’usurarietà degli interessi corrispettivi, non [era]certamente usurario in base al calcolo del tasso soglia moratoriostabilito dalla giurisprudenza di legittimità».

La Corte di merito ha insintesi fatto corretta applicazione del principio per cui, con riguardo agliinteressi moratori il tasso-soglia è dato dal TEGM (tasso effettivoglobale medio), incrementato della maggiorazione media degli interessimoratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta deipunti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dalquarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decretiministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazionemedia, la comparazione va effettuata tra il TEG (tasso effettivo globale)del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGMcosì come rilevato nei suddetti decreti (Cass. Sez.

U. 18 settembre2020, n. 19597).2. ― Col secondo mezzo si oppone, ancora, la violazione dell’art.1418 c.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1815 c.c.,dell’art. 1 del d.l. n. 394 del 2000, convertito in l. n. 24 del 2001,dell’art. 644 c.p. e dell’art. 117 t.u.b..Anche questa censura, che investe la sentenza impugnata nellaparte in cui assume che l’eventuale nullità della clausola con cui sonoSez.

I – RG 16572/2022camera di consiglio 16.6.2026 4Numero registro generale 16572/2022Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 22406/2026Data pubblicazione 30/06/2026pattuiti gli interessi moratori per superamento del tasso soglia «non puòtradursi nella nullità della distinta e autonoma pattuizione avente adoggetto gli interessi corrispettivi», è inammissibile.Essa è all’evidenza carente di decisività, visto che la Corteterritoriale non ha accertato alcuna esorbitanza dell’interesse moratoriorispetto al tasso soglia.

Ove si trascurasse tale dato, il motivorisulterebbe peraltro infondato, dal momento che dall'accertamentodell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., dimodo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria)pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, inapplicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. (cit. Cass. Sez.

U. 18settembre 2020, n. 19597).3. — Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 342 e 343 c.p.c. e la «mancata considerazione del giudicatointerno formatosi per effetto di pronuncia sfavorevole alla convenuta enon impugnata dalla interessata».Il motivo prospetta un giudicato che parrebbe riferito alsuperamento del tasso soglia ed è inammissibile.Il mezzo non lascia ben comprendere quale sia la statuizione dellasentenza di primo grado, passata in giudicato, che la Corte di appelloavrebbe disatteso.

Nel ricorso per cassazione si richiama un passaggio,che sembrerebbe riferito alla detta pronuncia, in cui si assume che iltasso soglia usura era pari al 9,53%, mentre il tasso di moracontrattualmente convenuto risultava pari al 9,502%: e tuttavia, tantonon basta per assumere che si sia formato un giudicato sull’usurarietàdegli interessi moratori.

Come è noto, infatti, il giudicato interno non sidetermina sul fatto (e tale è il dato dell’esistenza dei due tassi diinteresse menzionati dalla società istante), ma su di una statuizioneminima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma edeffetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambitodella controversia (Cass. 19 ottobre 2022, n. 30728; Cass. 17 aprileSez.

I – RG 16572/2022camera di consiglio 16.6.2026 5Numero registro generale 16572/2022Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 22406/2026Data pubblicazione 30/06/20262019, n. 10760).

È del resto sintomatico che il Tribunale abbia respinto«tutte le domande attoree» (cfr. sentenza di appello, pag. 3) e che lastessa ricorrente, considerando unitariamente le pretese azionate,confermi tale dato (cfr. ricorso, pag. 7): come è evidente, se il Giudicedi prima istanza avesse riconosciuta fondata la domanda sull’usura(anche se limitatamente al profilo concernente gli interessi di mora),non avrebbe adottato una decisione di integrale rigetto, come invece èaccaduto.4. — Col quarto motivo la sentenza impugnata è censurata perl’omessa considerazione di questione decisiva che si assumeritualmente sollevata.La censura è fatta rientrare nella previsione dell’art. 360, n. 5,c.p.c. e con essa la ricorrente «contesta la mancata considerazione delmotivo di appello con il quale si era doluta dell’eccezione di tardività edi novità sollevata dal Tribunale».

Anche tale motivo è inammissibile.Va formulata una notazione che ha valore assorbente: l'art. 360,n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dald.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'omessoesame come riferito ad un fatto decisivo per il giudizio ossia ad unpreciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a «questioni» o«argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguenteinammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass. 26 gennaio2022, n. 2268; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152).

Si osserva, per meracompletezza, che il motivo è incentrato sulla statuizione diinammissibilità, per tardività, di una questione, che — spiega laricorrente — era stata fatta valere con l’atto introduttivo del giudizio:ma chi impugna omette di considerare che la Corte territoriale haspiegato le ragioni per cui le domande reputate inammissibili dalGiudice di primo grado erano da ritenere infondate: sotto questoriflesso, dunque, il motivo manca di confrontarsi con la sentenzaSez.

I – RG 16572/2022camera di consiglio 16.6.2026 6Numero registro generale 16572/2022Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 22406/2026Data pubblicazione 30/06/2026impugnata.5. — Il quinto mezzo reca la stessa titolazione del quarto.Il motivo verte sull’affermazione, contenuta nella sentenzaimpugnata, per cui il tasso di interesse contrattuale si attestava sotto iltasso soglia ed è inammissibile.Anche in questo caso si denuncia l’omesso esame di fatto decisivosenza indicare il fatto storico che la Corte di merito avrebbe mancato diapprezzare.

In più il mezzo di censura è oscuro nel suo svolgimentoargomentativo, non consentendo di comprendere quale sia il realeoggetto dell’impugnazione svolta.

Vale ricordare che il ricorso percassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i qualisi richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza eriferibilità alla decisione impugnata, il che comporta, oltre che l'esattaindividuazione del capo di pronunzia impugnata, l'esposizione di ragioniche illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni dinorme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass.18 febbraio 2011, n. 4036; Cass. 3 agosto 2007, n. 17125; cfr. pureCass. 24 febbraio 2020, n. 4905).6. — Col sesto mezzo di censura viene denunciata la violazionedegli artt. 1418 c.c., 644 c.p.

«nonché delle altre disposizioni richiamatenei primi due motivi».Pure tale motivo si rivela inammissibile.La ricorrente deduce di voler aggredire il passaggio motivazionaleevocato col quinto motivo, ma non spiega, perlomeno in modoesauriente, in cosa consista la denunciata violazione di legge.

Sirichiama quanto sopra detto a proposito dell’intellegibilità dei motivi diricorso.

Va qui aggiunto che l'onere di specificità dei motivi, sancitodall'art. 366, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cuiall'art. 360, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, diindicare non solo le norme di legge di cui intende lamentare laviolazione, ma di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarloSez.

I – RG 16572/2022camera di consiglio 16.6.2026 7Numero registro generale 16572/2022Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 22406/2026Data pubblicazione 30/06/2026con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata al finedi dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo(Cass. Sez.

U. 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass. 6 luglio 2021, n.18998).7. — Il settimo motivo reca la stessa rubrica del sesto.Il motivo si articola in diffuse considerazioni sul rilievo chegiocano gli interessi moratori nella disciplina della l. n. 108 del 1996.

Ilmezzo è inammissibile.La Corte territoriale, come si è già rilevato, non ha affatto esclusoche gli interessi moratori vadano conteggiati ai fini dell’usura: ha soloescluso che nel caso specifico essi superassero il tasso soglia che liriguarda.

In tal senso, la censura, oltre a patire il difetto di specificitàche affligge il sesto motivo, si mostra priva di aderenza al decisum.8. — Con l’ottavo motivo ci si duole dell’omessa considerazionedella questione vertente sulla concreta violazione degli artt. 1283 e1284 c.c., dell’art. 644 c.p. e delle altre disposizioni evocate nei primidue motivi di ricorso.Il motivo, che investe il passaggio della sentenza con cui la Cortedi merito ha escluso che il piano di ammortamento «alla francese»generasse un effetto anatocistico, è inammissibile.In primo luogo, la società istante lamenta il vizio di cui all’art.360, n. 5, c.p.c. senza far questione dell’omesso esame di fatti storici.In secondo luogo, non vale comunque opporre, come fa l’istante, chegli interessi composti avrebbero «tradotto il TAN (tasso annuonominale) in TAE (tasso annuo effettivo)», perché in punto di fatto nonrisulta in alcun modo accertato che il contratto esibisse un TEG (unicaunità rilevante ai fini dell’usura) eccedente il tasso soglia: e per la verità— volendo prescindere dal dato per cui questa Corte non è giudice delmerito — nemmeno la società ricorrente fornisce congrue indicazioniche diano ragione di un tale superamento.Merita aggiungere, da ultimo, che regime di capitalizzazioneSez.

I – RG 16572/2022camera di consiglio 16.6.2026 8Numero registro generale 16572/2022Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 22406/2026Data pubblicazione 30/06/2026composta del rimborso operante nel sistema «alla francese» non generaalcun effetto anatocistico (Cass. Sez.

U. 29 maggio 2024, n. 15130).9. — Col nono motivo si oppone la violazione delle disposizionicitate o richiamate con l’ottavo mezzo di censura.Il motivo è inammissibile, in quanto manca di raccordarsi a unaprecisa statuizione della sentenza impugnata: il che lo rende anche noncomprensibile.Si evidenzia, del resto, che ove con il ricorso per cassazione sianoprospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata,è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione diinammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenutaloro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio alprincipio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in qualespecifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo allaSuprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzioneprima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 1 luglio2024, n. 18018; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018,n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

Il mezzo di ricorso mancadi tali indicazioni.10. — Il decimo motivo oppone l’«omessa disamina di questionesollevata dall’esponente».La censura ha ad oggetto quella parte della sentenza della Cortedi appello in cui si è dato atto della mancata impugnazione dellastatuizione della decisione di primo grado che riguardava «la difformitàdel tasso di indicizzazione applicato al contratto nel periodo da ottobre2012 a dicembre 2014».

Essa è inammissibile.A fronte della declaratoria di inammissibilità della doglianzaformulata in appello occorreva denunciare, a norma dell’art. 360, n. 4,c.p.c., l’error in procedendo in cui fosse incorsa la Corte di merito(assumendo che detta Corte aveva erroneamente reputato che lacensura non si estendesse al capo della sentenza di primo grado cheSez.

I – RG 16572/2022camera di consiglio 16.6.2026 9Numero registro generale 16572/2022Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 22406/2026Data pubblicazione 30/06/2026qui interessa).

Non poteva opporsi l’omesso esame di fatto decisivo:infatti, l’omesso esame di fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dellenorme regolatrici del processo non è riconducibile al vizio ex art. 360,n. 5, c.p.c. quanto, piuttosto, a quello ex art. 360, n. 4, c.p.c., ovveroa quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2, ove si tratti, in quest'ultimocaso, di fatti concernenti l’applicazione delle disposizioni in tema digiurisdizione o competenza (Cass. 8 marzo 2017, n. 5785).

La rettadeduzione del vizio processuale avrebbe comunque imposto latrascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parted'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificarel'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e lacorretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzionenomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organogiudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. 30luglio 2024, n. 21346), dovendosi qui ricordare che la deduzione dierrores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementiindividuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass. Sez.

U. 25luglio 2019, n. 20181).11. — L’undicesimo motivo denuncia la violazione dell’art. 1526c.c..Il motivo verte sulla ritenuta inapplicabilità al contratto per cui ècausa della norma appena citata, ed è inammissibile.Assume, in sintesi, la ricorrente, che la decisione, sul punto, nonsarebbe pertinente, avendo essa inteso solo rilevare che, se avesseinteso risolvere il contratto, la concedente avrebbe dovuto restituireparte di quanto ricevuto, posto che il leasing aveva natura traslativa.La ricorrente manca però di trascrivere quanto dedotto col motivo diappello e ciò si traduce in un chiaro difetto di autosufficienza del motivo.Mette conto poi di rilevare che se la ricorrente non avesse davveroproposto la censura presa in esame dalla Corte territoriale, essa nonpotrebbe dolersi del suo rigetto, onde sul punto risulterebbe financheSez.

I – RG 16572/2022camera di consiglio 16.6.2026 10Numero registro generale 16572/2022Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 22406/2026Data pubblicazione 30/06/2026carente dell’interesse a impugnare.12. — Il ricorso è dichiarato inammissibile.13. — Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza.

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 16 giugno 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez.

I – RG 16572/2022camera di consiglio 16.6.2026 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontroBanco [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Barocci e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è puredomiciliata;controricorrenteavverso la sentenza n. 2/2022 depositata il 3 gennaio 2022 della Cortedi appello di Milano.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 16572/2022camera di consiglio 16.6.2026 1Numero registro generale 16572/2022Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 22406/2026Data pubblicazione 30/06/20261. ─ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] soc.coop., oggi [OSCURATO:SOCIETA]., allegando di aver stipulato con la stessa,in data 26 marzo 2007, un contratto di locazione finanziaria avente adoggetto un immobile. Ha dedotto: la contabilizzazione di interessiusurari; l'applicazione contrattuale di un piano di ammortamento «allafrancese» con applicazione di interessi anatocistici; la difformità deltasso di indicizzazione applicato dal mese di ottobre 2012 al mese didicembre 2014 rispetto a quanto previsto in contratto; la violazione deicriteri di correttezza e buona fede della società nella stipula enell'esecuzione del contratto di leasing; la legittima proposizione, daparte di essa attrice, di un'eccezione di inadempimento consistente nelrifiuto di pagamento degli interessi; la natura traslativa del leasing, conconseguente necessità di fare applicazione dell’art. 1526 c.c. nel casodi recesso dal contratto o di sua risoluzione; il diritto della stessa istanteal risarcimento dei danni sofferti in ragione dei comportamenti illecitidella convenuta. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi domandato la condanna dicontroparte alla restituzione degli importi indebitamente corrisposti,oltre che al risarcimento del danno.Nella resistenza della banca il Tribunale di Milano ha rigettato ledomande proposte.2. ─ Ha proposto gravame la società utilizzatrice.La banca si è costituita, chiedendo che l’impugnazione fossedichiarata inammissibile o respinta.La Corte di appello di Milano, con sentenza del 31 gennaio 2022,ha confermato la sentenza di primo grado.La detta Corte ha in sintesi rilevato: che il «tasso leasing»risultava inferiore al tasso soglia; che non si ravvisava alcunsuperamento del tasso di mora rispetto al diverso tasso soglia il quale,per i predetti interessi, andava quantificato secondo i criteri fissati daCass. Sez. U. 18 settembre 2020, n. 19597; che l’eventuale usurarietàdegli interessi di mora comportava l’applicazione dell’art. 1224, commaSez. I – RG 16572/2022camera di consiglio 16.6.2026 2Numero registro generale 16572/2022Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 22406/2026Data pubblicazione 30/06/20261, c.c., con conseguente debenza degli interessi nella misura,lecitamente pattuita, di quelli corrispettivi; che le doglianze vertentisulla violazione dell’art. 117 t.u.b., ritenute tardive dal Tribunale, eranocomunque infondate; che, in particolare, per il contratto di leasing lanormativa vigente non prevedeva dovesse essere contrattualmenteindicato l’ISC (o indicatore sintetico di costo); che il corrispettivo delleasing doveva peraltro nella fattispecie considerarsi determinato odeterminabile, come era stato rilevato dal c.t.u. nominato in primogrado; che il piano di ammortamento «alla francese» non generavaalcun effetto anatocistico; che con riguardo al tasso di indicizzazioneapplicato al contratto nel periodo ricompreso tra ottobre 2012 edicembre 2014 l'appellante si era limitato a reiterare le deduzioni svoltein primo grado senza replicare alle osservazioni svolte dal consulentetecnico e alle motivazioni addotte dal Tribunale; che non era stataimpugnata la motivazione della sentenza di primo grado in cui era statodato conto dell'inattendibilità del calcolo indicato nella periziaeconometrica di parte attrice (inattendibilità dipendente dal rilievo percui nello stesso elaborato era stato evidenziato non essere stata fattaapplicazione della previsione contenuta nell’art. 6 del contratto, dettatoin tema di «indicizzazione e adeguamento del corrispettivo»); che ilcontratto di locazione finanziaria era pacificamente in corso diesecuzione e l’art. 1526 c.c. risultava conseguentemente inapplicabilealla fattispecie, visto che tale norma, pure operante nei confronti delleasing traslativo di beni, entra in gioco solo una volta che larestituzione di questi abbia avuto luogo.3. — Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la società LeaderRe facendo valere undici motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].Sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 1418 c.c.,nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1815 c.c., dell’art.Sez. I – RG 16572/2022camera di consiglio 16.6.2026 3Numero registro generale 16572/2022Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 22406/2026Data pubblicazione 30/06/20261 del d.l. n. 394 del 2000, convertito in l. n. 24 del 2001, dell’art. 644c.p. e dell’art. 117 t.u.b..Il motivo verte sul rilievo che assumono gli interessi di mora nellaverifica circa l’usurarietà del finanziamento.Il motivo risulta inammissibile, in quanto non coglie la ratiodecidendi dell’impugnata pronuncia. La Corte di merito ha infatti: i)rilevato che il tasso di mora era stato pattuito nella misura del 9,5902%a fronte di un tasso soglia del 9,53%; ii) richiamato il criterio stabilitodalle Sezioni Unite di questa Corte per il raffronto dell’interessemoratorio col tasso soglia; iii) appurato che «il tasso moratorio pattuitoed applicato, che sforava di pochi decimali il tasso soglia stabilito daidecreti ministeriali per l’usurarietà degli interessi corrispettivi, non [era]certamente usurario in base al calcolo del tasso soglia moratoriostabilito dalla giurisprudenza di legittimità». La Corte di merito ha insintesi fatto corretta applicazione del principio per cui, con riguardo agliinteressi moratori il tasso-soglia è dato dal TEGM (tasso effettivoglobale medio), incrementato della maggiorazione media degli interessimoratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta deipunti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dalquarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decretiministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazionemedia, la comparazione va effettuata tra il TEG (tasso effettivo globale)del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGMcosì come rilevato nei suddetti decreti (Cass. Sez. U. 18 settembre2020, n. 19597).2. ― Col secondo mezzo si oppone, ancora, la violazione dell’art.1418 c.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1815 c.c.,dell’art. 1 del d.l. n. 394 del 2000, convertito in l. n. 24 del 2001,dell’art. 644 c.p. e dell’art. 117 t.u.b..Anche questa censura, che investe la sentenza impugnata nellaparte in cui assume che l’eventuale nullità della clausola con cui sonoSez. I – RG 16572/2022camera di consiglio 16.6.2026 4Numero registro generale 16572/2022Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 22406/2026Data pubblicazione 30/06/2026pattuiti gli interessi moratori per superamento del tasso soglia «non puòtradursi nella nullità della distinta e autonoma pattuizione avente adoggetto gli interessi corrispettivi», è inammissibile.Essa è all’evidenza carente di decisività, visto che la Corteterritoriale non ha accertato alcuna esorbitanza dell’interesse moratoriorispetto al tasso soglia. Ove si trascurasse tale dato, il motivorisulterebbe peraltro infondato, dal momento che dall'accertamentodell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., dimodo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria)pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, inapplicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. (cit. Cass. Sez. U. 18settembre 2020, n. 19597).3. — Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 342 e 343 c.p.c. e la «mancata considerazione del giudicatointerno formatosi per effetto di pronuncia sfavorevole alla convenuta enon impugnata dalla interessata».Il motivo prospetta un giudicato che parrebbe riferito alsuperamento del tasso soglia ed è inammissibile.Il mezzo non lascia ben comprendere quale sia la statuizione dellasentenza di primo grado, passata in giudicato, che la Corte di appelloavrebbe disatteso. Nel ricorso per cassazione si richiama un passaggio,che sembrerebbe riferito alla detta pronuncia, in cui si assume che iltasso soglia usura era pari al 9,53%, mentre il tasso di moracontrattualmente convenuto risultava pari al 9,502%: e tuttavia, tantonon basta per assumere che si sia formato un giudicato sull’usurarietàdegli interessi moratori. Come è noto, infatti, il giudicato interno non sidetermina sul fatto (e tale è il dato dell’esistenza dei due tassi diinteresse menzionati dalla società istante), ma su di una statuizioneminima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma edeffetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambitodella controversia (Cass. 19 ottobre 2022, n. 30728; Cass. 17 aprileSez. I – RG 16572/2022camera di consiglio 16.6.2026 5Numero registro generale 16572/2022Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 22406/2026Data pubblicazione 30/06/20262019, n. 10760). È del resto sintomatico che il Tribunale abbia respinto«tutte le domande attoree» (cfr. sentenza di appello, pag. 3) e che lastessa ricorrente, considerando unitariamente le pretese azionate,confermi tale dato (cfr. ricorso, pag. 7): come è evidente, se il Giudicedi prima istanza avesse riconosciuta fondata la domanda sull’usura(anche se limitatamente al profilo concernente gli interessi di mora),non avrebbe adottato una decisione di integrale rigetto, come invece èaccaduto.4. — Col quarto motivo la sentenza impugnata è censurata perl’omessa considerazione di questione decisiva che si assumeritualmente sollevata.La censura è fatta rientrare nella previsione dell’art. 360, n. 5,c.p.c. e con essa la ricorrente «contesta la mancata considerazione delmotivo di appello con il quale si era doluta dell’eccezione di tardività edi novità sollevata dal Tribunale». Anche tale motivo è inammissibile.Va formulata una notazione che ha valore assorbente: l'art. 360,n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dald.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'omessoesame come riferito ad un fatto decisivo per il giudizio ossia ad unpreciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a «questioni» o«argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguenteinammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass. 26 gennaio2022, n. 2268; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152). Si osserva, per meracompletezza, che il motivo è incentrato sulla statuizione diinammissibilità, per tardività, di una questione, che — spiega laricorrente — era stata fatta valere con l’atto introduttivo del giudizio:ma chi impugna omette di considerare che la Corte territoriale haspiegato le ragioni per cui le domande reputate inammissibili dalGiudice di primo grado erano da ritenere infondate: sotto questoriflesso, dunque, il motivo manca di confrontarsi con la sentenzaSez. I – RG 16572/2022camera di consiglio 16.6.2026 6Numero registro generale 16572/2022Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 22406/2026Data pubblicazione 30/06/2026impugnata.5. — Il quinto mezzo reca la stessa titolazione del quarto.Il motivo verte sull’affermazione, contenuta nella sentenzaimpugnata, per cui il tasso di interesse contrattuale si attestava sotto iltasso soglia ed è inammissibile.Anche in questo caso si denuncia l’omesso esame di fatto decisivosenza indicare il fatto storico che la Corte di merito avrebbe mancato diapprezzare. In più il mezzo di censura è oscuro nel suo svolgimentoargomentativo, non consentendo di comprendere quale sia il realeoggetto dell’impugnazione svolta. Vale ricordare che il ricorso percassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i qualisi richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza eriferibilità alla decisione impugnata, il che comporta, oltre che l'esattaindividuazione del capo di pronunzia impugnata, l'esposizione di ragioniche illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni dinorme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass.18 febbraio 2011, n. 4036; Cass. 3 agosto 2007, n. 17125; cfr. pureCass. 24 febbraio 2020, n. 4905).6. — Col sesto mezzo di censura viene denunciata la violazionedegli artt. 1418 c.c., 644 c.p. «nonché delle altre disposizioni richiamatenei primi due motivi».Pure tale motivo si rivela inammissibile.La ricorrente deduce di voler aggredire il passaggio motivazionaleevocato col quinto motivo, ma non spiega, perlomeno in modoesauriente, in cosa consista la denunciata violazione di legge. Sirichiama quanto sopra detto a proposito dell’intellegibilità dei motivi diricorso. Va qui aggiunto che l'onere di specificità dei motivi, sancitodall'art. 366, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cuiall'art. 360, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, diindicare non solo le norme di legge di cui intende lamentare laviolazione, ma di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarloSez. I – RG 16572/2022camera di consiglio 16.6.2026 7Numero registro generale 16572/2022Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 22406/2026Data pubblicazione 30/06/2026con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata al finedi dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo(Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass. 6 luglio 2021, n.18998).7. — Il settimo motivo reca la stessa rubrica del sesto.Il motivo si articola in diffuse considerazioni sul rilievo chegiocano gli interessi moratori nella disciplina della l. n. 108 del 1996. Ilmezzo è inammissibile.La Corte territoriale, come si è già rilevato, non ha affatto esclusoche gli interessi moratori vadano conteggiati ai fini dell’usura: ha soloescluso che nel caso specifico essi superassero il tasso soglia che liriguarda. In tal senso, la censura, oltre a patire il difetto di specificitàche affligge il sesto motivo, si mostra priva di aderenza al decisum.8. — Con l’ottavo motivo ci si duole dell’omessa considerazionedella questione vertente sulla concreta violazione degli artt. 1283 e1284 c.c., dell’art. 644 c.p. e delle altre disposizioni evocate nei primidue motivi di ricorso.Il motivo, che investe il passaggio della sentenza con cui la Cortedi merito ha escluso che il piano di ammortamento «alla francese»generasse un effetto anatocistico, è inammissibile.In primo luogo, la società istante lamenta il vizio di cui all’art.360, n. 5, c.p.c. senza far questione dell’omesso esame di fatti storici.In secondo luogo, non vale comunque opporre, come fa l’istante, chegli interessi composti avrebbero «tradotto il TAN (tasso annuonominale) in TAE (tasso annuo effettivo)», perché in punto di fatto nonrisulta in alcun modo accertato che il contratto esibisse un TEG (unicaunità rilevante ai fini dell’usura) eccedente il tasso soglia: e per la verità— volendo prescindere dal dato per cui questa Corte non è giudice delmerito — nemmeno la società ricorrente fornisce congrue indicazioniche diano ragione di un tale superamento.Merita aggiungere, da ultimo, che regime di capitalizzazioneSez. I – RG 16572/2022camera di consiglio 16.6.2026 8Numero registro generale 16572/2022Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 22406/2026Data pubblicazione 30/06/2026composta del rimborso operante nel sistema «alla francese» non generaalcun effetto anatocistico (Cass. Sez. U. 29 maggio 2024, n. 15130).9. — Col nono motivo si oppone la violazione delle disposizionicitate o richiamate con l’ottavo mezzo di censura.Il motivo è inammissibile, in quanto manca di raccordarsi a unaprecisa statuizione della sentenza impugnata: il che lo rende anche noncomprensibile.Si evidenzia, del resto, che ove con il ricorso per cassazione sianoprospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata,è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione diinammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenutaloro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio alprincipio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in qualespecifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo allaSuprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzioneprima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 1 luglio2024, n. 18018; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018,n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675). Il mezzo di ricorso mancadi tali indicazioni.10. — Il decimo motivo oppone l’«omessa disamina di questionesollevata dall’esponente».La censura ha ad oggetto quella parte della sentenza della Cortedi appello in cui si è dato atto della mancata impugnazione dellastatuizione della decisione di primo grado che riguardava «la difformitàdel tasso di indicizzazione applicato al contratto nel periodo da ottobre2012 a dicembre 2014». Essa è inammissibile.A fronte della declaratoria di inammissibilità della doglianzaformulata in appello occorreva denunciare, a norma dell’art. 360, n. 4,c.p.c., l’error in procedendo in cui fosse incorsa la Corte di merito(assumendo che detta Corte aveva erroneamente reputato che lacensura non si estendesse al capo della sentenza di primo grado cheSez. I – RG 16572/2022camera di consiglio 16.6.2026 9Numero registro generale 16572/2022Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 22406/2026Data pubblicazione 30/06/2026qui interessa). Non poteva opporsi l’omesso esame di fatto decisivo:infatti, l’omesso esame di fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dellenorme regolatrici del processo non è riconducibile al vizio ex art. 360,n. 5, c.p.c. quanto, piuttosto, a quello ex art. 360, n. 4, c.p.c., ovveroa quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2, ove si tratti, in quest'ultimocaso, di fatti concernenti l’applicazione delle disposizioni in tema digiurisdizione o competenza (Cass. 8 marzo 2017, n. 5785). La rettadeduzione del vizio processuale avrebbe comunque imposto latrascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parted'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificarel'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e lacorretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzionenomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organogiudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. 30luglio 2024, n. 21346), dovendosi qui ricordare che la deduzione dierrores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementiindividuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass. Sez. U. 25luglio 2019, n. 20181).11. — L’undicesimo motivo denuncia la violazione dell’art. 1526c.c..Il motivo verte sulla ritenuta inapplicabilità al contratto per cui ècausa della norma appena citata, ed è inammissibile.Assume, in sintesi, la ricorrente, che la decisione, sul punto, nonsarebbe pertinente, avendo essa inteso solo rilevare che, se avesseinteso risolvere il contratto, la concedente avrebbe dovuto restituireparte di quanto ricevuto, posto che il leasing aveva natura traslativa.La ricorrente manca però di trascrivere quanto dedotto col motivo diappello e ciò si traduce in un chiaro difetto di autosufficienza del motivo.Mette conto poi di rilevare che se la ricorrente non avesse davveroproposto la censura presa in esame dalla Corte territoriale, essa nonpotrebbe dolersi del suo rigetto, onde sul punto risulterebbe financheSez. I – RG 16572/2022camera di consiglio 16.6.2026 10Numero registro generale 16572/2022Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 22406/2026Data pubblicazione 30/06/2026carente dell’interesse a impugnare.12. — Il ricorso è dichiarato inammissibile.13. — Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 16 giugno 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 16572/2022camera di consiglio 16.6.2026 11
Sentenza Cassazione n. 22406/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris