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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 aprile 2026

Cassazione n. 11191/2026

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[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Migliaccio unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pagliara-controricorrente e ricorrente incidentale-nonchéComune di Melito di Napoli-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 616/2023 depositatail 9 febbraio 2023;Numero registro generale 12022/2023Numero sezionale 360/2026Numero di raccolta generale 11191/2026Data pubblicazione 26/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ottenuto un accertamento tecnicopreventivo, convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. - successivamente incorporata da [OSCURATO:SOCIETA]. - per ottenerne la condanna, solidale o alternativa, alrisarcimento del danno, ai sensi dell’art. 2051 c.c., subito dagli immobili diloro proprietà provocati da infiltrazioni d’acqua provenienti dalla rottura diuna condotta idrica comunale, accertata a seguito dei saggi effettuati dalComune in data 2 aprile 2015.

La condotta idrica veniva successivamentesostituita su iniziativa del medesimo Comune, il quale, tuttavia, attribuivala responsabilità dell’evento a [OSCURATO:SOCIETA], che in precedenza avevaeseguito lavori di scavo e di allacciamento nell’area.Il Tribunale, con sentenza n. 2173/2020, condannava solo il Comune diMelito di Napoli al risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. agli attori;rigettava, al contempo, la domanda proposta nei confronti diNapoletanagas, condannando il Comune alla rifusione delle spese di lite edi ATP in favore anche di quest’ultima.2.

Proponeva appello il Comune, chiedendo la declaratoria di carenza dilegittimazione passiva in virtù dell’esclusiva responsabilità diNapoletanagas nella causazione dell’evento, per avere quest’ultimaeffettuato in modo non conforme a regola d’arte i lavori di scavo e diallaccio degli immobili degli attori alla rete gas metano.Si costituivano resistendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esuccessivamente Giulia, Francesco e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi legittimi diSalvatore Maisto, deceduto nelle more del giudizio.

Si costituiva altresìItalgas [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva incorporato [OSCURATO:SOCIETA], pure resistendo.Con sentenza n. 616/2023 la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma,rigettava la domanda nei confronti del Comune; rilevava inoltre ilNumero registro generale 12022/2023Numero sezionale 360/2026Numero di raccolta generale 11191/2026Data pubblicazione 26/04/2026passaggio in giudicato della sentenza di primo grado riguardo al rigettodella domanda nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], per mancataimpugnazione, da parte degli appellati, della pronuncia di primo gradoladdove aveva ritenuto la società che aveva compiuto i lavori sullacondotta esente da ogni responsabilità.3. [OSCURATO:PERSONA], Giulia, Francesco e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è difesa con controricorso, includente pure ricorsoincidentale condizionato sul capo della sentenza che ha accolto l’appellodel Comune ritenendolo esente da ogni responsabilità; il Comune non hasvolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I ricorrenti pongono a fondamento del ricorso due motivi.➢ Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,lamentano l’omessa decisione sui punti nn. 2 e 3 dell’atto di appello delComune, nonché sull’individuazione del responsabile dell’evento lesivodi cui alla comparsa di costituzione in appello e reiterata nellacomparsa conclusionale, in violazione dell’art. 112 c.p.c.

Deducono cheil giudice di appello, pur avendo correttamente rilevato come fosseragionevolmente verosimile l’esclusiva responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ordine alla rottura della condotta idrica, avrebbe omesso di trarne laconseguente conclusione, espressamente richiesta sia dall’appellante invia principale (il Comune) sia dai ricorrenti in via alternativa,individuando il responsabile dell’evento.➢ Con il secondo motivo denunciano la violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso dipronunciarsi proprio sul secondo motivo di appello.

Da ciò sarebbealtresì derivata la mancata decisione anche del terzo motivo di appello.2.

I due motivi vanno esaminati congiuntamente per loro evidenteconnessione con l’avvenuto passaggio in giudicato della statuizione diassenza di responsabilità dell’occorso in capo a [OSCURATO:SOCIETA], contenutaNumero registro generale 12022/2023Numero sezionale 360/2026Numero di raccolta generale 11191/2026Data pubblicazione 26/04/2026nella sentenza di primo grado e non resa oggetto di specificaimpugnazione nella fase di appello.I motivi sono infondati.I ricorrenti prospettano reviviscenza della domanda verso Napoletanagasper effetto delle difese svolte dal Comune in sede di appello, il quale alfine di dimostrare la propria estraneità ai fatti di causa ha addotto propriola esclusiva responsabilità dell’altra parte chiamata dagli attori arisponderne in via concorrente o alternativa; inoltre, sostengono che lacoltivazione della domanda nella fase di appello possa ricavarsi dall’atto dicostituzione in appello, ove sono state reiterate le domande formulate nelprimo grado.La Corte territoriale ha correttamente ritenuto passata in giudicato lastatuizione del primo giudice di rigetto della domanda attorea nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA], perché non investita da appello incidentale condizionatoo subordinato all’accoglimento dell’appello principale della controparte,rilevando come le parti appellate – odierne ricorrenti - si erano limitate aresistere all’appello del Comune.Soccorre, al proposito, il principio da ultimo confermato con la sentenza n.31136 del 4/12/2024 delle Sezioni Unite mediante la quale si è intesoporre fine a ogni incertezza in punto di onere di impugnazione.

Infattispecie assimilabile a quella in esame, le Sezioni Unite hanno affermatoche, nel caso di domande alternative proposte dall'attore nei confronti didiversi convenuti, la sentenza di primo grado che condanna chi vieneindividuato come effettivo obbligato contiene, in pari tempo, sia unastatuizione di fondatezza della rispettiva pretesa sia una statuizione dirigetto nel merito della pretesa alternativa incompatibile.

Il nesso didipendenza implicato dal cumulo alternativo comporta, in sededi impugnazione, l'applicazione dell'art. 331 c.p.c. onde la riforma del capodella sentenza inerente alla titolarità passiva del rapporto addotto in lite,conseguente all'accoglimento dell'appello formulato dalNumero registro generale 12022/2023Numero sezionale 360/2026Numero di raccolta generale 11191/2026Data pubblicazione 26/04/2026convenuto alternativo rimasto soccombente in primo grado, ha effettoanche sul capo dipendente recante l'enunciazione espressa, o ancheindiretta, ma comunque chiara ed inequivoca, di infondatezza dellapretesa dell'attore verso l'altro convenuto.

Affinché il giudice d'appello,adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa altresìaccogliere la pretesa rivolta avverso il litisconsorte alternativo che è statoassolto in primo grado, e perciò condannare quest'ultimo, l'attore non puòlimitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata erespinta nella sentenza impugnata, ma deve presentare appelloincidentale condizionato (conforme Cass. 21825/2025).In base al suddetto principio, nessun valore di “reviviscenza delladomanda” attorea può essere – a fortiori - tratto dalle difese svolte dalconvenuto appellante come hanno tentato i ricorrenti.3.

Conseguentemente, il ricorso va rigettato.

Per l’effetto, nulla siprovvede in merito al ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(già [OSCURATO:SOCIETA]), riposto su tre motivi, essendo questo subordinatoalla ipotesi di accoglimento del ricorso.Alla luce del recente pronunciamento delle Sezioni Unite sulla questioneprocessuale centro del presente giudizio, e anche dell’alternante esito deigiudizi di merito, risulta equo compensare le spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in viaprincipale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.

P.Q.MNumero registro generale 12022/2023Numero sezionale 360/2026Numero di raccolta generale 11191/2026Data pubblicazione 26/04/2026Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato ecompensa le spese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in viaprincipale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Migliaccio unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pagliara-controricorrente e ricorrente incidentale-nonchéComune di Melito di Napoli-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 616/2023 depositatail 9 febbraio 2023;Numero registro generale 12022/2023Numero sezionale 360/2026Numero di raccolta generale 11191/2026Data pubblicazione 26/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ottenuto un accertamento tecnicopreventivo, convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. - successivamente incorporata da [OSCURATO:SOCIETA]. - per ottenerne la condanna, solidale o alternativa, alrisarcimento del danno, ai sensi dell’art. 2051 c.c., subito dagli immobili diloro proprietà provocati da infiltrazioni d’acqua provenienti dalla rottura diuna condotta idrica comunale, accertata a seguito dei saggi effettuati dalComune in data 2 aprile 2015. La condotta idrica veniva successivamentesostituita su iniziativa del medesimo Comune, il quale, tuttavia, attribuivala responsabilità dell’evento a [OSCURATO:SOCIETA], che in precedenza avevaeseguito lavori di scavo e di allacciamento nell’area.Il Tribunale, con sentenza n. 2173/2020, condannava solo il Comune diMelito di Napoli al risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. agli attori;rigettava, al contempo, la domanda proposta nei confronti diNapoletanagas, condannando il Comune alla rifusione delle spese di lite edi ATP in favore anche di quest’ultima.2. Proponeva appello il Comune, chiedendo la declaratoria di carenza dilegittimazione passiva in virtù dell’esclusiva responsabilità diNapoletanagas nella causazione dell’evento, per avere quest’ultimaeffettuato in modo non conforme a regola d’arte i lavori di scavo e diallaccio degli immobili degli attori alla rete gas metano.Si costituivano resistendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esuccessivamente Giulia, Francesco e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi legittimi diSalvatore Maisto, deceduto nelle more del giudizio. Si costituiva altresìItalgas [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva incorporato [OSCURATO:SOCIETA], pure resistendo.Con sentenza n. 616/2023 la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma,rigettava la domanda nei confronti del Comune; rilevava inoltre ilNumero registro generale 12022/2023Numero sezionale 360/2026Numero di raccolta generale 11191/2026Data pubblicazione 26/04/2026passaggio in giudicato della sentenza di primo grado riguardo al rigettodella domanda nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], per mancataimpugnazione, da parte degli appellati, della pronuncia di primo gradoladdove aveva ritenuto la società che aveva compiuto i lavori sullacondotta esente da ogni responsabilità.3. [OSCURATO:PERSONA], Giulia, Francesco e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è difesa con controricorso, includente pure ricorsoincidentale condizionato sul capo della sentenza che ha accolto l’appellodel Comune ritenendolo esente da ogni responsabilità; il Comune non hasvolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I ricorrenti pongono a fondamento del ricorso due motivi.➢ Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,lamentano l’omessa decisione sui punti nn. 2 e 3 dell’atto di appello delComune, nonché sull’individuazione del responsabile dell’evento lesivodi cui alla comparsa di costituzione in appello e reiterata nellacomparsa conclusionale, in violazione dell’art. 112 c.p.c. Deducono cheil giudice di appello, pur avendo correttamente rilevato come fosseragionevolmente verosimile l’esclusiva responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ordine alla rottura della condotta idrica, avrebbe omesso di trarne laconseguente conclusione, espressamente richiesta sia dall’appellante invia principale (il Comune) sia dai ricorrenti in via alternativa,individuando il responsabile dell’evento.➢ Con il secondo motivo denunciano la violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso dipronunciarsi proprio sul secondo motivo di appello. Da ciò sarebbealtresì derivata la mancata decisione anche del terzo motivo di appello.2. I due motivi vanno esaminati congiuntamente per loro evidenteconnessione con l’avvenuto passaggio in giudicato della statuizione diassenza di responsabilità dell’occorso in capo a [OSCURATO:SOCIETA], contenutaNumero registro generale 12022/2023Numero sezionale 360/2026Numero di raccolta generale 11191/2026Data pubblicazione 26/04/2026nella sentenza di primo grado e non resa oggetto di specificaimpugnazione nella fase di appello.I motivi sono infondati.I ricorrenti prospettano reviviscenza della domanda verso Napoletanagasper effetto delle difese svolte dal Comune in sede di appello, il quale alfine di dimostrare la propria estraneità ai fatti di causa ha addotto propriola esclusiva responsabilità dell’altra parte chiamata dagli attori arisponderne in via concorrente o alternativa; inoltre, sostengono che lacoltivazione della domanda nella fase di appello possa ricavarsi dall’atto dicostituzione in appello, ove sono state reiterate le domande formulate nelprimo grado.La Corte territoriale ha correttamente ritenuto passata in giudicato lastatuizione del primo giudice di rigetto della domanda attorea nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA], perché non investita da appello incidentale condizionatoo subordinato all’accoglimento dell’appello principale della controparte,rilevando come le parti appellate – odierne ricorrenti - si erano limitate aresistere all’appello del Comune.Soccorre, al proposito, il principio da ultimo confermato con la sentenza n.31136 del 4/12/2024 delle Sezioni Unite mediante la quale si è intesoporre fine a ogni incertezza in punto di onere di impugnazione. Infattispecie assimilabile a quella in esame, le Sezioni Unite hanno affermatoche, nel caso di domande alternative proposte dall'attore nei confronti didiversi convenuti, la sentenza di primo grado che condanna chi vieneindividuato come effettivo obbligato contiene, in pari tempo, sia unastatuizione di fondatezza della rispettiva pretesa sia una statuizione dirigetto nel merito della pretesa alternativa incompatibile. Il nesso didipendenza implicato dal cumulo alternativo comporta, in sededi impugnazione, l'applicazione dell'art. 331 c.p.c. onde la riforma del capodella sentenza inerente alla titolarità passiva del rapporto addotto in lite,conseguente all'accoglimento dell'appello formulato dalNumero registro generale 12022/2023Numero sezionale 360/2026Numero di raccolta generale 11191/2026Data pubblicazione 26/04/2026convenuto alternativo rimasto soccombente in primo grado, ha effettoanche sul capo dipendente recante l'enunciazione espressa, o ancheindiretta, ma comunque chiara ed inequivoca, di infondatezza dellapretesa dell'attore verso l'altro convenuto. Affinché il giudice d'appello,adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa altresìaccogliere la pretesa rivolta avverso il litisconsorte alternativo che è statoassolto in primo grado, e perciò condannare quest'ultimo, l'attore non puòlimitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata erespinta nella sentenza impugnata, ma deve presentare appelloincidentale condizionato (conforme Cass. 21825/2025).In base al suddetto principio, nessun valore di “reviviscenza delladomanda” attorea può essere – a fortiori - tratto dalle difese svolte dalconvenuto appellante come hanno tentato i ricorrenti.3. Conseguentemente, il ricorso va rigettato. Per l’effetto, nulla siprovvede in merito al ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(già [OSCURATO:SOCIETA]), riposto su tre motivi, essendo questo subordinatoalla ipotesi di accoglimento del ricorso.Alla luce del recente pronunciamento delle Sezioni Unite sulla questioneprocessuale centro del presente giudizio, e anche dell’alternante esito deigiudizi di merito, risulta equo compensare le spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in viaprincipale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MNumero registro generale 12022/2023Numero sezionale 360/2026Numero di raccolta generale 11191/2026Data pubblicazione 26/04/2026Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato ecompensa le spese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in viaprincipale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
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