CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17061/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GURIA, con l’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lorappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella Liguria n. 633/2019, depositata il 20/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25701/2019Numero sezionale 4652/2026Numero di raccolta generale 17061/2026Data pubblicazione 31/05/20261. Con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Genova,la società contribuente ha impugnato l’invito al pagamento delcontributo unificato, n. 1513 notificato il 06/08/2015, conseguenteall’omesso pagamento del C.U. dovuto per la proposizione dei motiviaggiunti nell’ambito del ricorso giurisdizionale n. 326/2015 dinanzi alTAR Liguria.2. All’esito del giudizio, la [OSCURATO:PERSONA],con la sentenza n. 346/4/16, depositata il 23/02/2017, ha accolto ilricorso, ritenendo che i proposti motivi aggiunti non avesserointrodotto alcuna domanda nuova, e rigettato le altre doglianze.3. Avverso tale decisione, ha proposto appello il TAR Liguria,denunziando la violazione dell’art. 13 comma 6 bis del d.P.R. n.115/2012.4. [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, con lasentenza n. 633/1/18, depositata il 20.05.19, ha respinto il gravame,rilevando che i motivi aggiunti, essendo limitati a nuove doglianze sucontroversia, avendo la ricorrente originaria, con il deposito di motiviaggiunti, introdotto nuove ragioni a sostegno delle domande giàproposte nel ricorso originario, volte all’annullamento del bando di gara(riguardanti, tra l’altro, una nota di chiarimenti della Regione Liguria,la quale non introduceva elementi nuovi ma chiariva i requisiti tecnicigià previsti dal bando).5. Avverso la suddetta sentenza di gravame hanno propostoricorso per cassazione le amministrazioni indicate in epigrafe, affidatoad unico motivo, cui ha resistito con controricorso la societàcontribuente.6. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.2 di 10Numero registro generale 25701/2019Numero sezionale 4652/2026Numero di raccolta generale 17061/2026Data pubblicazione 31/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 13, comma 6-bis e 6-bis.1 del d.P.R. n.115/2002e dell’art. 117, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cpc2. Secondo la difesa erariale, la società [OSCURATO:PERSONA] SPAaveva impugnato con i motivi aggiunti atti diversi da quelli contestatinel ricorso principale, tra cui una nota di chiarimenti della RegioneLiguria e due delibere della [OSCURATO:PERSONA] di Bordighera, successivirispetto al bando di gara, al disciplinare e al capitolato specialeoriginariamente impugnati. Tale diversità avrebbe comportatol’introduzione di una nuova domanda, ampliando il tema decisionale.2.1. Ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis e 6-bis.1 del D.P.R. n.115/2002, i ricorsi che introducono domande nuove sono soggetti alcontributo unificato, indipendentemente dall’identità delle censure. LaCTR, pur riconoscendo la diversità degli atti, avrebbe quindierroneamente escluso l’obbligo di pagamento, violando le norme citate.Il ricorrente ha richiamato la Corte di Giustizia Europea (sentenza C-61/14), secondo cui il giudice nazionale può dispensare dal pagamentocumulativo solo se gli oggetti dei ricorsi non sono distinti o noncomportano un ampliamento considerevole della controversia. Inquesto caso, i motivi aggiunti avrebbero impugnato atti nuovi edistinto, deducendo vizi nuovi, configurandosi quindi come domandenuove di tipo autonomo, richiedendo il versamento di un ulteriorecontributo unificato.3. Il motivo è inammissibile.Il ricorso amministrativo contenente motivi aggiunti ex art. 43c.p.a. è soggetto al contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo vigente ratione temporis,quando, in coerenza con il principio affermato dalla sentenza dellaCGUE 6 ottobre 2015, C-61/14, i motivi determinino un considerevoleampliamento dell'oggetto della controversia, che si verifica allorché,3 di 10Numero registro generale 25701/2019Numero sezionale 4652/2026Numero di raccolta generale 17061/2026Data pubblicazione 31/05/2026con il ricorso aggiuntivo, sia chiesto l'annullamento di uno o piùprovvedimenti autonomamente lesivi, ponendosi così in rapporto diconnessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con l'impugnazionedell'atto originario; al contrario, il ricorso per motivi aggiunti è esentedal contributo unificato quando abbia per oggetto uno o più atti inrapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimentooriginariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. fortedi cause (Cass., 29 gennaio 2024, n. 2640; v., anche, le successiveCass., 21 ottobre 2024, n. 27168; Cass., 16 maggio 2024, n. 1367).3.1. In particolare, si legge nella motivazione dei precedenti diquesta Corte (Cass., 29 gennaio 2024, n. 2640), che: - 3. - il d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 6 bis (nel testovigente ratione temporis), nel disciplinare gli importi del contributounificato dovuto in relazione ai ricorsi proposti davanti ai Tribunaliamministrativi regionali ed al Consiglio di Stato, espressamente haprevisto che «Per ricorsi si intendono quello principale, quelloincidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove»;- e, com’è noto, il d.lgs. n. 104 del 2010, art. 43, prevede, a sua volta,due tipologie di motivi aggiunti, che consentono al ricorrente principalee a quello incidentale di introdurre sia nuove ragioni a sostegno delledomande già proposte (motivi aggiunti propri), sia domande nuovepurché connesse con quelle già proposte (motivi aggiunti in sensoimproprio perché rivolti all’impugnazione di uno o più provvedimenticonnessi a quello già impugnato);3.1 – sulla questione relativa alla dovutezza del contributo unificato -ove, dunque, il presupposto impositivo si correli alla proposizione dimotivi aggiunti - la Corte ha già avuto modo di rilevare chel’interpretazione di prassi, adottata dalla (in circolari della)Amministrazione - alla cui stregua il contributo unificato sarebbedovuto in caso di motivi aggiunti diretti a impugnare «provvedimentidiversi da quelli già portati all'attenzione del giudice col ricorso4 di 10Numero registro generale 25701/2019Numero sezionale 4652/2026Numero di raccolta generale 17061/2026Data pubblicazione 31/05/2026introduttivo» - non può essere integralmente condivisa alla luce degliarresti della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che - seppurrilevando la legittimità di «tributi giudiziari multipli» e aggiuntivi,richiesti nei confronti di chi «introduca diversi ricorsi giurisdizionalirelativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici», ovverodeduca motivi aggiunti «relativi alla medesima aggiudicazione diappalti pubblici, nel contesto di un procedimento giurisdizionale incorso» - ha, ad ogni modo, elaborato il criterio secondo il quale ilcontributo unificato, in ipotesi di proposizione di motivi aggiunti,consegue dal «considerevole ampliamento dell'oggetto dellacontroversia già pendente» (v. Cass., 29 ottobre 2020, n. 23873;Cass., 27 ottobre 2020, n. 23530);3.2 – la Corte di Giustizia, difatti, ha rimarcato che «La percezione ditributi giudiziari multipli e cumulativi nel contesto del medesimoprocedimento giurisdizionale amministrativo non si pone in contrasto,in linea di principio, né con l'articolo 1 della direttiva 89/665, letto allaluce dell'articolo 47 della Carta, né con i principi di equivalenza e dieffettività. Una tale percezione, infatti, contribuisce, in linea diprincipio, al buon funzionamento del sistema giurisdizionale, in quantoessa costituisce una fonte di finanziamento dell'attività giurisdizionaledegli Stati membri e dissuade l'introduzione di domande che sianomanifestamente infondate o siano intese unicamente a ritardare ilprocedimento. Tali obiettivi possono giustificare un'applicazionemultipla di tributi giudiziari come quelli oggetto del procedimentoprincipale solo se gli oggetti dei ricorsi o dei motivi aggiunti sonoeffettivamente distinti e costituiscono un ampliamento considerevoledell'oggetto della controversia già pendente. Se la situazione non è intali termini, l'obbligo di pagamento aggiuntivo di tributi giudiziari inragione della presentazione di tali ricorsi o motivi si pone, invece, incontrasto con l'accessibilità dei mezzi di ricorso garantita dalla direttiva89/665 e con il principio di effettività. Quando una persona propone5 di 10Numero registro generale 25701/2019Numero sezionale 4652/2026Numero di raccolta generale 17061/2026Data pubblicazione 31/05/2026diversi ricorsi giurisdizionali o presenta diversi motivi aggiunti nelcontesto del medesimo procedimento giurisdizionale, la solacircostanza che la finalità di questa persona sia quella di ottenere undeterminato appalto non comporta necessariamente l'identità dioggetto dei suoi ricorsi o dei suoi motivi. Nell'ipotesi di contestazionedi una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare glioggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedottidal medesimo nel contesto dello stesso procedimento. Il giudicenazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distintio non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto dellacontroversia già pendente, è tenuto a dispensare l'amministratodall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi.» (CGUE, 6ottobre 2015, causa C-61/14, [OSCURATO:PERSONA], punti da 72 a 77);3.3 – la Corte - nel farsi carico di un’interpretazione comunitariamenteorientata della disposizione nazionale – ha, quindi, rilevato che, ai finidel presupposto impositivo del contributo unificato, non rileva ladistinzione tra motivi aggiunti propri ed impropri in quanto,conformemente alla giurisprudenza unionale, occorre per l’appuntoaccertare se detti motivi determinino o meno un considerevoleampliamento del thema decidendum della causa principale;ampliamento che (allora) ricorre laddove «sia chiesto l'annullamento diuno o più provvedimenti autonomamente lesivi e la causa introdotta siponga così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramentefattuale, con quella concernente l'impugnazione dell'atto originario»,dovendosi, quindi, escludere la dovutezza del contributo unificatoladdove il ricorso aggiuntivo «abbia per oggetto uno o più atti inrapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimentooriginariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. fortedi cause» (v. Cass., 29 ottobre 2020, n. 23873 cui adde Cass., 1settembre 2022, n. 25729; Cass., 26 agosto 2022, n. 25407);6 di 10Numero registro generale 25701/2019Numero sezionale 4652/2026Numero di raccolta generale 17061/2026Data pubblicazione 31/05/20263.4 – nella fattispecie, per come reso esplicito dal ricorso – che sulpunto risulta pienamente autosufficiente – e dalla stessa gravatasentenza – che ha cura di rilevare l’oggetto dei motivi aggiuntiriferendolo a «due provvedimenti che non erano stati oggetto diimpugnazione con il ricorso principale (decreto di proroga del termineper il compimento delle procedure espropriative e dei lavori e decretodi ulteriore proroga di due anni)» e ad «una domanda ulteriore(domanda di accertamento della decadenza della dichiarazione dipubblica utilità e della scadenza dei termini per l'occupazione legittimacon il risarcimento dei danni subiti)» - i motivi aggiunti involgevanodue provvedimenti (di proroga) che – presupponendo la dichiarazionedi pubblica utilità dell’opera (atto autonomamente lesivo e nonmeramente preparatorio del procedimento espropriativo; cfr., tra lealtre, Consiglio di Stato, sez. IV, 9 febbraio 2022, n. 941) el’occupazione temporanea delle aree private (provvedimenti, questi,già oggetto di impugnazione col ricorso principale) – si ponevano innesso di presupposizione – seppur non necessariamente ad effettocaducante ma solo viziante (sulla relativa distinzione cfr., ex plurimis,Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2020, n. 6922; Consiglio diStato, sez. IV, 21 settembre 2015, n. 4404; Consiglio di Stato, sez. VI,23 ottobre 2007, n. 5559) - e, ad ogni modo, di pregiudizialità-dipendenza con gli stessi provvedimenti originariamente impugnati,così dando luogo a una connessione cd. forte di cause .3.2. Alla luce di quanto appena illustrato, la quaestio iuris di fondorisiede proprio nel verificare il rapporto di pregiudizialità (e, più nellospecifico, nella individuazione di quale tipo) che intercorre tra l’atto (ogli atti) originariamente impugnati e la proposizione di motivi aggiunti.3.3. Nel caso di specie la CTR oggi impugnata ha rilevato che: Ineffetti uno degli atti contro i quali sono stati proposti motivi aggiunti èuna "nota di chiarimenti" della Regione Liguria in risposta a questiformulati dalla ricorrente, odierna appellata, circa i requisiti tecnici7 di 10Numero registro generale 25701/2019Numero sezionale 4652/2026Numero di raccolta generale 17061/2026Data pubblicazione 31/05/2026richiesti dal bando di gara, laddove è nel significato della parola stessache "chiarimenti" non possano introdurre elementi nuovi, ma soltantospiegare o delucidare quanto già detto nel bando in origine impugnato.L'argomento speso da parte appellante secondo cui si tratta di"provvedimento diverso" da quelli originariamente impugnati apparenello specifico alquanto formalistico.Si dà, al contrario, il caso di "motivi aggiunti che recano "nuoveragioni a sostegno delle domande già proposte, ipotesi che lo stessoappellante definisce "classica" e ritiene configurare un ampliamento delthema decidendum limitato alla proposizione di ulteriori motivi didoglianza, ma nei confronti di atti amministrativi, qui il bando di gara,già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio.Parte appellante nell'atto introduttivo anziché tenersi entro i confinidi una dotta, ma teorica esposizione sulla nozione di motivi aggiunti aisensi dell'art. 13 co. 6 bis DPR n. 115/2002 in uno con l'art. 43 delcodice del processo amministrativo e con art. 15 del d. lgsl. 20.3.2010,n. 53 avrebbe dovuto quantomeno accennare all'oggetto degli ulterioriprovvedimenti impugnati ed illustrare per quali aspetti e punti sidistinguevano dalle questioni già agitate in causa.(…) è da ritenere più coerente con l'intenzione della Corte, cheaffinché l'amministrato possa ritenersi obbligato al pagamento di tributigiudiziari cumulativi, richiede che l'oggetto non solo debba ritenersiampliato, ma anche "considerevolmente", la lettura seguita dai giudicidi primo grado nel senso di riconoscere al giudice amministrativo lapossibilità di valutare in concreto la portata dei motivi aggiunti,evitando di incorrere nell'automatismo per cui la proposizione di motiviaggiunti contenente l'impugnativa di un atto ulteriore sia daconsiderare ex se un ampliamento considerevole. .3.4. Quindi, in sostanza la CTR afferma che i motivi di appello siincentravano (solo) sulla ritenuta dovutezza del contributo unificato in8 di 10Numero registro generale 25701/2019Numero sezionale 4652/2026Numero di raccolta generale 17061/2026Data pubblicazione 31/05/2026quanto erano stati proposti motivi aggiunti per impugnazione di nuoviA fronte della chiara decisione impugnata, il ricorso per cassazioneavrebbe pertanto dovuto enunciare il rapporto di pregiudizialità chericorreva tra i provvedimenti in contestazione, onde consentire allaCorte di verificare se il considerevole ampliamento dell’oggetto dellacontroversia ci fosse stato o meno.Viceversa, il motivo di ricorso si limita a dedurre che erano statiimpugnati con motivi aggiunti nuovi provvedimenti e dedotti nuovi vizi,senza spiegare di quali vizi si trattasse e come detti vizi si ponesserorispetto a quelli originariamente dedotti col ricorso introduttivo.3.5. Alla luce di quanto sopra, ed in rapporto al precedente soprariportato, si deve quindi concludere per l’inammissibilità del motivo, lacui censura di violazione di legge non dà conto di come i motivi aggiuntisi atteggiassero rispetto ai motivi del ricorso introduttivo, letti inrelazione agli atti allora impugnati.4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, esono liquidate nella misura indicata in dispositivo.5. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato,perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione disponga,a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensidell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, neltesto introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quellodovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può averluogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmenteesonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dalmateriale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismodella prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n.26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).9 di 10Numero registro generale 25701/2019Numero sezionale 4652/2026Numero di raccolta generale 17061/2026Data pubblicazione 31/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO10 di 10