CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 26891/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22166 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Murolo; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale, legalmente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Montin e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1264/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 22166/2020 Cron. Rep. C.C. 5/4/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] leasing s.p.a. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fossero dichiarati inefficaci nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., due atti con i quali la prima aveva alienato e donato al secondo una serie di quote di immobili di sua proprietà. A sostegno della domanda la società attrice espose di essere creditrice della Lombardo in forza di un contratto di leasing. Dichiarata la contumacia dei convenuti, non costituiti, il Tribunale accolse la domanda, dichiarò l’inefficacia dei due atti in questione e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata dai convenuti soccombenti e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 22 maggio 2020, ha dichiarato la nullità dell’ordinanza, emessa ai sensi dell’art. 702- tercod. proc. civ., con cui il Tribunale aveva deciso la causa. Dopo di che –chiarito che alla nullità della citazione per mancato rispetto dei termini minimi per comparire doveva fare seguito la nullità dell’intero giudizio di primo grado, posto che il Tribunale non aveva provveduto a sanarla e i convenuti erano rimasti contumaci – la Corte milanese ha osservato trattarsi, nella specie, di una nullità che non imponeva di rimettere la causa al primo giudice, essendo i casi di cui all’art. 354 cod. proc. civ. da ritenere tassativi. E’così passata al merito della domanda e, constatato che gli appellanti avevano dedotto come unico motivo di appello la nullità del provvedimento definitivo del giudizio di primo grado, senza nulla argomentare o contestare in ordine al merito della controversia, ha stabilito la fondatezza della domanda di revocatoria – con conseguente declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione della Lombardo in favore del Tripodi – e ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese del grado. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico atto affidato a due motivi. Resiste la Selmabipiemme leasing s.p.a. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta , in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 156, terzo comma, e dell’art. 294 cod. proc. civ., sul rilievo che la sentenza, limitandosi a dichiarare la nullità dell’ordinanza decisoria di primo grado, senza dichiarare la nullità dell’atto di citazione introduttivo, avrebbe pregiudicato il diritto di difesa dei ricorrenti, non consentendo loro di ottenere la rinnovazione delle prove e di eccepire la prescrizione dell’azione revocatoria. 1.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento. Giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito, in conformità ad un consolidato orientamento, che nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla vocatio in ius (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un’ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l’appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell’art. 294 cod. proc. civ. (sentenza 26 gennaio 2022, n. 2258). Nel caso in esame la Corte d’appello, dopo aver dichiarato la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado per mancato rispetto dei termini minimi di comparizione, ha dichiarato anche la nullità dell’intero giudizio di primo grado. Ha perciò affermato di dover consentire alla parte rimasta contumace in primo grado la facoltà di svolgere tutte quelle attività che le erano rimaste precluse per la citata nullità. Ciò premesso, la Corte di merito ha rilevato –e sul punto non ci sono contestazioni – che l’unico motivo di appello aveva ad oggetto la nullità del provvedimento definitorio del giudizio di primo grado, mentre gli appellanti nulla avevano argomentato intorno al merito della controversia. Per di più, il fascicolo di parte non risultava essere stato ridepositato, con conseguente impossibilità di esaminare il contenuto delle convenzioni stipulate tra le parti in sede di separazione consensuale. Per cui, in sostanza, i fatti delineati dalla società creditrice erano da ritenere non contestati. A fronte di ciò, i ricorrenti deducono in questa sede, del tutto genericamente e tardivamente, l’eccezione di prescrizione, ma non spiegano in alcun modo per quale ragione le ipotetiche difese non siano state da loro espletate (tempestivamente) nell’atto di appello, posto che la Corte aveva esplicitamente riconosciuto che essi non erano incorsi in alcuna decadenza processuale. Ne consegue che il motivo è palesemente infondato. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta , in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza avrebbe dovuto compensare in tutto o in parte le spese processuali, posto che l’ordinanza di primo grado era stata dichiarata nulla, con conseguente reciproca soccombenza. 2.1. Il motivo non è fondato, dato che per pacifica giurisprudenza di questa Corte la soccombenza deve essere valutata, ai fini della condanna alle spese, sulla base dell’esito complessivo del giudizio; esito che vede gli odierni ricorrenti totalmente soccombenti. 3. Il ricorso, pertanto, varigettato. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di con