CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22914/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 ottobre 1967 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 ottobre 1977 avverso l'ordinanza resa il 7 novembre 2023 dalla CORTE di APPELLO di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che con memoria del 14 aprile 2024 ha insistito nei motivi di ricorso e nella eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello ha dichiarato la inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse dei due ricorrenti avverso la sentenza resa il 13 luglio 2023 dal Tribunale di Salerno di cui ha disposto l'esecuzione. La Corte ha ritenuto inammissibile l'appello per violazione del disposto di cui all'articolo 581 comma uno quater cod.proc.pen. poiché in primo grado gli imputati erano stati assenti e l'impugnazione non è stata accompagnata dal deposito della elezione o dichiarazione di domicilio da parte degli interessati. 2.Avverso detta ordinanza propongono ricorso con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia i due imputati deducendo: /67 2.1 Violazione dell'articolo 581 comma 1 quater cod.proc.pen. e vizio di motivazione poiché l'ordinanza risulta lesiva del diritto di difesa in quanto i due ricorrenti erano regolarmente domiciliati presso il difensore sin dal primo atto del giudizio penale e nella prima pagina dell'atto di appello dichiaravano e confermavano di essere entrambi domiciliati presso lo studio del difensore di fiducia. La Corte invece si è limitata a valutare se la dichiarazione o elezione di domicilio fosse allegata alla nomina del difensore di fiducia e non ha considerato la prima pagina dell'atto di appello. 2.2 Violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione e dell'art.6 della Cedu che impongono il pieno rispetto del diritto di accesso effettivo alla giustizia che risulta pregiudicato da un dettato normativo che ritiene inammissibile l'impugnazione per carenza di contestuale dichiarazione o elezione di domicilio. Il ricorrente rileva inoltre che la Corte di appello ha contraddittoriamente notificato l'ordinanza impugnata al difensore di fiducia nella veste di denniciliatario dei due imputati, ma se l'atto di appello è inammissibile per assenza della dichiarazione o elezione di domicilio, detto provvedimento non avrebbe dovuto essere notificato al difensore in quanto non donniciliatario, ma ai soli appellanti. Osserva inoltre che la norma appare un eccessivo strumento di formalismo, frutto di uno straripamento del potere legislativo che deve essere rivisto con un intervento ad hoc. 2.3 Vizio di motivazione poiché l'ordinanza incorre in violazione di legge nella cosiddetta gerarchia delle fonti poiché valorizza i contenuti della Relazione illustrativa al decreto legislativo e della Relazione del Massimario che non esplicano alcuna efficacia giuridica, né possono essere intese come circolari. La motivazione inoltre è carente dei requisiti di minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare addirittura apparente. 2.4 Violazione di legge poiché la norma ex art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen. è affetta da manifesta irrazionalità e collega la produzione di un effetto grave e irreparabile alla mera omissione di un adempimento formale, prevedendo una sanzione troppo grave e sproporzionata rispetto alla norma violata. Deduce pertanto la manifesta illegittimità costituzionale del comma 1 quater dell'articolo 581 cod.proc.pen. perché si pone in contrasto con il disposto normativo degli articoli 3,24 e 111 della Costituzione e pregiudica il diritto all'impugnazione, che ha certamente valore costituzionale in quanto rappresenta l'esplicitazione della difesa tecnica garantita all'imputato. Osserva inoltre il ricorrente che tale disposizione costituisce la negazione di un'effettiva parità tra le parti processuali in materia di impugnazione mediante svuotamento della difesa tecnica e provoca un'irragionevole differenziazione delle modalità di accesso all'impugnazione dell'imputato assente rispetto all'imputato presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. Occorre premettere che l'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la c.d. [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen. specifici oneri formali stabiliti a pena di inammissibilità, nell'ambito delle norme che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, che risultano funzionali a garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del processo. Secondo l'art.581, comma 1-ter, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza -- ipotesi ricorrente nella fattispecie in esame - con l'atto di impugnazione dei difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. Nel caso di specie è pacifico che non sia stata effettuata la dichiarazione o elezione di domicilio pure prevista dal comma 1 quater dell'art. 581 cod.proc.pen. A fronte di tali dati, il ricorso censura l'interpretazione della norma offerta dalla Corte territoriale, ma la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare, con numerose pronunzie pubblicate in epoca precedente alla proposizione dell'appello, che in caso di impugnazione di sentenza pronunziata nei confronti di imputato assente, lo specifico mandato a impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio in esso contenute devono essere successivi alla sentenza e contestuali all'impugnazione in quanto espressione della necessaria e consapevole volontà dell'imputato all'impugnazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che può essere considerata la precedente elezione di domicilio solo se essa sia stata rinnovata dall'imputato nei modi previsti dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.) (Sez. 5 - , Sentenza n. 1177 del 28/11/2023 Cc. (dep. 10/01/2024) Rv. 286088 — 01) Si tratta di statuizione che si fonda sul tenore letterale dell'art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen. e che trova la sua ratio nella volontà di verificare l'effettivo coinvolgimento dell'interessato nella decisione di impugnare la sentenza, qualora si sia mantenuto assente nel giudizio che si è concluso con il provvedimento impugnato. A dispetto di quanto lamentato con il terzo motivo di ricorso, la Corte di merito ha, pertanto, fatto corretta applicazione di una norma di legge, nel pieno rispetto della gerarchia delle fonti, fornendo un'interpretazione coerente con il dettato normativo, che prevede un inequivoco e specifico adempimento formale, e in conformità al tenore delle Relazioni a commento dello stesso, in forza della quale la dichiarazione o elezione di domicilio effettuata nel corso delle indagini preliminari o del giudizio ma in epoca precedente alla sentenza impugnata non è idonea a garantire il rispetto dell'adempimento previsto dalla norma a pena d'inammissibilità. Parimenti non può ritenersi idonea ad integrare quanto chiesto dalla norma, la mera indicazione nell'atto di appello che i due appellanti sono già elettivamente domiciliati presso il difensore, in quanto è espressamente prevista la contestualità della procura ad impugnare e dell'elezione, che doveva pertanto essere rinnovata. Né l'interpretazione contestata mostra irragionevolezza laddove è stata ritenuta corretta la notifica dell'ordinanza di inammissibilità sotto un duplice profilo, formale e sostanziale. Quanto al primo si rileva che la difesa istante ha indicato solo quell'indirizzo, cosicchè a fronte dell'impugnazione non poteva che inviarsi in quella sede la comunicazione. Per contro tale indicazione , per espressa previsione normativa, non era idonea alla corretta vocatio in iudicium della parte interessata. Del resto la sua inidoneità risultava confermata dalla circostanza che gli imputati, sia pur citati a quell'indirizzo in primo grado, non erano comparsi, condizione di fatto che impone la maggiore diligenza prevista dalla legge nell'individuazione del recapito per la citazione in appello. 1.2 Gli altri motivi formulano una decisa critica della disposizione in parola, e chiedono a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 581 commi 1- quater, nei termini e per le ragioni già sinteticamente esposte. Dette censure sono in parte inconducenti e in parte manifestamente infondate. Ed infatti questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine. (Sez. 4 - , Sentenza n. 43718 del 11/10/2023 Ud. (dep. 30/10/2023 ) Rv. 285324 - 01) Si è osservato che l'onere formale imposto dall'adempimento in parola non è affatto irragionevole, non esaurendosi la sua ratio nella sola facilitazione dei compiti della cancelleria, ma rispondendo ad un'esigenza ben precisa che è, come detto, quella di favorire quanto più è possibile la effettiva conoscenza da parte dell'imputato della citazione a giudizio in un momento cruciale quale è appunto quello della celebrazione del giudizio impugnatorío (che si svolge a distanza di tempo, a volte anche consistente, rispetto al giudizio di primo grado) A E' stato pregevolmente osservato che le disposizioni introdotte con la [OSCURATO:PERSONA] non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge. (Sez. 6, Sentenza n. 3365 del 20/12/2023 Cc. (dep. 26/01/2024 ) Rv. 285900 - 01). In conclusione, in forza delle numerose pronunzie intervenute prima della proposizione dell'appello proposto dagli odierni ricorrenti, che hanno chiarito il portato dell'art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen. e confermato la sua piena conformità ai principi Costituzionali, i motivi di ricorso devono ritenersi manifestamente infondati. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e ad una somma che si reputa congruo determinare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa