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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 novembre 1990

Cassazione n. 29542/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/11/1990 a BRENO avverso la sentenza in data 01/07/2022 del G.I.P. del [OSCURATO:PERSONA]- SCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia impugna la sentenza in data 01/07/2022 del G.i.p. del Tribunale di Brescia, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Deduce:

1.1. "Illegalità della pena ex art. 448 co. 2 bis c.p.p., in relazione alla concessione all'imputato Elia VOLPI della sospensione condizionale della pena pecuniaria, in violazione dei limiti posti dall'art. 163 co. 1 c.p.".Il Pubblico ministero ricorrente premette che la pena applicata su richiesta delle parti è pari ad anni due di reclusione ed euro 750,00 di multa; che il giudice ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Sulla base di tale premessa eccepisce che il giudice non ha tenuto conto dei limiti previsti dall'art. 163, comma primo, cod.pen., in quanto «ai sensi dell'ultimo capoverso della predetta disposizione, avrebbe dovuto essere ordinata la sospensione della sola pena detentiva c=p3arnniatIa, non anche della pena pecuniaria».

Da ciò deduce l'illegalità della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Va data continuità al seguente principio di diritto: In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione che denunci la concessione del beneficio della sospensione condizionale in presenza di cause ostative (nella specie, per averne l'imputato già fruito più di una volta), trattandosi di vizio che esula dalla nozione di pena illegale, in quanto non incide sul procedimento di computo della stessa, bensì sulla sua esecuzione. (In motivazione la Corte ha precisato che l'inammissibilità non determina alcun vuoto di tutela, giacché il pubblico ministero, divenuta irrevocabile la sentenza, potrà adire il giudice dell'esecuzione al fine di ottenere la revoca del beneficio ex art. 168, comma terzo, cod. pen.). (Sez. 6, Sentenza n. 29950 del 23/06/2022, Sotgiu, Rv. 283723 - 01).

2. Segue l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/11/1990 a BRENO avverso la sentenza in data 01/07/2022 del G.I.P. del [OSCURATO:PERSONA]- SCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia impugna la sentenza in data 01/07/2022 del G.i.p. del Tribunale di Brescia, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Deduce: 1.1. "Illegalità della pena ex art. 448 co. 2 bis c.p.p., in relazione alla concessione all'imputato Elia VOLPI della sospensione condizionale della pena pecuniaria, in violazione dei limiti posti dall'art. 163 co. 1 c.p.".Il Pubblico ministero ricorrente premette che la pena applicata su richiesta delle parti è pari ad anni due di reclusione ed euro 750,00 di multa; che il giudice ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Sulla base di tale premessa eccepisce che il giudice non ha tenuto conto dei limiti previsti dall'art. 163, comma primo, cod.pen., in quanto «ai sensi dell'ultimo capoverso della predetta disposizione, avrebbe dovuto essere ordinata la sospensione della sola pena detentiva c=p3arnniatIa, non anche della pena pecuniaria». Da ciò deduce l'illegalità della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Va data continuità al seguente principio di diritto: In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione che denunci la concessione del beneficio della sospensione condizionale in presenza di cause ostative (nella specie, per averne l'imputato già fruito più di una volta), trattandosi di vizio che esula dalla nozione di pena illegale, in quanto non incide sul procedimento di computo della stessa, bensì sulla sua esecuzione. (In motivazione la Corte ha precisato che l'inammissibilità non determina alcun vuoto di tutela, giacché il pubblico ministero, divenuta irrevocabile la sentenza, potrà adire il giudice dell'esecuzione al fine di ottenere la revoca del beneficio ex art. 168, comma terzo, cod. pen.). (Sez. 6, Sentenza n. 29950 del 23/06/2022, Sotgiu, Rv. 283723 - 01). 2. Segue l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.
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