CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 luglio 2021
Cassazione n. 29018/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25535/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di SA.BA. S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 SC. A-4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1528/2021 depositata il 14/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante di SA.BA. s.r.l., convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Catania il Comune di Acireale e [OSCURATO:PERSONA], dirigente dell’ufficio urbanistico del Comune convenuto, chiedendo il risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 2043 c.c., determinato dall’affidamento incolpevole riposto sulla legittimità della concessione edilizia, per la costruzione di un albergo, poi annullata dal giudice amministrativo. Il Tribunale adito declinòla giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Avverso detta sentenza propose appello la parte attrice. Con sentenza di data 14 luglio 2021 la Corte d’appello di Catania dichiarò inammissibile la domanda per l’esistenza di giudicato esterno, condannando l’appellante alla rifusione delle spese processuali, di primo e secondo grado. Premessa la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, osservò la corte territoriale che vi era giudicato esterno, avendo il TAR pronunciato su tre ricorsi riuniti, due dei quali aventi ad oggetto le domande risarcitorie proposte dalla parte appellante, disattese alla luce della pronunciata illegittimità del provvedimento amministrativo, in particolare perché la società aveva concorso all’emanazione di tale provvedimento presentando unprogetto avente il falso presupposto di valida asservibilità di una volumetria residuale invece insussistente . Aggiunse che la causa petendi (danno ingiusto per il legittimo affidamento sulla esistenza dello ius edificandi) coincideva con quella del ricorso innanzi al giudice amministrativo e che il giudicato esterno estendeva i propri effetti anche nei confronti del funzionario, rimasto estraneo al processo amministrativo, dato il rapporto di immedesimazione fra costui e l’Amministrazione. Osservò ancora che irrilevante era la circostanza che il Barbagallo avesse denunciato danni al proprio patrimonio, posto che la causa petendi era la medesima della domanda risarcitoria proposta dalla società, parte con il Comune del processo amministrativo. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante di SA.BA. s.r.l., sulla base di cinque motivi e resistono con distinti controricorsi le parti intimate. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324, 124 att. cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che erroneamente è stata ritenuta la ricorrenza di giudicato esterno, perché la domanda proposta giudizio sede amministrativa era solo domanda dipendente principale, e sulla quale giudice amministrativo non si è pronunciato, o è pronunciato solo implicitamente, rigettando domanda principale atteneva legittimità o dell’atto amministrativo). Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324, 124 att. cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che non vi è stata da parte del giudice amministrativo pronuncia sulla domanda risarcitoria, avendola ritenuta assorbita, e ciò erroneamente, potendovi essere risarcimento danni anche in presenza di atto formalmente legittimo. Aggiunge che il diritto risarcimento danno non deriva dal ri conoscimento astratto della concessione edilizia (oggetto decisione del ma dai comportamenti Comune e suo funzionario durante (concessa e pratica edilizia. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2049 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che responsabilità del Comune Acireale per proprio e proprio prescinde dalla legittimità meno degli atti essere (sui quali può pur essersi formato il giudicato) , ma si fonda sul comportamento dannoso tenut o. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2049 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente cheerroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che , essendosi formato un presunto giudicato nel giudizio amministrativo anche sulla domanda risarcitoria confronti della P.A., ciò automaticamente renda inammissibile la domanda sede civile nei confronti del funzionario (il quale giudizio amministrativo).Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha elevato le spese del primo grado, in assenza di domanda, da Euro 20.000,00 a Euro 39.000,00 in favore di ciascuna parte convenuta e ha erroneamente posto interamente a carico della parte appellante le spese nonostante l’accoglimento del motivo di appello sulla giurisdizione. I motivi di ricorso, dal primo al terzo, sono inammissibili. Essi attengono alla questione del giudicato esterno, la quale rileva pure ai fini del terzo motivo, involgendo comunque quest’ultimo motivo la posizione del Comune in relazione alla vicenda per la quale è intervenuto il giudicato amministrativo. Si tratta di motivi non scrutinabili perché non risulta assolto l’onere, ai sensi dell’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c., di specifica indicazione del contenuto del giudicato, la cui efficacia si afferma insussistente nel presente giudizio (oltre che di specifica indicazione del contenuto della domanda risarcitoria proposta innanzi al giudice amministrativo). Il quarto motivo è infondato. Esso pone la questione dei limiti soggettivi del giudicato che sarebbe intervenuto soltanto fra la società ed il Comune, per essere rimasti estranei al processo amministrativo sia il legale rappresentante della società quale persona fisica che il funzionario. Al riguardo va rammentato che, in tema di limiti soggettivi del giudicato, l'accertamento reso inter aliosha efficacia nei confronti del terzoqualora questi intenda avvalersene in proprio favore, in base al principio generale espresso dall'art. 1306 c.c. (Cass. n. 2462 del 2024). Del giudicato esterno favorevole, il terzo, come si evince anche dall’odierno controricorso, ha inteso avvalersene. Il quinto motivo è parzialmente fondato. In mancanza di specifico motivo di appello, la Corte territoriale non poteva modificare l’importo liquidato per le spese processuali da parte del Tribunale, alla luce della conferma del mancato accoglimento della domanda, sia pure per una ragione diversa dal difetto di giurisdizione. Agli effetti del regolamento dellespese processuali, la soccombenza può essere determinata non soltanto da ragioni di merito, ma anche da ragioni di ordine processuale, non richiedendo l'art. 91 c.p.c., per la statuizione sullespese, una decisione che attenga al merito, bensì una pronuncia che chiuda il processo davanti al giudice adito, tale dovendosi considerare anche la pronuncia declinatoria della giurisdizione (cfr. Cass. n. 22257/2018). Ne consegue che l’attore era soccombente sia in primo che in secondo grado. La cassazione della sentenza di appello comporta l’assorbimento della seconda censura, relativa alla mancata compensazione, venendo meno per effetto dell’annullamento il capo sulle spese. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito. Resta ferma, per mancanza di impugnazione, la liquidazione delle spese processuali disposta dal Tribunale. Devono essere invece liquidate, come in dispositivo, le spese del giudizio di appello. La riconosciuta sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario costituisce ragione di compensazione per metà delle spese. L’accoglimento del ricorso limitatamente al quinto motivo costituisce ragione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. Accoglie il quinto motivo, rigettando per il resto il ricorso; cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, non provvede in ordine alla liquidazione delle spese di primo grado e dispone la compensazione per metà delle spese del grado di appello, liquidandole per l’intero a carico delle parti appellanti in solido, tenute al rimborso in favore sia del Comune di Acireale che di [OSCURATO:PERSONA], nella misura di Euro