CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 40502/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di lesioni aggravate e danneggiamento; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione del principio di consunzione tra I danneggiamento e le lesioni personali, è inammissibile, in quanto non è stato dedotto con i motivi di appello, ed è comunque manifestamente infondato, stante l'oggettiva diversità del bene giuridico protetto; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancanza della condizione di procedibilità per intervenuta remissione di querela, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (che ha ritenuto frutto di un mero errore materiale la mancanza, nel capo d'imputazione, del riferimento testuale all'art. 585 c.p., comunque contestato in fatto: pag. 5 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi motivazionali in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, non è ammesso in sede di legittimità in quanto articolato in fatto e, comunque, genericamente formulato; - che il quarto motivo di ricorso, afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto e della capacità a delinquere (pag. 6 della sentenza impugnata), ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 del codice penale. D'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo - che il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il C sigl re e tens