CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14970/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14644/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Cecilia, rappresentata e difesa in forza di procura speciale rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Mess na ed elettivamente domiciliata in Messina corso Cavour 143 presso il suo studio - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Messina, in via Centonze n. 152 - con troricorrente e ricorrente incidentale - e9( 1(1724 avverso la sentenza n. 323/2017, emessa e depositata il 29.3.2017 non notificata, dalla Corte d'appello di Messina; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 14 dicembre 2021 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 21.03.1984 [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] (coniuge defunto e dante causa della ricorrente) per ottenere sentenza di condanna ex art. 2932 c.c. al trasferimento di un garage da realizzare in un complesso sito nel vili. [OSCURATO:PERSONA] di Messina per il cui acquisto aveva versato un acconto di lire 1.000.000. 2.Nel corso del giudizio emerse l'impossibilità del trasferimento sicché [OSCURATO:PERSONA] insistette nella domanda, subordinata di risarcimento danni per inadempimento del promittente venditore. 3.Vennero disposte due consulenze tecniche. La prima, in particolare, fu diretta a descrivere la situazione dei luoghi relativi ai piani cantinati del corpo di fabbrica" con riferimento alla loro consistenza ed alla loro attuale destinazione previo raffronto con quanto risultante in merito al progetto approvato e da sue eventuali varianti ad oggi...". 4.All'esito della predetta consulenza si appurò che tutti i piani cantinati erano stati destinati a deposito commerciale e che conseguentemente non era stato realizzato nessun vano garage. 5. Il giudizio venne quindi interrotto per morte di [OSCURATO:PERSONA] e proseguito nei confronti dell'erede [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso del giudizio venne effettuata, come innanzi anticipato, un'ulteriore consulenza tecnica al fine di accertare il danno subito per l'inadempimento che venne poi quantificato in euro 62.010,56. 6.Successivamente il G.O.A. di Messina condannò [OSCURATO:PERSONA] alla sola restituzione di lire 1.000,000, oltre interessi e compensò le spese di lite.Il giudice di prime cure, per quel che rileva in questa sede, escluse qualsivoglia responsabilità in capo all'odierna ricorrente, dovendosi configurare l'inadempimento come dipendente da ragioni non imputabili al costruttore e rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di condanna al risarcimento del danno nei suoi confronti. 7.La sentenza venne impugnata e l'odierna ricorrente resistette in giudizio ribadendo che l'inadempimento fosse dipeso da impossibilità della prestazione in quanto non era stato possibile realizzare il garage, così come emerso dalle CTU espletate in primo grado, dalle quali risultò detta impossibilità in quanto le competenti autorità amministrative non rilasciarono "concessione edilizia a garage nel complesso Gugusum sia nel corpo di fabbrica A né nel corpo B". 8.Nel corso del giudizio di secondo grado venne disposta nuova CTU al fine di accertare se "la realizzazione del parcheggio in area esterna al fabbricato fosse stata prevista nel progetto originario ovvero se la diversa ubicazione rispetto a quella prevista nel preliminare del 2 luglio 1982 del quale si invocava l'esecuzione in forma specifica sia stata determinata dal mancato rilascio della concessione edilizia". 9.La Corte d'appello di Messina con sentenza n. 323 del 2017 riformò, alla luce degli esiti della prefata consulenza, la decisione di prime cure e dichiarò [OSCURATO:PERSONA] responsabile dell'inadempimento contrattuale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna al pagamento di euro 12.661,73 oltre rivalutazione nonché al pagamento delle spese processuali. 10.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la indicata sentenza con 4 motivi, [OSCURATO:PERSONA] si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentale con un motivo. In prossimità dell'udienza il controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE1.11 ricorso principale e quello incidentale sono infondati e, pertanto, non meritano accoglimento. 2.In relazione al ricorso principale con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 115 e 210 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c e dell'art.111 Cost. La ricorrente nella sostanza denuncia l'insussistenza dei presupposti per disporre la richiesta consulenza tecnica atteso che gravava sull'attore [OSCURATO:PERSONA] l'onere di fornire la prova della responsabilità del Geraci, del mancato adempimento e quindi di dimostrare che questi non si era attivato per richiedere la concessione edilizia. L'ammissione della CTU avrebbe sortito, in questottica, l'effetto di esonerare il ricorrente dal provare i fatti posti a fondamento del proprio diritto. Sicché sarebbe stato violato altresì l'art. 115 c.p.c. posto che la decisione della Corte territoriale, di ritenere il promissario venditore responsabile dell'omesso adempimento, non era fondata su prove ritualmente proposte dalle parti bensì su prove inutilizzabili in quanto acquisite al processo in forza di un uso non consentito dei poteri d'ufficio. 1.2. Il motivo è infondato e deve essere rigettato. Il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità (ex multis Cass. Sez. 1, n. 7472/2017). Nessuna violazione delle norme richiamate è stata effettuata dalla Corte d'appello di Messina, la quale è pervenuta alle proprie conclusioni applicando i principi vigenti in tema di riparto dell'onere della prova. [OSCURATO:PERSONA] (promissario acquirente, attore ex art. 2932 c.c. e in subordine, in risoluzione) doveva provare la sola sussistenza del titolo, nella specie peraltro costituente fatto pacifico tra le parti.1.3. [OSCURATO:PERSONA], invece, avrebbe dovuto provare, non affermare, la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione su di lui gravante (ex multis Cass. 3, n. 6387/2018, in tema di risarcimento del danno per l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo del conduttore - previsto dall'art. 1590 c.c. - di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della stessa in conformità del contratto; Cass. Sez. 6-2, n. 35213/2021 in tema di condominio negli edifici; Cass. Sez. 6-3, n. 1636/2020 in tema di azione per risarcimento del danno). 1.4. La disposta CTU costituisce, nella specie, consulenza percipiente necessaria non per stravolgere il riparto dell'onere della prova ma per indagare su fatti accessori o secondari, di rilievo squisitamente tecnico, il cui accertamento è necessario per una esauriente risposta al quesito o per dare riscontro e verifica rispetto a quanto affermato e documentato dalle parti (Cass. Sez. 1, n. 15774/2018), posta la sussistenza della mancata conclusione del contratto di compravendita stante la mancata concessione di autorizzazione da parte del Comune. Com'è noto infatti la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. (Cass. Sez. n. 6155/2009; Cass. Sez. 3, n. 3717/2019).sft 1.5. La ricorrente si è limitata ad evidenziare che l'impossibiiità dell'adempimento del promittente venditore per l'assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative. L'espressione "Tutti i cantinati sono stati destinati a deposito commerciale...le competenti autorità amministrative non hanno rilasciato concessione edilizia a garage", cui ha fatto riferimento [OSCURATO:PERSONA], si appalesa, ed appalesava, come "neutro" in assenza di prove circa la condotta concretamente posta in essere dal Geraci. Anche indipendentemente dal contenuto della consulenza tecnica la sentenza non avrebbe potuto che pervenire al medesimo risultato, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del Geraci. 2.11 motivo, peraltro, presenta altresì profili di inammissibiiità atteso che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. Sez. 3, n. 13395/2018). 2.1. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. art. 2697 c.c. e 111 Cost, in relazione al capo della sentenza che riguarda la quantificazione del danno. In particolare la ricorrente si duole della circostanza secondo cui la Corte d'appello, dopo aver affermato che la consulenza tecnica disposta in primo grado non potesse essere ammessa in quanto esplorativa, ha poi comunque dalla stessa tratto degli elementi per quantificare il danno subito. In quest'ottica la sentenza sarebbe inoltre viziata poiché la Corte, fondando la propria decisione su una ctu manifestamente inattendibile avrebbe oltrepassato i limiti della discrezionalità insita nel prudente apprezzamento adottando una decisione illogica ed incoerente. 2.2. Anche questo motivo è infondato. La Corte non ha posto a fondamento della propria decisione la consulenza tecnica disposta in primo grado, disattendendo le risultanze in punto di quantificazione del danno (spiegando le ragioni della propria statuizione) ma ha tratto dalle stesse, esclusivamente, un dato oggettivo ossia il valore dell'immobile all'epoca della domanda e ne ha quantificato il valore nell'attualità secondo il criterio matematico in forza del quale il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza, tra il valore commerciale del bene, da determinarsi con riferimento al momento della proposizione della domanda, ed il prezzo pattuito, tenendo conto della rivalutazione dell'importo previsto in contratto solo nell'ipotesi in cui il prezzo sia stato pagato (Cass. Sez. 2, n. 28375/2017; in questo senso altresì Cass. Sez. 3, n. 22979/2015). Sul punto, peraltro, è opportuno ulteriormente precisare che il danno da mancato godimento del bene lamentato è stato valutato dal giudice in conformità ai principi giurisprudenziali innanzi indicati, atteso che l'eventuale ulteriore danno avrebbe dovuto essere provato dalla parte interessata. 3. La ricorrente impugna, inoltre, la sentenza per violazione ed errata applicazione dell'art. 1223 c.c. avendo riconosciuto, violando detta disposizione, un danno mai provato. In particolare al [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto essere risarciti solo i danni che fossero stati conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento e che, nella fattispecie avendo versato solo un fY acconto di lire 1.000,000 sul prezzo di vendita, il danno avrebbe dovuto essere valutato sulla base dell'importo effettivamente versato. 3.1. Il motivo è infondato atteso che non coglie la ratio della decisione. La Corte d'appello, in merito ha ritenuto sussistente il danno alla luce della documentazione acquisita ed in considerazione della stessa ha, quindi, effettuato la quantificazione dello stesso in aderenza agli approdi della giurisprudenza di legittimità. In particolare la Corte d'appello di Messina si è conformata al principio secondo il quale "il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza, tra il valore commerciale del bene, da determinarsi con riferimento al momento della proposizione della domanda, ed il prezzo pattuito, anch'esso rivalutato alla stessa data; oltre al riconoscimento, sulla differenza così determinata degli effetti della svalutazione monetaria intervenuta nelle more del giudizio" (Cass. Sez. 2, n.17688/2010; conf. Cass. Sez. 2, n. 28375/2017). 4.Con il quarto motivo si impugna la sentenza per non aver, in violazione degli artt. 91, 92 c.p.c. e 345 c.p.c., per aver condannato l'appellante alle spese di lite del secondo grado e per non aver, quanto meno, compensato le spese di lite. Il motivo è inammissibile atteso il rigetto dei precedenti motivi cui logicamente consegue. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo. L'istante di duole della violazione/errata applicazione degli artt. 1223 c.c., art. 112, 115, 116 c.p.c. - omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo in relazione all'art.360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. riguardo al capo di una sentenza che ha calcolato il danno relativo al mancato conseguimento della proprietà dell'immobile in misura inferiore al dovuto, in quanto avrebbe dovuto risarcire i danni derivanti dalla mancata disponibilità del bene dalla di promessa dell'adempimento al soddisfo nonché ha omesso la valutazione degli interessi legali dovuti sulle somme spettanti a titolo di danno. Il motivo, che consta di tre distinti profili di doglianza, è infondato. 5.1. Il controricorrente si lamenta, in primo luogo, del calcolo effettuato dalla Corte per quantificare il danno subito relativo al mancato conseguimento della proprietà dell'immobile, avendo il giudice di seconde cure rivalutato il prezzo pattuito alla data della domanda, in secondo luogo della omessa pronuncia sulla domanda di condanna dell'appellata [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno per lucro cessante, relativo al mancato conseguimento della proprietà dell'immobile. Al contempo [OSCURATO:PERSONA] si duole dell'errore di calcolo in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello. 5.2. La Corte d'appello ha, motivando sul punto, quantificato il danno subito dal controricorrente in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte, sopra richiamata, la quale, in caso di danno subito dal promissario acquirente lo individua nella differenza, tra il valore commerciale del bene, da determinarsi con riferimento al momento della proposizione della domanda, ed il prezzo pattuito. La stessa giurisprudenza specifica, in particolare, che ai fini della determinazione del danno "la suddetta differenza si calcola con riferimento al momento in cui, per effetto della domanda di risoluzione, l'inadempimento è divenuto definitivo e si rivaluta, al fine di compensare gli effetti della svalutazione monetaria verificatasi nelle more del giudizio. Non deve invece essere rivalutato il prezzo pagato dal promittente acquirente e tempestivamente beneficiato dal promittente venditore. Al contrario il prezzo non pagato deve essere rivalutato alla stessa data di determinazione del valore dell'immobile" (Cass. Sez. 2, n. 17688/2010). 5.3. Il ricorrente incidentale come innanzi evidenziato, in relazione al primo profilo di doglianza, ha inoltre paventato la sussistenza di un errore materiale di calcolo da parte della Corte d'appello. Sotto questo profilo il motivo si appalesa come inammissibile atteso che "vanno corretti con la procedura di cui agli artt. 287 e segg. c.p.c., e non sono denunciabili davanti alla Corte di cassazione, il cui compito istituzionale si esaurisce nel controllo di mera legittimità delle decisioni di merito: l'errore materiale, che non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ma si concreta in un difetto di corrispondenza tra la ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica; l'errore di calcolo aritmetico, determinato da erronea applicazione delle regole matematiche ma sulla base di presupposti numerici non contestati ed esatti; gli errori di conteggio, atteso il loro carattere materiale"(Cass. Sez. 3, n. 11333/2009). Il vizio è diversamente deducibile ex art. 395 n.4 c.p.c., ove consista in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti stessi e documenti risulti positivamente accertato. Trattasi, quindi, di errore meramente percettivo, che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività, il quale va escluso nel caso in cui - come nella specie - esso non emerga con immediatezza dalla lettura della sentenza, né tanto meno, dalla lettura degli atti di causa, trattandosi, in concreto, di un paventato errore nella determinazione della rivalutazione del prezzo non pagato (sul punto ex multis Cass. Sez. 6-2, n. 16439/2021). 5.4. In relazione al secondo profilo di doglianza, anch'esso infondato, deve evidenziarsi che la liquidazione di danni ulteriori rispetto a quelli quantificati dalla Corte d'appello di Messina, invocata dal [OSCURATO:PERSONA], presuppone l'avvenuto assolvimento in merito dell'onere probatorio da parte dell'istante, circostanza questa non avvenuta come emerge dal contenuto della sentenza.Al riguardo è stato, infatti, affermato che "Nel caso di cui ci occuoa, pertanto, la domanda risarcitoria di parte attrice deve (rectius: doveva) essere provata. E' certamente vero che la difesa del [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad una mera enunciazione di principio in ordine al nesso di causalità tra inadempimento e danno, e che non può di certo accogliersi la prospettazione difensiva secondo cui il danno è in re ipsa: sul punto, il principio dell'onere della prova enunciato nell'art. 2697 c.c non può tollerare deroghe". 5.5. Con il medesimo motivo il controricorrente incidentale denuncia l'omessa pronuncia sulla domanda volta a conseguite gli interessi legali sulle somme allo stesso dovute dalla parte appellata a titolo di risarcimento del danno quantomeno dalla data del 5 novembre 2008, epoca della valutazione da parte del CTU sia del danno da mancato godimento del bene non trasferito in vendita sia da mancato incremento patrimoniale, ossia fino al soddisfo. Anche sotto questo profilo il motivo non merita accoglimento. 5.6. Deve in merito preliminarmente osservarsi che gli interessi de quibus, in assenza di specifica determinazione da parte dello stesso ricorrente, devono ritenersi corrispettivi, ed in quanto tali avrebbero dovuto essere oggetto di specifica domanda. Al riguardo emerge, tuttavia, dal contenuto della sentenza, dell'atto di citazione nonché dell'appello, che nessuna domanda in tal senso sia stata formulata da parte del [OSCURATO:PERSONA] e che, anzi, la stessa sia stata formulata per la prima volta nel presente giudizio sicché, pertanto, il motivo, sotto questo aspetto si profila come inammissibile. 6. In conclusione il ricorso principale e quello incidentale devono essere rigettati e, per l'effetto, le spese compensate. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell