CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00937/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza della Corte d'appello in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Modena, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada, accertato in Cavezzo il 24/3/2017. Il ricorrente, in particolare, deduce violazione di legge circa l'inattendibilità dell'esito dell'alcoltest, stanti la mancata omologazione e la mancata revisione dell'apparecchio. 2. La Procura generale della Repubblica ha depositato conclusioni nel senso di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza non confrontandosi con il consolidato orientamento di legittimità. In tema di guida in stato di ebbrezza, difatti, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, in ipotesi, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (ex plurimis, limitando i riferimenti solo alle più recenti: Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 282550; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer). Il contrapposto orientamento invocato dal ricorrente (Sez. 4, n. 38618 del 06/06/2019, Bertossi, Rv. 27718901) risultava, pertanto, già superato all'epoca della proposizione del ricorso. 2. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa