CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40895/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo, diretto a contestare la tenuta della motivazione rispetto alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'ad 367 cod. pen. ascritto al ricorrente, si sollecita una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità perché non correlata a profilo di manifesta illogicità del motivare o a vuoti e contraddittorietà argomentative decisive, delle quali, peraltro, la decisione impugnata non soffre; con il secondo motivo si mette in discussione il tema inerente alla mancata esclusione della recidiva, devoluto, con specificità di rilievi, solo in sede di legittimità atteso che il secondo motivo di appello faceva riferimento alla recidiva, solo nella rubrica e non nei relativi contenuti espositivi, privi di puntuali censure dirette a contrastare la relativa valutazione, così che, prescindere dalla risposta nel merito adottata dalla Corte territoriale, ne va rilevata, ora per allora, la inammissibilità, destinata a travolgere anche la doglianza che occupa); con il terzo motivo si contesta il giudizio relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche malgrado, anche su punto, la sentenza risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, così da portare la relativa valutazione al riparo da censure prospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembr