CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14734/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1MIGLIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché dagli imputati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CL.'84) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CL.'47) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2GRILLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE di APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso nei seguenti termini: l'annullamento con rinvio in relazione all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA]; il rigetto nel resto del ricorso; l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena per l'esclusione della recidiva con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; il rigetto nel resto del ricorso; il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] luigino, [OSCURATO:PERSONA] classe 47, [OSCURATO:PERSONA] classe 84, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] uditi i difensori di fiducia nonché procuratori speciali delle parti civili, Comune di Cutro, Comune di [OSCURATO:PERSONA], Comune di Scigliano, Comune CGL Calabria, CGL nazionale che, nel riportarsi alle conclusioni scritte e nota spese, hanno concluso per il rigetto dei ricorsi degli imputati e l'accoglimento del ricorso del PG lette tutte le memorie difensive depositate in atti; Uditi i difensori degli imputati non ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituito da Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], 3Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ameno, Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituito da Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituito da Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso del Procuratore generale; uditi i difensori degli imputati ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata del 10 novembre 2023, depositata il 24 giugno 2024, la Corte di appello di Catanzaro ha deciso, con una riforma parziale della pronuncia di condanna del Tribunale di Crotone del 25 febbraio 2021, il giudizio dibattimentale incardinato (anche) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 4Paolo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] c1.84, [OSCURATO:PERSONA] c1.47, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il thema decidendi riguarda, in estrema sintesi, il sodalizio di 'ndrangheta denominato "locale di [OSCURATO:PERSONA]" o cosca "[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]" nonché le attività poste in essere dalla cosca cirotana a partire dal favoreggiamento della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proseguendo con i reati commessi dall'articolazione della cosca sull'altopiano silano, nonché dei reati commessi dalla 'ndrina di [OSCURATO:PERSONA] legata alla locale di [OSCURATO:PERSONA]. Le condotte illecite hanno riguardato le infiltrazioni della cosca nella politica del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani; il controllo della cosca sulle attività economiche, quali la gestione del porto di [OSCURATO:PERSONA] e della struttura "[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]", la distribuzione di prodotti vinicoli e di prodotti semilavorati per pizza in Germania, la gestione delle attività di gioco e scommessa, l'attività di panificazione, di onoranze funebri, di lavanderia industriale, la produzione di film plastici; infine ulteriori reati quali un'associazione a delinquere finalizzata all'emissione di false fatturazioni e il traffico internazionale di veicoli. 1.2. In particolare, per quanto qui interessa, la Corte di appello ha così deciso: - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna per il capo 110 (art. 2 e 7 I. 895/67) limitatamente alla detenzione di due armi comuni da sparo; mentre lo ha assolto dal delitto di cui al capo 1) e dal porto illegale di arma, e ha proceduto alla conseguente rideterminazione della pena; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna per i capi 1 (art. 416 bis cod. pen.), 33 (art. 512 bis, 416 bis.1 cod. pen.); mentre ha assolto l'imputato dal delitto di cui al capo 38, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato integralmente la condanna per il capo 23 di favoreggiamento personale aggravato (art. 378, 416 bis.1 cod. pen.); - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato integralmente la condanna per i capi 1 (art. 416 bis cod. pen.), 46, 47 (art. 353, 416 bis.1 cod. pen.), 48, 49, 50, 51 (artt. 513 bis, 629, art.416 bis.1 cod. pen.), nonché la confisca dell'impresa F.11i [OSCURATO:PERSONA], rideterminando tuttavia la pena in precedenza inflitta; 5 I- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato integralmente la condanna per i capi 1 (art. 416 bis cod. pen.), 46 (art. 353, 416 bis.1 cod. pen.), 48, 49, 50, 51 (artt. 513 bis, 629, art.416 bis.1 cod. pen.), rideterminando tuttavia la pena in precedenza inflitta; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato integralmente la condanna per i capi 1 (art. 416 bis cod. pen.), 47 (art. 353, 416 bis.1 cod. pen.), 50, 51 (artt. 513 bis, 629, art. 416 bis.1 cod. pen.), rideterminando tuttavia la pena in precedenza inflitta; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato integralmente la condanna per i capi 1 (art. 416 bis cod. pen.), 46, 47, 53 (art. 353, 416 bis 1 cod. pen.), 48, 49 50, 51, 52 (artt. 513 bis, 629, art. 416 bis1. cod. pen.), rideterminando tuttavia la pena in precedenza inflitta; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo 80 di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis, 416 bis.1 cod. pen.), confermando la confisca della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato integralmente la condanna per i capi 1 (art. 416 bis cod. pen.) e 41 (artt. 512 bis, art. 416 bis.1 cod. pen.); - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato integralmente la condanna per i capi 1 (art. 416 bis cod. pen.), 93 (artt. 513 bis, art. 416 bis.1 cod. pen.) e 96 (artt. 629, art.416 bis.1 cod. pen.); - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato integralmente la condanna per il capo 15 quale coreggente della cosca di [OSCURATO:PERSONA] (art. 416 bis cod. pen.), 58 (artt. 629, art. 416 bis.1 cod. pen.) e 61 (artt. 48, 479, art. 416 bis.1 cod. pen.); -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo 77 (art. 512 bis cod. pen.), previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e ha confermato la condanna per il reato di cui al capo 79 (art. 76, co. 5, D. Lgs. 159/2011) previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.) con rideterminazione della pena; -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna per il reato di cui al capo 1 (art. 416 bis cod. pen.), ai capi 76 e 77 (art. 512 bis, 416 bis.1 cod. pen.), al capo 113 (artt. 56, 629, art. 416 bis.1 cod. pen.); mentre ha assolto l'imputato dai delitti di cui al capo 83 e 114, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna per il reato di cui al capo 1, diversamente qualificato nell'ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa (artt.110, 416 bis cod. pen.) e al capo 93 (art. 513 bis, 416 6bis.1 cod. pen.) previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna per il reato di cui al capo 84 (artt. 56, 629, art. 416 bis.1 cod. pen.); mentre ha assolto l'imputato dai delitti di cui ai capi 1 e 83, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna per il reato di cui al capo 14 (art. 416 cod. pen.), previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. procedendo alla conseguente rideternninazione della pena; -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna per il reato di cui al capo 1 (art. 416 bis cod. pen.) e lo ha assolto dall'imputazione di cui al capo 80, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato integralmente la condanna per i capi ibis (art. 416 bis cod. pen.), 115 e 116 (art. 513 bis, 629, 416 bis.1 cod. pen.), rideterminando tuttavia la pena in precedenza inflitta; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato integralmente la condanna per il capo 1 (art. 416 bis cod. pen.) rideterminando tuttavia la pena in precedenza inflitta; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna per i capi 1 (art. 416 bis cod. pen.), 19 (art.390 cod. pen.), 20 (art. 378 cod. pen.), 22 (art. 391 cod. pen.), 47, 53 (art. 353, 416bis.1 cod. pen.), 52 (art. 629, 416 bis.1 cod. pen.); mentre ha assolto l'imputato dai delitto di cui ai capi 50 e 51, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] cl. '47 ha confermato la condanna per il delitto di cui al capo 1 (art. 416 bis cod. pen.), procedendo tuttavia alla rideternninazione della pena; -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] cl. '84 ha confermato la condanna per il reato di cui al capo 1 (art. 416 bis cod. pen.) e lo ha assolto dall'imputazione di cui al capo 80, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato integralmente la condanna per il reato di cui al capo 1 (art. 416 bis cod. pen.) e 93 (artt. 513 bis, 416 bis 1 cod. pen.); -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna per i delitti di cui al capo 1 (art. 416 bis cod. pen.), 19 (art. 390 cod. pen.), 20 (art. 378 cod. pen.), 22 (art.391 cod. pen.), rideterminando tuttavia la pena; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l'imputato dal delitto di cui al capo 1 per non avere commesso il fatto; 7- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l'imputato dal delitto di cui al capo 1 e al capo 93 per non avere commesso il fatto; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l'imputato dal delitto di cui al capo 7 perché il fatto non sussiste; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l'imputato dal delitto di concorso esterno così diversamente qualificato il capo 1 perché il fatto non sussiste; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l'imputato dal delitto di concorso esterno di cui al capo 2 perché il fatto non sussiste; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l'imputato dai delitti di cui al capo 1 e al capo 27 per non avere commesso il fatto; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l'imputato dai delitti di cui al capo 1 e al capo 83 per non avere commesso il fatto; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l'imputato dal delitto di cui al capo 1 per non avere commesso il fatto; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l'imputato dal delitto di cui al capo 1 per non avere commesso il fatto; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l'imputato dal delitto di concorso esterno di cui al capo 11 perché il fatto non sussiste; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l'imputato dal delitto di concorso esterno così diversamente qualificato il capo 1 perché il fatto non sussiste; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha assolto gli imputati dal delitto di cui al capo 13 per non avere commesso il fatto; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l'imputato dal delitto di concorso esterno di cui al capo 17 perché il fatto non sussiste; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo 60 (art. 479 cod. peri.), previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., e ha assolto l'imputato dal delitto di concorso esterno di cui al capo 16 perché il fatto non sussiste; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l'imputato dal delitto di cui al capo 15 per non avere commesso il fatto; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l'imputato dal delitto di cui al capo 57 perché il fatto non sussiste; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l'imputato dal delitto di cui al capo 15 perché il fatto non sussiste; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l'imputato dal delitto di cui al capo 12 perché il fatto non sussiste; 8- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l'imputato dai delitti di cui al capo 113 e 114 perché il fatto non sussiste; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l'imputata dal delitto di cui al capo 83 perché il fatto non sussiste; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l'imputato dal delitto di cui al capo 28 perché il fatto non sussiste; - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l'imputato dal delitto ascritto al capo 28 perché il fatto non sussiste. Ha altresì disposto in ordine alle pene accessorie, alle statuizioni civili e alle confische. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, nonché il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, articolando i motivi di seguito enunciati nei termini strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro ricorre avverso la sentenza in relazione alle assoluzioni degli imputati dalle singole fattispecie incriminatrici. La Corte territoriale avrebbe omesso una motivazione "rafforzata" rispetto alla sentenza di primo grado, limitandosi spesso a una rilettura alternativa e non approfondita delle prove, senza confutare in modo puntuale le argomentazioni del Tribunale di Crotone, non considerando che in caso di riforma totale della decisione di primo grado, il giudice d'appello deve fornire una nuova e compiuta struttura motivazionale, confutando specificamente i punti salienti della sentenza riformata. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al rigetto della riapertura dell'istruttoria attraverso la nuova escussione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. La collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta dopo la emissione della sentenza di primo grado e dopo l'inizio della discussione del giudizio di appello. La richiesta di riapertura dell'istruttoria è stata respinta dalla Corte territoriale non ravvisandone l'assoluta necessità ai sensi degli artt. 603 comma 2 e 602 comma 4 cod. proc. pen. Il Procuratore Generale censura il rigetto della richiesta di audizione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la Corte d'Appello abbia motivato in modo apparente e illogico, senza valutare la decisività delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] per molte posizioni assolutorie. 93.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'assoluzione dal capo 1) di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'Appello ha ignorato la valenza indiziaria della latitanza di [OSCURATO:PERSONA], la sua posizione apicale, la rete di protezione che durante la latitanza gli garantivano gli associati con i quali continuava a mantenere stretti rapporti e le dichiarazioni dei collaboratori che lo indicano come vertice operativo anche durante la latitanza. A fronte di siffatti elementi che fondavano il giudizio di penale responsabilità della sentenza di primo grado, la sentenza impugnata offre una motivazione apparente e parcellizzante. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'assoluzione dal capo 1) e dal capo 93) di [OSCURATO:PERSONA]. Omessa rinnovazione istruttoria. [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal capo 1 e dal capo 93 per non aver commesso il fatto. La Corte territoriale, nel rivalutare il compendio probatorio, non ha adempiuto all'obbligo di motivazione rafforzata, ritenendo che le conversazioni intercettate rivelassero semplicemente condizioni di acquisto del vino al fine di approvvigionamento diretto o di occasionale rivendita, ma senza alcun coinvolgimento della cosca. Ha ridimensionato il contributo dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA] che aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] come persona molto vicina alla famiglia per motivi di parentela. Ha escluso la rilevanza del contributo di [OSCURATO:PERSONA] dal momento che questi si è limitato ad indicarlo come vicino al referente [OSCURATO:PERSONA]. In tal modo ha escluso qualsiasi confronto e controllo della motivazione di primo grado. 3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'assoluzione dal capo 7) di concorso esterno in associazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal delitto di cui al capo 7) perché il fatto non sussiste. La sentenza impugnata non fa buon governo dei principi fissati da questa Corte in tema di concorso esterno. La Corte territoriale ha omesso di valutare la sistematicità e la concretezza del contributo di [OSCURATO:PERSONA] agli interessi della cosca che il Tribunale aveva evidenziato quali la collaborazione con [OSCURATO:PERSONA], la disponibilità a finanziare investimenti, il ruolo di imprenditore "vicino" alla cosca. Contraddittorio il rigetto della rinnovazione istruttoria dal momento che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sui rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rivestivano una sicura rilevanza. 103.5. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'assoluzione dal capo 1) di concorso esterno in associazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA]. Omessa rinnovazione istruttoria. L'imputato è stato assolto dal delitto di cui al capo 1), riqualificato quale concorso esterno perché il fatto non sussiste. La Corte territoriale valorizza l'annullamento di questa Corte dell'ordinanza cautelare per carenza di gravità indiziaria in ordine all'allora contestazione provvisoria essendo emerso da una informativa di polizia giudiziaria che la denunzia del [OSCURATO:PERSONA] alla polizia era circostanza incompatibile con la sua veste di imprenditore colluso. Queste circostanze erano state confermate nella istruttoria dibattimentale; la conversazione nella tavernetta di [OSCURATO:PERSONA] è secondo la sentenza impugnata di non univoca interpretazione. La sentenza impugnata ha travisato le risultanze istruttorie non essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale quanto contenuto nella richiamata relazione di servizio inutilizzabile in quanto confidenziale; ha travisato la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA]. Ha ridimensionato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che aveva evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] era uomo di fiducia dell'organizzazione e per questo motivo era stato inserito dalla cosca nella gestione dell'appalto dei rifiuti solidi urbani del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha ignorato la analitica ricostruzione del Tribunale che in 97 pagine aveva evidenziato l'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel circuito degli appalti e la gestione degli appalti in più comuni. Contraddittorio anche in tal caso il rigetto della rinnovazione istruttoria dal momento che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sui rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e la cosca attraverso l'assunzione di [OSCURATO:PERSONA] rivestivano una valenza decisiva. In data 2 ottobre 2025 è stata depositata memoria difensiva nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'assoluzione dal capo 2) di concorso esterno in associazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato è stato assolto dal delitto di cui al capo 2) perché il fatto non sussiste. La Corte territoriale ha diversamente valutato la conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che seppure il primo fosse interessato ad un inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nello smaltimento dei rifiuti a [OSCURATO:PERSONA], tuttavia non vi è prova che la cosca cirotana abbia dato seguito a questo inserimento, dal momento che non è stata effettuata alcuna verifica sulla regolarità della gara dell'aggiudicazione del servizio a [OSCURATO:PERSONA] che non è avvenuto con affidamento diretto, ma con una gara di appalto. 11Ha poi ritenuto insufficienti le dichiarazioni dei collaboratori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e le intercettazioni che documentano l'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] negli appalti RSU. Lamenta il ricorrente che anche in tal caso la sentenza impugnata ha operato una parcellizzazione del compendio probatorio a fronte di dati univoci quali l'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] e l'aggiudicazione della gara a [OSCURATO:PERSONA], la continuità con la gestione De.Ri.Co. e la funzione di "imprenditore di riferimento" per la cosca [OSCURATO:PERSONA]. In data 19 ottobre 2025 è stata depositata memoria difensiva nell'interesse del ricorrente. 3.7. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'assoluzione dal capo 1) di [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato è stato assolto dal delitto di cui al capo 1) per non aver commesso il fatto. La Corte territoriale ha ignorato il ruolo attivo di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione di attività economiche della cosca quali pescherie, il centro di accoglienza migranti, la società AG Film e soprattutto lo stretto rapporto di collaborazione con [OSCURATO:PERSONA] e altri esponenti della cosca. Ha illogicamente rinvenuto l'elemento assolutorio in una dichiarazione del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che ha semplicemente detto che era poco conosciuto, ma non che non fosse associato. In data 27 ottobre 2025 è stata depositata memoria difensiva nell'interesse dell'imputato. 3.8. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'assoluzione dal capo 1) di [OSCURATO:PERSONA]. Omessa rinnovazione istruttoria. L'imputato è stato assolto dal delitto di cui al capo 1) per non aver commesso il fatto. La Corte territoriale ha ignorato la partecipazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della sala scommesse, la collaborazione con esponenti apicali della cosca ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e le dichiarazioni dei collaboratori che lo indicano come "uomo a disposizione della cosca". 3.9. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'assoluzione dal capo 1) di [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato è stato assolto dal delitto di cui al capo 1) per non aver commesso il fatto. La sentenza impugnata non si è confrontata con le risultanze istruttorie della sentenza di primo grado e ha assolto l'imputato ritenendo che le conversazioni rivelatrici dei rapporti tra questi e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla gestione della discoteca non fossero sufficienti a configurare la partecipazione. 12Lamenta il ricorrente che la sentenza di primo grado aveva fondato il giudizio di penale responsabilità su altri elementi, quali i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della struttura [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di cui quest'ultimi non erano titolari, gestori, o fornitori di servizi. [OSCURATO:PERSONA], da altre conversazioni relative alla gestione della discoteca emergeva che i proventi del locale confluissero nella cassa comune. Dunque, l'imputato aveva il ruolo di consentire l'ingerenza nella gestione della discoteca a soggetti che non erano i gestori. 3.10. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'assoluzione dal capo 1) di [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato è stato assolto dal delitto di cui al capo 1) per non aver commesso il fatto. La sentenza impugnata non si è confrontata con le risultanze istruttorie della sentenza di primo grado e ha assolto l'imputato ritenendo che i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitati alla sola custodia di un'arma, non fossero sufficienti a configurare la partecipazione. Lamenta il ricorrente che la sentenza di primo grado aveva fondato il giudizio di penale responsabilità su altri elementi ed in particolare sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], sulle conversazioni intercettate, nonché sui servizi di osservazione e pedinamento. La sentenza impugnata non ha fornito alcuna indicazione in relazione al così articolato compendio probatorio che era stato invece analizzato nella sentenza di primo grado, non assolvendo l'onere motivazionale richiesto. 3.11. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'assoluzione dal capo 11) di [OSCURATO:PERSONA]. Omessa rinnovazione istruttoria L'imputato è stato assolto dal delitto di cui al capo 11) di concorso esterno perché il fatto non sussiste. La Corte d'Appello ha valorizzato l'annullamento in sede cautelare per carenza di gravità indiziaria dal momento che non risulta individuato il vantaggio che il concorrente avrebbe ricevuto dai rapporti con il sodalizio. Così come ha richiamato l'assoluzione del coimputato e fratello [OSCURATO:PERSONA] in primo grado in sede di giudizio abbreviato. Dalla relazione commerciale con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'imputato non ha tratto alcun vantaggio. Secondo il ricorrente la Corte territoriale si è limitata a recepire acriticamente le doglianze contenute nell'atto di appello senza confrontarsi con i contenuti della sentenza di primo grado. La sentenza impugnata ha ignorato la funzione di [OSCURATO:PERSONA] nella produzione e vendita del vino "[OSCURATO:PERSONA]" per conto di [OSCURATO:PERSONA] e la collaborazione con la cosca per la distribuzione (conv. n.766 del 5 maggio 2016; 1446 del 21 novembre 2016). 13Ha ignorato la rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori ed in particolare di [OSCURATO:PERSONA] rese nel corso dell'udienza dibattimentale; non si è confrontata con la testimonianza dell'amministratore [OSCURATO:PERSONA], che ha ampiamente confutato le conclusioni della consulenza di parte Caccavari e ha valorizzato la incerta situazione di cassa che riscontra una imponente commercializzazione in nero dei prodotti. Contraddittorio anche in tal caso il rigetto della rinnovazione istruttoria dal momento che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sui rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e la cosca attraverso la commercializzazione del vino rivestivano una valenza decisiva. In data 17 ottobre 2025 è stata depositata memoria difensiva nell'interesse dell'imputato. 3.12. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'assoluzione dal capo 1) di concorso esterno in associazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA]. Omessa rinnovazione istruttoria. L'imputato è stato assolto dal delitto di cui al capo 1), riqualificato quale concorso esterno perché il fatto non sussiste. La Corte d'Appello ha valorizzato per escludere che l'imputato abbia favorito il sodalizio nella tornata elettorale del 2006 una serie di conversazioni intercettate; lo stesso dicasi nella tornata elettorale 2016 con l'elezione a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e in relazione alla quale la sentenza ha ridimensionato la valenza probatoria dell'incontro svoltosi nel gennaio 2016 presso l'[OSCURATO:PERSONA] con gli esponenti del sodalizio alla presenza anche dell'imputato. Quanto all'aggiudicazione dell'appalto all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata utilizza le medesime argomentazioni spese per l'assoluzione dell'imprenditore. La sentenza impugnata non si è confrontata con la sentenza del Tribunale, che alla vicenda dedica un considerevole spazio (242 pagine), parcellizzando il compendio probatorio e travisandone le risultanze. Ha ignorato la rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori e, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA]; non si è confrontata con il contenuto della conversazione dal carcere del 2011 del boss detenuto [OSCURATO:PERSONA], nonché con la conversazione n. 1532 ambientale del 6 luglio 2007 sul sostegno elettorale a favore dell'imputato; ha omesso di valutare gli affidamenti diretti della giunta [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2006-2009 per la raccolta dei rifiuti ad imprese vicine alla consorteria; non si è confrontata con le anomalie registrate in sede di assegnazione della procedura negoziata all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]. Contraddittorio, anche in tal caso, il rigetto della rinnovazione istruttoria, dal momento che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sull'appoggio della candidatura di [OSCURATO:PERSONA] da parte della cosca rivestivano una valenza decisiva. 14In data 14 ottobre 2025 è stata depositata memoria difensiva nell'interesse dell'imputato non ricorrente. • 3.13. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'assoluzione dalla contestazione associativa di cui al capo 13) di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Omessa rinnovazione istruttoria. La Corte d'appello ha, ancora una volta, valorizzato l'annullamento intervenuto in sede cautelare per carenza di gravità indiziaria: con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quanto alla mancata consapevolezza degli utilizzatori delle false fatture di operare in un contesto organizzato; con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la mancanza di prova, sul piano materiale, dell'apporto partecipativo. Lamenta il Procuratore generale ricorrente che la sentenza impugnata non si sia confrontata con la sistematicità dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e con la struttura associativa, con la funzione di "cartiere", con la movimentazione di denaro e con le consulenze tecniche, nonché con la rilevanza delle intercettazioni e delle consulenze contabili. Sono pervenute memorie difensive nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.14. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'assoluzione dalle contestazioni di cui ai capi 16, 17 e 60 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha escluso che, in relazione al sindaco [OSCURATO:PERSONA] e al vigile urbano [OSCURATO:PERSONA], sia stato provato che le loro condotte abbiano avuto una reale efficacia causale rafforzativa o agevolativa dell'organizzazione criminale, con riferimento: alla promessa di futuro rilascio delle concessioni balneari in favore della cosca; alla riparazione della strada che conduce all'abitazione dell'affiliato [OSCURATO:PERSONA]; al pagamento del debito alla società Montesano catering e all'affidamento dei lavori all'impresa Forciniti; al cambio di residenza di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata non ha adempiuto all'onere motivazionale richiesto in caso di ribaltamento della decisione in senso assolutorio e non si è confrontata con le specifiche argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, omettendo di valutare le conversazioni telefoniche in relazione al piano spiagge, omettendo di considerare le annotazioni di polizia giudiziaria che danno conto dei plurimi incontri di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a casa [OSCURATO:PERSONA], nonché le conversazioni e le risultanze documentali in relazione al pagamento del debito e all'affidamento dei lavori. 15Apodittica risulta, infine, la motivazione della Corte laddove esclude la sussistenza della circostanza aggravante dell'agevolazione, ritenendo che la condotta agevolatrice fosse rivolta al solo [OSCURATO:PERSONA] e non all'intera consorteria. In data 15 ottobre 2025 è stata depositata memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.15. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'assoluzione dal capo 15) di [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato è stato assolto dal delitto di cui al capo 15) per non aver commesso il fatto. La sentenza impugnata non si è confrontata con le risultanze istruttorie della sentenza di primo grado e ha assolto l'imputato ritenendo che, pur essendo [OSCURATO:PERSONA] già stato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per un periodo antecedente, non esistessero elementi sufficienti per estendere ulteriormente la condotta partecipativa oltre il giudicato. Lamenta il ricorrente che la sentenza di primo grado aveva fondato il giudizio di penale responsabilità su altri elementi e, in particolare, sulle numerose conversazioni intercettate che avevano rivelato il ruolo di mediatore tra cosca e amministrazione, la funzione di portavoce delle istanze della cosca, nonché la continuità della condotta partecipativa rispetto al periodo già giudicato. In data 29 ottobre 2025 è stata depositata memoria difensiva nell'interesse dell'imputato non ricorrente. 3.16. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'assoluzione dal capo 57) di [OSCURATO:PERSONA]. Violazione dell'art. 268 cod. proc. pen. La Corte d'appello ha escluso la sussistenza della penale responsabilità sul presupposto che il testo della conversazione n. 197 dell'8 aprile 2014, come riportato dalla sentenza di primo grado, avrebbe erroneamente compreso la frase "vado e prendo qualche soldo", frase non esistente nella perizia trascrittiva. Il ricorrente ravvisa travisamento della prova, dal momento che non si ricava da alcun dato processuale l'insussistenza della frase. In data 15 ottobre 2025 il difensore dell'imputato ha depositato memoria con allegati. 3.17. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'assoluzione dal capo 18) di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello ha valorizzato la mancata consapevolezza del tecnico [OSCURATO:PERSONA] della mafiosità degli imprenditori suoi interlocutori e, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, ha omesso di confrontarsi con un dato decisivo, valorizzato nella sentenza di primo grado, allorché, accortosi della presenza di una microspia, si era preoccupato di avvisare proprio [OSCURATO:PERSONA]. 16La sentenza impugnata non si confronta, inoltre, con la disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] a fornire mezzi e risorse per infiltrarsi negli appalti pubblici, con la collaborazione con [OSCURATO:PERSONA], nonché con le intercettazioni che documentano la partecipazione a gare e la funzione di "intermediario" per la cosca. In data 16 ottobre 2025 è stata depositata memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.18. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'assoluzione dal capo 12) di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello ha offerto, quanto all'imputazione di cui al capo 12), una motivazione apparente, omettendo di confrontarsi con le indicazioni della sentenza di primo grado in ordine alla funzione di [OSCURATO:PERSONA] quale "prestanome" e tramite per la gestione della casa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], alla collaborazione con la famiglia Siena e con altri partecipi, nonché alla rilevanza delle anomalie contabili e delle dichiarazioni dei collaboratori. In data 17 ottobre 2025 è stata depositata memoria difensiva nell'interesse dell'imputato non ricorrente. 3.19. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'assoluzione dai capi 113 e 114 di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello, nell'assolvere [OSCURATO:PERSONA] e nel condannare [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo episodio estorsivo, ha fornito una motivazione illogica, non confrontandosi con le indicazioni della sentenza di primo grado, che aveva illustrato la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle condotte estorsive e di concorrenza illecita insieme a [OSCURATO:PERSONA], la presenza e la funzione di facilitazione dell'azione, nonché la rilevanza delle dichiarazioni della persona offesa. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], imputato per il delitto di detenzione di due armi comuni da sparo (capo 110). 4.1. Violazione di legge in punto di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi dell'art.521 cod. proc. pen. L'imputazione attribuisce all'imputato un ruolo centrale rispetto alla condotta contestata, ipotizzando che lo stesso si sarebbe attivato, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], per procurarsi le armi all'estero. La Corte territoriale, sulla scorta di una libera interpretazione, sganciata dalle risultanze probatorie e a fronte di un articolato motivo di appello, ha completamente modificato il fatto storico in contestazione, attribuendo all'imputato unicamente il compito di detenere, quale custode, le armi indicate nell'imputazione. 174.2. Violazione di legge in relazione ai criteri fissati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. L'affermazione della penale responsabilità del ricorrente si fonda su una conversazione intercorsa tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il primo riferisce che due sue pistole sarebbero custodite, per suo conto, da tale [OSCURATO:PERSONA] in Germania, individuato quale [OSCURATO:PERSONA] in base ad altre conversazioni intercorse in precedenza. Lamenta la difesa che un'unica conversazione, intercorsa peraltro presso un ristorante e avente ad oggetto la vendita di prodotti alimentari, non possa essere sufficiente a fondare la penale responsabilità del ricorrente. In primo luogo, non è certa l'identità del [OSCURATO:PERSONA] menzionato nella conversazione, potendo lo stesso essere identificato anche in [OSCURATO:PERSONA], che, secondo il collaboratore di giustizia Oliviero, si occupava di armi per l'organizzazione. In secondo luogo, la perquisizione personale effettuata presso l'abitazione del ricorrente ha fornito esito negativo, né è sufficiente superare siffatto dato valorizzando il tempo decorso tra la conversazione intercettata e il momento della perquisizione. 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], imputato per il delitto di partecipazione alla cosca [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo al controllo della flotta peschereccia e delle infrastrutture portuali (capo 1); per il delitto di trasferimento fraudolento di valori (capo 33). 5.1. Violazione di legge a pena di nullità per mancata traduzione all'udienza preliminare dell'imputato detenuto; omessa motivazione della sentenza impugnata sul punto. Evidenzia la difesa che, dopo la partecipazione all'udienza preliminare del 10 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato a comparire per la successiva udienza del 12 dicembre 2018, ma non per le udienze successive. Nonostante il giudice avesse disposto la traduzione degli imputati detenuti per le udienze del 14 e 19 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] non è stato tradotto e non ha potuto partecipare. La difesa ha documentato che la mancata traduzione non dipendeva da una sua volontà, ma da un errore dell'amministrazione penitenziaria. La Corte d'appello non ha motivato sul punto, incorrendo in vizio di motivazione. 5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione tradottosi in travisamento della prova quanto alla partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa di cui al capo 1). La motivazione della sentenza è apparente e contraddittoria: si fonda su dichiarazioni generiche del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e su due intercettazioni 18che non coinvolgono direttamente [OSCURATO:PERSONA] in attività portuali riconducibili alla cosca. Il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] non ha mai indicato [OSCURATO:PERSONA] come partecipe o affiliato, ma solo come persona che era affiliata da molto tempo al sodalizio cirotano. Le intercettazioni richiamate non sono idonee a dimostrare un contributo causale significativo all'associazione. Le due conversazioni che coinvolgono il ricorrente (8 maggio e 29 giugno 2021), relative alla consegna di chiavi e a suggerimenti in ordine all'attracco di uno yacht e che intercorrono con [OSCURATO:PERSONA], si presentano di contenuto irrilevante. La mera vicinanza a soggetti appartenenti alla consorteria non costituisce partecipazione, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. I, 8 giugno 2015, n. 25799). Né la ritenuta responsabilità per il reato fine di cui al capo 38 può di per sé giustificare la qualifica di partecipe all'associazione. 5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla penale responsabilità del reato di cui al capo 33). La Corte fonda la responsabilità su una sola conversazione intercettata in cui [OSCURATO:PERSONA], nel conversare in data 11 agosto 2011 con un amico, afferma di aver "aperto un bar proprio sul porto". La difesa ha tuttavia chiarito che [OSCURATO:PERSONA] era socio dell'attività e aveva commissionato i lavori, come risulta dagli atti prodotti: l'atto costitutivo dell'associazione sportiva "[OSCURATO:PERSONA]" e la documentazione dei lavori smentiscono la tesi della fittizia intestazione. La Corte non motiva sulla finalità elusiva, limitandosi a richiamare la "gestione delle attività portuali riconducibili alla consorteria", che la difesa ritiene insussistente. 5.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante dell'associazione armata di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. La Corte ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante senza motivare sulla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa la disponibilità di armi da parte della consorteria, né sull'effettivo utilizzo delle stesse per fini associativi. Pur trattandosi di circostanza aggravante di natura oggettiva e quindi applicabile, ai sensi dell'art. 59, comma 2, cod. pen., anche a carico di chi ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati, tuttavia la sentenza non si confronta con il principio affermato da questa Corte secondo cui la disponibilità di armi solo in capo ad alcuni degli associati non può trasformarsi in un principio inderogabile di automatica comunicabilità agli altri concorrenti (Sez. I, 26 giugno 2014, n. 41735). 195.5. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della recidiva reiterata specifica. La Corte riconosce la recidiva reiterata specifica sulla base di precedenti penali risalenti e di diversa natura, senza motivare sull'effettivo accrescimento della pericolosità sociale. La giurisprudenza di questa Corte impone una valutazione attenta della gravità dell'illecito, della continuità con le precedenti condanne e della distanza temporale tra i fatti. 6. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], imputato per il delitto di favoreggiamento personale aggravato nei confronti del latitante [OSCURATO:PERSONA] (capo 23). 6.1. Violazione di legge quanto all'inutilizzabilità della testimonianza indiretta ex art. 195, comma 7, cod. proc. pen. La condanna si fonda sul riconoscimento della voce di [OSCURATO:PERSONA] in alcune intercettazioni telefoniche ("a cornetta aperta"), riconoscimento effettuato non dal teste diretto (maresciallo Nestola), ma da altri operanti rimasti sconosciuti e non escussi. La difesa eccepisce l'inutilizzabilità di tale segmento testimoniale, in quanto la testimonianza indiretta è utilizzabile solo in caso di irreperibilità del testimone primario, non quando ne risulti impossibile l'identificazione. La Corte d'appello non motiva sul punto, limitandosi a ritenere attendibile il riconoscimento vocale da parte degli operanti, senza indicare chi siano né consentire il contraddittorio sulla fonte primaria. La Suprema Corte ha più volte ribadito che la testimonianza indiretta è utilizzabile solo se sia stato compiuto ogni accertamento utile all'identificazione della fonte primaria, in vista del diritto delle parti di chiederne l'escussione. 6.2. Vizio di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità e alla mancata risposta alle censure contenute nell'atto di appello. La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata desunta dal materiale intercettivo e dal presunto riconoscimento vocale, nonché dal riferimento a un soggetto chiamato "Peppino" nelle conversazioni, che la Corte identifica con [OSCURATO:PERSONA]. La difesa evidenzia che non esiste alcuna diretta conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], né è provato che il "Peppino" menzionato sia effettivamente [OSCURATO:PERSONA]. Il maresciallo Nestola, escusso in dibattimento, non ha escluso che il "Peppino" della conversazione potesse essere piuttosto lo zio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 6.3. Vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 cod. pen.). 20La Corte territoriale ha ravvisato la sussistenza della circostanza aggravante sulla base della consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di favorire la latitanza di un soggetto "apicale" della cosca [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. In realtà [OSCURATO:PERSONA] era un semplice partecipe. Non vi è prova che [OSCURATO:PERSONA] abbia agito con la coscienza e volontà di favorire la cosca, e non solo il singolo latitante, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte. Né gli accertati incontri di [OSCURATO:PERSONA] con altro esponente della cosca, [OSCURATO:PERSONA], possono considerarsi rilevanti, in quanto intervenuti a distanza di ben cinque anni dai fatti contestati. 6.4. Vizio di motivazione quanto all'eccessività della pena inflitta e al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. La motivazione della sentenza sulla gravità della condotta e sull'intensità del dolo è solo apparente e non ancorata a fatti specifici emersi dal dibattimento. La Corte richiama precedenti archiviati senza fondamento e non motiva sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. 7. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], imputato per i delitti di cui ai capi 1 (art. 416 bis cod. pen.), 46, 47 (art. 353, 416 bis 1 cod. pen.), 48, 49, 50, 51 (artt. 513 bis, 629, art. 416 bis1. cod. pen.). 7.1. Violazione di legge tradottasi in motivazione apparente in relazione alla omessa valutazione delle doglianze difensive. La sentenza di appello si limita a riprodurre quella di primo grado, senza confrontarsi con le specifiche censure difensive e senza motivare sulle questioni sollevate con l'atto di appello. 7.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del delitto di turbata libertà degli incanti (capo 46) di cui all'art. 353 cod. pen. Nella ricostruzione accusatoria, la gara bandita dal Comune di Mandatoriccio per il taglio del bosco sarebbe stata pilotata attraverso l'affidamento diretto, nella forma del cottimo fiduciario, alla cooperativa Kalasarna, prestanome dell'impresa dei F.11i [OSCURATO:PERSONA], effettiva esecutrice dei lavori. La sentenza, tuttavia, non motiva in alcun modo rispetto alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA]. Il nome di [OSCURATO:PERSONA] compare unicamente in un'unica conversazione del 14 dicembre 2011, che non presenta contenuti rilevanti. 7.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del delitto di turbata libertà degli incanti (capo 47). La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata fondata sulle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero dimostrato un collegamento collusivo 21tra la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e [OSCURATO:PERSONA], ma senza prova di un accordo illecito sulle offerte. La partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], in concorrenza con gli altri partecipanti, costrinse la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." a un forte rialzo, escludendo la sussistenza di un accordo illecito. La motivazione della sentenza è illogica: anche se vi fosse stato un accordo iniziale, questo sarebbe stato superato dalla presenza di [OSCURATO:PERSONA] e dalla necessità di un'offerta più alta. Non vi è prova di un centro decisionale unico o di offerte concordate tra le imprese. 7.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dei delitti di illecita concorrenza ed estorsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (capi 48, 49). [OSCURATO:PERSONA] ha escluso di aver subito minacce o pressioni dagli [OSCURATO:PERSONA], parlando di "paroliate" e di rapporti di amicizia e collaborazione, non di intimidazioni o coartazioni. I testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno escluso di aver subito minacce o imposizioni dagli [OSCURATO:PERSONA]; le loro scelte commerciali erano motivate da convenienza economica. Le conversazioni intercettate non dimostrano alcuna minaccia o violenza, ma solo normali trattative commerciali. La sentenza non motiva sul ruolo concreto di [OSCURATO:PERSONA] nei fatti contestati, limitandosi a un generico richiamo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione è apparente e non si confronta con le prove a discarico e con le dichiarazioni dei testimoni della difesa. 7.5. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dei delitti di illecita concorrenza e di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capi 50, 51). La sentenza impugnata afferma apoditticamente che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe cessato la sua attività a causa delle pressioni ricevute dal ricorrente, ma ha ignorato le specifiche e articolate censure contenute in due atti di appello. La Corte si è limitata a ritenere quale riscontro alle dichiarazioni della persona offesa la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], laddove quest'ultimo non aveva ricevuto alcuna pressione al fine di impedire la cessione del bosco a [OSCURATO:PERSONA]; non ha inoltre valorizzato e considerato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], favorevole al ricorrente. 7.6. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1, con specifico riguardo alla monopolizzazione del settore dei tagli boschivi. 22La sentenza fonda la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulla partecipazione ai reati-fine e riproduce le medesime motivazioni della sentenza di primo grado, non confrontandosi con i motivi di appello che avevano evidenziato l'assenza di intercettazioni che dimostrino la stabile e organica compenetrazione nel sodalizio, né atti di affiliazione, affectio societatis, ruoli gerarchici o contributi fattuali continuativi. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono rappresentate unicamente dal contributo di [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento al collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], le sue dichiarazioni si riferiscono a un diverso nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA] e, nonostante lo specifico motivo di appello, sono state egualmente utilizzate dalla Corte territoriale a sostegno della penale responsabilità del ricorrente. Il contributo dichiarativo del teste della difesa, l'amministratore giudiziario [OSCURATO:PERSONA], volto a dimostrare che l'attività imprenditoriale della famiglia si era caratterizzata per professionalità e impegno, non è stato in alcun modo considerato, essendosi semplicisticamente ricavato che il volume di affari degli [OSCURATO:PERSONA] dipende dalla loro mafiosità. 7.7. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante dell'associazione armata di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. Il motivo è sovrapponibile al quarto motivo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante senza motivare sulla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa la disponibilità di armi da parte della consorteria, né sull'effettivo utilizzo delle stesse per fini associativi. Pur trattandosi di circostanza aggravante di natura oggettiva e quindi applicabile, ai sensi dell'art. 59 cod. pen., anche a carico di chi ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati; tuttavia, la sentenza non si confronta con il principio affermato da questa Corte secondo cui la disponibilità di armi solo in capo ad alcuni degli associati non può trasformarsi in un principio inderogabile di automatica comunicabilità agli altri concorrenti (Sez. 1, 26 giugno 2014, n. 41735). 7.8. Vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Con i motivi di appello la difesa aveva evidenziato che la circostanza aggravante in esame non fosse ravvisabile né sotto il profilo del metodo, né sotto il profilo agevolativo. Quanto al metodo, le modalità con cui le condotte poste in essere sono state contestate escludono il metodo mafioso; in relazione alla finalità agevolativa, 23la specificità del dolo che contraddistingue la previsione (finalizzazione a favorire la locale di 'ndrangheta) — in assenza di riscontri rappresentati da flussi di denaro verso la cosca cirotana — rende la motivazione apparente. 7.9. Vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il diniego delle attenuanti generiche è motivato solo con formule di stile ("gravità e sistematicità delle condotte"), senza valutare la personalità dell'imputato e la marginalità del suo ruolo. 7.10. Violazione di legge in relazione all'art. 416-bis, comma 7, cod. pen., quanto alla mancanza di motivazione sulla mafiosità dell'intero patrimonio aziendale sequestrato. La sentenza dispone la confisca dell'intero patrimonio aziendale ("F.11i [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.") senza motivare sulla "mafiosità" dell'impresa, sulla correlazione specifica tra attività d'impresa e attività mafiosa, o sulla contaminazione irreversibile dei capitali, non essendo sufficiente la partecipazione dell'amministratore all'associazione mafiosa (Sez. 6, n. 21741/21). La Corte territoriale ha ritenuto l'impresa mafiosa sul presupposto che i reati per i quali è intervenuta condanna fossero stati commessi mediante l'impresa stessa, laddove, al contrario, lo stesso amministratore giudiziario ha confermato la professionalità e la correttezza dell'attività della società prima del sequestro. 8. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], imputato per i delitti di cui ai capi 1 (art. 416 bis cod. pen.), 46 (art.353, 416 bis 1 cod. pen.), 48, 49, 50, 51 (artt. 513 bis, 629, art.415 bis1. cod. pen.). Atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] 8.1. Violazione di legge tradottasi in motivazione apparente in relazione alla omessa valutazione delle doglianze difensive. La sentenza di appello si limita a riprodurre quella di primo grado, senza confrontarsi con le specifiche censure difensive e senza motivare sulle questioni sollevate con l'atto di appello. Il motivo è sovrapponibile al primo motivo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 8.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del delitto di turbata libertà degli incanti (capo 46). Nella ricostruzione accusatoria, la gara bandita dal Comune di Mandatoriccio per il taglio del bosco sarebbe stata pilotata attraverso l'affidamento diretto, nella forma del cottimo fiduciario, alla cooperativa Kalasarna, prestanome dell'impresa dei F.11i [OSCURATO:PERSONA], effettiva esecutrice dei lavori. 24La sentenza perviene all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente sulla base del contenuto delle intercettazioni telefoniche con cui si ricostruiscono gli accadimenti dal 15 marzo 2011, data del primo esperimento di vendita con base d'asta 74.000,00 euro, sino al novembre 2011/febbraio 2012, allorquando, da numerose conversazioni telefoniche, emerge che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe avvalso dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione dei lavori. La difesa evidenzia, in primo luogo, la mancata configurabilità dell'art. 353 cod. pen., dal momento che la fattispecie è da escludersi non solo nelle ipotesi in cui il procedimento di scelta sia svincolato da ogni schema concorsuale, ma anche quando la decisione di procedere all'affidamento diretto sia essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte a evitare la gara (Sez. 5, 26/10/2022, n. 45709, Rv. 283890). Dunque, il cottimo fiduciario, sia pure illegittimo, non integra condotta rilevante ai sensi dell'art. 353 cod. pen., non essendo né una gara né un pubblico incanto, quanto piuttosto una procedura negoziata alla quale le pubbliche amministrazioni possono ricorrere per l'acquisto di beni o servizi per un importo inferiore a euro 125.000,00. Nel caso di specie sarebbe stato necessario provare che il cottimo fiduciario sia stato l'effetto previsto e voluto di una serie di azioni attraverso le quali gli imputati avrebbero mandato deserti gli esperimenti di vendita del 15 marzo e del 21 luglio 2011. Sul punto non vi è motivazione alcuna. Così come la sentenza impugnata non motiva quanto al ruolo che gli [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avrebbero ricoperto, non risultando da alcuna conversazione un loro interesse ai lavori prima della fase dell'esecuzione dell'appalto. Le uniche due argomentazioni, e cioè il ruolo-schermo rappresentato dalla cooperativa Kalasarna e l'effettivo affidamento dei lavori alla società degli [OSCURATO:PERSONA], non risultano rilevanti ai fini della consumazione del reato. La turbativa, se vi è stata, si è consumata prima dell'affidamento diretto e, cioè, allorquando eventuali terzi interessati sono stati allontanati; ma, in questa fase delle trattative, non vi è alcun riferimento all'impresa degli [OSCURATO:PERSONA]. Un'ulteriore circostanza valorizzata è stata quella di una conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (non [OSCURATO:PERSONA]) nel corso della quale il primo chiedeva al secondo di portargli i timbri della società, a dimostrazione della gestione, da parte degli [OSCURATO:PERSONA], della società. Con riferimento alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA] manca alcuna indicazione circa la sua partecipazione e il ruolo svolto (sul punto la difesa ricorda che, in fase cautelare, questa Corte — Sez. 6, n. 49933/2018 — aveva annullato l'ordinanza applicativa della misura per carenza di gravità indiziaria), se non la circostanza che l'imputato si sarebbe occupato del taglio degli alberi. 258.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dei delitti di illecita concorrenza ed estorsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (capi 48, 49). La prima censura riguarda l'utilizzabilità della testimonianza resa dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. La difesa aveva già eccepito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'udienza del 23 gennaio 2020, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] doveva essere escusso quale imputato di reato connesso, ai sensi dell'art. 12, lett. a), cod. proc. pen., poiché risulta imputato per una fattispecie di turbativa d'asta ed è indicato dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] come un "contrasto onorato". [OSCURATO:PERSONA], secondo l'impostazione difensiva, risulterebbe concorrente nel reato di turbativa d'asta di cui al capo 47), essendosi accordato con [OSCURATO:PERSONA] per la gara di Scigliano, ingenerando i presupposti per il diverbio con [OSCURATO:PERSONA] a fondamento delle contestazioni di cui ai capi 48 e 49, con la conseguenza che vi sarebbero anche i presupposti per un'escussione ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], la difesa lamenta il travisamento della prova quanto alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], dal momento che lo stesso non avrebbe detto di essere stato minacciato dagli [OSCURATO:PERSONA] e di avere subito una richiesta estorsiva per non partecipare alle gare del Comune di Scigliano. [OSCURATO:PERSONA] ha escluso di aver subito minacce o pressioni dagli [OSCURATO:PERSONA], parlando di "paroliate" e non di intimidazioni o coartazioni. L'incontro al bar [OSCURATO:PERSONA]'s non fu provocato dagli [OSCURATO:PERSONA] per minacciare [OSCURATO:PERSONA] e per rimproverarlo per aver partecipato alla gara, quanto piuttosto da [OSCURATO:PERSONA] per lamentarsi con gli [OSCURATO:PERSONA] di non avergli consentito di aggiudicarsi la gara. Lo stesso dicasi avuto riguardo alla contestata estorsione di cui al capo 49: [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che, a seguito delle "paroliate", i rapporti con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] si erano distesi e vi erano relazioni di assoluta familiarità ([OSCURATO:PERSONA] era padrino di cresima della figlia). La motivazione della sentenza, nella parte in cui afferma che il teste [OSCURATO:PERSONA] (udienza 29 giugno 2020) avrebbe confermato l'episodio del bar [OSCURATO:PERSONA]'s, appare del tutto generica. Con riferimento alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 513-bis cod. pen., la norma non punisce qualsiasi forma di concorrenza sleale, ma atti di concorrenza sleale realizzati con violenza o minaccia. Se la condotta degli [OSCURATO:PERSONA] — e quindi del ricorrente — è consistita nell'adoperare la loro forza commerciale per impedire agli altri imprenditori di avere rapporti commerciali con [OSCURATO:PERSONA], siffatta condotta non integra il reato contestato, non ravvisandosi la violenza o la minaccia. 26L'impresa [OSCURATO:PERSONA] ha venduto la propria merce agli [OSCURATO:PERSONA] e non a [OSCURATO:PERSONA] non perché intimidita, quanto piuttosto perché allettata da una migliore offerta commerciale. Lo stesso dicasi rispetto all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]. A fronte delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che negano di essere stati vittime di atti intimidatori da parte degli [OSCURATO:PERSONA], la sentenza ha preferito la versione fornita dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che invece ha affermato che minacce vi sono state. L'ulteriore censura difensiva riguarda la conversazione n. 40767, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il primo avrebbe rimproverato l'imprenditore di essersi mostrato disponibile a fornire la legna a [OSCURATO:PERSONA] e lo avrebbe costretto a non avere più rapporti con quest'ultimo. Ma la lettura della conversazione non consente di ravvisare una violenza o una minaccia diretta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Piuttosto, la conversazione rivela un punto in cui è [OSCURATO:PERSONA] che non vuole vendere la legna a [OSCURATO:PERSONA], ed è solo in quel momento che [OSCURATO:PERSONA] gli suggerisce come giustificarsi con [OSCURATO:PERSONA]. La narrazione di [OSCURATO:PERSONA] — nella parte in cui riferisce di avere avuto timore di [OSCURATO:PERSONA], anche a seguito del ripianamento dei rapporti, in ragione di atteggiamenti ritorsivi e minacciosi tenuti in precedenza — era stata ritenuta dalla difesa inidonea alla configurabilità dei reati contestati; ma, sul punto, la sentenza impugnata non si è confrontata con le censure contenute nell'atto di appello, che aveva chiarito che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai riferito di pressioni degli [OSCURATO:PERSONA] per non partecipare agli appalti; [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai riferito di aver ridimensionato l'attività di impresa per le pressioni degli [OSCURATO:PERSONA]. L'ulteriore rilievo contenuto nel terzo motivo riguarda la specifica posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Seppure si volessero immaginare minacce poste in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per isolare, dal punto di vista commerciale, [OSCURATO:PERSONA], non risulta in alcun modo, nella sentenza impugnata, quale sia stato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e il suo concorso. La sentenza si limita a ricavare la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] dal fatto che fu lui a provocare l'interruzione della fornitura di listelli di [OSCURATO:PERSONA] e a intimare a [OSCURATO:PERSONA] di non vendere a [OSCURATO:PERSONA]. Il riferimento a [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione — più volte citata — da parte di [OSCURATO:PERSONA] non consente di ipotizzare una sua partecipazione minacciosa. 8.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dei delitti di illecita concorrenza e di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capi 50, 51). La sentenza impugnata ha completamente omesso di confrontarsi con le articolate censure difensive contenute nell'atto di appello. 27La sentenza impugnata fonda la penale responsabilità del ricorrente unicamente sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], riproducendo le argomentazioni della sentenza di primo grado, laddove si sostiene che [OSCURATO:PERSONA] era stato escluso dalla conclusione di un contratto di vendita di un bosco con [OSCURATO:PERSONA] a causa degli [OSCURATO:PERSONA] e che era stato costretto a lasciare l'occupazione di un piazzale per pressioni degli [OSCURATO:PERSONA]. La Corte si è limitata a ritenere, quale riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], laddove quest'ultimo non aveva ricevuto alcuna pressione al fine di impedire la cessione del bosco a [OSCURATO:PERSONA]; non ha inoltre valorizzato e considerato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], favorevole al ricorrente. Quanto poi alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 513-bis cod. pen., mancherebbe, nel caso in esame, l'idoneità dell'atto di concorrenza a contrastare o a ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente. Ciò si ricava dalle stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che — fatto salvo il diverbio per l'utilizzo del piazzale e l'interferenza per l'acquisto del bosco di [OSCURATO:PERSONA] — ha sempre ammesso di avere rapporti, nel complesso, cordiali con gli [OSCURATO:PERSONA]. Quanto poi al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], la ricostruzione dei fatti consente di verificare che i rapporti di [OSCURATO:PERSONA] sono intercorsi unicamente con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA]. 8.5. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1, con specifico riguardo alla monopolizzazione del settore dei tagli boschivi. La sentenza fonda la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sul contributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] descrivono la società dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] quale vittima di estorsione; [OSCURATO:PERSONA] riferisce di un altro gruppo familiare [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto affermato in sentenza, non ha riferito che l'impresa [OSCURATO:PERSONA] fosse un'impresa mafiosa, ma solo di [OSCURATO:PERSONA] e del suo avvicinamento alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] per essere lasciato tranquillo nelle zone del crotonese. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di un cartello imprenditoriale del settore boschivo che controllava gli appalti dei Comuni e che versava un contributo all'organizzazione. [OSCURATO:PERSONA] era formalmente affiliato, anche se dal racconto emerge che l'impresa [OSCURATO:PERSONA] era stata sottoposta ad atti intimidatori (incendi) per essere piegata al volere della cosca. [OSCURATO:PERSONA], vi è una contraddizione nel racconto quanto al versamento del denaro nella cassa comune, pensando che le gare a cui partecipavano fossero di vendita e che il versamento avvenisse in 28percentuale rispetto agli incassi, non sapendo invece che si trattava di gare di vendita di legname e, dunque, gli imprenditori cercavano di comprare a prezzi bassi. Si tratta, dunque, di dichiarazioni non convergenti, generiche e che non si riscontrano reciprocamente. Quanto al contributo dichiarativo fornito dall'amministratrice giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], la stessa ha riferito delle difficoltà a mantenere i livelli di fatturato che avevano raggiunto gli [OSCURATO:PERSONA] prima del sequestro e di una serie di anomalie nella gestione delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, queste due società non sono riferibili agli [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza ha ignorato le deduzioni difensive che avevano giustificato la professionalità e la competenza dei titolari, acquisita nel corso degli anni, e che non poteva essere trasferita a coloro che li avrebbero sostituiti a seguito dell'esecuzione della misura cautelare. Infine, la difesa evidenzia che la partecipazione del ricorrente è stata genericamente ricavata dall'essere lo stesso membro della famiglia [OSCURATO:PERSONA], senza che alcun collaboratore di giustizia abbia mai operato specifico riferimento alla sua persona. L'affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto riferimento alla sua persona non trova alcun riscontro nelle dichiarazioni del collaboratore, con conseguente travisamento del dato probatorio. [OSCURATO:PERSONA] viene indicato come partecipe delle intimidazioni in danno di [OSCURATO:PERSONA] e all'esecuzione dei lavori boschivi, a conoscenza delle azioni illecite del figlio [OSCURATO:PERSONA], laddove [OSCURATO:PERSONA] non è il figlio, ma il fratello. [OSCURATO:PERSONA] viene indicato come consapevole delle condotte illecite di [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo al capo 53), come risulta da una conversazione tra loro intercorsa, ma ciò non risulta rilevante al fine della sua partecipazione all'associazione. 8.6. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante dell'associazione armata di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen.; alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e agli aumenti a titolo di continuazione; all'art. 416-bis, comma 7, cod. pen., quanto alla mancanza di motivazione sulla mafiosità dell'intero patrimonio aziendale sequestrato. La Corte ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante senza motivare sulla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa la disponibilità di armi da parte della consorteria, né sull'effettivo utilizzo delle stesse per fini associativi. Pur trattandosi di circostanza aggravante di natura oggettiva e quindi applicabile, ai sensi dell'art. 59 cod. pen., anche a carico di chi ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati; tuttavia, la sentenza non si confronta 29con il principio affermato da questa Corte secondo cui la disponibilità di armi solo in capo ad alcuni degli associati non può trasformarsi in un principio inderogabile di automatica comunicabilità agli altri concorrenti (Sez. 1, 26 giugno 2014, n. 41735). Con i motivi di appello la difesa aveva evidenziato che la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in esame non fosse ravvisabile né sotto il profilo del metodo, né sotto il profilo agevolativo. Quanto al metodo, le modalità con cui le condotte poste in essere sono state contestate escludono il metodo mafioso; in relazione alla finalità agevolativa, la specificità del dolo che contraddistingue la previsione (finalizzazione a favorire la locale di 'ndrangheta) — in assenza di riscontri rappresentati da flussi di denaro verso la cosca cirotana — rende la motivazione apparente. Il diniego delle attenuanti generiche è motivato solo con formule di stile, senza valutare la personalità dell'imputato e la marginalità del suo ruolo. Alcuna motivazione sugli aumenti a titolo di continuazione. Infine, risulta omessa la motivazione sulle ragioni della confisca. Ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] 8.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del delitto di turbata libertà degli incanti (capo 46). La censura è in parte sovrapponibile al secondo motivo di ricorso proposto dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata risulta carente nella motivazione e non tiene conto delle deduzioni difensive contenute nell'atto di appello. Con riferimento alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], manca un'indicazione circa la sua partecipazione e il ruolo svolto (sul punto la difesa ricorda che, in fase cautelare, questa Corte — Sez. 6, n. 49933/2018 — aveva annullato l'ordinanza applicativa della misura per carenza di gravità indiziaria e che il Tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza in sede di rinvio), se non la circostanza che l'imputato si sarebbe occupato del taglio degli alberi. [OSCURATO:PERSONA] questa ulteriore circostanza, peraltro, non ha trovato riscontro, come risulta dalla testimonianza, nel corso del dibattimento, del teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato che non vi è prova che il [OSCURATO:PERSONA] della conversazione del 14 dicembre 2011 fosse proprio l'attuale ricorrente. Le indagini successive svolte dai Carabinieri di Mandatoriccio hanno infatti accertato che il taglio dei boschi nel lotto di terreno oggetto di affidamento è stato effettuato dalla cooperativa Malassarne, come dimostrato dalla presenza sul posto di due operai della cooperativa medesima, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], escussi anche in sede di indagini difensive. 30La turbativa, se vi è stata, si è consumata prima dell'affidamento diretto e cioè allorquando eventuali terzi interessati sono stati allontanati; ma, in questa fase delle trattative, non vi è alcun riferimento all'impresa degli [OSCURATO:PERSONA]. 8.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dei delitti di illecita concorrenza ed estorsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (capi 48, 49). Inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ragione delle modalità di escussione. Il secondo motivo di ricorso è articolato in due censure, sostanzialmente sovrapponibili al terzo motivo di ricorso presentato dal difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 513-bis cod. pen., la norma non punisce qualsiasi forma di concorrenza sleale, ma atti di concorrenza sleale realizzati con violenza o minaccia. Se la condotta degli [OSCURATO:PERSONA] — e quindi del ricorrente — è consistita nell'adoperare la loro forza commerciale per impedire agli altri imprenditori di avere rapporti commerciali con [OSCURATO:PERSONA], siffatta condotta non integra il reato contestato, non ravvisandosi la violenza o la minaccia. La sentenza si limita a ricavare la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] dal fatto che fu lui a provocare l'interruzione della fornitura di listelli di [OSCURATO:PERSONA] e a intimare a [OSCURATO:PERSONA] di non vendere a [OSCURATO:PERSONA]. Il riferimento a [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione — più volte citata — da parte di [OSCURATO:PERSONA] non consente di ipotizzare una sua partecipazione minacciosa. L'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che l'impresa di [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a operare nel settore boschivo. La seconda censura riguarda l'utilizzabilità della testimonianza resa dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], come già prospettato nel ricorso del codifensore, Avv. A. [OSCURATO:PERSONA]. 8.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dei delitti di illecita concorrenza e di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capi 50, 51). Il terzo motivo di ricorso è sostanzialmente sovrapponibile al quarto motivo di ricorso presentato dal difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 513-bis cod. pen., mancherebbe, nel caso in esame, l'idoneità dell'atto di concorrenza a contrastare o a ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente (Sez. U, n. 13178/2020). Ciò si ricava dalle stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ha sempre ammesso di avere rapporti, nel complesso, cordiali con gli [OSCURATO:PERSONA]. 31La Corte si è limitata a ritenere, quale riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], laddove quest'ultimo non aveva ricevuto alcuna pressione al fine di impedire la cessione del bosco a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il teste [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, quale imprenditore boschivo, di non avere mai subito interferenze da parte degli [OSCURATO:PERSONA] e di non essere mai stato vittima di pressioni da parte degli stessi volte a impedire trattative con [OSCURATO:PERSONA]. 8.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1, con specifico riguardo alla monopolizzazione del settore dei tagli boschivi. Il quarto motivo di ricorso è sostanzialmente sovrapponibile al quinto motivo di ricorso presentato dal difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza fonda la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] anche sul contributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a quanto affermato nelle sentenze, [OSCURATO:PERSONA] non ha mai indicato [OSCURATO:PERSONA] tra coloro cui era attribuito il monopolio degli appalti boschivi. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non ha mai posto in essere atti intimidatori nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato dalle dichiarazioni di quest'ultimo; non ha partecipato al taglio del bosco, affidato, come detto, alla cooperativa Kalarma. [OSCURATO:PERSONA] viene indicato come consapevole delle condotte illecite di [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo al capo 53), come risulta da una conversazione tra loro intercorsa, ma ciò non risulta rilevante al fine della sua partecipazione all'associazione. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] descrivono la società dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] quale vittima di estorsione; [OSCURATO:PERSONA] riferisce di un altro gruppo familiare [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto affermato in sentenza, non ha riferito che l'impresa [OSCURATO:PERSONA] fosse un'impresa mafiosa, ma solo di [OSCURATO:PERSONA] e del suo avvicinamento alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] per essere lasciato tranquillo nelle zone del crotonese. Si tratta, dunque, di dichiarazioni non convergenti, generiche e che non si riscontrano reciprocamente. 8.5. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante dell'associazione armata di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen.; alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Il quinto motivo di ricorso è sostanzialmente sovrapponibile al sesto motivo di ricorso presentato dal difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 32La Corte ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante senza motivare sulla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa la disponibilità di armi da parte della consorteria, né sull'effettivo utilizzo delle stesse per fini associativi. Pur trattandosi di circostanza aggravante di natura oggettiva e quindi applicabile, ai sensi dell'art. 59 cod. pen., anche a carico di chi ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati; tuttavia, la sentenza non si confronta con il principio affermato da questa Corte secondo cui la disponibilità di armi solo in capo ad alcuni degli associati non può trasformarsi in un principio inderogabile di automatica comunicabilità agli altri concorrenti (Sez. 1, 26 giugno 2014, n. 41735). Con i motivi di appello la difesa aveva evidenziato che la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in esame non fosse ravvisabile né sotto il profilo del metodo, né sotto il profilo agevolativo. Quanto al metodo, le modalità con cui le condotte poste in essere sono state contestate escludono il metodo mafioso; in relazione alla finalità agevolativa, la specificità del dolo che contraddistingue la previsione (finalizzazione a favorire la locale di 'ndrangheta) — in assenza di riscontri rappresentati da flussi di denaro verso la cosca cirotana — rende la motivazione apparente. 8.6. Il sesto e il settimo motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e agli aumenti a titolo di continuazione; all'art. 416-bis, comma 7, cod. pen., quanto alla mancanza di motivazione sulla confisca. Il sesto e il settimo motivo di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili a una parte del sesto motivo di ricorso presentato dal difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il diniego delle attenuanti generiche è motivato solo con formule di stile, senza valutare la personalità dell'imputato, incensurato, e la marginalità del suo ruolo. Alcuna motivazione sugli aumenti a titolo di continuazione. Infine, risulta omessa la motivazione sulle ragioni della confisca, a fronte della produzione documentale volta a dimostrare la legittima provenienza dei beni o la loro proporzione rispetto al reddito dichiarato. 9. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] imputato per i delitti di cui ai capi 1 (art. 416 bis cod. pen.), 47, (art. 353, 416 bis 1 cod. pen.), 50, 51 (artt.513 bis, 629, art.416 bis1. cod. pen.). 9.1. Violazione di legge tradottasi in motivazione apparente in relazione alla omessa valutazione delle doglianze difensive. 33La sentenza di appello si limita a riprodurre quella di primo grado, senza confrontarsi con le specifiche censure difensive e senza motivare sulle questioni sollevate con l'atto di appello. 9.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del delitto di turbata libertà degli incanti (capo 47). La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata fondata sulle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero dimostrato un collegamento collusivo tra la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e [OSCURATO:PERSONA], ma senza prova di un accordo illecito sulle offerte, requisito necessario per la configurabilità dell'art. 353 cod. pen. La partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], in concorrenza con gli altri partecipanti, costrinse la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." a un forte rialzo, escludendo la sussistenza di un accordo illecito. La motivazione della sentenza è illogica: anche se vi fosse stato un accordo iniziale, questo sarebbe stato superato dalla presenza di [OSCURATO:PERSONA] e dalla necessità di un'offerta più alta. Non vi è prova di un centro decisionale unico o di offerte concordate tra le imprese. 9.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dei delitti di illecita concorrenza e di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capi 50, 51). Il motivo è sostanzialmente sovrapponibile al quinto motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata afferma apoditticamente che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe cessato la sua attività a causa delle pressioni ricevute dal ricorrente, ma ha ignorato le specifiche e articolate censure contenute nei due atti di appello. La Corte si è limitata a ritenere, quale riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], laddove quest'ultimo non aveva ricevuto alcuna pressione al fine di impedire la cessione del bosco a [OSCURATO:PERSONA]; non ha inoltre valorizzato e considerato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], favorevole al ricorrente. Con riferimento alla telefonata intercorsa in data 21 novembre 2013 tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato, valorizzata dalle sentenze di merito al fine dell'affermazione della penale responsabilità, la difesa evidenzia che, nel corso della telefonata, [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato toni forti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma unicamente perché era lui ad avere in uso il piazzale e, nonostante ciò, [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato a scaricare il suo materiale. Quella di [OSCURATO:PERSONA] era una legittima rivendicazione, conclusasi con un accordo tra i due. 34I testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno confermato la correttezza dei rapporti commerciali con gli [OSCURATO:PERSONA] e l'assenza di imposizioni o minacce. Con riferimento, infine, alla conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] circa l'utilizzabilità del piazzale, [OSCURATO:PERSONA] risulta completamente estraneo. 9.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1, con specifico riguardo alla monopolizzazione del settore dei tagli boschivi. La sentenza fonda la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulla partecipazione ai reati-fine e sulla sua carica di amministratore unico della "F.11i [OSCURATO:PERSONA] s.r.l."; riproduce le medesime motivazioni della sentenza di primo grado, non confrontandosi con i motivi di appello che avevano evidenziato l'assenza di intercettazioni che dimostrino la stabile e organica compenetrazione nel sodalizio, né atti di affiliazione, affectio societatis, ruoli gerarchici o contributi fattuali continuativi. Le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori non coinvolgono [OSCURATO:PERSONA] in attività illecite o in rapporti con i vertici della cosca. Il teste [OSCURATO:PERSONA] (ROS) ha escluso rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e altri imputati, salvo normali rapporti di lavoro con il fratello [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono rappresentate unicamente dal contributo di [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento al collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], le sue dichiarazioni si riferiscono a un diverso nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA] e, nonostante lo specifico motivo di appello, sono state egualmente utilizzate dalla Corte territoriale a sostegno della penale responsabilità del ricorrente. Il contributo dichiarativo del teste della difesa, l'amministratore giudiziario [OSCURATO:PERSONA], volto a dimostrare che l'attività imprenditoriale della famiglia si era caratterizzata per professionalità e impegno, non è stato in alcun modo considerato, essendosi semplicisticamente ricavato che il volume di affari degli [OSCURATO:PERSONA] dipende dalla loro mafiosità. 9.5. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante dell'associazione armata di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. Il motivo è sovrapponibile al settimo motivo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. / 35 /La Corte ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante senza motivare sulla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa la disponibilità di armi da parte della consorteria, né sull'effettivo utilizzo delle stesse per fini associativi. Pur trattandosi di circostanza aggravante di natura oggettiva e quindi applicabile, ai sensi dell'art. 59 cod. pen., anche a carico di chi ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati; tuttavia, la sentenza non si confronta con il principio affermato da questa Corte secondo cui la disponibilità di armi solo in capo ad alcuni degli associati non può trasformarsi in un principio inderogabile di automatica comunicabilità agli altri concorrenti (Sez. 1, 26 giugno 2014, n. 41735). 9.6. Vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Il motivo è sovrapponibile all'ottavo motivo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Con i motivi di appello la difesa aveva evidenziato che la circostanza aggravante in esame non fosse ravvisabile né sotto il profilo del metodo, né sotto il profilo agevolativo. Quanto al metodo, le modalità con cui le condotte poste in essere sono state contestate escludono il metodo mafioso; in relazione alla finalità agevolativa, la specificità del dolo che contraddistingue la previsione (finalizzazione a favorire la locale di 'ndrangheta) — in assenza di riscontri rappresentati da flussi di denaro verso la cosca cirotana — rende la motivazione apparente. 9.7. Vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il diniego delle attenuanti generiche è motivato solo con formule di stile ("gravità e sistematicità delle condotte"), senza valutare la personalità dell'imputato e la marginalità del suo ruolo. 9.8. Violazione di legge in relazione all'art. 416-bis, comma 7, cod. pen., quanto alla mancanza di motivazione sulla nnafiosità dell'intero patrimonio aziendale sequestrato. La sentenza dispone la confisca dell'intero patrimonio aziendale ("F.11i [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.") senza motivare sulla "mafiosità" dell'impresa, sulla correlazione specifica tra attività d'impresa e attività mafiosa, o sulla contaminazione irreversibile dei capitali, non essendo sufficiente la partecipazione dell'amministratore all'associazione mafiosa (Sez. 6, n. 21741/21). La Corte territoriale ha ritenuto l'impresa mafiosa sul presupposto che i reati per i quali è intervenuta condanna fossero stati commessi mediante l'impresa stessa, laddove, al contrario, lo stesso amministratore giudiziario ha confermato la professionalità e la correttezza dell'attività della società prima del sequestro. 3610. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], imputato per i delitti di cui ai capi 1 (art. 416 bis cod. pen.), 46,47 (art. 353, 416 bis 1 cod. pen.), 48,49, 50, 51,52 (artt. 513 bis, 629, art.416 bis1. cod. pen.). 10.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1) attraverso la monopolizzazione del settore boschivo. Erronea valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Il primo e il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente, sono entrambi relativi alla contestazione associativa. La sentenza riproduce le medesime motivazioni della sentenza di primo grado non confrontandosi con i motivi di appello che avevano evidenziato l'assenza di intercettazioni che dimostrino la stabile e organica compenetrazione nel sodalizio, né atti di affiliazione, affectío sodetatís, ruoli gerarchici o contributi fattuali continuativi. I collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) non indicano [OSCURATO:PERSONA] come affiliato, ma come imprenditore "vicino" alle consorterie, soggiacente alle estorsioni. La difesa evidenzia che la ditta [OSCURATO:PERSONA] era vittima di estorsione, non partecipe del sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] lo indica come affiliato, ma le sue dichiarazioni sono contraddittorie e prive di riscontri individualizzanti. 10.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di recidiva. La difesa aveva attraverso la produzione di certificato del casellario giudiziale dimostrato la errata contestazione della recidiva semplice dal momento che in relazione all'unico precedente penale erano stati dichiarati estinti gli effetti penali della condanna ai sensi dell'art. 460 comma 5 cod. proc. pen. La Corte non ha escluso la recidiva nel calcolo del trattamento sanzionatorio, anche se poi ha per errore materiale (p. 367 sent. impugnata) indicato di avere escluso la recidiva. 10.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dei delitti di turbata libertà degli incanti (capo 46). Secondo la difesa dal compendio istruttorio non emergono condotte perturbatrici (violenza, minaccia, collusione) volte ad allontanare potenziali offerenti nelle gare di Mandatoriccio. Mancano gli elementi costitutivi dell'art. 353 cod. pen. dal momento che la fattispecie è da escludersi non solo nelle ipotesi in cui il procedimento di scelta sia svincolato da ogni schema concorsuale, ma anche quando la decisione di 37procedere all'affidamento diretto sia essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte ad evitare la gara (Sez. 5, del 26/10/22 n.45709, Rv.283890). La partecipazione della ditta [OSCURATO:PERSONA] è successiva all'assegnazione diretta dei lavori e gli accordi con la cooperativa Kalasarna sono di natura commerciale lecita, non essendo necessario per la società [OSCURATO:PERSONA] servirsi di una società prestanome per conseguire un appalto. Infine, la difesa rileva la inutilizzabilità della conversazione n. 47722 del 29 settembre 2011 (la sentenza indica il 24 settembre 2011) e della conversazione del 15 marzo 2011 n. 15812 che non sono mai state oggetto di perizia trascrittiva e sono state egualmente utilizzate ai fini della decisione e valutate rilevanti: con riferimento alla prima delle due indicate, si tratterebbe di un colloquio intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal quale emerge che il giorno del deposito della proposta di riduzione della base d'asta e della offerta della cooperativa Kalasarna i due interlocutori già sapevano che i lavori sarebbero stati svolti da una impresa boschiva che aveva le risorse finanziarie e tecniche per i lavori. La difesa lamenta altresì il travisamento del dato probatorio in relazione alla identificazione degli interlocutori. 10.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dei delitti di turbata libertà di incanti, illecita concorrenza ed estorsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (capi 47, 48, 49). La difesa lamenta il travisamento delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle tre condotte contestate e la mancata risposta alle numerose censure difensive articolate nell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] ha escluso di aver subito minacce o pressioni dagli [OSCURATO:PERSONA], parlando di "paroliate" e di rapporti di amicizia e collaborazione, non di intimidazioni o coartazioni. I testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno escluso di aver subito minacce o imposizioni dagli [OSCURATO:PERSONA]; le loro scelte commerciali erano motivate da convenienza economica. 10.5. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dei delitti di illecita concorrenza e di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capi 50, 51). La sentenza impugnata ha ignorato le specifiche e articolate censure contenute nei due atti di appello. Ha altresì travisato le risultanze della prova testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], ponendo a fondamento della decisione un dato fattuale inesistente, là dove ha ritenuto che il teste avesse cessato la propria attività lavorativa a causa delle pressioni del ricorrente, circostanza che non risulta mai emersa dalla deposizione, essendo pacifico che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai interrotto la propria attività. 38 2 ,La Corte si è limitata a valorizzare, quale presunto riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], laddove quest'ultimo non aveva ricevuto alcuna pressione finalizzata a impedire la cessione del bosco al [OSCURATO:PERSONA]. Né la motivazione si confronta con la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], di segno favorevole al ricorrente. Ne deriva una motivazione meramente apparente, che omette ogni valutazione delle prove a discarico e delle dichiarazioni dei testimoni della difesa. 10.6. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del delitto di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 52). La sentenza impugnata ha ignorato le specifiche e articolate censure contenute nell'atto di appello. La penale responsabilità si fonda sulle dichiarazioni de relato di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto), e proprio perché si tratta di testimonianza indiretta la valutazione della Corte territoriale avrebbe necessitato di elementi di riscontro. La Corte territoriale non ha valutato il contributo dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA], teste della difesa che ha smentito l'episodio narrato da [OSCURATO:PERSONA]. 10.7. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del delitto di illecita concorrenza in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 53). Inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in ragione delle modalità di escussione. L'ottavo e il nono motivo di ricorso sono entrambi relativi alla imputazione di cui al capo 53. La prima censura riguarda la utilizzabilità della testimonianza resa dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Questi è risultato destinatario di una misura cautelare (Rg.3278/14) in data 29 settembre 2022 per una contestazione che lo vede coindagato con [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 416, 452 quaterdecies, 416 bis.1 cod. pen. e secondo la ricostruzione accusatorie tra le commesse di cui l'associazione si sarebbe servita per il perseguimento dei propri fini vi è anche quella del taglio del bosco del Comune di Colosimi. Sussiste una connessione ex art. 12 lett. c) cod. proc. pen. che avrebbe comportato la escussione di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 197 bis comma secondo cod. proc. pen. (udienza 21 febbraio 2020). Con riferimento alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 513 bis cod. pen., la norma non punisce qualsiasi forma di concorrenza sleale, ma atti di concorrenza sleale realizzati con violenza e minaccia. La sentenza ricava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] dalle sole dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e dal travisamento dei dati probatori: le intercettazioni intercorse tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] circa le offerte presentate al Comune, 39sono state captate in un momento successivo alla chiusura della gara e dunque risultano irrilevanti.La discussione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è anch'essa successiva alla chiusura della gara e la sentenza impugnata ha trascurato il portato delle dichiarazioni del teste della difesa [OSCURATO:PERSONA] che ha assistito all'incontro. La condotta di [OSCURATO:PERSONA] può dunque costituire un post factum non punibile. 10.8. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Con i motivi di appello la difesa aveva evidenziato che la circostanza aggravante in esame non fosse ravvisabile né sotto il profilo del metodo, né sotto il profilo agevolativo. Sul punto la motivazione risulta omessa. 11. [OSCURATO:PERSONA], imputato assolto dal reato di cui al capo 80, ma destinatario del provvedimento di confisca della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla confisca disposta ai sensi degli artt. 240 e 416-bis, comma 7, cod. pen., nonché l'omessa valutazione di prove decisive. La motivazione della Corte di Appello è lapidaria e superficiale: si limita a richiamare la "qualificabilità come mafiosa" della società, senza confrontarsi con la documentazione difensiva (in particolare la consulenza tecnica di parte - CTP Sculco - e i relativi allegati), che ricostruisce la legittimità dei flussi economici e degli incrementi patrimoniali. La Corte non motiva in modo specifico sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a una motivazione riferita a [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1984) e alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., senza distinguere tra le due entità societarie e senza chiarire per quali ragioni gli elementi richiamati per l'una possano automaticamente estendersi all'altra. La difesa aveva prodotto documentazione dettagliata, idonea a giustificare la provenienza lecita dei fondi e la legittimità delle operazioni societarie; tuttavia la Corte non ha valutato tali elementi né ha dato conto, in motivazione, delle ragioni della loro ritenuta irrilevanza o inattendibilità. La Corte di Appello esclude la confisca allargata, ma conferma la confisca obbligatoria ex art. 240 e 416-bis, comma 7, cod. pen., senza motivare sulla correlazione specifica tra il bene e le attività della cosca. La giurisprudenza richiede, per la confisca allargata, il possesso da parte del reo di beni o utilità patrimoniali; la sproporzione tra il valore dei beni e il reddito dichiarato o l'attività economica svolta; la mancata giustificazione della provenienza dei beni. 40Nel caso di [OSCURATO:PERSONA], la difesa documenta l'assenza di sproporzione e la legittima provenienza dei beni, mediante una ricostruzione dettagliata dei flussi e degli acquisti. La motivazione della sentenza risulta, dunque, apparente, illogica e apodittica: la Corte conferma la confisca della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. pur avendo assolto [OSCURATO:PERSONA] dal capo 80 e in assenza di contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa. La giurisprudenza richiede, inoltre, che, per la confisca ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen., sia accertata la titolarità effettiva del bene in capo all'imputato di partecipazione ad associazione mafiosa. Nel caso di [OSCURATO:PERSONA], egli è stato assolto dal capo 80 (trasferimento fraudolento); non è stato condannato né lambito dalla contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa; la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. è entità distinta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1984). La Corte territoriale non ha motivato né sulla pericolosità intrinseca del bene, né sulla correlazione specifica e concreta tra il bene e le attività della cosca. 12. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], imputato per i delitti di cui ai capi 1 (art. 416 bis cod. pen.) e 41 (artt. 512 bis, art.416 bis1. cod. pen.). 12.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1). I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, contengono plurime censure attinenti all'affermazione della responsabilità penale del ricorrente in relazione alla contestata fattispecie associativa. Con il primo motivo la difesa lamenta che la sentenza impugnata abbia del tutto ignorato le specifiche e articolate censure formulate con l'atto di appello. In particolare, l'istruttoria dibattimentale, e segnatamente l'audizione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia, non ha fornito alcun contributo effettivo per l'individuazione di indicatori di responsabilità penale in capo a [OSCURATO:PERSONA]. Il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva attività di gestione del porto (rimessaggio, lavaggio barche, accaparramento del pescato), ma non lo ha mai indicato come affiliato o partecipe della consorteria, né ha mai riferito che i proventi delle attività svolte da [OSCURATO:PERSONA] confluissero nella "bacinella" della cosca. Le testimonianze rese dagli operanti di [OSCURATO:PERSONA] (Lato e Petrera) hanno confermato che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva attività lavorative all'interno dell'area portuale in assenza delle necessarie autorizzazioni, ma sempre per fini esclusivamente privatistici e senza fornire elementi idonei a dimostrare una sua partecipazione all'associazione mafiosa. 41I testimoni della difesa (pescatori, titolari di pescherie, nonché il [OSCURATO:PERSONA]) hanno confermato l'assenza di imposizioni, pressioni o accaparramenti illeciti da parte di [OSCURATO:PERSONA], attestando la libertà di mercato nel settore del pescato. Le conversazioni telefoniche intercettate risultano del tutto neutre ai fini dell'individuazione di indici rivelatori della partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa; né le condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e i dialoghi allo stesso riconducibili possono essere automaticamente estesi alla persona dell'imputato. Le dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA] sono state, inoltre, del tutto travisate: il teste si è infatti lamentato del fatto che il capannone di cui aveva ottenuto l'aggiudicazione nell'area portuale era stato costretto a cederlo per mancanza di autorizzazioni, ma non già a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA] o di [OSCURATO:PERSONA], bensì della [OSCURATO:PERSONA]. Le ulteriori dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono state oggetto di puntuali e articolate censure difensive in ordine alla sua attendibilità, ma la sentenza impugnata non ha fornito risposta alcuna a tali doglianze, omettendo altresì di valutare le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che hanno integralmente smentito il racconto di [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo di ricorso, nel ripercorrere nuovamente i principali contributi dichiarativi valorizzati dalla sentenza impugnata, la difesa esclude la sussistenza degli indici rivelatori della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa. Le attività svolte dal ricorrente all'interno dell'area portuale, pur se irregolari o abusive sotto il profilo amministrativo, non risultano essere state realizzate in favore dell'associazione criminale, né vi è prova che una parte dei proventi fosse destinata a una cassa comune. La mera vicinanza a soggetti affiliati alla cosca non può essere automaticamente valorizzata ai fini della dimostrazione dell'intraneità, dovendo emergere un effettivo contributo causale alla vita e al rafforzamento dell'associazione medesima. Il terzo motivo di ricorso attiene alla qualificazione giuridica della condotta. Le condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA] (utilizzo monopolistico del carroponte, accaparramento del pescato, gestione dei servizi portuali) rientrano, semmai, nello schema tipico del reato di illecita concorrenza di cui all'art. 513-bis cod. pen., e non in quello della partecipazione ad associazione mafiosa. La motivazione della sentenza è, sul punto, intrinsecamente contraddittoria, poiché da un lato afferma che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato nell'interesse della cosca, dall'altro riconduce le sue attività a fini esclusivamente privatistici. In ogni caso, anche volendo inquadrare la condotta del ricorrente nell'ambito della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 513-bis cod. pen., nel caso di specie mancherebbe la prova di atti di violenza o minaccia posti in essere da parte di [OSCURATO:PERSONA], elementi imprescindibili per la configurazione di tale reato, violenza che 42risulta invece riscontrabile esclusivamente nelle condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA]. 12.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla penale responsabilità per il reato di cui al capo 41). Il quarto motivo di ricorso riguarda l'ulteriore capo contestato al ricorrente relativo al delitto di trasferimento fraudolento di valori. Secondo la difesa, la motivazione della sentenza impugnata risulta carente e illogica, poiché la Corte territoriale si limita ad affermare che la formale intestazione al figlio [OSCURATO:PERSONA] dell'attività di ristorazione sarebbe stata finalizzata all'elusione delle misure di prevenzione e all'agevolazione della cosca, senza indicare elementi concreti a sostegno di tale conclusione. La difesa ha, invece, documentato la provenienza lecita dei capitali impiegati e la natura meramente familiare della gestione dell'attività, intestata al figlio sin dall'anno 2006. È stato altresì evidenziato che [OSCURATO:PERSONA], nel 2014, era già stato destinatario di una richiesta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale, poi rigettata proprio con riferimento al ristorante. La Corte territoriale non fornisce alcuna motivazione né in ordine alla concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale, né in relazione alla sussistenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice. 12.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. La Corte territoriale applica la circostanza aggravante in modo meramente automatico, senza procedere ad alcun effettivo accertamento del dolo specifico richiesto dalla fattispecie e senza fornire riscontri oggettivi idonei a dimostrare la finalità di agevolare l'associazione mafiosa, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, la generica dichiarazione resa dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Nella fase cautelare, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte (Sez. 2, sent. n. 35506/2019), il Tribunale del Riesame aveva, infatti, escluso la sussistenza della gravità indiziaria con riferimento alla contestata circostanza aggravante, rilevando come dal compendio probatorio non emergesse che l'intestazione fittizia al figlio [OSCURATO:PERSONA] fosse finalizzata non solo ad eludere l'applicazione delle misure di prevenzione, ma anche ad agevolare la consorteria [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. 12.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante dell'associazione armata di cui all'art. 416-bis, co. 4 cod. pen. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante senza motivare in ordine alla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa la disponibilità di armi da parte della consorteria, né sull'effettivo utilizzo delle stesse per finalità associative. 43Pur trattandosi di circostanza aggravante di natura oggettiva, applicabile ai sensi dell'art. 59 cod. pen. anche nei confronti di chi ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati, la sentenza impugnata non si confronta con il principio affermato da questa Corte secondo cui la mera disponibilità di armi in capo ad alcuni soltanto degli associati non può tradursi in un principio inderogabile di automatica comunicabilità nei confronti di tutti i concorrenti (Sez. I, 26 giugno 2014, n. 41735). 12.5. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il diniego delle attenuanti generiche è motivato solo con formule di stile senza valutare la personalità dell'imputato, la condotta di vita, lo stato di incensuratezza e la marginalità delle condotte, la correttezza della condotta processuale e la mancanza di elementi di pericolosità sociale, circostanze queste che erano state valorizzate con uno specifico motivo di appello e in relazione alle quali la sentenza impugnata non ha fornito risposta. 13. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], imputato per i delitti di cui ai capi 1 (art. 416 bis cod. pen.) e 93 (artt. 513 bis, art.416 bis1. cod. pen.) e 96 (artt. 629, art. 416 bis1. cod. pen.). 13.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della fattispecie incriminatrice di cui al capo 93. Violazione delle norme sul concorso di persone nel reato. Il primo e il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, attengono alla contestazione di cui al capo 93. La sentenza impugnata ravvisa erroneamente la sussistenza del reato di cui all'art. 513-bis cod. pen., in quanto non individua il concorrente effettivamente danneggiato dalle condotte contestate. Non è stato, infatti, provato che i ristoratori abbiano rinunciato a rapporti di fornitura con altri produttori di vino in conseguenza delle condotte ascritte agli imputati. La fornitura del vino "[OSCURATO:PERSONA]" risulta essere stata parallela a quella di altri vini (tra cui "Iuzzolini"), senza che emerga alcuna lesione della libera concorrenza. La condotta contestata riguarda, peraltro, soltanto tre ristoratori e una singola spedizione rifiutata, senza prova di un effettivo e apprezzabile impatto sul mercato. La giurisprudenza richiamata dalla sentenza impugnata (Cass. pen., Sez. I, n. 19713/2005) concerne fattispecie nelle quali il concorrente danneggiato era specificamente individuato, mentre nel caso di specie tale individuazione non è possibile. 44Quanto al concorso nel reato, la difesa evidenzia che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a rivendere il vino "[OSCURATO:PERSONA]" presso il proprio ristorante, senza concorrere alle condotte distributive ritenute illecite. La sentenza fonda, invece, la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] su un automatismo asseritamente derivante dalla ritenuta responsabilità per il capo 96 (estorsione), senza fornire alcuna motivazione in ordine alle specifiche condotte di concorso nel capo 93. [OSCURATO:PERSONA] a voler ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle condotte estorsive nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 96, l'episodicità dell'evento — limitato a un solo ristoratore e a una sola fornitura di vino — non consente di configurarne il concorso nel reato di illecita concorrenza, dovendosi, a tal fine, realizzare l'ulteriore conseguenza dell'acquisizione di una posizione di vantaggio nel libero mercato (Sez. V, n. 40803/2022). Nella vicenda cautelare, inoltre, questa Corte aveva già annullato con rinvio, per carenza di gravità indiziaria sul capo in esame, l'ordinanza cautelare impugnata (Sez. VI, n. 56997/2018). 13.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla penale responsabilità per il capo 96. La difesa lamenta il mancato confronto della sentenza impugnata con le valutazioni espresse in sede cautelare sia da questa Corte sia dal Tribunale del Riesame (Sez. VI, n. 56997/2018; ord. Trib. Riesame n. 2298/2018), che avevano escluso la sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla contestata condotta estorsiva, in assenza di ulteriori sviluppi emersi nella fase dibattimentale. Non emerge, infatti, alcuna minaccia, né esplicita né implicita, nei confronti del ristoratore [OSCURATO:PERSONA]; al contrario, dalle intercettazioni risulta la possibilità di restituire il vino e di trattare il prezzo. La stessa persona offesa ha dichiarato di non aver subito alcuna minaccia o pressione per l'acquisto del vino. Nel caso di specie, inoltre, la condotta estorsiva è ritenuta aggravata dal metodo mafioso, circostanza che richiede, oltre alla carica di offensività tipica del reato, un quid pluris derivante dall'impiego del metodo mafioso. Era pertanto necessario che la condotta posta in essere, anche attraverso la proposta contrattuale di acquisto dei vini, fosse idonea a determinare una coartazione psicologica connotata dai caratteri dell'intimidazione propria dell'organizzazione mafiosa; tuttavia, sul punto, la sentenza impugnata non fornisce alcuna motivazione adeguata. 13.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1). La sentenza impugnata conferma la condanna per il delitto associativo senza confrontarsi con le valutazioni espresse in sede cautelare, che avevano escluso la „ 45sussistenza della gravità indiziaria con riferimento ai reati-fine e, per conseguenza, alla partecipazione associativa. Dall'esame del materiale probatorio non emergono elementi individualizzanti idonei a dimostrare una stabile e organica compenetrazione di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio mafioso. Le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non indicano, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] come soggetto intraneo o affiliato alla consorteria. La condotta contestata risulta del tutto episodica ed è limitata alla sola vicenda relativa a [OSCURATO:PERSONA], senza che vi sia alcuna prova di una messa a disposizione stabile, continuativa e funzionale alle esigenze della consorteria mafiosa. La sentenza impugnata, inoltre, non ha valutato le articolate censure contenute nell'atto di appello e ha fondato l'affermazione della penale responsabilità del ricorrente sulla ritenuta sussistenza dei reati-fine, sul contenuto di ulteriori conversazioni che tuttavia non si riferiscono al [OSCURATO:PERSONA] e sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero confermato le modalità impositive della fornitura di vino ai ristoratori, sebbene lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non indichi mai il [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto intraneo alla consorteria. 13.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.416 bis.1 cod. pen. La sentenza impugnata applica la circostanza aggravante del metodo mafioso in modo apodittico, in assenza di una effettiva prova dell'utilizzo di metodologie impositive tipiche delle associazioni mafiose. Dalle intercettazioni non emerge, infatti, alcuna evocazione, né esplicita né implicita, di contesti associativi mafiosi, né risultano richiamati simboli, modalità o riferimenti idonei a ingenerare quella forza intimidatrice propria del vincolo associativo. La motivazione risulta pertanto meramente apparente e non si confronta con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'applicazione dell'aggravante richiede la prova di una specifica finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa e di un quid pluris intimidatorio, ulterioriore e distinto rispetto alla minaccia tipica dei reati di cui agli artt. 513-bis e 629 cod. pen. (Sez. I, n. 39836/2023). 13.5. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla complessiva determinazione della pena anche con riferimento agli aumenti a titolo di continuazione. La sentenza nega le attenuanti generiche con motivazione collettiva e apodittica, senza personalizzare il giudizio sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA]. Non sono stati considerati lo stato di incensuratezza, la marginalità delle condotte e la condotta processuale collaborativa del ricorrente. 46La pena è stata calcolata senza motivare sugli aumenti ex art. 81 cod. pen. per i reati-fine. 14. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], imputato per i delitti di cui ai capi 15 quale coreggente della cosca di [OSCURATO:PERSONA] (art. 416 bis cod. pen.), 58 (artt. 629, art. 416 bisl. cod. pen.) e 61 (artt. 48, 479, art. 416 bis.1 cod. pen.). Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] 14.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della fattispecie associativa di cui al capo 15. Mancata riqualificazione del ruolo apicale in quello di partecipe. I primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, riguardano la contestazione associativa di cui al capo 15). La difesa deduce che la motivazione della sentenza impugnata è priva di autonomia decisionale, risolvendosi in una ripresa acritica delle valutazioni espresse dal giudice di primo grado, senza un effettivo approfondimento degli elementi costitutivi richiesti per la configurazione del reato associativo. La Corte territoriale ha valorizzato l'atto incendiario del 22 gennaio 2014 in danno della vice sindaca [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e l'episodio di cui al capo 58, tuttavia senza evidenziare la sussistenza di indici rivelatori univoci della partecipazione associativa, né individuare il vincolo associativo tra i membri, né l'esistenza di una struttura organizzativa stabile e permanente. Non risultano indicati comportamenti concreti idonei a dimostrare un inserimento strutturale e operativo del ricorrente nella compagine criminale, né una sua capacità autonoma di decisione o di direzione all'interno del sodalizio. Quanto al preteso ruolo apicale rivestito dal ricorrente, la mera vicinanza a membri della famiglia coinvolti in dinamiche associative — nella specie il padre [OSCURATO:PERSONA], detenuto — non è sufficiente a configurare in capo a uno di essi un ruolo di vertice. La posizione di co-reggente attribuita a [OSCURATO:PERSONA] risulta, peraltro, contraddetta dalla stessa sentenza impugnata, che riconosce il perdurante ruolo di comando del padre [OSCURATO:PERSONA], nonostante lo stato di detenzione. La giurisprudenza di questa Corte richiede, per l'attribuzione del ruolo di promotore o capo dell'associazione, la prova di una capacità decisionale autonoma e di un'influenza determinante nella gestione delle attività criminali, elementi che non risultano dimostrati nel caso di [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 2, n. 37104/2023). 14.2. Violazione di legge quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen. 47 LLa Corte territoriale ha confermato la circostanza aggravante senza considerare le indicazioni fornite da questa Corte, secondo cui la disponibilità di armi deve essere provata in modo chiaro e deve risultare riferibile all'intera consorteria, non potendo fondarsi esclusivamente sulla disponibilità in capo a singoli membri del sodalizio. Risulta, inoltre, immotivato il discostamento operato nel trattamento sanzionatorio rispetto ai limiti edittali. 14.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della fattispecie estorsiva di cui al capo 58. La sentenza impugnata fonda l'affermazione di responsabilità sulle intercettazioni ambientali e telefoniche, ma non dimostra la sussistenza di minacce o di una coercizione effettivamente idonea a coartare la volontà delle persone offese, individuate negli imprenditori Filosa. La motivazione risulta generica e non chiarisce se la pressione esercitata abbia concretamente inciso sulla libertà di autodeterminazione della controparte, compromettendone la libertà di scelta. La giurisprudenza di questa Corte richiede, in tema di estorsione contrattuale, che la coercizione sia tale da costringere la vittima a stipulare il contratto o ad accettare condizioni contrattuali sfavorevoli (Sez. VI, n. 28720/2012), elemento che non risulta dimostrato nel caso di specie. 14.4. Violazione di legge quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.416 bis.1 cod. pen. La Corte territoriale, nel riconoscere la circostanza nella sua declinazione teleologica, la applica in modo automatico senza accertare il dolo specifico di favorire l'associazione mafiosa. La giurisprudenza di questa Corte richiede la dimostrazione che il reato sia stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e non il singolo e nella consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (Sez.6 n.31874/17). 14.5. Violazione di legge quanto alla sussistenza della fattispecie di cui al capo 61. La motivazione della sentenza impugnata si limita a riprendere le argomentazioni del primo grado, senza rispondere alle deduzioni difensive. 14.6. Violazione di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale ha escluso le invocate circostanze attenuanti con motivazione generica senza valutare lo stato di incensuratezza e il buon comportamento processuale. 4814.7. Violazione di legge quanto alla normativa applicabile in relazione al trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie associativa. Nel determinare la pena per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. la Corte territoriale ha applicato la pena prevista dalla riforma del 2015 (I. 27 maggio 2015 n. 69), senza che vi fosse prova della prosecuzione delle condotte oltre il 2010. La giurisprudenza impone che, in caso di contestazione "aperta" per reato permanente come nel caso di specie (dall'anno 2010 con condotta permanente), occorre fornire prova concreta della protrazione della condotta illecita. 14.8. In data 20 ottobre 2025 sono pervenuti motivi nuovi, sottoscritti dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali la difesa ha in particolare approfondito il secondo motivo di ricorso, relativo al profilo apicale ascritto all'imputato. In tale prospettiva è stata valorizzata la pronuncia di questa Corte (Sez. Seconda, n. 1046 del 5 giugno 2024), con la quale il padre [OSCURATO:PERSONA] e la madre [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati in via definitiva quali capi promotori della cosca di [OSCURATO:PERSONA] e nella cui motivazione [OSCURATO:PERSONA] è qualificato quale figura marginale, priva di autonoma capacità decisionale. La Corte territoriale ha invece desunto la posizione apicale dell'imputato dalla sola collocazione familiare, ritenendo erroneamente che il vincolo parentale sia di per sé sufficiente a fondare un potere di comando, in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] 14.9. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della fattispecie estorsiva di cui al capo 58. La sentenza impugnata fonda la penale responsabilità del ricorrente su intercettazioni ambientali e telefoniche che non presentano i caratteri della precisione, gravità e concordanza. Indimostrata la sussistenza di minacce o coercizione idonee a coartare la volontà delle vittime (imprenditori Filosa). 14.10. Violazione di legge quanto alla sussistenza della fattispecie di cui al capo 61. La motivazione della sentenza impugnata si limita a riprendere le argomentazioni del primo grado, senza rispondere alle deduzioni difensive. Manca, ai fini della configurabilità del delitto di cui agli artt. 48,479 cod. pen. la seconda dichiarazione falsa (dichiarazione al vigile urbano in sede di verifica) richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.5 n.15651/14). La motivazione si limita a riprendere le argomentazioni del primo grado, senza rispondere alle deduzioni difensive. 49Egualmente insussistente è la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. non corrispondendo al vero che il cambio di residenza è stato effettuato per continuare l'esercizio di attività commerciali eludendo la normativa antimafia. Al riguardo la difesa ha evidenziato che il padre [OSCURATO:PERSONA] risultava [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] in cui era ristretto; ha poi documentato che la società "[OSCURATO:PERSONA]" è stata costituita dopo la dichiarazione di residenza ritenuta falsa, escludendo la finalità elusiva contestata. 14.11. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della fattispecie associativa di cui al capo 15. Mancata riqualificazione del ruolo apicale in quello di partecipe. Il motivo è sovrapponibile al primo e al secondo motivo di ricorso presentato dal codifensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]. 14.12. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.416 bis comma 4 cod. pen. e della circostanza aggravante di cui all'art.416 bis.1 cod. pen. Il motivo è sovrapponibile al terzo e al quinto motivo di ricorso presentato dal codifensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]. 14.13. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e agli aumenti di pena riconosciuti a titolo di continuazione. La Corte territoriale ha escluso le invocate circostanze attenuanti con motivazione generica senza valutare lo stato di incensuratezza e il buon comportamento processuale. Ha poi quantificato in modo eccessivo la pena senza considerare lo stato di incensuratezza e la condotta limitata nel tempo, senza fornire una adeguata motivazione in relazione ai singoli aumenti di pena per i reati a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione. 15. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], imputato per il delitto di cui al capo 79 (art. 76, co. 5 D. Igs. 159/2011). 15.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della fattispecie di cui al capo 79. La Corte di Appello ha operato un richiamo integrale alle argomentazioni del primo grado, aderendo acriticamente alla prospettazione accusatoria. I dati valorizzati dai giudici (intercettazioni telefoniche) non dimostrano alcun apporto materiale o morale di [OSCURATO:PERSONA] alla commissione del reato di cui all'art. 76, co. 5, D. Lgs. 159/2011. 50La decisione si basa su un unico episodio successivo alla misura ablativa: una telefonata del 16/10/2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'agenzia funebre, relativa alla disponibilità di un mezzo per trasportare una salma. La difesa sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] era dipendente della società e che la sua presenza era autorizzata dall'amministratore giudiziario. [OSCURATO:PERSONA] è titolare e gestore dell'impresa, socio al 50%, ruolo riconosciuto anche in sede di misure di prevenzione e sequestro. La Corte territoriale confonde il sequestro del 50% delle quote intestate a [OSCURATO:PERSONA] con il sequestro dell'intera azienda, circostanza mai avvenuta. La prosecuzione dell'attività dopo il sequestro era legittima; ciò che doveva essere provato era la gestione fittizia da parte di [OSCURATO:PERSONA], non la mera operatività dell'agenzia. La Corte di Appello fa derivare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] dall'operatività dell'agenzia dopo il sequestro, circostanza neutra e travisata, perché l'agenzia non è mai stata chiusa, ma solo sequestrate le quote dei [OSCURATO:PERSONA]. L'unica cosa vietata era la gestione fittizia da parte di [OSCURATO:PERSONA] dopo il sequestro, circostanza non provata né sondata dalla Corte. 15.2. In data 14 ottobre 2025 sono pervenuti motivi nuovi sottoscritti dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali la difesa ha approfondito le argomentazioni poste a fondamento delle doglianze proposte con il ricorso. 16. [OSCURATO:PERSONA], imputato per i delitti di cui al capo 1 (art. 416 bis cod. pen.), ai capi 76 e 77 (art. 512 bis, 416 bis.1 cod. pen.), al capo 113 (artt. 56, 629, art.416 bis.1 cod. pen.) 16.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1). Diversa qualificazione della condotta. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente, hanno riguardo alla fattispecie associativa di cui al capo 1). La sentenza fonda la intraneità del ricorrente sui singoli reati - fine, allo stesso contestati, sul legame di parentela con il padre [OSCURATO:PERSONA] e sulla titolarità formale di imprese (panificio e onoranze funebri), senza provare il contributo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale non ha risposto ai numerosi rilievi contenuti nell'atto di appello con i quali la difesa aveva evidenziato che: - il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha escluso la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad attività illecite, circoscrivendo il suo ruolo a mero prestanome del padre; - non risultano contatti o incontri con altri presunti affiliati; 51- il giudizio di prevenzione patrimoniale ha restituito le aziende sequestrate, ritenendole frutto di investimento lecito e di pertinenza esclusiva di [OSCURATO:PERSONA]; - non vi sono conversazioni o prove che lo colleghino a condotte di assoggettamento o di imposizione mafiosa. La sentenza impugnata si limita a richiamare genericamente i reati-fine e il legame familiare, senza analizzare la condotta concreta e senza rispondere alle censure difensive. Nell'atto di appello la difesa aveva rappresentato una possibile diversa qualificazione della condotta ascritta al ricorrente quale quella di favoreggiamento personale o di concorso esterno in associazione mafiosa, ma sul punto la sentenza impugnata non ha fornito risposta alcuna. 16.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del delitto di cui al capo 76. La sentenza impugnata non ha risposto a numerose e articolate censure contenute nell'atto di appello con le quali la difesa aveva sottolineato che: - il giudizio di penale responsabilità si fondava su intercettazioni molto risalenti rispetto a fatti indicati come commessi nell'anno 2016; - la "Impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]" è stata dissequestrata perché pienamente lecita; - le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] riguardano la precedente attività di panificazione del padre [OSCURATO:PERSONA]. L'unica risposta rispetto alla posizione del ricorrente è rappresentata da una conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], il figlio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 18 novembre 2016. Non vi è la prova che [OSCURATO:PERSONA] abbia perseguito la finalità elusiva richiesta dalla norma, né che abbia concorso consapevolmente nella condotta del padre [OSCURATO:PERSONA] allorquando questi in data 8 giugno 2016 ha proceduto ad intestare l'impresa ai prestanome. Né la sentenza ha approfondito il tema della individuazione delle risorse di [OSCURATO:PERSONA] eventualmente lecite utilizzate nella nuova impresa, occupandosi unicamente dell'elemento gestorio (Sez. 6 n.5231/18; Sez.1 n.42530/18). 16.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del delitto di cui al capo 77. La sentenza impugnata non ha risposto a numerose e articolate censure contenute nell'atto di appello con le quali la difesa aveva sottolineato che: 52- la società "Onoranze funebri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." è stata oggetto di revoca della confisca in sede di prevenzione, con riconoscimento della liceità dei fondi e dell'estraneità di [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] era titolare effettivo del 50% delle quote, senza esercitare poteri gestori (amministratore unico era [OSCURATO:PERSONA]). Non vi è prova che [OSCURATO:PERSONA] abbia perseguito la finalità elusiva richiesta dalla norma, né che abbia concorso consapevolmente nella condotta del padre. 16.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del delitto tentato di cui al capo 113. La sentenza impugnata fonda la penale responsabilità del ricorrente sulle dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], acquisite ai sensi dell'art. 500 comma quarto cod. proc. pen. che non ha riconosciuto direttamente [OSCURATO:PERSONA] come autore della richiesta, né ha riferito di minacce esplicite o implicite. Il riconoscimento fotografico è avvenuto in modo irrituale e non è stato dirimente; la persona offesa non ha ricevuto indicazioni sul panificio da cui avrebbe dovuto acquistare il pane. La Corte di Appello ha ritenuto configurata la tentata estorsione sulla base di una presunzione di intimidazione implicita, senza circostanziare l'elemento minatorio necessario per l'art. 629 cod. pen. La giurisprudenza di questa Corte richiede che la minaccia, esplicita o implicita, incida concretamente sulla capacità di autodeterminazione della vittima. 16.5. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. La Corte ha ravvisato l'aggravante in esame in relazione ai capi 76) e 77) sotto il profilo dell'agevolazione del clan. Non ha tuttavia fornito motivazione quanto alla consapevolezza dell'imputato di agire con l'intento di agevolare l'associazione mafiosa. Non vi è prova di un dolo specifico, né di un contributo consapevole all'attività mafiosa. La gestione delle attività imprenditoriali era lecita e personale, senza connessioni con il sodalizio criminale. Quanto alla imputazione di cui al capo 113, la sentenza impugnata ha ravvisato la circostanza aggravante anche sotto il profilo del metodo mafioso, ma la motivazione è mancante non potendosi considerarsi tale il richiamo alle intimidazioni silenti, considerando il contestuale riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art.628 comma terzo n. 3 cod. pen. (Sez.1 n.39836/23) 16.6. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen. 53La Corte territoriale ha confermato la circostanza aggravante non considerando le indicazioni fornite da questa Corte, secondo cui la disponibilità di armi deve essere provata in modo chiaro e riferibile all'intera consorteria, non solo a singoli membri. Non vi è inoltre prova che il ricorrente fosse a conoscenza di tale disponibilità o che la ignorasse per colpa. 16.7. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e agli aumenti di pena riconosciuti a titolo di continuazione. La Corte territoriale ha escluso le invocate circostanze attenuanti con motivazione generica senza valutare il ruolo marginale di [OSCURATO:PERSONA] e la sua posizione di mero prestanome. Ha poi quantificato in modo eccessivo la pena senza fornire una adeguata motivazione in relazione ai singoli aumenti di pena per i reati a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione. 16.8. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla confisca disposta ai sensi degli artt. 240 e 416-bis, comma 7 cod. pen. Omessa valutazione di prove decisive. La Corte ha omesso di valutare documentazione decisiva prodotta dalla difesa quale il decreto di revoca della confisca in sede di prevenzione e la perizia disposta dal Tribunale di Crotone. La difesa aveva prodotto documentazione dettagliata che giustificava la provenienza lecita dei fondi e la legittimità delle operazioni societarie, ma la Corte non ha valutato tali elementi. La Corte di Appello esclude la confisca allargata, ma conferma la confisca obbligatoria ex art. 240 e 416-bis, comma 7, cod. pen., senza motivare sulla correlazione specifica tra il bene e le attività della cosca. La giurisprudenza richiede per la confisca allargata il possesso da parte del reo di beni o utilità patrimoniali; la sproporzione tra il valore dei beni e il reddito dichiarato o l'attività economica svolta; la mancata giustificazione della provenienza dei beni. La giurisprudenza richiede che, per la confisca ex art. 416-bis, comma 7, cod. pen. le società oggetto di ablazione siano effettivi strumenti operativi dell'associazione mafiosa e la presunta mafiosità delle imprese di panificazione e di onoranze funebri è stata affermata senza alcuna dimostrazione. 5417. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], imputato per il delitto di cui al capo 1 diversamente qualificato nell'ipotesi di concorso esterno (artt. 110, 416 bis cod. pen.) e al capo 93 (art.513 bis, 416 bis.1 cod. pen.). 17.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa. Nella ricostruzione operata nella sentenza impugnata il ricorrente, imprenditore in difficoltà, avrebbe affidato l'esportazione del vino in Germania alla cosca [OSCURATO:PERSONA], confidando nella forza persuasiva dei soggetti cui si era rivolto. Tuttavia, osserva la difesa, la Corte territoriale non ha chiarito quale sarebbe stato il vantaggio derivato alla cosca da tale rapporto con [OSCURATO:PERSONA], non potendosi ritenere tale quel generico riferimento alla possibile acquisizione da parte della cosca del controllo di siffatta attività. La sentenza impugnata, inoltre, non risponde alle numerose censure articolate nei motivi di appello con i quali la difesa aveva evidenziato che: - le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] risultano prive di riscontro dal momento che non corrispondeva al vero che [OSCURATO:PERSONA] versasse in difficoltà economiche con la sua azienda; - non corrispondeva al vero l'assunto di un prestito di natura usuraria con [OSCURATO:PERSONA] dal momento che [OSCURATO:PERSONA] disponeva di forti liquidità e le conversazioni intercettate rivelavano piuttosto un rapporto di debito credito derivante dal mancato perfezionamento della vendita di un terreno; - non corrispondeva al vero l'assunto che l'acquisto del vino fosse imposto dalla cosca; la conversazione del 12 aprile 2013 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiariva che, qualora il ristoratore, nella specie [OSCURATO:PERSONA], non fosse stato interessato alla merce, si provvedeva al suo ritiro senza contestazione; - la società guidata da [OSCURATO:PERSONA] aveva riconoscimenti a livello internazionale per la qualità del vino come testimoniato da [OSCURATO:PERSONA] e da una consulenza tecnica prodotta. - [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun ruolo gestorio all'interno della società come risultava alcune conversazioni intercettate; - non corrispondeva al vero l'assunto secondo cui la cosca disponeva di un capannone all'interno del quale erano stoccati i vini della cantina [OSCURATO:PERSONA], dal momento che una informativa della [OSCURATO:PERSONA] riferiva della presenza di prodotti della cantina Iuzzolini; - [OSCURATO:PERSONA] non godeva di alcuna protezione come dimostravano gli atti vandalici compiuti nei vigneti che erano stati regolarmente denunciati alle forze di polizia. 5517.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della fattispecie incriminatrice di cui al capo 93. La sentenza impugnata erroneamente ravvisa la sussistenza dell'art. 513- bis cod. pen. in quanto: - non è stata provata la violenza o minaccia rivolta a specifici concorrenti commerciali; - non sono stati individuati imprenditori danneggiati dalla commercializzazione dei vino "[OSCURATO:PERSONA]"; - la cantina "Iuzzolini" veniva commercializzata parallelamente, senza prova di danno. 17.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.416 bis.1 cod. pen. La Corte territoriale ha ravvisato l'aggravante in esame sotto il profilo dell'agevolazione del clan. Non ha tuttavia fornito motivazione quanto alla consapevolezza dell'imputato di agire con l'intento di agevolare l'associazione mafiosa. Non vi è prova di un dolo specifico, né di un contributo consapevole all'attività mafiosa. La gestione delle attività imprenditoriali era lecita e personale, senza connessioni con il sodalizio criminale. 18. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], imputato per il delitto di cui al capo al capo 84 (artt. 56, 629, 416 bis.1 cod. pen.). Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]18.1 Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della fattispecie incriminatrice di cui al capo 84. La Corte di appello ha ritenuto integrata la tentata estorsione valorizzando il contenuto delle intercettazioni e il carattere ritenuto minaccioso delle richieste di denaro, senza tuttavia attribuire adeguato rilievo alla testimonianza della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha escluso di essersi mai sentito minacciato da [OSCURATO:PERSONA], descrivendo, al contrario, rapporti di natura cordiale e confidenziale. Le richieste di denaro attenevano, peraltro, alla restituzione di somme asseritannente dovute a titolo di trattamento di fine rapporto e non a un'ingiusta pretesa patrimoniale, mentre i toni accesi riscontrabili nelle conversazioni erano riconducibili allo stato di collera determinato dal protrarsi del ritardo nella restituzione. Da ciò la difesa deduce la carenza dell'elemento soggettivo del dolo estorsivo, avendo l'imputato agito nella convinzione di esercitare un proprio diritto e non già al fine di conseguire un ingiusto profitto. Né può ritenersi configurabile l'ipotesi di 56cui all'art. 393 cod. pen., difettando anche in tale evenienza l'elemento della minaccia. 18.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. La difesa contesta la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, ritenuta dalla Corte d'Appello sulla base dell'evocazione di terzi soggetti nelle intercettazioni. Si sostiene che, anche secondo la giurisprudenza, il metodo mafioso richiede che la violenza o minaccia sia percepita dalla vittima come proveniente da un contesto mafioso realmente esistente o percepito come tale: i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano amichevoli e la persona offesa non ha mai percepito la minaccia come mafiosa. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] 18.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della fattispecie incriminatrice di cui al capo 84. Il motivo è sovrapponibile al primo motivo di ricorso presentato dal codifensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]. 18.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Le attenuanti generiche non sono state riconosciute senza adeguata motivazione, nonostante la difesa avesse formulato specifica istanza e indicato le ragioni giustificatrici. La giurisprudenza di questa Corte richiede in presenza di specifica richiesta, al giudice una specifica motivazione del diniego. 18.5. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.416 bis.1 cod. pen. Il motivo è sovrapponibile al secondo motivo di ricorso presentato dal codifensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]. 19. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], imputato per il delitto di cui al capo al capo 14 (art.416 cod. pen.). 19.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della fattispecie associativa di cui al capo 14. La Corte d'appello ha fondato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] su una valutazione generica dei gravi indizi di colpevolezza risalenti alla fase cautelare, senza considerare le risultanze dell'istruttoria dibattimentale (pagg. 344 - 345 sentenza impugnata). 57La "mera presenza" di [OSCURATO:PERSONA] ad un incontro tra presunti associati è stata ritenuta prova di appartenenza al sodalizio, senza accertare un suo effettivo ruolo o dolo specifico. Dall'esame dibattimentale è emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva rapporti solo con [OSCURATO:PERSONA] e non con altri membri del gruppo. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito di aver incontrato [OSCURATO:PERSONA] solo in tre occasioni e di non conoscere né avere rapporti con altri soggetti coinvolti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). La difesa ha prodotto visura camerale della società "[OSCURATO:PERSONA]", dimostrando che [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun collegamento con la stessa. [OSCURATO:PERSONA], l'imputato non risulta coinvolto nella gestione di altre società citate nel procedimento ("[OSCURATO:PERSONA] A.E.M.", "[OSCURATO:SOCIETA]") né ha mai fatto da prestanome per acquisto/noleggio delle autovetture oggetto di imputazione. L'unico episodio che lo ha visto coinvolto riguarda la vettura BMW 320, gestita in modo regolare: [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato controlli al PRA prima della compravendita e, una volta appreso del sequestro, ha immediatamente rimborsato l'acquirente (testimonianze Maucione e Venturiello confermano la regolarità della condotta). [OSCURATO:PERSONA] esercitava legalmente l'attività di reimnnatricolazione e noleggio di autovetture tramite la società bulgara "[OSCURATO:PERSONA] LTD", senza alcun coinvolgimento in operazioni illecite. La Corte territoriale ha omesso di valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 416 bis cod. pen., confondendo la figura del partecipe con quella del concorrente occasionale. Le conversazioni intercettate dimostrano che [OSCURATO:PERSONA] si era solo informato da [OSCURATO:PERSONA] sulle procedure di immatricolazione bulgara, senza che emergesse alcuna consapevolezza o volontà di favorire il sodalizio criminale. In particolare, nell'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] era presente ma non partecipava attivamente né veniva menzionato dagli altri. 19.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Le attenuanti generiche non sono state riconosciute senza adeguata motivazione, nonostante la difesa avesse formulato specifica istanza e indicato le ragioni giustificatrici avuto riguardo al ruolo del tutto marginale rivestito e alla condotta estemporanea. La giurisprudenza di questa Corte richiede in presenza di specifica richiesta, al giudice una specifica motivazione del diniego. 20. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], imputato per i delitti di cui ai capi 1 (art. 416 cod. pen.) 93, 95, 96 (artt. 513 bis, 629 cod., 416 bis.1 cod. pen.) 5820.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto associativo contestato al capo 1 ed alla valutazione del relativo compendio probatorio. La Corte di merito non si è confrontata con le ragioni che avevano condotto, nella fase cautelare, la Corte di cassazione e il giudice del rinvio a ritenere insufficienti gli indizi relativi ai capi 93, 95 e 96 contestati al coimputato [OSCURATO:PERSONA], reati che avevano costituito il presupposto della ritenuta partecipazione al sodalizio mafioso. Né ha tenuto adeguatamente conto delle puntuali obiezioni difensive concernenti il ruolo ascritto al ricorrente nell'ambito della consorteria [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], segnatamente la contestata partecipazione mediante l'imposizione ai ristoratori di origine italiana operanti in Germania dell'acquisto di vino prodotto dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] punto, la difesa aveva infatti rappresentato una serie di elementi fattuali e logici idonei a escludere la ricostruzione accusatoria. La Corte territoriale ha invece confermato la condanna facendo leva sull'asserito concorso del ricorrente nei reati-fine indicati, valorizzando alcune emergenze intercettive e il contributo dichiarativo del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia confrontarsi con le deduzioni difensive sopra richiamate. È stato inoltre omesso qualsiasi apprezzamento in ordine al carattere del tutto episodico delle condotte di fornitura contestate e, comunque, alla mancanza di un contributo permanente e incondizionato del ricorrente alle attività del sodalizio. Parimenti carente risulta la motivazione in ordine al carattere mafioso della presunta cellula della consorteria operante, secondo l'impostazione accusatoria, in Germania, nella regione dell'Assia, ambito territoriale nel quale il ricorrente avrebbe svolto la propria attività. Avrebbe infatti dovuto essere accertata, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, la sussistenza, anche nel territorio di riferimento, di quella capacità di intimidazione che costituisce il tratto peculiare dell'associazione mafiosa, desumibile dall'atteggiamento succube e onnertoso delle vittime dei reati-fine. Non può, per contro, ritenersi sufficiente il mero collegamento della cellula operante in un diverso territorio con una cosca, ancorché qualificabile come "storica". Di tali presupposti, tuttavia, non vi è riscontro probatorio agli atti. 20.2. Violazione di legge ed in particolare dell'art. 513 bis cod. pen. in riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato ascrittogli al capo 93. 59La Corte di merito non ha ritenuto rilevante la circostanza che le minacce finalizzate a imporre ai ristoratori l'acquisto del vino [OSCURATO:PERSONA] fossero state rivolte direttamente a costoro e non già a un "concorrente", ossia a un commerciante di vini, come invece richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., nn. 19713 del 2005 e 57879 del 2018). Così operando, non ha neppure considerato che i coimputati che avevano definito la loro posizione con rito abbreviato erano stati assolti, con pronuncia divenuta definitiva a seguito del rigetto dell'appello del pubblico ministero, proprio da tale addebito, in ragione del fatto che le minacce non risultavano rivolte a un concorrente. In realtà, la fattispecie oggetto della pronuncia n. 19713 del 2005 aveva consentito di individuare il soggetto concorrente pur in assenza di condotte minacciose direttamente indirizzate nei suoi confronti, mentre nell'odierna vicenda non è stato possibile identificare alcun commerciante di vini concretamente danneggiato. Né tale soggetto avrebbe potuto essere individuato nella cantina Iuzzolini, atteso che i rappresentanti della medesima coincidevano con l'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Né, infine, è emerso che gli acquisti del vino [OSCURATO:PERSONA] abbiano determinato l'interruzione di precedenti rapporti o vincoli contrattuali. 20.3 Violazione di legge e vizio di motivazione ancora in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità dell'imputato per il delitto di concorrenza sleale. La vendita del vino avveniva, infatti, all'interno di una rete di meri conoscenti e, peraltro, a tale attività di commercializzazione il prevenuto non aveva partecipato. Illegittimamente la Corte di merito ha confermato la sussistenza dei reati di cui ai capi 93, 95 e 96 senza illustrare le ragioni del concorso di ciascun imputato e, in particolare, quelle dello specifico contributo ascrivibile all'odierno ricorrente. Né, comunque, la responsabilità per il capo 93 avrebbe potuto essere desunta dal concorso prestato nei due episodi estorsivi descritti ai capi 95 e 96. La critica mossa dal prevenuto, nella conversazione dell'8 dicembre 2013, all'ingordigia dei [OSCURATO:PERSONA] dimostrava, al contrario, la sua estraneità alle logiche e alle attività della cosca. 20.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta corresponsabilità per i fatti estorsivi contestati al [OSCURATO:PERSONA] ai capi 95 e 96. Quanto al fatto di cui al capo 95, in danno di [OSCURATO:PERSONA], nelle conversazioni intercettate [OSCURATO:PERSONA] non si era neppure dimostrato a conoscenza del prezzo del vino e non aveva proferito alcuna minaccia. 60Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva, del resto, escluso di essere stato minacciato dal prevenuto. Quanto al capo 96, in danno di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di cassazione, prima, e il giudice del rinvio, poi, avevano escluso che le conversazioni intercettate potessero integrare un quadro indiziario adeguato nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Dalle stesse emergenze risultava, infatti, unicamente che [OSCURATO:PERSONA] non intendeva ritirare il vino pur avendolo già ordinato, in un contesto nel quale non veniva proferita alcuna minaccia. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di essere presente all'arrivo del vino presso [OSCURATO:PERSONA] al solo fine di ritirarlo egli stesso, per individuare un diverso acquirente; soltanto al momento della effettiva consegna [OSCURATO:PERSONA] aveva invitato [OSCURATO:PERSONA] a provvedere al ritiro, assicurandogli che avrebbero raggiunto un accordo sul prezzo. L'asserita imposizione dell'acquisto, valorizzata dalla Corte di merito, risultava pertanto del tutto congetturale. 20.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, nei tre reati fine sopra citati, dell'aggravante contestata ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen. Dal compendio intercettivo non risultava mai emerso né l'utilizzo del metodo mafioso, né il vantaggio che la cosca avrebbe tratto dalle condotte contestate. La motivazione sul punto si presentava del tutto apparente e, comunque, meramente assertiva, essendo stata desunta esclusivamente dalla natura mafiosa del sodalizio. Né risulta consentita una applicazione in forma silente o implicita dell'aggravante contestata (Cass. n. 39836 del 2023). 20.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità, in ordine al delitto associativo, dell'aggravante di cui al comma 4 dello stesso art. 416 bis cod. pen. Non è stato evidenziato alcun elemento concreto idoneo a dimostrare che il sodalizio fosse armato; la motivazione sul punto si è fondata su una mera congettura, desunta unicamente dalla risalente storia criminale del clan. 20.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla pena irrogata per il delitto associativo, ai sensi delle modifiche intervenute con la legge n. 69 del 2015. Si è sostenuto che le condotte del [OSCURATO:PERSONA] avevano interessato anche il periodo successivo all'entrata in vigore della novella normativa; tale affermazione non risulta tuttavia coerente con quanto accertato in giudizio, atteso che le emergenze probatorie risultano limitate a fatti risalenti fino al 2014. 6120.8. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La pena base, gli aumenti applicati per la continuazione e il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono stati motivati in modo complessivo e cumulativo, senza tenere conto né della incensuratezza del prevenuto né della marginalità delle condotte allo stesso ascritte. 21. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], imputato per i delitti di cui ai capi 1 (art. 416 cod. pen.) e 80 (artt. 512 bis, 416 bis.1 cod. pen.). In premessa, si richiamava come [OSCURATO:PERSONA] fosse stato ritenuto uno dei referenti politici della cosca a partire dal 2009, avendo rivestito per più legislature la carica di consigliere comunale e anche di assessore, nonché per avere contratto matrimonio con una cugina dei [OSCURATO:PERSONA]. A suo carico, la Corte di merito aveva valorizzato alcune conversazioni intercettate, in parte sull'utenza del sindaco dell'epoca [OSCURATO:PERSONA], in parte intercorse in ambito carcerario tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1947) e i propri familiari. Si era affermato che il prevenuto avrebbe utilizzato la propria carica pubblica a vantaggio della cosca [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in particolare nel settore dello smaltimento dei rifiuti; che sarebbe intervenuto per ottenere l'assunzione di [OSCURATO:PERSONA]; e che, in senso inverso, i [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero attivati per consentire al prevenuto di acquisire maggiori poteri di firma all'interno dell'ente comunale. Gli era stata inoltre attribuita la partecipazione a un incontro al quale avevano preso parte esponenti di altre cosche di 'ndrangheta. In definitiva, si trattava tuttavia di pochi episodi, sporadici e distanti nel tempo, che non erano idonei, di per sé, a dimostrare l'intraneità del [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio. 21.1 Vizio di motivazione in relazione alla mancata confutazione dei motivi di appello sulle posizioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla presunta ingerenza della cosca nella politica del comune di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte aveva assolto i coimputati [OSCURATO:PERSONA] (sindaco), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (imprenditori), ritenendo regolare l'appalto per lo smaltimento dei rifiuti affidato alla [OSCURATO:SOCIETA] non attendibile, sul punto, il collaboratore di giustizia; contraddittoriamente, aveva invece confermato la condanna dell'assessore [OSCURATO:PERSONA]. La posizione di [OSCURATO:PERSONA] risultava però strettamente connessa a quella del [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato sostenuto dalla consorteria - secondo quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] - nelle elezioni del 2006 e del 2016, ma non in quelle del 2011, con riferimento ai favori nel settore dello smaltimento dei rifiuti. [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all'incontro di [OSCURATO:PERSONA] del 2016. 62E anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e non soltanto di [OSCURATO:PERSONA], militava il contenuto di alcune conversazioni intercettate. In particolare, a carico di [OSCURATO:PERSONA], vi erano conversazioni dalle quali si sarebbe potuta ipotizzare una infiltrazione mafiosa nell'appalto relativo allo smaltimento dei rifiuti; nondimeno, egli era stato assolto, avendo la Corte ritenuto insussistenti elementi sufficienti per qualificarlo come "colluso". Il medesimo compendio probatorio era stato così utilizzato per pervenire a decisioni opposte, senza applicare nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] i medesimi criteri valutativi adottati per i coimputati. Analoga incoerenza si era riscontrata con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], aggiudicatario della gara per la raccolta dei rifiuti del 2016, nei cui confronti pure militavano due conversazioni ritenute significative. 21.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa confutazione di quanto dedotto nell'atto di appello in merito al delitto associativo ed alla ritenuta operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Nell'atto di appello erano stati analizzati singolarmente tutti gli elementi ritenuti significativi dal primo giudice per affermare l'esistenza e l'operatività del sodalizio anche negli anni oggetto di imputazione, formulando su ciascuno puntuali obiezioni, rimaste prive di qualunque confutazione nella sentenza impugnata, che si era limitata a riprodurre i fatti già evidenziati dal Tribunale. L'impostazione accusatoria muoveva dal presupposto che, nonostante gli arresti e la detenzione in carcere dei principali esponenti (in particolare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la cosca [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] fosse rimasta operativa sin dal 1990, anche mediante l'inserimento al vertice di [OSCURATO:PERSONA]. Si era tuttavia obiettato che tale ricostruzione si fondava su episodi del tutto occasionali, inidonei a sorreggere l'assunto, né la presenza di [OSCURATO:PERSONA] era sufficiente a colmare il deficit probatorio. [OSCURATO:PERSONA] era stato peraltro assolto dal reato di cui al capo 80 (intestazione fittizia della ditta operante nel settore dei servizi di lavanderia), così escludendo ogni sua collaborazione con il presunto sodalizio in uno dei settori ritenuti rilevanti ai fini dell'intraneità. Analogamente, con riferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti, erano stati assolti gli imprenditori interessati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Non era stato inoltre adeguatamente esaminato l'elemento psicologico del delitto associativo, l'affectio societatis: il prevenuto aveva infatti intrapreso la propria attività politica sotto l'egida di [OSCURATO:PERSONA], figura storica del panorama politico cirotano e calabrese, estranea agli interessi della cosca [OSCURATO:PERSONA]. La parentela con la moglie [OSCURATO:PERSONA] (figlia di [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 1975) non assumeva rilievo decisivo, né potevano 63 L/Mritenersi determinanti le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; anche considerando che non vi era mai stata alcuna affiliazione formale del ricorrente alla cosca. 21.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato anche un ruolo apicale, quale organizzatore. Il Tribunale non aveva però affrontato tale specifico profilo e la Corte aveva conseguentemente ritenuto che la declaratoria di responsabilità fosse circoscritta alla veste di mero partecipe. Erano stati individuati unicamente contatti sporadici dell'imputato con soggetti appartenenti al clan, non certo idonei a dimostrare il suo inserimento stabile nel sodalizio, tanto più che non risultava neppure formalmente affiliato. Non erano emersi contributi dell'imputato alle attività tipiche della consorteria: egli non si era mai recato a colloqui in carcere con gli zii [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], detenuti dal 1995, né era risultato in contatto con i loro presunti referenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l'altro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Doveva inoltre considerarsi che l'attività politica dell'imputato non aveva arrecato alcun vantaggio al sodalizio, circostanza che neppure [OSCURATO:PERSONA] aveva saputo indicare se non in termini del tutto generici. 21.4. Violazione di legge e vizio di motivazione ancora in ordine alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio. Nell'atto di appello erano state analiticamente esaminate le delibere comunali, sia del primo sia del secondo mandato, dalle quali emergeva come non fosse stato accordato alcun favore al clan [OSCURATO:PERSONA]. Si trattava, peraltro, di delibere collegiali. 21.5. Violazione di legge ed il vizio di motivazione ancora in relazione alla condotta partecipativa ma in riferimento all'allagamento dello stabilimento della [OSCURATO:SOCIETA] emerso che [OSCURATO:PERSONA], su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], aveva inviato il 9 giugno 2012 un operaio comunale per porre rimedio all'allagamento dello stabilimento. Secondo l'accusa, la s.r.l. apparteneva a esponenti del clan, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed era risultata aggiudicataria, tuttavia solo nel 2014, dell'appalto per la fornitura dei sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti. I due imprenditori erano stati poi assolti dall'imputazione di trasferimento fraudolento di valori, sebbene nella sentenza si fosse affermato che il clan si occupava anche di tale settore. Non era stata dimostrata né la partecipazione al clan di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2012, né la consapevolezza di ciò in capo a [OSCURATO:PERSONA]. 64Peraltro, l'intervento richiesto era finalizzato a fronteggiare una situazione con evidenti profili di interesse pubblico. 21.6. Violazione di legge e vizio di motivazione sempre in riferimento all'intraneità del [OSCURATO:PERSONA] nel contesto associativo ma in relazione all'affidamento della gestione della piscina comunale. Non era emerso alcun concreto intervento del [OSCURATO:PERSONA] nella procedura amministrativa di affidamento. La gara era stata vinta nel 2012 da un'organizzazione presieduta da [OSCURATO:PERSONA], ma il contratto non era stato stipulato e i canoni non erano stati corrisposti. In tale contesto si collocava la conversazione intercettata del 24 novembre 2016 tra [OSCURATO:PERSONA], cugino di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], nella quale si discuteva della situazione senza alcun riferimento agli insoluti, trattandosi dunque di conversazione neutra sul piano probatorio. Per i fatti relativi a tale vicenda erano stati assolti sia [OSCURATO:PERSONA] sia il presidente del consiglio comunale [OSCURATO:PERSONA]. 21.7. Violazione di legge ed il vizio di motivazione sempre in riferimento all'intervento del sodalizio a favore del ricorrente in ordine ai poteri di firma delegati dal sindaco. Si era affermato che, nella conversazione del 6 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA] avesse lamentato che il sindaco non avesse conferito deleghe a [OSCURATO:PERSONA], in violazione di presunti accordi. Si trattava di una lettura errata, come ampiamente argomentato nell'atto di appello, con deduzioni mai confutate dalla Corte, anche considerando che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nel corso della conversazione, aveva invitato [OSCURATO:PERSONA] a non intromettersi. Restava inoltre ferma la considerazione, già svolta, circa l'assenza di favori concessi dal [OSCURATO:PERSONA] al clan durante la consiliatura. 21.8. Violazione di legge e vizio di motivazione ancora in riferimento al delitto associativo, ma con riguardo agli elementi di prova tratti dalle conversazioni intercorse fra soggetti diversi dall'imputato e dalla riunione all'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle conversazioni intercorse tra soggetti diversi dall'imputato, le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], che nel corso della tornata elettorale del 2006 aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] come latore della volontà dello zio [OSCURATO:PERSONA] in consiglio comunale in relazione all'appalto dei rifiuti, avevano trovato puntuale smentita negli esiti processuali, con l'assoluzione degli imprenditori che il clan avrebbe favorito. 65La [OSCURATO:SOCIETA] era subentrata al precedente aggiudicatario, ma la Corte aveva assolto gli imprenditori rilevando la normalità delle sollecitazioni rivolte a [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento dei mandati. Del tutto generico, e al più rilevante quale mero indizio, risultava l'accenno a un "[OSCURATO:PERSONA]" da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una conversazione relativa alle elezioni del 2011, quale soggetto meritevole di sostegno. Nella conversazione del 9 agosto 2012, [OSCURATO:PERSONA] aveva auspicato che [OSCURATO:PERSONA] riuscisse a far assumere il figlio nella ditta aggiudicataria dell'appalto per la manutenzione dell'acquedotto, circostanza rimasta priva di qualsiasi riscontro concreto. Quanto alla riunione presso l'hotel di [OSCURATO:PERSONA], vi aveva partecipato anche [OSCURATO:PERSONA], poi assolto; i dialoghi non erano stati registrati e l'eventuale collegamento con le elezioni del giugno successivo risultava meramente supposto. 21.9. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Il collaboratore aveva affermato che, in presenza di necessità presso il Comune, ci si rivolgesse all'imputato, il quale si sarebbe attivato, chiarendo così l'atteggiamento della famiglia, ma non quello del [OSCURATO:PERSONA]. Di tale presunta attività non era stato raccolto alcun riscontro concreto, non essendo sufficiente la mera ipotetica disponibilità. [OSCURATO:PERSONA] era stato inoltre smentito in ordine all'interessamento del [OSCURATO:PERSONA] per l'appalto dello smaltimento dei rifiuti, nonché quanto alle responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e del precedente sindaco [OSCURATO:PERSONA]. Non era stato infine individuato in quale modo i [OSCURATO:PERSONA] avrebbero fornito un contributo alle campagne elettorali del prevenuto. 21.10. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. Nella complessiva condotta, l'ipotesi accusatoria avrebbe semmai dovuto essere ricondotta alla violazione dell'art. 416 ter cod. pen., non emergendo elementi idonei a dimostrare l'asservimento del prevenuto al clan. 21.11. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, anche alla luce dell'incensuratezza dell'imputato. 22. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di cui ai capi 1 bis, (art. 416 bis cod. pen., per essere stato uno dei partecipi dell'articolazione del [OSCURATO:PERSONA]), 115 e 116 (artt. 629, 416bis.1 cod. pen. in relazione ad un'estorsione ai danni di tali [OSCURATO:PERSONA] ed Amedeo; artt. 513 bis, 416bis.1 cod. pen. in relazione la commissione di atti di illecita concorrenza per avere imposto 66agi medesimi e ad altri ristoratori della zona l'acquisto di bottiglie di vino dell'azienda dei F.11i [OSCURATO:PERSONA]). Premetteva che gli elementi di prova posti a fondamento delle accuse erano costituiti esclusivamente da conversazioni intercettate, non essendo stata acquisita alcuna testimonianza a suo carico. E risultava, peraltro, una sola conversazione direttamente intrattenuta dall'imputato con uno dei presunti partecipi al sodalizio 'ndranghetistico [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. 22.1. Violazione di legge quanto all'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate acquisite tramite rogatoria, in ragione dell'insanabile violazione dei diritti della difesa. L'eccezione era stata rigettata sia dal Tribunale (pag. 107) sia dalla Corte di appello (pag. 275), ritenendosi non conculcati i diritti della difesa, sul presupposto che le captazioni fossero state versate in atti senza contestazioni e trascritte dal perito. Tuttavia, non erano state indicate né le fonti né i riferimenti che avrebbero consentito di comprendere le ragioni dell'identificazione di uno degli interlocutori nell'imputato [OSCURATO:PERSONA], identificazione avvenuta solo ex post, non essendo stata captata la sua utenza. Secondo l'assunto della pubblica accusa, i criteri seguiti per detta identificazione sarebbero stati indicati in un elenco prodotto agli atti; nondimeno, nel documento richiamato il nome del ricorrente non compariva affatto, come ammesso anche dal teste operante [OSCURATO:PERSONA]. Gli operanti italiani, in particolare il teste Caligiuri, avevano riferito che l'identificazione dell'imputato era stata effettuata dalle autorità tedesche. Ne derivava, pertanto, l'omesso deposito di parte degli atti posti a fondamento dell'accertamento, con conseguente inutilizzabilità delle conversazioni medesime (Sez. 2, n. 5408 del 2020). 22.2. Contrasto fra giudicati rispetto alla sentenza emessa nel parallelo giudizio abbreviato in ordine al capo 93 della rubrica (non contestato al prevenuto). Si richiamavano comunque le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], osservando come questi non avesse mai fatto il nome di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'imposizione ai ristoratori dell'acquisto del vino indicato dalla consorteria. Né il nominativo del ricorrente era stato menzionato nella deposizione del teste operante Minosa, che si era occupato delle indagini svolte in Germania. Del tutto inconferente risultava, inoltre, il richiamo operato dalla Corte alle pagine 1752 e seguenti della sentenza del Tribunale, nelle quali non era rinvenibile alcun riferimento al ricorrente. 67 ,22.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del prevenuto in ordine ai delitti ascrittigli. Quanto al delitto associativo. La partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione era stata dedotta esclusivamente dal suo ipotizzato concorso nei due reati-fine. Senza considerare, in primo luogo, che il delitto associativo era stato contestato quale reato permanente dal 2014 sino all'attualità, mentre le condotte relative ai reati-fine risultavano circoscritte al febbraio 2017, a fronte di un'attività di commercializzazione del vino in Germania avviata già nel 2012. Null'altro era stato valorizzato a carico del ricorrente per dimostrarne l'intraneità al sodalizio, oltre al contestato concorso nei reati-fine. Non era stato individuato alcun contributo del ricorrente alla complessiva operatività della consorteria, dotato di efficacia condizionante, né la volontà di farne parte, l'affectio societatis. Al più, la sua posizione avrebbe potuto essere ricondotta a una mera "contiguità compiacente", insufficiente anche a integrare l'ipotesi di concorso esterno nel delitto associativo. Neppure sotto il profilo soggettivo era stata svolta alcuna motivazione in ordine alla consapevolezza, da parte dell'imputato, dell'efficacia causale del proprio contributo rispetto al perseguimento dei fini illeciti della consorteria. Quanto ai reati-fine. Alla luce delle considerazioni che precedono, risultava altresì dimostrata l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. La prova dei reati-fine, infatti, si fondava esclusivamente sul contenuto di alcune conversazioni intercettate. In quella del 22 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] aveva avvisato un soggetto di nome Tonino che gli avrebbe fatto visita "tale [OSCURATO:PERSONA]", amico di "Peppe di [OSCURATO:PERSONA]"; gli operanti avevano ritenuto di identificare in "Peppe" [OSCURATO:PERSONA] e in "[OSCURATO:PERSONA]" il ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di mettere [OSCURATO:PERSONA] in contatto con alcuni ristoratori, atteso che questi si occupava della fornitura di prodotti per la ristorazione ("prosciutto, forme di grana, robe da ristoranti"). Nell'elenco non figuravano i vini, circostanza che confermava come il settore di operatività ordinaria del [OSCURATO:PERSONA] fosse del tutto lecito, rendendo marginali e del tutto occasionali le condotte contestate nel febbraio 2017. Il passaggio motivazionale secondo cui il riferimento allo [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbe che [OSCURATO:PERSONA] si avvaleva della forza intinnidatrice evocata da tale soggetto risultava adeguatamente smentito dalla circostanza che l'interlocutore non aveva effettuato alcun acquisto dal [OSCURATO:PERSONA]. 68Del tutto analogo era il contenuto di un'ulteriore conversazione del 22 novembre 2016 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dalle conversazioni del 9 e dell'Il febbraio 2017 la Corte aveva tratto la prova dei reati contestati ai capi 115 e 116. La ritenuta minaccia implicita veniva fatta discendere dall'affermazione del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, a fronte del rifiuto dei ristoratori di ricevere i vini dello [OSCURATO:PERSONA] senza fattura, "ve l'ho mandato zio Peppe, che magari se lo prende", espressione di assoluta genericità. Tanto più considerando che i ristoratori non avevano in alcun modo rinunciato alla richiesta della fattura. 22.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il diniego era stato motivato esclusivamente mediante il richiamo alla gravità delle condotte e all'intensità del dolo, in termini del tutto assertivi. Avrebbero invece dovuto essere considerati il ruolo marginale del ricorrente e il limitato arco temporale nel quale si assume egli avrebbe partecipato all'associazione. 23. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], imputata del delitto di cui al capo 1 (art. 416 bis cod. pen.) 23.1. Vizio di motivazione, travisamento della prova e omessa considerazione di prova decisiva in ordine alla ritenuta responsabilità della prevenuta. La difesa aveva articolato specifici motivi di appello, che non avevano trovato adeguata confutazione nella sentenza impugnata. La Corte ne aveva tuttavia confermato la responsabilità, affermando che la prevenuta avrebbe svolto il ruolo di latrice dei messaggi del marito, [OSCURATO:PERSONA], verso altri appartenenti al clan, individuati in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e nel nipote [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA]. Non si era però considerato che [OSCURATO:PERSONA] intratteneva colloqui diretti anche con i figli e i nipoti. Non si era altresì valutato che, pur avendo la ricorrente ricevuto dal marito, nel colloquio del 31 gennaio 2013, l'incarico di portare una 'nnbasciata a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], tale incarico non era stato poi adempiuto, come emerso nel successivo colloquio. Né si era tenuto conto degli esiti dell'esame e del controesame di [OSCURATO:PERSONA], figlio della ricorrente e di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente travisamento della prova per omissione. 69Lo stesso teste operante [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato che non era emerso alcun dato dal quale desumere che la ricorrente avesse effettivamente riferito la ‘mbasciata relativa alla vicenda [OSCURATO:PERSONA] e alla scuola. [OSCURATO:PERSONA], pur confermando che nei colloqui in cui era presente anche la madre il padre chiedeva notizie di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e dell'attività del clan, raccomandando prudenza al fine di evitare blitz delle forze dell'ordine, non aveva tuttavia riferito di specifiche 'mbasciate affidate o trasmesse dalla madre; lo stesso aveva inoltre chiarito che l'assegno destinato alla madre era versato a titolo esclusivamente familiare. Né assumeva rilievo il fatto che la ricorrente si fosse, in ipotesi, "messa a disposizione", non essendo stato individuato alcun suo concreto contributo. Parimenti irrilevante risultava la frequentazione di soggetti appartenenti al clan, circostanza altrimenti giustificabile in ragione di legami familiari e amicali. In definitiva, difettava la prova di un contributo concreto, ossia della effettiva veicolazione delle 'mbasciate; attività che, in ogni caso, anche se ipotizzata, sarebbe stata del tutto occasionale e non significativa di una partecipazione al sodalizio. 23.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata riqualificazione della condotta nelle gradate ipotesi del favoreggiamento personale o del concorso esterno in associazione mafiosa. Sul punto era stato proposto uno specifico motivo di appello, richiamato anche in premessa, sul quale la Corte non aveva in alcun modo argomentato. Eppure, le condotte eventualmente ascrivibili alla prevenuta avrebbero potuto, al più, essere ricondotte a tali diverse ipotesi di reato. La mancata considerazione della doglianza determinava, pertanto, una evidente incongruenza logica della decisione. 23.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'essere stata, l'associazione [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], armata. La Corte aveva desunto la prova dell'aggravante dalle emergenze storiche compendiate, in particolare traendo argomento dal processo "Galassia", con un'impostazione e una conclusione non condivisibili. Avrebbe invece dovuto accertarsi che le armi fossero nella disponibilità dell'intero sodalizio (Cass. n. 10800 del 2000), non essendo sufficienti sporadici episodi di detenzione, né i precedenti penali degli imputati (Cass., 1994, Matrone), né apodittici richiami alla storia del clan. Assumeva inoltre rilievo decisivo l'arco temporale oggetto di contestazione del delitto associativo, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 18410 del 2021 e 31920 del 2021). 7023.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla pena inflitta, tenuto conto che era stato dedotto specifico motivo di appello sull'applicazione della disciplina sanzionatoria antecedente all'innalzamento dei limiti edittali disposto dalla legge n. 69 del 2015. Doveva infatti considerarsi che le condotte attribuite alla prevenuta si erano esaurite nel luglio del 2013, posto che le conversazioni ritenute significative si collocavano nel periodo compreso tra 1'8 ottobre 2011 e il 12 settembre 2013. Né poteva assumere rilievo quanto affermato con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], anche considerando che questi non era stato coinvolto in imputazioni relative a fatti successivi alle date indicate. 23.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa considerazione degli esiti della consulenza tecnica di parte, redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], in materia di misura di prevenzione patrimoniale. La Corte non aveva tenuto in alcun conto gli esiti della consulenza tecnica di parte, richiamando unicamente una diversa CT. Non era stato altresì considerato che, nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale di Crotone, sezione misure di prevenzione, aveva revocato il vincolo apposto sull'immobile sito in via Scezzari, poiché lo stesso risultava acquistato il 5 luglio 1971 dal defunto [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], marito della prevenuta, e solo nel 1985 intestato alla [OSCURATO:PERSONA]. Si trattava, pertanto, di un bene acquistato in epoca antecedente al periodo di pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, alla luce di quanto dedotto e di quanto risultante dalla consulenza tecnica di parte, risultavano carenti gli elementi necessari a giustificare la confisca: il possesso dell'immobile in capo al proposto, la sproporzione tra il valore del bene e i redditi leciti maturati nel periodo considerato e l'assenza di ulteriori disponibilità finanziarie. 24. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di cui ai capi 1 (art. 416 bis cod. pen.) 19 (art. 390 cod. pen. per avere fornito assistenza al latitante [OSCURATO:PERSONA]), 20(art. 378 cod. pen. per avere favorito il latitante [OSCURATO:PERSONA]), 22 (art. 391 cod. pen. per avere prestato aiuto al latitante [OSCURATO:PERSONA]) 47 (art. 353 cod. pen turbativa d'asta in relazione ad un taglio boschivo), 52 (art. 629 cod. pen. estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]), e 53 (art.353 bis cod. pen. turbativa d'asta relativa alla vendita di materiale legnoso). 24.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza delle mancate risposte ai motivi di appello. 71La Corte di merito non si è confrontata con le specifiche argomentazioni svolte nell'atto di gravame, eludendo così l'obbligo di procedere a una loro effettiva disamina. È stata, in tal modo, omessa ogni motivazione in ordine al ruolo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivestito nel sodalizio mafioso, nella duplice prospettata veste di fiancheggiatore dei latitanti e di imprenditore di riferimento della consorteria, nonché in relazione all'efficacia causale del suo asserito contributo, alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. nei reati-fine e, infine, al trattamento sanzionatorio applicato. 24.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del ricorrente per i delitti di cui ai capi 19, 20 e 22. A [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di avere aiutato [OSCURATO:PERSONA] a sottrarsi all'esecuzione dell'ordine di carcerazione del 7 febbraio 2007 (capo 19), di avere favorito [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicatagli il 10 settembre 2007 (capo 20), nonché di avere prestato aiuto a [OSCURATO:PERSONA] al fine di sottrarsi alla misura di sicurezza detentiva del 30 settembre 2010 (capo 22). La prova della responsabilità per il delitto associativo era stata desunta dalla commissione di tali reati-fine, la cui dimostrazione poggiava essenzialmente sulle conversazioni intercettate. In una di esse era emerso che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] era stato contattato da [OSCURATO:PERSONA], altro coimputato, e dal [OSCURATO:PERSONA] per ripristinare la corrente elettrica nel casolare ove si nascondevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], interrotta dagli stessi con conseguente deterioramento degli alimenti conservati nel frigorifero. In un'altra conversazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato [OSCURATO:PERSONA] dopo aver forato una gomma dell'autovettura con la quale stava trasportando i due latitanti. A tale compendio intercettivo si erano aggiunte le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia, il quale aveva riferito dell'aiuto prestatogli dall'imputato durante la sua latitanza, precisando tuttavia che [OSCURATO:PERSONA] non era un affiliato al clan, essendosi limitato a mettersi a disposizione per singole necessità. Risultava, pertanto, evidente come l'aiuto prestato ai latitanti non potesse costituire prova dell'adesione dell'imputato a un più ampio contesto associativo. Né dalle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], una delle quali avvenuta dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poteva desumersi un dato contrario. In tal senso, non potevano neppure essere valorizzate ulteriori conversazioni tra i due, traendo argomento dal presunto linguaggio criptico utilizzato; né vi era 72prova che il prevenuto avesse prestato assistenza a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'intera durata della loro latitanza, dal 2007 al 4 novembre 2008. A carico del ricorrente non militavano, inoltre, ulteriori elementi, come aveva riferito lo stesso teste operante [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], non ne era stata adeguatamente valutata l'attendibilità intrinseca ed estrinseca, ritenendosi quale riscontro esterno il mero servizio di osservazione che aveva consentito di individuare il ricorrente, presso la propria abitazione in Sila, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ulteriore riscontro era stato individuato nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stato successivamente tratto in arresto nella zona di Rho, in Lombardia, area nella quale gravitava lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Non era stato tuttavia spiegato, quanto al primo episodio, in base a quali elementi l'imputato fosse stato riconosciuto, né chiarite le ragioni per le quali il secondo dato, l'arresto in Lombardia, potesse costituire riscontro di fatti avvenuti a notevole distanza geografica, in Calabria. Non si era neppure tenuto conto del contenuto di una sentenza prodotta agli atti, dalla quale emergeva che, almeno nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] si trovava in Belgio. Tali circostanze non potevano essere, come affermato dalla Corte, superate dalle contrarie evidenze dei servizi di monitoraggio, anche considerata l'assenza di elementi idonei a chiarire le modalità del riconoscimento del prevenuto nelle diverse occasioni indicate. In ogni caso, non era stata fornita la prova che la condotta di [OSCURATO:PERSONA], di presunta assistenza ai latitanti, avesse assunto i caratteri del fiancheggiamento continuativo, tale da costituire indice sicuro di partecipazione al sodalizio. Le conversazioni intercettate non assurgevano, inoltre, al rango di prova, in ragione della loro evidente equivocità, non potendosi neppure ritenere che il linguaggio utilizzato fosse effettivamente criptico, risultando pienamente compatibile con le ordinarie attività lavorative del ricorrente. Né era stata dimostrata una pregressa conoscenza, né una solidarietà criminale, tra l'imputato e i predetti latitanti. 24.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente in riferimento ai reati ascrittigli ai capi 47, 52 e 53 della rubrica (capi 47 e 53 per il delitto di turbativa d'asta, capo 52 per estorsione, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen.). La prova del reato di cui al capo 47 poggiava quasi esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], le quali tuttavia non consentivano di ritenere integrati tutti gli elementi necessari a configurare il delitto di cui all'art. 353 cod. pen., posto che il mero collegamento tra concorrenti non è sufficiente 73ove non abbia comportato la presentazione di offerte concordate (Cass., Rv. 259824 e 268071). La Corte aveva invece ritenuto che le offerte fossero state concordate sulla base della loro analisi e delle modalità di compilazione, traendo argomento dal fatto che fossero state spedite lo stesso giorno, presso il medesimo ufficio postale, a breve distanza temporale, con identico tipo di busta e medesima impostazione grafica. Si era tuttavia omesso di considerare che proprio l'offerta presentata da [OSCURATO:PERSONA] escludeva l'esistenza di un sottostante accordo e che [OSCURATO:PERSONA] aveva deposto nel senso che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva comunicato la propria offerta e lo aveva sollecitato a presentare una proposta superiore di 500 euro, non essendo interessato all'appalto. Non era stato altresì dimostrato che il successivo rilancio dello [OSCURATO:PERSONA] fosse stato determinato dall'offerta imprevista del [OSCURATO:PERSONA], né poteva essere collegata al ricorrente la minaccia formulata dallo [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] dopo la presentazione dell'offerta migliorativa. La prova del reato di cui al capo 52 era stata invece ricavata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], figlio della persona offesa, intervenute dopo che la deposizione del padre aveva condotto all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per i reati descritti ai capi 50 e 51. Tali dichiarazioni, pur essendo de relato del padre, erano state ritenute attendibili; in ogni caso, il teste si era limitato a riferire che il padre gli aveva confidato che il ricorrente, insieme a [OSCURATO:PERSONA], lo avrebbe avvicinato chiedendogli una somma di denaro pari a duemila euro, deposizione di contenuto eccessivamente generico per assurgere a valido fondamento probatorio. Quanto al reato di turbativa d'asta di cui al capo 53, il compendio probatorio era costituito dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e da alcune conversazioni telefoniche, nelle quali [OSCURATO:PERSONA] non veniva mai nominato. La Corte aveva desunto il concorso del ricorrente nella condotta di [OSCURATO:PERSONA] dalla cointeressenza tra i due nel settore degli appalti e dall'averlo accompagnato all'incontro decisivo con il [OSCURATO:PERSONA], eludendo tuttavia la questione, sollevata nel gravame, del concorso dell'estraneo nel reato proprio, posto che [OSCURATO:PERSONA] non era interessato né avrebbe partecipato alla gara. Difettavano pertanto i presupposti per affermarne il concorso nel reato proprio, anche considerando che egli aveva partecipato all'incontro con il solo [OSCURATO:PERSONA] e non con gli altri soggetti interessati all'asta (Cass., Rv. 253984). Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di non aver mai avuto problemi con l'imputato e che, nell'occasione in cui questi si era presentato in compagnia dello 74Spadafora, era rimasto in auto, a due o tre metri di distanza, intervenendo solo quando la discussione si era accesa, per ricondurre lo [OSCURATO:PERSONA] nella vettura. Il teste [OSCURATO:PERSONA], anch'egli a bordo dell'autovettura dello [OSCURATO:PERSONA], aveva confermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva discusso esclusivamente con lo [OSCURATO:PERSONA] e aveva ricordato come la vettura fosse parcheggiata a circa quaranta metri dal luogo dell'incontro. 24.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità dell'aggravante mafiosa ritenuta in relazione a tutti i reati-fine ascritti al ricorrente (capi 19, 20, 22, 47, 52 e 53). La Corte aveva ritenuto sussistente l'aggravante, quanto ai capi 19, 20 e 22, in ragione della reiterazione delle condotte di appoggio ai latitanti, operando così una non consentita duplicazione, in assenza di congrua motivazione, tra l'aggravante di cui all'art. 378 cod. pen. e quella di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. Non era stata, inoltre, adeguatamente valutata la questione se la condotta del ricorrente avesse integrato un mero aiuto prestato al singolo latitante ovvero un consapevole contributo alla complessiva operatività del sodalizio mafioso (Cass., nn. 24883/2019, 32386/2019, 44136/2019). Con riferimento ai capi 47, 52 e 53, la Corte aveva dedotto l'aggravante dal presupposto che le condotte fossero finalizzate a favorire gli affari del clan coordinati dalle imprese dello [OSCURATO:PERSONA], conclusione meramente congetturale. Parimenti apodittica risultava l'affermazione circa l'utilizzo del metodo mafioso, non essendo stato chiarito in che modo le condotte contestate avessero evocato una forza intimidatrice concreta e percepibile all'esterno. 24.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla conferma della condanna del ricorrente per il delitto associativo. Le argomentazioni svolte in relazione all'insussistenza dei reati-fine conducevano a ritenere infondata anche l'accusa associativa che sulla commissione dei medesimi si fondava, riferita a fatti consumati tra il 7 febbraio 2007 e il 19 ottobre 2010. Secondo lo stesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non era un affiliato, ma un "compare onorato". Se è vero che la partecipazione a un'associazione mafiosa può sussistere anche in assenza di formale affiliazione, è tuttavia necessario dimostrare la stabilità del vincolo e la volontà di contribuire all'operatività della consorteria, così da poter affermare un perdurante inserimento e non una mera occasionale messa a disposizione (Cass. n. 11008 del 2015). Occorre, pertanto, la prova dell'affectio societatis e l'individuazione del ruolo rivestito dall'imputato all'interno del sodalizio, verifiche omesse, ovvero non adeguatamente motivate, dalla Corte di merito, in violazione dei criteri enunciati 75dalla nota sentenza Modaffari e da quelli fissati dalla sentenza Gattuso delle Sezioni Unite. Tali conclusioni risultavano altresì incoerenti con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di aiuto ai latitanti, che integra il favoreggiamento quando non sia dimostrata la volontà di contribuire ai fini dell'associazione e non già soltanto di prestare assistenza a uno dei capi o dei partecipi. 24.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità, in relazione al delitto associativo, dell'aggravante derivante dalla disponibilità di armi. L'aggravante era stata ritenuta sussistente anche in capo al [OSCURATO:PERSONA] sul solo presupposto della sua consapevolezza della disponibilità di armi da parte della cosca per le proprie attività illecite, giungendo così a una non consentita forma di responsabilità oggettiva, senza che all'imputato potesse essere rimproverata, neppure sotto il profilo soggettivo, una condotta colpevole. Non si era considerato, inoltre, che in relazione ad alcuno dei fatti per i quali il prevenuto era stato ritenuto responsabile era emersa la necessità di disporre di armi. 24.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio. La motivazione risultava carente di ogni riferimento ai criteri di cui all'art. 81 cod. pen., non essendo stata giustificata la misura degli aumenti applicati per la continuazione (Cass., Sez. U, n. 47127 del 2021). Le circostanze attenuanti generiche erano state negate con una motivazione complessiva, fondata esclusivamente sulla ritenuta pericolosità del sodalizio di appartenenza, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 33913 del 2001). 25. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 47), imputato del delitto di cui al capo 1 (art.416 bis cod pen.) 25.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto associativo ascrittogli. Con l'atto di appello era stato evidenziato come non potesse affermarsi un ruolo apicale in capo a [OSCURATO:PERSONA], atteso che i coimputati, indicati come presunti sodali, si muovevano in realtà in piena autonomia. La Corte di merito ha tuttavia travisato il contenuto delle conversazioni richiamate a sostegno del preteso ruolo ricoperto dall'imputato (pag. 322 e seguenti della sentenza), dalla cui corretta lettura, al contrario, emergeva che non venivano veicolati messaggi all'esterno. 76Il prevenuto, inoltre, non era stato ritenuto responsabile di alcun reato-fine. La strategia da lui suggerita nel corso di un colloquio del 2011, consistente nello svolgere una regolare attività lavorativa per non destare sospetti, risultava peraltro già adottata dall'interlocutore - il nipote [OSCURATO:PERSONA] (classe 1984) - sin dal 2008, dunque da circa tre anni. Tutti gli imputati erano stati, inoltre, assolti dai reati contestati ai capi 80 e 81 (intestazione fittizia e atti di illecita concorrenza, riferiti alla lavanderia del giovane [OSCURATO:PERSONA]), condotte che al prevenuto non erano state neppure contestate. Parimenti, l'imputato era rimasto estraneo alle ipotesi di trasferimento fraudolento di valori e di atti di illecita concorrenza di cui ai capi 76 e 77, pure menzionate nella conversazione richiamata a pagina 323 della sentenza. Analogamente, con riferimento alle ulteriori operazioni citate nelle conversazioni, erano stati assolti tutti i coimputati del capo 83 (intestazione fittizia di una società di scommesse), del capo 88 (intestazione fittizia di una società immobiliare), del capo 92 (intestazione fittizia di beni mobili) e del capo 93 (atti di illecita concorrenza a favore della ditta di vini [OSCURATO:PERSONA]). Non risultava, pertanto, provato alcun contributo permanente del [OSCURATO:PERSONA] alle attività della cosca, né, a maggior ragione, un suo ruolo apicale. Secondo quanto riferito dal teste operante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], neppure dopo la scarcerazione, aveva ripreso un ruolo apicale, essendo stato subito arrestato per l'esecuzione di una condanna definitiva. Le affermazioni sul punto di [OSCURATO:PERSONA] risultavano del tutto generiche, de relato e prive di indicazione delle fonti dirette; lo stesso dichiarante aveva riferito di essersi recato a fare visita al padre solo in due occasioni e di non essere intraneo alla cosca. Non era inoltre emerso che l'imputato avesse consumato i reati attribuitigli dal figlio, né che la madre avesse veicolato sue ‘mbasciate; del resto, ella non risultava destinataria di contributi economici, tanto che era lo stesso figlio a consegnarle saltuariamente somme di 200-300 euro. Difettava, in conclusione, qualsiasi evidenza del ruolo di promotore del sodalizio in capo all'imputato, così come di quello di organizzatore, non essendo stati individuati atti specifici riconducibili a tali funzioni. In realtà, non risultavano condotte concrete idonee a dimostrare che l'imputato fosse anche solo partecipe del sodalizio. 25.2. Violazione del divieto di secondo giudizio. L'imputato era rimasto ininterrottamente in stato di detenzione dal 1995; era stato poi scarcerato ed era rimasto a Milano sino all'agosto 2004, quando era rientrato a [OSCURATO:PERSONA], ove era stato nuovamente arrestato, successivamente liberato e 77infine detenuto in forza di una condanna all'ergastolo, sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis ord. penit. Nel processo Bellerofonte era stato giudicato e assolto dal delitto associativo contestato sino al 2010. L'attuale processo Stige comprendeva informative risalenti al 2004 e al 2009, nonché un'ulteriore informativa del 2011. Le condotte oggetto dell'odierna contestazione risultavano, pertanto, sovrapponibili a quelle già oggetto dei precedenti procedimenti, a partire da Galassia e, appunto, Bellerofonte, con conseguente configurabilità di un bis in idem sostanziale (Corte cost. n. 200 del 2016; Cass., Rv. 258750). 25.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai limiti edittali della pena inflitta, che avrebbero dovuto essere quelli antecedenti all'innalzamento disposto dalla legge n. 69 del 2015. Agli atti non risultavano evidenze di condotte poste in essere successivamente all'ultima, databile al luglio del 2013; le conversazioni richiamate cessavano, infatti, con quella del 12 settembre 2013. Il diverso convincimento espresso dalla Corte di merito si fondava su mere congetture, non supportate da alcun elemento concreto. 25.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità dell'aggravante dell'essere stata, l'associazione di tipo mafioso, armata. La prova dell'aggravante era stata desunta dalle precedenti condanne concernenti l'operatività storica del clan, tra cui la sentenza definitiva resa nel processo Galassia. Un tale approccio non risultava condivisibile, in quanto privo di attualizzazione rispetto al diverso periodo temporale oggetto del presente giudizio. L'aggravante non poteva comunque essere dedotta dal solo fatto che alcuni associati disponessero di armi, né da sporadici episodi di detenzione o porto delle stesse, né dai precedenti penali degli imputati. Il giudizio avrebbe dovuto riguardare l'intera consorteria negli anni oggetto di accertamento, valutando altresì il profilo psicologico del prevenuto con riferimento a tale caratteristica del sodalizio, profilo del tutto omesso nella motivazione. 26. ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (ci 84), imputato del delitto associativo di cui al capo 1), Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]26.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine al delitto associativo. 78Al ricorrente era stata contestata la partecipazione al sodalizio mafioso sul presupposto che la sua attività di impresa, costituita da una lavanderia industriale, avesse monopolizzato il settore grazie alla forza di intimidazione della cosca e per avere egli curato i rapporti con lo zio [OSCURATO:PERSONA] per il tramite della moglie [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, l'aggravante del controllo delle attività economiche, prevista dall'art. 416 bis, comma 6, cod. pen., era già stata esclusa in primo grado; inoltre, il ricorrente era stato assolto dal reato di cui al capo 81 dell'imputazione, relativo agli atti di illecita concorrenza asseritamente consumati a vantaggio della propria lavanderia. Parimenti, egli era stato assolto dal delitto di intestazione fittizia, contestato al capo 80, concernente la lavanderia [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con riferimento alla finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniale. In entrambi i casi l'assoluzione era intervenuta con la formula più ampia, perché il fatto non sussiste. La naturale conseguenza dell'esclusione di tali condotte, e dunque della caduta dell'ipotesi di creazione di un monopolio in favore dell'impresa dell'imputato, avrebbe dovuto essere l'analoga esclusione del delitto associativo, che proprio su tali presupposti aveva fondato la prova della partecipazione. Quanto all'ulteriore contributo ipotizzato dall'accusa, consistente nell'avere mantenuto i contatti con [OSCURATO:PERSONA] per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], esso risultava del tutto generico, anche considerando l'esistenza di legami parentali di natura zio-nipote. Né potevano assumere rilievo le modalità di esercizio dell'attività imprenditoriale, ritenute dalla Corte sintomatiche dell'intraneità del prevenuto alla consorteria: sia perché non ne veniva chiarito il concreto contenuto, sia perché l'analisi di mercato svolta dal R.O.S., che da tali modalità prendeva le mosse, risultava parziale, non includendo neppure gli anni iniziali di attività, e comunque non offriva adeguata risposta alle diverse conclusioni cui era giunto il consulente tecnico della difesa, Sculco, le cui risultanze erano state ignorate. Restava, dunque, decisiva l'assoluzione dal delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen.; ciò, pur non potendosi condividere il giudizio della Corte che aveva escluso tale fattispecie sul solo presupposto che gli atti di illecita concorrenza non si fossero indirizzati nei confronti di potenziali concorrenti, ma soltanto nei confronti dei clienti (cfr. Cass. n. 34214 del 2020). In fatto, peraltro, non era stata accertata la commissione di atti illeciti neppure nei confronti di questi ultimi. 79Il compendio probatorio del delitto associativo coincideva con quello dei reati-fine; pertanto, caduta l'ipotesi di cui all'art. 513 bis cod. pen., veniva meno la stessa condotta partecipativa. L'assoluzione dal delitto di intestazione fittizia dimostrava altresì che né il clan né alcuno dei suoi componenti avevano inteso occultare l'attività imprenditoriale mediante prestanome, al fine di dissimulare un asservimento mafioso dell'impresa. Quanto all'indagine di mercato effettuata dal R.O.S., si era omesso di considerare che, nel 2017, quando la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era indicata come una delle tre principali imprese del settore nella provincia di Crotone, essa operava ormai da oltre dieci anni. Di contro, risultava più completa la disamina del consulente tecnico di parte Sculco, che aveva puntualmente individuato il diverso pacchetto clienti delle due imprese che si erano succedute nel tempo. Il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di un colloquio con il ricorrente nel quale gli aveva suggerito in quali contesti locali muoversi; l'amministratore giudiziario Corasanti aveva invece attestato la corretta gestione della lavanderia; il titolare di un villaggio turistico aveva ricordato di essersi rivolto a tale impresa per ragioni di mercato, in quanto offriva servizi migliori rispetto alla precedente. Doveva inoltre ricordarsi come nessuno dei collaboratori di giustizia avesse indicato il prevenuto quale partecipe della cosca, come le accuse formulate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risalissero nel tempo, come le imprese riconducibili ai [OSCURATO:PERSONA] operassero in regime di piena concorrenza — tanto che alcuni clienti, come il villaggio "[OSCURATO:PERSONA]", non avevano accettato l'offerta — e come non si fosse tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica di parte in ordine alla suddivisione territoriale della clientela. Lo stesso collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], pur affermando che il cognome [OSCURATO:PERSONA] poteva incidere nei contatti con potenziali clienti, aveva comunque riconosciuto le capacità imprenditoriali di [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento all'ulteriore condotta indicata dall'accusa come rivelatrice dell'appartenenza del ricorrente alla consorteria, ossia il veicolare, tramite la zia, messaggi del capo-cosca [OSCURATO:PERSONA], il contenuto effettivo delle conversazioni richiamate dalla Corte non aveva affatto confermato tale ricostruzione. [OSCURATO:PERSONA], classe 1947, si era limitato a discutere con la moglie di alcuni aspetti dell'attività del nipote, senza che ciò consentisse di concludere per la partecipazione di quest'ultimo al sodalizio, in assenza di qualsiasi contributo concreto alla sua operatività. 26.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 4, cod. pen. 80 L-nLa Corte aveva fondato il riconoscimento dell'aggravante esclusivamente sulla disponibilità di armi accertata in precedenti sentenze divenute definitive, in particolare quella resa nel processo Galassia. La stessa Corte aveva però rilevato come il sodalizio avesse conosciuto un profondo mutamento operativo, passando dalla commissione di delitti violenti al controllo delle attività economiche presenti sul territorio, ambito nel quale non risultava necessaria la disponibilità di armi da fuoco. Non poteva, pertanto, dedursi l'aggravante in questione dalla sola comprovata operatività di un clan di 'ndrangheta, ancorché storico. 26.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Nel motivare il diniego, non si era tenuto conto dell'incensuratezza dell'imputato, della sua giovane età all'epoca dei fatti e del fatto che il contributo al sodalizio, in ipotesi accusatoria, si sarebbe limitato alla sola attività di impresa. 26.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca disposta ai sensi degli artt. 240 e 416 bis, comma 7, cod. pen., della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce dell'assoluzione dai reati di cui ai capi 80 e 81 e delle considerazioni svolte in ordine al delitto associativo, il vincolo reale disposto sulla società avrebbe dovuto essere revocato. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. In premessa, si evidenziava che l'imputato era stato condannato per il delitto associativo nonostante che i collaboratori di giustizia escussi non avessero mai riferito che egli fosse uno dei partecipi del sodalizio, che gli stessi operanti ne avessero escluso l'intraneità e che non fosse stato adeguatamente considerato l'intero contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che risultavano, invece, di segno liberatorio. 26.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto associativo. La Corte di merito aveva fondato la propria decisione anche sulla circostanza che le indagini del R.O.S. avessero accertato il forte radicamento della ditta di lavanderia dell'imputato nel territorio di riferimento della consorteria. Non aveva tuttavia tenuto in alcun conto la consulenza tecnica di parte, che aveva invece dimostrato come l'azienda reperisse la propria clientela in una porzione assai limitata del territorio. Né l'accusa poteva reggersi sul contenuto delle conversazioni intercettate. La Corte aveva, a tal fine, richiamato una conversazione tra soggetti diversi dal prevenuto, che non era stata adeguatamente valutata, risultando priva dei 81necessari requisiti di gravità e concordanza con altri indizi di segno univoco (Cass. nn. 5224 del 2019, 42981 del 2016, 8211 del 2016). Non si era inoltre considerato che tale conversazione aveva trovato smentita nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], uno degli interlocutori delle captazioni richiamate dalla Corte, il quale aveva escluso l'inserimento del cugino nel clan. Nello specifico, nella conversazione in questione [OSCURATO:PERSONA], classe 1947, discorrendo con la moglie [OSCURATO:PERSONA], si era limitato a riferirsi ad alcuni aspetti dell'attività imprenditoriale del nipote, odierno ricorrente; elementi che non presupponevano né consentivano di affermare la sua appartenenza alla consorteria criminale capeggiata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, la ditta del prevenuto non si era neppure avvalsa della forza di intimidazione del clan per eliminare o condizionare la concorrenza, come dimostrato dall'assoluzione pronunciata già in primo grado dal reato di cui all'art. 513 bis cod. pen., oggetto del capo 81 dell'imputazione, così smentendo anche le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Non risultava pertanto possibile affermare che [OSCURATO:PERSONA], classe 1984, gestisse, per conto della cosca, imprese operanti nel settore della lavanderia industriale che, proprio in forza di tale legame, avrebbero agito in regime di monopolio. 26.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta credibilità e attendibilità dei collaboratori di giustizia. In particolare, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], intraneo all'associazione, e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], estranei alla medesima consorteria. I giudici di merito, nel valutare l'attendibilità soggettiva di tali dichiaranti, avevano fatto generico riferimento agli esiti di precedenti procedimenti penali, nei quali gli stessi avevano reso dichiarazioni auto-ed etero-accusatorie. Tale valutazione avrebbe invece dovuto essere rinnovata e attualizzata con riguardo specifico al presente processo. Si consideri che [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato 1'11 maggio 2007 e aveva iniziato la collaborazione nel dicembre dello stesso anno; [OSCURATO:PERSONA] collaborava dal 2010, mentre la sua lavanderia era stata sequestrata nel 2008; la lavanderia del ricorrente, la s.a.s. [OSCURATO:PERSONA], era stata costituita nel 2007 ed aveva iniziato l'attività nel 2008. Risultava pertanto quantomeno dubbio che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] potessero attendibilmente riferire in ordine all'attività della lavanderia riconducibile al [OSCURATO:PERSONA]. 26.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca della lavanderia. Era stato ampiamente dimostrato che l'impresa dell'imputato non si era avvalsa della forza intimidatrice promanante dal vincolo associativo; si era inoltre 82 /evidenziato che era intervenuta l'assoluzione anche dal residuo reato contestato, vale a dire l'intestazione fittizia dell'attività. Non era stata in alcun modo provata un'integrale sovrapposizione tra l'operatività del clan e l'attività imprenditoriale del prevenuto, presupposto necessario per la confisca, con la conseguenza che il vincolo reale disposto ai sensi dell'art. 416 bis, comma 7, cod. pen. avrebbe dovuto essere revocato. 28. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di cui ai capi 1 (art. 416 bis cod. pen.), 93 (artt. 513 bis, 416 bis 1 cod. pen.) 28.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della condanna del ricorrente per il delitto di partecipazione alla cosca [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Non erano state acquisite prove univoche a sostegno della responsabilità del ricorrente e, comunque, gli esiti probatori erano stati travisati. Non si era tenuto conto della mancata assidua frequentazione degli altri associati, dell'assenza di precedenti specifici, della sostanziale irrilevanza del contenuto delle conversazioni intercettate, delle dichiarazioni scagionanti del fratello [OSCURATO:PERSONA], del travisamento operato dal Tribunale che aveva erroneamente attribuito al prevenuto una condanna per l'omicidio Pirrillo, mai pronunciata, della natura lecita dell'attività lavorativa svolta in Germania, della scarsa significatività del materiale intercettivo e dell'assenza di dichiarazioni accusatorie dirette. Nonostante ciò, la Corte di merito era pervenuta alla conferma della condanna valorizzando le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e il contenuto delle conversazioni intercettate, in particolare quelle intercorse con il padre [OSCURATO:PERSONA] durante la lunga detenzione di quest'ultimo. Si trattava, tuttavia, di fonti di prova pertinenti esclusivamente al reato di cui al capo 93, del tutto insufficienti a dimostrare anche la partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso. Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la Corte aveva selettivamente valorizzato solo alcuni passaggi, omettendo quelli nei quali il collaboratore aveva espressamente affermato che il fratello non era partecipe della cosca, pervenendo così a una conclusione che lo stesso dichiarante aveva escluso. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva inoltre precisato che [OSCURATO:PERSONA] si limitava a occuparsi della logistica e del trasporto del vino in Germania, mentre l'acquisizione degli ordini era demandata ad altri soggetti, con la conseguenza che egli non aveva preso parte alla fase eventualmente connotata da profili estorsivi. In ogni caso, da tali condotte non poteva inferirsi la partecipazione dell'imputato al sodalizio, atteso che neppure le intercettazioni richiamate dalla 83Corte - in particolare quelle del 28 marzo 2013 e del 22 marzo 2014, intercorse con il padre detenuto - risultavano significative in tal senso. In entrambi i colloqui non vi era infatti alcun riferimento a condotte illecite, limitandosi il figlio a informare il padre circa la propria ordinaria attività imprenditoriale. Nessun dato ulteriore emergeva dalle restanti conversazioni richiamate nella sentenza impugnata. Nella conversazione n. 12705, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano richiamato un litigio familiare tra cugini - [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], e l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA] - determinato dal dissenso del primo rispetto alla commercializzazione, da parte del secondo insieme a [OSCURATO:PERSONA], di un vino diverso da quello della ditta [OSCURATO:PERSONA]; circostanza che, lungi dal dimostrare l'intraneità del prevenuto nel sodalizio, ne confermava piuttosto l'autonomia. Nella conversazione n. 61316 del 3 giugno 2014, [OSCURATO:PERSONA] si limitava a raccomandare al ricorrente di non vendere vino in aree già seguite da altri soggetti, senza alcun riferimento a modalità minacciose o comunque illecite. Nei servizi di osservazione del 20 marzo 2013 si era rilevato che, dopo un colloquio in carcere con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA]) e il ricorrente si erano recati in Germania, incontrando alcuni ristoratori, senza che fosse tuttavia riscontrata alcuna condotta illecita. Nella conversazione del 10 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano indicato [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato come la "squadra" addetta alla vendita del vino in Germania, aggiungendo l'espressione "o compri o compri", di carattere del tutto generico e priva di riferimenti a comportamenti concreti. Tanto più che, nello stesso colloquio del 10 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito al padre [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente non era coinvolto nelle attività illecite connesse all'esportazione del vino in Germania. Quanto alla ditta Vin.Fra., essa costituiva una ordinaria attività commerciale lecita e il fatto che [OSCURATO:PERSONA] ne parlasse con il padre non dimostrava che si trattasse di una delle attività economiche del clan. Doveva pertanto escludersi che fosse stata raggiunta la prova della partecipazione dell'imputato alla consorteria mafiosa, non avendo trovato conferma il necessario rapporto di stabile compenetrazione nel suo tessuto organizzativo, dovendosi piuttosto ricondurre i rapporti con i sodali a meri legami parentali e familiari. Né era stato individuato alcun contributo concreto del ricorrente alle attività della cosca, risultando invece confermata la liceità dell'attività commerciale da lui svolta. 8428.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen. nella condotta contestata al capo 93. Già la condotta come contestata non era idonea a integrare il delitto ipotizzato, posto che le assente violenze o minacce non erano state rivolte a concorrenti economici, bensì ai clienti finali. Sul punto erano state richiamate le pronunce Cass. n. 19731 del 2005 e Cass. n. 57879 del 2018; tuttavia, proprio nel parallelo giudizio celebrato con rito abbreviato, i coimputati erano stati assolti dal reato di cui al capo 93, avendo il giudice ritenuto che gli atti di illecita concorrenza devono essere rivolti ai concorrenti e non ai clienti. Quanto alla sentenza n. 19731 del 2005, nella fattispecie esaminata risultava chiaramente individuabile il concorrente danneggiato, così come nella successiva Cass. n. 37520 del 2019. Nel caso di specie, invece, non era stato individuato alcun concorrente e neppure la cantina Iuzzolini poteva essere ricompresa in tale categoria, essendo rappresentata dagli stessi coimputati; difettava inoltre la prova che, in assenza delle assente intimidazioni, i ristoratori avrebbero acquistato il vino da altri produttori. 28.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al concorso dell'imputato nel reato di cui al capo 93. L'imputazione risultava circoscritta agli atti di concorrenza sleale consumati nella regione dell'Assia al fine di favorire la vendita del vino [OSCURATO:PERSONA]. Il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva tuttavia limitato l'attività del congiunto alla commercializzazione di prodotti caseari; la prova intercettiva aveva invece dimostrato che l'imputato era interessato anche alla vendita del vino della cantina Iuzzolini e che, in ogni caso, non aveva speso il nome dei [OSCURATO:PERSONA] per acquisire clienti. Non risultavano, inoltre, ordinativi di vino [OSCURATO:PERSONA] da parte della ditta Vin.Fra. del prevenuto, né il prodotto era stato rinvenuto nel magazzino di [OSCURATO:PERSONA]. 28.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., contestata al capo 93. La Corte aveva desunto l'aggravante dalle modalità concrete della condotta e dalla consapevolezza dell'imputato di agire nell'interesse della cosca, con argomentazioni meramente assertive. Avrebbe invece dovuto essere provata la coazione psicologica subita dalla vittima, mediante il richiamo esplicito o implicito alla forza intimidatrice del clan, attraverso un'analisi puntuale della condotta concretamente posta in essere. 85Non era sufficiente affermare che il metodo mafioso si fosse sostanziato nel mero richiamo implicito ai legami degli imputati con la consorteria di origine, dovendo la stessa condotta evocare in sé la forza intimidatrice del sodalizio. Parimenti carente risultava la motivazione in ordine al dolo specifico di agevolazione dell'associazione, non essendo stato illustrato né il vantaggio concreto per il sodalizio, né l'intento dell'imputato di perseguirlo nell'interesse dell'intero contesto associativo. 28.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla aggravante di cui all'art. 416, comma 4, cod. pen. L'aggravante era stata ritenuta in base a una presunzione assoluta, desunta dai precedenti processi, con particolare riferimento al procedimento Galassia, e quindi dalla mera storia giudiziaria del clan. Non era stata operata la necessaria attualizzazione dell'accertamento. Avrebbe invece dovuto essere dimostrato che la consorteria disponeva di armi negli anni oggetto di contestazione e che il presunto partecipe, odierno ricorrente, ne avesse piena consapevolezza. 28.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai limiti edittali della pena irrogata. Non era stata accertata alcuna condotta imputabile al prevenuto successiva all'anno 2014 e si sarebbe dovuto, pertanto, fare riferimento alle pene edittali vigenti prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2015. La Corte si era limitata ad affermare che la permanenza del delitto associativo era stata contestata fino all'attualità e che non risultava dimostrato il recesso dell'imputato in data antecedente all'entrata in vigore della novella. Così operando, aveva però invertito l'onere probatorio, dovendo invece l'accusa dimostrare l'esistenza di condotte concrete attestanti la permanenza del vincolo associativo, quando l'imputazione di un reato permanente sia formulata in termini "aperti" (Cass. n. 51160 del 2018; Cass. n. 37104 del 2023; Cass. n. 34126 del 2024, pagg. 193-196). 28.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute, avendo il prevenuto cessato di appartenere al sodalizio nel 2015 e avendo rivestito un ruolo marginale. La Corte le aveva invece negate in modo collettivo e non individualizzato, sulla base della gravità dei fatti e dell'intensità del dolo. Ai sensi dell'art. 133 cod. pen., non si era tenuto conto né dell'incensuratezza dell'imputato né del fatto che egli svolgesse una regolare attività lavorativa. 8628.8. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della confisca. Non erano stati valutati gli elementi probatori offerti dalla difesa, in particolare la consulenza tecnica di parte, dalla quale emergeva la proporzionalità dei beni sottoposti a vincolo rispetto ai redditi leciti maturati nel corso degli anni. La Corte si era limitata a richiamare quanto argomentato nel provvedimento di sequestro, affermando che la difesa non aveva fornito elementi concreti a dimostrazione della legittima provenienza dei beni e della mancanza di sproporzione tra acquisti e redditi; affermazione smentita dal contenuto stesso del motivo di appello, che richiamava espressamente la consulenza tecnica di parte. 29. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di cui ai capi 1 (art. 416 bis cod. pen.) 19, (art.390 cod. pen., per avere assistito il latitante [OSCURATO:PERSONA]), 20, (art.378 cod. pen. per avere favorito il latitante [OSCURATO:PERSONA]) e 22 (art.391 cod. pen. per avere aiutato il latitante [OSCURATO:PERSONA]) 29.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa e alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., contestata negli ulteriori delitti-fine. La Corte di merito aveva erroneamente ritenuto sussistente il necessario dolo di partecipazione alla consorteria mafiosa, mentre dalle risultanze processuali emergeva che il ricorrente aveva agito, nel porre in essere le condotte ascritte come reati-fine, al solo scopo di favorire singoli soggetti determinati e non già al fine di agevolare l'intero sodalizio. Egli aveva messo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] il casolare di cui era custode, nel quale entrambi erano stati poi tratti in arresto, limitandosi altresì a procurare loro generi alimentari. Aveva inoltre collaborato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente per consentire gli spostamenti del latitante [OSCURATO:PERSONA]. Occorreva tuttavia ricordare che l'aggravante contestata presuppone la sussistenza del dolo specifico e può configurarsi soltanto qualora l'agente abbia inteso favorire anche la consorteria mafiosa nel suo complesso e non i soli soggetti in favore dei quali abbia materialmente operato. Nel caso di specie non era stato evidenziato alcun elemento concreto dal quale potesse desumersi che il prevenuto avesse agito con l'intento di avvantaggiare il sodalizio. Doveva altresì sottolinearsi come le condotte contestate si fossero protratte per periodi temporali limitati e, con riferimento alla vicenda [OSCURATO:PERSONA], per soli due mesi. 87Il prevenuto non era affiliato alla cosca, non aveva conoscenza pregressa dei soggetti favoriti né delle attività illecite da questi svolte ed era, piuttosto, soggiogato dalla loro caratura criminale. La sua condotta si era circoscritta ad interventi diretti a consentire la fruibilità del rifugio da parte dei latitanti e a garantire loro i mezzi necessari per vivere, senza porre in essere ulteriori condotte e senza concorrere in alcuna delle attività illecite tipiche del clan. Egli si era limitato a una mera assistenza ai latitanti, senza tuttavia prestare supporto nei contatti con altri sodali, né nell'organizzazione o partecipazione a riunioni o ad attività di analoga natura, difettando dunque qualsivoglia interazione organica e sistematica con gli altri associati. Non aveva altresì posto in essere condotte analoghe successivamente all'arresto dei latitanti. Non era stato poi considerato che [OSCURATO:PERSONA], per condotte del tutto sovrapponibili a quelle ascritte al prevenuto, era stata condannata unicamente per il delitto di cui all'art. 418 cod. pen., relativo all'assistenza agli associati. Né vi era prova che il ricorrente avesse perseguito i fini propri del sodalizio o che avesse inteso, in qualsiasi forma, aderirvi. 29.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza per i reati-fine contestati ai capi 19, 20 e 22. Era stato omesso di considerare che il ricorrente aveva agito in stato di necessità, avuto riguardo alla caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; circostanza che risultava sufficiente, poiché l'imputato che invochi una causa di giustificazione è tenuto al solo onere di allegarne l'esistenza, dovendo la stessa essere riconosciuta anche in presenza di dubbio. Quanto alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA], difettava il presupposto stesso del reato, atteso che la misura nei suoi confronti era stata emessa il 30 settembre 2010, mentre i fatti indicati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] si collocavano nei mesi di luglio-agosto 2010. L'unico elemento di riscontro era costituito da un incontro avvenuto il 31 ottobre 2010 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, dunque in un diverso periodo temporale. Non si trattava, pertanto, di un riscontro individualizzante. Da ultimo, doveva ricordarsi che la Seconda Sezione di questa Corte, con sentenza n. 34126 del 2024 (pag. 557), pronunciandosi sugli stessi fatti in rito abbreviato, aveva annullato la decisione impugnata proprio in relazione ai capi 19, 20 e 22. 88 729.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo al ruolo marginale del prevenuto e ai limitati contatti intrattenuti con i latitanti. 30. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA], terza interessata al provvedimento di confisca ex art. 240 bis cod. pen. 30.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca disposta sui beni mobili e immobili intestati alla ricorrente: un appartamento, un motoveicolo, due conti correnti, un deposito titoli e obbligazioni, un conto di deposito di risparmio. I beni indicati erano stati sottoposti a sequestro contestualmente all'ordinanza applicativa della misura cautelare personale e la sentenza di primo grado ne aveva disposto la confisca. La motivazione, poi integralmente riprodotta dalla Corte di appello, era incentrata in larga parte sulla posizione del marito della prevenuta, [OSCURATO:PERSONA] (classe 1972), mediante il richiamo delle ragioni già esposte nel decreto di sequestro del 30 dicembre 2017. La Corte di merito aveva consentito alla ricorrente di costituirsi nel giudizio di appello e, in tale sede, era stata prodotta una consulenza tecnica di parte diretta alla ricostruzione dei flussi patrimoniali sia dell'imputato sia della ricorrente, consulenza che la Corte non aveva in alcun modo considerato, pur rivestendo carattere decisivo ai fìni della verifica della legittima provenienza dei beni sottoposti a vincolo. In particolare, il dott. [OSCURATO:PERSONA], consulente di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati da costoro aventi causa, aveva concluso nel senso che il nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA] aveva maturato redditi leciti sufficienti, non presentava uno stile di vita dispendioso e che i beni vincolati erano di valore modesto. Non era stato, peraltro, dimostrato che i beni intestati alla [OSCURATO:PERSONA] fossero nella disponibilità sostanziale del [OSCURATO:PERSONA]. L'intestazione fittizia, ai fini dei reati di cui all'art. 12 sexies del d.l. n. 306 del 1992, doveva essere provata mediante fatti concludenti, concreti, e non poteva fondarsi sul solo vincolo familiare; allo stesso modo, la sproporzione patrimoniale doveva costituire un sintomo della fittizia intestazione. L'onere della prova dell'intestazione fittizia gravava comunque sull'accusa e avrebbe dovuto fondarsi su elementi fattuali dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non su meri elementi sintomatici di limitato valore indiziario. 89Sarebbe stato necessario, quantomeno, dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] non disponesse di redditi propri, accertamento che non era stato svolto, neppure in sede di decreto di sequestro. Conclusione che risultava smentita dalla consulenza di parte, dalla quale emergeva che, nel periodo compreso tra il 2003, anno di formazione del nucleo familiare, e il 2017, la [OSCURATO:PERSONA] aveva percepito redditi da lavoro dipendente, indennità di disoccupazione e indennità di maternità. I beni sottoposti a vincolo consistevano, peraltro, in un motoveicolo e in risparmi di modesta entità giacenti sui conti correnti e sui conti di deposito. Quanto all'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], di circa 200 mq, lo stesso era stato acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] con il contributo economico del marito, entrambi però disponendo di lecite risorse finanziarie. L'acquisto, avvenuto il 30 agosto 2016, aveva avuto un prezzo di euro 53.000 e riguardava un immobile allo stato grezzo; il corrispettivo era stato integralmente versato mediante tre assegni tratti da un conto corrente intestato alla [OSCURATO:PERSONA]. In precedenza, in data 26 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] aveva percepito un risarcimento di euro 15.000 e, nel novembre 2014, il figlio della coppia, [OSCURATO:PERSONA], aveva ricevuto un risarcimento di euro 4.000. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato due mutui fondiari, uno nel 2015 per euro 10.000 e uno nel 2016 per euro 20.000. La residua somma di euro 4.000 era stata ricavata dal [OSCURATO:PERSONA] dalla propria attività lavorativa, consistente nella gestione di una macelleria all'interno di un supermercato, attività che gli aveva altresì consentito di far fronte al pagamento delle rate dei mutui. Il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], aveva peraltro affermato l'estraneità del congiunto a qualsiasi contesto di 'ndrangheta, riferendo che egli aveva sempre svolto una propria attività lavorativa. Tutte le circostanze sopra richiamate risultavano puntualmente documentate nella consulenza di parte, ignorata dalla Corte di merito, dalla quale emergeva che i beni sottoposti a vincolo erano stati acquisiti con disponibilità finanziarie lecite. Poiché i beni erano intestati a soggetto non imputato né indagato, gli stessi non potevano essere sottoposti a confisca ai sensi degli artt. 240 cod. pen. e 416, comma 7, cod. pen. 30.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa considerazione di prove decisive, quali la memoria difensiva, la consulenza di parte e la documentazione allegata. Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica di parte, risultava smentita l'ipotesi di una sproporzione patrimoniale; tuttavia, sul punto la Corte di merito aveva omesso ogni specifica motivazione. 90Anche l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ove si fosse inteso sostenere l'intestazione fittizia dei beni, avrebbe potuto fornire la prova del loro lecito acquisto. La Corte di merito si era invece limitata a richiamare quanto già dedotto nel decreto di sequestro, riepilogandone gli accertamenti patrimoniali e omettendo di confrontarsi con le risultanze della consulenza di parte, affermando che i redditi leciti del [OSCURATO:PERSONA] e della moglie erano talmente esigui da non consentire l'acquisto dei beni sequestrati. Alle specifiche doglianze difensive era stato opposto che la difesa si fosse limitata ad affermare la legittima provenienza dei beni e l'assenza di sproporzione, senza indicare elementi a sostegno di tali deduzioni. Tale affermazione risultava smentita dagli atti allegati alla memoria difensiva, nei quali erano stati documentati i redditi leciti sopra indicati, ribadendosi altresì che la [OSCURATO:PERSONA] era l'effettiva e legittima proprietaria dei beni vincolati. La sentenza impugnata aveva pertanto omesso di motivare su elementi decisivi ai fini della decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sono fondati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sono parzialmente fondati i ricorsi del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aumento di pena per la recidiva; di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca; di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi 19),20),22). Sono infondati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] c1.84, [OSCURATO:PERSONA] c1.47, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sono inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nell'esame dei ricorsi si intendono analizzati anche le memorie contenenti i motivi aggiunti, i motivi nuovi e le altre memorie depositate dopo la proposizione dei ricorsi stessi. 2. Giova fare una premessa generale sui caratteri del giudizio di legittimità. 2.1. Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: 91 )a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo muniti di una autonoma forza dimostrativa tale da vanificare o radicalmente inficiare, sotto il profilo logico, la motivazione. La Corte di cassazione è, pertanto, chiamata ad effettuare un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, unitaria e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla resistenza logica del ragionamento esposto. Al giudice di legittimità resta preclusa, invece, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). Tale principio è stato ribadito sottolineando come «l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito). 2.2. L'errore nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile ai sensi dell'ultima parte della lettera e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. integra il vizio c.d. del "travisamento della prova", o, meglio, di contraddittorietà processuale come lo qualifica la dottrina più attenta. Esso chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio 92conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). Il vizio di "contraddittorietà processuale" vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234605; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01). Rilettura, invece, implicata inevitabilmente da ricorsi che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitino quest'ultimo a una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi. Declinando queste considerazioni sulla prova dichiarativa, occorre chiarire che il vizio di travisamento, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep.2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 dep.2018, Grancini, Rv. 272406). Ulteriore requisito richiesto ai fini in rassegna è quello della decisività: intanto il travisamento del "significante" può integrare il vizio di motivazione, in quanto il dato travisato assuma rilievo decisivo nel compendio probatorio valorizzato nella sentenza di merito e nell'apparato argomentativo sviluppato sulla base di esso, in modo tale che il riscontro del travisamento sia in grado di inficiare la tenuta complessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luce una frattura nel nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza di merito. È, dunque, esclusivamente alla luce dell'apparato argomentativo del giudice di merito che il "peso" della prova travisata va misurato, rilevando la sua incidenza sulla base conoscitiva della decisione alla luce del complessivo ragionamento probatorio sotteso alla ratio decidendi della pronuncia impugnata. 932.3. Ancora sul piano generale e al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza di appello, è necessario ricordare che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la motivazione di entrambe le pronunce si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti. Quindi, in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (tra le altre Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Tuttavia è necessario che si tratti effettivamente di "integrazione", nel senso che la motivazione della sentenza di secondo grado deve recare un esame delle censure proposte dall'appellante — sia pure con criteri conformi a quelli adottati dal giudice di primo grado e con riferimenti ai passaggi logici e giuridici della decisione appellata — in modo da evidenziare un'argomentata concordanza nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, cit.). «Occorre, in altre parole, che la sentenza di secondo grado si confronti effettivamente con i motivi di appello, esprimendo una specifica valutazione sugli stessi, propria del giudice dell'impugnazione; condizione, questa, che non ricorre all'evidenza laddove la formulazione della predetta sentenza imponga, per soppesare la fondatezza o meno delle argomentazioni difensive, di fare esclusivo riferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado» (così in motivazione Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner). Consegue che il richiamo ai contenuti della sentenza di primo grado non è idoneo a sanare le lacune motivazionali quando, per valutare le censure d'appello, esso sia svolto in termini che impongono di fare esclusivo riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado e che, conseguentemente, non consentono di stabilire, neppure in forma parziale o implicita, il necessario rapporto dialettico fra i motivi d'appello e la sentenza di secondo grado (Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner, Rv. 268859). 3. Vanno fatte pure delle considerazioni generali sui motivi proposti. Sono inammissibili tutti quei motivi impostati come se il giudizio di legittimità rappresentasse non uno strumento di controllo della coerenza logica dei ragionamenti decisori della Corte di appello, ma piuttosto una sorta di nuovo grado di giudizio destinato a revisionare il merito delle opzioni valutative adottate nel giudizio di secondo grado. 94Del pari inammissibili sono le doglianze che invocano il travisamento della prova senza rispettare oneri e limiti della tipologia di vizio dedotto. Colgono nel segno, invece, le censure che deducono l'omessa pronuncia sui motivi di appello, quando effettivamente i motivi di gravame siano rimasti del tutto privi di risposta. 4. Si procede ora all'analisi delle questioni comuni. 4.1. Quanto alle doglianze comuni contenute in alcuni motivi di ricorso volte a sindacare l'efficacia probatoria e il significato da attribuire alle conversazioni oggetto di captazione vanno richiamate le indicazioni costantemente fornite da questa Corte secondo cui: - le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (per tutte Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714; cfr. da ultimo Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, nella cui motivazione si sottolinea che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di una terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità); - l'interpretazione delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Si rivelano, pertanto, inammissibili tutte quelle censure che mirano a sottoporre alla Corte una diversa lettura dei risultati delle intercettazioni. 4.2. Quanto alle doglianze comuni sull'associazione di tipo mafioso (capi 1 e 15) si evidenzia quanto segue. 4.2.1. Le associazioni mafiose protagoniste del presente procedimento sono quelle descritte nella sentenza impugnata (p. 490 e ss.) e sono costituite dalle articolazioni di 'ndrangheta operanti principalmente in territorio calabrese, la prima (capo 1), capeggiata dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. '47 e da [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] ed in territorio tedesco (nelle regioni dell'Assia e del [OSCURATO:PERSONA]), la seconda (capo 15), capeggiata dagli esponenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA]. 95Questa Corte, proprio nell'enucleare le caratteristiche della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen., ha chiarito che, in tema di associazione di tipo mafioso, l'omertà, correlata in rapporto di causa a effetto alla forza di intimidazione del gruppo criminale, deve essere sufficientemente diffusa, ancorché non generalizzata nell'ambito del territorio di riferimento e può derivare, non solo dalla paura di danni alla persona, ma anche dalla minaccia di conseguenze dannose potenzialmente rilevanti, di modo che sia diffusa la convinzione che collaborare con l'autorità giudiziaria non impedirà ritorsioni nei confronti del denunciante per effetto della ramificazione dell'organizzazione, della sua efficienza e della sussistenza di soggetti forniti del potere di danneggiare chi abbia osato contrapporsi (cfr. Sez. 2, n. 11118 del 20/12/2022, dep.2023, Rv. 284339). Così come, con riferimento ad entrambe le cosche citate e alla invocata natura familiare dei rapporti sussistenti tra i partecipi ai fini della esclusione della associazione, va evidenziato che, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, la costituzione e l'esistenza della consorteria criminosa non sono esclusi per il fatto che essa è imperniata, per lo più, su componenti della stessa famiglia, posto che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono lo stesso ancor più pericoloso (Cfr. Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep.2024, Rv. 285908). 4.2.2. La sentenza impugnata ha, con motivazione immune da vizi logici, esaustivamente ricostruito i caratteri della associazione utilizzando quale compendio probatorio non solo i risultati delle precedenti pronunce irrevocabili, ma anche il contenuto delle conversazioni intercettate ed alcuni contributi dichiarativi provenienti da collaboratori di giustizia e da quelle persone offese che avevano ritenuto di fornire un concreto contributo alle indagini. La sentenza impugnata ha fatto, inoltre, corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di valutazione probatoria, la differenza tra prova e indizio è costituita dal fatto che mentre la prima, in quanto si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea ad attribuire carattere di certezza allo stesso, l'indizio, isolatamente considerato, fornisce solo una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare (Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, Bekaj, Rv. 279408, che ha anche precisato che la differenza tra indizio e prova non è determinata esclusivamente dalla tipologia del mezzo che la produce, ma dai contenuti che esprime e rappresenta, poiché, ad esempio, la testimonianza, come pure le conversazioni intercettate, avuto riguardo al loro concreto contenuto, possono integrare sia una prova piena sia un indizio). 964.2.3. Quanto alla prova dell'effettiva partecipazione, nei ruoli contestati, dei singoli ricorrenti alle associazioni di tipo mafioso sopra richiamate, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto fissati dalla giurisprudenza delle Sezioni unite in materia, ed in particolare di quelli affermati dalla sentenza Modaffari (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021), nella quale - in estrema sintesi - è stato ribadito che la condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso si connota per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione", dimostrata dai contributi, concreti, prestati all'attività del clan, in funzione del perseguimento dei comuni fini criminosi. Ulteriori elementi, parimenti concreti, devono invece emergere per poter pervenire alla conclusione che il ricorrente cui sia stato attribuito un ruolo apicale all'interno della consorteria, quale promotore, dirigente od organizzatore della stessa, debba risponderne a tale titolo. Ancora prima, tuttavia, secondo l'ordito argonnentativo seguito dalla sentenza Modaffari, occorre verificare la sussistenza di una prova rassicurante dell'esistenza e dell'operatività del sodalizio, nonché del suo effettivo agire nel contesto sociale di riferimento con quella forza di intimidazione che, anche normativamente, ne costituisce elemento caratterizzante: verifica che trova la sua sede più appropriata nell'analisi delle posizioni considerate, nell'ambito del presente processo, maggiormente significative e, segnatamente, in quella di [OSCURATO:PERSONA], cl. '47, per la cosca [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] operante in [OSCURATO:PERSONA] ed in altri contesti territoriali (fatto salvo l'esame delle articolazioni territoriali tedesche, che verrà svolto nell'analisi delle posizioni dei ricorrenti ad esse riferibili), nonché in quella di [OSCURATO:PERSONA] per la cosca [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 4.2.4. Quanto alla delimitazione temporale dei delitti associativi - essendo i capi 1 e 15 formulati a cd. "contestazione aperta" - alcuni ricorrenti lamentano che la pena loro inflitta sia stata determinata facendo applicazione dei più elevati limiti edittali conseguenti alle modifiche apportate all'art. 416 bis cod. pen. dall'art. 5, comma 1, lett. a) e b), della legge 27 maggio 2015, n. 69. Sul punto, l'orientamento di questa Corte si presenta articolato, ma nondimeno riconducibile ad unità. Da un lato, infatti, si è affermato che, nei reati permanenti in cui la contestazione sia formulata nella forma cd. "aperta", ossia senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola processuale secondo cui la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale ad una presunzione di colpevolezza sino a tale momento, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova del protrarsi della 94-condotta criminosa fino all'indicato limite processuale ed all'imputato l'onere di allegazione di eventuali fatti interruttivi della partecipazione al sodalizio (Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Aligi, Rv. 285414-01, in una fattispecie relativa alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso, nella quale si era reso necessario individuare il momento dell'eventuale cessazione dell'appartenenza al sodalizio, anche in relazione ad una modifica in peius del trattamento sanzionatorio per effetto della successione di leggi nel tempo). Dall'altro lato, si è tuttavia precisato che, qualora emergano elementi idonei a collocare l'operatività del sodalizio, nel suo complesso, fino ad una determinata data, la "messa a disposizione" del partecipe, ovvero l'attività dirigenziale del soggetto apicale, deve ritenersi permanere sino a tale momento, salvo che non siano individuati elementi — quali, a mero titolo esemplificativo, il trasferimento del partecipe o del capo in un luogo incompatibile con l'operatività del clan, ovvero il contenuto, significativo sotto tale profilo, delle conversazioni intercettate — dai quali possa ragionevolmente desumersi il recesso dell'imputato dal contesto associativo (Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021, dep. 2022, Giampà, Rv. 282516-03). 4.2.5. Riservando alla trattazione dei singoli ricorsi una più puntuale disamina dei motivi sviluppati da ciascun ricorrente, in questa sede si può anticipare che le censure non riescono a superare lo sbarramento del giudizio di legittimità in quanto o si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura del materiale probatorio oppure denunciano vizi motivazionali palesemente insussistenti. Mentre, sotto il profilo più strettamente giuridico, la c.d. "doppia conforme" di condanna si informa ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, nel rispetto dei criteri, oggettivi e soggettivi, dettati dalla già citata sentenza Modaffari. 4.3. Comune a più ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) è la questione relativa alla configurabilità del delitto di illecita concorrenza mediante minaccia o violenza, previsto e punito dall'art. 513 bis cod. pen., con riferimento alle fattispecie concrete oggetto del presente processo, caratterizzate dal fatto che le condotte intimidatorie o violente non risultano essere state poste in essere nei confronti di operatori economici "concorrenti" nel medesimo settore e segmento di mercato nel quale gli imputati intendevano imporsi, bensì nei confronti dei loro clienti, peraltro a loro volta soggetti intermedi nella commercializzazione dei beni, 98non essendo i ristoratori destinatari delle minacce qualificabili come consumatori finali del prodotto. La questione assume rilievo anche in considerazione del fatto che i coimputati degli odierni ricorrenti erano stati assolti dalle medesime imputazioni, proprio sulla base di tale argomento, dalla stessa Corte di appello di Catanzaro nella sentenza pronunciata all'esito del rito abbreviato; sentenza che, non essendo stata impugnata sul punto dalla pubblica accusa, è divenuta definitiva. La medesima Corte di appello di Catanzaro, tuttavia, nella sentenza oggi impugnata, torna ad affrontare il medesimo tema — tenendo conto anche del diverso esito del precedente giudizio di appello — ma ne afferma l'infondatezza in diritto, escludendo che il precetto di cui all'art. 513 bis cod. pen. imponga di ritenere che i soggetti destinatari delle condotte intimidatorie o violente debbano necessariamente coincidere con i soli "concorrenti" degli imputati operanti nel medesimo settore e segmento di mercato. 4.3.1. La motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale è condivisibile. L'art. 513 bis cod. pen., nel tipizzare la condotta incriminata, richiama infatti esclusivamente gli "atti di concorrenza" consumati mediante "violenza o minaccia", facendo così riferimento all'intera categoria delle ipotesi di concorrenza disciplinate dagli artt. 2595-2601 cod. civ., e non soltanto alle fattispecie di "concorrenza sleale" contemplate dall'art. 2598 cod. civ. Tuttavia, poiché le ulteriori disposizioni codicistiche non descrivono in modo analitico quali siano, in concreto, gli atti dell'imprenditore rilevanti ai fini della concorrenza, il riferimento non può che essere operato proprio alle ipotesi tipizzate dall'art. 2598 cod. civ., che, peraltro, non risultano affatto limitate alle sole condotte immediatamente e direttamente poste in essere nei confronti degli imprenditori concorrenti. In particolare, tale norma descrive come atti di concorrenza sleale quelli che: 1. consistono nell'uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con quelli legittimamente utilizzati da altri, nell'imitazione servile dei prodotti di un concorrente o, comunque, nel compimento di atti idonei a creare confusione con i prodotti o con l'attività di un concorrente; 2. si sostanziano nella diffusione di notizie o apprezzamenti sui prodotti o sull'attività di un concorrente idonei a determinarne il discredito, ovvero nell'appropriazione di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; e, quale clausola di chiusura, qualifica come sleale ogni atto con cui • 3. ci si avvalga, direttamente o indirettamente, di qualsiasi altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a • danneggiare l'altrui azienda.Come si evince dalla stessa formulazione della norma — e come già osservato — non si è di fronte, in tutti i casi, a condotte necessariamente consumate nei confronti di imprenditori concorrenti; al contrario, soprattutto mediante l'ipotesi di chiusura di cui al n. 3, il legislatore ha inteso riconnprendere tutte quelle condotte che determinino una concreta turbativa del fisiologico funzionamento del mercato, avendo, pertanto, come possibili destinatari — e, in chiave penalistica, come persone offese dal reato — qualsivoglia soggetto che operi nel mercato stesso. Ne discende che non può affermarsi che gli atti di "concorrenza", suscettibili di integrare, se realizzati con violenza o minaccia, il delitto previsto dall'art. 513 bis cod. pen., siano configurabili esclusivamente quando diretti contro imprenditori concorrenti operanti nel medesimo segmento di mercato. Ciò non determina, tuttavia, alcun vulnus al principio di tassatività della fattispecie penale, poiché permane, da un lato, un necessario riferimento soggettivo — la persona offesa deve essere un operatore inserito in quello specifico settore di mercato e nel medesimo ambito territoriale — e, dall'altro, le condotte, nella loro materialità, devono comunque porsi in contrasto con il regolare funzionamento del mercato, alterando la parità di condizioni tra i soggetti che vi operano. Ne consegue che gli interventi intimidatori o violenti idonei ad incidere sul momento essenziale della scelta del fornitore — a qualunque livello di intermediazione del prodotto, o anche in relazione al cliente finale — scelta che dovrebbe invece essere compiuta esclusivamente sulla base di valutazioni di convenienza logistica, economica e qualitativa, costituiscono una evidente distorsione del corretto funzionamento di un mercato libero e concorrenziale. Del resto, già con la pronuncia più volte richiamata in sentenza e nei ricorsi (Sez. 1, n. 19713 del 22/02/2005, Oliva, Rv. 231968-01) questa Corte aveva affermato che la concorrenza sleale, rilevante ai fini dell'art. 513 bis cod. pen., ricorre non solo quando la violenza o la minaccia siano esercitate direttamente nei confronti dell'imprenditore concorrente, ma anche quando il fine di controllo o di condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive sia perseguito mediante l'indirizzamento della violenza o della minaccia verso soggetti terzi comunque legati, quali clienti o collaboratori, da rapporti economici o professionali con l'imprenditore concorrente. È vero che, in quella fattispecie, i soggetti destinatari delle condotte erano legati al concorrente, ma deve osservarsi che, in relazione alla concreta ipotesi esaminata, la sussistenza del reato non fu affatto esclusa nonostante la condotta non fosse stata consumata direttamente nei confronti del concorrente medesimo, né venne richiesto — come accade, ad esempio, nella diversa ipotesi della minaccia • 100indiretta — che l'azione illecita fosse stata portata a conoscenza dello stesso (Sez. 5, n. 9573 del 01/02/2021, Brignolo, Rv. 280625-01). Riprendendo, infine, le ipotesi di concorrenza sleale descritte dall'art. 2598 cod. civ. — che, come visto, possono essere rivolte anche nei confronti di operatori non qualificabili come concorrenti in senso stretto, ma comunque operanti nel medesimo settore e nel medesimo territorio — si è ulteriormente affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen., devono qualificarsi come atti di concorrenza illecita tutti quei comportamenti coercitivi connotati da violenza o minaccia, posti in essere nell'esercizio di attività commerciali, industriali o produttive, che integrino atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 cod. civ., ivi compresi quelli — diversi da quelli espressamente indicati ai nn. 1) e 2) — specificamente diretti ad alterare il libero e ordinario dispiegarsi dei rapporti tra operatori nell'economia di mercato, ipotesi che, in ogni caso, risultano riconducibili alla clausola generale di cui al n. 3 della medesima disposizione. 4.3.2. Peraltro, e si tratta di un argomento decisivo nel caso di specie, il particolare contesto nel quale si sono consumate le condotte di illecita concorrenza contestate nell'odierno processo assume diretta rilevanza ai fini della più ampia configurabilità, quanto ai possibili destinatari, del reato previsto dall'art. 513 bis cod. pen. È stato infatti affermato che: - integra il reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia, di cui all'art. 513 bis cod. pen., l'occupazione, da parte di un imprenditore colluso con i clan mafiosi, di un determinato mercato o di una zona "contrattualmente" stabilita, quale conseguenza dell'azione intimidatoria esercitata dal gruppo criminale egemone sul territorio, atteso che tale forma di concorrenza illecita "ambientale" determina un forzoso boicottaggio a danno degli altri operatori del settore, anche quando la condotta intimidatoria sia indirizzata a soggetti diversi dai concorrenti in senso stretto (Sez. 2, n. 34214 del 15/10/2020, Capriati, Rv. 280237-02); - integra il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, ex art. 513 bis cod. pen., anche l'acquisizione di una posizione dominante in un determinato settore economico derivante dall'accordo con clan di stampo mafioso che, attraverso condotte violente o intimidatorie, anche implicite o di carattere ambientale, precludano tanto l'accesso nel settore di altri concorrenti, quanto la libertà dell'esercente al dettaglio di scegliere il contraente fornitore (ancora Sez. 2, n. 34214 del 15/10/2020, Capriati, Rv. 280237-01); - il reato di illecita concorrenza di cui all'art. 513 bis cod. pen. è integrato da comportamenti che, per essere attuati mediante violenza o minaccia, configuranouna concorrenza illecita anche quando non consistano negli atti giuridici tipizzati dall'art. 2595 cod. civ., e si concretizzano in forme di intimidazione, tipiche della criminalità organizzata, dirette a controllare o comunque a condizionare le attività commerciali, industriali o produttive, dovendosi precisare che il riferimento alle condotte caratteristiche della criminalità organizzata non delimita l'ambito di applicabilità della norma — restringendolo alle sole operazioni di criminalità organizzata o a condotte di appartenenti ad organizzazioni criminali — ma vale a caratterizzare i comportamenti punibili (Sez. 2, n. 13691 del 15/03/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231129-01). Come si evince dalle richiamate pronunce, l'intimidazione di tipo "ambientale" derivante dalla presenza del clan è suscettibile di incidere tanto sugli operatori concorrenti quanto sugli ulteriori esercenti operanti nel medesimo mercato. Evenienze queste ultime — ossia l'essersi gli imputati avvalsi, nel costringere i ristoratori di origine italiana operanti in Germania ad ordinare il vino indicato, della forza intimidatrice scaturente dal vincolo associativo — che, come si vedrà e come già puntualmente .argomentato dalla Corte di merito, ricorrono nel caso oggetto del presente giudizio. 4.4. Altra questione comune è quella concernente il rapporto fra la condotta partecipativa punita dall'art. 416 bis cod. pen. (capo 1) ed i delitti di "favoreggiamento" di altri sodali (artt. 390, 378 e 391, capi 19, 20 e 22). Alcuni ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sono stati ritenuti colpevoli sia del delitto associativo sia dei delitti di favoreggiamento, per avere prestato il proprio aiuto ad alcuni dei capi della consorteria ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del clan di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], referente del clan alleato di Belvedere di Spinello) nel sottrarsi ai provvedimenti di limitazione della libertà personale, curando in particolare la parte logistica della latitanza. La questione che si pone in diritto è, pertanto, quella del possibile assorbimento delle condotte di favoreggiamento nella ritenuta partecipazione al sodalizio di tipo mafioso. 4.4.1. Nel già ricordato parallelo giudizio abbreviato nei confronti di alcuni dei coimputati (in particolare [OSCURATO:PERSONA], al quale erano stati ascritti tutti i richiamati capi di imputazione), questa Corte di cassazione - con sentenza Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024 - aveva già avuto modo di chiarire, in diritto, la questione, affermando l'assorbimento dei delitti di favoreggiamento in quello associativo quando le relative condotte non risultino occasionali, ma costituiscano uno dei contributi offerti dal partecipe all'associazione. 102Un esito decisorio che questo Collegio condivide e che, per completezza di argomentazione, giova riportare. Riassunte le ragioni della decisione di quella Corte di appello - del tutto sovrapponibili a quelle della sentenza oggi impugnata - la Sez. 2 osservava che la stessa: «non ha tenuto conto dei principi affermati da questa Corte sul tema del rapporto tra delitto di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena e il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso. In tal senso, si è affermato che il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa (Sez. 1, n. 43249 del 13/04/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 274374-01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come partecipazione ad un clan camorristico la condotta dell'indagato il quale, dedito alla frequentazione di soggetti intranei al sodalizio, aveva con stabilità favorito gli spostamenti del capoclan latitante, mettendogli altresì a disposizione, in plurime occasioni, la sua abitazione come luogo sicuro per Incontri con politici ed imprenditori). Il principio è consolidato ed ha trovato ulteriore fondamento nella piena considerazione del concetto di "episodidtà" o meno della condotta di supporto (specialmente con riferimento ai vertici associativi) ed agevolazione della latitanza, sicché si deve considerare come il punto di discrimine, che la Corte di appello dovrà rivalutare nell'ambito della propria piena discrezionalità, sia rappresentato non tanto dalle caratteristiche del reato presupposto, quanto dal carattere della condotta e dal conseguente atteggiarsi dell'elemento psicologico, che significativamente emerge in un senso o nell'altro in considerazione della presenza o meno di una eventuale strutturata o meno organizzazione, nell'interesse del gruppo criminale, per sostenere la latitanza del propri sodali, soprattutto ove si consideri che, in materia di associazione di tipo mafioso, rappresenta comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'Identità del loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonché l'essere stato ammesso a 103partecipare ad incontri deputati all'inserimento di nuovi sodali (Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279597-02). Questa Corte ha, quindi, in diverse occasioni evidenziato che il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa (Sez. I, n. 33243 del 07/05/2013, Borrelli, Rv.256987-01; di contro, risponde di concorso esterno nel reato associativo e non di favoreggiamento personale, colui che, esterno al sodalizio, agisce con la finalità di fornire non un aiuto al singolo ad eludere le indagini, ma un contributo alla capacità operativa del sodalizio medesimo, alla sua conservazione ed alla realizzazione di future imprese criminali: Sez. 1, n. 3756 del 07/11/2013, dep. 2014, Gioia, Rv. 258194-01; Sez. I, n. 21642 del 08/01/2016, Caravella, Rv. 266886-01). Nello stesso senso, si è chiarito che il reato di procurata inosservanza di pena deve ritenersi assorbito in quello di partecipazione ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso, salvo che la condotta di ausilio, posta in essere dal partecipe, riguardi la copertura di un solo specifico fatto di reato, ovvero condotte criminose estranee al fenomeno associativo (Sez. 6, n. 8657 del 12/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258798-01). Dovrà, pertanto, essere presa specificamente in considerazione la condotta nei suo atteggiarsi concreto, anche tenuto conto dell'affermazione di responsabilità a carico dei ricorrenti per il delitto di cui al capo 1, atteso che si è osservato ripetutamente che integra il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (e non quello di favoreggiamento personale aggravato ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito nella I. n. 203 del 1991) l'aiuto prestato a favore del massimo esponente di vertice di un'associazione per delinquere di stampo mafioso durante la sua latitanza, consistito in interventi volti sia a garantirgli le cure necessarie al suo stato di salute sia a consentirgli il mantenimento della sua capacità gestionale, fungendo da canale per collegamenti epistolari con altri associati (Sez. 6, n. 5909 del 06/12/2011, dep. 2012, Lipari, Rv. 252406-01; Sez. l, n. 48190 del 23/10/2013, Tegano, Rv. 257670-01; v, anche Sez. 6, n. 2533 del 26/11/2009, dep. 2010, Gariffo, 245703- 01, che ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel caso in cui si curi, sotto il profilo logistico, la latitanza del capo del sodalizio, assicurandogli al contempo in maniera stabile la possibilità, per 104il suo tramite, di mantenere í contatti con gli altri associati e di continuare a dirigere l'organizzazione, perché detta condotta rende palese la volontà di agevolare non solo il soggetto latitante ma l'intera associazione). Il giudice del rinvio dovrà, dunque, attenersi a tali coordinate ermeneutiche nel rivalutare le doglianze specificamente Introdotte su questo capo della decisione, con le conseguenti, eventuali, considerazioni e valutazioni in tema di trattamento sanzionatorio.» 4.4.2. Ad ulteriore conferma di quanto affermato dalla Sez. 2 nella citata sentenza militano ulteriori pronunce. Si è infatti affermato che: - è configurabile il delitto di favoreggiamento personale in corso dì consumazione del delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel caso in cui la condotta dell'agente sia sorretta dall'intenzione di aiutare il partecipe ad eludere le investigazioni dell'autorità e non dalla volontà di prendere parte, con "animus socii", all'azione criminosa (Sez. 1, n. 48560 del 04/07/2023, Occhipinti, Rv. 285461-01); - il reato di favoreggiamento personale non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente, in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la sua condotta si risolve in un concorso, quanto meno morale, nel reato a ascritto a quest'ultimo (Sez. 2, n. 282 del 22/09/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282510-01). 4.4.3. Se ne deve pertanto dedurre che, anche nel caso degli odierni imputati, dovranno individuarsi la natura e le caratteristiche delle condotte di favoreggiamento contestate ai capi 19, 20 e 22, e, di conseguenza, l'atteggiamento volitivo dell'agente, al fine di stabilire se le stesse debbano qualificarsi come occasionali, così concretando i delitti di favoreggiamento contestati, ovvero se debbano essere ricondotte al ruolo rivestito dagli imputati nell'associazione di tipo mafioso loro ascritta al capo 1, restando in tal caso assorbite nella condotta partecipativa. Un principio di diritto che costituirà il nerbo dell'analisi delle posizioni dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.5. Un'altra questione comune attiene alla configurabilità dell'aggravante della disponibilità in armi 4.5.1. La contestazione di cui al capo 1 descrive un'associazione di 'ndrangheta denominata "[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]", operante nel territorio riconnpreso 105fra i comuni di Ciro' marina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Torretta di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Casabona, con diramazioni in Germania nel territorio dell'Assia e in Stoccarda, con, ulteriori, importanti influenze nei restanti Comuni della provincia di Crotone e nei Comuni del litorale ionico della provincia di Cosenza anche attraverso accordi con altre famiglie "[..] con l'aggravante di essere l'associazione armata[..]" ai sensi dell'art. 416 bis comma 4 cod. pen. La contestazione di cui al capo 15 descrive un'associazione di 'ndrangheta denominata "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", articolazione del più ampio locale di 'ndrangheta cirotano, egemone sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] "[..] con l'aggravante di essere l'associazione armata[..]" ai sensi dell'art. 416 bis comma 4 cod. pen. Tutti i ricorrenti che rispondono della contestazione associativa hanno contestato la sussistenza di siffatta circostanza aggravante. 4.5.2. La doglianza risulta infondata. La giurisprudenza di questa Corte, nell'individuare i presupposti per il riconoscimento della circostanza aggravante della disponibilità di armi, ha chiarito che: - la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416 bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ciascun partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati ovvero lo ignori per colpa; ai fini del relativo accertamento assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010), purché detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti — quali fatti di sangue riconducibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni o altre fonti — dei quali il giudice è tenuto a dare specificamente conto nella motivazione (Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272403), anche prescindendo dall'individuazione dello specifico soggetto o della specifica articolazione "locale" in cui le armi siano concretamente detenute (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aie/lo, Rv. 276831). La Corte territoriale, dopo aver richiamato il suindicato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto ragionevolmente provata la disponibilità di armi in capo alla cosca [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] — e, conseguentemente, alla cosca [OSCURATO:PERSONA] che ne rappresenta un'articolazione — alla luce dei criteri appena richiamati, non essendo stati dedotti elementi idonei a dimostrare che gli appellanti potessero ignorare incolpevolmente tale circostanza. In particolare, operando buon governo delle indicazioni fornite da questa Corte, la sentenza impugnata ha evidenziato come la cosca [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] sia 106w stata costantemente ritenuta armata in tutti gli esiti giudiziari che l'hanno riguardata, ivi compresi fatti di sangue collocati nel periodo oggetto di contestazione; è stata inoltre accertata la disponibilità di armi in capo ad esponenti apicali del sodalizio, quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La sussistenza della circostanza aggravante non è stata, pertanto, desunta esclusivamente dalla riconosciuta disponibilità di armi della "locale" in termini di notorio giudiziario, ma anche dall'accertata detenzione di armi da parte di esponenti apicali dell'organizzazione, circostanza che, proprio in ragione delle posizioni di vertice ricoperte da tali soggetti, non può essere ignorata dai partecipi al sodalizio. 5. Passando all'esame dei singoli ricorsi, va analizzato per primo quello del Procuratore generale, che risulta fondato limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Va, invece, rigettato nel complesso in relazione alle ulteriori posizioni. 5.1. Il primo motivo di ricorso è privo di specificità. Il motivo attiene unicamente alle posizioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. La richiesta di riapertura dell'istruttoria, quanto all'audizione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], è stata respinta dalla Corte territoriale, che ne ha escluso l'assoluta necessità ai sensi degli artt. 603, comma 2, e 602, comma 4, cod. proc. pen. L'ordinanza ha respinto la richiesta dopo avere richiamato la giurisprudenza di questa Corte in tema di rinnovazione istruttoria avanzata nei corso della discussione ai sensi dell'art. 602, comma 4, cod. proc. pen. Questa Corte ha affermato che, in tema di assunzione della prova in sede di gravame, il giudice di appello — il quale già prima della fase finale del grado ha il potere-dovere, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., di valutare l'assoluta necessità di assumere nuove prove — è tenuto, ai sensi dell'art. 602, comma 4, cod. proc. pen., norma di chiusura definitiva del sistema probatorio, ad interrompere la discussione qualora la nuova prova, per la sua rilevanza e decisività, attraverso il mezzo di ricerca teso a introdurla, si presenti apprezzabile per il suo valore dimostrativo "determinante", a sostegno di un'ipotesi ricostruttiva completa dei fatti, nel massimo grado possibile di avvicinamento alla verità reale, in vista del giudizio finale di merito. L'interesse preminente dello Stato di punire il colpevole e di assolvere l'innocente impone che la condanna o l'assoluzione non conseguano a carenze probatorie colnnabili; per tale ragione, il diritto alla prova di un novum connotato 107dalla decisività riemerge anche nel giudizio di appello e finanche nel corso della discussione, tanto ai fini di una giusta assoluzione quanto al fine di pervenire ad una giusta pronuncia di condanna. Dell'esercizio del potere discrezionale di valutare l'esistenza, l'utilità e la decisività della nuova prova - valutazione di fatto riservata alla competenza esclusiva del giudice di merito - anche il giudice di appello deve dare congrua ragione, in relazione alla sussistenza dell'assoluta necessità di interrompere la discussione per procedere alla sua acquisizione (Sez. 1, n. 1834 del 12/12/1996, Pacciani, Rv. 206605; Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitani°, Rv. 27433). In relazione all'ipotesi di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., questa Corte ha altresì affermato che, nel giudizio di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione, da parte del giudice, di non poter decidere allo stato degli atti senza procedere a rinnovazione istruttoria; tale valutazione è rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità qualora sorretta da motivazione corretta e non manifestamente illogica (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230). Nel merito, l'ordinanza impugnata ha fornito una motivazione sufficiente e congrua, mediante il richiamo al complessivo contesto probatorio raccolto ed alla non necessità dell'invocata integrazione istruttoria, rilevando che «L.] dal contenuto dei verbali prodotti non emerge il riferimento a fatti specifici che rivestano il requisito della decisività, in relazione alle contestazioni, rispetto alla piattaforma probatoria già posta a fondamento delle condanne intervenute in primo grado [...]». A ciò si aggiunga che il motivo di ricorso non si è confrontato con le indicazioni di questa Corte, limitandosi a richiamare, per le singole posizioni degli imputati sopra indicati, le dichiarazioni rese dal collaboratore nei loro confronti, senza tuttavia indicare in che misura le stesse assumerebbero carattere di decisività ai fini della revisione del giudizio di penale responsabilità. 5.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato unicamente con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], mentre, nel suo complesso, è infondato in relazione agli altri soggetti interessati dal ricorso del Procuratore generale. La questione attiene alla perimetrazione dell'obbligo motivazionale gravante sul giudice di secondo grado allorquando riformuli in senso favorevole all'imputato una precedente sentenza di condanna (cd. overturning decisorio nel giudizio di appello), obbligo che, ad avviso della parte ricorrente, non sarebbe stato assolto. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio una sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di 108 L_ (rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, idonea a fornire una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, PG in proc. Troise, Rv. 272430; da ultimo Sez. 5, n. 16414 del 21/03/2025, PG c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287858). La sentenza delle Sezioni Unite Troise chiarisce, in primo luogo, la "asimmetria" della soglia probatoria richiesta dalle due regole di giudizio in relazione, rispettivamente, ad una pronuncia assolutoria ed ad una pronuncia di condanna, affermando che: «[...] presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione [...]». La medesima pronuncia riconosce, quindi, una diversa estensione dell'obbligo motivazionale gravante sul giudice che, «[...] in caso di totale riforma in grado di appello, si atteggia diversamente a seconda che si verta nell'ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria ovvero in quella della totale riforma di una sentenza di condanna. Mentre nel primo caso, infatti, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio, per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo [...]». Per poter sostenere ricostruzioni alternative del fatto poste a fondamento di un ribaltamento in senso assolutorio, tuttavia, è necessario che le stesse siano rigorosamente ancorate «[...] alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza [...]». Se è vero, dunque, che non sussiste un obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa, è tuttavia richiesta al giudice d'appello una strutturazione rigorosa della motivazione della decisione assolutoria, «[...] dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte [...]», essendo necessario scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione adottata dal giudice di primo grado che ha avuto diretto contatto con le fonti di prova. Non è pertanto sufficiente esprimere un mero dissenso rispetto alle argomentazioni della sentenza di primo grado, ma occorre riesaminare, «[...] sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, al fine di offrire una nuova e compiuta 109struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte [...]». Appare chiaro, quindi, che, se non può parlarsi di "motivazione rafforzata" nel senso richiesto nell'ipotesi di sovvertimento di una sentenza di assoluzione, tuttavia la critica svolta dal giudice di appello per ribaltare una pronuncia di condanna deve essere dotata di una rigorosa forza persuasiva, la cui carenza si traduce in contraddittorietà o manifesta illogicità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. I principi fissati dalle Sezioni Unite sono stati di recente ribaditi da questa Corte, che ha ulteriormente precisato come, nel giudizio di appello, la riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna non richieda che la prospettazione difensiva superi ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente che essa rappresenti, sulla base degli elementi acquisiti, una diversa e plausibile ricostruzione del fatto rispetto a quella fatta propria dal giudice di primo grado, tale da rendere non certa la colpevolezza e da giustificare un esito liberatorio (Sez. 5, n. 16414 del 21/03/2025, PG c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287858). La sentenza ora richiamata, nel ripercorrere lo sviluppo giurisprudenziale successivo alla pronuncia delle Sezioni Unite Troise, richiama Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Maurici, Rv. 281468, che, soffermandosi sull'ambito valutativo del giudice di appello, osserva che «[...] l'asimmetrica incidenza del principio del ragionevole dubbio, operante in favore del solo imputato, discende dalla scelta del nostro ordinamento costituzionale di configurare il processo penale come strumento di accertamento della colpevolezza e non dell'innocenza, nel senso che è la pubblica accusa a dover provare la responsabilità penale al di là di ogni ragionevole dubbio, mentre all'imputato è sufficiente introdurre un dubbio ragionevole per ottenere una pronuncia di assoluzione [...]». La medesima pronuncia richiama, inoltre, un ulteriore arresto che valorizza il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio quale criterio-guida anche nel giudizio di appello, in quanto esso esprime sia una regola di giudizio che definisce lo standard probatorio necessario per la condanna, sia un metodo legale di accertamento del fatto che impone al giudice di sottoporre la tesi accusatoria al vaglio delle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese; il dubbio ragionevole può dirsi superato solo quando restino ipotizzabili esclusivamente eventualità remote, prive di qualsiasi aggancio alle emergenze probatorie (Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285548). Alla luce, dunque, delle regole interpretative sin qui - sia pure sinteticamente - richiamate, questa Corte è chiamata a verificare la tenuta della motivazione della sentenza assolutoria impugnata, dovendo il giudice di appello confrontarsi e valutare plausibili ricostruzioni alternative rispetto a quella accusatoria accolta dal 110Tribunale, ed essere in grado di cogliere ogni sollecitazione, fondata su dati probatori concreti, idonea ad incidere in modo significativo sull'impianto della decisione di primo grado. 5.3. Operata siffatta ricostruzione dei principi in tema di overtuming favorevole, occorre verificare le singole posizioni oggetto del ricorso del Procuratore generale. 5.3.1. [OSCURATO:PERSONA], assolto dal capo 57 (artt.110,56, 629, 416 bis.l.cod. pen.). Il Procuratore Generale lamenta il travisamento della prova quanto alla intercettazione n. 197 dell'8 aprile 2014. Sul punto la Corte territoriale esclude che da quella conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possa ricavarsi la sussistenza di un tentativo di estorsione in danno dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] dal momento che il contenuto della trascrizione peritale, divergente da quella del brogliaccio, non contiene l'espressione "[..] vado e prendo qualche soldo[..]"; quindi prosegue evidenziando che erroneamente la sentenza di primo grado aveva ritenuto esistente quella espressione in quanto aveva riportato quanto contenuto nel brogliaccio e non quanto risultante dalla perizia trascrittiva. Sul punto il motivo difetta di autosufficienza non essendo stato allegato al ricorso il brogliaccio e la perizia trascrittiva nella parte relativa alla intercettazione in esame al fine di verificare la divergenza tra gli atti richiamati. 5.3.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assolti dalle contestazioni di cui ai capi 16,17,60 (artt.110, 416 bis cod. pen.; per il solo [OSCURATO:PERSONA] art.479,416 bis.lcod. pen.). Il motivo di ricorso risulta generico nella sua formulazione. Ed invero il ricorrente dopo avere riportato ampi stralci della motivazione della sentenza impugnata relativi all'assoluzione dei due imputati, prosegue nel riportare ampi stralci della motivazione della sentenza di condanna di primo grado e a censurare complessivamente la diversa valutazione che della vicenda ha operato la Corte territoriale rispetto al Tribunale. Manca tuttavia la specifica indicazione delle risultanze processuali della sentenza di primo grado, assunte nella loro oggettiva consistenza, con le quali la sentenza impugnata risulta non essersi confrontata. Da qui la mancanza di specificità del motivo. 1115.3.3. [OSCURATO:PERSONA], assolto dalla contestazione di cui al capo 15 (art.416 bis cod. pen.) Il motivo risulta generico nella sua formulazione. Ed invero il ricorrente dopo avere riportato la motivazione della sentenza impugnata relativa all'assoluzione dell'imputato, censura complessivamente la diversa valutazione che della vicenda ha operato la Corte territoriale rispetto al Tribunale. Manca tuttavia la specifica indicazione delle risultanze processuali della sentenza di primo grado, assunte nella loro oggettiva consistenza, con le quali la sentenza impugnata risulta non essersi confrontata. Il ricorrente si limita infatti a riferire che viene eluso il dato intercettivo fatto proprio dal Tribunale. Da qui la mancanza di specificità del motivo. 5.3.4. [OSCURATO:PERSONA], assolto dalle contestazioni di cui ai capi 113,114 (artt.629 comma 2, 513 bis ,416 bis.1). Il motivo propone una diversa ricostruzione degli eventi quanto all'apporto partecipativo dell'imputato rispetto alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], a fronte di una motivazione sul punto immune da vizi logici. 5.3.5. [OSCURATO:PERSONA], assolto dalla contestazione di cui al capo 2 (art. 110, 416 bis cod. pen.). Il motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce delle indicazioni di questa Corte in punto di ribaltamento della pronunzia in senso assolutorio. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte territoriale ha articolato la motivazione richiamando le dichiarazioni dei collaboratori, le intercettazioni e la vicenda dell'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e con motivazione in fatto immune da vizi ha chiarito le ragioni per le quali dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le intercettazioni ambientali captate nella tavernetta e la procedura di aggiudicazione dell'appalto non possano fondare la penale responsabilità superando la soglia del dubbio ragionevole. Il motivo propone una diversa ricostruzione degli eventi quanto all'apporto partecipativo dell'imputato, a fronte di una motivazione sul punto immune da vizi logici. 5.3.6. [OSCURATO:PERSONA], assolto dalla contestazione di cui al capo 1 (art.416 bis cod. pen.) Il motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce delle indicazioni di questa Corte in punto di ribaltamento della pronunzia in senso assolutorio. 112 /La Corte territoriale ha articolato la motivazione evidenziando che il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA], effettivo titolare del centro scommesse, e l'imputato non può fondare una affermazione di organicità alla cosca, specificando altresì che anche l'episodio per il quale è intervenuta condanna per il reato di estorsione risulta aggravato dalla circostanza del "metodo mafioso", ma non del fine agevolativo del gruppo. Il motivo si limita a richiamare le dichiarazioni etero accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] unitamente alla circostanza dell'utilizzo da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'auto di [OSCURATO:PERSONA] per le visite con la madre al padre latitante. In tal modo non si confronta con la giurisprudenza richiamata secondo cui non si richiede che la prospettazione difensiva sia tale da superare ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente che essa rappresenti, sulla base degli elementi raccolti, una diversa e plausibile ricostruzione del fatto rispetto a quella fatta propria dal giudice di primo grado, che renda non certa la colpevolezza e deponga per un esito liberatorio. 5.3.7. [OSCURATO:PERSONA] assolto dalla contestazione di cui al capo 1 (art.416 bis cod. pen.) Il motivo di ricorso risulta generico nella sua formulazione. Ed invero il ricorrente dopo avere riportato lo stralcio della motivazione della sentenza impugnata relativa all'assoluzione dell'imputato, prosegue nel riportare gli stralci della motivazione della sentenza di condanna di primo grado e a censurare complessivamente la diversa valutazione che della vicenda ha operato la Corte territoriale rispetto al Tribunale. Manca tuttavia la specifica indicazione delle risultanze processuali della sentenza di primo grado, assunte nella loro oggettiva consistenza, con le quali la sentenza impugnata risulta non essersi confrontata. Da qui la mancanza di specificità del motivo. 5.3.8. [OSCURATO:PERSONA] assolto dalla contestazione di cui al capo 1 (art.416 bis cod. pen.) Il motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce delle indicazioni di questa Corte in punto di ribaltamento della pronunzia in senso assolutorio. La Corte territoriale ha articolato la motivazione evidenziando che il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato, come dichiarato dal collaboratore di giustizia non risulta sufficientemente riscontrato alla luce della sola detenzione delle armi e dell'assoluzione da quei reati (capi 71 e 111) che lo vedevano coinvolto in attività economiche in Germania per conto del clan. 113Il motivo fornisce una rivalutazione non consentita delle dichiarazioni etero accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e non si confronta con la giurisprudenza richiamata secondo cui non si richiede che la prospettazione difensiva sia tale da superare ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente che essa rappresenti, sulla base degli elementi raccolti, una diversa e plausibile ricostruzione del fatto rispetto a quella fatta propria dal giudice di primo grado, che renda non certa la colpevolezza e deponga per un esito liberatorio. 5.3.9. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assolti dalla contestazione di cui al capo 13 (artt.416, 416bis.1. cod. pen.). Il motivo di ricorso risulta generico nella sua formulazione. Ed invero il ricorrente dopo avere riportato lo stralcio della motivazione della sentenza impugnata relativa all'assoluzione degli imputati, prosegue nel riportare gli stralci della motivazione della sentenza di condanna di primo grado e a censurare complessivamente la diversa valutazione che della vicenda ha operato la Corte territoriale rispetto al Tribunale avuto specifico riguardo alla distinzione tra la fattispecie associativa e quella di concorso di persone nel reato. Manca tuttavia la specifica indicazione delle risultanze processuali della sentenza di primo grado, assunte nella loro oggettiva consistenza, con le quali la sentenza impugnata risulta non essersi confrontata. Da qui la mancanza di specificità del motivo. 5.3.10. [OSCURATO:PERSONA], assolto dalla contestazione di cui al capo 18 (artt. 110, 416 bis cod. pen.) Il motivo di ricorso risulta generico nella sua formulazione, nonché manifestamente infondato. Ed invero il ricorrente utilizzando una tecnica redazionale in base alla quale alterna stralci della motivazione della sentenza impugnata relativa all'assoluzione dell'imputato e stralci della motivazione della sentenza di condanna di primo grado censura complessivamente, ma anche in modo generico la diversa valutazione che della vicenda di merito ha operato la Corte territoriale rispetto al Tribunale, quanto alla configurabilità dell'ipotesi di concorso esterno. Manca tuttavia la specifica indicazione delle risultanze processuali della sentenza di primo grado, assunte nella loro oggettiva consistenza, con le quali la sentenza impugnata risulta non essersi confrontata. Da qui la mancanza di specificità del motivo. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la sentenza impugnata si confronta con gli approdi giurisprudenziali in tema di concorso esterno escludendo che possa essere punita a titolo di concorso esterno la mera pericolosità ex ante 114della condotta, in quanto ampliativa delle teoriche possibilità per la cosca di raggiungere uno dei propri scopi (trovare opportunità di investimenti leciti attraverso soggetti interposti). L'agevolazione o il rafforzamento del sodalizio da parte del concorrente esterno va invece verificata con accertamento "postumo" dell'interferenza o incidenza della condotta sulla vita e l'operatività del sodalizio criminale. Nel caso in esame la sentenza impugnata ha escluso che un simile effetto rafforzativo possa essere connesso alla attività di [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli interessi di [OSCURATO:PERSONA]. Ulteriore elemento valorizzato nella memoria difensiva attiene alla intervenuta assoluzione con sentenza irrevocabile degli altri due concorrenti nello stesso reato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la formula perché il fatto non sussiste. 5.3.11 [OSCURATO:PERSONA], assolto dalle contestazioni di cui ai capi 1 e 93 (artt.416 bis, 513 bis, 416 bis.1 cod. pen.) Il motivo di ricorso risulta generico nella sua formulazione. Ed invero il ricorrente dopo avere riportato Io stralcio della motivazione della sentenza impugnata relativa all'assoluzione dell'imputato, prosegue nel riportare gli stralci della motivazione della sentenza di condanna di primo grado e a censurare complessivamente la diversa valutazione che della vicenda ha operato la Corte territoriale rispetto al Tribunale. Manca tuttavia la specifica indicazione delle risultanze processuali della sentenza di primo grado, assunte nella loro oggettiva consistenza, con le quali la sentenza impugnata risulta non essersi confrontata. Da qui la mancanza di specificità del motivo. Il motivo propone una diversa ricostruzione degli eventi quanto all'apporto partecipativo dell'imputato, a fronte di una motivazione sul punto immune da vizi logici. 5.3.12. [OSCURATO:PERSONA], assolto dalla contestazione di cui al capo 7 (artt.110,416 bis cod. pen.). Il motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce delle indicazioni di questa Corte in punto di ribaltamento della pronunzia in senso assolutorio. La Corte territoriale ha articolato la motivazione in fatto evidenziando che dai singoli episodi attribuiti alla persona dell'imputato emerge un rapporto con [OSCURATO:PERSONA] che non si traduce in un contributo concreto ed agevolatore di quest'ultimo o della cosca cirotana. 115Il motivo fornisce una rivalutazione non consentita dei singoli episodi al fine di dimostrare la sussistenza della fattispecie contestata e non si confronta con la giurisprudenza richiamata secondo cui non si richiede che la prospettazione difensiva sia tale da superare ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente che essa rappresenti, sulla base degli elementi raccolti, una diversa e plausibile ricostruzione del fatto rispetto a quella fatta propria dal giudice di primo grado, che renda non certa la colpevolezza e deponga per un esito liberatorio. 5.3.13 [OSCURATO:PERSONA], assolto dalla contestazione di cui al capo 1 diversamente qualificata in concorso esterno (artt.110,416 bis cod. pen.) Il motivo di ricorso risulta generico nella sua formulazione, nonché manifestamente infondato. Ed invero il ricorrente utilizzando una tecnica redazionale in base alla quale alterna stralci della motivazione della sentenza impugnata relativa all'assoluzione dell'imputato e stralci della motivazione della sentenza di condanna di primo grado censura complessivamente ma anche in modo generico la diversa valutazione che della vicenda di merito ha operato la Corte territoriale rispetto al Tribunale, quanto alla configurabilità dell'ipotesi di concorso esterno. Manca tuttavia la specifica indicazione delle risultanze processuali della sentenza di primo grado, assunte nella loro oggettiva consistenza, con le quali la sentenza impugnata risulta non essersi confrontata. Da qui la mancanza di specificità del motivo. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la sentenza impugnata si confronta con gli approdi giurisprudenziali in tema di concorso esterno escludendo che possa essere punita a titolo di concorso esterno la condotta di [OSCURATO:PERSONA] in ragione della insussistenza degli elementi a sostegno dei benefici ricevuti dalle condotte degli associati; manca anche la prova delle utilità fornite dall'imputato al presunto gruppo, dovendosi escludere come tali le assunzioni dei dipendenti che erano avvenute secondo la vigente normativa. Manifestamente infondato il ricorso nella parte in cui eccepisce la inutilizzabilità della relazione di servizio non evidenziandone la decisività, così come il dedotto travisamento della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] si risolve in una diversa interpretazione del suo contenuto dichiarativo. 5.3.14. [OSCURATO:PERSONA], assolto dalla contestazione associativa di cui al capo 1 (art.416 bis cod. pen.) e al capo 27 (art.512 bis,416 bis.1 cod. pen.). L'impugnazione è relativa al solo capo 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce delle indicazioni di questa Corte in punto di ribaltamento della pronunzia in senso assolutorio. 116La Corte territoriale ha articolato la motivazione evidenziando che il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato, come dichiarato dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], non risulta sufficiente per configurare la intraneità di [OSCURATO:PERSONA] in ragione altresì dell'assoluzione da quei reati (capi 27 e 88) che lo vedevano coinvolto in attività economiche per conto di [OSCURATO:PERSONA]. Al fine di valutare la sua condotta in relazione al reato di cui al capo 1) dell'originaria imputazione, rimangono accertate, dunque, solo le frequentazioni e il rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA], Il motivo fornisce una rivalutazione non consentita delle dichiarazioni etero accusatorie del collaboratore di giustizia e non si confronta con la giurisprudenza richiamata secondo cui non si richiede che la prospettazione difensiva sia tale da superare ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente che essa rappresenti, sulla base degli elementi raccolti, una diversa e plausibile ricostruzione del fatto rispetto a quella fatta propria dal giudice di primo grado, che renda non certa la colpevolezza e deponga per un esito liberatorio. 5.3.15. [OSCURATO:PERSONA], assolto dalla contestazione di cui al capo 11 (artt.110,416 bis cod. pen.) Il motivo di ricorso risulta generico nella sua formulazione, nonché manifestamente infondato. Ed invero il ricorrente utilizzando una tecnica redazionale in base alla quale alterna stralci della motivazione della sentenza impugnata relativa all'assoluzione dell'imputato e stralci della motivazione della sentenza di condanna di primo grado censura complessivamente ma anche in modo generico la diversa valutazione che della vicenda di merito ha operato la Corte territoriale rispetto al Tribunale, quanto alla configurabilità dell'ipotesi di concorso esterno. Manca tuttavia la specifica indicazione delle risultanze processuali della sentenza di primo grado, assunte nella loro oggettiva consistenza, con le quali la sentenza impugnata risulta non essersi confrontata e che si ponevano come decisive ai fini dell'accertamento della penale responsabilità. Da qui la mancanza di specificità del motivo. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la sentenza impugnata si confronta con gli approdi giurisprudenziali in tema di concorso esterno escludendo che possa essere punita a titolo di concorso esterno la condotta di [OSCURATO:PERSONA] in ragione della insussistenza della prova di un rapporto produttivo di un vantaggio per l'imprenditore consistente nell'imporsi sul mercato grazie alla cosca. Ulteriore elemento valorizzato nella sentenza e richiamato nella memoria difensiva attiene alla intervenuta assoluzione con sentenza irrevocabile del concorrente nello stesso reato, [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste. 117Il motivo fornisce una rivalutazione non consentita delle fonti di prova e non si confronta con la giurisprudenza richiamata secondo cui non si richiede che la prospettazione difensiva sia tale da superare ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente che essa rappresenti, sulla base degli elementi raccolti, una diversa e plausibile ricostruzione del fatto rispetto a quella fatta propria dal giudice di primo grado, che renda non certa la colpevolezza e deponga per un esito liberatorio. 5.3.16. [OSCURATO:PERSONA], assolto dalla contestazione di cui al capo 1 diversamente qualificata in concorso esterno (artt.110,416 bis cod. pen.) Il motivo di ricorso è infondato alla luce delle indicazioni di questa Corte in punto di ribaltamento della pronunzia in senso assolutorio. La Corte territoriale ha articolato la motivazione evidenziando che: - con riferimento alla prima tornata elettorale appare difficilmente ipotizzabile che [OSCURATO:PERSONA] abbia concesso favori alla cosca attraverso le delibere adottate in quella consiliatura, attraverso l'analisi di tutta l'attività amministrativa segnalata nell'impugnazione, attività posta in essere anche per gli altri due periodi successivi; - con riferimento alla seconda tornata elettorale del 2011, si è conclusa con l'elezione di [OSCURATO:PERSONA] come sindaco, mentre sono stati eletti consiglieri comunali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nessun elemento, con riferimento a tale periodo, risulta sintomatico di un impegno nelle more assunto dal [OSCURATO:PERSONA] con il sodalizio; - con riferimento alla terza tornata elettorale del 2016, da nessun elemento è emerso che l'appalto per la mensa scolastica sia stato affidato a persone intranee o vicine al sodalizio. Così come per l'affidamento dello smaltimento dei rifiuti sarebbe stato necessario verificare se vi fossero state anomalie nella gestione della procedura di gara, indicative di un'interferenza finalizzata a favorire gli interessi della cosca, ma tali accertamenti non sono stati effettuati. Il motivo, dunque, nel riesaminare le risultanze probatorie, non si confronta con la giurisprudenza richiamata secondo cui non si richiede che la prospettazione difensiva sia tale da superare ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente che essa rappresenti, sulla base degli elementi raccolti, una diversa e plausibile ricostruzione del fatto rispetto a quella fatta propria dal giudice di primo grado, che renda non certa la colpevolezza e deponga per un esito liberatorio. 5.3.17. [OSCURATO:PERSONA], assolto dalla contestazione di cui al capo 12 (artt. 110, 416 bis cod. pen.). Il motivo di ricorso risulta infondato. 118Ed invero il ricorrente utilizzando una tecnica redazionale in base alla quale alterna stralci della motivazione della sentenza impugnata relativa all'assoluzione dell'imputato e stralci della motivazione della sentenza di condanna di primo grado censura complessivamente ma anche in modo generico la diversa valutazione che della vicenda di merito ha operato la Corte territoriale rispetto al Tribunale, quanto alla configurabilità dell'ipotesi di concorso esterno. Manca tuttavia la specifica indicazione delle risultanze processuali della sentenza di primo grado, assunte nella loro oggettiva consistenza, con le quali la sentenza impugnata risulta non essersi confrontata e che si ponevano come decisive ai fini dell'accertamento della penale responsabilità. Da qui la mancanza di specificità del motivo. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la sentenza impugnata si confronta con gli approdi giurisprudenziali in tema di concorso esterno escludendo che possa essere punita a titolo di concorso esterno la condotta di [OSCURATO:PERSONA] in ragione della insussistenza della prova di un rapporto produttivo di un vantaggio per l'imprenditore grazie alla cosca. Il motivo fornisce una rivalutazione non consentita delle fonti di prova e non si confronta con la giurisprudenza richiamata secondo cui non si richiede che la prospettazione difensiva sia tale da superare ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente che essa rappresenti, sulla base degli elementi raccolti, una diversa e plausibile ricostruzione del fatto rispetto a quella fatta propria dal giudice di primo grado, che renda non certa la colpevolezza e deponga per un esito liberatorio. 5.4. Fondato risulta il motivo di ricorso proposto dal Procuratore generale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assolto dalla contestazione associativa di cui al capo 1 (art. 416 bis cod. pen.). La sentenza impugnata (p. 324) ha escluso la penale responsabilità dell'imputato sulla base delle seguenti argomentazioni: «[...] Per quanto concerne invece [OSCURATO:PERSONA] non sono state intercettate conversazioni da cui ricavare che lo stesso impartisse direttive o desse disposizioni in merito alle attività in corso di svolgimento, verosimilmente perché gli altri sodali, in quel periodo, evitavano di fare qualunque cenno a lui per coprire la sua latitanza. La posizione apicale di [OSCURATO:PERSONA], accertata nel processo "Galassia", non è pertanto sufficiente, nel contesto oggetto del presente procedimento, per ritenere provata la responsabilità in ordine al reato in trattazione, cosicché l'imputato deve essere assolto dal reato ascritto per mancanza di prova in ordine alla commissione del fatto. [...]». Come correttamente evidenziato nel motivo di ricorso, la motivazione della sentenza risulta assertiva e carente rispetto alle argomentazioni contenute nella 119sentenza di primo grado che avevano condotto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Nel ribaltare il giudizio di condanna, la Corte territoriale non si è confrontata con elementi di sicuro rilievo probatorio. In particolare, la sentenza di primo grado (p. 347 e ss.) valorizzava: • l'accertata appartenenza dell'imputato alla cd. [OSCURATO:PERSONA], riscontrata dalla condanna definitiva, unitamente al fratello [OSCURATO:PERSONA], per l'omicidio [OSCURATO:PERSONA], con la quale si attestava la sua partecipazione attiva ai summit di 'ndrangheta nei quali vengono assunte le più importanti decisioni del sodalizio; • la lunga latitanza successiva alla condanna, dapprima unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, dopo l'arresto di costui nel 2008, mentre il [OSCURATO:PERSONA] era detenuto in custodia intramuraria e [OSCURATO:PERSONA] si trovava ristretto in custodia domiciliare, dalla quale si sottraeva nuovamente, sino al definitivo arresto avvenuto nel 2014; • la piena operatività del suo ruolo nella cosca anche durante la latitanza, assicurata da una struttura organizzativa che gli consentiva di interloquire con gli associati e di spostarsi sul territorio nazionale, partecipando a riunioni significative con i vertici del sodalizio. Ciò emerge dalle intercettazioni ambientali effettuate in carcere tra il figlio [OSCURATO:PERSONA], cl. 1978, e il fratello [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali il primo riferiva al secondo degli ordini provenienti dal padre e degli incontri che egli e i cugini riuscivano ad avere proprio con [OSCURATO:PERSONA]; nella medesima occasione lo zio [OSCURATO:PERSONA] raccomandava prudenza nelle visite, proprio al fine di tutelare la latitanza; • le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che confermava le visite al latitante [OSCURATO:PERSONA] allorquando dovevano essere assunte decisioni di particolare rilevanza, quali azioni onnicidiarie; • le dichiarazioni di ulteriori collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), che confermavano la sua veste di soggetto apicale dell'associazione nonostante lo stato di latitanza. La Corte territoriale nulla argomenta in ordine a tali risultanze probatorie, non conformandosi alle indicazioni della giurisprudenza di questa Corte in tema di overtuming favorevole, in precedenza richiamate. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame sul punto. 1206. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile. 6.1. Il primo motivo di ricorso, quanto alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato, è manifestamente infondato, non confrontandosi con le indicazioni di questa Corte sul punto. Secondo la giurisprudenza di legittimità non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (ex multis, Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427). Nel caso di specie la Corte territoriale nel ridimensionamento della condotta del ricorrente non pare avere in alcun modo pregiudicato le prerogative difensive; né il fatto è significativamente diverso da quello contestato essendo ben indicata, nel capo di incolpazione, la detenzione delle armi. Sussistente, quindi, la concreta possibilità di esercizio dei correlati poteri difensivi dell'imputato. 6.2. Il secondo motivo di ricorso, sulla identificazione dell'interlocutore, è manifestamente infondato. Secondo questa Corte in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 relativa a soggetto chiamato in correità nel corso di conversazioni dei coimputati sottoposte ad intercettazione, nella quale la Corte ha ritenuto incensurabile l'identificazione del ricorrente, adeguatamente motivata dai giudici di merito mediante la valorizzazione dei riferimenti soggettivi - a fisionomia, soprannome e situazioni familiari - operati dai colloquianti). La sentenza impugnata con motivazione immune da vizi (p. 307 e ss.) ha chiarito che il riferimento a "[OSCURATO:PERSONA] in Germania" consente agevolmente di 121identificare in [OSCURATO:PERSONA] il soggetto che in Germania deteneva le due armi comuni da sparo per conto di [OSCURATO:PERSONA], atteso che dalle ulteriori conversazioni intercettate è emerso con chiarezza il rapporto non solo di conoscenza tra i due, ma anche di collaborazione per la commercializzazione in Germania dei prodotti semilavorati per pizza. Le conversazioni precedenti a quella del 26 ottobre 2017 sono chiare per l'individuazione di "[OSCURATO:PERSONA]" come [OSCURATO:PERSONA]: nel dialogo con [OSCURATO:PERSONA] del 26 settembre 2016 [OSCURATO:PERSONA] lo indica come "[OSCURATO:PERSONA]"; nella successiva conversazione dell'8 febbraio 2017 descrive l'amico che in Germania ha il ristorante "Venere e Peperoncino" e lo indica con il nome "[OSCURATO:PERSONA]", diminutivo di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle dichiarazioni del teste di RG. [OSCURATO:PERSONA] e all'esito negativo della perquisizione domiciliare, la sentenza impugnata chiarisce che la perquisizione è stata effettuata in occasione dell'esecuzione della misura cautelare; quindi, a notevole distanza di tempo dalla data in cui è stata intercettata la conversazione posta a base del reato in esame. 7. [OSCURATO:PERSONA] ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta nel suo complesso infondato. 7.1 Il primo motivo di ricorso, quanto alla contestazione estorsiva, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e il primo motivo di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - da trattarsi congiuntamente in quanto sovrapponibili - risultano infondati, non confrontandosi con il contenuto della sentenza. La sentenza impugnata, con motivazione in fatto immune da vizi, ha valorizzato le intercettazioni di cinque conversazioni telefoniche intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], relative a una richiesta di denaro rivolta dal primo al secondo in un arco temporale compreso tra il 4 settembre 2013 e il 14 ottobre 2013. L'ultima conversazione (conv. n. 9561 del 14 ottobre 2013) è quella nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] rivolge a [OSCURATO:PERSONA] esplicite minacce, pretendendo il denaro, e rappresenta che l'indomani si sarebbe recato a [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che la persona offesa avrebbe anche potuto chiamare i Carabinieri o l'ambulanza, ma che l'indomani «domani mattina noi siamo là». In tale occasione [OSCURATO:PERSONA] rivolge altresì a [OSCURATO:PERSONA] la seguente espressione: «[...] io vi dico come la pensano loro (...) se entro domani non gli date 122i soldi, fate attenzione "guardatevi" sempre (...) fate attenzione "guardatevi" sempre ... che vi dico io com'è ...». Manifestamente infondata è la censura relativa alla diversa qualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen. La sentenza impugnata ha infatti ritenuto inattendibile, con motivazione in fatto immune da vizi argomentativi, la versione fornita dalla persona offesa quanto alla causale della richiesta di denaro, versione peraltro coincidente con quella resa da [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, la sentenza ha chiarito che «[...] su tale specifico profilo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non risultano credibili, in quanto nell'anno 2013 egli aveva ormai già ceduto le proprie quote ad [OSCURATO:PERSONA] (la cessione, infatti, è del 30 luglio 2012), cosicché difficilmente la licenza poteva essere a suo nome, essendo uscito definitivamente dalla compagine societaria [...]». Va, infine, richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). 7.2. Il secondo motivo di ricorso, quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.l. cod. pen., presentato dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo presentato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] da trattarsi congiuntamente in quanto sovrapponibili - risultano manifestamente infondati. La Corte territoriale ha espressamente chiarito che il continuo e costante riferimento a terzi soggetti non meglio specificati e le modalità con cui è stata prospettata l'ultima minaccia sono idonei a configurare la circostanza aggravante contestata sotto il profilo del metodo mafioso. La sentenza richiama al riguardo la giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, di cui all'art. 416 bis.l. cod. pen., non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018). 1237.3. Il secondo motivo di ricorso, in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], risulta generico e manifestamente infondato. La Corte territoriale ha, infatti, adeguatamente valorizzato le modalità particolarmente gravi con cui sono state prospettate alla persona offesa le conseguenze pregiudizievoli in caso di rifiuto del pagamento, ritenendo non decisivo il mero dato dell'incensuratezza dell'imputato. 8. [OSCURATO:PERSONA] ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato. 8.1. Il primo motivo è infondato. Evidenzia la difesa che dopo la partecipazione all'udienza preliminare del 10 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA], allora detenuto, ha rinunciato a comparire per la successiva udienza del 12 dicembre 2018, ma non per le udienze successive. Nonostante il giudice avesse disposto la traduzione degli imputati detenuti per le udienze del 14 e 19 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] non è stato tradotto e non ha potuto partecipare. La difesa ha documentato che la mancata traduzione non dipendeva da una sua volontà, ma da un errore dell'amministrazione penitenziaria. La Corte di Appello non ha motivato sul punto, incorrendo in vizio di motivazione. In realtà dalla documentazione prodotta risulta unicamente che il 10 dicembre 2018 [OSCURATO:PERSONA] è risultato rinunciante a comparire. Nella documentazione in atti e nella produzione della difesa allegata al ricorso non vi è la dichiarazione di rinuncia effettuata alla data del 10 dicembre 2018. La giurisprudenza di questa Corte in maniera consolidata e conforme ha sul punto affermato che la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore - ha effetto non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, tanto in caso di costante restrizione in esecuzione del medesimo titolo quanto nel caso in cui tra le due udienze intervenga una nuova forma di restrizione per altra causa. (Sez. 4, n. 50444 del 10/12/2019, Stafa, Rv. 277950); gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, da parte dell'imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell'udienza in sua assenza; è, quindi, onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni (Sez. 6, n. 36708 del 22/07/2015, Piscitelli, Rv. 264670, fattispecie in cui l'imputato, dopo aver 124formalmente rinunciato a presenziare ad un'udienza, non aveva fatto pervenire alcuna contraria manifestazione di volontà di partecipazione al procedimento). 8.2 n secondo motivo, quanto alla contestazione associativa di cui al capo 1, è manifestamente infondato. Il motivo non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata che ha correttamente ricostruito gli elementi a fondamento della posizione del partecipe offrendone una diversa valutazione. La sentenza con motivazione immune da vizi ha valorizzato: - le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che ha descritto come i servizi e le attività del porto di [OSCURATO:PERSONA] fossero appannaggio della consorteria. [OSCURATO:PERSONA], insieme ai figli tra cui [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] gestivano di fatto vari servizi come quelli del posto barca, varo, alaggio e carroponte senza alcuna autorizzazione; in merito a [OSCURATO:PERSONA] il collaboratore ha riferito che era affiliato da molto tempo al sodalizio cirotano; - i riscontri rappresentati dagli accertamenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria sulle attività portuali, in merito alle quali sia la struttura portuale che gli immobili e le attrezzature presenti nell'area portuale, tra cui un capannone con celle frigorifere ed un carroponte sono risultati di proprietà del Comune, che tuttavia non ne ha mai disciplinato l'uso, né ha dato concessioni a terzi per la gestione; - le intercettazioni dell'8 maggio 2011, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del 29 giugno 2011 che attestano il coinvolgimento del primo nelle attività portuali; - la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], imprenditore nel campo del rimessaggio, che ha partecipato alla gara per l'affidamento del capannone presente nell'area portuale, che intendeva destinare a punto di rimessaggio del porto, creando un centro di assistenza, aggiudicandosela. È stato tuttavia costretto ad abbandonarne l'uso in quanto il Comune non gli ha poi concesso l'agibilità; quando abbandonò il capannone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo occuparono nuovamente, di fatto, collocandovi barche e reti e furono effettuati gli allacci delle utenze, compreso quello dell'energia elettrica. Il motivo di ricorso parcellizza gli elementi di prova ora richiamati e ne ridimensiona la valenza probatoria a fronte di una motivazione in fatto della sentenza impugnata che, nell'analizzarli, valorizza il legame e la collaborazione del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella gestione per conto della cosca delle attività portuali. 8.3. Il terzo motivo, relativo alla contestazione di cui al capo 33, è anch'esso infondato. 125Per quanto concerne il capo 33), a [OSCURATO:PERSONA] viene contestato il reato di trasferimento fraudolento di valori in qualità di interponente insieme a [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'attività "[OSCURATO:PERSONA]", deputata alla somministrazione di alimenti e bevande, formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso la sentenza impugnata valorizza tutti gli elementi necessari per la configurabilità della fattispecie. Sotto il profilo oggettivo è individuata la conversazione intercettata I'll agosto 2011 tra [OSCURATO:PERSONA] ed un suo amico, durante la quale [OSCURATO:PERSONA] pubblicizza il bar, facendo presente al suo interlocutore di averlo aperto al centro del porto ("Lisi ho aperto il bar ... ho anche la discoteca ... vai su Facebook ... [OSCURATO:PERSONA] ...... io qua mi sono aperto un bar sul porto[..]"). Dunque, nonostante la formale intestazione al figlio di [OSCURATO:PERSONA], il reale titolare del locale era l'imputato. Sotto il profilo dell'elemento psicologico correttamente la sentenza impugnata richiama la giurisprudenza di questa corte secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512 bis cod. pen. è un reato di pericolo astratto, essendo sufficiente, per la sua integrazione, che l'agente, sottoposto o sottoponibile a una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, sicché la valutazione attinente al pericolo di elusione della misura deve essere compiuta "ex ante", su base parziale, ovvero alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio-temporale (Sez. 2, n. 7317 del 18/11/2022, dep.2023, Santucci, Rv. 284386). La qualifica di partecipe di [OSCURATO:PERSONA] e la sua intraneità al sodalizio in relazione alla imputazione di cui al capo 1) consente di ravvisare l'elemento psicologico del reato e cioè il fine di elusione di eventuali misure ablative: la fittizia intestazione fosse finalizzata proprio ad eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale. 8.4. Il quarto motivo di ricorso, quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen., risulta infondato. Sul punto si rinvia alle motivazioni di cui al paragrafo 4.5. della parte generale. 8.5. Il quinto motivo, in punto di recidiva, è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato sul punto valorizzando le diverse condanne per reati in materia di armi, ricettazione, resistenza a pubblico 126ufficiale, stupefacenti e violenza o minaccia a pubblico ufficiale, alcune delle quali attengono a fatti sì risalenti , ma in ragione del loro numero rivelano che nel corso del tempo il [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a realizzare quasi ininterrottamente attività delittuose, cosicché, rispetto alle precedenti condanne definitive, la condotta oggetto del presente processo risulta certamente espressione di una più accentuata pericolosità. 9. [OSCURATO:PERSONA] ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato. 9.1. Il primo e il secondo motivo, quanto alla identificazione e il riconoscimento vocale, risultano manifestamente infondati. È improprio il riferimento operato dal ricorrente alla disciplina della testimonianza indiretta di cui all'art. 195 cod. proc. pen. che non regolamenta l'ipotesi del riconoscimento vocale. La giurisprudenza a cui fare riferimento è quella di questa corte secondo cui quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599). La sentenza sul punto risponde in maniera esaustiva allorquando chiarisce che la voce di [OSCURATO:PERSONA] è stata personalmente riconosciuta dagli operanti in sottofondo, a cornetta aperta, durante l'intercettazione delle conversazioni di [OSCURATO:PERSONA] nei medesimi contesti in cui il soggetto veniva chiamato con il diminutivo di "Peppino". Quanto al riconoscimento vocale da parte degli operanti, gli stessi conoscevano personalmente [OSCURATO:PERSONA] e avevano già avuto modo di udirne la voce in ambientale. Le conversazioni telefoniche del 24 settembre, del 31 ottobre e del 7 novembre 2009 nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figli del latitante, contattano l'imputato per avere notizie sulla posizione del padre o per risolvere problemi logistici di varia natura sono un ulteriore elemento per la corretta identificazione del ricorrente. 127Infine, un riscontro decisivo alla correttezza del riconoscimento è dato dalla circostanza che proprio in ragione dell'attività di intercettazione il latitante [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto in data 10 novembre 2009 ed è stato accertato che si nascondeva all'interno di un'abitazione di proprietà dei suoceri di [OSCURATO:PERSONA]. 9.2. Il terzo motivo, quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. è infondato. Secondo un orientamento più recente di questa Corte in tema di favoreggiamento personale, è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione (Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, Barbato, Rv. 281522; Sez. 6, n. 32386 del 28/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276475 - 01). La Corte territoriale ha ravvisato la sussistenza della circostanza aggravante sulla base della consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di favorire la latitanza di un soggetto "apicale" della cosca [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza risponde alle censure difensive chiarendo che l'assistenza fornita ad un esponente apicale - continua e bene organizzata - ha garantito l'efficienza delle comunicazioni e della catena di comando, a beneficio dell'intera organizzazione. Le modalità altamente organizzate del supporto fornito - con impiego di più persone, assistenza nei movimenti, predisposizione di servizi di vedetta e finanche monitoraggio delle targhe dei veicoli sospetti (in una occasione, una delle vedette arriva a chiedere se occorra fermare una macchina fingendosi rappresentanti delle forze dell'ordine), il tutto coordinato proprio dall'imputato - dimostra l'elevato livello dell'assistenza prestata e la consapevole finalizzazione della condotta a garantire l'efficienza dell'intera organizzazione. Rilevano nella stessa prospettiva anche gli accertati incontri dell'imputato con altro esponente di vertice del locale di [OSCURATO:PERSONA]. 9.3 Il quarto motivo, quanto al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. Il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata immune da vizi di natura logica che ha valorizzato la oggettiva gravità della 128 Xcondotta e dell'intensità del dolo desumibile anche dal fatto che, in passato, l'imputato si era già reso responsabile di condotte analoghe, nonché dal ruolo primario assunto all'interno della rete dei fiancheggiatori e in assenza di altri elementi valorizzabili a tale fine, non essendo a tale scopo sufficiente lo stato di i ncensu ratezza. Lo stesso dicasi in relazione alla quantificazione del trattamento sanzionatorio laddove la sentenza impugnata ha espressamente motivato le ragioni del discostamento dai limiti edittali previsti ritenendo la condotta per gravità oggettiva e soggettiva da collocarsi ai livelli massimi della scala edittale, e congrua la quantificazione della pena partendo da una base prossima al massimo (leggermente superiore al medio edittale dell'ipotesi di cui all'art. 378 comma 2 cod. pen.) con il successivo aumento previsto per la circostanza aggravante ad effetti speciale di cui all'art. 416 bis. cod. pen. La pena in concreto irrogata non consente la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 10. [OSCURATO:PERSONA] ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 10.1. Il ricorrente, assolto per il reato di trasferimento fraudolento di valori, censura la conferma della confisca della [OSCURATO:PERSONA] plus s.a.s., nonostante la documentazione depositata, idonea a giustificare la provenienza lecita dei fondi e la legittimità delle operazioni societarie. La Corte territoriale analizza le vicende societarie dalla costituzione al mutamento dei soci, per giungere al convincimento che la società fosse a tutti gli effetti riferibile al capo cosca [OSCURATO:PERSONA]; evidente, quindi, la correlazione specifica tra il bene e le attività della cosca, e congruamente giustificata la conferma dell'impresa, mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] (cl. 84) ha diretto e gestito la lavanderia industriale di cui era il dominus, operante in uno dei principali settori economici sottoposti al controllo dal sodalizio, conformemente alle direttive impartite dal carcere dal capocosca. L'attività di impresa ha registrato fin dall'inizio del suo avvio un elevato volume di affari ed una tendenza di incremento esponenziale nei periodi successivi grazie al metodo di acquisizione della clientela, riconducibile alla fama criminale del sodalizio, consentendo così alla cosca l'acquisizione della fetta di mercato più importante nel territorio sottoposto al suo controllo e l'incremento degli introiti economici dell'associazione. 129Si tratta di società qualificabili come "mafiose" in virtù della correlazione specifica tra la gestione delle predette attività imprenditoriali e le attività riconducibili alla cosca, posto che dette imprese hanno costituito lo strumento operativo per lo svolgimento delle attività criminali in maniera pressoché capillare sul territorio mediante l'acquisizione diretta della gestione di settori delle attività economiche nell'area di dominio della consorteria, motivo per cui si vede in ipotesi di confisca obbligatoria ex artt. 240 cod. pen. e 416 bis, comma 7, cod. pen. 11. [OSCURATO:PERSONA] ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato. 11.1. I primi tre motivi di ricorso, relativi alla sua qualifica di partecipe, risultano infondati. La sentenza impugnata valorizza una serie di elementi probatori rappresentati dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e dalle intercettazioni telefoniche che hanno consentito di accertare che [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] gestiva tutte le attività portuali, con un asservimento pressoché esclusivo dei servizi del porto agli interessi della consorteria. Sul punto rilevano innanzitutto le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato le attività portuali come appannaggio della cosca. Tali dichiarazioni sono risultate puntualmente riscontrate dagli esiti delle intercettazioni in ordine all'utilizzo esclusivo del carroponte, del varo e dell'alaggio dei natanti, del controllo sul pescato e sulle strutture presenti nell'area portuale, che gli imputati utilizzavano in maniera esclusiva nonostante si trattasse di strutture di proprietà del Comune, che non aveva concesso alcuna autorizzazione per il loro utilizzo. Il settore portuale è risultato dunque uno degli ambiti in cui la consorteria esercitava la propria influenza e consentiva di trarre lucrosi guadagni destinati ad implementare le entrate del sodalizio. Il motivo è reiterativo e rivalutativo nella parte in cui ripropone tesi già prospettate in appello secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era solo un pescatore, con il patentino per l'utilizzo del carroponte nel porto, estraneo al sodalizio ed alle sue logiche; sul punto la Corte territoriale risponde con motivazione in fatto immune da vizi spiegando che il carroponte non era utilizzato dall'imputato per la propria attività di pesca ma per altre imbarcazioni e, quindi, per scopi diversi da quelli per i quali il Comune lo aveva concesso. 130 nContrariamente a quanto indicato nel ricorso la sentenza non afferma che le attività poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] erano finalizzate ad interessi propri, quanto piuttosto ad interessi della cosca che gestiva tutte le attività portuali attraverso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], logicamente considerati intranei al sodalizio, in quanto consapevolmente partecipi al suo programma criminoso. Irrilevante, quindi, che il collaboratore non abbia qualificato il [OSCURATO:PERSONA] come affiliato. Manifestamente infondato il motivo nella parte in cui deduce il travisamento della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], non sussistendo i presupposti della contraddittorietà processuale come rappresentati nel paragrafo dedicato; si tratta semplicemente di una diversa rivalutazione della testimonianza resa senza peraltro chiarirne la decisività. Infine, generica risulta la censura relativa alla qualificazione giuridica. Se da un lato afferma che al più la condotta del ricorrente potrebbe ricondursi all'ipotesi di cui all'art. 513 bis cod. pen., tuttavia poi esclude anche la sussistenza di siffatta fattispecie incriminatrice per la mancanza di atti concreti di violenza e minaccia necessari per la configurabilità della stessa. L'art. 513 bis cod. pen., al fine di tipizzare la condotta, richiama soltanto gli "atti di concorrenza" consumati mediante "violenza o minaccia", facendo pertanto riferimento a tutte le ipotesi di "concorrenza" previste dagli articoli del Codice civile, dal 2595 al 2601, e non solo a quelle di "concorrenza sleale" contemplate nell'art. 2598. Nel caso di specie, correttamente la sentenza impugnata ha qualificato [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe dovendosi considerare le condotte di gestione delle attività portuali finalizzate ad assicurare l'asservimento delle stesse agli interessi del gruppo criminale. 11.2. Il quarto motivo di ricorso, quanto alla contestazione di cui all'art. 512 bis cod. pen., è infondato. Il motivo è relativo alla fittizia intestazione quale interponente del ristorante Sasà il Pescatore in capo al figlio [OSCURATO:PERSONA], soggetto interposto (capo 41). Dal punto di vista dell'elemento materiale del reato la sentenza impugnata con motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica valorizza, attraverso il richiamo all'attività intercettiva, la reale gestione dell'attività da parte del ricorrente così come confuta le allegazioni relative alla liceità dei capitali impiegati nell'attività. La sentenza impugnata correttamente richiama sul punto la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 131 r.)512 bis cod. pen. non ha natura di reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera, che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni - nella specie, un familiare - con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Como, Rv. 277075). La sentenza impugnata, in punto di elemento psicologico, ha chiarito che nel caso in esame la consapevolezza sussiste in capo all'interponente e all'interposto: in capo a [OSCURATO:PERSONA] può ricavarsi dallo stretto rapporto di parentela con il ricorrente interponente, che consente di escludere una totale inconsapevolezza delle attività delinquenziali svolte dal padre [OSCURATO:PERSONA], il quale, per come riferito dai testi di polizia giudiziaria, era pressoché costantemente impegnato nella gestione di tutte le attività portuali senza averne titolo e senza che il Comune gli avesse rilasciato una concessione per la gestione del carroponte, come per la gestione delle attività di varo ed alaggio delle imbarcazioni. 11.3. Il quinto motivo di ricorso, quanto alla vicenda cautelare, è infondato. La Corte territoriale ha confutato le obiezioni difensive relative alla fase cautelare richiamando sullo specifico punto le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], come detto, riscontrate, nonché intervenute in un momento successivo alla fase cautelare, che hanno evidenziato che l'attività fittiziamente intestata era finalizzata ad agevolare le attività del sodalizio. Va comunque richiamato il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, l'efficacia della pronunzia del tribunale del riesame che affermi la carenza dei gravi indizi di colpevolezza è limitata al procedimento incidentale "de libertate" ed è finalizzata alla sola eliminazione della misura, non vincolando né l'apprezzamento del pubblico ministero titolare delle indagini quanto alla rilevanza degli elementi indiziari acquisiti, né quello del giudice per le indagini preliminari ai fini del rinvio a giudizio o del giudice del dibattimento (Sez. 3, n. 36198 del 11/06/2021, C., Rv. 281972; conf. Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195352). 11.4. Il sesto motivo, quanto alla circostanza aggravante della disponibilità in armi prevista dall'art. 416 bis comma 4 cod. pen., è infondato. Sul punto si rinvia alle motivazioni di cui al paragrafo 4.5. 13211.5. Il settimo motivo, quanto alle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Questa Corte ha chiarito che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Bianchi, Rv. 282693). La sentenza impugnata ha operato buon governo del principio richiamato atteso che ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali risultanti dal certificato del casellario giudiziale (uno per ricettazione e l'altro per violazione della fattispecie di cui all'art. 316 ter cod.pen.) dai quali ha ricavato la negativa personalità dell'imputato, pur a fronte dell'esclusione della recidiva in primo grado. 12. [OSCURATO:PERSONA] ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato. 12.1 Il primo e il secondo motivo, relativi alla configurabilità dell'art. 513 bis cod. pen., risultano infondati. Le argomentazioni a sostegno della infondatezza delle censure, comuni ad altri coimputati, sono contenute nel paragrafo 4.3. al quale si rinvia. In estrema sintesi, la Corte di appello di Catanzaro ha escluso che il precetto dell'art. 513 bis cod. pen. imponga di ritenere che le persone intimidite debbano essere solo i "concorrenti" degli imputati nel medesimo settore, e segmento, di mercato. Con l'ipotesi di "chiusura" contenuta nella norma, in realtà, si è sostanzialmente inteso ricom prendere tutte quelle condotte che possano costituire una concreta turbativa del complessivo funzionamento del mercato, avendo, pertanto, come possibili destinatari (traducendone nel penale: come persone offese dal reato) qualsivoglia soggetto che operi nel mercato stesso; così da non potersi affermare che gli atti di "concorrenza" possano essere consumati (con violenza o minaccia solo così configurandosi il delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen.) solo rispetto ai "concorrenti", operanti nel medesimo segmento di mercato. 133Operata questa necessaria premessa quanto alla configurabilità della fattispecie di cui al capo 93, la Corte territoriale ha fornito una lettura coerente del materiale probatorio acquisito, valutato nella sua interezza. La censura propone una diversa valutazione del compendio probatorio laddove esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Nel valorizzare il risultato delle intercettazioni e le chiamate in correità dei collaboratori, la sentenza impugnata ha evidenziato l'imposizione dell'acquisto del vino [OSCURATO:PERSONA], consumata dal ricorrente in danno del ristoratore [OSCURATO:PERSONA] unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, [OSCURATO:PERSONA] non ha altra scelta se non quella di tenere il vino e provare a rivenderlo dal momento che tentare di resistere alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] è un atto imprudente, che denota solo l'incapacità di fare i conti con la realtà delle cose (conv. n. 589 del 6 maggio 2013). Il reato di illecita concorrenza con minaccia concorre con quello di estorsione trattandosi di fattispecie differenti, la cui diversità si misura valutando le modalità con cui si esprime l'azione violenta, posto che integra il delitto di cui all'art. 513- bis cod. pen. la condotta tesa a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditoriali attraverso comportamenti violenti che incidono direttamente sul funzionamento dell'impresa, mentre si configura il delitto di estorsione nel caso in cui l'azione violenta si risolva in coazione fisica e psichica dell'imprenditore e non si traduca in una manipolazione violenta e diretta dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente (Sez. 5, n. 40803 del 15/07/2022, Mazzitelli, Rv. 283758). È quanto si verifica nel caso di specie incidendo la condotta estorsiva sui meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente, assumendo i connotati di un "atto di concorrenza" come lo sviamento di clientela; ricorre tipicamente nel caso dell'impresa che si impone sul mercato grazie alla forza di intimidazione di un sodalizio mafioso. 12.2. Il terzo motivo, quanto alla contestazione estorsiva, è manifestamente infondato. La censura si risolve in una mera rivalutazione delle risultanze istruttorie a fronte di una motivazione in fatto esaustiva ed immune da vizi logici: una volta 134accettata la consegna, il ristoratore non avrebbe avuto altra scelta che tenerla e pagarla. Quanto alla mancanza di minacce espresse, la intimidazione mafiosa è tale da integrare sia l'elemento materiale dell'estorsione che l'aggravante del metodo mafioso. La spendita del nome dei [OSCURATO:PERSONA] e il diretto intervento di [OSCURATO:PERSONA] - a cui è conseguita l'accettazione da parte del ristoratore del vino che non aveva ordinato e che aveva a più riprese manifestato di non volere - sono esplicativi del messaggio intimidatorio silente che rende configurabile l'aggravante del metodo mafioso nel caso in cui, come quello in esame, la consorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minacciosi (Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285669). 12.3. Il quarto motivo, quanto alla contestazione associativa di cui al capo 1, è manifestamente infondato. Le argomentazioni a sostegno della infondatezza della censura, comuni ad altri coimputati, sono contenute nel paragrafo 3.2. al quale si rinvia. Con riferimento alla specifica posizione del ricorrente, la Corte territoriale fornisce motivazione immune da vizi logici che resiste alle censure atteso che valorizza ai fini della partecipazione in primo luogo la comprovata partecipazione ai reati-fine di estorsione e illecita concorrenza da valutarsi nel contesto di tutte le altre intercettazioni "[..] che dimostrano la stabile partecipazione di tutti i soggetti alla distribuzione del vino cirotano in Germania, insieme a esponenti di primo piano delle cosche quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (coimputati dei medesimi reati) e [OSCURATO:PERSONA] [..]". Sul punto, si richiamano le Sezioni unite di questa Corte secondo cui in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376; di recente Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126). [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] indica il ricorrente come appartenente al gruppo tedesco preposto alla distribuzione del vino e descrive le relative modalità in termini conformi alla contestazione, spiegando che nessuno dei ristoratori rifiutava le spedizioni per timore di mettersi contro la cosca ("[...] a Kalsel e a Melsungen c'era., pure [OSCURATO:PERSONA] .... quindi loro gli facevano la strada già con i ristoratori [•.]". 13512.4. Il quinto motivo, quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza motiva la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. sia con riferimento al metodo come già evidenziato in precedenza (par. 11.2), sia con riferimento alla finalità agevolativa che si configura in relazione alla chiara finalizzazione della condotta a favorire l'espansione economica delle cosche cirotane nel mercato tedesco del vino. 12.5. Il sesto motivo sul trattamento sanzionatorio è infondato. Questa Corte ha chiarito che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Bianchi, Rv. 282693). La sentenza impugnata ha operato buon governo del principio richiamato atteso che ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando la gravità dei fatti e dell'intensità del dolo - insito nel carattere organizzato della condotta e nel consapevole e sistematico sfruttamento delle condizioni di assoggettamento dei ristoratori italiani in Germania - in assenza di altri elementi valorizzabili a tale fine. La pena è stata computata partendo da una base pari al minimo edittale della condotta partecipativa. Quanto alla motivazione circa la quantificazione degli aumenti per il riconoscimento della continuazione tra reati questa Corte ha chiarito che il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, come nel caso di specie, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005). 13. [OSCURATO:PERSONA] ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato. 136Ricorsi avv. L. [OSCURATO:PERSONA] e avv. G. Bruno13.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativi alla contestazione associativa, sono infondati. Le censure sono volte ad escludere il ruolo apicale del ricorrente e a ridimensionare il suo contributo associativo ritenendo che il controllo della cosca strongolese fosse prerogativa del padre [OSCURATO:PERSONA], nonostante la sua detenzione. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la sentenza impugnata ha argomentato la partecipazione associativa con ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] attraverso le risultanze delle intercettazioni, che - unitamente allo specifico episodio estorsivo di cui al capo 58 e alle dichiarazioni etero accusatorie del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che indica i figli di [OSCURATO:PERSONA] come formalmente affiliati al locale di 'ndrangheta diretto dal padre - hanno dimostrato che durante la detenzione di [OSCURATO:PERSONA] erano stati la moglie [OSCURATO:PERSONA] e i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad assumere il controllo del locale strongolese, imponendosi, per volere del capocosca [OSCURATO:PERSONA], sui fratelli di quest'ultimo. La Corte territoriale, infatti, dà conto della circostanza che secondo le regole dell'organizzazione, durante la carcerazione del capoclan, il comando doveva essere assunto dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], detto [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], detto [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia, la moglie di [OSCURATO:PERSONA], d'accordo con il marito detenuto, era riuscita a mantenere il comando unitamente ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], suscitando tensioni all'interno della cosca e all'esterno con il locale di [OSCURATO:PERSONA], soprattutto in occasione dell'atto incendiario ai danni della vicesindaca [OSCURATO:PERSONA] realizzato dal ricorrente. Dunque, la censura propone una rivalutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare delle conversazioni ambientali e telefoniche che risultano quanto mai chiare nei loro contenuti: - il ruolo di comando di [OSCURATO:PERSONA] e il suo pieno appoggio al ruolo vicario esercitato dal figlio [OSCURATO:PERSONA] emerge dal colloquio del 31 luglio 2014 allorquando [OSCURATO:PERSONA], attraverso il figlio [OSCURATO:PERSONA] e il fratello [OSCURATO:PERSONA], detto [OSCURATO:PERSONA], rimprovera gli altri fratelli ed in particolare [OSCURATO:PERSONA] i quali, anziché dedicarsi alle attività comuni, contrastano le decisioni del figlio [OSCURATO:PERSONA]. Nel ribadire il proprio ruolo di comando, [OSCURATO:PERSONA] chiarisce ai fratelli che l'operato del figlio [OSCURATO:PERSONA], anche se da loro non condiviso, equivale ad un suo ordine, confermando in tal modo il ruolo apicale dell'imputato; - la conversazione n. 1238 del 23 gennaio 2014, intercorsa fra Castiglione e Iuzzolino, ribadisce che la cosca di [OSCURATO:PERSONA] è gestita da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi figli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno deliberato l'atto intimidatorio nei 137confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto [OSCURATO:PERSONA] era sceso a patti con i [OSCURATO:PERSONA] e poi aveva rifiutato di fare qualcosa per loro conto; - la conversazione n. 1339 del 24 gennaio 2014, sempre tra Castiglione e Iuzzolino, ha per oggetto il contrasto interno alla cosca [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, i contrasti tra [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA] e la cognata [OSCURATO:PERSONA] e il nipote [OSCURATO:PERSONA] detto Cenzineddu. [OSCURATO:PERSONA] le argomentazioni sviluppate nei motivi nuovi, volte ad escludere la posizione apicale del ricorrente, non si confrontano con le motivazioni della sentenza impugnata, la quale non ha automaticamente qualificato il ruolo di vertice dell'imputato per il suo rapporto di parentela con il padre, capoclan detenuto, ma ha esaustivamente motivato in fatto sulle circostanze che hanno permesso di riconoscere a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di reggenza unitamente al fratello e alla madre, durante la detenzione del padre. Va sul punto richiamata la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che, in tema di associazione di tipo mafioso, risponde del più grave delitto di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. il reggente di una cosca di 'ndrangheta nominato sostituto dal capo cosca detenuto e da questi incaricato delle trattative con gli esponenti di altri gruppi criminali per la spartizione dei profitti illeciti ovvero di portare a termine le attività estorsive indicategli, rivestendo le funzioni di guida e di comando proprie del capo, nonché quelle dell'organizzatore che provvede ad assicurare il funzionamento e l'operatività del sodalizio criminale (Sez. 2, n. 4822 del 15/11/2022, dep.2023, Cristiano, Rv. 284389). 13.2. Il terzo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo di ricorso, quanto alla circostanza aggravante della disponibilità in armi prevista dall'art. 416 bis comma 4 cod. pen. dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sono infondati. Sul punto si rinvia alle motivazioni di cui al paragrafo 4.5. 13.3. Il quarto motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], quanto all'episodio estorsivo di cui al capo 58, sono infondati. La sentenza con motivazione in fatto immune da vizi ha valorizzato le intercettazioni ambientali all'interno della vettura di [OSCURATO:PERSONA] e nella casa circondariale dove era detenuto [OSCURATO:PERSONA] dalle quali è emerso che l'imputato è intervenuto sull'impresa Filosa imponendo l'assunzione dello zio [OSCURATO:PERSONA] e il noleggio di un escavatore. La Corte territoriale ha risposto alla censura, in questa sede reiterata, quanto alla configurabilità della estorsione contrattuale che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con 138 L: nl'agente o con altri soggetti; l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune (ex multis, Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, Pmt c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278998); in particolare integra il delitto di estorsione, e non quello di violenza privata, la condotta di chi costringe un imprenditore, con violenza o minaccia, ad effettuare un'assunzione non necessaria, sussistendo tanto il requisito dell'ingiusto profitto per la persona indebitamente assunta, quanto quello del danno per la vittima, implicito nell'essere, la stessa, costretta all'assunzione di una persona, in spregio alla propria autonomia negoziale e in assenza di qualsiasi vantaggio economico (Sez. 2, n. 31302 del 24/06/2025, Cardinale, Rv. 288558). Egualmente reiterativa la doglianza già formulata in appello alla quale è stata fornita risposta adeguata in punto di assenza di minacce espresse atteso che in tema di estorsione, è configurabile l'aggravante del metodo mafioso anche a fronte di un messaggio intimidatorio "silente", in quanto privo di un'esplicita richiesta, nel caso in cui la consorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minacciosi (Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285669). 13.4. Il quinto motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. risultano infondati. La circostanza aggravante sotto il profilo della finalità agevolatrice del clan è stata correttamente ravvisata e motivata. Le condotte dell'imputato erano finalizzate al controllo delle attività economiche esercitate sul territorio, onde conseguirne sia vantaggi economici diretti che il generale rinsaldamento del potere della cosca sulla comunità. La sentenza impugnata evidenzia come [OSCURATO:PERSONA] fosse preoccupato in quanto la "politica" del fratello [OSCURATO:PERSONA] nell'imposizione delle assunzioni non soddisfacesse a sufficienza le aspettative dei compaesani, di cui la cosca doveva farsi carico. La finalizzazione dell'operato di [OSCURATO:PERSONA] a garantire gli interessi della cosca emerge altresì nel "conflitto di competenza" del 2013 sull'appalto per la costruzione della scuola, appaltata proprio a una delle imprese dei fratelli Filosa, risolto grazie all'intervento dal carcere di [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] personalmente. 13913.5. Il sesto motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], quanto alla contestazione di cui al capo 61, sono nel complesso infondati. La censura è reiterativa del motivo di appello al quale la sentenza impugnata ha fornito adeguata risposta ai fini della configurabilità della fattispecie contestata. Dalle risultanze istruttorie illustrate nelle sentenze di merito è emerso che: - in data 10 giugno 2010 [OSCURATO:PERSONA] ha trasferito la sua residenza anagrafica in Pietrapaola (Cs), via Amalfi n. 27, presso la famiglia dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - dagli accertamenti presso l'ufficio anagrafe (prot. n.13/2010) è risultato che l'imputato ha dichiarato di essere un nipote di [OSCURATO:PERSONA] e il motivo di inserimento nello stato di famiglia [OSCURATO:PERSONA] /[OSCURATO:PERSONA] era rappresentato da motivi di lavoro; - in data 5 luglio 2010 l'agente della [OSCURATO:PERSONA] attestava la presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso la residenza [OSCURATO:PERSONA] e la nuova residenza dichiarata coincideva con la sede legale dalla società a responsabilità limitata "[OSCURATO:PERSONA]"; - il trasferimento di residenza è risultato fittizio, in quanto l'imputato e la sua compagna hanno continuato ad abitare presso l'abitazione estiva della famiglia [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], come accertato da una verifica eseguita il 12 febbraio 2014 dai carabinieri di Mandatoriccio (Cs), che, recatisi presso l'abitazione in Pietrapaola, via Amalfi n. 27, hanno accertato la presenza del solo nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato che nessun altro abitava nell'immobile e che in esso non vi era la sede di alcuna impresa; accertamento confermato da ulteriore verifica dei carabinieri di Mandatoriccio del 5 settembre 2015. La sentenza impugnata ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale la condotta di colui che ottenga la iscrizione nelle liste anagrafiche comunali dichiarando falsamente, prima, in allegato alla richiesta indirizzata agli uffici dello stato civile di aver trasferito la propria residenza nel comune in questione, e, successivamente, in sede di verifica da parte dei vigili urbani, di abitare insieme alla propria famiglia nel luogo indicato, a nulla rilevando, ai fini della affermazione della responsabilità del privato, la circostanza che il "deceptus" sia tenuto e possa effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato (Sez. 5, n. 15651 del 07/03/2014, C., Rv. 259880). Contrariamente a quanto sostenuto nel motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è quanto accaduto nel caso di specie essendosi verificato il duplice momento rappresentato dalla iniziale falsa dichiarazione dell'imputato e dall'accertamento successivo della polizia municipale del 5 luglio 2010. 140Il falso cambio di residenza, accompagnato dalla indicazione dello stesso luogo quale sede fittizia della società di autotrasporti, era funzionale all'esercizio di una attività economica della cosca [OSCURATO:PERSONA], nel perseguimento degli scopi associativi; né la circostanza che la società sia stata costituita dopo la dichiarazione falsa è in grado di escludere la finalità elusiva. 13.6. Il settimo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il quinto motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in punto di trattamento sanzionatorio, risultano manifestamente infondati. Questa Corte ha chiarito che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Bianchi, Rv. 282693). La sentenza impugnata ha operato buon governo del principio richiamato, avendo escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche mediante la valorizzazione della gravità dei fatti e, in particolare, «[...] del ruolo apicale; della responsabilità nella "strategia della tensione" nei confronti dell'amministrazione comunale, attuata mediante l'atto incendiario ai danni di una componente della medesima amministrazione [...]», in assenza di ulteriori elementi positivamente apprezzabili a tal fine, non essendo sufficiente il mero stato di incensuratezza. Quanto alla pena base, anche in tal caso la sentenza ha congruamente motivato specificando che, in ragione del ruolo apicale e della protrazione della permanenza oltre le modifiche al trattamento sanzionatorio ad opera della legge 69/2015, la sentenza di primo grado l'ha quantificata al di sotto del minimo edittale di cui all'art. 416 bis comma 4 cod.pen. (anni 13 e mesi 6), pena comunque congrua anche in rapporto a un ipotetico minimo edittale di anni 12 di reclusione, "[..]giustificandosi il lieve scostamento al rialzo in ragione dell'intensità del dolo e della gravità della condotta, percepita come particolarmente violenta e aggressiva finanche da altre frange dello stesso sodalizio[. .1". Quanto alla motivazione circa la quantificazione degli aumenti per il riconoscimento della continuazione tra reati, questa Corte ha chiarito che il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, come nel caso di specie (mesi 6 per l'estorsione di cui al capo 58; mesi 3 per il falso di cui al capo 61), essendo in tal 141caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005). 13.8. Lottavo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta infondato. Rinviando al par. 3.2.4. per l'inquadramento della questione e per i relativi riferimenti giurisprudenziali di legittimità, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contestazione del reato associativo in forma "aperta", le prove acquisite attestano la prosecuzione ininterrotta delle attività del sodalizio criminale anche in epoca successiva alla predetta modifica normativa. Ciò si ricava dalle conversazioni dell'autunno/inverno 2014 in cui si fa espresso riferimento al ruolo vicario che sta svolgendo l'imputato rispetto al padre detenuto e al suo interessamento alle attività imprenditoriali della famiglia Filosa dimostrando una partecipazione alla vita della organizzazione continuativa anche dopo il 2015. 14. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 14.1. L'unico motivo di ricorso, quanto alla contestazione di cui al capo 79, risulta manifestamente infondato, nonché generico. In primo luogo, la motivazione della sentenza impugnata, da considerarsi nel suo complesso anche in relazione alla contestazione di cui capo 77 della fittizia intestazione dichiarata estinta per intervenuta prescrizione, regge alle reiterate censure volte ad un nuovo e più favorevole apprezzamento delle circostanze di fatto, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Dopo il sequestro dell'agenzia di onoranze funebri, avvenuto in data 25 febbraio 2016 ed eseguito il 19 aprile 2016, sono state registrate conversazioni che attestano la prosecuzione dell'attività e quindi l'elusione della misura di prevenzione ablativa da parte del [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza esamina e valuta due significative conversazioni telefoniche: - la prima intercettata il 15 settembre 2016, allorquando [OSCURATO:PERSONA] chiede al ricorrente di rispondere alle telefonate della società finanziaria perché altrimenti "non me la fanno passare"; il teste [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che non vi erano mutui contratti dall'agenzia di onoranze funebri, circostanza dalla quale logicamente la sentenza ha logicamente desunto che si trattasse di un finanziamento personale del [OSCURATO:PERSONA] e non dell'agenzia; 142- la conversazione del 16 ottobre 2016 durante la quale [OSCURATO:PERSONA] contatta [OSCURATO:PERSONA] e gli chiede notizie su un funerale. [OSCURATO:PERSONA] risponde che la defunta aveva dato disposizioni indicando a quale agenzia di onoranze funebri avrebbero dovuto rivolgersi i suoi parenti perché, altrimenti, lo avrebbero gestito loro. Le conversazioni provano proprio quello che la difesa del ricorrente nega e cioè la gestione fittizia del [OSCURATO:PERSONA] e non l'operatività dell'azienda; [OSCURATO:PERSONA] risponde, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non all'amministrazione giudiziaria quanto piuttosto alle sollecitazioni di [OSCURATO:PERSONA] nonostante l'intervenuto sequestro. Il motivo, sul punto, risulta altresì generico limitandosi a prospettare soluzioni alternative, ma non censurando specifici punti della sentenza. Né i motivi aggiunti confutano le conclusioni sin qui offerte. 15. [OSCURATO:PERSONA] ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato. 15.1. Il primo e il secondo motivo, relativi alla contestazione associativa, risultano infondati. Contrariamente a quanto assunto in ricorso, la Corte territoriale fonda il giudizio di penale responsabilità su argomentazioni solide che restituiscono una motivazione immune da vizi logici. Coerentemente alle indicazioni fornite da questa Corte in tema di partecipazione associativa, la sentenza impugnata richiama sì i reati fine, ma analizzandone la effettiva rilevanza ai fini che ci occupano. In particolare, valorizza l'episodio del tentativo di estorsione atteso che tale condotta consente di ritenere - unitamente ai due reati di interposizione fittizia di persona nel settore delle panificazioni e delle onoranze funebri- l'inserimento dell'imputato nella consorteria: l'imposizione del pane ad un commerciante ambulante a Crotone, e dunque in un territorio sottoposto all'influenza di altra consorteria ([OSCURATO:PERSONA]-Corigliano-Bonaventura) in un territorio non ricompreso nell'influenza del sodalizio cirotano, necessitava di metodi violenti per imporre l'acquisto del pane. I due reati di trasferimento fraudolento di valori si rivelano quindi non fini a sé stessi, ma si inseriscono in un contesto in cui il [OSCURATO:PERSONA] ha consentito alla cosca 143di acquisire il controllo delle attività di panificazione e delle onoranze funebri, implementando gli introiti a vantaggio sia dei detenuti che degli associati. La Corte territoriale ha operato buon governo del principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui, in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione. (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376; di recente Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126). La sentenza impugnata ha fornito altresì risposta alle censure contenute nell'atto di appello in quanto ha chiarito, attraverso il richiamo alle risultanze telefoniche e documentali, che l'imputato non si limitava a sostenere le attività imprenditoriali del padre, ma le condivideva nei metodi e negli scopi come rivelano le condotte allo stesso contestate. Ha poi giustificato la mancanza di contatti con ulteriori componenti del sodalizio, in ragione del fatto che il padre [OSCURATO:PERSONA] era uno dei vertici dell'organizzazione. 15.2 Il terzo motivo, relativo alla contestazione di cui al capo 76, risulta manifestamente infondato. Il motivo si rivela reiterativo rispetto a censure già esaminate e confutate dalla Corte territoriale, nonché rivalutativo delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. La conversazione valorizzata dalla Corte territoriale, che dà conto del personale interessamento dell'imputato all'attività di panificazione della società fittiziamente intestata ad altri (conv.n.8130 del 18 novembre 2016: "[..]io il commercialista mi ha dato la lista dei documenti da fare per (..), sulla lista c'è richiesta anche la conformità dei vigili del fuoco [..]."), è valutata con motivazione in fatto immune da vizi, non censurabile in questa sede (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599). Secondo la sentenza impugnata l'utilizzo della terza persona plurale ("[..] noi siamo pronti[..]") è sintomatico del fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha concorso con il padre nella realizzazione del reato di trasferimento fraudolento di valori, mediante la costituzione di una società creata appositamente dopo il sequestro dei beni ed intestata a soci fittizi al fine di eludere le disposizioni in materia di misure ablative di prevenzione. 144La conversazione telefonica è sorretta da un più articolato compendio probatorio rappresentato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle conversazioni ambientali intercettate in carcere. È provato il ruolo che il ricorrente ha avuto nella fase successiva al sequestro della prima impresa di panificazione, al fine di aprire la nuova attività, intestata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prima tutti dipendenti dell'impresa individuale a sé intestata; il ruolo direttivo è gestito unitamente al padre [OSCURATO:PERSONA], che, pur non facendo parte della società, non solo ha curato le incombenze per l'avvio dell'attività, ma si è occupato di varie problematiche via via insorte su sollecitazione dei gestori apparenti. Contrariamente a quanto lamentato in ricorso, la sentenza si confronta con la specifica censura relativa al provvedimento del 19 settembre 2018 di revoca della confisca, argomentando quanto alla mancanza di rilevanza in relazione alla sussistenza della fattispecie, attesa la totale autonomia tra procedimento di prevenzione e processo penale; si confronta anche con la irrilevanza della eventuale provenienza lecita dei beni, atteso che il delitto contestato è integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, come affermato in più occasioni, dalla giurisprudenza di questa Corte, opportunamente richiamata (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276216). 15.3. Il quarto motivo, relativo alla contestazione di cui al capo 77, risulta anch'esso manifestamente infondato. Come argomentato nel paragrafo che precede, il motivo si rivela reiterativo rispetto a censure già esaminate e confutate dalla Corte territoriale, nonché rivalutativo delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. La sentenza chiarisce con motivazione in fatto immune da vizi logici che [OSCURATO:PERSONA], in qualità di interponente, ha costituito la società "Agenzia onoranze funebri [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." attribuendone la titolarità al figlio [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], soggetti interposti ai quali sono state attribuite le quote sociali nella misura del 50% ciascuno ed al [OSCURATO:PERSONA] anche la carica di amministratore unico, tanto al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale. Sul punto la sentenza evidenzia che la assenza dell'imputato da qualunque attività o mansione, emersa in modo chiaro dalle numerose conversazioni telefoniche e dalle dichiarazioni dei collaboratori, rappresenta la prova logica del suo ruolo di interposto del padre nell'attività di onoranze funebri, attività riconducibile alla cosca [OSCURATO:PERSONA] , nella piena sussistenza del dolo specifico 145 Cdella fattispecie, essendo il ricorrente pienamente a conoscenza del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione , con il dolo specifico di aggirarle. 15.4. Il quinto motivo, relativa alla contestazione estorsiva riqualificata quale reato tentato di cui al capo 113), risulta manifestamente infondato, non confrontandosi con le argomentazioni in fatto contenute nella sentenza e con le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte. Il riconoscimento dell'imputato è certo: la specificazione della persona offesa in ordine alla circostanza che si trattava di uno dei due ragazzi controllati quello stesso giorno dagli agenti della [OSCURATO:PERSONA] consente la identificazione di [OSCURATO:PERSONA] che, come riferito dal teste di polizia giudiziaria Mascolo, sono stati controllati proprio in quel giorno. L'identificazione del [OSCURATO:PERSONA], peraltro, è tanto più certa in quanto all'atto del controllo indossava una maglietta con la indicazione "[OSCURATO:PERSONA]". Quanto alla minaccia, anche sul punto la motivazione della sentenza impugnata appare esaustiva e logica: - innanzitutto richiama i principi consolidati espressi da questa Corte secondo cui la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera (Sez. 2, n. 37526 del 16/06/2004, Giorgetti, Rv. 229727); - l'intimazione rivolta al [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], rappresentandogli che avrebbe dovuto acquistare il pane da lui "a tutti i costi", unitamente al riferimento a persone da cui il [OSCURATO:PERSONA] era già sottoposto ad estorsione, consentono di ritenere che, nel contesto ambientale in cui si è svolta la vicenda, la minaccia è stata rivolta alla persona offesa in maniera "[..]larvata ma perfettamente comprensibile[. .1" atteso che la persona offesa perché era già sottoposta a intimidazioni , essendo costretta a rifornirsi dei prodotti alimentari da soggetti diversi da [OSCURATO:PERSONA]. 15.5. Il sesto motivo, relativo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. risulta infondato. La circostanza aggravante è stata riconosciuta quanto alla sussistenza dell'agevolazione mafiosa in relazione a tutti i reati fine. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso quanto all'invocata inconsapevolezza dell'imputato di agire con l'intento di agevolare l'associazione, essendo le attività lecite, la Corte territoriale attraverso la descrizione delle plurime 146condotte contestate ha dimostrato la piena consapevolezza del ricorrente non solo della esistenza ed operatività del sodalizio, ma della finalità perseguita di agevolare il sodalizio mafioso, cui ha fornito quindi efficace contributo. In primo luogo, anche in tal caso la decisione impugnata si è uniformata alle opzioni interpretative fissate da questa Corte secondo cui: - la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep.2020, Chioccini, Rv. 278734); - la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è configurabile anche nel caso in cui l'agente persegua l'ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purché ad esso si accompagni la consapevolezza di favorire l'interesse della cosca beneficiata (Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Rv. 262713). Dalle richiamate indicazioni la sentenza ricava come sia irrilevante che nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA], e con lui [OSCURATO:PERSONA] in qualità di concorrente nel reato ascritto al capo 76) con il ruolo di interponente, avessero effettuato il trasferimento fraudolento di valori mediante la costituzione della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s." anche per perseguire una loro personale utilità. L'attività di panificazione dei [OSCURATO:PERSONA] ricadeva tra quelle del sodalizio e i proventi, per come è emerso dai colloqui intercettati in carcere, confluivano nelle casse del sodalizio ed erano destinati anche al mantenimento dei detenuti, cosicché appare evidente la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen. in termini di agevolazione della cosca 'ndranghetistica [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Le medesime argomentazioni possono essere spese in relazione all'altra attività economica condotta dai [OSCURATO:PERSONA] (questa volta il ricorrente risulta interposto nella condotta di cui al capo 77) nell'ambito delle onoranze funebri, anche in tal caso perseguendo finalità comuni a quelle della cosca. Quanto infine alla contestazione estorsiva di cui al capo 113), la censura non coglie nel senso allorquando lamenta l'omessa motivazione quanto alla circostanza aggravante sotto il profilo del metodo, dal momento che anche in tal caso la circostanza aggravante è riconosciuta sotto il profilo dell'agevolazione: [OSCURATO:PERSONA] era consapevole del fatto che l'attività imprenditoriale era funzionale agli interessi del sodalizio, non solo per il fatto di aver concorso con il padre [OSCURATO:PERSONA] alla costituzione della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s." per eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ma anche peraverne condiviso i metodi, allorquando ha cercato di imporre con minaccia una fornitura di pane a Crotone, ossia in un territorio che, essendo al di fuori del circondario di competenza della cosca [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], rendeva necessario il ricorso a modalità più palesi, che in tal caso risultano rivelatrici della piena adesione al programma ed alle finalità proprie dell'associazione di tipo mafioso e consentono, ulteriormente, di comprendere che sia il reato di trasferimento fraudolento di valori, sia la tentata estorsione, siano stati commessi con la specifica finalità di agevolare il sodalizio criminale. 15.6. Il settimo motivo, quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen. è infondato. Sul punto si rinvia alle motivazioni di cui al paragrafo 4.5 nella parte generale. 15.7. L'ottavo motivo sul trattamento sanzionatorio è infondato. Questa Corte ha chiarito che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Bianchi, Rv. 282693). La sentenza impugnata ha operato buon governo del principio richiamato atteso che ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando i due precedenti penali risultanti dal certificato del casellario giudiziale (furto e detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti) che delineano la negativa personalità dell'imputato e giustificano, pur a fronte dell'esclusione della recidiva in primo grado, il diniego delle circostanze attenuanti generiche in assenza di altri elementi valorizzabili a tale fine. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso inoltre: - la pena è stata ridotta partendo, quanto alla contestazione dell'associazione in armi, da una base pari al minimo edittale della condotta partecipativa con motivazione che ha ridimensionato il ruolo dell'imputato all'interno della cosca; - sono stati giustificati con esaustiva e logica motivazione gli aumenti di mesi 6 di reclusione irrogati in continuazione per ciascuno dei capi 76) e 77) in considerazione dell'importanza per la cosca delle attività imprenditoriali nel settore della panificazione e delle onoranze funebri per le quali sono stati realizzati i reati di trasferimento fraudolento di valori, entrambe funzionali ad incamerare introiti riconducibili al sodalizio; è stato ridotto a mesi 2 di reclusione l'aumento in continuazione per il capo 113), trattandosi di fattispecie estorsiva che in grado di 148appello è stata riqualificata nella forma del tentativo, precisando che si tratta di aumento del tutto congruo alla elevata portata intimidatoria delle minacce rivolte alla persona offesa. Per completezza espositiva in punto di trattamento sanzionatorio va altresì evidenziato che, pur non essendo stata pronunziata assoluzione per la condotta di cui al capo 79 riconosciuto dal giudice di primo grado, negli aumenti di pena riconosciuti in continuazione non vi è aumento per tale imputazione; sul punto, tuttavia, non vi è impugnazione del Procuratore generale. 15.8. Il nono motivo sulla confisca è infondato. La sentenza ha chiarito che le attività imprenditoriali di panificazione e di onoranze funebri possono essere qualificate come "mafiose" in virtù della correlazione specifica tra la gestione delle predette attività imprenditoriali e le attività riconducibili alla cosca: si tratta di imprese che hanno costituito lo strumento operativo per lo svolgimento delle attività criminali in maniera pressoché capillare sul territorio mediante l'acquisizione diretta della gestione di due settori delle attività economiche nell'area di dominio della consorteria, motivo per cui si vede in ipotesi di confisca obbligatoria ex artt. 240 cod. pen. e 416 bis, comma 7, cod. pen. 16. [OSCURATO:PERSONA] ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato. 16.1. Il primo motivo di ricorso, in ordine alla sussistenza della fattispecie di cui agli artt. 110, 416 bis cod. pen. è infondato. Il tema rilevante ai fini della risposta alla censura, affrontato dalla sentenza impugnata, è da inquadrarsi nell'ambito della perimetrazione della figura dell'imprenditore mafioso-colluso (partecipe o concorrente esterno a seconda del grado di compenetrazione dell'impresa con l'organizzazione criminale, Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276474) e dei tratti distintivi con l'imprenditore vittima. Sul punto questa Corte, peraltro in relazione al separato procedimento dei coimputati che hanno definito le loro posizioni con il giudizio abbreviato, ha affermato che, in tema di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, deve intendersi "imprenditore colluso" colui che è parte di un rapporto sinallagmatico con il sodalizio criminoso, produttivo di vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti, per l'uno, nell'imporsi nel territorio in posizione dominante, così 149rivolgendo, consapevolmente, a proprio profitto la relazione con la consorteria illecita e, per l'altra, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, dovendosi intendere, invece, imprenditore vittima colui che, soggiogato dall'intimidazione, cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno, senza venire a patti col sodalizio (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Pg. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286921 che ha ritenuto che il ricorrente fosse un imprenditore colluso con una associazione mafiosa, di cui aveva spontaneamente ricercato l'appoggio per sue nuove iniziative imprenditoriali nel territorio controllato dalla cosca locale). Questa Corte ha chiarito che l'imprenditore mafioso che risponde di concorso esterno è colui che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455). Ai fini della configurabilità del concorso esterno, occorre che il dolo diretto investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio (Sez. 5, n. 18256 del 10/01/2019, Aquilia, Rv. 276768). La Corte territoriale ha ravvisato la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie come contestata e riqualificata valorizzando con motivazione in fatto immune da vizi logici: - le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che l'imputato ricorrente, versando economicamente in cattive acque, si rivolse alla cosca per esportare il proprio vino, avanzando la proposta dapprima allo stesso collaboratore e poi al gruppo composto dal fratello [OSCURATO:PERSONA], dal cugino [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avviarono l'attività di esportazione; - le cattive condizioni economiche in cui l'imputato versava, e a causa delle quali si era determinato ad affidare la distribuzione del vino a persone vicine alla cosca; - la consapevolezza che il vino si vendeva solo grazie al potere persuasivo dei suoi distributori mafiosi e nonostante la sua modesta qualità (conv. n.16054 del 24 gennaio 2014 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); in tal modo sarebbe stato possibile risollevare le sorti dell'impresa e implementare gli affari, accettando senza riserve l'agire della cosca e le numerose imposizioni operate in territorio tedesco in danno dei ristoratori di origine italiana; 150 —- la conclusione di un vero e proprio patto sinallagmatico tra il viticoltore e gli esponenti di vertice della consorteria, sicché avrebbero potuto ottenere risultati soddisfacenti sotto il profilo economico tutte le parti. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso la sentenza ha confutato le censure devolute con l'atto di appello in punto di motivazione e in questa sede riproposte: - il vino è stato commercializzato attraverso la forza di intimidazione del sodalizio come dimostrano i reati fine (estorsioni) contestati ai coimputati e i contenuti delle intercettazioni in cui i soggetti coinvolti del traffico si mostrano consapevoli del fatto che il vino si impone sul mercato solo grazie all'intervento della cosca (conv. n.17756 del 10 marzo 2014 nella quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] discutono di un viaggio in Germania di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la distribuzione del vino [OSCURATO:PERSONA] e ironizzano sul fatto che è come se sul camioncino della distribuzione ci fosse la scritta "o compri o compri", dal momento che è impossibile rifiutare l'offerta; nello stesso senso conv. n. 589 del 6 maggio 2013 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); - le cattive condizioni economiche dell'imprenditore risultano provate documentalmente (denuncia formalizzata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] presso la Stazione di [OSCURATO:PERSONA] per paralizzare l'incasso di due assegni bancari posdatati da lui emessi che richiamava una significativa situazione debitoria) e dalle conversazioni intercettate tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA]; - gli atti vandalici eventualmente subiti dall'impresa [OSCURATO:PERSONA] non risultano incompatibili con la posizione di imprenditore colluso sia perché non è provata la natura di atti intimidatori provenienti da ambienti di criminalità organizzata, sia perché le intese raggiunte con alcuni esponenti della cosca con i quali vi è stata sicuramente collaborazione nella distribuzione del vino, non escludono la contemporanea sottoposizione a pretese aventi altra matrice; - la piena consapevolezza delle modalità con cui il prodotto era distribuito è confortata e confermata dalla partecipazione dell'imputato realizzata attraverso i viaggi in Germania insieme ai [OSCURATO:PERSONA] come risulta dalle intercettazioni; - la crescente ingerenza dei [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dell'attività è rivelatrice di una "[..]padronanza e confidenza che va al dì là del ruolo di semplici procacciatori di affari[..]", come dimostrano le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ("compare"; "voi siete il padrone") nel corso delle quali si assiste ad un coinvolgimento sempre più esteso nelle decisioni operative, dalle conversazioni con la segretaria, ai contatti con i fornitori, all'organizzazione delle spedizioni, alle indicazioni sui prezzi ). Quindi la sentenza chiarisce che, seppure non vi siano elementi sufficienti per ravvisare la estromissione dalla azienda di [OSCURATO:PERSONA] a vantaggio dei [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, l'imprenditore ha prestato un consapevole e 151rilevante contributo al sodalizio, pur senza farne parte, assicurandogli profitti che costituivano concretizzazione di uno dei suoi obiettivi fondanti e cioè l'acquisizione del controllo di un'attività economica attraverso lo sfruttamento della forza di intimidazione del vincolo associativo. In tal modo la Corte territoriale ha correttamente risposto al principale rilievo mosso dalla difesa nel ricorso quanto alla mancanza di una sinallagnnaticità e di un reciproco vantaggio nei rapporti tra la cosca e l'imputato. 16.2. Il secondo motivo di ricorso, relativa alla contestazione di cui al capo 93, è infondato. Le argomentazioni a sostegno della infondatezza delle censure, comuni ad altri coimputati, sono contenute nel paragrafo 4.3. e al paragrafo 12.1. relativo a [OSCURATO:PERSONA] ai quali si rinvia. In estrema sintesi, la Corte di appello di Catanzaro ha escluso che il precetto dell'art. 513 bis cod. pen. imponga di ritenere che le persone intimidite debbano essere solo i "concorrenti" degli imputati nel medesimo settore, e segmento, di mercato. Con l'ipotesi di "chiusura" contenuta nella norma, in realtà, si è sostanzialmente inteso ricomprendere tutte quelle condotte che possano costituire una concreta turbativa del complessivo funzionamento del mercato, avendo, pertanto, come possibili destinatari (traducendone nel penale: come persone offese dal reato) qualsivoglia soggetto che operi nel mercato stesso; così da non potersi affermare che gli atti di "concorrenza" possano essere consumati (con violenza o minaccia solo così configurandosi il delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen.) solo rispetto ai "concorrenti", operanti nel medesimo segmento di mercato. Operata questa necessaria premessa quanto alla configurabilità della fattispecie di cui al capo 93, la Corte territoriale ha fornito una lettura coerente del materiale probatorio acquisito, valutato nella sua interezza. La censura propone una diversa valutazione del compendio probatorio laddove esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Nel valorizzare il risultato delle intercettazioni e le chiamate in correità dei collaboratori, la sentenza impugnata ha evidenziato l'imposizione dell'acquisto del vino [OSCURATO:PERSONA] consumata in danno del ristoratore [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in favore e in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. 152La condotta estorsiva incidendo sui meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente, assume i connotati di un "atto di concorrenza" come lo sviamento di clientela; ricorre tipicamente nel caso dell'impresa che si impone sul mercato grazie alla forza di intimidazione di un sodalizio mafioso. 16.3 II terzo motivo di ricorso, relativo alla circostanza di cui all'art.416 bis.1 cod. pen. è manifestamente infondato, nonché generico. La censura si limita a negare la sussistenza della consapevolezza dell'imputato di agire con l'intento di agevolare l'associazione mafiosa, affermando genericamente che la gestione dell'attività imprenditoriale di [OSCURATO:PERSONA] era lecita e personale, senza connessioni con il sodalizio criminale. Non si confronta sul punto con i contenuti della sentenza che al contrario, come rappresentato nei paragrafi che precedono, ha ampiamente dimostrato la piena consapevolezza dell'agire di [OSCURATO:PERSONA] a vantaggio proprio e della cosca in un rapporto di reciproca convenienza. Si richiama anche qui la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art.416 bis.1 cod. pen. è configurabile anche nel caso in cui l'agente persegua l'ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purché ad esso si accompagni la consapevolezza di favorire l'interesse della cosca beneficiata (Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, cit.). 17. [OSCURATO:PERSONA] ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 17.1. Il primo motivo, relativo alla contestazione associativa di cui al capo 14 (in relazione alla quale è stata esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.), è manifestamente infondato. La censura risulta reiterativa dei medesimi motivi d'appello che sono stati correttamente analizzati e adeguatamente confutati dalla Corte territoriale. In particolare, la sentenza impugnata con motivazione in fatto immune da vizi logici e come tale insindacabile in questa sede (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944), ha argomentato quanto alla partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione diretta da [OSCURATO:PERSONA] valorizzando i colloqui in cui [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato discutono di auto da immatricolare in Bulgaria per poi farle rientrare in Italia, nonché i viaggi fatti da entrambi insieme in Bulgaria a tale scopo; l'utilizzazione della impresa [OSCURATO:PERSONA] in almeno una occasione per commercializzare in Italia auto coinvolte nel traffico illegale; l'episodio del 23 153febbraio 2017 nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] è stato controllato a Roma insieme a [OSCURATO:PERSONA], alla guida di una vettura Audi SQ5 noleggiata in Germania e a bordo della quale sono rinvenute due targhe italiane per poi partecipare, nella serata del medesimo giorno, a un incontro con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e con i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] organizzato proprio in conseguenza del controllo, che aveva messo in allarme l'organizzazione, incontro al quale solo un associato al traffico illegale poteva essere ammesso a partecipare. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso la sentenza ha confutato le censure devolute con l'atto di appello in punto di motivazione e in questa sede riproposte: - la circostanza che solo un autoveicolo, fra quelli oggetto dei traffici illeciti dell'organizzazione, risulti essere stato commercializzato in Italia direttamente dall'impresa dell'imputato non risulta decisiva atteso che per la configurazione della partecipazione all'associazione non è necessario il perfezionamento di reati scopo, ma soltanto un generico programma criminoso che preveda la loro consumazione (la sentenza richiama Sez. 4, n. 8092 del 28/01/2014, Prezioso, Rv. 259129); - la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse titolare in Bulgaria di una società diversa da quella attraverso cui venivano commesse le frodi e non coinvolta nei traffici illegali non è dirimente in quanto il contributo all'organizzazione ben può essere stato prestato con modalità diverse anche sfruttando contatti e conoscenze, come rivelano le intercettazioni nel corso delle quali l'imputato si riferisce a "ragazzi" di sua fiducia specializzati nelle pratiche; - la circostanza che in alcune conversazioni intercettate, si richiamino affari illeciti di diversa natura (oggetto della contestazione associativa di cui al capo 13) non è rilevante rispetto al coinvolgimento nel traffico internazionale di autoveicoli, quanto piuttosto è prova dei legami significativi tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato. 17.2 n secondo motivo, in punto di circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata e con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità. Questa Corte ha chiarito che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Bianchi, Rv. 282693). 154La sentenza impugnata ha operato buon governo del principio richiamato atteso che ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando la non trascurabile gravità della condotta tradottasi nell'inserimento in un articolato traffico internazionale di autoveicoli, in assenza di altri elementi positivamente valutabili a questo fine, tali non essendo l'assenza di precedenti atteso il disposto di cui all'art. 62 bis comma 3 cod. pen.), né l'età, neanche particolarmente giovane all'epoca dei fatti (circa 30 anni), né il fatto in sé di essersi sottoposto all'esame dibattimentale. 18. [OSCURATO:PERSONA] ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato. 18.1. Il primo motivo è generico limitandosi a denunciare le omesse risposte della sentenza agli articolati motivi di ricorso senza tuttavia specificarli. Non può censurarsi la decisione ove non abbia specificamente affrontato un argomento difensivo; non sussiste invero l'obbligo di pronunciarsi su ogni singola questione proposta in base a quanto affermato da questa Corte secondo cui in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741). 18.2. Il secondo motivo di ricorso, relativo al capo 46), è manifestamente infondato, in quanto tende a riproporre una rivalutazione in fatto delle risultanze istruttorie contenute nella sentenza impugnata. La Corte territoriale con motivazione in fatto immune da vizi ha individuato la decisività della conversazione (conv. n.48722 del 24 settembre 2011) intercorsa tra i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] durante la quale si fa riferimento ad una impresa occulta disposta a stanziare immediatamente l'importo occorrente per assicurarsi i lavori oggetto di aggiudicazione, impresa risultata essere quella dei F.11i [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, anche il capitale iniziale richiesto per l'assegnazione dei lavori è stato stanziato dalla impresa che li ha poi materialmente eseguiti, e la società 155Kalasarna era unicamente un soggetto interposto, con questo confutando l'obiezione difensiva secondo cui l'intervento dell'imputato e dei suoi figli si sarebbe concretizzato solo successivamente. La individuazione della impresa, quale quella dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], emerge chiara nelle conversazioni successive intercorse tra il novembre 2011 e il febbraio 2012, periodo di esecuzione dei lavori di taglio, confermando che [OSCURATO:PERSONA], per la gestione materiale dell'appalto, non essendo un imprenditore boschivo, utilizza l'impresa [OSCURATO:PERSONA] (conv. n.5764 del 17 novembre 2011). Così come contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la Corte territoriale ha individuato una specifica conversazione in cui emerge con certezza il riferimento al coinvolgimento dell'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: in data 14 dicembre 2011, sempre nel corso della interlocuzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo nel chiedere al secondo dell'attività di trasporto del materiale e dell'esecuzione dei avori di taglio da parte dell'impresa [OSCURATO:PERSONA], fa espresso riferimento al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ("[..]ci provo a chiamare o se non vengono domani viene sicuro o il padre o il figlio (..) ho chiamato [OSCURATO:PERSONA] stanno venendo. Però non è che ci ho pensato a dirgli se c'era pure il padre[..]"). Ulteriori elementi dimostrativi dell'occulta gestione dell'appalto da parte di [OSCURATO:PERSONA], attraverso la formale aggiudicataria società Kalasarna ma con la materiale esecuzione dei lavori affidata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si ricavano dalle conversazioni registrate a partire dai primi mesi del 2012. La sentenza impugnata ha dunque escluso che l'imputato si sia limitato ad acquistare legname dalla società aggiudicataria intervenendo esclusivamente nella fase successiva e solo nella veste di acquirente del prodotto del taglio essendo emerso che Kalasarna era una mera prestanome dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] e che è stata quest'ultima a eseguire i lavori ottenuti attraverso le intese collusive. 18.3. Il terzo motivo di ricorso, relativo al capo 47, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto tende a riproporre una rivalutazione in fatto delle risultanze istruttorie contenute nella sentenza impugnata. La sentenza impugnata si è in primo luogo soffermata sul contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sulla tenuta logica delle stesse e sulla loro complessiva attendibilità. Ha poi aggiunto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sulla turbativa d'asta per l'aggiudicazione dell'appalto del comune di Scigliano hanno trovato conferma nell'analisi delle offerte presentate e delle modalità di compilazione dei relativi plichi: le buste contenenti le offerte degli [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (i soli concorrenti di [OSCURATO:PERSONA]) sono state spedite lo stesso giorno dal medesimo ufficio 156postale, a distanza di due soli minuti l'una dall'altra, e che è stata utilizzata la medesima tipologia di busta, con la medesima scrittura e la medesima impostazione grafica, circostanze indicative della provenienza delle due offerte da una medesima fonte e da un medesimo centro di interesse, a riprova del carattere concordato della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA]. Il coinvolgimento personale dell'imputato emerge con evidenza dalla lite che [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato essere intervenuta il giorno dopo l'aggiudicazione nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], insieme al figlio [OSCURATO:PERSONA], lo avevano aggredito per avere osato partecipare liberamente alla gara, sottraendosi all'intesa collusiva già raggiunta. 18.4. Il quarto motivo di ricorso, relativo alle contestazioni di cui ai capi 48 e 49, risulta manifestamente infondato non confrontandosi con le argomentazioni della sentenza impugnata e con le indicazioni di questa corte sul punto. La Corte territoriale fonda ancora una volta il giudizio di penale responsabilità sul contributo dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che, dopo le vicende dell'[OSCURATO:PERSONA] e della gara di Scigliano, l'intera sua attività economica venne boicottata dagli [OSCURATO:PERSONA], i quali adoperarono tutta la propria forza commerciale, e all'occorrenza anche le minacce, per impedire agli altri imprenditori con i quali [OSCURATO:PERSONA] era in rapporti di continuare ad avere rapporti con lui; gli impedirono di continuare a rifornirsi di "listelli" dall'impresa [OSCURATO:PERSONA], avendo l'impresa [OSCURATO:PERSONA] preteso di comprare l'intera produzione, finanche a prezzo maggiorato, a condizione che i [OSCURATO:PERSONA] non rifornissero più [OSCURATO:PERSONA]. Quindi individua, a riscontro delle riferite pressioni intimidatorie, alcune intercettazioni da cui si comprende che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il padre [OSCURATO:PERSONA] non solo minacciavano [OSCURATO:PERSONA] ma intimavano a terzi fornitori di non rifornirlo più e di non intrattenere più rapporti commerciali con lui. Il riferimento nel corso delle conversazioni è individualizzante anche rispetto alla persona dell'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] indicato come colui che sarebbe andato da [OSCURATO:PERSONA] con il camion a prelevare la legna destinata a [OSCURATO:PERSONA] ("[..]tuo padre mi ha detto che mandava un camion oggi[..]"). Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso la sentenza ha confutato le censure devolute con l'atto di appello in punto di motivazione e in questa sede riproposte in relazione alle dichiarazioni dei testi della difesa: - le deposizioni dibattimentali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno sostenuto di avere agito liberamente in ragione di valutazioni commerciali "[..] cedono di fronte alla diversa ricostruzione offerta dalla parte offesa [OSCURATO:PERSONA], della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare (..) e riscontrate sia dal contesto generale entro cui le condotte sono maturate (..) che dal contenuto dell'intercettazione appena richiamata [..]". 157Comunque, il teste [OSCURATO:PERSONA], sentito nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ha confermato che [OSCURATO:PERSONA] ha smesso di lavorare nel settore "dei tronchi" e che ha avuto problemi con gli [OSCURATO:PERSONA], pur precisando di non essere in grado di riferire la causa e la natura di siffatti problemi. Quanto alla configurabilità dei reati contestati e alla concorrenza del reato di estorsione e di illecita concorrenza si richiamano le argomentazioni già sopra esposte nei paragrafi 4.3. e 12.1. cui si rinvia. 18.5 II quinto motivo di ricorso relativo alle contestazioni di cui ai capi 50 e 51, risulta manifestamente infondato non confrontandosi con le argomentazioni della sentenza impugnata e con le indicazioni di questa corte sul punto. La sentenza impugnata si è a lungo soffermata sul contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sulla tenuta logica delle stesse e in particolare sulla loro attendibilità, fornendone una valutazione in fatto logica e coerente non sindacabile in questa sede (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver cessato la propria attività boschiva proprio a causa delle vessazioni subite ad opera degli [OSCURATO:PERSONA], che di fatto gli impedivano di procacciarsi contratti d'opera presso proprietari di boschi ricadenti nella zona di loro influenza. Con riferimento al ricorrente, seppure [OSCURATO:PERSONA] abbia riferito che gli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) agivano indistintamente in qualità di contitolari dell'attività di impresa ed erano tutti impegnati con metodi aggressivi ed intimidatori ad assicurarsi tutto il legname possibile; tuttavia, ha riferito anche di specifiche minacce ricevute dall'attuale ricorrente che non gli avrebbero fatto più acquistare alcun bosco privato, ingerendosi continuamente nelle varie trattative di acquisto. Pur non necessitando di ulteriori riscontri (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214), il contributo dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA] è stato confermato, quanto al contesto fortemente minaccioso, dalla conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] accusa [OSCURATO:PERSONA] di aver utilizzato il piazzale senza il suo permesso e gli intima di non farne più uso, minacciandolo anche fisicamente (conv. n.9 del 21 novembre 2013 ("[..]ti faccio pure una passata di cazzotti[..]". La Corte territoriale ha infine chiarito che, sebbene [OSCURATO:PERSONA] non avesse ceduto alle pretese degli [OSCURATO:PERSONA] e non avesse tolto la commessa per il taglio del bosco a [OSCURATO:PERSONA], nondimeno anche in quel caso era stato costretto con minacce a cedere il legname ricavato agli [OSCURATO:PERSONA]. Il riferimento alle testimonianze ulteriori a discarico contenuto in ricorso risulta generico e non decisivo a fronte della valutazione di assoluta attendibilità espressa rispetto a [OSCURATO:PERSONA] nei termini sin qui esposti.18.6 Il sesto motivo, relativo alla contestazione associativa di cui al capo 1), risulta manifestamente infondato. La sentenza impugnata fornisce una motivazione articolata e logica quanto alla partecipazione associativa dell'imputato. La Corte territoriale ha valorizzato in primo luogo le fonti dichiarative e dunque: - le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che come in precedenza evidenziato hanno indicato [OSCURATO:PERSONA] come colui che ha presieduto e partecipato insieme al figlio [OSCURATO:PERSONA] alla riunione tenutasi all'[OSCURATO:PERSONA] con gli altri imprenditori boschivi della zona dell'altopiano silano per creare un cartello imprenditoriale a servizio della cosca cirotana; - le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ha espressamente indicato l'odierno imputato tra i soggetti cui era stato attribuito il compito di monopolizzare il settore dei tagli boschivi; - le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che nel riconoscere l'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA], riferisce del padre [OSCURATO:PERSONA], che si occupava di evitare controlli boschivi della Forestale. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, le dichiarazioni di Lannanna, utilizzate nella motivazione della sentenza di primo grado, non sono espressamente richiamate o utilizzate a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità nella sentenza impugnata; inoltre, la censura non chiarisce la decisività delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] a fronte di plurime dichiarazioni di altri collaboratori e dai riscontri esterni individualizzanti forniti dalla Corte territoriale. Quindi la Corte territoriale ha richiamato la sussistenza delle plurime condotte illecite all'imputato attribuite nei reati fine, operando buon governo del principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376; di recente Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126). La testimonianza dell'amministratore giudiziario è stata sicuramente valorizzata in relazione ad una circostanza di assoluta rilevanza e cioè che i volumi di affari sostenuti dalla impresa erano talmente imponenti da non potere essere assicurati in regime di ordinaria amministrazione, circostanza rivelatrice della nnafiosità dell'impresa. 15918.7. Il settimo motivo, quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis comma 4 cod. pen., è infondato. Sul punto si rinvia alle argomentazioni di cui alla parte generale. 18.8. L'ottavo motivo quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. è infondato. La motivazione sul punto è sintetica, ma non apparente. La circostanza aggravante è stata ravvisata sotto il profilo agevolativo allorquando la Corte territoriale ha evidenziato che le condotte descritte erano finalizzate al perseguimento di un unitario disegno criminoso: il "consorzio" mafioso coordinato dall'impresa [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza del locale di 'ndrangheta cirotano, assicurava il predominio della cosca nel settore degli appalti boschivi, garantendo al gruppo i relativi proventi. La sentenza impugnata ha poi ravvisato la sussistenza del "metodo": i metodi utilizzati sono peraltro tipicamente mafiosi, in quanto evocativi del predominio territoriale della cosca; gli stessi sono descritti ogni qualvolta la sentenza affronta i singoli reati fine e richiama la forza intinnidatrice che il ricorrente spende rispetto alle persone offese, configurandosi in tal modo l'aggravante anche sotto il profilo del metodo. 18.9. Il nono motivo, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Questa Corte ha chiarito che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Bianchi, Rv. 282693). La sentenza impugnata ha operato buon governo del principio richiamato atteso che ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando la gravità e sistematicità delle condotte, la gravità dell'offesa arrecata alle vittime e l'intensità del dolo, in assenza di altri elementi valorizzabili a tale fine, non essendo a ciò sufficiente l'assenza o la tenuità dei precedenti. 18.10 n decimo motivo, quanto alle statuizioni sulla confisca, è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza impugnata - nell'evidenziare che l'impresa è stata lo strumento per commettere le condotte contestate - ha precisato il senso della espressione e la mafiosità della impresa 160 cmedesima richiamando la partecipazione all'associazione del ricorrente e la finalità dei singoli reati fine, condotte volte all'accaparramento degli appalti boschivi in nome della cosca cirotana; in tal modo la impresa si fa strumento della cosca medesima rientrando nelle ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 240 cod. pen. e 416 bis comma 7 cod. pen. È il caso di richiamare la giurisprudenza in precedenza citata relativa all'imprenditore colluso partecipe (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Pg. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286921 che ha ritenuto che il ricorrente fosse un imprenditore colluso con una associazione mafiosa, di cui aveva spontaneamente ricercato l'appoggio per sue nuove iniziative imprenditoriali nel territorio controllato dalla cosca locale). 19. [OSCURATO:PERSONA] ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato. [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] 19.1. Il primo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è generico limitandosi a denunciare le omesse risposte della sentenza agli articolati motivi di ricorso senza tuttavia specificarli; la censura è sovrapponibile al primo motivo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] alle cui risposte si rinvia al par.17.1. 19.2. Il secondo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla contestazione di cui al capo 46), sono infondati. Quanto alla configurabilità del delitto di turbata libertà degli incanti, il ricorrente richiama ai fini della sua mancata configurabilità la pronunzia di questa Corte secondo cui il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente di cui all'art. 353-bis cod. pen. è configurabile quando, ai fini della scelta del contraente, sia prevista una "gara", seppure informale, cioè un segmento valutativo concorrenziale, mentre non è configurabile nelle ipotesi in cui il procedimento di scelta sia svincolato da ogni schema concorsuale, ovvero quando la decisione di procedere all'affidamento diretto sia essa stessa il risultato di condotte perturbatrici volte a evitare la gara. (Sez. 5, n. 45709 del 26/10/2022, Leo, Rv. 283890). In motivazione la sentenza richiamata argomenta specificando che "[..]La condotta perturbatrice punita dall'art. 353-bis cod. pen. deve riguardare un procedimento amministrativo funzionale a una "gara" e deve volgere, sul piano finalistico, a inquinare il contenuto di un atto funzionalmente tipico, cioè di un atto / 161esplicativo del modo con cui si devono selezionare i concorrenti per individuarne il migliore; un atto che pone le regole, le modalità di accesso, i criteri di selezione, che disciplini il modo attraverso il quale effettuare una comparazione tra più soggetti. Il turbamento del procedimento amministrativo si manifesta con il disturbo, l'alterazione, il condizionamento, lo sviamento del normale iter di questo in ragione della finalità di inquinamento del futuro contenuto del bando o di un atto a questo equipollente; uno sviamento volto a strumentalizzare la fissazione delle regole di partecipazione per condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. Ne discende che la condotta di turbamento, per assumere rilievo ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 353-bis cod. pen., deve innestarsi e intervenire in un procedimento amministrativo che contempli una procedura selettiva, la pubblicazione di un bando o di un atto che abbia la stessa funzione, in sintonia con la nozione di "gara" tracciata dalla giurisprudenza ai fini dell'art. 353 cod. pen. [..]." Nel caso di specie, la gara per la vendita del bosco venne indetta con delibera del 29 settembre 2010 con il metodo dell'asta pubblica con offerte a rialzo e base d'asta di euro 74.000,00. Il 15 marzo 2011 e il 21 luglio 2011 andarono deserti due esperimenti di gara. Il 23 settembre 2011 i tecnici progettisti proposero un ribasso del prezzo a base d'asta pari a circa il 32% (euro 50.000,00) e lo stesso giorno l'impresa Kalasarna presentò la propria offerta: il 26 settembre 2011 il Comune di Mandatoriccio affidò i lavori all'impresa Kalasarna con il sistema del cottimo fiduciario. La sentenza impugnata dopo avere ampiamente illustrato gli elementi probatori a sostegno della decisione evidenzia che "[..] che la gara è stata manovrata allo scopo di attribuire l'appalto alla cooperativa Kalasarna a un prezzo ridotto rispetto alla base d'asta, mandando deserti i primi esperimenti di vendita (come prova la perfetta coincidenza cronologica tra l'abbassamento del prezzo, la presentazione dell'offerta della Kalasarna e l'affidamento dell'appalto attraverso l'inammissibile strumento del cottimo fiduciario [..]." Dunque, dal punto di vista della configurabilità della fattispecie nei termini richiesti dalla giurisprudenza citata, la sentenza impugnata ha correttamente ravvisato e motivato trattandosi di un percorso procedimentale che coincide con quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte. Il motivo risulta infondato anche quanto alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA]. 162Richiamando quanto affermato in relazione al coimputato nonché padre [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale con motivazione in fatto immune da vizi ha individuato la decisività della conversazione (conv. n.48722 del 24 settembre 2011) intercorsa tra i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] durante la quale si fa riferimento ad una impresa occulta disposta a stanziare immediatamente l'importo occorrente per assicurarsi i lavori oggetto di aggiudicazione, impresa risultata essere quella dei F.11i [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, anche il capitale iniziale richiesto per l'assegnazione dei lavori è stato stanziato dalla impresa che li ha poi materialmente eseguiti, e la società Kalasarna era unicamente un soggetto interposto, con questo confutando l'obiezione difensiva secondo cui l'intervento dell'imputato e dei suoi figli si sarebbe concretizzato solo successivamente. La individuazione della impresa, quale quella dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], emerge chiara nelle conversazioni successive intercorse tra il novembre 2011 e il febbraio 2012, periodo di esecuzione dei lavori di taglio, confermando che [OSCURATO:PERSONA], per la gestione materiale dell'appalto, non essendo un imprenditore boschivo, utilizza l'impresa [OSCURATO:PERSONA] (conv. n.5764 del 17 novembre 2011). Così come contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la Corte territoriale ha individuato una specifica conversazione in cui emerge con certezza il riferimento al coinvolgimento dell'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: in data 14 dicembre 2011, sempre nel corso della interlocuzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo nel chiedere al secondo dell'attività di trasporto del materiale e dell'esecuzione dei avori di taglio da parte dell'impresa [OSCURATO:PERSONA], fa espresso riferimento al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ("[..]ci provo a chiamare o se non vengono domani viene sicuro o il padre o il figlio (..) ho chiamato [OSCURATO:PERSONA] stanno venendo. Però non è che ci ho pensato a dirgli se c'era pure il padre[..]"). Ulteriori elementi dimostrativi dell'occulta gestione dell'appalto da parte di [OSCURATO:PERSONA], attraverso la formale aggiudicataria società Kalasarna ma con la materiale esecuzione dei lavori affidata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si ricavano dalle conversazioni registrate a partire dai primi mesi del 2012. 19.3 Il terzo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], quanto alle contestazioni 48 e 49, sono infondati. 19.3.1. Sull'utilizzabilità della testimonianza resa dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: 163- all'udienza del 23 gennaio 2020 [OSCURATO:PERSONA] è stato escusso ai sensi dell'art.197 bis cod. proc. pen. quale imputato di reato connesso o collegato ai sensi dell'art.12 lett. c) cod. proc. pen.; - non risulta che prima dell'esame dibattimentale le difese abbiano eccepito che [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere escusso con le modalità di cui all'art. 210 cod. proc. pen. in quanto coimputato del medesimo reato ai sensi dell'art.12 lett. a) cod. proc. pen. Da siffatte indicazioni va innanzitutto confermata la correttezza della escussione ai sensi dell'art. 197 bis comma 2 cod. proc. pen. quale imputato di reato connesso ai sensi dell'art.12 lett. c) cod. proc. pen. e non ai sensi dell'art.12 lett. a) cod. proc. pen. Non risulta che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano imputati nel medesimo reato: [OSCURATO:PERSONA] non risulta coimputato nei reati contestati al ricorrente; inoltre la circostanza che un collaboratore di giustizia abbia indicato [OSCURATO:PERSONA] quale "contrasto onorato", in assenza di qualsivoglia atto, portato a conoscenza del collegio, di formale iscrizione e imputazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di una partecipazione associativa in relazione alla cosca di cui al capo 1, non consente in alcun modo di ravvisare i presupposti di cui all'art. 12 lett. a ) cod. proc. pen.; lo stesso dicasi quanto alla circostanza della imputazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] di un reato di turbativa di asta: contrariamente a quanto affermato dalla difesa, il capo 47 non è contestato a [OSCURATO:PERSONA] e, non trattandosi di reato in cui è coimputato il ricorrente, non vi è alcun elemento che consenta di ravvisare i presupposti di cui all'art.112 lett. a) cod. proc. pen. A ciò si aggiunga che secondo questa Corte in tema di prova dichiarativa, l'omissione dell'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. nei confronti del soggetto che riveste la qualità di indagato o di imputato in un procedimento connesso o collegato (art. 210 cod. proc. pen.) dà luogo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte, a condizione che la situazione di incompatibilità a testimoniare, ove non già risultante dagli atti, sia stata dedotta prima dell'esame (Sez. 5, n. 13391 del 23/01/2019, Bazzurri, Rv. 275624 - 01). Dunque, sarebbe stato necessario immediatamente opporre una diversa modalità di escussione di [OSCURATO:PERSONA] in sede di suo esame dibattimentale. 19.3.2.Quanto alle ulteriori censure mosse nel medesimo motivo di ricorso, nel rinviare a quanto argomentato sopra per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], va evidenziato che il giudizio di penale responsabilità si fonda in primo luogo sul contributo dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che, dopo le vicende dell'[OSCURATO:PERSONA] e della gara di Scigliano, l'intera sua attività economica venne boicottata dagli [OSCURATO:PERSONA], i quali adoperarono tutta la propria forza commerciale, 164e all'occorrenza anche le minacce, per impedire agli altri imprenditori con i quali [OSCURATO:PERSONA] era in rapporti di continuare ad avere rapporti con lui. Quindi individua, a riscontro delle riferite pressioni intimidatorie, alcune intercettazioni da cui si comprende che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il padre [OSCURATO:PERSONA] non solo minacciavano [OSCURATO:PERSONA] ma intimavano a terzi fornitori di non rifornirlo più e di non intrattenere più rapporti commerciali con lui. Il riferimento nel corso delle conversazioni e delle dichiarazioni è individualizzante anche rispetto alla persona dell'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] nella sua dichiarazione, dopo avere riferito che con i metodi minacciosi gli [OSCURATO:PERSONA] gli impedirono di continuare a rifornirsi di "listelli" dall'impresa [OSCURATO:PERSONA], con cui [OSCURATO:PERSONA] era in rapporti sin dal 1996, specifica che a causa dell'intervento degli [OSCURATO:PERSONA] ed in particolar modo di [OSCURATO:PERSONA], interruppe la fornitura, avendo l'impresa [OSCURATO:PERSONA] preteso di comprare l'intera produzione, finanche a prezzo maggiorato, a condizione che i [OSCURATO:PERSONA] non rifornissero più [OSCURATO:PERSONA]. Così come nella conversazione (conv. n.40767; rit.761/13) intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risulta come [OSCURATO:PERSONA] fosse stato il primo ad intimare a [OSCURATO:PERSONA] di non vendere a [OSCURATO:PERSONA] ("[..][OSCURATO:PERSONA] mi aveva detto 'no, non gli fare avvicinare che se la deve prendere lui, hai capito perché ho detto lo chiamo prima? Ho chiamato...[..]"; sulla interpretazione della stessa fornita con motivazione in fatto immune da vizi, si richiama la posizione costante di questa Corte secondo cui in tema di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Quanto ai lamentati travisamenti della prova dichiarativa, si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 3.1. e si specifica in questa sede che, nel lamentare il travisamento, non se ne è rappresentata la decisività. Le censure appaiono piuttosto volte a lamentare un travisamento del fatto e della interpretazione datane piuttosto che un travisamento della prova. Infine, quanto alla configurabilità dei reati contestati e alla concorrenza del reato di estorsione e di illecita concorrenza si richiamano le argomentazioni dei paragrafi 4.3. e 12.1. cui si rinvia. 19.4 Il quarto motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il quinto motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], quanto alle imputazioni di cui ai capi 50) e 51), sono manifestamente infondati non confrontandosi con le argomentazioni della sentenza impugnata e con le indicazioni di questa corte sul punto. 165 /-)Richiamando le argomentazioni svolte in precedenza al paragrafo 17.5 per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] in ragione della sovrapponibilità di molte delle doglianze avanzate con il motivo, si può anche in questa sede ribadire che la Corte territoriale ha valutato il contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la tenuta logica delle stesse e in particolare la loro attendibilità, fornendone una valutazione in fatto logica e coerente non sindacabile in questa sede (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609): la persona offesa ha dichiarato di aver cessato la propria attività boschiva proprio a causa delle vessazioni subite ad opera degli [OSCURATO:PERSONA], che di fatto gli impedivano di procacciarsi contratti d'opera presso proprietari di boschi ricadenti nella zona di loro influenza. Con riferimento alla specifica posizione del ricorrente, seppure [OSCURATO:PERSONA] abbia riferito che gli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) agivano indistintamente in qualità di contitolari dell'attività di impresa ed erano tutti impegnati con metodi aggressivi ed intimidatori ad assicurarsi tutto il legname possibile; tuttavia, ha riferito anche di specifiche minacce ricevute dall'attuale ricorrente che, insieme al fratello [OSCURATO:PERSONA], lo aveva costretto ad allontanarsi da un piazzale fino a quel momento utilizzato per accatastare il legname prodotto dal taglio, minaccia alla quale [OSCURATO:PERSONA] aveva dovuto piegarsi poiché intimidito dall'atteggiamento dei due fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Pur non necessitando di ulteriori riscontri (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214), il contributo dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA] è stato confermato, quanto al contesto fortemente minaccioso, dalla conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] accusa [OSCURATO:PERSONA] di aver utilizzato il piazzale senza il suo permesso e gli intima di non farne più uso, minacciandolo anche fisicamente (conv. n.9 del 21 novembre 2013, "[..]ti faccio pure una passata di cazzotti[..]"). La Corte territoriale ha infine chiarito che, sebbene [OSCURATO:PERSONA] non avesse ceduto alle pretese degli [OSCURATO:PERSONA] e non avesse tolto la commessa per il taglio del bosco a [OSCURATO:PERSONA], nondimeno anche in quel caso era stato costretto con minacce a cedere il legname ricavato agli [OSCURATO:PERSONA]. Il riferimento alle testimonianze ulteriori a discarico contenuto in ricorso risulta generico e non decisivo a fronte della valutazione di assoluta attendibilità espressa rispetto a [OSCURATO:PERSONA] nei termini sin qui esposti. Infine, quanto alla configurabilità dei reati contestati e alla concorrenza del reato di estorsione e di illecita concorrenza si richiamano le argomentazioni dei paragrafi 4.3. e 12.1. cui si rinvia. 19.5 Il quinto motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], quanto alla imputazione associativa di cui al capo 1), sono 166manifestamente infondati non confrontandosi con le argomentazioni della sentenza impugnata e con le indicazioni di questa corte sul punto. Richiamando le argomentazioni svolte in precedenza per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] in ragione della sovrapponibilità di molte delle doglianze avanzate con il motivo, si può anche in questa sede ribadire che la Corte territoriale con specifico riferimento all'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] ha valorizzato: - il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che nel parlare dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], ha indicato anche [OSCURATO:PERSONA] tra i soggetti cui era attribuito il monopolio degli appalti boschivi; - il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] cha ha indicato i "fratelli [OSCURATO:PERSONA]", titolari di una ditta boschiva con cui il suo ed un altro gruppo criminale erano giunti ad accordi in ordine agli "affari boschivi"; - il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], elemento di spicco del locale di Cutro, ha evidenziato che la impresa [OSCURATO:PERSONA] era un'impresa mafiosa e i titolari partecipavano nell'affare dei boschi interfacciandosi anche con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della ‘ndrina di Mesoraca. Contrariamente a quanto rappresentato in ricorso, il contributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia, rappresenta solo una parte del compendio probatorio atteso che la partecipazione del ricorrente si ricava dai numerosi reati fine allo stesso contestati, operando in tal modo la sentenza impugnata buon governo del principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376; di recente Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126). E che vi fosse coinvolgimento e consapevolezza da parte dell'imputato dell'attività illecita e in favore della cosca svolta da tutta la famiglia lo si ricava anche da un'ulteriore conversazione evidenziata dalla Corte territoriale intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato avente ad oggetto il rialzo dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della gara di appalto del Comune di Colosimi (capo 53 dell'imputazione) durante la quale [OSCURATO:PERSONA] riferisce al fratello [OSCURATO:PERSONA] di aver saputo all'ultimo momento che anche [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato un offerta e che pertanto era stato costretto a distruggere la precedente offerta e a farne un'altra (conv. n.1546 del 7 aprile 2015). 16719.6 II sesto motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in plurime censure, e il quinto, sesto e settimo motivo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] risultano infondati. Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 4, cod. pen., il motivo è manifestamente infondato, nonché generico. Con l'atto di appello, infatti, non era stato formulato uno specifico motivo di appello avuto riguardo alla ritenuta circostanza aggravante; solo con riferimento al trattamento sanzionatorio vi era stato un genericissimo richiamo alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod. pen. tale da potersi considerare inammissibile e rilevabile in questa sede ai sensi dell'art. 591 comma 4 cod. proc. pen. Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., la motivazione sul punto è sintetica, ma non apparente. La circostanza aggravante è stata ravvisata sotto il profilo agevolativo allorquando la Corte territoriale ha evidenziato che le condotte descritte erano finalizzate al perseguimento di un unitario disegno criminoso: il "consorzio" mafioso coordinato dall'impresa [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza del locale di 'ndrangheta cirotano, assicurava il predominio della cosca nel settore degli appalti boschivi, garantendo al gruppo i relativi proventi. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, va ribadito come questa Corte ha chiarito che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Bianchi, Rv. 282693). La sentenza impugnata ha operato buon governo del principio richiamato atteso che ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando la gravità e sistematicità delle condotte, la gravità dell'offesa arrecata alle vittime e l'intensità del dolo, in assenza di altri elementi valorizzabili a tale fine, non essendo a ciò sufficiente l'assenza o la tenuità dei precedenti. Quanto alla motivazione degli aumenti di pena a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati, questa Corte ha chiarito che il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, come nel caso di specie (mesi 2 per ciascuno dei reati fine), essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spannpinato, Rv. 284005). 168 ("Y1Quanto alle statuizioni sulla confisca, e come già rappresentato in relazione a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata - nell'evidenziare che l'impresa è stata lo strumento per commettere le condotte contestate - ha precisato il senso della espressione e la mafiosità della impresa medesima richiamando la partecipazione all'associazione del ricorrente e la finalità dei singoli reati fine, condotte volte all'accaparramento degli appalti boschivi in nome della cosca cirotana; in tal modo la impresa si fa strumento della cosca medesima rientrando nelle ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 240 cod. pen. e 416 bis comma 7 cod. pen. È il caso di richiamare la giurisprudenza in precedenza citata relativa all'imprenditore colluso partecipe (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Pg. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286921 che ha ritenuto che il ricorrente fosse un imprenditore colluso con una associazione mafiosa, di cui aveva spontaneamente ricercato l'appoggio per sue nuove iniziative imprenditoriali nel territorio controllato dalla cosca locale). 20. [OSCURATO:PERSONA] ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato. 20.1. Il primo motivo di ricorso è generico limitandosi a denunciare le omesse risposte della sentenza agli articolati motivi di ricorso senza tuttavia specificarli. Non può censurarsi la decisione ove non abbia specificamente affrontato un argomento difensivo; non sussiste invero l'obbligo di pronunciarsi su ogni singola questione proposta in base a quanto affermato da questa Corte secondo cui in sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741). 20.2 Il secondo motivo di ricorso, quanto alla contestazione di cui al capo 47, è manifestamente infondato, in quanto tende a riproporre una rivalutazione in fatto delle risultanze istruttorie contenute nella sentenza impugnata. Rinviando alle argomentazioni contenute nei paragrafi 17.2 e 18.2 quanto alla configurabilità della fattispecie e agli elementi di prova a suo fondamento, va qui ribadito che la Corte territoriale con motivazione in fatto immune da vizi ha 169individuato la decisività della conversazione (conv. n.48722 del 24 settembre 2011) intercorsa tra i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] durante la quale si fa riferimento ad una impresa occulta disposta a stanziare immediatamente l'importo occorrente per assicurarsi i lavori oggetto di aggiudicazione, impresa risultata essere quella dei F.11i [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, anche il capitale iniziale richiesto per l'assegnazione dei lavori è stato stanziato dalla impresa che li ha poi materialmente eseguiti, e la società Kalasarna era unicamente un soggetto interposto, con questo confutando l'obiezione difensiva secondo cui l'intervento dell'imputato e dei suoi figli si sarebbe concretizzato solo successivamente. La individuazione della impresa, quale quella dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], emerge chiara nelle conversazioni successive intercorse tra il novembre 2011 e il febbraio 2012, periodo di esecuzione dei lavori di taglio, confermando che [OSCURATO:PERSONA], per la gestione materiale dell'appalto, non essendo un imprenditore boschivo, utilizza l'impresa [OSCURATO:PERSONA] (conv. n.5764 del 17 novembre 2011). Così come contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la Corte territoriale ha individuato il certo coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e quindi il suo concorso nel reato non solo per il contenuto delle conversazioni che rivelano il coinvolgimento della impresa e di tutta la famiglia, ma per la evidente circostanza che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, in qualità di legale rappresentante dell'impresa di famiglia, l'offerta di partecipazione alla gara, nonché dalla sua presenza al chiarimento con [OSCURATO:PERSONA] intervenuto a distanza di qualche anno come dichiarato da quest'ultimo. 20.3. Il terzo motivo di ricorso, quanto alle contestazioni di cui ai capi 50 e 51, è manifestamente infondato non confrontandosi con le argomentazioni della sentenza impugnata e con le indicazioni di questa corte sul punto. Richiamando le argomentazioni svolte in precedenza al paragrafo 17.5 per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e 18.4 per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] in ragione della sovrapponibilità di molte delle doglianze avanzate con il motivo, si può anche in questa sede ribadire che la Corte territoriale si è a lungo soffermata sul contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sulla tenuta logica delle stesse e in particolare sulla loro attendibilità, fornendone una valutazione in fatto logica e coerente non sindacabile in questa sede (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver cessato la propria attività boschiva proprio a causa delle vessazioni subite ad opera degli [OSCURATO:PERSONA], che di fatto gli impedivano di procacciarsi contratti d'opera presso proprietari di boschi ricadenti nella zona di loro influenza. 170Con riferimento al ricorrente, seppure [OSCURATO:PERSONA] abbia riferito che gli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) agivano indistintamente in qualità di contitolari dell'attività di impresa ed erano tutti impegnati con metodi aggressivi ed intimidatori ad assicurarsi tutto il legname possibile; tuttavia, ha riferito anche come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo costrinsero con minaccia ad allontanarsi da un piazzale fino a quel momento utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] per accatastare il legname prodotto dal taglio, di cui gli [OSCURATO:PERSONA] avevano preteso di appropriarsi per i propri scopi; imposizione alla quale [OSCURATO:PERSONA] aveva dovuto piegarsi poiché intimidito dall'atteggiamento dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni trovano riscontro nella conversazione intercettata (conv. n. 9 del 21 novembre 2013) in cui [OSCURATO:PERSONA] accusa [OSCURATO:PERSONA] di aver utilizzato il piazzale senza il suo permesso e gli intima di non farne più uso, minacciandolo anche fisicamente, dicendo che gli avrebbe dato una "passata di cazzotti" e imponendogli di togliere il materiale che già [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato ("[..]io sono più pericoloso di tutti[..]"). Sulla interpretazione della stessa fornita con motivazione in fatto immune da vizi, si richiama la posizione costante di questa Corte secondo cui in tema di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337) La Corte territoriale ha infine chiarito che, sebbene [OSCURATO:PERSONA] non avesse ceduto alle pretese degli [OSCURATO:PERSONA] e non avesse tolto la commessa per il taglio del bosco a [OSCURATO:PERSONA], nondimeno anche in quel caso era stato costretto con minacce a cedere il legname ricavato agli [OSCURATO:PERSONA]. Il riferimento alle testimonianze ulteriori a discarico contenuto in ricorso risulta generico e non decisivo a fronte della valutazione di assoluta attendibilità espressa rispetto a [OSCURATO:PERSONA] nei termini sin qui esposti. 20.4. Il quarto motivo relativo alla contestazione associativa di cui al capo 1 di ricorso risulta manifestamente infondato. La sentenza impugnata fornisce una motivazione articolata e logica quanto alla partecipazione associativa dell'imputato. Rinviando alle argomentazioni di cui ai paragrafo 17.6 e al paragrafo 18.5 in ragione di molte comuni ragioni di doglianza con i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale con specifico riferimento all'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] ha valorizzato in primo luogo un dato documentale autoevidente: [OSCURATO:PERSONA] 171Antonio, è l'amministratore unico dell'impresa boschiva [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., l'unico soggetto cui era formalmente intestata l'attività di impresa. Sebbene l'istruttoria abbia dimostrato che l'attività d'impresa era di fatto cogestita da tutto il nucleo familiare è tuttavia emerso che tutte le attività poste in essere dall'impresa - in particolare attività di assoluto rilievo ai fini della penale responsabilità nei singoli reati fine quali la presentazione delle offerte e l'aggiudicazione delle gare d'appalto - nonché tutte le fatturazioni effettuate nei confronti delle altre imprese boschive erano realizzate anche con la partecipazione dell'odierno imputato il quale essendo il rappresentante legale dell'impresa era l'unico titolare del potere di rappresentanza esterna dell'impresa. Quindi la Corte territoriale ha richiamato i contributi dichiarativi dei collaboratori di giustizia: - [OSCURATO:PERSONA], che nel parlare dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], ha indicato anche [OSCURATO:PERSONA] tra i soggetti cui era attribuito il monopolio degli appalti boschivi; - [OSCURATO:PERSONA] cha ha indicato i "fratelli [OSCURATO:PERSONA]", titolari di una ditta boschiva con cui il suo ed un altro gruppo criminale erano giunti ad accordi in ordine agli "affari boschivi"; - [OSCURATO:PERSONA], elemento di spicco del locale di Cutro, ha evidenziato che la impresa [OSCURATO:PERSONA] era un'impresa mafiosa e i titolari partecipavano nell'affare dei boschi interfacciandosi anche con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della 'ndrina di Mesoraca. Contrariamente a quanto rappresentato in ricorso, il contributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia, rappresenta solo una parte del compendio probatorio atteso che la partecipazione del ricorrente si ricava dai numerosi reati fine allo stesso contestati, operando in tal modo la sentenza impugnata buon governo del principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui in tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione. (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376; di recente Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126). La testimonianza dell'amministratore giudiziario è stata sicuramente valorizzata in relazione ad una circostanza di assoluta rilevanza e cioè che i volumi di affari sostenuti dalla impresa erano talmente imponenti da non potere essere assicurati in regime di ordinaria amministrazione, circostanza rivelatrice della mafiosità dell'impresa. 17220.5 II quinto motivo di ricorso, quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 4 cod. pen., è infondato. Sul punto si rinvia alle motivazioni di cui al paragrafo 4.5. 20.6 Il sesto motivo di ricorso, quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., è infondato. Richiamando al paragrafo 17.8 in ragione della sovrapponibilità dei motivi doglianza del coimputato [OSCURATO:PERSONA], va in questa sede ribadito che la motivazione sul punto è sintetica, ma non apparente. La circostanza aggravante è stata ravvisata sotto il profilo agevolativo allorquando la Corte territoriale ha evidenziato che le condotte descritte erano finalizzate al perseguimento di un unitario disegno criminoso: il "consorzio" mafioso coordinato dall'impresa [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza del locale di ‘ndrangheta cirotano, assicurava il predominio della cosca nel settore degli appalti boschivi, garantendo al gruppo i relativi proventi. La sentenza impugnata ha poi ravvisato la sussistenza del "metodo": i metodi utilizzati sono peraltro tipicamente mafiosi, in quanto evocativi del predominio territoriale della cosca; gli stessi sono descritti ogni qualvolta la sentenza affronta i singoli reati fine e richiama la forza intimidatrice che il ricorrente spende rispetto alle persone offese, configurandosi in tal modo l'aggravante anche sotto il profilo del metodo. 20.7. Il settimo motivo, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Questa Corte ha chiarito che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Bianchi, Rv. 282693). La sentenza impugnata ha operato buon governo del principio richiamato atteso che ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando la gravità e sistematicità delle condotte, la gravità dell'offesa arrecata alle vittime e l'intensità del dolo, in assenza di altri elementi valorizzabili a tale fine, non essendo a ciò sufficiente l'assenza o la tenuità dei precedenti. 20.8. L'ottavo motivo, quanto alle statuizioni sulla confisca, è infondato. 173Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza impugnata - nell'evidenziare che l'impresa è stata lo strumento per commettere le condotte contestate - ha precisato il senso della espressione e la mafiosità della impresa medesima richiamando la partecipazione all'associazione del ricorrente e la finalità dei singoli reati fine, condotte volte all'accaparramento degli appalti boschivi in nome della cosca cirotana; in tal modo la impresa si fa strumento della cosca medesima rientrando nelle ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 240 cod. pen. e 416 bis comma 7 cod. pen. È il caso di richiamare la giurisprudenza in precedenza citata relativa all'imprenditore colluso partecipe (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, Pg. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286921 che ha ritenuto che il ricorrente fosse un imprenditore colluso con una associazione mafiosa, di cui aveva spontaneamente ricercato l'appoggio per sue nuove iniziative imprenditoriali nel territorio controllato dalla cosca locale). 21. [OSCURATO:PERSONA] ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. 21.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto relativi alla contestazione associativa di cui al capo 1, sono manifestamente infondati non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata e con le indicazioni fornite da questa Corte sul punto. La sentenza impugnata fornisce una motivazione articolata e logica quanto alla partecipazione associativa dell'imputato. Con specifico riferimento all'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] ha valorizzato: - le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquisito i gradi di picciotto, camorrista, "sgarrista" in seno alla propria associazione mafiosa e che era stato proprio lui a conferirgli tali gradi. "[..][OSCURATO:PERSONA] è affiliato (..) dissi di rivolgersi a loro che loro che si sarebbero messi a disposizione[..]"); si era posto in contrasto con [OSCURATO:PERSONA], referente criminale della cosca cirotana, ma era riuscito anche a trovare un accordo con lo stesso senza subire alcuna ritorsione nella sua attività d'impresa. - le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano organizzato una riunione con tutti gli imprenditori della zona all'[OSCURATO:PERSONA] per discutere della spartizione degli appalti boschivi, 174per concordare la turnazione nell'aggiudicazione degli appalti e le percentuali da versare agli stessi o ad altri imprenditori, incassi che poi sarebbero stati destinati alle casse della criminalità organizzata; - le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a quanto rappresentato in ricorso, il contributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia, rappresenta solo una parte del compendio probatorio atteso che la partecipazione del ricorrente si ricava dai numerosi reati fine allo stesso contestati, operando in tal modo la sentenza impugnata buon governo del principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui In tema di associazione per delinquere (nella specie, di stampo mafioso) è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376; di recente Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126) [OSCURATO:PERSONA] ha creato un cartello imprenditoriale per concordare la spartizione degli appalti, secondo le disposizioni provenienti dalla cosca; ha influenzato l'aggiudicazione degli appalti, intimidendo gli imprenditori che osavano opporsi al sistema imposto dal sodalizio. Il materiale intercettivo ha dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] era in contatto con [OSCURATO:PERSONA], cugino di [OSCURATO:PERSONA], con cui aveva discusso in merito ad alcuni lavori di taglio boschivo. [OSCURATO:PERSONA] nella sua veste di imprenditore boschivo consentiva al sodalizio di sfruttare a proprio beneficio le sue conoscenze e capacità acquisite nell'ambito della propria attività lavorativa. 21.2. Il terzo motivo, in punto di recidiva, è fondato. La difesa ha, attraverso la produzione di certificato del casellario giudiziale, dimostrato la errata contestazione della recidiva semplice dal momento che in relazione all'unico precedente penale erano stati dichiarati estinti gli effetti penali della condanna ai sensi dell'art.460 comma 5 cod. proc. pen. Sul punto questa Corte ha chiarito che in tema di decreto penale di condanna, l'estinzione del reato e di ogni effetto penale conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. comporta l'estinzione degli effetti penali anche ai fini della recidiva (Sez. 5, n. 16431 del 21/03/2025, Palermo, Rv. 287865). Nel caso di specie, dunque, non poteva essere disposto l'aumento per la recidiva che è stata erroneamente contestata a seguito dell'estinzione del precedente penale ai sensi dell'ad.460 comma 5 cod. proc. pen. 175La Corte territoriale non ha escluso la recidiva nel calcolo del trattamento sanzionatorio, anche se poi ha per errore materiale (p.367 sent. impugnata) indicato di avere escluso la contestata recidiva. La sentenza impugnata va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aumento di pena per la recidiva, pari ad anni due che è da considerarsi eliminata. 21.3. Il quarto motivo di ricorso, relativo al capo 46, risulta nel complesso infondato. Richiamando le argomentazioni di cui al par. 18.2 quanto alla configurabilità del delitto di turbata libertà degli incanti essendo sovrapponibile una parte delle censure mosse anche dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], va in questa sede respinta la eccezione di inutilizzabilità avanzata dal ricorrente. In primo luogo, va evidenziata la difficile comprensione del rilievo mosso soprattutto quanto alla individuazione delle conversazioni oggetto di eccezione. Sul punto va ricordato che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato. (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep.2014, Hussien, Rv. 259063). Dalla non agevole lettura del motivo, appare ricavarsi la eccezione di inutilizzabilità di due conversazioni - la n.15812 del 15 marzo 2011 e la n.48722 del 29 settembre 2011 (in realtà si tratta della conversazione n.48722 del 24 settembre 2011). Le ragioni della inutilizzabilità sarebbero da ravvisarsi nella mancata trascrizione delle stesse a seguito del conferimento dell'incarico peritale. [OSCURATO:PERSONA] di una delle due conversazioni — la conv. n. 48722 del 24 settembre 2011) - il motivo evidenzia la decisività. Sul punto già la sentenza di primo grado (p.98 e ss.) aveva fornito una corretta risposta attraverso il richiamo alle indicazioni costanti di questa Corte, nonché della Corte costituzionale secondo cui la prova è costituita dalle bobine e dai verbali e il giudice può utilizzare il contenuto delle intercettazioni indipendentemente dalla trascrizione. In particolare, va ricordato che in tema di impugnazioni, non sono deducibili in cassazione, quale vizio della decisione fondata sulle conversazioni captate, le eventuali anomalie nello svolgimento della perizia trascrittiva delle intercettazioni, che devono essere fatte valere nel corso dell'attività di trascrizione. La trascrizione delle conversazioni captate comporta una mera attività ricognitiva e non implica l'acquisizione di contributi tecnico-scientifici, sicché il 176richiamo a forme, modi e garanzie previste per la perizia, contenuto nell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen., opera limitatamente alla tutela del contraddittorio e dell'intervento della difesa rispetto all'attività trascrittiva (Sez. 3, n. 4759 del 01/10/2020, dep.2021, Addamiano, Rv. 280374). Ancora: in tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen (Sez. 3, n. 2507 del 28/10/2021, dep.2022, Schiariti, Rv. 282696). In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche o ambientali, la nullità della perizia trascrittiva del contenuto delle conversazioni non fa derivare la inutilizzabilità delle risultanze delle stesse, atteso che la prova è costituita dalle bobine e dai verbali e il giudice può utilizzare il contenuto delle intercettazioni indipendentemente dalla trascrizione, che costituisce la mera trasposizione grafica del loro contenuto, procedendo direttamente al loro ascolto o disponendo una nuova perizia (Sez. 6, n. 13213 del 15/03/2016, Giorgini, Rv. 266775). Quanto poi al lamentato travisamento probatorio circa l'identificazione degli interlocutori non solo vanno richiamate le considerazioni spese nel paragrafo 3.1. ma va altresì richiamata la giurisprudenza di questa Corte che ha sostenuto costantemente e anche recentemente che in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto. (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599). 21.4. Il quinto motivo di ricorso, quanto alla sussistenza delle contestazioni di cui ai capi 47,48,49, è manifestamente infondato proponendo una rivalutazione delle motivazioni in fatto contenute nella sentenza impugnata. Nel rinviare a quanto argomentato per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e nel paragrafo 19.3.2. quanto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], in ragione della sostanziale sovrapponibilità delle censure mosse, va evidenziato che la Corte 177territoriale si è in primo luogo soffermata sul contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sulla tenuta logica delle stesse e sulla loro complessiva attendibilità con motivazione in fatto non in questa sede sindacabile (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). Ha poi aggiunto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sulla turbativa d'asta per l'aggiudicazione dell'appalto del comune di Scigliano hanno trovato conferma nell'analisi delle offerte presentate e delle modalità di compilazione dei relativi plichi: le buste contenenti le offerte degli [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (i soli concorrenti di [OSCURATO:PERSONA]) sono state spedite lo stesso giorno dal medesimo ufficio postale, a distanza di due soli minuti l'una dall'altra, e che è stata utilizzata la medesima tipologia di busta, con la medesima scrittura e la medesima impostazione grafica, circostanze indicative della provenienza delle due offerte da una medesima fonte e da un medesimo centro di interesse, a riprova del carattere concordato della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA]. Il contributo dichiarativo di [OSCURATO:PERSONA] è proseguito nel riferire che, dopo le vicende dell'[OSCURATO:PERSONA] e della gara di Scigliano, l'intera sua attività economica venne boicottata dagli [OSCURATO:PERSONA], i quali adoperarono tutta la propria forza commerciale, e all'occorrenza anche le minacce, per impedire agli altri imprenditori con i quali [OSCURATO:PERSONA] era in rapporti di continuare ad avere rapporti con lui. Quindi la sentenza impugnata individua, a riscontro delle riferite pressioni intimidatorie, alcune intercettazioni da cui si comprende che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il padre [OSCURATO:PERSONA] non solo minacciavano [OSCURATO:PERSONA] ma intimavano a terzi fornitori di non rifornirlo più e di non intrattenere più rapporti commerciali con lui. Così sempre a riscontro dell'attendibilità della persona offesa, la Corte territoriale valorizza una conversazione (conv. n.40767; Rit.761/13) intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalla quale risulta come [OSCURATO:PERSONA] avesse intimato a [OSCURATO:PERSONA] di non vendere a [OSCURATO:PERSONA] ("[..][OSCURATO:PERSONA] mi aveva detto 'no, non gli fare avvicinare che se la deve prendere lui, hai capito perché ho detto lo chiamo prima? Ho chiamato...[..]"; sulla interpretazione della stessa fornita con motivazione in fatto immune da vizi, si richiama la posizione costante di questa Corte secondo cui in tema di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Quanto ai lamentati travisamenti della prova dichiarativa, si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 4.1 della parte generale. 178Le censure appaiono piuttosto volte a lamentare un travisamento del fatto e della interpretazione datane piuttosto che un travisamento della prova. 21.5 II sesto motivo, quanto alle contestazioni di cui ai capi 50) e 51), è manifestamente infondato, non confrontandosi con le motivazioni in fatto della sentenza impugnata. Richiamando le argomentazioni svolte in precedenza al paragrafo 18.5 per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], 19.4 per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e 20.3 per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] in ragione della sovrapponibilità di molte delle doglianze avanzate con il motivo, si può anche in questa sede ribadire che la Corte territoriale si è a lungo soffermata sul contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sulla tenuta logica delle stesse e in particolare sulla loro attendibilità, fornendone una valutazione in fatto logica e coerente non sindacabile in questa sede (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver cessato la propria attività boschiva proprio a causa delle vessazioni subite ad opera degli [OSCURATO:PERSONA], che di fatto gli impedivano di procacciarsi contratti d'opera presso proprietari di boschi ricadenti nella zona di loro influenza. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che gli [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - agivano indistintamente in qualità di contitolari dell'attività di impresa ed erano tutti impegnati con metodi aggressivi ed intimidatori ad assicurarsi tutto il legname possibile; ha riferito anche come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo costrinsero con minaccia ad allontanarsi da un piazzale fino a quel momento utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] per accatastare il legname prodotto dal taglio, di cui gli [OSCURATO:PERSONA] avevano preteso di appropriarsi per i propri scopi. Le dichiarazioni trovano riscontro nella conversazione intercettata (conv. n. 9 del 21 novembre 2013) in cui [OSCURATO:PERSONA] accusa [OSCURATO:PERSONA] di aver utilizzato il piazzale senza il suo permesso e gli intima di non farne più uso, minacciandolo anche fisicamente, dicendo che gli avrebbe dato una "passata di cazzotti" e imponendogli di togliere il materiale che già [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato ("Lilo sono più pericoloso di tutti[..]"). La Corte territoriale ha infine chiarito che, sebbene [OSCURATO:PERSONA] non avesse ceduto alle pretese degli [OSCURATO:PERSONA] e non avesse tolto la commessa per il taglio del bosco a [OSCURATO:PERSONA], nondimeno anche in quel caso era stato costretto con minacce a cedere il legname ricavato agli [OSCURATO:PERSONA]. Il riferimento alle testimonianze ulteriori a discarico contenuto in ricorso risulta generico e non decisivo a fronte della valutazione di assoluta attendibilità espressa rispetto a [OSCURATO:PERSONA] nei termini sin qui esposti. 179Quanto ai lamentati travisamenti della prova dichiarativa, si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 3.1. Le censure appaiono piuttosto volte a lamentare un travisamento del fatto e della interpretazione datane piuttosto che un travisamento della prova. Del tutto generica è la censura quanto alla motivazione relativa alla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art.61 cod. pen. 21.6. Il settimo motivo di ricorso, quanto alla contestazione di cui al capo 52 è manifestamente infondato reiterando le medesime censure proposte e confutate adeguatamente con l'atto di appello. La sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici ha argomentato quanto alla attendibilità del teste de relato [OSCURATO:PERSONA] rispetto al padre defunto [OSCURATO:PERSONA] imprenditore boschivo che gli aveva rivelato della espressa richiesta estorsiva realizzata dall'imputato insieme a [OSCURATO:PERSONA] "per stare tranquilli" e della paura che aveva percepito dal padre nel racconto. Sulla mancata valutazione del teste a discarico il motivo è generico e non decisivo a fronte della valutazione di assoluta attendibilità espresso rispetto a [OSCURATO:PERSONA] nei termini sin qui esposti. 21.7. L'ottavo e il nono motivo, relativi alla contestazione di cui al capo 53), sono manifestamente infondati. 21.7.1 Quanto alla utilizzabilità della testimonianza resa dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: - all'udienza del 21 febbraio 2020 [OSCURATO:PERSONA] è stato escusso quale teste ai sensi dell'art.198 cod. pen. e non risulta che prima dell'esame dibattimentale le difese abbiano eccepito alcunché in relazione alla sua veste processuale e al suo contegno dichiarativo. Da siffatte indicazioni va innanzitutto confermata la correttezza delle modalità con cui si è proceduto all'esame testimoniale. Non solo non è rinvenibile alcuna delle forme di connessione o collegamento di cui all'art. 12 cod. proc. pen. tra il procedimento in cui [OSCURATO:PERSONA] è risultato coindagato con il ricorrente per un'associazione finalizzata a delitti ambientali e l'attuale imputazione che lo vede vittima di una condotta di turbativa d'asta. A ciò si aggiunga che secondo questa Corte in tema di prova dichiarativa, l'omissione dell'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. nei confronti del soggetto che riveste la qualità di indagato o di imputato in 180 L-un procedimento connesso o collegato (art. 210 cod. proc. pen.) dà luogo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte, a condizione che la situazione di incompatibilità a testimoniare, ove non già risultante dagli atti, sia stata dedotta prima dell'esame (Sez. 5, n. 13391 del 23/01/2019, Bazzurri, Rv. 275624). 21.7.2. Quanto alla sussistenza della penale responsabilità del ricorrente, il motivo è reiterativo delle doglianze contenute nell'atto di appello e rivalutativo delle motivazioni in fatto immuni da vizi offerte dalla sentenza impugnata. Le dichiarazioni dell'imprenditore, in relazione alle quali la sentenza impugnata ha ravvisato l'attendibilità, sono riscontrate dalle conversazioni telefoniche ed in particolare la conversazione (conv.3188 del 14 aprile 2015) tra [OSCURATO:PERSONA], imprenditore boschivo in seguito ucciso, e [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale il secondo racconta al primo che aveva picchiato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva minacciato denunce e che la ritorsione si era resa necessaria per pretendere il dovuto rispetto e garantire l'osservanza dei patti. 21.8 Il decimo motivo di ricorso, quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., è infondato. Richiamando al paragrafo 18.8 in ragione della sovrapponibilità dei motivi doglianza del coimputato [OSCURATO:PERSONA], va in questa sede ribadito che la motivazione sul punto è sintetica, ma non apparente. La circostanza aggravante è stata ravvisata sotto il profilo agevolativo allorquando la Corte territoriale ha evidenziato che le condotte descritte erano finalizzate al perseguimento di un unitario disegno criminoso: il "consorzio" mafioso coordinato dall'impresa [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza del locale di 'ndrangheta cirotano, assicurava il predominio della cosca nel settore degli appalti boschivi, garantendo al gruppo i relativi proventi. 22. [OSCURATO:PERSONA] cl. 47 Il ricorrente è stato condannato per il solo delitto associativo, in ruolo apicale. 22.1. Il primo motivo di ricorso, sul ruolo rivestito dall'imputato nel sodalizio operante in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ed in altre località (fra le quali, le regioni dell'Assia e del [OSCURATO:PERSONA] nella Repubblica federale tedesca) è interamente versato in fatto. Come si è preannunciato nella parte generale, nell'analisi della posizione di [OSCURATO:PERSONA] cl. 47 (d'ora in poi si ometterà, in questo capitolo, il riferimento all'anno di nascita), giova ripercorrere la motivazione della sentenza impugnatanella parte in cui aveva illustrato l'esistenza e l'operatività, nel tempo, della cosca di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Se ne trova dettagliata, seppure sintetica, descrizione alle p. 313 e ss (nonchè alle pg. 16 e ss ove si riassumono le argomentazioni del Tribunale). 22.2. Nelle sentenze del processo "Galassia", si era accertato che l'origine della cosca - operante in [OSCURATO:PERSONA] ma con articolazioni in Lombardia ([OSCURATO:PERSONA]) e in Germania - risaliva agli anni '70, e, al tempo, era capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] che l'aveva trasformata in una strutturata organizzazione criminale. Il 30 agosto 1977 [OSCURATO:PERSONA] era stato ucciso dai suoi stessi sodali ed a costui erano succeduti, nel ruolo di vertice, i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che avevano ottenuto l'appoggio di [OSCURATO:PERSONA], al vertice della piramide della complessiva organizzazione criminale calabrese, nota come ‘ndrangheta). [OSCURATO:PERSONA] si era trasferito in Germania per evitare attentati, lasciando al vertice della cosca [OSCURATO:PERSONA] che allargava gli interessi, ed in controllo, della medesima anche alle attività economiche del territorio. Già nel 1982, l'organizzazione cirotana aveva assunto il ruolo di "locale" di 'ndrangheta. L'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], del 10 gennaio 1987, aveva consentito ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di subentrargli al vertice della cosca, insieme a [OSCURATO:PERSONA]. In quegli stessi anni, in Germania, era già attivo un altro "locale" di 'ndrangheta dipendente dal gruppo cirotano. La cosca, sotto i [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], diventava egemone nella zona dell'alto Ionio fin dagli anni '90, acquisendo lo status di "crimine", anche grazie all'omicidio perpetrato in danno di [OSCURATO:PERSONA] (personaggio di particolare spessore criminale) il 31 agosto 1990. Per tale fatto di sangue i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena dell'ergastolo. Venivano consumati altri fatti di sangue finalizzati a ribadire il controllo del territorio. Fin qui gli accertamenti delle sentenze del processo "Galassia". Per gli anni successivi illustrano la permanente operatività ed insediamento del clan le sentenze del processo "Bellerofonte". Nel corso del quale, i numerosi collaboratori di giustizia escussi avevano illustrato il ruolo di assoluta supremazia della cosca cirotana, assurta, come si è detto, al rango di "crimine" nei confronti delle altre organizzazioni 'ndranghetiste della zona, particolarmente della Sibaritide, rimaste al livello, inferiore, di "locale", oppure ancora inferiore di "ndrina". Tanto che le stesse erano tenute a versare una quota ai cirotani (delle estorsioni di maggior spessore), i quali ne designavano anche i capi (che dovevano 182rendere conto ai cirotani delle attività criminali maggiormente incidenti sul territorio). Una situazione complessiva che trovava conferma anche in ulteriori sentenze (vd. quelle indicate a pag. 315). Altre pronunce definitive avevano illustrato il ruolo del "locale" di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attivo in Lombardia, come diretta emanazione della cosca [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. Su ricordavano poi i numerosi collaboratori di giustizia che ne avevano riferito struttura ed attività: in particolare, da ultimo, di [OSCURATO:PERSONA] (uno dei figli di [OSCURATO:PERSONA], l'odierno ricorrente) e di [OSCURATO:PERSONA] (a capo del "locale" di Belvedere di Spinello, assistito nella sua latitanza dai cirotani: capo 22 della odierna rubrica). Un quadro davvero impressionante circa il ruolo, di assoluto spicco, rivestito dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] risulta condannato per il suo ruolo di vertice fino all'anno 2002; in questa stessa pronuncia si è annullata la sua assoluzione dal delitto associativo per gli anni successivi), fin dagli anni '80, nel contesto criminale calabrese. Un ruolo che, fin dai primi anni, si era allargato, dalle attività più propriamente criminali, al controllo delle attività economiche che si vi svolgevano. Tanto che, nel presente processo, proprio i delitti relativi alle stesse costituiscono buona parte dei reati fine contestati agli associati (solo alcuni dei quali sono stati definiti con l'assoluzione dei sodali). A conferma della "presa" sul territorio della cosca, si era citata l'emblematica conversazione intercettata il 13 ottobre 2006 fra [OSCURATO:PERSONA] e l'imprenditore edile [OSCURATO:PERSONA], in cui i due avevano discorso proprio del controllo della cosca su tutti i settori economici operanti nel territorio, facendo riferimento anche ad episodi significativi di tale "presa", pervenuti a loro diretta conoscenza. Altrettanto rivelatrice era la più recente conversazione del 24 maggio 2013, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui i due prendevano atto del fatto che i cirotani avevano acquisito il controllo delle attività economiche dei territorio e che coloro che non si sottomettevano, rischiavano la vita ("c'è gente che affronta la morte quotidianamente" .. "solo loro stanno lavorando .. quegli altri possono chiudere" "si acchiappano sempre la parte" "ci vorrebbe un paio di pentiti ..3 E ricordavano come i cirotani si interessassero dei più vari settori economici: la panificazione, le onoranze funebri, la commercializzazione del pesce e di altri generali alimentari (formaggio, insaccati, olio), il commercio di carta e plastica. Si lamentavano così: "allora prendete i cristiani e gli dite andatevene che qua dobbiamo essere solamente noi .. fate il paese della mafia, il paese della 183'ndrangheta! Se gli altri non ci possono stare in questo cazzo di paese.. stateci voi, ammazzatevi fra di voi, fregatevi i soldi fra di voi". Aggiungevano che ormai, acquisito il controllo delle attività economiche, i cirotani operavano in tutta tranquillità e prosperavano visto che tutti dovevano rifornirsi da loro "e solo perché sono [OSCURATO:PERSONA] e li devi andare a prendere da loro .. alla plastica ci sono loro, ai formaggi ci sono loro, agli insaccati ci sono loro". Ed altrettanto significativa era la conversazione del 28 dicembre 2013, fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lamentavano la "dittatura" che si era instaurata nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] in cui tutto si doveva comprare dalle persone indicate dalla cosca ("questa è la mafia .. prepotenti di merda"). Era pertanto già in atto, da molti anni e costantemente nel tempo, l'evoluzione degli interessi e della sfera di controllo sul territorio della cosca [OSCURATO:PERSONA] nell'occupazione, anche totalizzante, di tutti i settori del mercato lecito (oltre che illecito) della propria zona di riferimento, zona peraltro particolarmente ampia. Così come era provata la sua esistenza e la sua effettiva operatività. E, come si vedrà, per quanto riguarda il presente processo e l'odierno ricorrente, il permanente ruolo di vertice rivestito da [OSCURATO:PERSONA], pur nell'oggettiva difficoltà dovuta alla sua lunga detenzione. Grazie anche alla collaborazione dei suoi familiari, che avevano accesso, appunto, alla sua persona in carcere. E come risulta provata l'aggravante dell'essere stata l'associazione armata (secondo i criteri illustrati in diritto nella parte generale) sia per i pregressi omicidi consumati (e ricordati nel processo Galassia), sia per la necessità di mantenere il controllo del territorio, sia per il più recente fatto di sangue individuato, a carico del sodalizio, dai giudici del merito, l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 5 agosto 2007. 22.3. Date le superiori premesse, deve innanzitutto rilevarsi come la Corte territoriale (da p. 322) abbia ben motivato in ordine alla prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse rimasto al vertice dell'associazione per tutti gli anni di interesse, tanto da interessarsi - e da pretendere dai familiari che lo tenessero informato - delle attività economiche controllate dal clan, senza che egli facesse mai accenno alcuno a qualsivoglia personaggio, della cosca eventualmente a lui sopraordinato. Veniva citata la conversazione dell'8 ottobre 2011 con la moglie [OSCURATO:PERSONA], il figlio [OSCURATO:PERSONA] ed il nipote (figlio di [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] cl. 84. Significativamente raccomandava loro di utilizzare i telefoni cellulari meno possibile, solo per brevi e irrilevanti conversazioni. 184Raccomandava poi di affidare a ciascuno dei sodali un'attività lavorativa in modo da non destare sospetti e ribadiva che, quando avessero qualche questione da risolvere, "venite qua e gli ordini li do io e basta". Gli veniva riferito il battibecco intercorso fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] dava dettagliate istruzioni per risolvere il dissidio. Nella conversazione del 31 gennaio 2013, trattava con la moglie [OSCURATO:PERSONA] della situazione del "Biondo" e della sua attività di panificazione, e dell'attività di scommesse. Nella conversazione del 24 febbraio 2013 con la moglie, i due ritornavano sul "Biondo" e sull'attività di panificazione e [OSCURATO:PERSONA] si preoccupava che questi, apprestandosi a costruirsi una villa, mostrasse di avere disponibilità economiche tali ad attirare l'attenzione degli inquirenti, così rischiando anche di bloccare un'attività di interesse della cosca. Nella conversazione del 12 settembre 2013, coinvolgeva il figlio [OSCURATO:PERSONA] nelle problematiche dell'attività di panificazione ed i due consideravano che il Biondo si era accaparrato tutti i clienti, fino a Catanzaro. A tali conversazioni si aggiungevano anche quelle riprese dalla sentenza di prime cure (da pag. 68). Nella conversazione del 21 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, trattando ancora dell'attività del Biondo, questa volta di onoranze funebri, dimostravano il loro interesse al suo avviamento ed alla sua effettiva operatività. [OSCURATO:PERSONA] aveva poi discorso con la moglie anche dell'attività di lavanderia, anch'essa evidentemente condotta nell'interesse del clan (p. 68). Nella conversazione del 20 gennaio 2011, [OSCURATO:PERSONA], infatti, chiedeva di essere aggiornato sull'attività del nipote ([OSCURATO:PERSONA] cl. 84), sui macchinari, sul mutuo, sollecitando la moglie ad andare sul posto ed a verificare di persona (interessandosi anche della situazione del fittizio intestatario della medesima). E, nella conversazione del 26 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA] rimproverava la moglie di non esser ancora andata sul posto a vedere l'attività. Lavanderia che ricorreva ancora nei colloqui dell'8 ottobre 2010 ma anche di quasi due anni dopo, del 12 settembre 2013. A proposito della lavanderia poi i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avevano ben spiegato che quando la stessa si presentava ai possibili clienti come riconducibile, appunto, ai [OSCURATO:PERSONA], non era possibile alcun rifiuto. Altrettanto significative erano le conversazioni fra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA] a proposito della politica del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (p. 121) in cui la persona di fiducia e "a disposizione" della cosca era stato, in tutte le tornate 185elettorali, monitorate nel processo - del 2006, del 2011 e del 2016 - il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Si ricordavano a tale riguardo le conversazioni intercettate fra altri sodali della cosca, che ne reggevano le sorti operative, in cui, delusi da altro politico, gli stessi facevano riferimento proprio a [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA], affermando che (in relazione alla scelta della ditta a cui affidare lo smaltimento dei rifiuti) :"ma ti rendi conto con l'immondizia .. quel [OSCURATO:PERSONA] là hai capito chi è [OSCURATO:PERSONA] ? .. ha detto zio [OSCURATO:PERSONA] che la ditta deve essere questa". Ed ancora, nella conversazione del 13 dicembre 2006, affermavano come: "per le immondizie .. zio [OSCURATO:PERSONA] ha detto che li deve prendere questa ditta". Tornavano le conversazioni dirette fra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per la tornata elettorale del 2011. In cui [OSCURATO:PERSONA] confermava che avevano votato "[OSCURATO:PERSONA] nostro" ([OSCURATO:PERSONA]) e che erano riusciti a liberarsi del vecchio sindaco. Un anno dopo, il 6 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA] discorreva con [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA]) dei poteri di firma dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (ancora non delegatigli dal sindaco in carica), questione di cui [OSCURATO:PERSONA] assicurava l'interessamento suo e del clan. Il 9 agosto 2012 [OSCURATO:PERSONA] parlava con il figlio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e della ditta di gestione di un acquedotto che intendeva far prendere allo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Il 20 novembre 2012, il sindaco conferiva al [OSCURATO:PERSONA] i poteri di firma. Il precedente 8 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA] si attivava per mandare un operaio del comune ad aiutare a sgomberare l'acqua da una ditta di [OSCURATO:PERSONA]. Nella conversazione dell'8 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] discorreva con il figlio [OSCURATO:PERSONA] della fabbrica della plastica e citavano, appunto, [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla tornata elettorale del 2016, nella quale veniva rieletto [OSCURATO:PERSONA], veniva innanzitutto monitorata una riunione in cui era presente il [OSCURATO:PERSONA] con altri esponenti politici e malavitosi (tra cui il Biondo più volte citato nelle conversazioni del [OSCURATO:PERSONA]) e, nei mesi successivi, venivano intercettate conversazioni fra esponenti della cosca cirotana a e fra costoro e il [OSCURATO:PERSONA] in ordine a vari appalti da affidare: sulla piscina e sulla mensa scolastica. Nel capitolo successivo si registravano numerose conversazioni, del 2012 e del 2013, in cui [OSCURATO:PERSONA] si era ingerito nella procedura di assegnazione dell'appalto per lo smaltimento dei rifiuti. 22.3.1. Tutto ciò premesso, anche considerando che i reati fine ipotizzati in relazione alle citata attività non avevano tutti trovato conferma giudiziaria con la condanna degli imputati, era tuttavia emerso, con assoluta certezza, che gli uomini della cosca, ed in particolare [OSCURATO:PERSONA] (ma anche altri uomini di vertice del 186sodalizio), se ne erano attivamente occupati, così dimostrando che le stesse rientravano nella sfera di interesse della cosca, in perfetta coerenza con il raggiunto controllo del territorio. La Corte di merito, pertanto, le aveva congruamente esaminate ed utilizzate per confermare il controllo del clan [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] anche sulle attività economiche lecite (che però si giovavano, come già più volte sottolineato, della loro riconducibilità al clan, ancorché intestati ad altri), espandendo, di conseguenza, il proprio ambito di interesse anche alle vicende amministrative del Comune, ove, così, aveva inserito uomini di propria fiducia. 22.4. Quanto sopra riportato consente di ritenere infondato anche il terzo motivo, circa la cessazione della permanenza del delitto associativo in data anteriore alle modiche delle pene edittali, avvenuta con l'art. 5, comma 1 lett. a) e B), della legge 27 maggio 2015 n. 69, posto che si era dimostrato come l'elezione di [OSCURATO:PERSONA] al consiglio comunale del 2016 rispondesse ai permanenti interessi della cosca. Del resto, come si vedrà in seguito, anche l'attività relativa al commercio del vino in Germania, imposto ai ristoratori italiani, sempre nell'interesse del clan, era proseguita fino al 2017. Così da doversi ritenere infondato anche il secondo motivo, sul divieto di secondo giudizio, avendo [OSCURATO:PERSONA] già patito condanna definitiva per il delitto associativo fino al 2010, a seguito degli esiti dei processi Galassia e Bellerofonte. 22.5. Come risulta infondato, come si è già anticipato, il motivo speso sulla aggravante dell'essere stato il sodalizio armato sia per i significativi pregressi, sia per la risalente natura di "mafia storica" (protagonista di numerosi fatti di sangue) sia per l'omicidio Pirrillo del 2007 (consumato quindi nell'intervallo temporale oggetto del presente processo), sia per la consumazione dei delitti di estorsione che presuppongono una capacità di intimidazione che si fonda sul possesso di armi. 23. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente è stata condannata per il solo delitto associativo. 23.1. I primi due motivi, sulla partecipazione attiva della ricorrente alle dinamiche del clan e sulla mancata riqualificazione della condotta partecipativa nelle ipotesi gradate del concorso esterno e del favoreggiamento, sono infondati. Si rinvia al capitolo riguardante il marito [OSCURATO:PERSONA] cl. 47 per le conversazioni che [OSCURATO:PERSONA] aveva intrattenuto con il medesimo su gran parte 187della attività economiche che alla cosca stessa, ed al [OSCURATO:PERSONA] medesimo, facevano capo: la panificazione, la lavanderia (che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto controllare recandosi di persona su posto), le onoranze funebri, la stessa politica. Una collaborazione piena, quindi, con il marito, nella perfetta consapevolezza del ruolo da costui rivestito nella consorteria. Che, altrimenti non avrebbe avuto senso alcuno che il medesimo ne discorresse proprio ed anche con lei, ben potendosi, altrimenti, limitare ad argomenti di carattere familiare. [OSCURATO:PERSONA] era pertanto perfettamente inserita nelle dinamiche del clan, era a "disposizione" del marito per discutere sui vari temi di interesse e per portarne all'esterno volontà e decisioni, così fornendo il suo concreto e consapevole contributo all'operatività del clan. Così che la condanna per il delitto associativo era priva di manifeste aporie logiche e certo la condotta della ricorrente non poteva essere diversamente qualificata (come concorso esterno o favoreggiamento). 23.2. Della sussistenza dell'aggravante dell'essere l'associazione armata, su cui si è argomentato il terzo motivo, si è già detto in relazione al marito della ricorrente, citando elementi che erano a perfetta conoscenza anche della medesima, la persona con cui [OSCURATO:PERSONA] cl. 47 aveva, anche a riguardo dell'attività del clan, una così piena confidenza. Parimenti infondata, sempre per quanto argomentato in relazione al marito, è la doglianza, spesa nel quarto motivo, relativa alla cessazione della permanenza del delitto associativo in data anteriore alla modifica delle pene edittali del medesimo. L'operatività della cosca era proseguita almeno fino al 2017 e la ricorrente mai aveva neppure assunto di avere receduto, in data anteriore, dal contesto criminale di cui era partecipe. 23.3. È invece fondato il quinto motivo, sulla confisca disposta nei confronti della ricorrente. Già con l'apposito motivo di appello, la difesa aveva ricordato come l'immobile sottoposto al vincolo fosse stato in origine acquistato in epoca molto risalente, nel 1971, dal suocero, [OSCURATO:PERSONA] padre di [OSCURATO:PERSONA] cl. 47, una circostanza che la Corte di merito non aveva adeguatamente valutato, posto, come si è visto nel ricostruire la "storia" del clan, in tale data non si poteva affermarne con certezza né l'operatività né l'inserimento in esso del figlio dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA] cl. 47 (nel processo Galassia il delitto associativo era contestato a partire dal 1977), dal quale in ipotesi il padre avrebbe potuto ricevere il corrispettivo versato. 188Ed inoltre non si erano tenute in alcun conto le valutazioni della consulenza di parte, redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di rinvio dovrà pertanto colmare tali lacune motivazionali. 24. [OSCURATO:PERSONA] cl. 84 [OSCURATO:PERSONA] è stato colpevole del solo delitto associativo. 24.1. Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], il primo ed il secondo del ricorso Gannbardella, sulla ritenuta partecipazione del prevenuto al clan capeggiato dallo zio [OSCURATO:PERSONA] (e, in ipotesi di accusa, dal padre [OSCURATO:PERSONA]), oltre che da [OSCURATO:PERSONA], sono infondati. La Corte di merito, nel riportare gli argomenti del Tribunale (p. 65) e nel proprio ulteriore apparato motivazionale (p. 324), aveva adeguatamente motivato sul punto. Non costituisce, invece, argomento decisivo al fine di escludere la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso il fatto che, per i delitti fine inerenti tale attività, egli non abbia patito condanna posto che quel che rileva, in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente al delitto associativo, è l'inserimento di tale attività, di lavanderia, al più complessivo ambito di interesse della cosca, appartenenza che era stata dimostrata dai colloqui intercorsi sulla medesima fra [OSCURATO:PERSONA] cl. 47 e la moglie [OSCURATO:PERSONA]. Così da rendere, appunto, prive di rilievo le assoluzioni, progressivi (per il secondo in prime cure, per il primo reato ma appello), di [OSCURATO:PERSONA] cl. 84 (d'ora in poi per il ricorrente si ometterà il riferimento all'anno di nascita) sia dal delitto di intestazione fittizia della attività di lavanderia, sia in tema di ritenuta sussistenza di atti di concorrenza illecita. [OSCURATO:PERSONA] considerando che, quanto alla intestazione fittizia, si era osservato soltanto che [OSCURATO:PERSONA] aveva intestato anche a sé stesso la società e la ditta, e che, nella imputazione di cui all'art. 513 bis cod. pen., non erano stati individuati atti concreti di minaccia e violenza ai danni di chicchessia. 24.1.1. Quanto, in particolare, alle conversazioni fra [OSCURATO:PERSONA] cl. 47, lo zio del ricorrente, e la moglie [OSCURATO:PERSONA] sul ruolo del nipote [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale le aveva così ricordate. Il 20 gennaio 2011, [OSCURATO:PERSONA] aveva detto alla moglie di raccomandare al nipote [OSCURATO:PERSONA] di mostrare di svolgere una regolare attività lavorativa, sollecito che si spiega solo con il fatto che in realtà egli era un partecipe della cosca (e non doveva dimostrarlo agli inquirenti). 189Nella conversazione del 26 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA] era poi sceso nel dettaglio dell'attività di lavanderia gesta dal nipote quando aveva trattato con la moglie dell'intestatario fittizio della medesima ed aveva sollecitato la medesima a recarsi sul posto a controllare di persona, l'andamento della stessa. Così dimostrando un diretto interesse che [OSCURATO:PERSONA] ribadiva nella conversazione nella conversazione di due anni dopo, del 12 settembre 2013. 24.1.2. A tali elementi di prova si aggiungevano le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] (già partecipe del clan di 'ndrangheta omonimo, operante nel crotonese) aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] cl. 84 gli aveva sollecitato, nel 2007, dei consigli in vista dell'avvio di un'attività di lavanderia industriale (attività di cui il [OSCURATO:PERSONA] era esperto). E, soprattutto, aggiungeva che certo il ricorrente non avrebbe avuto alcun problema ad assicurarsi i clienti visto che era (ed era circostanza nota a tutti i possibili clienti) il figlio di [OSCURATO:PERSONA]. Così da poter spendere un nome che, da solo, garantiva la conclusione del contratto. Un concetto ed una circostanza che ribadiva anche [OSCURATO:PERSONA], il collaboratore di giustizia figlio di [OSCURATO:PERSONA] cl. 47 (e, quindi cugino del ricorrente). Una premessa di successo che aveva trovato significativa conferma nelle valutazioni fatte dal ROS dei carabinieri (p. 70 circa il rapido affermarsi di tale attività di lavanderia gesta dal ricorrente e la "difficoltà" di alcuni clienti della stessa di rispondere razionalmente alla scelta della ditta dell'imputato come proprio fornitore di servizi). 24.2. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] non meritano accoglimento. Si è già chiarito come le caratteristiche di "mafia storica" del clan [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] fossero tali da rendere tutti i suoi partecipi, e particolarmente coloro che anche per vincoli familiari erano così prossimi agli uomini di vertice, perfettamente consapevoli della disponibilità di armi da parte del sodalizio, armi strettamente necessarie alla sua operatività. Né vi erano ragioni di meritevolezza, o relative al ruolo rivestito dal prevenuto nel sodalizio, per riconoscergli le invocate circostanze attenuanti generiche. 24.3. Sono infondati anche i motivi i spesi in entrambi i ricorsi in ordine alla confisca della società esercente l'attività di lavanderia. Quanto si è sopra rilevato e quanto si è argomentato dimostra che la società in oggetto era qualificabile come impresa mafiosa, sussistendo una diretta 190correlazione tra la gestione della stessa e l'operatività dell'associazione (Sez. 6, n. 21741 del 16/02/2021, Rv. 281516 - 01). 25. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del solo delitto associativo. 25.1. [OSCURATO:PERSONA] nel suo caso gli elementi da cui i giudici del merito hanno tratto la motivata convinzione circa la sua partecipazione al clan [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] provengono dalla verifica della attività, anche lecite, di cui il clan medesimo aveva inteso interessarsi. Si è visto infatti come lo stesso, sia nella persona di [OSCURATO:PERSONA] cl. 47, sia per i soggetti che, operativamente, ne facevano le veci (pur prendendo atto della a sua supremazia: "dobbiamo sentire zio [OSCURATO:PERSONA]"), ritenesse indispensabile avere almeno un proprio uomo nel consiglio comunale. Certo, nell'originaria ipotesi di accusa era coinvolto anche [OSCURATO:PERSONA], sindaco del Comune, ma lo stesso era stato assolto e tuttavia non convince la pretesa che la posizione del [OSCURATO:PERSONA] dovesse avere il medesimo esito, posto che gli elementi di prova ai costoro riferibili sono, ovviamente, diversi, ed indicano, quanto al [OSCURATO:PERSONA], almeno in riferimento alla prima sindacatura, un mancato "allineamento" con gli interessi della cosca. Ed anzi, proprio i rilievi degli uomini della cosca circa l'attività del [OSCURATO:PERSONA], a fronte dell'assenza di critiche rispetto all'attività, all'interno del Comune, di [OSCURATO:PERSONA] risulta pienamente significativo del fatto che, lungo ben tre legislature, il ricorrente, a "disposizione" della cosca, ne avesse correttamente seguito e coltivato gli interessi. Che poi, nella rassegna di quanto in origine ipotizzato, circa le procedure amministrative relative agli appalti, fosse rimasto il solo suo intervento a favore della ditta di plastica di [OSCURATO:PERSONA], è circostanza che non può mutare il quadro posto che la messa a disposizione del solo [OSCURATO:PERSONA] non poteva certo considerarsi sufficiente a raggiungere le maggioranze necessarie per le delibere. Dovendosi comunque ricordare che le scelte del Comune venivano inevitabilmente fatte in quel contesto economico che si è visto essere connotato dal "controllo" della cosca su ampi settori dell'economia privata. Così che altrettanto prive di ricadute sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA] sono gli esiti assolutori di alcuni imprenditori interessati alla aggiudicazione di alcuni degli appalti. [OSCURATO:PERSONA] che risulta decisivo è allora il fatto, confermato anche dalle inequivoche dichiarazioni sul punto di [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] (peraltro imparentato con gli uomini di vertice della cosca - e anche in questo processo si è visto quanto contino i legami familiari per l'inserimento nel clan [OSCURATO:PERSONA] - in quanto 191coniuge di una [OSCURATO:PERSONA]) era stato eletto, in tutte le tornate elettorali, anche con i convinti voti veicolati dalla cosca e che si fosse sempre "messo a disposizione" della stessa, tanto, a puro titolo di esempio, da suscitare un immediato intervento dei suoi uomini quando si era lamentato della mancata delega alla firma da parte del sindaco, significativamente ottenendola poco dopo. 25.2. Così la Corte di merito aveva congruamente motivato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione al sodalizio (p. 327). Muovendo dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (al cui attendibilità era stata congruamente vagliata in entrambi i gradi di giudizio) circa il suo essere a disposizione degli uomini della cosca. Riportando la conversazione di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA]) circa la non ancora accordata, da parte del sindaco, delega di firma, e dall'avvenuta risoluzione di tale problema il 20 novembre 2011. Dando inoltre atto delle conversazioni del 2012 in cui [OSCURATO:PERSONA] si era attivato per inviare un operaio comunale ad aiutare a liberare la ditta di [OSCURATO:PERSONA] dall'acqua; quel [OSCURATO:PERSONA] che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] cl. 47 aveva citato in una conversazione del 2011, attestando così il suo interesse anche sull'attività economica dal medesimo gestita. Ricordando inoltre come [OSCURATO:PERSONA] fosse citato dagli uomini del clan come "[OSCURATO:PERSONA] nostro". Chiudendo con le conversazioni intercorse fra [OSCURATO:PERSONA] ed ancora [OSCURATO:PERSONA] (di [OSCURATO:PERSONA]) in ordine ad una "ditta di acquedotto" ed alla "piscina comunale", sulla quale ultima questione alla frase di [OSCURATO:PERSONA] "non è che lui ci ha buttato il sangue e ora va qualcun altro e gliela da", [OSCURATO:PERSONA] ribatteva "però garantisco io, gli ho detto". Così ancora dimostrando, [OSCURATO:PERSONA], il suo essere a concreta "disposizione" della cosca (a prescindere poi alla liceità o illiceità delle relative procedure di aggiudicazione). Tale quadro complessivo consente di ritenere privi di fondamento i motivi di ricorso dal primo al nono e di ritenere anche infondato l'ultimo, il decimo, volto a ricondurre la "messa a disposizione" del [OSCURATO:PERSONA] ad una ipotesi di mero scambio elettorale politico-mafioso, risultando, invece, evidente come il rapporto fra [OSCURATO:PERSONA] e la cosca non si fosse certo esaurito al momento delle varie tornate elettorali. 26. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto associativo di cui al capo 1, dei delitti di cui ai capi 19, 20 e 22 (relativamente all'aiuto fornito ai 192latitanti [OSCURATO:PERSONA], silvio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e dei reati di cui ai capi 47, 52 e 53 (il primo ed il terzo di turbativa d'asta, il secondo di estorsione), tutti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen. 26.1. Il primo motivo di ricorso, sull'assunta mancata risposta ai motivi di appello, è privo di fondamento avendo la Corte congruamente ricostruito le condotte contestate, e speso proprie argomentazioni sulla loro corretta qualificazione giuridica. Si è già avuto modo di affermare che, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107 - 01). 26.2. Il secondo motivo - sulla ritenuta colpevolezza del prevenuto in ordine ai delitti al medesimo contestati ai capi 19, 20 e 22 della rubrica di "favoreggiamento" della latitanza di due degli uomini di vertice del clan ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e del capo di una cosca alleata ([OSCURATO:PERSONA]), consumati, i primi due negli anni 2007/2008, il terzo negli anni 2010/2011 - è fondato nei limiti che si preciseranno. La Corte di merito ha, innanzitutto, adeguatamente motivato sulla sussistenza delle condotte materiali contestate (p. 152). [OSCURATO:PERSONA] aveva collaborato con altri, in particolare con [OSCURATO:PERSONA] (giudicato nel parallelo rito abbreviato) e con l'odierno coimputato [OSCURATO:PERSONA] nel prestare assistenza ai tre latitanti (il primo, [OSCURATO:PERSONA], sfuggiva ad un ordine di esecuzione della pena, il secondo, [OSCURATO:PERSONA], all'applicazione della misura cautelare degli arresati domiciliari, il terzo, [OSCURATO:PERSONA], alla esecuzione di una misura di sicurezza detentiva). Quanto a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA], erano stati individuati degli interventi di [OSCURATO:PERSONA] sia al fine di ripristinare la corrente elettrica che era venuta a mancare nel casolare in cui i due si nascondevano, sia in occasione della foratura di un pneumatico dell'auto del [OSCURATO:PERSONA] su cui si ritrovano i due latitanti. L'utilizzo di linguaggio convenzionale, in tutte le occasioni citate, e la oggettiva delicatezza del compito, consentivano di affermare che tutti gli interlocutori delle 193conversazioni intercettate fossero a perfetta conoscenza del ruolo di supporto loro affidato, delle ragioni del medesimo, dei soggetti favoriti. Come avevano dimostrato anche le interlocuzioni fra gli interessati, avvenute subito dopo l'arresto dei due latitanti. Quanto alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA], è costui, nelle proprie dichiarazioni, che conferma come egli fosse stato "ospite" nel medesimo casolare ove avevano trascorso la propria latitanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (circostanza che era pertanto a sua perfetta conoscenza) e come fosse stato aiutato dal medesimo gruppo di persone, fra le quali citava, appunto, [OSCURATO:PERSONA] (e, lo si anticipa, anche Peppe 'o Russu, da identificarsi, anche a seguito di riconoscimento fotografico dello stesso [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA]). Trovando, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], riscontro oggettivo ed esterno, negli esiti del servizio di osservazione (attivato a seguito delle emergenze intercettive) del 31 ottobre 2010 (che certo non può trovare smentita in accertamenti desunti da altri processi che non hanno lo stesso grado di certezza), nel corso del quale gli operanti aveva scorto, all'esterno dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] stesso in compagnia proprio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (la misura di sicurezza alla quale [OSCURATO:PERSONA] si stava sottraendo era stata emessa il precedente 30 settembre 2010). Ferma così rimanendo la prova della materialità della condotta, deve tuttavia considerarsi quanto si è ricordato nella parte generale sul rapporto fra il delitto associativo ed i delitti di favoreggiamento. Si è visto, infatti, come i secondi possano configurarsi soltanto quando le relative condotte siano occasionali e non costituiscano pertanto il contributo che il partecipe avrebbe dato all'associazione di appartenenza, altrimenti rientrando nella reciproca assistenza che caratterizza i rapporti fra gli associati. Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata va annullata al fine di consentire al giudice di rinvio la valutazione sulla occasionalità o meno delle condotte di favoreggiamento, così da poter configurare i delitti al medesimo contestati ai capi 19, 20 e 22, altrimenti da ricondurre alla partecipazione dello stesso (già dimostrata, peraltro, come si vedrà, dalla commissione degli ulteriori reati fine) al sodalizio 'ndranghetista [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. 26.3. Il terzo motivo, sulla responsabilità per i delitti contestati ai capi 47, 52 e 53, è infondato. La motivazione della Corte di merito sul punto è priva di manifesti vizi logici. Il capo 47 (p. 180) riguarda una turbativa d'asta consumata a vantaggio dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] in occasione di una gara indetta dal Comune di Scigliano per il taglio di alberi, vinta appunto dalla ditta F.11i [OSCURATO:PERSONA] ed alla quale aveva partecipato lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. 194In questa gara era intervenuta anche un'altra ditta, riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], che aveva costretto gli [OSCURATO:PERSONA] a rialzare l'offerta inziale. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che, aggiudicatisi l'appalto nonostante la sua offerta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], incontrandolo, lo avevano verbalmente aggredito e minacciato, anche perché, con la sua offerta, aveva implicitamente rifiutato l'accordo complessivo che era stato in precedenza prospettato, a lui e ad altri imprenditori del settore, di accordarsi nello spartirsi gli appalti comunali versando al "cartello" così formatosi una percentuale del 10/15 % del lavoro affidato. Questo, dunque, era il contesto in cui si era svolta la gara. Gara in cui, appunto, anche [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto una sua offerta. Un'offerta "combinata" con quella degli [OSCURATO:PERSONA] visto che si era accertato che le missive che le contenevano erano state spedite lo stesso giorno dal medesimo ufficio postale, a due minuti l'una dall'altra, la tipologia della busta era la stessa e così il tipo di scrittura e l'impostazione grafica. Da ciò derivava la prova della consumazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del delitto di turbativa d'asta di cui al capo 47. Quanto al delitto di tentata estorsione di cui al capo 52 (p. 188), consumato da [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ancora in concorso con [OSCURATO:PERSONA], militava la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], figlio del defunto [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito come il padre gli avesse confidato come, appunto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli si fossero presentati, avanzando la richiesta di euro 2.000 euro, destinati ad un loro amico, così da "stare tranquilli". Un incontro che aveva "scosso" il padre. Né si ravvisano vizi logici manifesti nella confermata responsabilità per il delitto di turbativa d'asta contestato al capo 53 (p. 188), visto che [OSCURATO:PERSONA], ancora in concorso con [OSCURATO:PERSONA], aveva avvicinato l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], intimandogli di non partecipare alla gara indetta dal Comune di Colosimi nel 2015 (gara che si sarebbe aggiudicata una società collegata con lo [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA], pur inizialmente reticente, aveva riferito nel dettaglio quanto accaduto, lamentando che [OSCURATO:PERSONA] lo aveva minacciato di morte e gli aveva messo le mani addosso. Un'aggressione che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva poi riferito ad un altro imprenditore nella conversazione intercettata del 14 aprile 2015, facendo anche cenno ai "cazzotti" inferti. In questa occasione con [OSCURATO:PERSONA] c'era [OSCURATO:PERSONA] che l'aveva così spalleggiato, accompagnandolo a tale decisivo, programmato, appuntamento. 19526.4. La costante presenza del [OSCURATO:PERSONA], a fianco ed in consapevole aiuto di [OSCURATO:PERSONA], la natura dei reati tentati o consumati (volti tutti al controllo della attività economiche sul territorio), il ruolo ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] nel clan [OSCURATO:PERSONA], proprio in relazione alle attività economiche intraprese, le ulteriori condotte contestate al [OSCURATO:PERSONA] - di favoreggiamento dei capi della cosca - rendono evidente come si sia formato un quadro tale, per un verso, da configurane, nei reati fine, l'aggravante di cui all'attuale art. 416 bis 1 cod. pen e, per l'altro, da confermare la partecipazione concreta e consapevole del [OSCURATO:PERSONA] steso al clan [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. Sono pertanto infondati il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso. 26.5. Sono parimenti infondati anche il sesto ed il settimo motivo. Sul sesto, sull'aggravante della disponibilità di armi in relazione al delitto associativo, si è già più volte argomentato e qui occorre solo aggiungere che il concorso del ricorrente nei reati fine gli rendeva evidente come la cosca fosse perfettamente in grado di consumare gli atti di sopraffazione ai quali aveva fornito il proprio contributo, ricorrendo pertanto, alla bisogna, alle armi o agli esplosivi. Il settimo motivo, sul trattamento sanzionatorio, risulta del tutto generico a fronte del ruolo rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] nel clan dei [OSCURATO:PERSONA] e della sua compartecipazione ai reati fine di cui si è detto. 27. [OSCURATO:PERSONA] È stato ritenuto responsabile del delitto associativo di cui al capo 1 e dei delitti descritti ai capi 19, 20 e 22 (i delitti di favoreggiamento delle latitanze rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 27.1 Così come per [OSCURATO:PERSONA] la materialità delle condotte con le quali aveva favorito i tre soggetti sopra indicati è stata adeguatamente argomentata dalla Corte di merito (p. 152). La sollecitazione del suo intervento, da parte del [OSCURATO:PERSONA], nell'occasione dei problemi elettrici del casolare ove si trovavano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quando l'autovettura sulla quale gli stessi si trovavano, rende evidente come lo stesso fosse coinvolto nel complessivo aiuto fornito alla latitanza di costoro. A ciò si erano aggiunte le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito come, nel corso della sua latitanza, fosse stato assistito dal medesimo gruppo di persone che aveva fornito il proprio aiuto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fra i quali appunto si annoverava il [OSCURATO:PERSONA]. A sua volta riscontrato da quel controllo che aveva 196consentito di osservare lo stesso [OSCURATO:PERSONA] in compagnia proprio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 31 ottobre 2010. 27.2. E, tuttavia, quanto si è detto nella parte generale sul rapporto fra il delitto associativo ed i delitti di favoreggiamento impone l'annullamento della sentenza impugnata sulla intera posizione del [OSCURATO:PERSONA] (in sostanziale accoglimento dei primi due motivi di ricorso). Non si era infatti motivato sulla eventuale occasionalità delle condotte di favoreggiamento o sull'alternativo assorbimento delle medesime nella ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. Un difetto di motivazione che dovrà essere colmato nel giudizio di rinvio. E che riguarda anche il delitto associativo posto che la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA] si era concretata nelle solo condotte di favoreggiamento dei latitanti. Il terzo motivo, sul trattamento sanzionatorio, è assorbito. 28. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei delitti contestatigli ai capi 1 (il reato associativo), 93, 95 e 96 (il primo ascrittogli ai sensi dell'art. 513 bis cod. pen., gli altri a titolo di estorsione, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen.). Il ricorso non merita accoglimento. 28.1. È privo di fondamento il quarto motivo, relativo al concorso del ricorrente nella consumazione della condotta estorsiva realizzata ai danni del ristoratore [OSCURATO:PERSONA]. In via più generale, si era accertato come fossero presenti ed attive nella Repubblica federale tedesca due articolazioni della cosca [OSCURATO:PERSONA] che, quale attività di interesse investigativo, imponevano ai ristoratori di origine italiana l'acquisto di bottiglie di vino di marche dai medesimi indicate. Quanto, in particolare a [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito (p. 277) ne aveva dedotto la conferma della responsabilità per il delitto di estorsione contestatogli al capo 95 dai seguenti elementi di prova. A partire dal 13 maggio 2013, il ristoratore [OSCURATO:PERSONA] si era lamentato proprio con il ricorrente del fatto che aveva ricevuto cinquanta cartoni di vino, non ordinati e che non intendeva acquistare. [OSCURATO:PERSONA] lo aveva, allora, invitato a rivolgersi e a parlarne con [OSCURATO:PERSONA] (e, quindi, significativamente, per l'intimidazione che ne deriva, il ristoratore avrebbe dovuto trattare con un compente della famiglia [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] che è già stato condannato in via definitiva per il medesimo reato nel parallelo giudizio abbreviato. 197Tanto che [OSCURATO:PERSONA], nonostante non avesse intenzione di comprare il vino perché non gli serviva e non era di suo gradimento, l'aveva poi acquistato, con tutte evidenza per le pressioni ricevute, pressioni che [OSCURATO:PERSONA], escusso, aveva tentato di minimizzare. Del resto, [OSCURATO:PERSONA] aveva ben spiegato come i ristoratori, assoggettati dalla forza di intimidazione della cosca, si adeguavano, acquistando e pagando il vino impostogli, giusto per non suscitare la reazione della cosca. Quanto all'ulteriore delitto di estorsione, contestato al [OSCURATO:PERSONA] al capo 96 e consumato ai danni del ristoratore [OSCURATO:PERSONA], la declaratoria di condanna, confermata dalla Corte di merito, si fonda anch'essa sulle conversazioni intercettate. A partire dal 12 aprile 2013, [OSCURATO:PERSONA] riferiva a [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] non intende acquistare il vino che avevano deciso di spedirgli; [OSCURATO:PERSONA] lo invitava allora a sollecitare il ristoratore affinché ricevesse la spedizione, senza neppure ridurgli il prezzo di acquisto come aveva anche chiesto. La spedizione arrivava al [OSCURATO:PERSONA] e si trattava di ben duecento cartoni di vino. [OSCURATO:PERSONA], messo da [OSCURATO:PERSONA] in contatto diretto con [OSCURATO:PERSONA], cercava di rifiutarne la consegna, non riuscendovi per l'imposizione del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] medesimo giorno, [OSCURATO:PERSONA] riferiva proprio al [OSCURATO:PERSONA] i particolari della vicenda così nel dettaglio da dimostrare la compartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] stesso alla complessiva vicenda. Il pieno coinvolgimento in entrambe le vicende di [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA]), con il carico di intimidazione che ne consegue (e di cui erano perfettamente a conoscenza entrambi i ristoratori) consente di ritenere provata anche la configurabilità della circostanza aggravante contestata ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen., oggetto del quinto motivo di ricorso. Del resto, quando si tratterà il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (cugino di [OSCURATO:PERSONA]) si darà conto del diretto interessamento di [OSCURATO:PERSONA] cl. 47 al commercio del vino in Germania. 28.2. Sono infondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso, sulla ritenuta sussistenza del delitto contestato al capo 93 ai sensi dell'art. 513 bis cod. pen. La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici (p. 281), aveva osservato come il delitto si configurasse, innanzitutto in diritto, e poi in fatto alla luce della condotta concretamente consumata. Dalle medesime vicende sopra ricordate, discendeva, infatti anche la prova della consumazione del reato di illecita concorrenza. Innanzitutto, in diritto, si è precisato che: - il delitto di estorsione può concorrere con quello di illecita concorrenza con violenza o minaccia, trattandosi di fattispecie differenti, la cui diversità si misura 198 . l ivalutando le modalità con cui si esprime l'azione violenta: integra il delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen. la condotta tesa a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditoriali attraverso comportamenti violenti che incidono direttamente sul funzionamento dell'impresa; si configura, invece, il delitto di estorsione nel caso in cui l'azione violenta si risolva in coazione fisica e psichica dell'imprenditore e non si traduca in una manipolazione violenta e diretta dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente (Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, Cotardo, Rv. 268640 - 01)) - il delitto di estorsione può concorrere con quello di illecita concorrenza con violenza o minaccia, trattandosi di fattispecie differenti, la cui diversità si misura valutando le modalità con cui si esprime l'azione violenta, posto che integra il delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen. la condotta tesa a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditoriali attraverso comportamenti violenti che incidono direttamente sul funzionamento dell'impresa, mentre si configura il delitto di estorsione nel caso in cui l'azione violenta si risolva in coazione fisica e psichica dell'imprenditore e non si traduca in una manipolazione violenta e diretta dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente (Sez. 5, n. 40803 del 15/07/2022, Mazzitelli, Rv. 283758 - 01). Alla luce di tale premessa, si deve rilevare come nelle vicende sopra esaminate si erano concretati gli elementi di entrambi i reati posto che, per un verso, si era alterata la concorrenza costringendo i ristoratori a non rivolgersi ad altri fornitori (condotta che, come si è argomentato nella parte generale, configura il delitto di illecita concorrenza), e, per l'altro, si era imposto di accettare il vino speditogli, nonostante la loro contraria volontà, e di corrisponderne il relativo prezzo. [OSCURATO:PERSONA] in questo caso configurandosi, per il diretto e significativo intervento, dominante e decisivo, di [OSCURATO:PERSONA], la contestata aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen. 28.3. Era allora evidente come il concorso nei suddetti reati fine costituisse il fondamento della ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla cosca [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] nel ruolo, appunto effettivamente rivestito, di ausilio di [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA], nell'articolazione della medesima operante nella regione tedesca dell'Assia che aveva come compito, direttamente affidatogli dai [OSCURATO:PERSONA], di imporre l'acquisto del vino di una determinata marca a coloro ne subivano la forza di intimidazione (avendone evidentemente presenti le caratteristiche di mafiosità), i ristoratori di origine italiana. È pertanto infondato anche il primo motivo, argomentato, appunto, sulla ritenuta colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto associativo. 19928.4. Non meritano accoglimento neppure gli ulteriori motivi di ricorso. Il sesto, sulla aggravante della disponibilità di armi da parte dell'associazione di appartenenza, trova adeguata confutazione in quanto si è già detto, circa la caratteristica di "mafia storica" del sodalizio [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] in cui direttamente l'articolazione operante in Assia era inserita, tanto da essere capeggiata da uno dei componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Sul settimo motivo, relativo alla data di cessazione della permanenza del delitto associativo, si è già detto circa l'operatività della cosca oltre l'anno 2015 e, quanto al [OSCURATO:PERSONA], non si era raccolto e non era stato offerto elemento alcun da cui trarre il suo positivo allontanamento dal contesto associativo in data antecedente. Quanto alla misura della pena, la quantificazione della stessa così come confermata dalla Corte di merito appare scevra da qualsivoglia arbitrarietà. 29. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole dei reati contestatigli ai capi 1 bis (il delitto associativo consumato quale partecipe dell'articolazione, della cosca [OSCURATO:PERSONA], operante in [OSCURATO:PERSONA]), 115 e 116 (il primo, l'estorsione consumata ai danni di ristoratori italiani, identificati in tali [OSCURATO:PERSONA] ed Amedeo e, il secondo, il correlativo delitto di illecita concorrenza). 29.1. Il primo motivo, speso sulla utilizzazione delle conversazioni intercettate su disposizione dall'autorità giudiziaria tedesca, è infondato. La Corte di merito (p. 275), infatti, aveva osservato come il teste operante [OSCURATO:PERSONA], escusso nel dibattimento di prime cure, avesse riferito sull'avvenuta identificazione, pure se ad opera dell'autorità straniera, del prevenuto nelle conversazioni ritenute significative ai fini della prova. Del resto, l'utenza di provenienza delle medesime era intestata proprio al Cannpiso. E, peraltro, non emerge che le relative registrazioni non siano state trasmesse all'autorità italiana e inserite agli atti, così che la difesa ben poteva verificare la correttezza di tali indicazioni. Non si era pertanto concretata alcuna lesione dei diritti di difesa del ricorrente. 29.2. Non meritano accoglimento il secondo ed il terzo motivo di ricorso, spesi sulla ritenuta responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascrittigli. La Corte territoriale aveva reso sul punto una motivazione priva di manifesti vizi logici (p. 282). 200Francesco [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito come [OSCURATO:PERSONA] (già condannato, in via definitiva, per i reati di cui ai capi 115 e 116 nel parallelo giudizio abbreviato) imponesse l'acquisto dei vini della cantina [OSCURATO:PERSONA], così come faceva [OSCURATO:PERSONA]. Era in tale più complessivo contesto che si erano inserite le condotte di estorsione e di illecita concorrenza di cui ai capi 115 e 116. La Corte di merito aveva riportato una serie di conversazioni, a partire dal 9 febbraio 2017, in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva dato indicazioni a [OSCURATO:PERSONA] di contattare due ristoratori, [OSCURATO:PERSONA] ed Amedeo, per consegnare loro dei cartoni di vino. Senza che gli stessi li avessero ordinati. Alle rimostranze dei due, [OSCURATO:PERSONA] sollecitava [OSCURATO:PERSONA] a dire loro che avrebbero dovuto accettare, comunque, la consegna della merce. I ristoratori ricevevano la merce e veniva dato loro il numero di conto corrente sul quale versare il corrispettivo. Una complessiva condotta che concretava entrambi i reati fine ipotizzati, per avere impedito ai ristoratori una libera scelta di mercato e per avere imposto ai medesimi la fornitura del vino della cantina [OSCURATO:PERSONA] con il conseguente pagamento del corrispettivo. Evidentemente giovandosi della forza di intimidazione che derivava allo [OSCURATO:PERSONA] dalla già accertata (nel parallelo processo) appartenenza al sodalizio mafioso dei [OSCURATO:PERSONA], la ragione per cui [OSCURATO:PERSONA], con il consapevole concorso del [OSCURATO:PERSONA], aveva potuto imporre l'acquisto e gli acquirenti l'avevano subito. 29.3. Quanto al delitto associativo deve ricordarsi come [OSCURATO:PERSONA] avesse, riferito come [OSCURATO:PERSONA] agisse sotto l'egida della cosca [OSCURATO:PERSONA], essendone a pieno titolo un partecipe. Non diversa deve allora essere la conclusione in ordine alla partecipazione alla medesima del [OSCURATO:PERSONA], pur nell'articolazione tedesca del [OSCURATO:PERSONA], avendo egli pienamente collaborato con [OSCURATO:PERSONA] nell'imporre gli acquisti di vino ai ristoratori, così fornendo un proprio concreto contributo agli interessi della cosca. 29.4. Da ultimo, del tutto generico è il motivo afferente al trattamento sanzionatorio in considerazione del ruolo rivestito dal ricorrente nel clan di appartenenza e della pluralità di condotte consumate, senza dimostrare resipiscenza alcuna. 30. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] primo ritenuto colpevole dei delitti di cui ai capi 1 (ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen.) e 93 (ai sensi degli artt. 513 bis e 416 bis 1 cod. pen.), la secondasottoposta, quale terza interessata, al provvedimento di confisca dei beni ritenuti riconducibili al coniuge [OSCURATO:PERSONA]. I ricorsi sono fondati limitatamente al provvedimento di confisca, per le ragioni complessivamente argomentate nei rispettivi motivi. Nel resto (la [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, si è doluta della sola confisca), il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non merita accoglimento. 30.1. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], spesi sulla configurabilità del delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416 bis 1 cod. pen., sono infondati. Quanto alla configurabilità del reato nel caso in cui la persona verso la quale si sono dirette le minacce non sia un concorrente ma un altro operatore del mercato - nel caso concreto un ristoratore piuttosto che un commerciante di vino - si è già detto nella parte generale. In ordine alla ricostruzione di quanto ascritto al [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito aveva offerto una motivazione priva di manifesti vizi logici (p. 288). Si era già visto come il cugino del ricorrente (figlio di [OSCURATO:PERSONA] cl. 47), [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA]), fosse l'organizzatore del commercio del vino in Germania, da imporre ai ristoratori di origine italiana, e, su questa attività, [OSCURATO:PERSONA] (fratello del ricorrente) aveva riferito che il cugino [OSCURATO:PERSONA] e, appunto, suo fratello [OSCURATO:PERSONA] si erano impegnati a piazzare il vino della cantina [OSCURATO:PERSONA] (lo stesso commercializzato in Assia). Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] gli aveva confidato che era andato più volte in Germania a piazzare il vino, collaborando con [OSCURATO:PERSONA]. I due (con i quali collaborava quel [OSCURATO:PERSONA] che era già stato condannato in via definitiva per i medesimi fatti) commercializzavano anche altri prodotti ma sempre con le medesime modalità, imponendoli a coloro che avevano scelto come destinatari. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] avevano trovato riscontro, esterno ed individualizzante, in alcune conversazioni intercettate. Il 22 marzo 2014, il ricorrente aveva riferito al padre, [OSCURATO:PERSONA] cl. 47, detenuto, dell'attività di esportazione dei vini in Germania e questi l'aveva sollecitato ad evitare di tenere, in tale contesto, comportamenti che avrebbero potuto allertare le forze dell'ordine. Altre conversazioni (p. 290) dimostravano la piena collaborazione fra i due cugini nella commercializzazione del vino in Germania, tanto da essere definiti "una squadra". Il 10 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] (in questo caso il figlio di [OSCURATO:PERSONA] cl. 47, fratello dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e cugino di quel [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], di cui si è appena detto) aveva rassicurato il padre [OSCURATO:PERSONA] cl. 47, detenuto, circa 202il fatto che, con il commercio di vino in Germania, "abbiano guadagnato bei soldi" e gliene aveva ricordato i soggetti coinvolti: il cugino [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, appunto, il fratello [OSCURATO:PERSONA]. Ed ancora, il 24 gennaio 2014, il ricorrente aveva riferito al cugino [OSCURATO:PERSONA] delle lamentele dei ristoratori circa la qualità del vino loro imposto. Evidente, infine, la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. in considerazione con la stretta inerenza delle condotte all'interesse ed ai metodi della cosca. 30.2. Il quadro probatorio sopra sommariamente riportato consente di concludere per l'infondatezza anche del primo, del quinto e del sesto motivo di ricorso, spesi sul delitto associativo. Si è visto, infatti, come il commercio del vino verso la Germania fosse una delle attività economiche condotte nell'interesse della cosca, tanto da tenerne informato [OSCURATO:PERSONA] cl. 47 nel corso della sua detenzione. Così che il coinvolgimento nel medesimo di [OSCURATO:PERSONA], figlio dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (insieme a [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA]) ne presuppone e ne attesta la partecipazione al sodalizio criminoso. Sodalizio "storico" ne cui confronti era pertanto pienamente configurabile, come si è più volte ricordato, l'aggravante della disponibilità di armi. Sodalizio la cui esistenza ed operatività non era cessata nel 2015, come si è più sopra argomentato (in particolare analizzando il ricorso del padre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] cl. 47); ed anche nel caso dell'odierno ricorrente non vi sono elementi per dedurre l'allontanamento del prevenuto dal contestato associativo. 30.3. Considerando il ruolo, certo non secondario, ricoperto dal prevenuto nell'associazione capeggiata dai suoi familiari stessi e l'assenza di qualsivoglia ragione di meritevolezza, il trattamento sanzionatorio ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche appaiono del tutto adeguati. 30.4. Da ultimo come si è preannunciato, è, invece, fondato l'ultimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e i due motivi di ricorso della terza interessata [OSCURATO:PERSONA]. La confisca dei beni intestati ai coniugi [OSCURATO:PERSONA], infatti, non ha tenuto in alcun conto le emergenze della consulenza [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai redditi, ipoteticamente leciti, maturati negli anni da costoro, in particolare dalla [OSCURATO:PERSONA], estranea alla cosca. 203Né si era dimostrato che i beni intestati alla [OSCURATO:PERSONA] fossero stati in realtà acquistati con i proventi, rivenienti al marito [OSCURATO:PERSONA], della sua partecipazione al clan capeggiato, anche, dal padre [OSCURATO:PERSONA]. Considerando anche il modesto valore di buona parte dei beni sequestrati e le disponibilità finanziarie acquisite in vista dell'acquisto dell'immobile. Difetti di motivazione che dovranno essere colmati nel giudizio di rinvio. 31. Al rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 84), [OSCURATO:PERSONA] (classe 47), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consegue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali. All'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma * di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.110 32. In punto di statuizioni civili, alla penale responsabilità dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile comune di Scigliano come da dispositivo; nonché la condanna, in solido tra loro, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cl. 84, [OSCURATO:PERSONA] cl. 47, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili CGIL nazionale e CGIL Calabria, liquidate per ciascuna di esse, come da dispositivo. 31.1. Nulla va disposto per le spese in favore delle parti civili Comune di [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Cutro. Per il Comune di [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni di parte civile risultano generiche nella individuazione dei soggetti nei confronti dei quali è avanzata la richiesta di liquidazione ("soggetti interessati"). Per il Comune di Cutro la richiesta di condanna alla rifusione delle spese era avanzata nei confronti degli imputati non ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai quali vi è stato il rigetto del ricorso del Procuratore generale. P.Q.MNigro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], o [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ilard alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili CGIL nazionale e CGIL Calabria, liquidate in complessivi euro 6000,00 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge. Nulla per le spese in favore delle parti civili Comune di cariati e Comune di Cutro. Così deciso, il 26/11/2025 I [OSCURATO:PERSONA] estensori [OSCURATO:PERSONA] osa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 7 3 APR 2026 ogni . — - IL CANCEkLIERE ESPERTO • Y [OSCURATO:PERSONA]