CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33376/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 28/10/2021 che, giudicando in sede di rinvio da questa Corte, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sassari del 17/05/2013 con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 336 cod. pen. Al riguardo, deduce: 1.1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserito difetto di motivazione avente riguardo alla recidiva risulta smentito dalla lettura della pronuncia impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da coerente e lineare logicità sul punto, la cui disamina smentisce anche la pretesa violazione delle norme di natura processuale. Infatti, la Corte territoriale ha ritenuto ed applicato la recidiva contestata ex art. 99, comma 4 cod. pen. sulla scorta di una valutazione avente riguardo al concreto rilievo della condanna pronunciata nel presente processo sotto il profilo sintomatico di una più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo. In particolare, i giudici di seconde cure hanno rilevato come il prevenuto risultava già gravato da quattro condanne per reati contro il patrimonio e nove condanne per reati della stessa natura di quello per il quale è intervenuta condanna, ed hanno logicamente ritenuto l'idoneità di tali precedenti a fondare il giudizio di rilevanza della recidiva contestata. In tal senso, i precedenti penali riportati dall'imputato risultano costitutivi di altrettanti indici inequivoci della manifesta e concreta espressione di una maggiore capacità a delinquere e pericolosità dell'imputato (pag. 3 della sentenza impugnata). 1.2. inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze. Il motivo di ricorso è precluso in sede di legittimità in quanto il presente giudizio risulta limitato solo ed esclusivamente all'originario motivo di appello avente riguardo alla mancata esclusione della recidiva, sicché le censure dedotte esorbitano dai limiti del devolutum. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 2 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amm