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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 37290/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06M37H) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; (' letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, nel contestare le valutazioni spese a sostegno del giudizio di responsabilità con riguardo, in particolare, al tema della rivendicata destinazione ad uso personale della sostanza detenuta dal ricorrente, alla misura della pena irrogata e alla denegata applicazione della cusa di non punibilità di cui all'art 131. bis cp, si sostanziano in censure, prive di un effettivo confronto critico con la decisione gravata, che finiscono per replicare momenti di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende.

Così deciso in data 24 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06M37H) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; (' letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, nel contestare le valutazioni spese a sostegno del giudizio di responsabilità con riguardo, in particolare, al tema della rivendicata destinazione ad uso personale della sostanza detenuta dal ricorrente, alla misura della pena irrogata e alla denegata applicazione della cusa di non punibilità di cui all'art 131. bis cp, si sostanziano in censure, prive di un effettivo confronto critico con la decisione gravata, che finiscono per replicare momenti di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 37290/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris