Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25244/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A), in esso assorbito il reato di bancarotta semplice documentale di cui al capo C), a lui ascritto in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita il 29 febbraio 2012; mentre, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha ridotto ad anni tre la durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato.

Sostiene il ricorrente che, come aveva già esposto alla Corte di appello, i correi, giudicati con il rito ordinario, sono stati tutti assolti con la formula "perché il fatto non sussiste".

Della esclusione del reato dovrebbe giovarsi anche il ricorrente, che aveva scelto il giudizio abbreviato.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo proposto è manifestamente infondato, per le ragioni già ampiamente esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 11 e 12).

2.1. È stato accertato che tra il giugno 2009 e il giugno 2010, quando stava maturando lo stato di dissesto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., l'odierno ricorrente ha dismesso l'intero patrimonio aziendale della società attraverso la vendita di tutti i beni (mezzi e macchinari) di proprietà della stessa, per un prezzo complessivo pari a 525.000,00 euro.

L'imputato ha giustificato il successivo impiego solo di una parte delle somme riscosse (circa 100mila euro), mentre 425.000,00 euro sono spariti.

2.2. La sentenza di assoluzione, pronunciata nei confronti degli originari coimputati, non ha accertato l'insussistenza del fatto-reato, ma si è limitata a valutare le posizione degli acquirenti dei singoli beni dismessi, chiamati a rispondere della bancarotta in veste di concorrenti esterni, ed è giunta alla conclusione che non vi fosse prova sufficiente del loro consapevole apporto alla distrazione fraudolenta.

Anzi quella sentenza depone a carico di [OSCURATO:PERSONA], perché ha appurato che il corrispettivo delle vendite è stato versato sui conti correnti della società ed è stato successivamente prelevato dal [OSCURATO:PERSONA] medesimo, posto che solo lui aveva il potere di operare sui conti, in assenza di deleghe.

Come osserva la Corte di appello, la sentenza a carico dei coimputati è erronea nella formula di assoluzione adottata che, in coerenza con le ragioni del decidere, avrebbe dovuto essere "per non aver commesso il fatto", non "perché il fatto non sussiste"; ma ciò non comporta alcuna conseguenza.3.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A), in esso assorbito il reato di bancarotta semplice documentale di cui al capo C), a lui ascritto in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiarata fallita il 29 febbraio 2012; mentre, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, ha ridotto ad anni tre la durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato. Sostiene il ricorrente che, come aveva già esposto alla Corte di appello, i correi, giudicati con il rito ordinario, sono stati tutti assolti con la formula "perché il fatto non sussiste". Della esclusione del reato dovrebbe giovarsi anche il ricorrente, che aveva scelto il giudizio abbreviato. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo proposto è manifestamente infondato, per le ragioni già ampiamente esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 11 e 12). 2.1. È stato accertato che tra il giugno 2009 e il giugno 2010, quando stava maturando lo stato di dissesto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., l'odierno ricorrente ha dismesso l'intero patrimonio aziendale della società attraverso la vendita di tutti i beni (mezzi e macchinari) di proprietà della stessa, per un prezzo complessivo pari a 525.000,00 euro. L'imputato ha giustificato il successivo impiego solo di una parte delle somme riscosse (circa 100mila euro), mentre 425.000,00 euro sono spariti. 2.2. La sentenza di assoluzione, pronunciata nei confronti degli originari coimputati, non ha accertato l'insussistenza del fatto-reato, ma si è limitata a valutare le posizione degli acquirenti dei singoli beni dismessi, chiamati a rispondere della bancarotta in veste di concorrenti esterni, ed è giunta alla conclusione che non vi fosse prova sufficiente del loro consapevole apporto alla distrazione fraudolenta. Anzi quella sentenza depone a carico di [OSCURATO:PERSONA], perché ha appurato che il corrispettivo delle vendite è stato versato sui conti correnti della società ed è stato successivamente prelevato dal [OSCURATO:PERSONA] medesimo, posto che solo lui aveva il potere di operare sui conti, in assenza di deleghe. Come osserva la Corte di appello, la sentenza a carico dei coimputati è erronea nella formula di assoluzione adottata che, in coerenza con le ragioni del decidere, avrebbe dovuto essere "per non aver commesso il fatto", non "perché il fatto non sussiste"; ma ciò non comporta alcuna conseguenza.3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa
Sentenza Cassazione n. 25244/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris