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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 gennaio 2026

Cassazione n. 08984/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026PAPAGNI MASSIMO, rappresentato e difeso dagli avvocatiSALVATORE SCIORTINO, [OSCURATO:PERSONA]' SCIORTINO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 103/2023 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 23/05/2023 R.G.N. 330/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 22630/2023Numero sezionale 589/2026Numero di raccolta generale 8984/20261. la Corte di Appello di Genova, con la sentenza impugnata, hDaat a pubblicazione 09/04/2026respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 19settembre 2022 del Tribunale di Imperia, che aveva accertatol’espletamento di mansioni superiori;2. per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente società con tre motivi; ha resistito concontroricorso l’intimato;3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RITENUTO CHE1. risulta depositato atto del 19 gennaio 2026 con cui si dichiarache le parti rinunciano congiuntamente agli atti del giudizio,chiedendone l’estinzione, in relazione ad una intervenutaconciliazione;2. in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensidell’art. 390 c.p.c. deve essere pronunciata l’estinzione delprocesso a mente dell’art. 391 c.p.c. e, stante l’adesione delcontroricorrente, non occorre provvedere sulle spese;3. in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, dellal. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimastosoccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinunciaal ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai solicasi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della suadeclaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi diNumero registro generale 22630/2023misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di strettaN umero sezionale 589/2026Numero di raccolta generale 8984/2026interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazionDeat a pubblicazione 09/04/2026estensiva o analogica (Cass. n. 23175/2015); P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del processo.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 febbraio2026.La PresidenteDott.ssa Antonella PagettaNumero registro generale 22630/2023Numero sezionale 589/2026Numero di raccolta generale 8984/2026Data pubblicazione 09/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026PAPAGNI MASSIMO, rappresentato e difeso dagli avvocatiSALVATORE SCIORTINO, [OSCURATO:PERSONA]' SCIORTINO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 103/2023 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 23/05/2023 R.G.N. 330/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 22630/2023Numero sezionale 589/2026Numero di raccolta generale 8984/20261. la Corte di Appello di Genova, con la sentenza impugnata, hDaat a pubblicazione 09/04/2026respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 19settembre 2022 del Tribunale di Imperia, che aveva accertatol’espletamento di mansioni superiori;2. per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente società con tre motivi; ha resistito concontroricorso l’intimato;3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RITENUTO CHE1. risulta depositato atto del 19 gennaio 2026 con cui si dichiarache le parti rinunciano congiuntamente agli atti del giudizio,chiedendone l’estinzione, in relazione ad una intervenutaconciliazione;2. in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensidell’art. 390 c.p.c. deve essere pronunciata l’estinzione delprocesso a mente dell’art. 391 c.p.c. e, stante l’adesione delcontroricorrente, non occorre provvedere sulle spese;3. in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, dellal. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimastosoccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinunciaal ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai solicasi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della suadeclaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi diNumero registro generale 22630/2023misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di strettaN umero sezionale 589/2026Numero di raccolta generale 8984/2026interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazionDeat a pubblicazione 09/04/2026estensiva o analogica (Cass. n. 23175/2015); P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del processo.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 febbraio2026.La PresidenteDott.ssa Antonella PagettaNumero registro generale 22630/2023Numero sezionale 589/2026Numero di raccolta generale 8984/2026Data pubblicazione 09/04/2026
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