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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 23291/2026

Testo disponibile della fonte

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ore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilian. 6626/2023 depositata il 04/08/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia trae origine dall’avviso di pagamento n.120170002374460, con il quale il Consorzio di Bonifica 6 Enna,qualificandosi come mandatario senza rappresentanza del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA], ha richiesto ad [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dellaNumero registro generale 1122/2024Numero sezionale 5578/2026Numero di raccolta generale 23291/2026Data pubblicazione 15/07/2026somma di euro 1.763,55 a titolo di “Tributo 0648 – contributo opereirrigue”, relativo alle annualità 2015, 2016 e 2017.

L’avviso è statocomunicato a mezzo posta ordinaria, senza irrogazione di sanzioni néinteressi.2.

La contribuente, ritenendo illegittima la pretesa, ha propostoricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Enna, deducendo,in sintesi, che l’avviso fosse stato emesso da un soggetto privo di potereimpositivo, in quanto il Consorzio di Bonifica 6 Enna sarebbe stato soppressoper effetto dell’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5 del 2014 eaccorpato al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]; che l’atto fossecomunque nullo o inesistente per mancanza di sottoscrizione; che fossecarente di motivazione in violazione dello Statuto del contribuente e dellalegge sul procedimento amministrativo; e che, infine, la pretesa fossecontraria alla disciplina regionale in materia di contribuenza consortile.3.

Si è costituto in primo grado il Consorzio di Bonifica 6 Enna,resistendo al ricorso e sostenendo la propria legittimazione sulla base delregolamento di organizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] edelle deliberazioni commissariali che avevano previsto un periodotransitorio nel quale i consorzi territoriali accorpati avrebbero continuato adoperare quali mandatari senza rappresentanza.4.

Con sentenza n. 239 del 2020, la Commissione TributariaProvinciale di Enna ha rigettato il ricorso, ritenendo legittima l’emissionedell’avviso di pagamento e compensando le spese di lite.5.

Avverso tale decisione la contribuente ha proposto appello dinanzialla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, insistendo inparticolare sulla violazione dell’art. 13 della legge regionale n. 5 del 2014 esull’inesistenza del Consorzio di Bonifica 6 Enna al momento dell’emissionedell’atto.

Nel giudizio di appello si è costituto nuovamente il Consorzio diBonifica 6 Enna, ribadendo le difese già svolte in primo grado, mentre ilConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.Numero registro generale 1122/2024Numero sezionale 5578/2026Numero di raccolta generale 23291/2026Data pubblicazione 15/07/20266.

Con sentenza n. 6626 del 2023, la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado ha accolto l’appello, riformando integralmente la decisionedi primo grado e annullando l’avviso di pagamento, ritenendo fondato eassorbente il motivo relativo alla violazione dell’art. 13 della legge regionalen. 5 del 2014 e affermando che tale disposizione aveva determinatol’estinzione dei consorzi di bonifica territoriali e la loro successione, a titolouniversale, in capo ai nuovi consorzi della [OSCURATO:PERSONA] e Occidentale.

Nesarebbe conseguito che il Consorzio di Bonifica 6 Enna non esisteva piùcome soggetto giuridico e non poteva validamente emettere l’avviso dipagamento, né poteva ritenersi legittima una delega o un mandato senzarappresentanza in assenza di una specifica previsione legislativa. [OSCURATO:PERSONA] gravame ha qualificato quindi l’atto come nullo per difetto assoluto digiudizio e disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale dellaCorte dei conti.7.

Avverso la suddetta sentenza di gravame il consorzio ha propostoricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, cui ha resistito concontroricorso la parte contribuente.8.

Successivamente ambedue le parti hanno depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va rilevato che nel presente giudizio è stato impugnato il soloavviso di pagamento, ma, successivamente, la parte ha dichiarato esserestata emessa, ed impugnata, anche la relativa cartella di pagamento,rispetto alla quale la medesima parte ha invocato anche un intervenutogiudicato.È orientamento di questa Corte che in materia di contributi riscossidai consorzi di bonifica, l'emissione di un avviso di notifica, quale atto atipicodi messa in mora e di preavviso dell'iscrizione a ruolo, determina lasopravvenuta carenza d'interesse alla decisione del giudizio riguardanteNumero registro generale 1122/2024Numero sezionale 5578/2026Numero di raccolta generale 23291/2026Data pubblicazione 15/07/2026l'impugnazione dell'avviso di pagamento, sulla cui base non possono piùessere avanzate pretese tributarie di alcun genere, dovendosi avereriguardo unicamente all'atto che lo ha integralmente sostituito e allacontroversia sorta dalla relativa impugnazione. (Cass. 29/04/2025, n.11303 (Rv. 674879 - 01)).2.

Deve dunque essere verificato in contraddittorio tale profilo, che èpotenzialmente idoneo ex se a determinare la definizione della controversia,posto che ai sensi del novellato art. 384 c. 3 c.p.c. la Corte, “Se ritiene diporre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, laCorte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministeroe alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giornidalla comunicazione per il deposito di osservazioni sulla medesimaquestione”.3.

Essendo quindi necessario interloquire con le parti e con ilProcuratore Generale in merito a tale profilo, ed anche riguardo allacoincidenza del tributo oggetto di avviso di pagamento con quello oggettodi successiva cartella di pagamento, il collegio ritiene di dover concedere atal fine il termine di giorni 30 dalla notifica del presente provvedimento.

P.Q.MLa Corte concede termine di giorni 30, ai sensi dell’art. 384 c. 3 c.p.c., perle eventuali osservazioni, dando comunicazione della presente ordinanzainterlocutoria alle parti ed al Procuratore Generale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilian. 6626/2023 depositata il 04/08/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’avviso di pagamento n.120170002374460, con il quale il Consorzio di Bonifica 6 Enna,qualificandosi come mandatario senza rappresentanza del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA], ha richiesto ad [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dellaNumero registro generale 1122/2024Numero sezionale 5578/2026Numero di raccolta generale 23291/2026Data pubblicazione 15/07/2026somma di euro 1.763,55 a titolo di “Tributo 0648 – contributo opereirrigue”, relativo alle annualità 2015, 2016 e 2017. L’avviso è statocomunicato a mezzo posta ordinaria, senza irrogazione di sanzioni néinteressi.2. La contribuente, ritenendo illegittima la pretesa, ha propostoricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Enna, deducendo,in sintesi, che l’avviso fosse stato emesso da un soggetto privo di potereimpositivo, in quanto il Consorzio di Bonifica 6 Enna sarebbe stato soppressoper effetto dell’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5 del 2014 eaccorpato al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]; che l’atto fossecomunque nullo o inesistente per mancanza di sottoscrizione; che fossecarente di motivazione in violazione dello Statuto del contribuente e dellalegge sul procedimento amministrativo; e che, infine, la pretesa fossecontraria alla disciplina regionale in materia di contribuenza consortile.3. Si è costituto in primo grado il Consorzio di Bonifica 6 Enna,resistendo al ricorso e sostenendo la propria legittimazione sulla base delregolamento di organizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] edelle deliberazioni commissariali che avevano previsto un periodotransitorio nel quale i consorzi territoriali accorpati avrebbero continuato adoperare quali mandatari senza rappresentanza.4. Con sentenza n. 239 del 2020, la Commissione TributariaProvinciale di Enna ha rigettato il ricorso, ritenendo legittima l’emissionedell’avviso di pagamento e compensando le spese di lite.5. Avverso tale decisione la contribuente ha proposto appello dinanzialla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, insistendo inparticolare sulla violazione dell’art. 13 della legge regionale n. 5 del 2014 esull’inesistenza del Consorzio di Bonifica 6 Enna al momento dell’emissionedell’atto. Nel giudizio di appello si è costituto nuovamente il Consorzio diBonifica 6 Enna, ribadendo le difese già svolte in primo grado, mentre ilConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.Numero registro generale 1122/2024Numero sezionale 5578/2026Numero di raccolta generale 23291/2026Data pubblicazione 15/07/20266. Con sentenza n. 6626 del 2023, la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado ha accolto l’appello, riformando integralmente la decisionedi primo grado e annullando l’avviso di pagamento, ritenendo fondato eassorbente il motivo relativo alla violazione dell’art. 13 della legge regionalen. 5 del 2014 e affermando che tale disposizione aveva determinatol’estinzione dei consorzi di bonifica territoriali e la loro successione, a titolouniversale, in capo ai nuovi consorzi della [OSCURATO:PERSONA] e Occidentale. Nesarebbe conseguito che il Consorzio di Bonifica 6 Enna non esisteva piùcome soggetto giuridico e non poteva validamente emettere l’avviso dipagamento, né poteva ritenersi legittima una delega o un mandato senzarappresentanza in assenza di una specifica previsione legislativa. [OSCURATO:PERSONA] gravame ha qualificato quindi l’atto come nullo per difetto assoluto digiudizio e disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale dellaCorte dei conti.7. Avverso la suddetta sentenza di gravame il consorzio ha propostoricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, cui ha resistito concontroricorso la parte contribuente.8. Successivamente ambedue le parti hanno depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va rilevato che nel presente giudizio è stato impugnato il soloavviso di pagamento, ma, successivamente, la parte ha dichiarato esserestata emessa, ed impugnata, anche la relativa cartella di pagamento,rispetto alla quale la medesima parte ha invocato anche un intervenutogiudicato.È orientamento di questa Corte che in materia di contributi riscossidai consorzi di bonifica, l'emissione di un avviso di notifica, quale atto atipicodi messa in mora e di preavviso dell'iscrizione a ruolo, determina lasopravvenuta carenza d'interesse alla decisione del giudizio riguardanteNumero registro generale 1122/2024Numero sezionale 5578/2026Numero di raccolta generale 23291/2026Data pubblicazione 15/07/2026l'impugnazione dell'avviso di pagamento, sulla cui base non possono piùessere avanzate pretese tributarie di alcun genere, dovendosi avereriguardo unicamente all'atto che lo ha integralmente sostituito e allacontroversia sorta dalla relativa impugnazione. (Cass. 29/04/2025, n.11303 (Rv. 674879 - 01)).2. Deve dunque essere verificato in contraddittorio tale profilo, che èpotenzialmente idoneo ex se a determinare la definizione della controversia,posto che ai sensi del novellato art. 384 c. 3 c.p.c. la Corte, “Se ritiene diporre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, laCorte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministeroe alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giornidalla comunicazione per il deposito di osservazioni sulla medesimaquestione”.3. Essendo quindi necessario interloquire con le parti e con ilProcuratore Generale in merito a tale profilo, ed anche riguardo allacoincidenza del tributo oggetto di avviso di pagamento con quello oggettodi successiva cartella di pagamento, il collegio ritiene di dover concedere atal fine il termine di giorni 30 dalla notifica del presente provvedimento. P.Q.MLa Corte concede termine di giorni 30, ai sensi dell’art. 384 c. 3 c.p.c., perle eventuali osservazioni, dando comunicazione della presente ordinanzainterlocutoria alle parti ed al Procuratore Generale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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