CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37284/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare di appello confermava la declaratoria di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], appuntato scelto della Guardia di finanza, limitatamente al reato di truffa militare aggravata, contestato al capo C), punto 2), della rubrica; mentre lo proscioglieva dalle imputazioni di simulazione di infermità e truffa militare aggravate, di cui ai rispettivi capi A) e B), per insussistenza dei fatti, e dall'imputazione di truffa militare aggravata di cui al capo C), punto 1), per intervenuta prescrizione. Le Corte suddetta, per l'effetto, riduceva la pena alla misura complessiva di sei mesi di reclusione militare. [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole di avere 'adoperato artifici e raggiri - consistiti nel realizzare, con l'aiuto di un programma informatico di fotocomposizione, una falsa attestazione di presenza continuativa presso una struttura termale, nel periodo dal 2 dicembre al 16 dicembre 2013, funzionale alla cura dell'ernia discale, a fronte di una presenza effettiva di soli tre giorni - e di avere, con essi, indotto in errore l'Amministrazione militare in ordine alla legittimità della licenza fruita per l'intero periodo, procurandosi così un ingiusto profitto, pari alle retribuzioni non dovute e invece percepite, con danno per l'Amministrazione in termini di corrispondente esborso e di intralcio organizzativo. 2. L'imputato ricorre per cassazione, mediante atto sottoscritto dal difensore di fidu0a, articolato in due motivi, illustrati da tempestiva memoria. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione per manifesta illogicità della stessa, nonché travisamento del fatto e della prova. Il ricorrente ricorda che l'argomentazione probatoria, che, ha indotto la Corte di appello a confermare la condanna, muove dall'avvenuto ritrovamento, all'interno di un dispositivo informatico sequestrato all'imputato, di un documento digitale, riproducente l'attestazione della società Terme di Bormio circa la durata quindicinale del suo soggiorno terapico; attestazione che la Corte ha reputato discordante, per aspetto grafico e contenutistico, da quella in seguito ufficialmente trasmessa, durante le indagini preliminari, dalla medesima struttura, in quanto la seconda attestazione presentava un logotipo diverso e, soprattutto, certificava l'erogazione di cure termali, in favore di [OSCURATO:PERSONA], esclusivamente nelle giornate del 2, 3 e 11 dicembre 2013. Di qui deriverebbe - in tesi - il ragionamento giudiziale inferenziale della falsità dell'attestazione dall'imputato prodotta e dell'artificiosa prospettazione, da parte sua, di una maggiore durata del soggiorno termale, finalizzata a lucrare una licenza dal servizio più ampia di quella spettante, come in effetti accaduto. La 4 conclusione, così tratta, sarebbe tuttavia affetta da un salto logico insuperabile. I dati esposti a premessa del ragionamento presuntivo non indicherebbero, infatti, né che l'attestazione realmente prodotta all'Amministrazione militare fosse stata realmente estrapolata dal documento digitale, né che il soggiorno termale si fosse realmente protratto per meno di quindici giorni, posto che la durata complessiva di esso non andrebbe confusa con le giornate di effettiva fruizione dei trattamenti terapici (non esistendo alcun piano terapeutico che imponesse la sottoposizione quotidiana ai. ciclo di cure). La nuova attestazione, rilasciata dalla società Terme di Bormio a richiesta degli inquirenti, ben poteva inoltre differire, sotto l'aspetto formale, da quella originaria del 2013, dato che il tempo trascorso era compatibile con banali modifiche del font o del format utilizzato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 234 cod. pen. mil. pace. Egsendo il danno, conseguente alla condotta fraudolenta, elemento costitutivo del reato di truffa, punito dalla citata disposizione codicistica, non sarebbe nella specie dimostrabile alcun danno patito dall'Amministrazione militare. Quand'anche l'attestazione prodotta dall'imputato fosse' stata falsa, il suo continuativo soggiorno presso la struttura termale, per la durata di quindici giorni, non era stato smentito dall'istruttoria. Tale durata corrispondeva a quella della licenza legittimamente fruita, sicché nessun indebito emolumento era stato erogato e nessun corrispondente altrui nocumento, patrimoniale o organizzativo, poteva dirsi registrato. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato in entrambi i motivi con esso sviluppati, tra loro connessi e congiuntamente esaminabili. 2. A torto il ricorrente ritiene che, a suo carico, esista una mera prova logica o presuntiva. E' tale la prova basata non già su una rappresentazione storica diretta del fatto principale oggetto di dimostrazione, ma su tracce o altri elementi secondari, materiali o psicologici, detti indizi, idonei a rendere, tramite una costruzione induttiva di tipo inferenziale, l'esistenza del fatto medesimo. Tali indizi possono legittimamente fondare il convincimento giudiziale, a patto che gli elementi indiziari siano certi, plurali e concordanti e che il procedimento di derivazione logica sia ispirato a correttezza e rigore (in tal senso la giurisprudenza di questa Corte formatasi già sul codice di rito abrogato, che non conteneva regole espresse sulla valutazione della prova: v. Sez. 1, n. 3650 del 05/03/1984, Montesanto, Rv. 163803-01; Sez. 1, n. 2881 del 19/10/1982, dep. 1983, Contri, Rv. 158278-01; Sez. 5, n. 6025 del 24/02/1981, Pressi, Rv. 149427-01), come attualmente prescritto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (secondo cui gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni .e aventi capacità dimostrativa in relazione al thema probandum; precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione, altrettanto o più verosimile; concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi: da ultimo, sul punto, Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414-01). [OSCURATO:PERSONA], però, non è attinto da elementi propriamente indiziari, nel senso sopra delineato, e non conducenti sono le censure sul preteso mancato rigore del ragionamento inferenziale. L'imputato è attinto da eloquenti prove rappresentative e storico-documentali. La Corte territoriale ha accertato che egli produsse, nel 2013, al suo Comando militare, un'attestazione, apparentemente proveniente dalla struttura che aveva erogato le cure termali, che indicava un soggiorno continuativo presso lo stabilimento della durata di quindici giorni. Tale certificazione è risultata, in via assorbente, ideologicamente falsa, perché la struttura stessa, in prosieguo formalmente interpellata dagli inquirenti, ha attestato ben altro, ossia che [OSCURATO:PERSONA] ricevette prestazioni terapiche limitate a tre giornate, comprese nel periodo temporale indicato. L'obiezione, facente leva sulla distinzione tra mero soggiorno, più ampio, ed effettiva sottoposizione ai trattamenti fangoterapici, per un tempo più limitato, è speciosa. Una protratta permanenza in una struttura termale, non accompagnata dalla corrispondente e concomitante erogazione dei relativi trattamenti, sarebbe priva di ragionevolezza, e comunque, se ciò fosse stato, l'attestazione posteriore - quella certamente autentica, nonché funzionale alla verifica che era stata sul punto disposta - ne avrebbe certamente dato atto. La falsità, anche materiale, dell'attestazione, originariamente prodotta dall'imputato al Comando militare, si ritrae poi dal fatto che sul suo computer è stato rinvenuto il documento digitale matrice. Non si vede proprio a che titolo, e quale scopo diverso da quello di effettuare la contraffazione, l'imputato avrebbe dovuto essere in possesso di un documento siffatto. E l'interesse, celato dalla contraffazione, era evidentemente quello di far assumere all'attestazione un contenuto non veridico. 3. L'artificiosa prospettazione di una presenza alle terme, largamente superiore a quella reale, servì a consolidare la licenza già ottenuta, anche nella parte eccedente il dovuto e non spettante, durante la quale l'imputato si appropriò fraudolentemente della retribuzione, inducendo l'Amministrazione ad un erroneo esborso pregiudizievole. Resta così integrato il contestato reato di truffa militare. 4. Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e