CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 06257/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sete le conclusioni del PG 0 r 4,1234._ c_ADA-C-A.) xL [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con decreto reso in data 28 gennaio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il Decreto Ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. emesso in data 19.11.2019. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto al regime differenziato a far data dal 1999. 2. In motivazione - dopo aver rievocato i contenuti del titolo in espiazione, per omicidio, associazione di stampo mafioso ed altro- si afferma, in sintesi, che permangono inalterate le ragioni della sottoposizione al regime differenziato, stante la necessità di prevenire la riattivazione di contatti tra il Piscopo ed il contesto associativo di provenienza. Si descrive il ruolo tenuto - prima della detenzione - all'interno della associazione mafiosa, definito in termini di assoluto rilievo. Il reclamate ha ricoperto ruolo di vertice ed il gruppo mafioso territoriale risulta ancora attivo. Dalla osservazione penitenziaria non risultano acquisiti elementi sintomatici di autentica dissociazione (si evidenziano, di contro, molte infrazioni disciplinari). 3. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], articolando più doglianze in un unico motivo. 3.1 Si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice ed apparenza di motivazione. In premessa si deduce vizio di nullità per mancata notifica dell'ordinanza al nuovo difensore di fiducia (che ha sottoscritto l'atto di ricorso), presente all'udienza camerale. Si rappresenta inoltre che la motivazione si fonda esclusivamente su condotte tenute ormai in epoca remota (risalenti al 1999) e che non vi sono concreti elementi in punto di attualità della pericolosità. Il Tribunale non avrebbe considerato che orami da circa due anni il Piscopo non intrattiene colloqui con familiari, il che rende impossibile l'attivazione di canali comunicativi. Inoltre si evidenzia che la interpretazione della pericolosità sposata dal Tribunale non sarebbe in linea con i principi di diritto espressi da questa Corte di legittimità.4. Il ricorso è manifestamente infondato, per le ragioni che seguono. 4.1 Quanto al dedotto vizio di nullità va rilevato che la mancata notifica della decisione al difensore ha come unico effetto quello di impedire la decorrenza del termine per proporre impugnazione. L'atto di ricorso, peraltro, è stato proposto e sottoscritto dal difensore, il che ulteriormente porta ad escludere la rilevanza della omissione. 4.2 Quanto alle doglianze ulteriori, va ricordato che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.) . Ciò determina la possibilità, per questa Corte di rilevare solo l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione. Nel caso in esame ciò non può dirsi, posto che il Tribunale ha ampiamente indicato le ragioni per cui si è ritenuto sussistente il «pericolo» di mantenimento di contatti tra il Piscopo ed il contesto criminale di tipo associativo nel cui ambito sono maturati i fatti oggetto dei diversi procedimenti in corso. Tale pericolo è stato rapportato alla particolare rilevanza del ruolo svolto dal Piscopo nell'ambito della associazione di stampo mafioso, in una con specifici indicatori della vitalità del gruppo di riferimento . Il Tribunale, in sostanza, esamina le critiche introdotte a sostegno del reclamo ma riafferma il giudizio di ricorrenza della capacità del Piscopo di mantenere legami relazionali con gli esponenti del gruppo mafioso ancora attivi all'esterno. 4.2 Si tratta di profilo in fatto, razionalmente argomentato sulla base dei dati storici desunti dai provvedimenti acquisiti. Da qui la manifesta infondatezza dei profili di critica, non versandosi in ipotesi di assenza del percorso argomentativo, e non essendo ravvisabili le dedotte violazioni di legge. 5. Va inoltre precisato, convalidando i profili in diritto esposti nella decisione impugnata, che la misura «trattamentale» di carattere amministrativo con controllo giurisdizionale differito - di cui all'art. 41 bis ord.pen. - realizza essenzialmente finalità preventive (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. I n. 52054 del 29.4.2014, rv 261809), tese alla inibizione di contatti (pur in costanza di detenzione) con il contesto criminale di provenienza.La condizione del soggetto detenuto, pertanto, viene sottoposta ad un «aggravamento» del grado di afflizione, già di per sè correlato alla limitazione di libertà, in virtù della constatazione del livello di pericolosità soggettiva (desumibile dalla natura del reato commesso e da altri indicatori fattuali relativi alla personalità) che legittima l'adozione di misure idonee a prevenire il fenomeno del mantenimento delle capacità di incidenza del soggetto recluso sugli accadimenti esterni. La natura preventiva della adozione del regime differenziato è stata ribadita - di recente - dalla stessa Corte Edu, nel noto caso Provenzano contro Italia (I sezione, sentenza del 25 settembre 2018), lì dove si è affermato (al par. 150) che : [..] la Corte riconosce gli argomenti del Governo sulle finalità puramente preventive e di sicurezza - piuttosto che punitive - del regime carcerario speciale in questione, e il suo obiettivo di separare i contatti tra detenuti e le loro reti criminali (vedere paragrafo 143 sopra), nonché gli argomenti addotti in merito alla giustificazione dell'imposizione delle misure (cfr. paragrafo 146 sopra) [..] . Trattasi di finalità di per sè ritenuta - dalla stessa Corte di Strasburgo - non in contrasto con i diritti fondamentali, lì dove emerga la necessità di particolari forme di inibizione dei contatti tra il soggetto detenuto e il contesto criminale di provenienza . Sempre nella citata decisione Provenzano contro Italia si ribadisce - al par. 147 della sentenza - la compatibilità tra il modello differenziato di trattamento del detenuto portatore di pericolosità accentuata e il principio di cui all'art. 3 Conv., sempre che sia presente una adeguata giustificazione circa le opzioni di applicazione e proroga : [..] La Corte nota in apertura che ha già avuto ampia possibilità di valutare il regime di cui all'art. 41 bis in un gran numero di casi prima di questo, e ha concluso che, secondo le circostanze di tali casi, l'imposizione del regime non dà luogo a problemi ai sensi dell'articolo 3 neppure quando è stato imposto per lunghi periodi di tempo (vedi, tra molti altri esempi, Enea, citata sopra; Argenti, citato sopra; Campisi v. Italia, no. 24358/02, 11 luglio 2006; e Paolello c. Italia (dec.) n. 37648/02, 24 settembre 2015). In tali casi, la Corte ha costantemente affermato che, nel valutare se l'applicazione estesa delle restrizioni di cui alla sezione del regime di cui all'art.41 bis raggiunge la soglia minima di gravità necessaria per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3, la durata deve essere esaminata alla luce delle circostanze di ciascun caso, che comporta, tra l'altro, accertare se il rinnovo o l'estensione delle restrizioni contestate era giustificata o no (vedi Enea, citata sopra, § 64; Argenti, citata sopra, § 21; Campisi, sopra citato, § 38, 11 luglio 2006; e Paolello, citata sopra, § 27); e, mutatis mutandis, [OSCURATO:PERSONA] c. Francia [GC], n. 59450/00, § 145, CEDU 2006-IX) [..].Dunque sia in sede di applicazione che di proroga del regime differenziato non si richiede un accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso, quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere il mantenimento dei contatti con la realtà criminale di provenienza in ipotesi di sottoposizione al regime ordinario. 5.1 Ciò corrisponde alla finalità preventiva e al contempo inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto - nell'ambito della quale indubbiamente incide l'intensità pregressa del ruolo associativo ritenuto sussistente, come più volte sottolineato nella presente sede di legittimità (si veda, tra le altre , Sez. V n. 40673 del 30.5.2012, rv 253713) in sede di verifica della base fattuale del giudizio prognostico. Si tratta, peraltro, di una prognosi del tutto particolare, posto che la finalità preventiva è correlata non già ad un pericolo di reiterazione della condotta illecita - in quanto tale - ma si arresta ad una fase anticipata di tutela, posto che attraverso l'adozione del regime differenziato si riduce la frequenza e si regolamenta la modalità dei contatti con i soggetti potenziali 'veicoli' di informazioni o potenziali ricettori di ordini, allo scopo di evitare ogni possibile «influenza» sugli accadimenti esterni e ciò in rapporto ad una valida massima di esperienza - elevata a parametro normativo di conformazione del trattamento carcerario - che valorizza come dato fondante proprio la pregessa adesione del soggetto, con particolare intensità, ad un sistema di valori deviante, capace di alterare in profondità il sistema delle relazioni sociali in un dato territorio (caratteristica riconosciuta delle organizzazioni mafiose, dati i caratteri tipici della incriminazione di cui all'articolo 416 bis cod.pen.). 5.2 Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa