CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 17835/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19867/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]Aquino 83 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) -intimati - avverso la sentenza n. 339/2020 del TRIBUNALE di POTENZA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) notificava avvisi, aventi ad oggetto il pagamento di canoni enfiteutici, a [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso detto avviso di pagamento gli intimati proponevano ricorso davanti al Giudice di Pace di Bella, sostenendo tutti la nullità della pretesa creditoria del Comune per assenza di titolo esecutivo di formazione giudiziale e chiedendo il conseguente sgravio delle somme richieste. Si costituiva in giudizio la Ser. Fin. che precisava che la riscossione avveniva con la procedura di cui al R.D. 639/1910 e che: -in via principale, contestava l’opposizione: al riguardo deduceva di aver notificato dei semplici avvisi di pagamento, finalizzati a portare a conoscenza dei debitori l’oggetto della pretesa creditoria, l’ammontare della stessa ed i termini di pagamento; -in via riconvenzionale, spiegava domanda di danno ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in viaequitativa nella complessiva somma di euro 15 mila. Si costituiva anche il Comune di [OSCURATO:PERSONA], che: -in via preliminare, chiedeva la riunione dei procedimenti ed eccepiva l’incompetenza per materia e/o per valore del giudice di pace, per essere competente il Tribunale; -nel merito, chiedeva il rigetto dell’opposizione sulla base di argomentazioni sostanzialmente corrispondenti a quelle svolte dalla [OSCURATO:SOCIETA]., facendo tuttavia presente che l’avviso di pagamento è atto proprio della società di riscossione, per il quale nessuna responsabilità poteva ad esso essere attribuita.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Bella, con sentenza n. 142/2008, dichiarava la contumacia del Comune per asseriti vizi della procura alle liti; e, in accoglimento dell’opposizione, annullava gli avvisi di pagamento opposti; rigettava la domanda riconvenzionale della società e condannava i convenuti, in solido, alla refusione delle spese processuali. 3. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva impugnazione la Ser. Fin. (poi [OSCURATO:SOCIETA].), eccependo l’incompetenza del giudice di pace di Bella, essendo competente il Tribunale di Potenza, e chiedendo la riforma della stessa sotto vari profili: il vizio di ultra petizione della sentenza; la erronea qualificazione degli atti impugnati dai ricorrenti in primo grado e la insussistenza di interesse ad agire in capo agli stessi; la correttezza del procedimento amministrativo, che aveva preceduto la notifica degli avvisi; la errata interpretazione della legge regionale n. 57/2000 e della legge n. 1766/1992; l’illegittimità della statuizione sulle spese del giudizio. Si costituiva nel giudizio di appello anche il Comune di [OSCURATO:PERSONA], aderendo con appello incidentale ai motivi di appello della società Ser. Fin. In particolare, il Comune chiedeva: -in via preliminare: la revoca della dichiaratoria di contumacia, che era stata emessa nei suoi confronti dal giudice di primo grado; e la declaratoria di incompetenza per materia e/o per valore del giudice di pace, per essere competente il Tribunale; -nel merito, il rigetto della domanda attorea; la declaratoria che responsabile del procedimento era esclusivamente la società di riscossione, ragion per cui nessuna responsabilità poteva ad esso essere attribuita; il favore delle spese processuali;-in via subordinata, in caso di soccombenza, la condanna della società di riscossione al ristoro delle spese in suo favore. Si costituivano altresì gli attori vittoriosi in primo grado, che chiedevano la conferma della sentenza impugnata ed il favore delle spese processuali relative al giudizio di secondo grado. Nel corso del procedimento alla Ser. Fin. Subentrava: dapprima, la [OSCURATO:SOCIETA].; e, poi, la [OSCURATO:SOCIETA]., che si costituiva in giudizio con memoria. All’udienza del 15 giugno 2018, previa acquisizione di documentazione attestante l’intervenuto fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., il giudizio veniva interrotto. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il processo, ma non si costituiva il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], quale giudice di appello, con sentenza n. 339/2020, previa declaratoria di contumacia del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarava l’inammissibilità dell’appello principale, già proposto dalla società Ser. Fin., nonché dell’appello incidentale, proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Avverso la sentenza del giudice di appello, che veniva notificata a mezzo pec, ha proposto ricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Non si è costituito nessuno degli intimati. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] del comune ricorrente ha depositato memoria a sostegno del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso del Comune di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo il Comune ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa decisione e vizio di motivazione, nonché per violazione o falsa applicazione degli artt. 615, 616 c.p.c., in relazione all’art. 949 c.c., nonché dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto inammissibili entrambi gli appelli sul presupposto della violazione degli artt. 615 e 616 c.p.c. ed ha omesso di considerare: a) il fatto che la materia del contendere riguarda l’accertamento della fondatezza della pretesa del Comune al pagamento di un canone o di una prestazione pecuniaria (a fronte della richiesta di disapplicazione dell’atto amministrativo, presupposto di quello impugnato, formulata dai ricorrenti in primo grado); b) il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto. Sostiene che esso Comune, e per esso la Ser. Fin., si erano affermati titolari di un diritto su bene altrui, mentre gli originari ricorrenti, con la loro opposizione, avevano rivendicato su detto bene una proprietà piena e conseguentemente avevano chiesto che fosse dichiarato inesistente il diritto affermato dal Comune e dalla società dallo stesso incaricata. Dunque, l’azione proposta in primo grado dagli originari ricorrenti avrebbe dovuto essere qualificata come azione di accertamento negativo delle pretese economiche avanzate dal Comune. Osserva che il giudice di Pace aveva qualificato correttamente la domanda come opposizione ingiunzione di pagamento con domanda riconvenzionale di danno argomentando sul fatto che gli avvisi di pagamento opposti erano meri avvisi di accertamento e liquidazione del canone, e, in quanto tali, potevano essere impugnati.Si duole che il giudice di appello ha ritenuto che il Giudice di pace avesse affermato l’”insussistenza di un titolo esecutivo previsto dall’art. 21 del d. lgs. n. 46/1999 per la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici”, così qualificando la causa come di opposizione all’esecuzione senza tuttavia motivare tale dictum. Deduce che l’avviso di pagamento non è una cartella di pagamento, per cui non presuppone la formazione del ruolo esattoriale; e neppure è un precetto, attesa la mancata emissione di un titolo esecutivo, ma è mero avviso di una ingiunzione fiscale ai sensi del r.d. n. 639/1910 e, quindi, mero atto prodromico alla procedura di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali degli enti locali fondata sull’ingiunzione fiscale. In definitiva, secondo il Comune ricorrente, gli atti impugnati davanti al giudice di pace non sono assolutamente delle ordinanze ingiunzione ma sono semplicemente avvisi di accertamento relativi alla riscossione di una entrata di natura non tributaria. 1.2. Con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 616 c.p.c., dell’art. 949 comma primo c.c. e dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui il giudice di appello, ha sostituito d’ufficio domande non esperite (l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.) a quelle formalmente esperite (domanda di accertamento negativo delle pretese economiche avanzate dal Comune). 1.3. Con il terzo ed ultimo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. nella parte in cui ha affermato che il giudice di primo grado aveva qualificato la domanda come opposizione all’esecuzione senza indicarne le ragioni ed ha erroneamente ritenuto che “il quadro normativo di riferimento è costituito dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 46/1999”. 2. Il ricorso è inammissibile. Nella sentenza impugnata – dopo aver dato atto del fatto che il giudice di primo grado aveva proceduto alla qualificazione delle domande proposte in primo grado inquadrandole nelle opposizioni alle esecuzioni ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e dopo aver ricordato il consolidato principio di diritto per cui l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione, e non come le parti ritengano che debba essere qualificata, costituendo l'interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito (Sez. U, n. 4617, 25/02/2011, Rv. 616599) - il giudice del grav ame ha ritenuto che la sentenza n. 129/08 depositata dal Giudice di Pace il 17 ottobre 2008 non poteva essere impugnata mediante appello (e, pertanto, ha dichiarato inammissibili sia l’appello principale che l’appello incidentale), in quanto l’art. 616 c.p.c., nella formulazione vigente tra il 1° marzo 2006 (ex art. 14 L. n. 52/2006) ed il 4 luglio 2009 (ex art. 58 L. n. 69/2009), e, quindi, all’epoca dei fatti (occorsi nel 2008), prevedeva che le cause di opposizione all’esecuzione fossero decise con sentenza non impugnabile. Tale decisione è corretta, in quanto conforme con il principio da tempo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte ( cfr. sent. nn 2316/1986 e 931/1978 ), secondo cui il controllo in ordine all'esattezza della qualificazione data dal giudice di primo grado in termini di opposizione all'esecuzione è consentito alla S.C. allorquando sia stato proposto ricorso contro la sentenza di primo grado, ma non è consentito ove il ricorso sia proposto contro la sentenza d'appello, il sindacato spettante a questa Corte essendo in tale ipotesi circoscritto alla mera verifica dell ’ esattezza della pronunzia di secondo grado. Orbene, nel caso di speciela decisione del giudice dell’appel lo è corretta, atteso che in base alla norma ratione temporis applicabile avverso le sentenze pronunciate sull’opposizione all’esecuzione non era -come detto-ammesso appello. 3. All’inammissibilità del ricorso non consegue alcuna condanna in punto di spese non essendosi difesa la parte intimata. P.Q.M. La Corte dic