CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25727/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1GAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]MANNOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]° [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere . [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E. che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo L'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per i capi 88 e 91 chiedendo alla Corte la rideterminazione della pena e il rigetto nel resto. Chiede l'annullamento con rinvio 2della sentenza impugnata per la rideterminazione della pena comma V per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per i capi 5 e 7 per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e rigetto nel resto. Chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per il capo 2 per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto nel resto. Chiede il rigetto dei ricorsi per i ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Chiede l'inammissibilità dei ricorsi per i ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]° [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di CROTONE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso. 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CASTROVILLARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso. 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi dei ricorsi. 4) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi dei ricorsi. 5) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. 6) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di CROTONE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso. 37) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. 8) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di CROTONE in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLZANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; conclude riportandosi ai motivi dei ricorsi e chiedendone l'accoglimento. 9) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di COSENZA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. 10) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. 11) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi dei ricorsi. 12) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. 13) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso. 14) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO nomina dichiarata oralmente in udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi dei ricorsi e chiedendone l'a ccog limento. 15) l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CROTONE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] 4CARMINE, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CROTONE, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]° [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di AGRIGENTO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] tutte deleghe dichiarate oralmente all'odierna udienza conclude riportandosi ai motivi dei ricorsi e chiedendone l'accoglimento. 16) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di CROTONE in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso. 17) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso. 18) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. 19) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso 20) l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LOCRI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. 21) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PARMA nomina dichiarata oralmente all'odierna udienza, in difesa [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi dei ricorsi. 522) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO delega dichiarata oralmente all'odierna udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CROTONE delega orale, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. 6RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 17 ottobre 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la decisione del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, in data 28 ottobre 2022, che aveva ritenuto: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di partecipazione all'associazione di tipo 'ndranghetistico denominata locale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], descritta nel capo 1) dell'imputazione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., nonché degli altri reati a ciascuno contestati e, avuto riguardo per tutti alla diminuente per il rito abbreviato prescelto, li aveva condannati a pena di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 descritta nel capo 2) dell'imputazione, nonché degli altri reati a ciascuno contestati e, avuto riguardo per tutti alla diminuente per il rito, li aveva condannati a pena di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 descritta nel capo 48) dell'imputazione, nonché degli altri reati a ciascuno contestati e, avuto riguardo per tutti alla diminuente per il rito, li aveva condannati a pena di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 descritta nel capo 63) dell'imputazione, nonché degli altri reati a ciascuno contestati e di seguito esaminati nell'analisi dei motivi di ricordo, e, avuto riguardo per tutti alla diminuente per il rito, li aveva condannati a pena di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per le condotte rispettivamente ascritte e di seguito esaminate nell'analisi dei motivi di ricorso, e, avuto riguardo per tutti alla diminuente per il rito, li aveva condannati a pena di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di cui agli artt. 648-ter.1 e 416- bis.1 cod. pen. nonché [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati in materia di armi a lui contestati e, avuto riguardo alla diminuente per il rito, li aveva condannati alla pena di giustizia; In particolare, la Corte distrettuale ha: - assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto al capo 66) per non aver commesso il fatto e ridotto la pena inflitta a quella di anni sette di reclusione; - assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascritti ai capi 33), 40) e 42) per non aver commesso il fatto e ridotto la pena inflitta a quella di undici anni e quattro mesi di reclusione;- assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascritti ai capi 75) e 104) per non aver commesso H fatto e ridotto la pena inflitta a quella di anni nove e mesi sei di reclusione; - assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per non aver commesso il fatto; - assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto al capo 76) per non aver commesso il fatto e ridotto la pena inflitta a quella di anni diciannove e mesi di reclusione; - assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto al capo 2) e, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 il fatto ascritto al capo 107), ridotto la pena a quella di anni quattro e mesi quattro di reclusione; - assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto al capo 62) perché il fatto non sussiste e ridotto la pena inflitta a tredici anni, un mese e dieci giorni di reclusione; - previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a quella di anni due e mesi otto di reclusione; - previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ridotto la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] a quella di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 12.000,00 di multa; - previa riqualificazione del reato contestato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in quella di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 600,00 di multa; - previa riqualificazione del reato contestato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 3.333,00 di multa - confermato la sentenza nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Avverso detta sentenza, ricorrono gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, e deducono i motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], denuncia due motivi di ricorso. 1.1. Con il primo lamenta il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in punto di identificazione del ricorrente quale soggetto di cui si parla nelle conversazioni intercettate, poste a fondamento della condanna. Osserva di non essere mai stato interlocutore diretto delle conversazioni in parola e che sin dal giudizio di primo grado era emersa la presenza di più di un soggetto di r(922-e [OSCURATO:PERSONA] 2organicamente inserito nelle dinamiche mafiose del territorio di isola capo [OSCURATO:PERSONA]; così come era emersa la riferibilità dell'appellativo "Caporale" a più di un esponente della stessa famiglia [OSCURATO:PERSONA]. Sicché sarebbe del tutto assertivo il ritenuto riferimento al ricorrente del "Caporale" nella conversazione del 27 ottobre 2018 e del 20 luglio 2018; altrettanto immotivato l'assunto secondo cui "[OSCURATO:PERSONA]" di cui si parla nei dialoghi del 13 agosto 2019 e dei 19 gennaio 2020 sarebbe univocamente da individuarsi nel ricorrente. Lamenta che il percorso motivazionale della sentenza sulla sua identificazione quale soggetto evocato dai terzi colloquianti, si sarebbe snodato attraverso un incoerente analisi di dati probatori non univoci, peraltro incurante delle tesi difensive, liquidate come meramente ipotetiche ovvero come non dimostrate. Sotto altro profilo denuncia il vizio di motivazione in punto di ribadita di responsabilità per il reato associativo con ruolo apicale. Gli elementi indicati nella sentenza a sostegno di tale assunto (ovverosia la partecipazione dell'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA], l'incontro con [OSCURATO:PERSONA], il coinvolgimento nell'affare Tipaldi", infine l'intervento del ricorrente nella competizione commerciale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sarebbero elementi di assoluta inconcludenza probatoria per le ragioni dettagliatamente indicate nelle p. 8 e 9 del ricorso. La Corte territoriale non avrebbe indicato nessuna condotta che caratterizza la figura dell'organizzatore, non essendo emerso, ad esempio, che l'imputato avesse discusso con gli accoliti di questioni nodali per la conservazione o egemonia del sodalizio o che avesse concorso con i vertici in vinculis nelle decisioni rilevanti per il gruppo, né che avesse autonomamente amministrato la cassa comune o coordinato un particolare settore illecito oggetto del programma criminale. Il ricorrente lamenta che la motivazione è caratterizzata da una "doppia inferenzialità", poiché a sostegno dell'affermazione di responsabilità sarebbero stati utilizzati una serie di fatti poco perspicui, sicché sostanzialmente dall'asserita prova della partecipazione al sodalizio viene desunto, in via ulteriormente inferenziale, il ruolo apicale. 1.2. Con il secondo motivo, denuncia il vizio di motivazione in punto di ribadita sussistenza della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] di appello non avrebbe svolto alcuna considerazione sul significativo tempo trascorso dalla condanna precedente valorizzata, risalente al 1999 e non aggravata dal metodo mafioso, riguardante un fatto estemporaneo ed estraneo a contesti di criminalità organizzata. L'applicazione immotivata della recidiva avrebbe condotto all'irrogazione di una pena irragionevolmente discosta dal limite minimo edittale, in contrasto con i criteri indicati dal legislatore e con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità che impone al giudice di verificare, sfuggendo ad automatismi, la possibilità di svolgere un giudizio di maggiore pericolosità nell'ipotesi di reiterazione dell'illecito. 1.3. Con atto depositato in data 13 marzo 2026, il ricorrente ha depositato motivi nuovi con i quali ha ribadito, ulteriormente dettagliandole, le ragioni della richiesta di annullamento della sentenza, sia con riferimento all'equivocità dell'identificazione come sogge to evocato nelle 3conversazioni captate, sia riguardo al ruolo di primazia assegnatogli, sia, infine, alla disapplicazione della recidiva. 2. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], denuncia tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo deduce la violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione in punto di ribadita affermazione di responsabilità per il capo 48) dell'imputazione. Lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] di appello si sarebbe limitato a confermare la motivazione del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, trascurando le censure dell'imputato che, infatti, non avrebbero trovato adeguata risposta. La conferma dell'affermazione di responsabilità sarebbe fondata su conversazioni intercorse tra terzi che si assume facciano riferimento al ricorrente, comunque non indicative di un suo ruolo partecipativo. Nessuna prova potrebbe trarsi dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che, infatti, non ha indicato [OSCURATO:PERSONA] in occasione del riconoscimento fotografico. [OSCURATO:PERSONA], il collaboratore non ha mai sostenuto di essere a conoscenza della partecipazione del ricorrente a qualsivoglia sodalizio. È denunciata come illogica l'utilizzazione a carico del ricorrente di conversazioni, quelle riportate a p. 153 della sentenza impugnata, che rappresentano invece la provvista probatoria per specifiche ipotesi delittuose riguardanti altri soggetti; si valorizza - in senso contrario alla tesi accusatoria - che, nonostante l'imponente attività intercettiva, il ricorrente sia stato protagonista di una sola conversazione, intercorsa nel marzo del 2018. Il ricorrente lamenta, inoltre, la scarsa considerazione attribuita alla consulenza tecnica di parte che aveva escluso il riferimento al ricorrente in una conversazione del 10 novembre 2019, invece utilizzata per l'affermazione di responsabilità. Mancherebbe, in definitiva, qualsiasi argomentazione a supporto dell'affermata partecipazione del ricorrente e della realizzazione da parte sua di condotte aventi efficienza causale rispetto al rafforzamento dell'associazione. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990 e il correlato vizio di motivazione. Le eventuali condotte realizzate dal ricorrente potrebbero al più inquadrarsi nell'alveo del concorso di più persone nel reato di cessione di stupefacenti, peraltro per fatti inquadrabili nell'ipotesi di lieve entità. 2.3. L'ultimo motivo avversa la confermata dosimetria della pena e il ribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche, la prima denunciata come non rispettosa del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., le seconde negate con una motivazione che si assume generica e riguardante la pericolosità del sodalizio di appartenenza. 2.4. La difesa ha depositato motivi nuovi, ribadendo, anche attraverso una ulteriore specificazione degli stessi, le censure contenute nei motivi principali. Segnala (allegandone il dispositivo) la pronuncia di altra Sezione di questa Corte di cassazione di nnullamento con rinvio 4della sentenza, emessa in separato giudizio, nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] per il capo 48), qui in scrutinio. 3. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articola un unico motivo di ricorso, denunciando, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., assenza totale della motivazione nella sentenza di secondo grado in relazione alla commissione del fatto di cui all'art. 697 cod. pen., contestato al capo 76) (detenzione illecita di due scatole di munizioni in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri). La difesa lamenta che, a fronte di un motivo di appello nel quale si metteva in evidenza l'occasionalità dell'ausilio prestato da [OSCURATO:PERSONA] ai [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di occultamento delle cartucce poi rinvenute in un recipiente di colore bianco, di per sé sola insufficiente ad integrare il reato che deriva dal mancato assolvimento all'obbligo di denuncia da parte dei soggetti che avevano diretta disponibilità delle munizioni, i giudici di appello non avevano svolto alcuna considerazione sulla doglianza. 4. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affida il suo ricorso a due motivi. 4.1. Con il primo si lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., insufficienza della motivazione e manifesta illogicità in ordine al giudizio di responsabilità, e, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 512-bis cod. pen. Secondo la difesa, i giudici di merito avevano male interpretato le risultanze delle intercettazioni, frazionandone i contenuti e negando attendibilità a quelle esternazioni nelle quali il [OSCURATO:PERSONA] mostrava di non avere acquistato con i soldi del [OSCURATO:PERSONA] e di non avere nemmeno precisamente concordato se e come sarebbe avvenuto il trasferimento degli immobili a lui, dopo la scarcerazione. [OSCURATO:PERSONA], quanto al biglietto rinvenuto in casa del [OSCURATO:PERSONA] in sede di perquisizione, nel quale si faceva riferimento ai soldi ricevuti da [OSCURATO:PERSONA] (da identificarsi nella [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA]) per l'acquisto delle "case steccato", la difesa sosteneva che, non essendovi prova che il denaro facesse parte della provvista accumulata dal marito prima della detenzione, non poteva essere configurabile il reato di intestazione fittizia. La Corte territoriale non aveva nemmeno tenuto conto del fatto che non vi erano elementi di conferma della veridicità di quanto appuntato nel foglio sequestrato e che la somma che sarebbe stata consegnata a [OSCURATO:PERSONA] (euro 18.900,00) era inferiore a quella versata per l'aggiudicazione (euro 45.000,00). Sulla base degli stessi elementi, secondo la difesa, si poteva ricostruire un'iniziativa autonoma del [OSCURATO:PERSONA] pur a fronte dell'astratto interesse di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere il ritrasferinnento degli immobili. 54.2. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., l'insufficienza o comunque la manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; a fronte della passività del suo ruolo, erroneo sarebbe il diniego delle circostanze attenuanti generiche a fronte della sola biografia penale del [OSCURATO:PERSONA]. 5. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articola due motivi di ricorso. 5.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., 'erronea applicazione di norme della legge penale nonché contraddittorietà, carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla costruzione della prova dell'elemento soggettivo doloso del reato associativo di cui al capo 63). Si lamenta che la sentenza impugnata valorizzi le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], dalle quali non emerge alcuna adesione all'associazione ma al più un rapporto di collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] limitato al solo [OSCURATO:PERSONA] e che, invece, vengono interpretate come indicative di un contributo al gruppo. Si sostiene l'illogicità della ricostruzione dei contenuti dei colloqui di cui ai nn. 199, 200, 201, 202 e 203 del 28/05/2019, ritenuti dimostrativi della sua partecipazione alla riunione del 28/05/2019, mentre in realtà egli non è presente nelle conversazioni nn. 199 e 200 perché la voce a lui attribuita in realtà non è la sua e da quelle successive può ricavarsi solo che egli è vicino a [OSCURATO:PERSONA], monitorato con il captatore informatico, il quale però effettua degli spostamenti motorizzati. [OSCURATO:PERSONA] raggiunge successivamente [OSCURATO:PERSONA], dopo che costui, spostatosi in luogo aperto, si reca in un luogo chiuso e lì comincia un nuovo dialogo senza continuità con quelli precedenti. La difesa lamenta che dinanzi a queste deduzioni già formulate con l'atto di appello la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata né avrebbe provveduto ad approfondire i dubbi sul riconoscimento della voce attribuita al [OSCURATO:PERSONA], rigettando anche la richiesta di perizia fonica. [OSCURATO:PERSONA] gli argomenti in base ai quali la Corte territoriale aveva ritenuto accertata l'identificazione della voce di Ferreri erano illogici perché basati solo sul fatto che veniva riconosciuta la voce nelle conversazioni successive. 5.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà, e manifesta illogicità della motivazione in relazione al concorso del ricorrente nel reato di cui al capo 104) con travisamento dei fatti. Secondo la difesa la cessione di cui al capo 104) era stata ritenuta dimostrata dalla occasionale presenza di [OSCURATO:PERSONA], mentre costui era sul posto con la propria auto e non insieme a [OSCURATO:PERSONA]. 6. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso affidandolo a due motivi. 6.1. Con il primo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., insufficienza della motivazione e manifesta illogicità in ordine al giudizio di res onsabilità, e, ai 6sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 512-bis cod. pen. La difesa ripropone gli stessi argomenti già riportati con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla valutazione delle intercettazioni e del biglietto rinvenuto in casa del [OSCURATO:PERSONA]. In proposito può farsi rinvio al precedente paragrafo 4, dedicato alla sintesi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], coniuge e concorrente nel reato della [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento in particolare alla condotta della [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe consegnato le somme necessarie per l'acquisto delle "case steccato", la difesa ha sostenuto che il coinvolgimento di costei avrebbe potuto essere ipotizzato solo ove vi fosse stata la prova che il denaro facesse parte della provvista accumulata dal marito prima della detenzione, mentre la donna avrebbe potuto prendere l'iniziativa di agevolare l'acquisto per altre ragioni e con somme proprie. 6.2. Con il secondo motivo si censura l'insufficienza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. 7. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce cinque motivi di ricorso. 7.1. Con il primo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di ritenuta esistenza del sodalizio di cui al capo 48). La Corte di appello avrebbe erroneamente riconosciuto l'esistenza di una struttura associativa stabile e organizzata idonea a configurare l'ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ma non ha chiarito le ragioni per le quali le condotte non possano essere inquadrate nella fattispecie del concorso di più persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti. Censura l'affermata operatività del sodalizio sin dal 2013, in assenza di elementi probatori a conforto e, anzi, rileva come gli elementi riguardanti il presunto gruppo siano databili al 2018 e, quanto al ricorrente, a partire da giugno 2019. L'erronea indicazione del periodo di operatività dell'associazione implicherebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Sotto altro profilo, denuncia la mancata osservanza dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ampiamente citata nel ricorso, sui requisiti per la configurabilità del reato associativo e l'insufficienza delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], riguardanti periodi ben precedenti a quello oggetto d'investigazione. 7.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di ritenuta partecipazione al sodalizio. Censura la motivazione nella parte in cui ha utilizzato l'argomento della commissione di reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per inferirne un inesistente rapporto consolidato con il computato [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, la sua appartenenza al gruppo. [OSCURATO:PERSONA] sotto questo diverso aspetto il ricorrente evidenzia il rilievo della corretta individuazione del dato temporale di operatività del sodalizio, le cui condotte sarebbero, a suo giudizio, limitate al periodo intercorrente tra giugno 2019 e febbraio 2020. Non sussisterebbe, inoltre, l'affermata 7quotidiana dedizione del duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] all'attività di spaccio, stante l'evidente divario temporale tra i fatti contestati come reati fine. 7.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di ribadita affermazione di responsabilità per i capi 53) e 55). Il rigetto delle censure difensive è avvenuto attraverso il richiamo alle motivazioni svolte per [OSCURATO:PERSONA], ma tale motivazione indifferenziata non renderebbe giustizia alla complessità delle argomentazioni svolte con l'atto di appello. Quanto al capo 53), la conferma della condanna sarebbe basata sulla mera circostanza della localizzazione tramite sistema Gps dell'auto di [OSCURATO:PERSONA] nei pressi della dimora di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al capo 55), il dato utilizzato sarebbe una conversazione dal contenuto per nulla inequivoco. 7.4. Con il quarto motivo, si denuncia l'assenza di motivazione sulla invocata richiesta di riqualificazione del sodalizio in quello finalizzatg al piccolo spaccio e dei presunti reati fine nell'ipotesi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si lamenta l'insufficienza della motivazione che, nel richiamare «l'imponente pericolosità del sodalizio, la portata dei traffici illeciti e i guadagni ricavati», in definitiva si traduce in un'affermazione generica e stereotipata, peraltro in stridente contraddizione con il brevissimo periodo di operatività del ricorrente nel sodalizio. 7.5. Con il quinto motivo, lamenta l'assenza di una adeguata motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sull'aumento per continuazione. Sotto il primo profilo si stigmatizza il ricorso a una mera formula di stile; quanto agli aumenti per continuazione, il ricorrente denuncia la violazione del principio sancito dalle Sezioni Unite Pizzone e la violazione del relativo obbligo motivazionale. 8. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], denuncia due motivi di ricorso. 8.1. Con il primo denuncia la violazione degli articoli 125, 192, 530, 533 e 546 cod. proc. pen., nonché dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e il correlato vizio di motivazione in punto di ribadita partecipazione al sodalizio finalizzato al narcotraffico di cui al capo 2). La motivazione sarebbe perfino graficamente carente, non venendo in rilievo neppure un'ipotesi di motivazione per relationem, e comunque il ruolo di partecipe sarebbe ancorato al solo rapporto dell'imputato con [OSCURATO:PERSONA], senza l'indicazione dei necessari elementi sintomatici della messa a disposizione dell'imputato in favore del gruppo. Illogica sarebbe la valorizzazione della vicenda del debito di [OSCURATO:PERSONA], in quanto storicamente riferibile a un periodo precedente a febbraio 2018 e, dunque, precedente al divorzio commerciale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e perché nessun indicatore di partecipazione a carico del ricorrente potrebbe essere rinvenuto nel fatto che egli conoscesse la ragione del debito, poiché tale circostanza non costituisce condotta partecipativa punibile. La Corte d'appello sarebbe, inoltre, incorsa in una pericolosa confusione metodologica tra le condotte di spaccio ascritte al ricorrente e quelle, invece, richieste per qualificare un'attività di cessione illecita di stupefacenti continuativa, quale associazione. 8Sotto altro profilo si aggredisce la motivazione del [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado che avrebbe utilizzato le conversazioni intercettate "a singhiozzo ", così non rapportandosi adeguatamente con le censure devolute con l'atto di appello, trascurando, ad esempio, la conversazione del 16 aprile 2018 progressiva 870 indicativa dell'estraneità del ricorrente rispetto all'associazione. Immotivatamente trascurato sarebbe il contegno passivo serbato dall'imputato in occasione della conversazione programmatica del 10 giugno 2018, progressiva 784, avendo i Giudici di merito assegnato a quell'incontro il valore di un incontro tra sodali in realtà insussistente. La conversazione, peraltro, sarebbe stata valutata parzialmente, non essendo stata attribuita adeguata considerazione alla parte in cui il ricorrente sostiene di «avere il suo paese e basta», affermazione che inciderebbe inesorabilmente sulla stabilità dell'asserito vincolo associativo. Del pari trascurate sarebbero state le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] allorquando afferma che «siamo già in tre a mangiare», riferendosi - oltre che a sé stesso - a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciò che sarebbe indicativo del fatto che l'eventuale attività illecita svolta da [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere ritenuta come del tutto autonoma. Si censura l'inconciliabilità dell'affermazione di responsabilità nel presente processo con l'assoluzione nel processo cosiddetto "Tisifone", nella cui motivazione si legge che ricorrente fosse «un ragazzetto» dinanzi al quale «non si doveva parlare». L'affermata condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] striderebbe, inoltre, con la conversazione del 21 agosto 2018 nella quale [OSCURATO:PERSONA] esorta [OSCURATO:PERSONA] a «non andare dietro al [OSCURATO:PERSONA]... Se devi fare movimenti li fai con me, non con [OSCURATO:PERSONA]» e, ancora, quella già citata del 1° giugno 2018, nella quale il ricorrente riserva una proposta illecita al solo [OSCURATO:PERSONA], così confermando la propria volontà di escludere gli altri asseriti partecipi ai quali, dunque, non era in alcun modo legato. A conferma, il ricorso menziona la conversazione del 2 agosto 2018 in cui [OSCURATO:PERSONA] dice a [OSCURATO:PERSONA] «ma perché tu sei un altro discorso da me, hai capito?», che escluderebbe una organicità dei rapporti tra i due. Nelle pagine da 13 a 21 il ricorso, attraverso un'analisi dei singoli reati fine per i quali vi è stata condanna, nega la valenza sintomatica dell'esistenza di un accordo associativo, non emergendo nella sentenza come ciascuna condotta avrebbe contribuito al rafforzamento alla conservazione del gruppo. [OSCURATO:PERSONA] attraverso il richiamo di diversi arresti della giurisprudenza di legittimità sulla necessaria stabilità dell'accordo, denuncia la mancata individuazione delle condotte funzionali e dinamiche e le concrete attività riferibili al ricorrente apprezzabili in termini di effettivo contributo all'associazione e non al singolo, ossia a [OSCURATO:PERSONA]. 8.2. Con il secondo motivo, denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di ribadita affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 11), 19), 21), 25) e 27) e di esclusione dell'ipotesi della lieve entità. Il ricorrente lamenta l'omessa risposta alla censura secondo cui le cessioni di sostanza, in uun brevissimo arco temporale compreso tra aprile e giugno, per giunta prive del dato ponderale, jpossano integrare il requisito della ripetitività. Sarebbe del tutto congetturale l'affermazione che inserisce alle condotte realizzate dal ( ricorrente nell'ambito del "flusso" di narcotraffico oggetto del procedimento. La motivazione, 9 —infatti, non sarebbe rispettosa dei canoni della giurisprudenza che ha più volte affermato che al riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità non è di ostacolo l'eventuale svolgimento della stessa in un'attività criminale organizzata o professionale. 9. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso, articolando quattro motivi. 9.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al capo 58), ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90. Si sostiene che l'accertamento della responsabilità dell'imputata non poteva poggiare solo su una brevissima telefonata con la quale la donna invitava il genero a venire, senza che vi fosse nemmeno certezza che [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto un'interlocuzione anche solo gestuale con la [OSCURATO:PERSONA]. 9.2. Con il secondo motivo i difensori lamentano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al capo 60), ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R.n. 309/90, oltre che all'art. 192 cod. proc. pen. e 27 Cost. [OSCURATO:PERSONA] in questo caso i giudici di merito avrebbero fondato la decisione su una mera deduzione cronologica. 9.3 Con il terzo motivo i difensori deducono violazione di legge per omessa motivazione sull'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. I limitati quantitativi sequestrati, il limitato numero degli episodi, l'infondatezza delle prospettazioni che prefigurano che queste condotte siano sintomatiche di reiterata consumazione di altre analoghe, renderebbero illogici gli argomenti con i quali era stata esclusa l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, sulla base della professionalità della donna che veniva ritenuta protagonista «di un collaudato ingranaggio di smercio di stupefacente, con ruolo delineato e definito nonché di indubbia valenza causale». 9.4. Con il quarto motivo i difensori formulano censura di vizio di motivazione sull'aumento per la continuazione e sull'individuazione della pena finale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen. 10. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], denuncia tre motivi di ricorso. 10.1. Con il primo deduce la violazione dell'articolo 416-bis e il correlato vizio di motivazione in punto di ritenuta partecipazione al sodalizio di cui al capo 1). Richiamata la giurisprudenza di legittimità sugli elementi che il giudice deve scrutinare per ritenere un soggetto partecipe del sodalizio mafioso, denuncia che la sentenza di appello non avrebbe evidenziato alcun contributo causale fornito dal ricorrente all'associazione. Nelle p. da 6 a 13 del ricorso ripercorre i vari elementi valorizzati dalla sentenza impugnata — segnatamente: i) l'essersi attivato nella risoluzione della questione "Piscitet,pl_emersa nel corso 10dell'indagine "Tisifone", ii) l'invito a partecipare all'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA]; iii) la presunta attribuzione di una dote di 'ndrangheta, vi) la disponibilità offerta all'approvvigionamento di sostanza stupefacente nell'interesse della cosca - e lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] di appello si sarebbe posto in un'ottica di mera adesione acritica al percorso argomentativo di quello di primo grado, senza confrontarsi con le doglianze difensive. La sentenza sarebbe mancante nei suoi aspetti essenziali, riguardanti la collocazione temporale dell'adesione al gruppo, la durata della condotta di partecipazione, il contributo fenomenico alla causa associativa. Gli elementi investigativi consegnerebbero al più la descrizione di un soggetto che opera del tutto autonomamente e non come longa manus dei partecipi al sodalizio: egli, infatti, non gestisce una piazza di spaccio per conto del gruppo che, invece, occasionalmente si rivolge allo stesso, quando sprovvisto dei fornitori di fiducia. Si tratterebbe, dunque, di un'attività esercitata in regime autonomo e concorrenziale, confinata al singolo episodio consumato in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 10.2. Con il secondo motivo denuncia il travisamento della prova in punto di confermata partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso. Oggetto del travisamento sarebbero le conversazioni del 23 aprile 2018 delle ore 16:56 e delle ore 17:36, nonché quella del 25 maggio 2018, la cui corretta lettura darebbe contezza dell'aspro dissenso espresso da [OSCURATO:PERSONA] per l'attività concorrenziale posta in essere da "[OSCURATO:PERSONA]", con il quale non intrattiene rapporti frequenti e che certamente non incontra dalla scarcerazione fino al colloquio delle 17:36; ciò che escluderebbe che [OSCURATO:PERSONA] possa avergli consegnato la partita di droga di cui si parla nella motivazione della sentenza. 10.3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione degli articoli 133 e 99 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, la cui dosimetria sarebbe stata riprodotta acriticamente da quello di appello, si è discostato sensibilmente e immotivatamente dal minimo edittale previsto per il reato partecipativo, finendo per giungere a una pena corrispondente, ove non superiore (come nel caso di [OSCURATO:PERSONA]), a quella riconosciuta ai coimputati con ruolo organizzativo. Sotto altro profilo, lamenta l'erronea applicazione di un aumento per la recidiva specifica infra-quinquennale superiore a quello indicato nel provvedimento di cumulo, in violazione del disposto di cui all'articolo 99, ultimo comma, cod. pen. 11. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso, articolando due motivi. 11.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato relativamente al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, nonché omessa motivazione relativamente a specifiche censure contenute nell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] si era recato con [OSCURATO:PERSONA] (a capo dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 - capo 2 della contestazione) a Cutro il 28/02/2018 e, secondo l'accusa, questo viaggio era finalizzato ad acquistare da [OSCURATO:PERSONA] gr. 30 di cocaina, quale campione di prova del valore di 1500 euro. 11 311La difesa lamenta che la motivazione della sentenza impugnata si limita a fare una mera esposizione contenutistica delle intercettazioni delle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senza alcun vaglio critico; lamenta anche il fatto che, in mancanza di un sequestro, non è stato trovato alcun riscontro al fatto che costoro avessero conseguito la disponibilità di sostanza stupefacente, rimanendo peraltro incerto anche il tipo. Ciò avrebbe anche reso infondata l'affermazione che la condotta avesse ad oggetto un affare connesso a consolidate pratiche illecite di narcotraffico e non darebbe alcuna giustificazione al diniego dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. 11.2. Con il secondo motivo si chiede l'annullamento della sentenza gravata, a norma dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 99 e 133 cod. pen., per avere la Corte territoriale motivato illogicamente la determinazione del trattamento sanzionatorio con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, alla recidiva e agli aumenti per la continuazione. 12. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce quattro motivi di ricorso. 12.1. Con il primo denuncia la violazione dell'art. 74, commi 1, 2 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e il correlato vizio di motivazione, relativamente alla ribadita esistenza di un sodalizio finalizzato al narcotraffico e alla confermata esclusione dell'ipotesi di cui al comma 6 di detta disposizione. La sentenza avrebbe ricavato la prova del programma associativo da sporadiche conversazioni, sprovviste di continuità e non precedute né seguite da elementi ulteriori che consentissero di intravedere un collaudato meccanismo di detenzione in forma organizzata di stupefacenti, non essendo sufficienti a tale fine i richiami, contenuti nella sentenza impugnata, all'esistenza di una piazza di spaccio, ai guadagni conseguiti e al comune modus operandi. In ogni caso, sarebbe stata liquidata stringatamente e, pertanto, immotivatamente, l'ipotesi che non si tratti di un'associazione finalizzata a cessioni di lieve entità. 12.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione in punto di ribadita intraneità del ricorrente all'associazione. La sentenza avrebbe operato un errato automatismo tra la commissione da parte del ricorrente di condotte di cessione di sostanza stupefacente e la partecipazione al gruppo criminale. Del tutto inidoneo, sotto questo profilo, sarebbe il riferimento alla frequentazione tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], le cui conversazioni intercettate riguardano il bar gestito dal primo per conto del secondo, così come del tutto insoddisfacente sarebbe il richiamo per relationem alla motivazione resa a proposito del coimputato. La motivazione si risolverebbe, in definitiva, nella mera elencazione di una serie di conversazioni ritenute incriminanti che non rendono ragione dell'apporto asseritamente dato dal ricorrente al sodalizio. 12.3. Con il terzo motivo è censurata la motivazione in punto di mancata qualificazione dei reati fine nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Le modalità delle cessioni e le quantità trattate, in gran parte delle imputazioni indeterminate nella qualità e/o nella quantità, avrebbero dovuto indurre i Giudici di merito, in ossequio alla 12costante giurisprudenza di legittimità, ritenere le condotte rientranti nell'ambito del "piccolo spaccio". 12.4. Con l'ultimo motivo si denuncia il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena e di rinnovato diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si lamenta una carenza motivazionale sullo scostamento della pena base dal minimo edittale e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, avvenuto con una motivazione cumulativa per tutti gli imputati e, comunque, attraverso mere formule di stile. 13. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso, articolando un unico complesso motivo. Si lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., vizio di mancanza o illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen., nonché sulle contestazioni difensive devolute con l'atto di gravame ex art. 546 lett. e), cod. proc. pen., anche sotto il profilo del travisamento del fatto. Secondo la difesa, l'identificazione dell'imputato era basata solo sul riferimento al suo nome di battesimo nell'ambito dell'intercettazione di una comunicazione alla quale non vi era autonoma prova che egli avesse partecipato; gli investigatori avevano riferito di aver visto un'autovettura ma non avevano individuato con certezza chi vi era all'interno, e ciò doveva considerarsi insufficiente tanto più che la sola coincidenza del giorno in cui venivano riprese quelle immagini e veniva registrata quell'intercettazione, senza alcun elemento circa l'effettiva coincidenza anche dell'ora, non poteva fornire alcun elemento certo. [OSCURATO:PERSONA], a fronte del lungo periodo di investigazione, non poteva essere possibile che un soggetto dedito ad attività reiterata di acquisto di stupefacente comparisse solo una volta nella giornata del 13/08/2019. 14. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso formulando diverse censure compendiate in un unico motivo. Si denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione. Con riguardo a ciascuna delle condotte di cui è stato ritenuto responsabile il ricorrente ha articolato censure, ripartendole separatamente per ciascuna condotta contestata. Con riguardo al capo 73), che ha ad oggetto un acquisto di stupefacente da parte di [OSCURATO:PERSONA], che si recava a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e prelevava 500 grammi di cocaina poi sequestrata dagli investigatori il 31/05/2019, a [OSCURATO:PERSONA] era contestato il ruolo di mandante perché i giudici di merito hanno considerato univoci indizi i ripetuti previ incontri tra lui e [OSCURATO:PERSONA] avvenuto il 23 e il 30 maggio precedenti; veniva valorizzata, in particolare, una prima telefonata nella quale [OSCURATO:PERSONA] era stato convocato da Frisenda, un collaboratore del [OSCURATO:PERSONA], mentre l'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] si trovava nei pressi del banco frutta di [OSCURATO:PERSONA] in via Messinetti a Crotone. 13Secondo la difesa questo incontro poteva avere ben altri scopi e in ogni caso, non essendo stata registrata sull'utenza di [OSCURATO:PERSONA] alcuna telefonata che dimostrasse l'accordo, il suo ruolo di mandante non poteva essere accreditato da quegli elementi. Con riguardo alla cessione di stupefacenti a [OSCURATO:PERSONA] (capo 99), la difesa lamenta che la Corte territoriale non aveva preso in considerazione l'eventualità che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse rifornito di sostanza prima dell'incontro con [OSCURATO:PERSONA], come alternativa logica idonea a fondare il ragionevole dubbio rispetto alla ricostruzione prescelta dal giudice di primo grado. Con riguardo alle vicende di cui al capo 103) e 105), si lamenta che il quadro indiziario non poteva dirsi completo in mancanza del sequestro della sostanza stupefacente di cui gli interlocutori parlavano e dell'accertamento della qualità drogante della sostanza che sarebbe stata trattata. Con riguardo alla condotta di cui al capo 106), relativa al 09/05/2020, ricostruita dalla stessa difesa attraverso i contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di "un chilo di noci", la difesa lamenta il mancato accertamento della capacità drogante dei gr. 445 di marijuana che venne sequestrata a [OSCURATO:PERSONA] dopo l'avvenuta cessione. Infine, si lamenta la mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e l'erronea determinazione del trattamento sanzionatorio. 15. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], denuncia un unico, articolato motivo che aggredisce la motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte non avrebbe assolto al doveroso obbligo motivazionale, poiché avrebbe richiamato «la biografia dell'imputato gravato da un precedente specifico», la «gravità dei fatti» e l'«assoluta capacità a delinquere desumibile dal ruolo cardine» che avrebbe rivestito nell'attività di spaccio, senza confrontarsi con le circostanze, documentate e prospettate dall'interessato, riguardanti l'affermato allontanamento dal gruppo criminale successivamente all'arresto e l'assunzione con contratto di lavoro distante da quella di originaria residenza. Si tratta - giusta la tesi del ricorrente - di elementi erroneamente ritenuti non provati dalla Corte territoriale che, su tale presupposto, è giunta a tacciare di falsità dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, ritenendo che la confessione fosse inesistente. Al contrario, l'assunzione lavorativa presso aziende operanti nel Nord Italia risulterebbe dai documenti allegati al memoriale scritto di proprio pugno dall'imputato e trasmesso al [OSCURATO:PERSONA] di appello per il tramite dell'Ufficio matricola dell'istituto penitenziario (si aggiunge che il documento è allegato al ricorso ai fini dell'autosufficienza). L'omessa valutazione di tale dato probatorio avrebbe determinato una manifesta illogicità nella dichiarazione, poiché la dichiarazione confessoria costituisce componente rilevante sulla valutazione della personalità dell'autore del reato. 16. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce quattro otivi di ricorso. 1416.1. Con il primo eccepisce la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di ribadita esclusione del bis in idem. Osserva il ricorrente che la motivazione con la quale è stato escluso il precedente giudicato con la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, divenuta cosa giudicata (c.d. processo "Tisifone", di cui il ricorrente ha chiesto l'allegazione ai sensi dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.), che lo aveva condannato per il delitto di quell'articolo 416-bis cod. pen. sarebbe del tutto insoddisfacente, nella parte in cui si limita ad affermare che nel diverso procedimento non erano stati contestati reati fine in materia di stupefacenti, dovendosene pertanto ricavare l'autonomia tra i fatti contestati nel presente giudizio e quelli oggetto del procedimento divenuto irrevocabile. La motivazione trascurerebbe le seguenti circostanze: i) dal punto di vista operativo, il sodalizio mafioso per il quale il ricorrente è stato condannato con sentenza irrevocabile contemplava nel suo oggetto anche l'attività di narcotraffico; il) la partecipazione del ricorrente si era snodata, in entrambi i sodalizi, in un periodo compreso tra maggio e agosto 2018; iii) di entrambe le associazioni avevano fatto parte, oltre al ricorrente, anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; iv) nella sentenza divenuta irrevocabile si è affermato che l'imputato, poco dopo la sua affiliazione, aveva commesso, in quell'ambito associativo, la stessa tipologia di reati che gli vengono contestati nel presente giudizio. Pertanto, ad avviso del ricorrente, il tema devoluto al [OSCURATO:PERSONA] di appello, non era quello di verificare se egli fosse stato o no già giudicato come "addetto al narcotraffico", quanto di accertare se le due contestazioni associative si riferissero a due distinte associazioni ovvero a una sola compagine, ossia quella mafiosa dedita anche al commercio di stupefacenti. Tale tema non sarebbe stato in alcun modo esplorato nella sentenza. La Corte territoriale, pertanto, non avrebbe fatto buon governo della giurisprudenza di legittimità che, pur affermando la compatibilità tra il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e l'associazione finalizzata al narcotraffico, ha tuttavia ammonito sulla necessità di valutare se si versi in un'ipotesi di concorso apparente di norme e, dunque, in concreto, se si tratti della medesima associazione. Nel caso in esame, vi sarebbe promiscuità funzionale tra le due associazioni, tanto che entrambe sono dedite al narcotraffico, presentano composizioni largamente sovrapponibili, non sono autonome né dal punto di vista finanziario, né da quello organizzativo e non dispongono di autonome dotazioni strumentali. Il ricorso svolge, a conforto, ampi riferimenti alla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, con particolare riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016, con cui si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 649 cod. proc. pen. e giunge alla conclusione che, nel caso in esame, la lettura degli atti farebbe emergere una condanna per il medesimo fatto storico, sicché s'imporrebbe una declaratoria di non doversi procedere per precedente giudicato. 16.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e il correlato vizio di motivazione in punto di ribadita sussistenza della condotta partecipativa del ricorrente al sodalizio, con il ruolo qualificato di organizzatore. Dopo aver premesso e condiviso i principi giurisprudenziali che delineano l'associazione finalizzata al narcotraffico come sodalizio per il quale è suffici nt(e,-6i-na struttura anche 15 '7/1rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e dalla suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, idoneo a costituire un rapporto stabile e duraturo per la realizzazione delle singole attività delittuose, si pone l'accento sulla necessità della prova anche dell'esistenza di un vincolo, elemento che distingue il delitto di associazione per delinquere rispetto alla mera ipotesi del concorso di più persone nel reato. Ciò premesso, evidenzia che nella fattispecie in scrutinio mancherebbe la dimostrazione non solo della conoscenza tra il ricorrente e molti degli altri soggetti ritenuti partecipi del sodalizio, ma altresì la prova che egli fosse a conoscenza della complessiva operatività del gruppo; difetterebbe la prova di una cassa comune, di una suddivisione dei compiti tra i partecipi, di una sede operativa, sicché nessun rilievo decisivo potrebbe assegnarsi alla circostanza che gli imputati abbiano utilizzato cautele per sottrarsi alle indagini delle Forze dell'ordine. Sotto altro profilo, denuncia l'assenza di motivazione rispetto alla censura prospettata nell'atto di appello in punto di permanenza del reato. Era stato segnalato che - contrariamente a quanto evidenziato nell'imputazione in cui la condotta è contestata come perdurante dall'anno 2013 - l'attività del ricorrente nel sodalizio è provata al più dall'agosto del 2018. Ciò riverbererebbe sulla qualificazione giuridica della condotta stessa che dovrebbe, quindi, ricadere nell'ambito del concorso di persone nella commissione di più reati di cessione di sostanze stupefacenti. Nelle pagine da 17 a 20 la difesa indica i molteplici argomenti e censure contenute nell'atto d'appello con le quali la Corte territoriale non si sarebbe confrontata e afferma che l'errata lettura degli atti posti a fondamento di tali doglianze avrebbe determinato un insanabile errore che ha condotto alla duplice sentenza di condanna a carico del ricorrente. Nelle pagine da 22 a 24 il ricorrente aggredisce la motivazione sul ribadito ruolo di organizzatore attribuitogli. La provvista probatoria non indicherebbe elementi sul ruolo apicale e su tale punto la sentenza impugnata, nel riprodurre pedissequamente le motivazioni del primo [OSCURATO:PERSONA], si rivelerebbe inesistente o, comunque, insoddisfacente. 16.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di omessa elisione dell'aggravante del numero delle persone. La motivazione sarebbe tanto sintetica, quanto apodittica, senza alcun dialogo con le censure sollevate con l'atto di appello che segnalava come il ricorrente non aveva intrattenuto rapporti con nessuno dei ritenuti sodali, se non con [OSCURATO:PERSONA], sicché l'aggravante non avrebbe potuto essere attribuita al ricorrente. 16.4. Con l'ultimo motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena. Con l'atto di appello si era dedotta l'illegalità della pena così come calcolata dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, ma la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato l'infondatezza della censura, ritenendo che la pena base minima edittale per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato dal numero delle persone sarebbe quella di ventisanni e otto mesi di 16reclusione, ossia quella di vent'anni di reclusione aumentata da un terzo alla metà per l'aggravante. Osserva, al contrario, il ricorrente che, essendo stata esclusa l'aggravante della natura armata del sodalizio, la pena base per il reato così come ritenuto andava modulata partendo dalla pena base di vent'anni prevista al comma 1 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per i promotori, cui andava aggiunto l'aumento per l'aggravante di cui al terzo comma, nella misura «fino a un terzo». 17. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso, articolando cinque motivi. 17.1. Con il primo lamenta violazione di legge, e in particolare degli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90, 192 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 66) (concorso in cessione di sostanza stupefacente), anche per omessa adeguata risposta ai motivi di appello. 17.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, e in particolare degli artt. 73 d.P.R. n. 309/90 e 192 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 67) (cessioni a "[OSCURATO:PERSONA]"), anche per omessa adeguata risposta ai motivi di appello. 17.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, e in particolare degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, nonché manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 69) (concorso con [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione di 90 grammi di cocaina), anche per omessa adeguata risposta ai motivi di appello. 17.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e manifesta illogicità e carenza della motivazione sul mancato riconoscimento della lieve entità del fatto per i reati di cui ai capi 66), 67) e 69), ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., anche per omessa adeguata risposta ai motivi di appello. 17.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge, e in particolare degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla complessiva congruità del trattamento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., anche per omessa adeguata risposta ai motivi di appello. 17.6. Con memoria in data 11/03/2026, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto motivi nuovi ad integrazione e sviluppo del quarto motivo per violazione di legge, ed in particolare degli artt. 125, comma 3, 192, 546 lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, nonché per vizio di motivazione sub specie di travisamento del fatto per invenzione, osmosi probatoria illegittima ed erronea valutazione del dato ponderale Ila negazione della z2 circostanza attenuante della lieve entità. ' 1718. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso articolando quattro motivi. 18.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per erronea esclusione della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 in relazione al capo 26) dell'imputazione. Si lamenta il mancato sequestro della sostanza stupefacente asseritamente trattata e il mancato accertamento della sua efficacia drogante. In mancanza di elementi precisi su tali profili andava ritenuta la rudimentalità e l'occasionalità della condotta, compatibile con l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. 18.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione per l'erroneo riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato per il reato di cui al capo 28). Sarebbero insufficienti e non univoci i colloqui intercettati tra i coimputati per dimostrare la condotta e alla mancata corrispondenza tra la somma di cui parlano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 18.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in riferimento all'erroneo rigetto dell'eccezione di nullità per il capo 69), che era stato inserito tra i reati ascritti a lui nonostante non gli fosse mai stato formalmente contestato. 18.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge. 19. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorsi articolando cinque motivi. 19.1. Con il primo lamenta erronea applicazione della legge penale ed, in ogni caso, vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 per omessa risposta ai motivi di appello, con riferimento alla sussistenza della contestata associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 63) dell'imputazione; carenza ed illogicità della motivazione. La difesa riepiloga e riesamina le dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia, sentiti in questo procedimento e sostiene che la motivazione sia carente perché non ha preso in esame le doglianze circa l'inattendibilità ui [OSCURATO:PERSONA] e la genericità delle propalazioni, anche degli altri imputati di reato connesso, che non contengono indicazioni su specifici episodi; lamenta altresì l'insussistenza di precisi riscontri sulla stabilità delle attività del gruppo, visto che le intercettazioni svolte con il trojan a carico dell'imputato hanno abbracciato un arco temporale assai limitato, dal 24 al 28 maggio 2019. 19.2. Con il secondo motivo si censura violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 per aver sussunto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della fattispecie in matrice di cui al 18comma 2 del citato art. 74, ritenendolo partecipe del sodalizio criminale, e per omessa risposta ai motivi di appello. Il limitato periodo di svolgimento delle intercettazioni a mezzo trojan non fornirebbe riscontro individualizzante all'ipotesi di accusa della sua stabile disponibilità nell'organizzazione e gli episodi evocati dalle captazioni potrebbero al più dimostrare un'attività di piccolo spaccio in autonomia. 19.3. Con il terzo motivo si censura violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90 per aver ritenuto configurabile la circostanza aggravante dell'associazione armata; si denuncia, altresì, vizio di motivazione, anche per travisamento di prova, e per omessa risposta ai motivi di appello, illogicità e carenza di motivazione. Al di là delle generiche dichiarazioni dei collaboratori sulla disponibilità di armi da parte del gruppo non erano stati acquisiti elementi specifici in ordine al fatto che anche [OSCURATO:PERSONA] ne avesse per sé o che avesse consapevolezza che gli altri ne detenessero per il gruppo. Né poteva legittimamente utilizzarsi come riscontro la condotta di detenzione di munizioni di cui al capo 76), accertata a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché essendo stati assolti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso fatto, si doveva giungere alla conclusione obbligata che quella fosse una detenzione di munizioni del tutto personale e non del sodalizio. 19.4. Con il quarto motivo si censura violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 per aver sussunto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della fattispecie incriminatrice di cui al comma 2 del citato art. 73 (capo 74) e per omessa risposta ai motivi di appello. La motivazione non aveva, in particolare, risposto alle critiche sull'insufficienza degli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 19.5. Con il quinto motivo si censura vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. per difetto di razionalità e logicità della spiegazione resa in motivazione sul diniego delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. e sull'entità abnorme della pena. 20. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. D'[OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso articolando cinque motivi. 20.1. Con il primo si chiede l'annullamento della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., con specifico riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309/90 (capo 63 dell'imputazione). Secondo la difesa, manca nelle dichiarazioni dei collaboratori la descrizione di condotte specifiche attribuibili a [OSCURATO:PERSONA] e i giudici di merito avevano, pertanto, utilizzato erroneamente il criterio della convergenza del molteplice. 19Non potevano essere utilizzati a riscontro i fatti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 storicamente accertati, perché sono limitati e hanno ad oggetto quantitativi irrisori rispetto all'ipotizzata struttura organizzativa illecita. [OSCURATO:PERSONA], i fatti provati sono collocati dieci anni dopo la data di inizio dell'operatività del gruppo che, secondo l'imputazione, è il 2008. 20.2. Con il secondo motivo si chiede l'annullamento della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., con specifico riferimento all'art. 74, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90 e al contestato ruolo apicale di promotore, dirigente ed organizzatore dell'associazione di cui al capo 63) della rubrica, nonché al carattere armato della stessa. 20.3. Con il terzo motivo si chiede l'annullamento della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., con specifico riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 (capi 65 e 70 dell'imputazione). 20.4. Con il quarto motivo si chiede l'annullamento della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., con specifico riferimento agli artt. 110, 648, 697 cod. pen. e 23 I.n. 110/1975 (capi 96, 97 e 98 dell'imputazione), essendo stato violato - per ricostruire le condotte dell'imputato - il divieto di praesumptio de praesumpto. 20.5. Con il quinto motivo si chiede l'annullamento della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., con specifico riferimento agli artt. 62-bis, 81, comma 2, e 133 cod. pen. 21. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso articolando sei motivi. 21.1. Con il primo lamenta violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309/90 in relazione al delitto associativo contestato al capo 63) con correlata manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza motivazionale ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. Le censure che lamentano l'asserita erroneità della statuizione in ordine alla sussistenza dei presupposti della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 sono in larga parte sovrapponibili a quelli già esaminati sii itetizzando i precedenti ricorsi dei coimputati. 21.2. Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 in relazione alla cessione di stupefacente contestata al capo 79) e al diniego ¦I( del riconoscimento della lieve entità con correlati vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. e con subordinata richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. La vicenda riguarda la cessione di 6 grammi di cocaina ai fratelli Giancotti il 05/09/2019, ricostruita sulla base di una telefonata dell'acquirente Giancotti ad Iv annoio, non appena 20atterrato a [OSCURATO:PERSONA] e mentre si trovava in Botricello, poco lontano da [OSCURATO:PERSONA], dove si trovava lo stupefacente. La difesa lamenta che i giudici di merito non hanno adeguatamente vagliato l'alternativa ipotesi prospettata nell'interesse dell'imputato, secondo la quale Giancotti poteva avere disponibilità dello stupefacente già prima di scendere dall'aereo. Non erano stati nemmeno adeguatamente considerati gli elementi che consentivano di qualificare il fatto come di lieve entità. 21.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per l'illogica esclusione della destinazione venatoria delle armi nella disponibilità degli imputati, per la carente dimostrazione dei presupposti dell'aggravante dell'associazione armata e per l'erronea applicazione delle norme sul concorso di persone, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alle imputazioni concernenti le armi (capi 84, 86, 88, 89, 92, 93, 95, 96 e 98). 21.4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica dei reati concernenti la detenzione contestuale di plurime armi (capi 84, 86, 92 e 93) e manifesta illogicità nella determinazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione per i reati satellite concernenti le armi e la loro ricettazione (capi 84-90, 92-94, 96-97), con conseguente vizio di motivazione. 21.5. Con il quinto motivo si deduce l'intervenuta prescrizione dei reati contravvenzionali di detenzione abusiva di munizioni di cui ai capi 88) e 95), ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen. e 697 cod. pen. 21.6. Con il sesto motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., nonché carenza, manifesta illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova nella motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio complessivo. 22. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso, articolando undici motivi. 22.1. Con il primo lamenta erronea applicazione della legge penale e, in ogni caso, vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 per omessa risposta ai motivi di appello, con riferimento alla sussistenza della contestata associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 63) dell'imputazione; carenza ed illogicità della motivazione. Il motivo, che mira ad evidenziare vizi nella motivazione sulla sussistenza della contestata associazione criminosa come presupposto oggettivo della condotta dell'imputato accusato di farne parte, è del tutto sovrapponibile a quello già esaminato con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e alla sintesi del ricorso da costui avanzato integralmente si rinvia. 2122.2. Con il secondo motivo si censura violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 per aver sussunto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della fattispecie incriminatrice di cui al comma 2 del citato art. 74, ritenendolo promotore ed organizzatore del sodalizio criminale, e per omessa risposta ai motivi di appello. Si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe affrontato i rilievi, contenuti nell'atto di appello, con riguardo all'inidoneità degli elementi acquisiti a dimostrare che egli rivestiva nell'ipotizzato sodalizio una posizione apicale, visto che dalle intercettazioni emerge che egli non era nemmeno a conoscenza di ciò che facevano i presunti correi. 22.3. Con il terzo motivo si censura violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90 per aver ritenuto configurabile la circostanza aggravante dell'associazione armata, per vizio di motivazione, anche per travisamento di prova, e per omessa risposta ai motivi di appello, illogicità e carenza di motivazione. 22.4. Con il quarto motivo si censura violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 per aver sussunto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della fattispecie incriminatrice di cui al citato art. 73 (capo 66) e per omessa risposta ai motivi di appello. 22.5. Con il quinto motivo si censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, violazione di legge per avere il giudice sussunto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie di cui al citato art. 73, ascritta al capo 71) dell'imputazione e vizio di motivazione per omessa risposta ai motivi di appello. 22.6. Con il sesto motivo si censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, violazione di legge per avere il giudice sussunto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie di cui al citato art. 73, ascritta al capo 74) dell'imputazione e vizio di motivazione per omessa risposta ai motivi di appello. 22.7. Con il settimo motivo si censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, violazione di legge per avere il giudice sussunto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie di cui al citato art. 73, ascritta al capo 77) dell'imputazione e vizio di motivazione per omessa risposta ai motivi di appello. 22.8. Con l'ottavo motivo si censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, violazione di legge per avere il giudice sussunto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie di cui al citato art. 73, ascritta al capo 80) dell'imputazione e vizio di motivazione per omessa risposta ai motivi di appello. 22.9. Con il nono motivo si censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, violazione di legge per avere il giudice sussunto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie di cui al citato art. 73, ascritta al capo 102) dell'imputazione e vizio di motivazione per omessa risposta ai motivi di appello. 2222.10. Con il decimo motivo si censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, violazione di legge per avere il giudice sussunto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie di cui al citato art. 73, ascritta al capo 104) dell'imputazione e vizio di motivazione per omessa risposta ai motivi di appello. 22.11. Con l'undicesimo motivo si lamenta vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. per difetto di razionalità e logicità della spiegazione resa in motivazione sul diniego delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. e sull'entità abnorme della pena. 23. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso e ha articolato tre motivi. 23.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di riqualificazione dei fatti di cui ai capi 107) e 107bis) nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, nonostante l'evidenza dell'estemporaneità del contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e il sodalizio fornitore di stupefacente, per il tramite di un solo soggetto e senza rapporti con l'intera organizzazione. 23.2. Con il secondo motivo si censura manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esclusione della qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi 107) e 107bis) nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.n. 309/90, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. 23.3. Con il terzo motivo si censura manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. 24. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso e ha lamentato, con un unico articolato motivo, vizi, denunciabili ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge, nonché per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La difesa contesta che la ricostruzione dei fatti si basi su una sola intercettazione dai contenuti incerti e connotata da riferimenti a condotte della cui futura ed effettiva verificazione non vi è certezza. Si censura anche la mancata qualificazione del fatto come di lieve entità, la mancata concessione delle circostanze attenuanti e l'omessa valutazione delle esigenze di personalizzazione della sanzione. 25. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso articolando tre motivi. 25.1. Con il primo si deduce violazione dell'art. 192, comma 2, e dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, nonché manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione, ai sensi dell'art. 606, coi rp-a 1 lett. e), cod. proc. 23pen., in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 65). Si lamenta che la condotta illecita non è stata riscontrata con il sequestro dello stupefacente e che gli elementi non sono stati sottoposti ad alternativa plausibile lettura. 25.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, nonché manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione sul mancato riconoscimento della lieve entità del fatto, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., anche per omessa adeguata risposta ai motivi di appello. 25.3. Con il terzo motivo si censura violazione di legge in relazione all'art. 114 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. h) ed e), cod. proc. pen. 26. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso con un unico articolato motivo, lamentando vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La prova della condotta della [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe consistita nel concorso nella detenzione di sostanza stupefacente nascosta in una cesta di casa e da lei fatta sparire lanciandola dal balcone prima dell'arrivo della polizia giudiziaria che stava svolgendo una perquisizione, si baserebbe sulla sola conversazione telefonica del 23/12/2019, nella quale il marito, avvisato dalla propria madre dell'imminente arrivo degli investigatori, le aveva dato istruzione per disfarsi della droga. La difesa lamenta la mancanza di riscontri e l'assenza di prova del fatto che ciò che stava nella cesta fosse effettivamente stupefacente e fosse stata effettivamente lanciata dalla finestra. 27. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce quattro motivi di ricorso. 27.1. Con il primo denuncia l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 521 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. allorquando, nelle pagine 68 e s. - discostandosi dalla contestazione oltre che dalla ricostruzione della sentenza di primo grado - ha precisato che il gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] era da considerarsi già esistente negli anni precedenti al 2018, momento in cui si sarebbe consumato semplicemente il "divorzio commerciale" dal gruppo [OSCURATO:PERSONA], la cui associazione finalizzata al narcotraffico è contestata al capo 48). La sentenza di appello precisa che dalle fonti probatorie emergerebbe che [OSCURATO:PERSONA] fosse già alla guida di un autonomo gruppo dedito al commercio dello stupefacente in epoca anteriore al 2018 e che si riforniva da [OSCURATO:PERSONA], in tal modo spiegandosi la vicenda del recupero crediti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Stando così le cose, ad avviso del ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza per l'evidente difformità del fatto rispetto alla formale contestazione e a quanto, invece, in coerenza con quest'ultima, era stato affermato dal [OSCURATO:PERSONA] di primo grado che 24aveva, infatti, limitato l'operatività della consorteria di cui al capo 2) a partire da marzo 2018, epoca della cessazione dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo [OSCURATO:PERSONA]. La questione - secondo il ricorrente - riverbererebbe la sua rilevanza sul diritto di difesa. Nell'atto di appello, infatti, si erano evidenziate le ragioni per le quali non potessero ritenersi provati i requisiti di sussistenza del sodalizio e, in subordine, della partecipazione dell'imputato alla luce proprio del breve periodo di operatività (da marzo ad agosto 2018) del gruppo criminale e dell'inesistenza dei requisiti di una struttura organizzata. Il giudice di appello, ricollocando l'inizio dell'operatività del sodalizio all'anno 2013, grazie a tale "ultrattività" ha potuto ritenere sussistente il reato associativo. 27.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in punto di ritenuta esistenza della consorteria (A), di partecipazione del ricorrente (B) alla stessa con ruolo qualificato (D), infine la violazione del ne bis idem (C). Quanto al primo profilo (A), riguardante l'esistenza del sodalizio, il ricorrente riprendendo la precedente censura, denuncia l'assenza d'indicazione nella sentenza impugnata di elementi fattuali dai quali trarre la concreta esistenza del gruppo indicato al capo 2) in epoca antecedente al "divorzio commerciale" tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ciò che - ad avviso del ricorrente - già basterebbe a fondare l'annullamento della sentenza. Sotto altro profilo evidenzia, nelle p. 6 e s. del ricorso, l'insussistenza di una motivazione che dia adeguato conto degli elementi costitutivi del reato associativo rispetto all'ipotesi del concorso di più persone nella commissione di reati di cessione di sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] attraverso l'ampio richiamo alla giurisprudenza di legittimità in materia, denuncia il difetto di una motivazione che, dialogando con l'atto di gravame, individui gli elementi necessari per delineare un sodalizio finalizzato al narcotraffico. [OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe altresì trascurato la problematicità della prova intercettiva, poiché, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, gli indizi raccolti attraverso le captazioni possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non necessitano di riscontri a condizione che siano gravi, precisi e concordanti, sicché il [OSCURATO:PERSONA] di merito deve accertare che il significato delle conversazioni sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità e assenza di ambiguità. Se la conversazione captata non è connotata da queste caratteristiche, il risultato della prova diviene meno certo con la conseguenza necessità di elementi di conferma che possano eliminare i dubbi esistenti. Calando detti principi nel caso in scrutinio, assume il ricorrente che le conversazioni intercettate costituenti provvista probatoria non avrebbero il carattere della univocità e, al contrario, sarebbero stati trascurati svariati elementi dai quali emergerebbe come i coimputati non agissero secondo uno stabile accordo, ma semplicemente concorrendo nelle singole fattispecie delittuose di spaccio di stupefacenti. Analoghe considerazioni sono svolte quanto alla partecipazione del ricorrente (B), con riferimento al quale si denuncia lo "stravolgimento motivazionale" della sentenza che avrebbe irreversibilmente violato il diritto di difesa. In ogni caso, labili sarebbero gli elementi posti a fondamento dell'intraneità al sodalizio. 25Si censura come illogica la motivazione del [OSCURATO:PERSONA] di appello che, da un lato, ha escluso - in linea con la tesi difensiva - che i reati di cui ai capi 5) e 7) fossero ascrivibili al contesto associativo, trattandosi di episodi antecedenti a dicembre 2017, precedenti all'inserimento del ricorrente nel gruppo e dunque, non indicativi della contestata partecipazione; dall'altro, una volta accertata l'insussistenza di responsabilità fino al mese di marzo 2018, si sarebbe dovuto spiegare come è stato possibile per il ricorrente fare ingresso in un sodalizio già operante da oltre cinque anni e assumerne le vesti di organizzatore. Si denuncia l'immutazione della condotta contestata, poiché il ricorrente, da soggetto che, sotto le direttive di [OSCURATO:PERSONA], si interessava degli accordi con i terzi per l'acquisto di stupefacenti e provvedeva allo smercio al minuto, nella sentenza di secondo grado diviene uno stabile fornitore, senza che risulti censita una sola cessione di droga al presunto gruppo. In definitiva, gli episodi in cui l'imputato risulta coinvolto non mostrano i connotati della partecipazione e non ne individuano il ruolo quale partecipe, ruolo che non può essere surrogato da elementi circostanziali ricavabili dalle intercettazioni, men che mai da episodi criminosi dai quali egli rimane del tutto estraneo, ovverosia i reati contestati a terzi dopo marzo 2018. Il ricorrente svolge, infine, censure (C) in punto di ritenuta esclusione del bis in idem per essere stato già giudicato nel procedimento "Tisifone". Si tratta di considerazioni analoghe a quelle contenute nel primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]', che devono intendersi richiamate in questa sede. In particolare, per ciò che riguarda il ricorrente, si precisa che nella sentenza di primo grado riguardante il processo "Tisifone" (il cui stralcio è allegato al ricorso) la condanna per l'associazione di stampo mafioso comprenderebbe anche la commissione di un'ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non contestata nell'ambito di quel procedimento. Giusta la tesi del ricorrente, il reato associativo riconnprenderebbe l'attività di narcotraffico contestata al capo 2). Sono richiamate, a conforto, sentenze di legittimità, della Corte costituzionale, infine della Corte EDU sulla nozione di "medesimo fatto" e si lamenta la mancanza di un'adeguata comparazione del fatto naturalistico dei due procedimenti. L'ultima parte del secondo motivo (D) è dedicata alla censura del ruolo qualificato assegnato al ricorrente dai giudici di merito. Per nulla "solare" sarebbe l'evidenza della prova del ruolo qualificato, attribuito in spregio alla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'organizzatore è colui che cura il coordinamento dell'attività degli altri associati, che contribuisce a realizzare strategie complessive volte a reperimento di mezzi materiali e all'impiego di risorse, infine chi agisce al fine di salvaguardare l'impunità dell'associazione nel suo complesso. Nessuno di tali elementi è stato indicato dalla Corte di appello e, prima di essa, dal [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, le cui motivazioni sono unicamente ancorate alla conversazione numero 787, per nulla significativa e, anzi, attestante la prova che, a quella data, ossia il 2 giugno 2018, il gruppo non si era ancora costituito. 2627.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione in punto di ribadita affermazioni di responsabilità per i capi 5) e 7), anche sotto il profilo dell'esclusione dell'ipotesi della lieve entità. La motivazione sarebbe totalmente assente, pur essendo stato il relativo motivo devoluto con l'atto di appello (che si riporta in stralcio nel ricorso), essendosi concentrata la Corte territoriale unicamente sul diniego della riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'articolo 73, d. P.R. n. 309 del 1990. La sentenza sarebbe, in ogni caso, da annullare anche con riferimento a tale questione, rispetto alla quale la motivazione sarebbe del tutto apparente e non in linea con la giurisprudenza di legittimità, ampiamente citata nel ricorso, in punto di compatibilità tra l'ipotesi delnieve entità e lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa. 27.4 Con il quarto motivo, si denuncia il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena e confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche. Quanto al trattamento sanzionatorio, si lamenta l'individuazione di una pena base di ventotto anni di reclusione, sensibilmente discosta dalla pena base e incongrua rispetto al periodo oggetto di partecipazione e all'insussistenza di reati fine. Del pari insoddisfacente è ritenuta l'argomentazione utilizzata per escludere le circostanze attenuanti generiche che avrebbe, di fatto, eluso l'obbligo di motivazione sotteso al potere discrezionale del giudice nella parametrazione del trattamento sanzionatorio 27.5. Sono stati presentati dal ricorrente motivi nuovi e relativi allegati. Nel ribadire le censure inerenti all'affermata responsabilità per il capo 2), si valorizza quale elemento nuovo l'annullamento con rinvio disposto dalla Sezione Terza della Corte di cassazione in data 5 febbraio 2026 della sentenza che, in separato processo celebrato con rito ordinario, ha giudicato [OSCURATO:PERSONA]; ciò che ad avviso del ricorrente impone che «non si può ritenere, quantomeno allo stato, sussistente il reato di cui al capo 2)». Sotto altro profilo, si rimarca l'assenza di un vincolo stabile e durevole che lega il fornitore all'acquirente, poiché è la stessa Corte di appello che ammette la non inerenza dei fatti di cui ai capi 5) e 7) rispetto alla contestazione associativa. 28. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso nel quale, con un unico articolato motivo, denuncia vizi, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge, nonché per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Secondo la difesa il quadro probatorio sarebbe incompleto, perché la sostanza non era stata mai sequestrata né rinvenuta, non se ne conosceva la natura, non era noto se fosse destinata alla successiva rivendita. Nemmeno era noto se [OSCURATO:PERSONA] fosse dedito allo spaccio, perché non aveva precedenti specifici e, comunque, in subordine, non c'erano elementi che potessero frapporsi all'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. In tale incertezza non era nemmeno giustificata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la concreta determinazione del trattament,s .,. ,o . ionatorio. / 2729. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce quattro motivi di ricorso. 29.1. Con il primo denuncia la violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e il correlato vizio di motivazione in punto di ritenuta esistenza del sodalizio di cui al capo 2). Denuncia l'omesso confronto della sentenza impugnata con le censure difensive e l'affermazione del sodalizio sulla base di conversazioni sprovviste di continuità, non precedute né seguite da elementi che lascino intravedere un collaudato meccanismo di cessione in forma organizzata di sostanze stupefacenti. Il ricorrente svolge considerazioni analoghe a quelle contenute nel primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia. 29.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia il vizio motivazionale in punto di ribadita intraneità del ricorrente al sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a tale questione, il ricorrente denuncia l'assenza di una motivazione che dia adeguato conto del ruolo organico e funzionale svolto dal ricorrente nel gruppo, per di più ritenuto apicale. Si avversa la ritenuta pregnanza del dato probatorio costituito dalle conversazioni intercettate con il cognato, [OSCURATO:PERSONA], che però gestiva un bar per suo conto, sicché i rapporti tra costoro ben potevano riguardare questioni relative all'esercizio commerciale. 29.3. Il terzo motivo avversa la motivazione riguardante il ribadito il diniego, quanto ai reati fine, dell'ipotesi di lieve entità. Si svolgono considerazioni, in punto di indeterminatezza della qualità e quantità della sostanza oggetto delle imputazioni, analoghe a quelle contenute nel terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia. 29.4. Con il quarto motivo si denuncia l'apparenza della motivazione sia in punto di dosimetria della pena, sia in punto di ribadita esclusione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche. 30. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce tre motivi di ricorso. 30.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta esistenza del sodalizio finalizzato al narcotraffico contestato al capo 2) e, comunque, dell'affermata qualità di partecipe del ricorrente. Dopo aver passato in rassegna gli elementi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità, il ricorrente lamenta il mancato confronto con le censure difensive. Nessuna valorizzazione vi sarebbe stata delle conversazioni del 26 febbraio 2018, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emerge il ruolo del primo di mero acquirente. La ricezione di forniture di sostanza stupefacente, peraltro di non rilevante valore e di scarsa qualità, non può infatti fondare la consapevolezza di propositi associativi, sicché le condotte indicate ai capi di imputazione sarebbero state erroneamente reputate significative di un'affectio societatis, a 28escludere la quale concorrerebbe il ristretto contesto temporale e la mancanza della prova di un accordo con i ritenuti partecipi. 30.2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge il vizio di motivazione in punto di ribadita affermazione di responsabilità per i capi 6), 8), 10), 12), 13) e 14) Quanto ai primi quattro reati, si tratterebbe di ipotesi di c.d. droga parlata rispetto alla quale i Giudici di merito non avrebbero al doveroso onere motivazionale. Le conversazioni intercettate poste a fondamento di ciascuno degli asseriti reati fine sarebbero del tutto prive di inequivocità probatoria. Analoghe considerazioni critiche sono svolte sui restanti reati, riguardanti la ricettazione della Beretta calibro 7,65 illegalmente detenuta. 30.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di ribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello avrebbe omesso di valutare gli elementi indicati nel ricorso, limitandosi a valutare negativamente la presenza di tre precedenti penali specifici. La pena definitivamente irrogata, pari a sedici anni e otto mesi di reclusione, sarebbe del tutto sproporzionata rispetto all'entità dei fatti per cui e condanna e anche su tale punto vi sarebbe carenza di motivazione. 31. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce cinque motivi di ricorso. 31.1. Con il primo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di ribadita affermazione di responsabilità del ricorrente in relazione al reato associativo contestato al capo 2). Nel confermare la partecipazione del ricorrente al sodalizio sulla esclusiva base dei numerosi contatti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale avrebbe trascurato una circostanza idonea a consentire una diversa lettura della provvista probatoria, ossia il fatto che egli era dipendente del bar di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e gestito da [OSCURATO:PERSONA], sicché era chiaramente coinvolto in conversazioni e discussioni con costoro per ragioni tutt'altro che illecite. Evidenzia il ricorrente l'erroneità dell'affermata stabilità e continuità del rapporto del ricorrente rispetto al sodalizio poiché, al contrario tra l'associazione - costituitasi dopo il "divorzio" tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenuto tra febbraio e marzo 2018 - e il suo ingresso, nell'agosto dello stesso anno, emergerebbe un limitatissimo lasso temporale di condotta partecipativa. Nessuna certezza vi sarebbe sulla partecipazione del ricorrente ai conteggi del sodalizio svolti il 26 agosto, poiché è incerta l'identificazione dei colloquianti, così come altrettanto incerto è l'oggetto della conversazione che ben potrebbe essere riferita alla gestione del bar. L'asserita partecipazione del ricorrente all'attività di riscossione dei crediti da parte degli acquirenti dello stupefacente poggerebbe su un'unica conversazione, quella del 26 agosto 2018, nella quale però non si fa alcun riferimento ad alcun gruppo o a sostanza stupefacente sicché l'attribuzione di significato in senso accusatorio sarebbe del tutto conrgetrurale. 29Il fatto dovrebbe essere qualificato, al più, come concorso di più persone nella commissione di reati di cessione di stupefacenti. 31.2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge in punto di ritenuta aggravante del numero delle persone. Nessuna prova è stata indicata a sostegno della conoscenza da parte del ricorrente dei presunti sodali e del numero superiore a dieci. Il ricorrente, ignaro rispetto alla stessa esistenza della presunta associazione, era altrettanto ignaro della struttura del gruppo e del numero dei suoi partecipi. 31.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge vizio di motivazione in punto di ribadita affermazione di responsabilità con riferimento ai reati di cui ai capi 36), 37), 38), 39), 40), 46) e 31 Il ricorso svolge - nelle p. da 17 a 24 - per ciascuno tali reati, brevi considerazioni critiche rispetto alla motivazione dei Giudici di merito, valorizzando in senso contrario alle conclusioni di costoro soprattutto l'assenza di una chiara indicazione nelle conversazioni intercettate dei quantitativi e delle somme pagate, non potendosi pertanto univocamente affermare che I"oggetto fosse il traffico di sostanza stupefacente piuttosto che merce presente nell'esercizio commerciale. 31.4. Con il quarto motivo si censura la motivazione sotto il duplice profilo della ribadita esclusione dell'ipotesi di lieve entità con riferimento ai reati in materia di stupefacenti e della confermata insussistenza dell'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata al piccolo spaccio. Il ricorrente cita a sostegno ampia giurisprudenza di legittimità in materia, osservando come, nel caso in esame, le contestazioni facciano riferimento a quantitativi imprecisati di droga di tipologia non accertata, elementi rispetto ai quali i giudici di merito non hanno tratto le doverose conseguenze di qualificazione giuridica, anche avuto riguardo al limitatissimo periodo temporale in cui l'asserito sodalizio avrebbe operato, ossia dopo la frattura del connubio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 31.5. Con l'ultimo motivo denuncia la violazione dell'art. 62-bis e il correlato vizio di motivazione in punto di ribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si denuncia come logica e contraddittoria la motivazione che assegna al ricorrente un «ruolo cardine» e che descrive «accertati legami organizzativi» in realtà del tutto insussistenti. 31.6. In data 9 marzo 2026 il difensore del ricorrente ha depositato una memoria difensiva con ia quale ha ribadito, ulteriormente articolandole, le censure contenute nel ricorso principale. 32. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso e ha articolato due motivi. 32.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., 'erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà, carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla costruzione della prova del dolo del reo-associativo in capo all'imputato. 30Secondo la difesa, l'erroneità della decisione deriva dal fatto che le dichiarazioni dei collaboratori, già di per sé insufficienti a prefigurare la sussistenza di un vincolo associativo, sono state ritenute riscontrate dalla sola conversazione del 28 maggio 2019, che costituisce l'unico momento di convergenza degli interessi di [OSCURATO:PERSONA] con quella dei coimputati per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. Si sostiene, pertanto, che in assenza di altri elementi risulterebbe carente la motivazione con riguardo all'individuazione dei caratteri di stabilità del vincolo e del profilo dell'affectio societatis, in mancanza dell'individuazione di compiti e ruoli in capo agli associati e al [OSCURATO:PERSONA] in particolare, essendosi la motivazione limitata ad un richiamo a possibili identità del modus operandi. Ulteriormente si lamenta che la sentenza impugnata aveva mostrato di convenire con i rilievi della difesa, contenuti nell'atto di appello, con riguardo al dato della non riferibilità al tema degli stupefacenti del dialogo di cui al progressivo n. 190, che pure era stato utilizzato nella decisione di primo grado per dimostrare il ruolo associativo di [OSCURATO:PERSONA], ma poi non ne aveva tratto le doverose conseguenze in punto di prova della qualità di partecipe all'associazione in capo al ricorrente. 32.2. Con il secondo motivo si formula censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (capo 70) ed illogica motivazione sul punto. La sentenza non aveva tenuto conto del fatto che la condotta contestata doveva considerarsi già consumata quando l'imputato veniva osservato mentre si metteva alla ricerca dello stupefacente che era stato frattanto sequestrato dalla polizia giudiziaria. 33. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce quattro motivi di ricorso. 33.1. Con il primo, denuncia il vizio di motivazione in punto di ritenuta esistenza del sodalizio di cui al capo 48). Il ricorrente svolge censure in linea con quelle dei correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evidenziando come la ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria. La stessa Corte territoriale avrebbe operato una frattura nella ricostruzione dei fatti oggetto d'indagine che - pur se collocati temporalmente in epoca successiva alla vicenda [OSCURATO:PERSONA] e al "divorzio" del gruppo [OSCURATO:PERSONA] - sono stati illogicamente ritenuti espressivi della perdurante operatività del sodalizio. Si osserva che tutte le attività che i Giudici di merito ascrivono all'organismo societario in realtà sarebbero, al più, riconducibili alla sola figura di [OSCURATO:PERSONA] che, difatti, operava individualmente e non come vertice di un sodalizio. Il ricorrente cita ampia giurisprudenza di legittimità in materia di elementi strutturali delle associazioni finalizzate al narcotraffico e lamenta come nessuno di questi elementi si rinvenga nella motivazione impugnata. Denuncia, inoltre, come irrilevante il richiamo alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], attinenti a episodi precedenti al suo arr s avvenuto nel 2015 e 31che, pertanto, precedono l'ingresso del ricorrente nel sodalizio. Del pari privi di rilievo dirimente i rinvii operati nella sentenza alla pregressa operatività del gruppo nella vicenda [OSCURATO:PERSONA]. Sotto altro profilo, censura l'omesso a confronto del [OSCURATO:PERSONA] di appello con le emergenze processuali che rendevano evidente l'estraneità del ricorrente dei fatti per i quali è processo; in particolare, si fa riferimento al differente metro di giudizio che sarebbe stato utilizzato da parte del [OSCURATO:PERSONA] di primo grado rispetto a quello di secondo grado nell'interpretazione dell'intercettazione del 12 giugno 2019 e di quella del 10 novembre 2019. 33.2. Con il secondo motivo, denuncia il vizio di motivazione il punto di ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio. Questi sarebbe coinvolto per la prima volta nell'agosto del 2019, in riferimento a conversazioni sulla scorta delle quali sono state elevate le imputazioni per i reati di cui ai capi 57), 59) e 61), sicché fino a quella data la condotta del ricorrente non aveva destato alcun interesse per l'indagine. Le contestazioni a carico del ricorrente muovono da conversazioni del novembre e dicembre 2019 con soggetti estranei all'associazione, sicché l'intera motivazione sarebbe fondata su elementi labili e congetturali. Nessun pregio potrebbe essere attribuito alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il cui narrato è stato decontestualizzato rispetto all'incolpazione nei riguardi del ricorrente, poiché questi riferisce episodi sino al suo arresto avvenuto nel maggio 2015 e nessuna accusa, peraltro, è rivolta nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA]. 33.3. Con il terzo motivo, si denuncia il vizio di motivazione per la ribadita affermazione di responsabilità con riferimento ai ritenuti reati fine di cui ai capi 57), 59) e 61). La Corte di appello non si sarebbe confrontata con le censure difensive e avrebbe confermato l'affermazione di responsabilità su elementi non univoci. 33.4. Con il quarto motivo denuncia il vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche Il beneficio sarebbe stato negato con una risoluzione sommaria, indistinta nei riguardi di tutti gli imputati e sarebbe stato trascurato il ruolo subalterno e lo svolgimento di compiti esclusivamente esecutivi. 34. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso e ha articolato quattro motivi. 34.1. Con il primo lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione e sostiene che la condanna è fondata su intercettazioni equivoche, prive di riscontri estrinseci. 34.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e travisamento probatorio, nonché assenza totale di riscontri fattuali. 34.3. Con il terzo motivo si lamenta l'erronea esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. 34.4. Con il quarto motivo si censura l'omessa concessione delle ircostanze attenuanti generiche. 3235. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso articolando quattro motivi. 35.1. Con il primo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 24 Cost. e all'art. 178 lett. c), cod. proc. pen., per l'inutilizzabilità del verbale illustrativo della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositati solo in sede di indagine suppletiva e senza dare avviso ai difensori; nonché l'inutilizzabilità della consulenza depositata dal pubblico ministero nel maggio 2020, avente ad oggetto la sostanza stupefacente sequestrata, espletata ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen. e non dell'art. 360 cod. proc. pen. Violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. 35.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione degli artt. 416-bis, comma 1, cod. pen. e 192 e seguenti cod. proc. pen.; motivazione apparente, con riguardo alle specifiche censure proposte in sede di gravame, illogica, contraddittoria e gravemente carente motivazione con riguardo alla condotta contestata al capo 63) della rubrica; insussistenza della condotta associativa contestata, anche in posizione marginale; mancata verifica di attendibilità e credibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia; violazione del principio della condanna ogni oltre ragionevole dubbio. 35.3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione rispettivamente agli artt. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 e 192 e seguenti cod. proc. pen.; motivazione apparente, con riguardo alle specifiche censure proposte in sede di gravame, illogica, contraddittoria e gravemente carente motivazione con riguardo alla condotta contestata al capo 91) della rubrica; insussistenza della condotta contestata. 35.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione rispettivamente agli artt. 110 cod. pen., 23 In. 110/75, 648, 697 cod. pen., 2, 4, 7 I. n. 895/1967, 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90 e 192 e seguenti cod. proc. pen.; motivazione apparente, con riguardo alle specifiche censure proposte in sede di gravame, illogica, contraddittoria e gravemente carente motivazione con riguardo alle condotte contestate ai capi 81), 84), 92), 82), 85), 87), 94), 83), 88), 95), 86) e 93) della rubrica; insussistenza delle condotte contestate e della circostanza aggravante dell'associazione armata in capo allo [OSCURATO:PERSONA]. 36. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso e ha articolato tre motivi. 36.1. Con il primo lamenta violazione di legge, e in particolare degli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90, 192 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 69) (concorso in cessione di sostanza stupefacente), anche per omessa adeguata risposta ai motivi di appell 33Alla [OSCURATO:PERSONA] è contestato il concorso nella detenzione dei 90 grammi di cocaina sequestrati 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dopo l'arresto del figlio e coimputato [OSCURATO:PERSONA] (la cui posizione è stata già oggetto del ricorso di cui al par. 17). La difesa censura il fatto che la Corte territoriale non abbia dato adeguata risposta al rilievo contenuto nell'atto di appello, secondo il quale la sostanza non era mai stata rinvenuta e quindi la conversazione di cui l'imputata era protagonista poteva essere solo indicativa del timore della madre per il coinvolgimento del figlio e non poteva dare alcuna certezza della qualità e della quantità della sostanza disponibile. 36.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e manifesta illogicità e carenza della motivazione sul mancato riconoscimento della lieve entità del fatto per i reati di cui al capo 69), ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., anche per omessa adeguata risposta ai motivi di appello. 36.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, e in particolare degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla complessiva congruità del trattamento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., anche per omessa adeguata risposta ai motivi di appello. 37. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], denuncia cinque motivi di ricorso. 37.1. Con il primo motivo, denuncia la violazione dell'articolo 416-bis cod. pen., in punto sia di ritenuta esistenza del sodalizio sub 1), sia della ribadita partecipazione del ricorrente alla stessa con ruolo di vertice. Sotto il primo profilo lamenta che l'esistenza dell'articolazione di 'ndrangheta nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] di capo [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata automaticamente inferita da quanto accertato nelle sentenze di merito riguardanti c.d. procedimento "Tisifone", nonostante l'autonomia dei due procedimenti. [OSCURATO:PERSONA], deduce che la Corte di appello si sarebbe discostata dall'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ampiamente citata nel ricorso, sull'individuazione degli elementi indispensabili per ritenere l'esistenza dell'associazione mafiosa e non si sarebbe confrontata con i seguenti elementi addotti dalla difesa, così incorrendo in un evidente vizio motivazionale: i) il compendio probatorio difetta di condotte dalle quali trarre l'esteriorizzazione del metodo mafioso e l'assoggettamento e l'omertà della popolazione del territorio indicato nell'imputazione; ii) la contestazione i 'guarda una doppia partecipazione di tutti gli imputati all'associazione "madre" e alla sua articolazione locale, ma i Giudici di merito avrebbero motivato esclusivamente su condotte partecipative relative all'articolazione territoriale, non dando conto di una collocazione funzionale all'interno del gruppo associativo principale; iii) la cosca viene data per esistente, sebbene il suo accertamento nel procedimento c.d. Jonny non sia ancora divenuto cosa giudicata, mentre sarebbero del tutto inutilizzabili le altre sentenze, attesa la diversità dei soggetti indicati come affiliati. Ciò che emergerebbe, invece, dalle risultanze di prova è che il gruppo di cui al capo 1) si presentava come una neoformazione delinquenziale che poteva orsi di ricorrere 34agli stessi metodi delinquenziali dei clan tradizionali, ma la motivazione della sentenza impugnata difetterebbe dell'accertamento che tale nuova formazione si sia imposta sul territorio, ingenerando un clima di soggezione che può giustificarne la qualificazione come mafiosa. In definitiva, la motivazione sull'esistenza del sodalizio mafioso finirebbe per basarsi esclusivamente sulla commissione dei reati commessi dai singoli e sul fatto che vi fosse un conflitto con altre consorterie criminali. Del pari priva di adeguata motivazione sarebbe la ritenuta intraneità del ricorrente al sodalizio. La sentenza non avrebbe chiarito come e quando sarebbe stato stipulato il pactum sceleris, mentre del tutto privi di rilievo sarebbero le circostanze di circostanze di fatto indicate nella sentenza impugnata, ossia: i) il legame con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], li) il ruolo pacificatore svolto nella controversia tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella operazione Tisifone; iii) l'essere avvisato dello svolgimento del rito di affiliazione avvenuto il 26 maggio 2018; iv) il controllo nelle forniture di alimentari insaccati; v) lo stabile approvvigionamento di stupefacenti nei riguardi del gruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] di cui si ritiene che egli stesso facesse parte. Il giudice di appello non si sarebbe in alcun modo rapportato con le doglianze difensive (analiticamente riprodotte nelle p. da 20 a 25 del ricorso per cassazione) limitandosi a ripercorrere in maniera acritica le argomentazioni sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] di primo grado. Denuncia, infine, la carenza motivazionale sul ruolo di organizzatore attribuito al ricorrente, evidenziando la fallacia del ragionamento del giudice di appello poiché: i) l'asserita vicinanza con [OSCURATO:PERSONA] e la frequentazione con [OSCURATO:PERSONA], mai negata, costituiscono elementi neutri rispetto all'asserito ruolo sovraordinato; li) la conoscenza dello svolgimento di diritti di affiliazione costituisce elemento a favore, avendo deciso il ricorrente di non parteciparvi; iii) egli non partecipa ad alcun reato fine; iv) l'attività di commercio di insaccati è svolta autonomamente senza che vi sia prova di destinazione degli utili nell'interesse della cosca. In definitiva, mancherebbe la prova che ricorrente avesse assunto la gestione di settori di affari illeciti in maniera autonoma e indipendente dal resto dell'organizzazione, impartendo ordini per la realizzazione del programma criminoso. 37.2. Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e il correlato vizio di motivazione, in punto di ribadita partecipazione del ricorrente all'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 2). Nelle pagine da 31 a 35 del ricorso si ripercorrono le motivazioni del [OSCURATO:PERSONA] di appello, indicandone i vari profili di illogicità e contraddittorietà. Si lamenta il vizio della motivazione anche sul ritenuto ruolo organizzativo del ricorrente in detto sodalizio. La sentenza sarebbe contraddittoria perché indica il ricorrente come stabile fornitore di sostanze stupefacenti e, d'altra parte, gli attribuisce il ruolo di organizzatore. 37.3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell'articolo 649 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento del bis in idem tra i capi 1) e 2) della rubrica. La Corte di appello, infatti, avrebbe risposto sul punto alle doglianze svolte da un coimputato, ma non anche a quelle del ricorrente. 35In ogni caso, il diniego si porrebbe in contrasto con quanto chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016. In particolare, secondo la sentenza impugnata gli stessi soggetti giudicati colpevoli del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. di cui al capo A) del processo c.d. "Tisifone", si sarebbero poi organizzati per creare, nel medesimo territorio e nello stesso arco temporale, un nuovo gruppo criminale, avente finalità di trafficare stupefacenti contestato al capo 2) del presente giudizio. Ciò che si trascura è che le imputazioni sarebbero, invece, perfettamente sovrapponibili quanto agli elementi temporale, territoriale e di compagine associativa. In definitiva, la sentenza impugnata si sarebbe limitata a constatare che agli imputati è contestata l'associazione a delinquere di stampo mafioso avente a oggetto, tra gli altri, il traffico di stupefacenti nella medesima piazza di spaccio e che gli stessi avrebbero commesso in esecuzione di quel programma criminoso - parzialmente coincidente sotto il profilo temporale - anche delitti ulteriori e diversi rispetto a quelli inerenti l'articolo 73, costituenti il progetto dell'ulteriore associazione contestata nel presente procedimento e, per tale via, ad affermare la diversità dei due sodalizi. 37.4. Con il quarto motivo, si denuncia la violazione dell'art. 81 e il correlato vizio di motivazione in punto di ribadito diniego della continuazione tra l'associazione di cui al capo 1) e quella di cui al capo 2). La motivazione della Corte di appello si scontrerebbe con quanto sostenuto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, alle p. 56 s., in cui si legge che [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri soggetti, «era coinvolto nel settore degli stupefacenti, altro ambito di operatività della cosca di appartenenza»; con ciò riconoscendo la possibilità di un'unitaria e anticipata deliberazione 37.5. Con il quinto motivo, si denuncia la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione. La sentenza impugnata, nel negare le attenuanti generiche, non si sarebbe confrontata con lo specifico motivo posto fondamento dell'atto di appello (p. 34 e 36) cui si fa esplicito rimando; emergerebbe una forte contraddizione nella motivazione sul diniego del beneficio, siccome inammissibilmente ancorato al ruolo vertice che, dunque, secondo il ragionamento del [OSCURATO:PERSONA] di appello, non consentirebbe di riconoscere detto beneficio a nessun soggetto che rivesta la qualità di organizzatore. 38. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], denuncia cinque motivi di ricorso. Il ricorrente svoige una censura preliminare, comune a tutti motivi di ricorso, che si appunta sulla violazione del diritto di difesa e dell'obbligo di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte di appello che avrebbe omesso di rispondere alle specifiche e decisive censure formulate con il gravame e, comunque, reso risposte meramente assertive e apodittiche, trascurando la documentazione prodotta dalla difesa nel corso del giudizio di primo grado ed eluso la disamina delle palesi contraddizioni motivazionali contenute nella sentenza di primo gra o.1/ 3638.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 416-bis e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della prova della condotta partecipativa del ricorrente al sodalizio di cui al capo 1). La Corte avrebbe fatto malgoverno dei principi giurisprudenziali dettati per la prova indiziaria, valorizzando una serie di elementi ininfluenti o, addirittura, frutto di palese travisamento di elementi probatori. In particolare, denuncia la presenza di illogicità, distonie e travisamenti sui seguenti aspetti: i) quanto al sostegno di [OSCURATO:PERSONA] in favore della famiglia [OSCURATO:PERSONA], essendo illogico immaginare un aiuto asseritamente prestato dal primo «per conto della cosca [OSCURATO:PERSONA]» a [OSCURATO:PERSONA], appartenente a una consorteria storicamente rivale, ossia la cosca [OSCURATO:PERSONA]. L'affermazione del giudice di appello secondo cui tale rivalità doveva ritenersi superata è apodittica perché non indica l'elemento fattuale, eventualmente di notoria conoscenza, sulla cui base è svolta l'affermazione; ii) sarebbe rimasta indimostrata l'affermata cointeressenza economica di [OSCURATO:PERSONA] nella cosca [OSCURATO:PERSONA]; iii) sarebbe rimasta priva di risposta anche la contestata riconducibilità dell'attività di narcotraffico svolta dal ricorrente nell'alveo del sodalizio mafioso facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], esclusa del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che, difatti, aveva qualificato l'attività del ricorrente come svolta in via autonoma, tanto da doverla tenere nascosta ai vertici del clan. Nel superare tali obiezioni, il [OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe svolto un'interpretazione travisante sia delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, sia dell'intercettazione del 27 luglio; iv) quanto agli investimenti del ricorrente nel bergamasco, sarebbe stata negletta la dimostrazione (avvenuta tramite documentazione allegata in sede di appello) dell'origine personale dei fondi impiegati dal ricorrente e la natura privata dei contrasti con [OSCURATO:PERSONA], incensurato, per la restituzione di un prestito; ciò è avvenuto attraverso un'interpretazione travisante del contenuto della conversazione del 23 novembre 2019, analizzata nelle pagine 16-18 dell'atto di appello; v) il [OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe erroneamente affermato l'ininfluenza - rispetto al tema della prova della partecipazione al sodalizio - dell'avvenuta esclusione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, nei riguardi del ricorrente, dell'aggravante della natura armata. Deduce che tale affermazione si porrebbe in stridente contrasto sia con quanto indicato nel capo di imputazione (secondo cui il ricorrente deteneva armi per conto della cosca), sia con la stessa motivazione del giudice di primo grado (che aveva comunque valorizzato tale condotta come indice di partecipazione al sodalizio). 38.2. Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di ritenuta esistenza e operatività attuale dell'articolazione di 'ndrangheta denominata [OSCURATO:PERSONA] ceppo Cicala. Il ricorrente lamenta il travisamento del giudicato del procedimento c.d. Insula nel quale, in epoca immediatamente precedente a quella oggetto della presente contestazione, erano stati assolti i vertici storici del ceppo Cicala della famiglia [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] classe 37 e i suoi più stretti familiari) dall'accusa di cui all'articolo 416-bis cod. pen. con la formula «perché il fatto non sussiste». A fronte di tale rilievo difensivo, la sentenza impugnata avrebbe dovuto contenere 37 /una rigorosa dimostrazione riguardante la costituzione o la perdurante attuale operatività di articolazione quale autonoma entità mafiosa, dotata di una propria struttura, operante con metodo intimidatorio. 38.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. e più vizi di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della qualifica di organizzatore. La sentenza impugnata non sarebbe rispettosa dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ampiamente citata nel ricorso, in base alla quale il ruolo in parola presuppone l'esercizio concreto di funzioni direttive, di coordinamento di altri associati, di gestione autonoma di uomini e mezzi per conto del sodalizio, di elaborazione di strategie operative; di tali elementi la sentenza di appello non dà contezza, limitandosi a conclusioni apodittiche. 38.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 62-bis e il vizio di motivazione quanto al ribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione posta a fondamento del rigetto del beneficio sarebbe censurabile sotto più profili, risolvendosi in una formula stereotipata, priva di concreta e individualizzata valutazione invece necessaria. Il richiamo al «precedente per droga» risulterebbe improprio, trattandosi di condanna non divenuta cosa giudicata. Inconferente sarebbe il riferimento a una generica gravità dei fatti e al ruolo svolto dal ricorrente, trattandosi d'indicazioni del tutto tautologiche. Per converso sarebbero stati trascurati elementi favorevoli, specificamente dedotti dalla difesa, quali l'incensuratezza rispetto a reati della stessa indole di quello associativo, la giovane età all'epoca dei fatti, la condizione familiare e lavorativa del ricorrente e il suo comportamento processuale. 38.5. Con l'ultimo motivo lamenta il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena. L'importante scostamento della pena dal minimo edittale di nove anni, a quella parametrata dal giudice per le indagini preliminari in 15 anni di reclusione, non ha trovato alcuna adeguata motivazione, poiché il [OSCURATO:PERSONA] di appello si è limitato ad affermarne la congruità. 38.6. In data 11 marzo sono stati depositati motivi nuovi con i quali si sono ribadite, ulteriormente articolandole, le censure compendiate nei primi tre motivi del ricorso principale. 39. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], denuncia sette motivi di ricorso. 39.1. Con il primo deduce la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, in riferimento all'articolo 192 cod. proc. pen., in punto di ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo 1). La motivazione non sarebbe rispettosa dei principi granitici espressi dalla giurisprudenza di legittimità che hanno delineato la figura del partecipe come colui che si trovi in un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare un ruolo dinamico e funzionale. Denuncia l'insufficienza della motivazione della Corte territoriale che, dopo aver richiamato le conclusioni della sentenza di primo grado e le richieste dell'appellante, ha formulato delle considerazioni del tutto apparenti siccome limitate a una mera elencazione di vicende storiche apoditticamente ritenute sintomo dell'agire del ricorrente 38all'interno del contesto associativo. Nelle pagine da 3 a 8 del ricorso, si ripercorre - sottoponendoli a critica - ciascuno degli elementi valorizzati nella sentenza di appello - segnatamente i) il suo legame con [OSCURATO:PERSONA] (e, tramite questi con [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA]; ii) il coinvolgimento nel settore degli stupefacenti, ritenuto di interesse per la cosca mafiosa; iii) il contenuto della conversazione di cui al progressivo 499 asseritamente indicativa della conoscibilità di dissapori in atto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il rito di affiliazione; iv) la vicenda del danneggiamento in danno di Viola e l'estorsione del Castello aragonese; v) la conoscenza di questioni inerenti alle slot-machine e quelle riguardanti le guardianie alla discoteca Lotus; vi) la vicenda del danneggiamento dell'auto di [OSCURATO:PERSONA]; vii) il coinvolgimento logistico in un agguato da realizzare in danno di [OSCURATO:PERSONA] - evidenziando per ciascuna di esse distonie e aporie motivazionali, di cui si dirà nella parte della presente sentenza riguardante la trattazione della posizione processuale del ricorrente. 39.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'articolo 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione in punto di ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 2). La Corte di appello si sarebbe limitata a riportare le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari e le richieste contenute negli atti di appello e, nell'affrontare le censure difensive, avrebbe individuato indici di reità per nulla dirimenti al fine di chiarire se la condotta del ricorrente avesse o meno raggiunto la soglia della partecipazione alla consorteria. Non è stato spiegato come sia possibile che, in un'associazione con riferimento alla quale sono stati contestati ben quarantuno reati fine, il ricorrente non è coinvolto in nessuno di questi. Le intercettazioni valorizzate in sentenza avrebbero, inoltre, dimostrato che il ricorrente aveva contatti esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA], sicché, anche a volerlo ritenere fornitore della consorteria, il [OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe dovuto chiarire le ragioni per le quali egli doveva ritenersi intraneo al sodalizio". 39.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli articoli 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 e vizio di motivazione in punto di ribadita sussistenza del reato di cui al capo 18). La reiezione del relativo motivo di appello sarebbe avvenuta attraverso una motivazione sintetica e assertiva sull'inequivocità dei dialoghi e si è, invece, trascurata la censura di parziale e pregiudizievole interpretazione del contenuto del colloquio intervenuto tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] nelle due conversazioni di cui ai progressivi n. 15258 e n. 15259, intercettate l'8 ottobre 2018, di cui si valorizza il tono meramente colloquiale, stigmatizzando l'assenza di qualsiasi indicazione sul tipo di arma e sui tempi della consegna, restando quindi del tutto congetturale l'affermazione di responsabilità. 39.4. Con il quarto motivo censura la violazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e il correlato vizio di motivazione in punto di ribadita esclusione dell'ipotesi di associazione finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti di lieve entità. Le ragioni a sostegno non sarebbero giuridicamente dirimenti, non potendosi attribuire rilievo ai precedenti penali specifici, all'abitualità nell'attività di spaccio, alla reiterazione o 39continuità degli episodi, infine alla diversità delle sostanze trattate e al numero di dosi medie. La sentenza avrebbe dunque commesso un errore di diritto nel respingere la richiesta di derubricazione della condotta del ricorrente nell'ipotesi di lieve entità. 39.5. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 81 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di diniego dell'anticipata e unitaria deliberazione tra i reati contestati ai capi 1) e 2). La motivazione sarebbe contraddittoria poiché il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, pur respingendo analoga richiesta, aveva in numerosi passaggi motivazionali posto in stretta correlazione l'agire del ricorrente nell'ambito dei due sodalizi. Tali considerazioni non sono state realmente avversate dalla Corte di appello che si è limitata, dunque, a escludere l'esistenza del vincolo della continuazione con una motivazione assertiva. Ha così trascurato, anche attraverso un'errata collocazione temporale delle condotte del ricorrente, che le stesse si sarebbero sviluppate in modo identico e temporalmente sovrapponibile, costituendo quelle di cui partecipazione al sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti presupposto dell'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione al sodalizio mafioso. 39.6. Con il sesto motivo si denuncia la violazione dell'art. 62, primo comma n. 4, cod. pen. e il vizio di motivazione. Il diniego dell'attenuante sarebbe avvenuto in spregio all'insegnamento delle Sezioni Unite penali che ne hanno riconosciuto l'applicabilità ai delitti in materia di stupefacenti senza alcuna distinzione tra fattispecie associativa e reati i cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, oltre a ritenerla assolutamente compatibile con l'eventuale riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità. La motivazione svolta dalla Corte di appello, riferendosi a transazioni d'importante entità ponderale ed economica dello stupefacente, ha trascurato una valutazione soggettiva della posizione del ricorrente, nei cui riguardi s'individuava un'unica elargizione economica da parte di [OSCURATO:PERSONA], pari a 100 euro; in tal modo si sarebbe snaturata la natura soggettiva della circostanza. 39.7. Con il settimo motivo lamenta la violazione degli articoli 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di confermata congruità della pena e confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte avrebbe utilizzato lo stesso dato, ossia l'adesione del ricorrente a due distinte consorterie, per respingere tre distinte richieste del ricorrente (il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'individuazione di un più mite trattamento sanzionatorio, minore aumento a titolo di continuazione). Tale motivazione avrebbe violato il principio giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche gli elementi relativi alla gravità del reato e alla capacità delinquere del reo indicati nell'articolo 133 cod. pen., ma entro il limite che una stessa circostanza non sia valutata due volte. Sarebbero, di contro, stati trascurati elementi decisivi, quali il ruolo evidentemente marginale, anche sotto il profilo temporale, del ricorrente rispetto alla più ampia operatività del sodalizio, il legame con un solo partecipe [OSCURATO:PERSONA], la giovane età e l'assenza di precedenti specifici. 4040. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce un unico motivo di ricorso, con il quale denuncia la violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e il correlato vizio di motivazione in punto di ritenuta partecipazione al sodalizio di cui al capo 48). Premette che con l'atto di appello era stato devoluto alla Corte territoriale la questione se la disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche ove questi rivestisse un ruolo apicale, potesse integrare la condotta di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e lamenta che tale quesito non avrebbe ricevuto adeguata risposta, posto che l'attività posta in essere dal ricorrente è descritta come avvenuta «su indicazione» o «per conto» di [OSCURATO:PERSONA] che gli confidava i metodi di trasporto occultamento della droga nel cui illecito traffico aveva progettato di coinvolgerlo. Tuttavia, mancherebbe una motivazione adeguata sull'avvenuto effettivo coinvolgimento e sul ruolo organico e funzionale svolto nell'interesse del sodalizio, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, copiosamente richiamata nel ricorso. 41. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce sei motivi di ricorso. 41.1. Con il primo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di ritenuta esistenza del sodalizio di cui al capo 48). Il ricorrente svolge considerazioni analoghe a quelle dei coimputati, cui si rinvia, in particolare evidenziando come la ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria. Il ricorrente richiama gli elementi strutturali delle associazioni finalizzate al narcotraffico e lamenta come nessuno di questi elementi si rinvenga negli atti riguardanti il presente processo e, comunque, nella motivazione delle sentenze dei giudici di merito. 41.2. Con il secondo motivo censura la sentenza in punto di ritenuta sua partecipazione al sodalizio. Il ricorso alterna stralci motivazionali della sentenza di appello cui, di volta in volta, muove critiche di illogicità e contraddittorietà, sostanzialmente lamentando l'assenza di elementi sulla scorta dei quali fondare una stabile messa a disposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle energie criminali in favore dell'associazione. Si pone in rilievo la circostanza che l'affermata attività di narcotraffico contestata ai capi 57), 59) e 61) sarebbe stata realizzata esclusivamente in concorso con [OSCURATO:PERSONA], suo genero, e che questo rapporto di parentela era stato erroneamente ritenuto di prova di partecipazione al sodalizio criminale, senza alcun riscontro circa la consapevolezza che tale attività fosse inserita in un organismo più ampio. Sotto altro profilo, denuncia l'irrilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] poiché entrambi fanno riferimento alla figura del ricorrente come fornitore e non come soggetto legato a un sodalizio criminale. 41.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione e il travisamento della prova in punto di ribadita affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 57), 59) e 61). 41 tcLa Corte territoriale ha ritenuto sussistente il concorso del ricorrente nella detenzione dello spaccio sulla scorta i) della mera presenza nei pressi dell'abitazione dove avveniva la cessione dello stupefacente, ii) delle riprese video che lo ritraggono mentre cerca, senza successo, la sostanza già sequestrata dalla polizia giudiziaria, iii) infine sul mero dato delle relazioni con il genero [OSCURATO:PERSONA] e di questi con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Erronea sarebbe l'affermazione di un'attività coeva e di collaborazione tra costoro, poiché i reati a ciascuno contestati sarebbero temporalmente lontani. 41.4. Con il quarto motivo denuncia l'omessa motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il rigetto del motivo di appello, fondato su una motivazione stereotipata, avrebbe trascurato di considerare il ruolo marginale, il corretto comportamento processuale e l'assenza di condotte tipiche, tutti elementi indicati con il gravame, nonché la modesta entità dei quantitativi commerciati dal ricorrente. 41.5. Con il quinto motivo denuncia l'omessa motivazione in punto di invocata riqualificazione del sodalizio come finalizzato al piccolo spaccio e dei reati fine come ipotesi di lieve entità. Si denuncia come insoddisfacente la motivazione sull'uno e sull'altro tema siccome stereotipata, non aderente al caso in scrutinio e non rispettosa della giurisprudenza di legittimità in materia. 41.6. Con il sesto motivo denuncia la violazione di legge e il correlato vizio di motivazione in punto di applicazione della recidiva. La censura si articola in più profili, ponendo in rilievo come il giudice di appello avrebbe operato l'aumento per l'aggravante sulla mera base di dato cronologico astratto (ossia la data di irrevocabilità e quella di commissione dei reati), non avrebbe precisato il titolo della condanna precedente, il tipo di recidiva sussistente, infine avrebbe omesso la doverosa valutazione della personalità o pericolosità dell'imputato, infine non avrebbe valutato che la condotta associativa è contestata con data antecedente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna che si vorrebbe utilizzare per l'applicazione della stessa aggravante. 42. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso e ha articolato due motivi. 42.1. Con il primo, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., ( lamenta erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con richiesta di assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen. La difesa lamenta che gli elementi acquisiti erano insufficienti a dimostrare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], poiché non vi era prova del fatto che l'incontro in casa della [OSCURATO:PERSONA] trovasse ragione nella consegna di stupefacente e che non vi erano elementi che egli, dopo essere stato dalla [OSCURATO:PERSONA], avesse portato con sé dello stupefacente e lo avesse consegnato a Carceo. 4242.2. Con il secondo motivo il ricorrente richiede, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'annullamento della decisione impugnata in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. 43. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto: - l'annullamento della sentenza impugnata nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai capi 88) e 91), senza rinvio per intervenuta prescrizione, chiedendo la conseguente rideterminazione della pena e il rigetto del resto del ricorso; - l'annullamento della sentenza impugnata nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], disponendo nuovo giudizio per la determinazione della pena; - nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai capi 5) e 7), nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo 2) e il rigetto dei restanti motivi di ricorso di ciascuno dei ricorrenti; - la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. I difensori degli imputati hanno illustrato i loro rispettivi ricorsi e hanno insistito per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente alla determinazione della pena, quanto al mancato rispetto del limite per l'aumento per la recidiva previsto dall'art. 99, ultimo comma, cod. pen., con conseguente annullamento senza rinvio su tale punto, mentre è infondato nel resto. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - che deducono censure in parte inammissibili e in parte infondate - vanno complessivamente rigettati. Inammissibili sono, infine, i ricorsi dei restanti ricorrenti. Nell'esposizione delle ragioni della presente decisione, si procederà nei paragrafi da 1 a 4 all'esame delle censure formulate dai ricorrenti condannati per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa contestata al capo 1), poi a quelle formulate dai ricorrenti condannati per il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico rispettivamente contestato ai capi 2) ivi - 43comprese le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condannati per entrambi i capi d'imputazione, quindi si passerà al vaglio dei motivi riguardanti i capi 48). Tutti i successivi paragrafi saranno ripartiti con riguardo alle singole posizioni di tutti gli altri imputati, solo alcuni dei quali rispondono per il delitto associativo contestato al capo 63), riconducibile al gruppo autonomo dei [OSCURATO:PERSONA], mentre, con riguardo alla maggior parte degli altri, si rileva che ciascuno è stato ritenuto responsabile per specifiche condotte illecite, connesse probatoriamente, ma commesse singolarmente o in concorso. Si è, quindi, ritenuto opportuno procedere ad una trattazione separata per ogni singolo ricorso. 2. Per linearità espositiva è utile procedere all'esame dei motivi proposti relativamente al reato di cui al capo 1), partendo da quelli comuni ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno inammissibilmente posto in dubbio l'esistenza dell'articolazione dell'associazione mafiosa di 'ndrangheta denominata di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la cui operatività nell'omonimo Comune, in Crotone, viene in rilievo nel presente procedimento per gli accadimenti oggetto d'investigazione dall'anno 2015, con condotte proseguite sino all'attualità e, dunque, fino alla sentenza di primo grado, in data 28 ottobre 2022. Allo scrutinio del motivo (ma si tratta di una considerazione valevole per la più gran parte delle censure dei ricorrenti) è utile premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in presenza di una doppia conforme, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n. 26493 del 13/06/2025, Esposito, non mass.; Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, Pottino, non mass.; Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 -01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 -01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 -01; Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 -01; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145 -01). 2.1.1. Ciò premesso, le ragioni dell'esistenza della menzionata articolazione dell'associazione mafiosa sono analiticamente contenute nelle p. 53 e s. della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, che la Corte di appello ha richiamato puntualmente nella parte riguardante l'esame della posizione processuale di ciascun imputato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha svolto un preliminare excursus dei diversi assetti che hanno caratterizzato il gruppo, richiamando l'avvenuto accertamento, con sentenze divenute cosa giudicata, dell'esistenza, sin dagli anni '60, della cosca [OSCURATO:PERSONA] come operante in [OSCURATO:PERSONA], costituita da soggetti per lo più legati da rapporti di parentela e articolati attorno a due ceppi familiari, rispettivamente indicati con lo 44pseudonimo "Chitarra" e "Cicala". Ha chiarito che, a causa di un vuoto di potere dovuto all'arresto dei vertici della cosca, era seguito un periodo di fortissima conflittualità tra [OSCURATO:PERSONA] (classe 1977) e [OSCURATO:PERSONA] per l'assunzione del comando del gruppo mafioso, attraverso la progettazione di omicidi, alcuni dei quali non portati a termine solo grazie all'intervento delle Forze dell'ordine. L'esistenza, anche all'attualità, del ceppo "Cicala" della cosca [OSCURATO:PERSONA] è stata stabilita in pronunce irrevocabili, puntualmente indicate dal [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, che ne attestano l'operatività sin dagli anni '90 e che hanno visto il coinvolgimento in primo luogo di [OSCURATO:PERSONA] in cruenta contrapposizione con le famiglie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operanti nel medesimo territorio, faida cessata nell'anno 2006 con una tregua tra opposte fazioni che si erano ricomposte in un gruppo unitario, di cui è contezza nel processo denominato "Jonny". Il processo denominato "Tisifone", anch'esso conclusosi con sentenza irrevocabile giudicata e che rappresenta l'antecedente storico di quello oggetto di scrutinio, ha descritto la ripresa e l'evoluzione delle attività delinquenziali del gruppo nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] successivamente agli arresti dell'anno 2017 e ha fotografato un nuovo clima di tensione esistente tra le diverse famiglie criminali ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sfociato nella pianificazione di azioni omicidiarie a carico di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Sono state, inoltre, richiamate le evidenze probatorie sullo svolgimento di più riti di affiliazione al sodalizio, il primo - avvenuto il 26 maggio 2018 in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - riguardante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1987) e [OSCURATO:PERSONA]; il secondo - avvenuto il 15 settembre 2018 in [OSCURATO:PERSONA] - in cui era stato conferito il grado di "camorrista" al già menzionato [OSCURATO:PERSONA] e, su disposizioni di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1977), era stato "iniziato" alla 'ndrangheta [OSCURATO:PERSONA]. Le indagini tecniche hanno dato altresì contezza di ulteriori riti di affiliazione, perpetrati tanto in epoca passata, quanto in epoca attuale. Sul punto sono state richiamate le conversazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] facevano specifico riferimento alle persone che prendevano parte alle cerimonie, alle modalità di conferimento delle "doti", alle ritualità da seguire e all'abbigliamento che era consono tenere, come forma di rispetto per la "sacralità" dell'affiliazione. Venendo al procedimento in esame, secondo la condivisa ricostruzione dei Giudici di merito, le indagini svolte hanno confermato l'esistenza dell'articolazione di 'ndrangheta, disvelando un mutato organigramma della cosca [OSCURATO:PERSONA], che ha comunque mantenuto in posizione verticistica l'erede dell'originario capostipite, [OSCURATO:PERSONA] (classe 1937), ossia [OSCURATO:PERSONA], detto "Caporale", unitamente a [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991), quale organizzatore operativo nella provincia bergamasca e che aveva consentito alla cosca la penetrazione in quel territorio, mediante la costituzione di società commerciali e la commissione di condotte estorsive. Tra i partecipi sono stati delineati di ruoli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], uomini di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, legato agli [OSCURATO:PERSONA], come già emerso nell'operazione "Jonny", entrambi coinvolti nel settore degli stupefacenti, altro ambito di operatività della cosca. Come si vedrà a proposito dell'analisi del capo 2), [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell'interruzione dei rapporti commerciali nel settore degli stupefacenti dal gruppo degli 45 /L.[OSCURATO:PERSONA], si rivolgerà proprio a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la ricerca di nuovi canali d'approvvigionamento. Vi è, poi, tra i sodali [OSCURATO:PERSONA] che si è ritenuto impegnato dalla cosca nel settore delle estorsioni e del servizio di sicurezza nei locali. 2.1.2. Detta motivazione non è, se non genericamente, avversata dai ricorrenti. In particolare, è inammissibile siccome reiterativo, il primo motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] denuncia l'assenza di una motivazione sull'attuale operatività del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione dei Giudici di merito - aderente alle risultanze di prova e scevra da fratture logiche - che si è appena riassunta si è infatti dichiaratamente posta nell'alveo dell'insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di valutazione della prova, un fatto "notorio" quale l'esistenza e il radicamento territoriale di un'associazione mafiosa può essere desunto, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., dalle decisioni irrevocabili dell'autorità giudiziaria, a condizione che il nuovo giudizio verta su fatti avvenuti nelle medesime realtà territoriali, non emerga una variazione delle finalità perseguite dal sodalizio, vi sia una, quanto meno parziale, identità soggettiva tra la formazione storica e la attuale e che il tempo trascorso non sia di entità tale da aver determinato nella memoria dei consociati l'oblio della connotazione mafiosa del gruppo storico (Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753 - 01; Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269039). Si è recentemente e condivisibilmente chiarito che «in tema di associazione di tipo mafioso, la valutazione di continuità tra un sodalizio ed altro, la cui esistenza sia stata già accertata con sentenza irrevocabile, richiede la verifica di uno sfruttamento di rendita, da parte della nuova formazione, del capitale intimidatorio del primo, attraverso il recupero e l'utilizzo, in un lasso di tempo ragionevole, della sua fama criminale, radicata nel contesto territoriale di riferimento, nonché delle sue modalità operative» (Sez. 6, n. 32612 del 03/07/2025, Bava, Rv.288783 - 01, in una fattispecie cautelare in cui si è ritenuta la persistente operatività di una cosca 'ndranghetista in una cellula costituitasi a distanza di tempo, i cui componenti avevano intessuto una rete di supporto alla latitanza del vertice della cosca storica, eseguito le disposizioni dallo stesso impartite anche per il sostegno alle famiglie dei sodali detenuti e tenuto condotte prevaricatrici di controllo del territorio) e che «non è necessario provare ex novo la sussistenza degli elementi costitutivi richiesti dall'art. 416-bis, terzo comma, cod. pen. quando una locale di 'ndrangheta, attiva su un determinato territorio fuori dai confini calabresi e già oggetto di accertamento giudiziale, dopo un periodo di quiescenza, riprenda le medesime attività criminali che la caratterizzavano, sullo stesso territorio e sotto la direzione di un affiliato già appartenente al sodalizio oggetto di giudicato, pur se ne è significativamente mutata la composizione soggettiva (Sez. 5, n. 4624 del 30/09/2025, Bandiera, Rv. 289320 - 01). Tanto è accaduto nel caso in esame e la motivazione dei Giudici di merito resiste alle censure generiche e contro valutative del ricorrente. Del tutto aspecifico è anche il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], poiché la Corte di appello e, prima di essa il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, hanno correttamente chiarito che l'operatività della cosca [OSCURATO:PERSONA] - ceppo "Cicala" aveva trovato incontrastato accertamento nelle 46 A sentenze irrevocabili puntualmente indicate. Con motivazione logicamente coerente si è, inoltre, escluso il rilievo dalla sentenza assolutoria, emessa in data 27.5.2019 dalla Corte d'Appello di Catanzaro (cd. procedimento "Insula"), nei confronti di alcuni esponenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] poiché, infatti, con detta sentenza - ad onta della formula «il fatto non sussiste» utilizzata in dispositivo - non è stata negata l'esistenza della locale di [OSCURATO:PERSONA] facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], ma si è esclusa l'appartenenza a essa degli imputati tratti a giudizio in quel procedimento. Del pari conforme alla giurisprudenza di questa Corte appena richiamata è l'affermazione del [OSCURATO:PERSONA] di appello secondo cui, non versandosi in tema di "nuovo" sodalizio mafioso, non si poneva alcuna questione d'individuazione dei caratteri propri dell'organizzazione mafiosa, ampiamente sanciti dai richiamati giudicati. 2.2. Non superano il vaglio di ammissibilità i motivi svolti da [OSCURATO:PERSONA] (anche nella più ampia formulazione contenuta nei motivi nuovi), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che riguardano la partecipazione al sodalizio sub 1) e, quanto ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il ruolo qualificato loro ascritto. 2.2.1. Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi sia con riguardo all'identificazione di [OSCURATO:PERSONA], sia con riguardo al ruolo direttivo. Quanto al tema dell'identificazione, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari (p. 61 e s.) ha svolto un'accurata analisi delle risultanze investigative e delle deduzioni difensive che sono state identicamente riprodotte dapprima nell'appello, quindi nel ricorso per cassazione, queste ultime tendenti a suggerire una diversa lettura delle risultanze investigative, senza la deduzione di reali vizi logici o giuridici. In particolare, nelle sentenze di merito sono stati specificamente indicati gli elementi sulla scorta dei quali si è ritenuta la sicura attribuzione ad [OSCURATO:PERSONA] classe (1980) delle conversazioni che costituiscono la provvista probatoria a suo carico, nelle quali egli era denominato "Caporale", appellativo dallo stesso confermato come proprio in occasione dell'interrogatorio di garanzia. La sentenza impugnata ha valorizzato come univocamente significative la conversazione n. 886 del 18.04.2018 nella quale vi è riferimento al "Caporale" quale figlio di [OSCURATO:PERSONA], con ciò quindi rendendo inequivoco il riferimento di tale appellativo all'imputato stesso, nonché le conversazioni del 21.02.2018 e del 20.07.2018, la cui congiunta lettura ne ribadisce la corretta identificazione. Sono pertanto inconferenti le censure del ricorrente che, in appello come nel ricorso per cassazione, enfatizzano la menzione negli atti del processo di altri soggetti conosciuti con analogo appellativo, ma sui quali non risultano convergere gli ulteriori, dirimenti elementi identificativi invece valorizzati dai Giudici di merito. Peraltro, è principio condiviso quello secondo cui, in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, e tale valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente motivata. Tra tali circostanze, si rammentano: i contenuti delle conversazioni intercettate, tenuto conto dei nomi e dei soprannomi delle persone 47menzionate nel corso dei colloqui; il riconoscimento delle voci da parte del personale di polizia giudiziaria, dopo un'iniziale identificazione; le intestazioni formali delle schede telefoniche che le aveva ascoltate e individuate nel corso di precedenti intercettazioni (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281265 - 02; Sez. 6, n. 17619 del 8/1/2008, Gionta, Rv. 239725; Sez. 6, n. 18453 del 28/2/2012, Cataldo, Rv. 252712). Peraltro, ribadendo tale indirizzo ermeneutico si è condivisibilmente chiarito che, proprio per l'atipicità "naturale" di un elemento di prova 'qual è l'individuazione degli interlocutori di conversazioni intercettate, incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (così, Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259478; Sez. 2, n. 12858 del 27/1/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269900). Indicare, del resto, gli elementi dissonanti rispetto a quelli utilizzati per l'individuazione fa parte pur sempre dell'obbligo di specificità del motivo di ricorso che incombe su chi lo propone, mentre il ricorrente nel caso in esame si è limitato a sostenere la carenza di motivazione della sentenza di secondo grado, reiterando critiche già razionalmente affrontate dai giudici di merito Per ciò che riguarda la partecipazione con ruolo direttivo, le sentenze di merito hanno delineato la figura di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1980) quale sicuro e consapevole aderente all'associazione 'ndranghetistica, trattandosi della persona che gestiva i rapporti con altre cosche e impartiva direttive agli affiliati per i quali costituiva, peraltro, punto di riferimento per la risoluzione di controversie. La posizione dirigenziale si è ritenuta sostanziata: i) nell'essere il referente cui i nuovi sodali dovevano presentarsi dopo l'avvenuta affiliazione, come accaduto ad esempio, per [OSCURATO:PERSONA]; il) nella capacità di intervenire in occasione di tensioni tra sodali appartenenti ad articolazioni diverse. Sotto questo profilo si è correttamente valorizzato l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] alla riunione dell'agosto 2019, relativa a un litigio tra [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla cosca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e personaggi legati a un esponente "di punta" della locale cirotana, [OSCURATO:PERSONA]; iii) nell'intervento svolto per dirimere controversie anche in territorio bergamasco, in strettissima collaborazione con [OSCURATO:PERSONA] che, come detto, rappresentava la cosca [OSCURATO:PERSONA] nel territorio lombardo. Si tratta di motivazione rispettosa del consolidato principio espresso da questa Corte secondo cui, in tema associazione di tipo camorristico, il ruolo direttivo e la funzione di capo di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. vanno riconosciuti a chi risulti al vertice di una entità criminale autonoma, sia essa famiglia, cosca o clan, dotata di propri membri e regole, mentre il ruolo di organizzatore spetta a chi sia posto a capo di un settore delle attività illecite del gruppo criminale con poteri decisionali e deliberativi autonomi» (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476 - 03). Risponde, infatti, del più grave delitto di cui all'art. 416- bis, secondo comma, cod. pen. il reggente di una cosca di 'ndrangheta, anche ove nominato sostituto dal capo cosca detenuto e da questi incaricato delle trattative con gli esponenti di altri gruppi criminali per la spartizione dei profitti illeciti ovvero di portare a termine le attività estorsive indicategli, rivestendo le funzioni di guida e di comando proprie del capo, nonché quelle 48dell'organizzatore che provvede ad assicurare il funzionamento e l'operatività del sodalizio criminale» (Sez. 2, n. 4822 del 15/11/2022, dep. 2023, Cristiano, Rv. 284389 - 04). 2.2.2. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il primo e il secondo motivo di ricorso, in punto di partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo 1) - che possono essere trattati congiuntamente attesa la connessione logica delle questioni prospettate - sono motivi non consentiti perché riproduttivi di censure già dedotte dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di appello e da questi adeguatamente vagliate. L'intraneità al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA] è stata, infatti, ancorata ai seguenti elementi: i) l'aver conseguito, per sua espressa ammissione nelle conversazioni captate, doti di 'ndrangheta; ii) la partecipazione ai riti di affiliazione e l'essere stato invitato a partecipare a quello di [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa - come correttamente valorizzato dalla sentenza impugnata - che non avrebbe potuto verificarsi se egli stesso non fosse stato un affiliato al clan. Sul punto è stata opportunamente richiamata una conversazione captata tra [OSCURATO:PERSONA] che riferiva ai suoi interlocutori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], classe 87, e [OSCURATO:PERSONA]), di una discussione avuta, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA] perché questi aveva ridicolizzato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione al rito di affiliazione, dimostrando di essere ben consapevole dell'avvenuto svolgimento dello stesso. La significatività del dialogo è stata ravvisata - con motivazione non manifestamente illogica - nella risposta data da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (che manifestava intenti vendicativi) ricordando il primo al secondo della "tregua" in atto tra le diverse fazioni del gruppo operanti a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], stante appunto l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla fazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. Non è ravvisabile il denunciato travisamento delle intercettazioni del 23 aprile 2018, rispettivamente delle ore 16:56 e delle ore 17:36, e di quella del 25 maggio 2018, puntualmente richiamate nella sentenza di appello e delle quali il ricorrente invoca una non consentita differente lettura. Sul punto è appena il caso di ricordare che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01) e che, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del (1 travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (tra molte, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777 - 01). 49Nel caso in esame, i Giudici di merito hanno attribuito alle conversazioni captate un significato aderente alle risultanze di prova e logicamente coerente che, dunque, si sottrae al sindacato in questa sede (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01), evidenziando come l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] dell'aggettivo "infame" - lungi dal provare la sua estraneità al sodalizio - fosse dovuta al fatto che questi vendeva lo stupefacente a un prezzo concorrenziale a un comune cliente, così di fatto imponendo al gruppo [OSCURATO:PERSONA] di calmierare, a sua volta, il prezzo di vendita della sostanza. È stata altresì correttamente valorizzata la circostanza che, al di là del dato "concorrenziale", la conversazione in parola si fosse conclusa con l'invito rivolto da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] a prendere comunque contatti con [OSCURATO:PERSONA], in piena coerenza con l'assunto accusatorio. Tale elemento è stato, inoltre, adeguatamente coniugato con quanto specificamente rilevato dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari sulla portata ampiamente dimostrativa delle conversazioni del 23.4.2018, in cui si delineavano gli accordi di fornitura con il gruppo, su cui il ricorso è rimasto del tutto silente. Riguardo al contributo causale svolto da [OSCURATO:PERSONA], dunque, secondo la razionale conclusione della sentenza impugnata, priva di idonea contestazione, esso si è sostanziato nell'essersi occupato delle forniture di sostanze stupefacenti a soggetti gravitanti sul territorio isolitano, svolgendo il ruolo di rilievo di collegamento con gli appartenenti al sodalizio dedito al narcotraffico di cui al capo 2), dopo la scissione di [OSCURATO:PERSONA] dai fratelli [OSCURATO:PERSONA]. Tali condotte - in piena conformità con l'insegnamento di questa corte nel suo più ampio Consesso (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01) - sono state, a buona ragione, ritenute indicative dello stabile inserimento del ricorrente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo ad attestarne la sua "messa a disposizione" agli interessi economici della cosca in uno dei settori di operatività di quest'ultima. 2.2.3. [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla pozione processuale di [OSCURATO:PERSONA], la motivazione in punto di appartenenza alla locale di 'ndrangheta con ruolo direttivo poggia su elementi analiticamente evidenziati nelle sentenze di merito e logicamente coerenti. Segnatamente, si tratta: i) dei dialoghi captati in seguito al rito di affiliazione di [OSCURATO:PERSONA], dai quali si comprende non solo che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati resi edotti dello svolgimento di tale rituale ed erano stati invitati a parteciparvi, ma che gli stessi, in passato, erano stati affiliati alla 'ndrangheta. La discussione con il diretto protagonista del rito è stata coerentemente valorizzata quale indice del fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stato messo a parte di un evento connotato da assoluta segretezza, accedendo a un dato di conoscenza che solo un affiliato poteva ricevere. Sotto altro profilo, il dialogo si è ritenuto - con motivazione non manifestamente illogica - chiaramente esplicativo nella parte in cui gli interlocutori discutono delle regole "tradizionali" della consorteria, dei "battesimi", delle cariche, dei codici comportamentali e del dress code degli "uomini d'onore", utilizzando un linguaggio assolutamente inequivoco e facendo espresso riferimento anche al rito dell'"essere punto" e del "portare in copiata". Emblematico è stato reputato il riferimento di [OSCURATO:PERSONA] che, dopo aver commentato le modalità con cui dovevano essere effettuati i "nodi" ai "fazzoletti", precisava di aver ricevuto una dote in occasione del suo "b frno"; ii) dell'impegno 50nel traffico degli stupefacenti, essendo egli lo stabile fornitore anche del gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], come meglio si dirà a proposito del capo 2); iii) del ruolo dinamico svolto nel settore delle slot machine di vari esercizi commerciali di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e in quello forniture di prodotti alimentari; vi) del ruolo pacificatore svolto nella controversia tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiaramente sintomatico di capacità di risoluzione di controversie interne al clan. Tali elementi - che delineano il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di guida e di comando oltre che organizzativo, provvedendo con il suo comportamento ad assicurare il funzionamento e l'operatività del sodalizio criminale - resistono alle critiche aspecifiche e contro valutative del ricorrente. 2.2.4. Lo stabile inserimento organico nella locale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - quale soggetto che rappresentava la cosca [OSCURATO:PERSONA] nel territorio bergamasco, costituendo punto di raccordo economico col territorio isolitano - è stato inferito, con motivazione logicamente coerente e non realmente contestata, dai seguenti elementi: i) il coinvolgimento nella vicenda della riapertura di villaggi turistici nel territorio di pertinenza e d'interesse per il sodalizio; li) la preoccupazione manifestata per il mantenimento della condizione carceraria di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991); iii) lo stretto legame con [OSCURATO:PERSONA] (classe 1980), del quale chiedeva l'intervento e il sostegno per la risoluzione di controversie legate ad affari e investimenti del clan [OSCURATO:PERSONA] nel territorio bergamasco, di cui [OSCURATO:PERSONA] era referente locale. Viene qui in rilievo in primo luogo la vicenda della PPB Trasporti s.r.I.: dalle intercettazioni era emerso che l'attività imprenditoriale, a seguito del danneggiamento dei mezzi consumato dal concorrente [OSCURATO:PERSONA], aveva attraversato un periodo di crisi economica che aveva spinto il titolare a chiedere aiuto a [OSCURATO:PERSONA] che era, infatti, intervenuto inserendo nella compagine sociale della società, quale socio occulto, proprio [OSCURATO:PERSONA] il quale, a sua volta, si era accordato con [OSCURATO:PERSONA] per una "spartizione", accordo tuttavia da quest'ultimo violato. Ciò aveva richiesto l'ulteriore intervento di [OSCURATO:PERSONA] che aveva fatto recedere [OSCURATO:PERSONA] da ogni interferenza con gli affari della cosca [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, è stata ritenuta parimenti sintomatica la vicenda che aveva interessato la Wintertrasport s.r.I., la cui compagine sociale era parzialmente coincidente con quella della PPB Trasporti e che di quest'ultima società aveva acquisito le quote sociali che, dopo vari ulteriori passaggi, erano giunti a [OSCURATO:PERSONA] e delle cui sorti e della spartizione dei cui profitti i vertici della cosca discutevano in un'apposita riunione, avvenuta in un contesto di chiara matrice 'ndranghetista; iv) dall'intestazione fittizia dei beni immobili di [OSCURATO:PERSONA]; v) dall'attività legata alle forniture di sostanza stupefacente, gestita con [OSCURATO:PERSONA]. Il ruolo apicale è stato assegnato al ricorrente in quanto referente economico e organizzativo del sodalizio nei settori di interesse economico della cosca che, difatti, a p. 35 della sentenza impugnata, è indicato quale "ganglio vitale" nel settore economico del clan e depositario delle sue risorse economiche. A fronte di tali argomentazioni - rispettose del principio secondo cui «In tema di associazione di tipo mafioso, la qualità di organizzatore può essere attribuita al soggetto che, pur se privo di una formale posizione apicale, sia chiamato a curare o rafforzare, con margine di autonomia gestionale, riconoscibile e riconosciuta nell'ambito del sodalizior-tina branca o un settore 51 f //7dell'attività propria della compagine criminale ovvero a predisporre i mezzi o le modalità esecutive dei singoli reati-fine» (fra molte, Sez. 5, n. 2268 del 06/11/2025, dep. 2026, Casamonica, Rv. 289232 - 01) - la difesa si è limitata, anche con i motivi nuovi, a svolgere critiche aspecifiche e a invocare una non consentita rivalutazione delle risultanze di prova. 2.2.5. Le conclusioni della sentenza impugnata, anche con riguardo alla conferma della colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], sono correttamente motivate. Gli elementi esposti dalla Corte di appello, infatti, sono incontrovertibilmente indicativi dell'intraneità del ricorrente al sodalizio mafioso, né le censure enunciate nel ricorso evidenziano vizi logici o giuridici del discorso argomentativo della sentenza impugnata. In particolare, la partecipazione alla locale è stata delineata sulla scorta dei seguenti elementi, analizzati minuziosamente nelle p. 56 e s. della sentenza di appello: i) lo stretto legame con il cugino, [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA] (e, tramite questi con [OSCURATO:PERSONA]), infine con [OSCURATO:PERSONA]; ii) il coinvolgimento nel settore degli stupefacenti, ritenuto di interesse per la cosca mafiosa; iii) il contenuto della conversazione di cui al progressivo n. 499 del 30 maggio 2018, univocamente indicativa della conoscenza dei dissapori in atto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riguardanti il rito di affiliazione del primo; iv) la vicenda del danneggiamento in danno di Viola di cui [OSCURATO:PERSONA] era l'autore, come inferito da un dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; v) la manifestazione dell'intento di estorcere denaro ai rappresentanti della società che aveva ottenuto la gestione degli ingressi al Castello aragonese, risultante da una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; vi) le conversazioni riguardanti la gestione delle slot-machine e il servizio di "guardiania" presso la discoteca Lotus, affari riconducibili al business della locale mafiosa; vii) il coinvolgimento logistico in un agguato da realizzare in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Le censure del ricorrente sono interamente versate in fatto e riproduttive delle medesime critiche alla sentenza di primo grado che il [OSCURATO:PERSONA] di appello ha adeguatamente vagliato e superato, non mancando di evidenziare come ciascuno degli elementi che si sono richiamati convergessero, ove valutati complessivamente, verso la dimostrazione dell'inserimento stabile di [OSCURATO:PERSONA] nella compagine associativa, poiché: i) il compendio probatorio consegnava un significativo rapporto di cooperazione, in settori di rilievo per la cosca, tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non può ridursi - come vorrebbe la difesa - a una mera contiguità, implicando la conoscenza di dinamiche funzionali alla stessa esistenza del clan; il) il dato significativo della vicenda riguardante il danneggiamento dell'auto di Viola è stato a buon diritto individuato nella circostanza che [OSCURATO:PERSONA], appartenente al clan, si era interessato delle voci correnti in paese sull'identificazione in [OSCURATO:PERSONA] dell'autore del fatto, che di tali voci aveva discusso direttamente con la persona che sembrava esserne la fonte il quale, nel ribadire la sua estraneità, aveva avvertito la necessità di chiarire di non averne fatto parola con i Carabinieri e, soprattutto, di aver imposto la distruzione delle registrazioni delle immagini delle videocamere, affermando di essere «un soldato che ho sempre servito e ancora mo' servo». Ciò che ha consentito di ritenere che quel "soldato" mai avrebbe potuto accusare [OSCURATO:PERSONA], evidentemente per ragioni di "rispetto" verso il clan, al punto che per attestare la sua buona fede, aveva imposta la distruzione di eventuali 52 tprove del fatto, tale era il pericolo per le conseguenze avvertito; iii) le vicende delle slot machines e della discoteca Lotus costituiscono il sintomo ancora una volta della conoscenza da parte del ricorrente delle dinamiche, questa volta di tipo economico, interne al clan, tale per cui egli aveva potuto svolgere considerazioni, con assoluta consapevolezza, sull'opportunità dell'affare in discussione rispetto agli equilibri vigenti; iv) infine l'evocazione del nome di [OSCURATO:PERSONA] tra i potenziali appartenenti al commando di fuoco per l'agguato a [OSCURATO:PERSONA], per quanto priva di successive evidenze a conferma, è bastevole per far ritenere che questi fosse legato da rapporti fiduciari con gli uomini della cosca, al punto da poter ricoprire un ruolo di così importante rilievo operativo. 2.3. Sono inammissibilmente prospettati i motivi inerenti al trattamento sanzionatorio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre è fondato, nei limiti e per le ragioni che s'indicheranno di seguito, il motivo riguardante la recidiva denunciato da [OSCURATO:PERSONA]. 2.3.1. L'operatività della recidiva, che [OSCURATO:PERSONA] ha contestato (sia con il ricorso, sia i motivi nuovi) sulla base della risalenza nel tempo della precedente condanna per omicidio, è adeguatamente motivata dal [OSCURATO:PERSONA] di appello che, in conformità con l'obbligo imposto da Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012 Marcianò, Rv. 251690 - 01, ne ha evidenziato l'indubbia valenza sintomatica di maggiore pericolosità, richiamando la nozione di reati della stessa indole, involgente - ai sensi dell'art. 101 cod. pen. - non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati" (Sez. 3, n. 20351 del 02/04/2024, L., Rv. 286324 - 01), valorizzando la condotta di "sopraffazione" che ha caratterizzato l'omicidio e che, dunque, costituisce fattore criminogeno omogeneo che ha influito sulla commissione del delitto di associazione mafiosa in esame. Tali conclusioni si pongono nel solco del condiviso insegnamento di questa Corte secondo cui «Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01). 2.3.2. Sfugge, inoltre, a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio di [OSCURATO:PERSONA] poiché la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 532017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Con riferimento al motivo riguardante le circostanze attenuanti generiche le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli, e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione, essendosi valorizzato il precedente per violazione della normativa sugli stupefacenti e la gravità dei fatti, con particolare riferimento al ruolo di «ganglio vitale nel settore economico del clan, siccome depositario delle relative risorse economiche» (p. 35 della sentenza impugnata). 2.3.3. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], osserva il [OSCURATO:PERSONA] che - diversamente da quanto lamentato nel ricorso - la pena base per il capo 1) è stata parannetrata con uno scostamento di due anni dal minimo edittale, del quale sia il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, sia la Corte di appello hanno fornito sintetica, ma adeguata motivazione, nel pieno rispetto del principio secondo cui la media edittale - che rappresenta il limite al di sotto del quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice - dev'essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (si veda, di recente, Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953 - 01). Neppure è ravvisabile la denunciata sperequazione con la posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], per il quale il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari è partito dalla stessa pena base, ma la cui pena non ha subito alcun aumento per effetto della recidiva. È, tuttavia, fondata la censura inerente all'inesatto aumento per la ritenuta recidiva. Risulta, infatti, dal certificato del casellario che il [OSCURATO:PERSONA] è autorizzato a esaminare - attesa la natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220093 - 0) - che il cumulo delle pene inflitte è di sette anni e tre mesi di reclusione mentre la pena inflitta a titolo di aumento per effetto della ritenuta recidiva, al lordo della riduzione per il rito, è di otto anni reclusione. Tale aumento, con ogni evidenza, non ha tenuto conto del limite stabilito dall'art. 99, ultimo comma, cod. pen. Né, ad avviso del collegio, la censura può essere superata - come ha fatto il [OSCURATO:PERSONA] di appello - attraverso il richiamo al principio espresso in sede di legittimità secondo cui in tema di patteggiamento, ai fini della valutazione della legalità della pena e del rispetto della disposizione di cui all'art. 99, ultimo comma, cod. pen., si deve aver riguardo all'aumento di pena nell'entità concordata all'esito della riduzione per il rito e non a quello risultante dai passaggi intermedi 54 , / it/precedenti» (Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, Lopis, Rv. 268850 - 01). L'oggetto di scrutinio da parte della Sez. 5 ha, infatti, riguardato l'ipotesi di una pena finale frutto dell'applicazione di accordo tra le parti, ritenuta congrua e legale anche se l'aumento applicato per la ritenuta recidiva era stato disposto in misura superiore al cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti. Osserva il [OSCURATO:PERSONA], nel condividere e riaffermare il richiamato principio di diritto, che tale soluzione si attaglia perfettamente al rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., per il quale il legislatore ha infatti previsto limiti di ricorribilità in considerazione del sottostante accordo tra le parti, sicché è coerente con il sistema che la legalità della pena stessa venga apprezzata con riferimento a quella concordata, ossia quella che risulta al termine delle indifferenti operazioni di calcolo (si veda Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). Non così nel caso in esame, nel quale non viene in rilievo una pena applicata sull'accordo delle parti, per il quale opera la chiara previsione dell'ultimo comma dell'art. 99 cod. pen., secondo cui «In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo», che la riduzione obbligatoria prevista per il rito abbreviato deve porsi a valle di una pena legalmente determinata nei suoi passaggi (si veda Sez. 6, n. 10509 del 24/02/2026, n.m.; Sez. 2, n. 36555 del 16/10/2025, n.nn.). Questa Corte ha chiarito che in applicazione dell'art. 99, ultimo comma, cod. pen., l'aumento di pena per la recidiva in nessun caso può superare il cumulo delle pene risultanti dalla somma delle condanne precedenti (Sez. 1, n. 1767 del 14/10/2014, Zazo, Rv. 261997-01). Nel caso che qui occupa, dunque, la pena inflitta quale aumento a titolo di recidiva, avuto riguardo alle precedenti condanne, risulta superiore al limite massimo previsto dalla richiamata disposizione e deve dunque essere ritenuta illegale (sebbene in diversa fattispecie, si veda Sez. U, n. 27058 del 27/02/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288214-02). Deve, quindi, essere ribadito il principio affermato da questa Corte secondo il quale costituisce pena illegale l'incremento sanzionatorio per la recidiva in misura eccedente il cumulo delle pene derivanti da precedenti condanne, in quanto il disposto di cui all'art. 99, comma sesto, cod. pen. pone un limite assoluto e inderogabile alla sanzione irrogabile in concreto (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283689-01; Sez. 2, n. 21426 del 15/03/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284716-01). Ai sensi dell'art. 620, comma 1 lett. I), cod. proc. pen., il [OSCURATO:PERSONA] può rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del [OSCURATO:PERSONA] di merito, senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti di fatto. La pena base è stata, invero, parametrata dal [OSCURATO:PERSONA] di primo grado in dodici anni di reclusione e l'aumento per la recidiva, da fissarsi entro il limite dell'ultimo comma dell'art. 99 cod. pen., è quello di sette anni e tre mesi di reclusione, sicché la pena complessiva dev'essere rideterminata in diciannove anni e tre mesi di reclusione, ridotta per il rito abbreviato a quella dodici anni e dieci mesi di reclusione. 3. Trascorrendo ai restanti motivi prospettati dai ricorrenti condannati per il capo 2) e per quelli ad esso connessi, anche in questo caso, ai fini di una più organica trattazione delle 55numerose contestazioni articolate dalle difese, si reputa opportuno muovere in primo luogo dalla disamina delle questioni comuni, stante la sostanziale sovrapponibilità delle censure. 3.1. Il primo tema è quello dell'esistenza del sodalizio, di cui dubitano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e della partecipazione a esso, avversato - con varietà di accenti - da tutti i ricorrenti. 3.1.1. L'esame delle censure impone un richiamo ai consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di individuazione della condotta rilevante ai fini dell'integrazione della fattispecie di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico che, in assenza di una definizione legale, è venuta delineandosi, nei suoi elementi costitutivi, per effetto dell'attività interpretativa, in coerenza con le conclusioni raggiunte, in generale, con riguardo al reato associativo ordinario previsto dal codice penale. Con specifico riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, gli elementi costitutivi del delitto di associazione sono stati individuati: a) in un accordo criminoso (c.d. pactum sceleris), che crei un vincolo di natura permanente fra tre o più persone; b) nel perseguimento di un programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti; c) nell'esistenza di un minimo di organizzazione avente carattere stabile e, quindi, destinata a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli delitti scopo. L'accordo illecito può costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le attività proprie e altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello scopo comune. Attuazione, peraltro, non richiesta, nel senso che si può rispondere di associazione anche senza la commissione dei singoli reati scopo, seppur tale ultimo aspetto può agevolarne l'identificazione. Una delle regole di giudizio e d'inferenza logica dell'esistenza di un sodalizio finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti è, infatti, costituita dalla valorizzazione di indici quali le comuni modalità esecutive e la ripetitività delle condotte integranti i reati scopo oggetto del programma criminoso. Nella stessa prospettiva, la ripetuta e non occasionale commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, seppur non necessaria, può offrire la prova della condotta del partecipe, posto che, attraverso essi, si manifesta in concreto l'operatività della compagine criminale (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 -02; Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346 -01; cfr., anche Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Santoro, Rv. 282838 -01, con la precisazione che tali condotte debbono essere espressive di forme di interazione nell'ambito del gruppo organizzato). Se ne è dedotto, coerentemente, che la prova della partecipazione può essere data anche con mezzi e modi diversi dalla prova del concorso nei singoli traffici (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703 -02; Sez. 3, n. 40749 del 05/03/2015, dep. 2016, Sabella, Rv. 264826 -01): trattandosi, infatti, di reato a forma libera, rileva qualsiasi comportamento che apporti un contributo - ancorché minimo, ma non insignificante - alla vita della struttura, consapevolmente funzionale al programma delittuoso, a nulla rilevando che questo non integri, di per sé, alcun reato-fine. Non è richiesta la presenza di un'articolata e complessa organizzazione, connotata da una struttura gerarchica, con specifici ruoli direttivi e dotata di disponibilità finanziarie e strumentali 56 3/4per un'estesa attività di commercio di stupefacenti, ma è sufficiente anche un'elementare predisposizione di mezzi, pur occasionalmente forniti da taluno degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma delinquenziale oggetto del vincolo associativo (si veda Sez. 6, n. 25454 del 13/02/2009, Mammoliti, Rv. 244520 - 01 e, ancor più chiaramente, Sez. 3, n. 9457 del 06/11/2015, dep. 2016, Salvatori, Rv. 266286 - 01 che stabilisce che per la configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti non è necessaria l'esistenza di una struttura di tipo verticistico, ma è sufficiente un minimo sostrato organizzativo, anche "orizzontale", purché strumentale alla realizzazione di uno scopo che si proietta oltre la consumazione dei singoli reati-fine e che fornisce un supporto stabile alle singole deliberazioni criminose, per la necessità che il sodalizio si protragga per un apprezzabile periodo di tempo idoneo a consentire ad esso di operare validamente (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583 -01; Sez. 5, n. 11899 del 05/11/1997, Saletta, Rv. 209646 -01; Sez. 6, n. 9320 del 12/05/1995, Mauriello, Rv. 202038 -01). Da ultimo è utile richiamare il pacifico insegnamento giurisprudenziale secondo cui la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 13093 del 13/11/2024, dep. 2025, Catania, non mass.; Sez. 4, n. 36466del 03/07/2024, Dodaj, non mass.; Sez. 6, n. 42937 del 23/9/2021, Sermone, Rv. 282122 -01; Sez. 4, n. 50570 del 16/12/2019, Amarante, Rv. 278440-02); così come per la prova della intraneità può essere sufficiente anche l'adesione e l'apporto di un contributo per una fase temporalmente limitata (Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677 -01). Quanto, invece, all'elemento psicologico, va detto che il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e, quindi, del programma delinquenziale in modo stabile e permanente. Poiché, infatti, per la costituzione del sodalizio non è necessaria la esplicita manifestazione di una volontà associativa, la consapevolezza dell'associato può essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione (Sez. 1, n. 45297 del 05/11/2024, Chiruzzi, non mass.; Sez. 5, n.10076de1 24/09/1998, Burgio, Rv. 213978 -01). 3.1.2. Nel caso in esame i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, ritenendo provata l'esistenza e l'operatività di una associazione per delinquere finalizzata al traffico di varia tipologia di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina, hashish e marijuana), composta da più di dieci persone, operativa in [OSCURATO:PERSONA], in Crotone e nella provincia, a partire dall'anno 2013, con condotte protrattesi nell'attualità (sentenza di primo grado in data 28 ottobre 2022). L'esistenza e l'operatività del sodalizio sono state desunte essenzialmente dall'analisi di una serie di conversazioni intercettate, ritenute utili sia a fornire la prova della consumazione dei reati fine (capi da 3 a 47), sia dell'esistenza di una struttura organizzativa funzionale al 57perseguimento di un programma delittuoso aperto, consistente appunto nella commissione di reati in materia di stupefacenti. Dai dialoghi captati e dagli elementi di conferma è stato innanzitutto possibile delineare la distribuzione dei ruoli tra ciascun associato. È stato, invero, individuato un preciso organigramma che ha visto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 87) e [OSCURATO:PERSONA] in posizione apicale (gli ultimi due in posizione comunque subordinata rispetto al primo) impegnati a individuare nuovi canali di approvvigionamento, a organizzare le piazze di spaccio, a individuare pusher affidabili determinando il prezzo di vendita sul mercato. Si è in proposito individuata l'intercettazione c.d. "manifesto" del sodalizio in quella intercorsa il 1° giugno 2018 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], nella quale i primi tre procedevano alle definitiva consacrazione degli accordi sui rispettivi ruoli e sul prezzo di vendita al dettaglio dello stupefacente; la frase pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] ("sta bene anche a voi") si è ritenuta indicativa del fatto che egli già operava in modo consolidato nel mercato illecito, tanto da riportare agli interlocutori il prezzo da sempre praticato sulla sua "piazza" di smercio. [OSCURATO:PERSONA], in quella occasione, assumeva dichiaratamente il compito di «cambiare le cose», con evidente riferimento ai passati problemi di esazione dei crediti, fermo restando il suo riservato dominio sulla piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA]. La "triade" apicale è stata ritenuta plasticamente delineata dall'affermazione di [OSCURATO:PERSONA] «noi siamo tre». Questi, dal canto suo, assumeva l'impegno di fornire i "provini" per far fronte a un acquisto tanto imminente che [OSCURATO:PERSONA] evidenziava la necessità di procedere "in giornata" onde scongiurare il rischio di perdere il cliente. I colloquianti discutevano, inoltre, di approntare il denaro utile per fare fronte comune, anche rispetto agli imprevisti, così dimostrando l'esistenza di una condivisione e compartecipazione economica («cacciamo tutti qualcosa da qua»). Quanto a [OSCURATO:PERSONA], si è altresì valorizzato l'indiscusso potere di censura sull'operato dei sodali (si veda, ad esempio, il colloquio del 23.6.18 con [OSCURATO:PERSONA]), oltre che di coordinamento delle attività di [OSCURATO:PERSONA] (tra le altre, si veda la conversazione n. 5422 riportata nella sentenza di primo grado) e dei pusher [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capi 31) e 43) della rubrica). Quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], se ne sono sottolineati i poteri gestionali, sebbene non pienamente autonomi, ma comunque tali da apportare all'associazione un contributo primario e non semplicemente paritetico a quello degli altri compartecipi. Si sono poste in risalto le conversazioni con [OSCURATO:PERSONA], non solo quella "manifesto" del 1° giugno («[OSCURATO:PERSONA] l'abbiamo in mano noi», «noi siamo tre»), ma anche numerose altre nelle quali costoro discutono delle dinamiche dello spaccio, delle forniture da effettuare a terzi e dei relativi prezzi, infine dei pregressi debiti da estinguere (come attestato dalla vicenda dei "provini" di stupefacente), infine della tenuta della contabilità. La prova tecnica ha evidenziato anche il ruolo di organizzatore di [OSCURATO:PERSONA], referente della locale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva consentito al gruppo di sopravvivere alla separazione dagli [OSCURATO:PERSONA] assicurando nuovi canali di rifornimento e aveva, a sua volta, 58 4destinato a luogo di occultamento e spaccio dello stupefacente il bar "[OSCURATO:PERSONA]", sito in [OSCURATO:PERSONA] e da lui gestito. Secondo i giudici di merito hanno inoltre preso parte al sodalizio i) [OSCURATO:PERSONA], referente territoriale del rione degli zingari di Crotone nel cui ambito cedeva, direttamente o indirettamente, ai consumatori finali lo stupefacente stabilmente acquistato da [OSCURATO:PERSONA]; li) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], variamente coinvolti, oltre che nella gestione operativa, anche nella consumazione di più reati scopo. Oltre che nella distribuzione di tali compiti, indici univoci dell'esistenza di una struttura deputata al perseguimento del programma, sono stati individuati a) nell'esistenza di luoghi e mezzi, anche economici, destinati alla realizzazione delle attività delittuose, come quelli utilizzati per custodire o per vendere lo stupefacente (ad esempio il bar gestito da [OSCURATO:PERSONA] insieme al cognato [OSCURATO:PERSONA], di cui [OSCURATO:PERSONA] era dipendente. È stato, infatti, accertato che [OSCURATO:PERSONA] custodiva la sostanza stupefacente, che faceva pervenire facilmente presso la suddetta attività commerciale, dimorando a pochi metri dalla stessa); b) nella commissione di numerosi reati fine e nell'adozione di un collaudato modus operandi in relazione all'adozione e all'utilizzo condiviso di un linguaggio convenzionale per identificare lo stupefacente o per evitare di essere oggetto d'investigazione; c) nella esistenza di una rete di vendita dello stupefacente e nell'accesso a diversi canali di fornitura; e) nell'esistenza di una cassa comune per ripartire i profitti tra i correi, inferita da numerose conversazioni e, tra queste, quella in cui [OSCURATO:PERSONA] riferiva al suo interlocutore che i proventi dell'attività delittuosa andavano divisi tra lui, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quella [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale [OSCURATO:PERSONA] consegnava a [OSCURATO:PERSONA] una somma di denaro indicandola come "i soldi di Catanzaro" e riferendo che dovevano ancora recuperare 3.700,00 euro. Numerose, inoltre, sono le captazioni che danno contezza di dialoghi nei quali i sodali effettuano conteggi di denaro e programmano di ripartirli o investirli in nuovi acquisti di droga e, tra queste, quella del 26.08.2018, durante la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] procedono al conteggio di droga e denaro da recuperare e parlano delle modalità di occultamento del narcotico all'interno delle tasche dei pantaloni, luogo che il [OSCURATO:PERSONA] trovava poco sicuro. Dall'analisi di tali indicatori è stata desunta anche l'affectio societatis. Osserva il [OSCURATO:PERSONA] che un simile percorso motivazionale, che appare coerente con i principi di diritto poc'anzi ripercorsi, resiste alle critiche difensive. I ricorrenti, infatti, propongono una analisi parcellizzata degli indicatori valorizzati dai giudici di merito, senza riuscire a isolare uno specifico vizio della motivazione rilevabile ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., pur formalmente denunciato nei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo anche con censure veicolate con i motivi aggiunti. Tale certamente non è il riferimento all'esistenza di contrasti all'interno del sodalizio, da cui si vorrebbe far derivare l'assenza di forme di condivisione, di un unico centro di decisione e, quindi, di un programma delittuoso perseguito dai correi. Con motivazione non manifestamente illogica, infatti, la Corte territoriale ha evidenziato che i contrasti e le rivalità erano insorti proprio per effetto del mancato rispetto dello schema organizzativo condiviso, fermo restando che i 59sodali facevano riferimento, anche nei momenti di fibrillazione, proprio alla figura di [OSCURATO:PERSONA], che curava gli approvvigionamenti e da cui ricevevano ordini. D'altra parte, l'esistenza di interessi conflittuali tra i singoli componenti del sodalizio dedito al narcotraffico - e finanche il loro agire separati tra loro o in competizione (come pure deducono alcuni ricorrenti) - non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, in quanto nell'ambito della struttura organizzata non assumono rilievo gli scopi soggettivi e personali, perseguiti da ciascun partecipe, atteso che ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui le diverse finalità personali vengono perseguite (Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, dep. 2019, Morabito, Rv. 276068 -02, in relazione alla presenza di contrapposte pretese creditorie e debitorie tra i singoli partecipi; si veda anche Sez. 6, n. 20069 del 11/02/2008, Oidih, Rv. 239643 -01, Sez. 6, n. 35786 del 03/07/2007, Conigliaro, Rv. 237476 -01 e Sez. 6, n. 2851 del 16/12/2003, dep. 2004, Chicco, Rv. 229510 - 01, secondo cui l'associazione può essere riconosciuta anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro). Ancora, i ricorrenti, con varietà di accenti, lamentano l'indebita valorizzazione in chiave associativa di condotte estemporanee, commesse da soggetti diversi -che neppure si conoscono tutti - peraltro per un segmento temporale indicato come "ristretto" e, come tale, indicativo dell'assenza di stabilità del vincolo. Così facendo, però, non si confrontano con le specifiche deduzioni dei giudici di merito, fondate su elementi di prova di cui, in definitiva, si sollecita una non consentita rivisitazione: oltre a sottolineare la consumazione di numerosi reati scopo, in più punti i giudici di merito fanno, infatti, riferimento a ulteriori attività di rilievo associativo, svolte costantemente nel tempo, come ad esempio la custodia dello stupefacente in luoghi diversi da quelli destinati allo spaccio, frequentati dai clienti anche con cadenza quotidiana. La prova dell'esistenza di uno stabile accordo non è di certo incompatibile, inoltre, con la deduzione difensiva - comunque versata in fatto - secondo cui mancherebbe la conoscenza tra tutti i presunti associati: è ormai risalente nel tempo, oltre che incontrastato, l'insegnamento secondo il quale in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione, non è richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, ma è sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 -01; Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232 -01; Sez. 1, n. 7462 del 22/04/1985, Arslan, Rv. 170231 -01; nello stesso senso, quanto alle associazioni di tipo mafioso, Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2018, Galati, Rv. 274250 -01). La decisione impugnata si pone in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità anche in relazione al discrimine con il concorso di persone nel reato continuato (il cui malgoverno è censurato nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Invero, il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, deve incentrarsi essenzialmente nel carattere dell'accordo criminoso, che, nella seconda ipotesi, si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla 60commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso, che, tutti, comprenda e preveda), con la realizzazione dei quali, si esaurisce l'accordo dei correi - con cessazione di ogni motivo di pericolo di allarme sociale - mentre nella prima, l'accordo criminoso risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, che, come detto, non è richiesta per la sussistenza del reato (Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724 -01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, Debbiche, Rv. 258009 -01). Se da un lato la stabilità del vincolo associativo e l'indeterminatezza del programma criminoso possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, dall'altro è necessario che, nel loro divenire, siano evocativi di un'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre la consumazione dei medesimi. Può perciò dirsi, in sintesi, che, diversamente dal fenomeno associativo, nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno (così, Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Torchia, Rv. 260292 -01). Sicché, l'associazione, a differenza del concorso, rappresenta essa stessa una struttura idonea a costituire un supporto stabile all'attività criminale, per la permanenza del vincolo, per la stessa consapevolezza, da parte degli associati, della protrazione del vincolo associativo oltre la consumazione dei singoli reati scopo. Elementi questi tutti adeguatamente valorizzati nelle sentenze di merito e non contrastati, se non aspecificamente, dai ricorrenti. Di particolare attitudine dimostrativa, sul tema della differenza con il concorso di più persone nel reato, è stata ritenuta, inoltre, la continua ricerca di nuove fonti di approvvigionamento, segno dell'indeterminatezza del patto. Un simile percorso argomentativo, che di certo non si esaurisce nell'esame dei soli reati scopo (come affermano invece i ricorrenti), è esente dai vizi rilevabili con ricorso per cassazione e, in definitiva, opera buon governo del principio secondo il quale la prova del vincolo associativo può essere tratta anche dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli in vista del raggiungimento del programma comune, e può risolversi anche nell'accertamento di facta concludentia (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610 -01; Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi, Rv. 255312-01). I giudici di merito / hanno tratto da tali indicatori la prova del carattere non occasionale dell'accordo (solo genericamente contestato nei ricorsi), poiché teso a realizzare una serie non preventivamente determinata di delitti in materia di stupefacenti. Elementi, questi, da cui, con motivazione non manifestamente illogica, è stata desunta anche la prova della coscienza e della volontà di far parte dell'associazione, contribuendo consapevolmente alla realizzazione del fine comune. 3.2. Quanto alla collocazione temporale dell'operatività del sodalizio, si registra una parziale difformità nella ricostruzione dei Giudici di merito sulla quale si sono infondatamente appuntate le censure del primo motivo di [OSCURATO:PERSONA] che, infatti, denuncia l'inosservanza o l'erronea 61applicazione della legge penale in relazione agli artt. 521 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 3.2.1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, rispetto alla data di formale contestazione che indicava l'inizio dell'operatività del gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] nel 2013, ne aveva ristretto l'operatività a far data dalla fine di febbraio 2018, fino ossia alla frattura commerciale con il gruppo facente capo ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], affermando che si trattava di un gruppo di nuova formazione che aveva preso ad approvvigionarsi, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], partecipi del sodalizio mafioso di cui al capo 1). Ciò ha fatto prendendo le mosse dalle conversazioni intercettate nel febbraio 2018 che registravano una frenetica attività di [OSCURATO:PERSONA] per il recupero di ingenti somme di denaro provento di precedenti forniture di sostanza stupefacente nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], denaro che doveva confluire nelle casse dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], che gestivano, a loro volta, un gruppo dedito al narcotraffico, descritto al capo 48. Il mancato recupero di tali crediti (il cui sollecito era avvenuto anche alla presenza del "testimone" [OSCURATO:PERSONA], stretto collaboratore degli [OSCURATO:PERSONA]), aveva comportato un progressivo deterioramento dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] che si erano interrotti definitivamente tra febbraio e marzo 2018, epoca nella quale - secondo il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari - [OSCURATO:PERSONA] dava vita a un nuovo sodalizio, appunto quello descritto nel capo 2); ciò che riteneva confermato dalla conversazione del 28 febbraio 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo affermava di non approvvigionarsi più da [OSCURATO:PERSONA] e da quella tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui il primo riferiva al secondo le ragioni di tale "divorzio commerciale". 3.2.2. La Corte di appello, invece, ha ritenuto che - coerentemente con la contestazione contenuta nell'imputazione, che pone come dies a quo per l'operatività del sodalizio l'anno 2013 - [OSCURATO:PERSONA] fosse a capo di un proprio gruppo, soggettivamente identificabile, la cui operatività era databile a ben prima di febbraio 2018 e che ciò era reso evidente da tutte quelle intercettazioni attestanti cessioni di droga o accordi a tanto finalizzati che avevano visto protagonisti, oltre a [OSCURATO:PERSONA], tale "Luchiceddu", [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e risalenti a epoca ben antecedente alla frattura dei rapporti con il gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricostruzione del [OSCURATO:PERSONA] di appello, dunque, [OSCURATO:PERSONA] e il suo gruppo avevano dapprima stretto rapporti di alleanza operativa con quello facente capo agli [OSCURATO:PERSONA] (da cui riceveva gli approvvigionamenti di sostanza stupefacente da destinare alla piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato dalla vicenda del debito del [OSCURATO:PERSONA]); quindi, a seguito della frattura con costoro, diversamente da quanto ritenuto dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, non aveva costituito un nuovo gruppo, ma aveva semplicemente soddisfatto l'esigenza di trovare nuovi canali di approvvigionamento, individuabili, tra gli altri, nelle figure di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e nel sodalizio mafioso cui costoro appartenevano. A conforto di tale assunto la sentenza di secondo grado ha posto: i) le conversazioni, anteriori a febbraio 2018, nelle quali vengono in rilievo i rapporti, inerenti all'illecito traffico di stupefacenti, tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ii) la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], 62avvenuta il 16 aprile 2018 (dunque successiva al divorzio con il gruppo [OSCURATO:PERSONA]), ma nella quale il primo svolgeva un'analisi retrospettiva del proprio operato, affermando che quello corrente era un periodo non particolarmente florido per quell'attività (« tu ... proprio sei arrivato in un periodo che non c'è niente! ... e gli altri se ne sono andati tutti a lavorare ... davvero senza scherzare! ... tutti a lavorare ... e no che se ne sono andati a lavorare, che se ne sono andati a lavorare perché hanno paura! che tu tante cose non le sai! che poi te le racconto!»); iii) la considerazione che le attività di spaccio del gruppo [OSCURATO:PERSONA] erano proseguite senza soluzione di continuità rispetto al momento della frattura del patto con [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione della consolidata preesistenza di un'organizzazione già dedita allo spaccio, con la sostanziale novità dettata dalla diretta partecipazione - a fronte del pregresso manifestato mero avallo («...ma 'quanto si tratta di [OSCURATO:PERSONA]... sto ragazzo qua come siamo una pigna ... questa cosa qua.. te la devi mettere in testa... hai capito o no?») - di uomini del clan degli isolitani, per l'esercizio esclusivo del narcotraffico a [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, pur nel vivo del periodo di contrasto con [OSCURATO:PERSONA], era stata registrata, in data 22.2.2018, la cessione di gr. 100 di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] curata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo 3) e l'acquisto, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] di gr. 30 di cocaina da [OSCURATO:PERSONA] quale campione di prova del valore di C. 1.500,00 (capo 16), a testimonianza di un florido mercato in atto che non aveva avuto "battute di arresto"; ancora, nell'aprile 2018, era emersa dalle intercettazioni l'esistenza di debito verso [OSCURATO:PERSONA], coinvolto nelle vicende di cui al capo 63), relativo al pagamento di pregressa fornitura di stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] ritiene tale motivazione logicamente coerente e, anzi, maggiormente in linea - rispetto all'opzione riduttiva prospettata dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari - con le risultanze derivanti dalle conversazioni intercettate che, difatti, non descrivono in alcun modo né la pregressa appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al gruppo [OSCURATO:PERSONA], né tantomeno la creazione di un gruppo nuovo. E si tratta di una ricostruzione affatto compatibile con l'imputazione di cui al capo 2) che, pur facendo riferimento a un "distacco" di [OSCURATO:PERSONA] dagli [OSCURATO:PERSONA], descrive questi ultimi come fornitori di [OSCURATO:PERSONA] e non già quest'ultimo come compartecipe del gruppo facente capo agli [OSCURATO:PERSONA]. 3.2.3. Proprio tale ultima considerazione consente di affrontare il tema dell'asserito contrasto tra capo d'imputazione e la sentenza di condanna di appello lamentato nel primo motivo di ricorso da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la diversa ampiezza temporale dell'operatività del sodalizio si riverbererebbe sul diritto di difesa poiché solo attraverso l'affermata ultrattività del sodalizio il [OSCURATO:PERSONA] del gravame ha potuto superare le censure dell'appellante. La tesi è priva di pregio per le seguenti due ragioni. In primo luogo poiché la contestazione dell'associazione di cui al capo 2) ha riguardato sin dall'origine un gruppo organizzato da [OSCURATO:PERSONA] e operante dal 2013, sicché il ricorrente ha conosciuto ab origine il contenuto della condotta contestata, ivi incluso l'ampio arco temporale per cui è stata pronunciata la condanna e da questa si è potuto difendere e si è effettivamente difeso, essendo del tutto ininfluente che il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari avesse, invece, 63 /(ilimitato al 2018 il periodo d'inizio dell'operatività del sodalizio; ciò in quanto la violazione del principio di corrispondenza tra l'imputazione e la sentenza è ravvisabile solo quando la modifica del fatto pregiudica le possibilità di difesa dell'imputato. È, infatti, principio consolidato quello secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (tra molte, Sez. U, n. 36551 del 15/07/ Carelli, Rv. 248051 - 01; Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 - 04). In secondo luogo, con valenza assorbente, la diversa decorrenza indicata dai Giudici di merito quanto all'operatività del sodalizio non riguarda la posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata p. 84), laddove la Corte di appello ha sostenuto l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 2) con il compendio intercettivo dal quale emergeva la fattiva collaborazione di quest'ultimo con [OSCURATO:PERSONA] nella gestione del mercato di spaccio di [OSCURATO:PERSONA] con condotte che, poiché poste in essere in epoca successiva al 2018, non sono in alcun modo toccate dalla "retrodatazione" controversa, rispetto alla quale, dunque, il ricorrente - che peraltro ha spiegato ampie difese dinanzi a questa Corte - non ha alcun interesse a dolersi. 3.2.4. Non incide - ad avviso del [OSCURATO:PERSONA] - sulle conclusioni sin qui precisate la circostanza, segnalata con i motivi nuovi presentati da [OSCURATO:PERSONA], dell'avvenuto annullamento con rinvio disposto dalla Sezione Terza della Corte di cassazione in data 5 febbraio 2026 della sentenza che, in separato processo celebrato con rito ordinario, ha giudicato [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la prospettazione difensiva, poiché [OSCURATO:PERSONA] è considerato il capo promotore dell'associazione di cui al capo 48), dalla quale, a seguito del "divorzio commerciale" con il [OSCURATO:PERSONA], sarebbe poi nata quella rubricata al capo 2), la decisione riverbererebbe i suoi effetti sull'esistenza del capo 2). La tesi è assertiva e prospettata del tutto genericamente e, invero, il ricorrente non chiarisce in che modo l'annullamento della sentenza nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] per il reato sub 48) dovrebbe concretamente incidere sull'esistenza del sodalizio di cui al capo 2). Per altro verso, l'annullamento scaturisce all'esito di un giudizio che si è svolto con il rito ordinario e, proprio perché disposto con rinvio, trova ragionevole spiegazione in un vulnus argomentativo concernete il contestato reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto all'ipotesi di concorso di più persone nel reato. È, dunque, evidente che il richiamato annullamento non è suscettibile di incidere sul presente procedimento, svoltosi con rito abbreviato, sia per tutto quanto sin qui detto in punto di adeguatezza della motivazione della Corte territoriale nel 64presente procedimento, sia perché un eventuale diverso epilogo giudiziale sarebbe comunque compatibile con difformi valutazioni dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato diverso regime di utilizzabilità delle prove, ferma restando - all'esito di quel giudizio di rinvio - la possibilità dei ricorrenti di ricorrere all'istituto della revisione, ove ne sussistessero i presupposti. 3.3. Altro motivo di cui è opportuno il vaglio preliminare è quello - formulato da [OSCURATO:PERSONA] anche nei motivi nuovi, ma lambito da più ricorrenti - riguardante il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Secondo un risalente e pacifico insegnamento di legittimità, tale autonoma ipotesi delittuosa (Sez. U. 34475 del 23/6/2011, Valastro, Rv. 250352 -01) è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098 -01; Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, C., Rv. 274287 -02, in un caso in cui l'ipotesi lieve è stata esclusa valorizzando la concreta capacità operativa, l'articolata organizzazione e la capacità di approvvigionamento continuo e sistematico di sostanza stupefacente; Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271708 -01, in un caso in cui l'esclusione è stata fondata valorizzando l'entità delle forniture concordate; Sez. 6, n. 12537 de119/01/2016, Biondi, Rv. 267267 -01). La formulazione della norma lascia intendere che in tali casi il patto associativo, sia pur connotato, nella sua attuazione, da rudimentali profili organizzativi, deve fondarsi su una progettualità relativa a fatti che non oltrepassino la soglia della lieve entità: in tal senso depone il riferimento della norma incriminatrice al fatto che l'associazione deve essere «costituita» per commettere i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'aver attribuito rilevanza al momento genetico dell'associazione, conduce a ritenere che la "lieve entità" dei fatti deve caratterizzare la struttura associativa sin dalla sua nascita e deve investire sia il momento dell'approvvigionamento, sia le fasi successive. Assumono rilievo, quindi, sia il momento genetico, sia l'effettiva dinamica operativa del sodalizio: l'ipotesi lieve deve perciò confrontarsi anche con le potenzialità dell'organizzazione, in relazione ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi, eventualmente in maniera continuativa (Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, B., Rv. 270803 -01; Sez. 4, n. 38133 del 2/07/2013, Cuomo, Rv. 256289 -01). Si è, invero, recentemente ulteriormente ribadito che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, l'inquadramento giuridico della condotta associativa non si misura sui singoli episodi di cessione, ma va effettuato sulla base del programma delittuoso perseguito, sicché, qualora esso ricomprenda fatti non riconducibili allo schema della lieve entità, la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, del [OSCURATO:PERSONA] è preclusa per tutti i sodali, ivi compresi quelli ai quali siano ascrivibili reati-fine di minore gravità» (tra molte, di recente Sez. 1, n. 41618 del 28/10/2025, VilliniRv. 289062 - 01). La 65fattispecie autonoma di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non risulta configurabile nel caso in cui, pur se il sodalizio sia strumentale all'effettuazione di cessioni che, singolarmente considerate, presentino le caratteristiche descritte dall'art. 73, comma 5, d.P.R. citato, per l'attività complessivamente esercitata, per la molteplicità degli episodi, reiterati in un lungo arco di tempo e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di rilevanti quantitativi di sostanze, la condotta partecipativa sia incompatibile con il carattere della lieve entità» (Sez. 4, n. 36658 del 25/09/2025, Covelli, Rv. 288651 - 02). Contrariamente a quanto genericamente sostenuto dai ricorrenti, la Corte territoriale (si vedano le p. 77 e s. dove il tema è trattato, una volta per tutte, in occasione dello scrutinio del motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA] e poi, di volta in volta la motivazione è sinteticamente richiamata per gli altri imputati), facendo corretta applicazione di tali principi, ha escluso l'ipotesi delittuosa di cui al menzionato comma 6, innanzitutto perché i reati commessi in esecuzione del pactum sceleris non sono caratterizzati dalla lieve entità, come si avrà modo di vedere esaminando le censure relative al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. [OSCURATO:PERSONA], sono state analizzate anche le specifiche caratteristiche dell'associazione, indicative della vocazione ab origine alla realizzazione di fatti di non lieve entità: ciò in ragione della capacità del gruppo di soddisfare clientela in diverse piazze di spaccio, di procurarsi diversi canali di rifornimento e di cimentarsi nella vendita di più tipologie di sostanza, con particolare riferimento all'entità e alla consistenza dei traffici, come riscontrati dalle intercettazioni, che descrivono un'attività continuativa, stabile nel tempo, che movimentava un cospicuo giro di affari, garantendo una cospicua diffusività dello stupefacente sul territorio di riferimento. Risultano, infatti, transazioni di notevole quantità ponderale dello stupefacente e/o di rilevanti somme di denaro, considerato i rapporti creditori con [OSCURATO:PERSONA], la programmazione dell'acquisto di droga per C. 40/50.000,00 di cui è contezza nella conversazione del 2.6.18, gli acquisti di eroina in chili e, più in generale, di stupefacenti per centinaia di grammi. Così facendo, la Corte territoriale si è attenuta ai ricordati principi di diritto, con giudizio in fatto logicamente motivato e pertanto insuscettibile di essere sottoposto al sindacato di legittimità, per di più in presenza di censure versate in fatto (volte ad avversare i quantitativi ceduti o gli importi o i corrispettivi di alcune transazioni), con cui i ricorrenti, senza confrontarsi con la più ampia motivazione, sollecitano i definitiva una diversa valutazione di elementi certamente vagliati ovvero di indici asseritamente pretermessi. 3.4. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e nel secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA], che contestano l'applicazione dell'aggravante del numero delle persone, deducendo che i rapporti si svolgevano solo tra due o al massimo tre persone. È utile premettere che la sentenza impugnata ha dato espressamente conto, anche richiamando la sentenza di primo grado, dell'entità dell'associazione di cui al capo 2), evidenziando come l'affermazione di responsabilità per il reato di part pazione alla stessa sia 66stata pronunciata nei confronti di dodici imputati, sicché è certamente superato il numero minimo delle dieci persone richiesto, ai fini della configurabilità della specifica aggravante, dall'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990. Quanto, poi, al coefficiente di colpevolezza necessario per ascrivere l'aggravante controversa, deve rilevarsi che la stessa costituisce fattispecie circostanziale avente natura oggettiva, in quanto relativa a una modalità dell'azione, e quindi rispondente al paradigma di cui all'art. 70, n. 1, cod. pen., come tale estensibile ai concorrenti nel reato sulla base degli ordinari criteri di valutazione previsti dall'art. 59, secondo comma, cod. pen., ovvero se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa. In questo senso, infatti, risulta consolidata l'interpretazione della giurisprudenza con riferimento alla figura generale prevista dall'art. 112, primo comma, n. 1, cod. pen. (così, tra le tante, Sez. 4, n. 27523 del 10/05/2017, Giliberto, Rv. 271126-01, e Sez. 1, n. 48726 del 19/05/2011, Semeraro, Rv.252044-01), rispetto alla quale quelle previste dall'art. 73, comma 6 d.P.R. n.309 del 1990 e dall'art. 74, comma 3, d.P.R. cit. divergono solo per il numero delle persone necessarie ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante. E, nella specie, data la natura delle condotte concretamente realizzate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (riguardo ai quali le captazioni hanno, invero, attestato l'operatività all'interno di un contesto collettivo, [OSCURATO:PERSONA] addirittura con ruolo di primazia, e la condivisione dell'attività organizzata di spaccio), deve concludersi che correttamente è stata ravvisata una - quanto meno - colpevole negligenza nell'ignorare la sussistenza delle condizioni di fatto da cui discende l'applicazione dell'aggravante del numero delle persone. 3.5. Inammissibilmente prospettato è anche il motivo svolto nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo anche nella più articolata critica contenuta nei motivi muovi) riguardante il vizio di motivazione in punto di mancata qualificazione dei reati scopo come ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Va ricordato che, ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione -mezzi, modalità e circostanze della stessa -, sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato - quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01; Sez. U, 24 giugno 2010, n. 35737, Rv. 247911; Sez.4, n. 6732 del 22/12/2011, dep. 2012, Rv. 251942; Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651; Sez.3, n. 32695 del 27/03/2015, Rv. 264490; Sez. 3, n. 32695 del 27/03/2015, Rv. 264491). Questa Corte ha affermato che la valutazione della offensività non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma anche alle concrete capacità di azione del soggetto e alle sue relazioni con il mercato di riferimento, alla sistematicità e continuità delle condotte, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per realizzare i comportamenti illeciti al riparo da controlli e azioni repressive delle forze- dell'ordine (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529). 67Nel caso di specie la Corte territoriale - anche in questo caso attraverso una trattazione più diffusa, a p. 78, in occasione dello scrutinio del motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA], che è stata richiamata per tutte le altre posizioni processuali - ha fatto riferimento al dato inequivoco risultante dalle conversazioni intercettate, così come analiticamente esaminate dal [OSCURATO:PERSONA] di primo grado (p. 126 e ss. della sentenza). Quest'ultimo ha difatti evidenziato, per ciascun capo d'imputazione riguardante la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la valenza dimostrativa dei prezzi praticati nelle transazioni e dei riferimenti ponderali utilizzati dagli interlocutori, così da individuare il tipo di stupefacente e ha affermato - con m motivazione logicamente coerente - che tale conclusione valesse a determinare induttivamente la qualità della sostanza anche negli altri casi. Per tale via, si è correttamente escluso che potesse avere alcun rilievo il difetto dell'indicazione, nelle imputazioni, dei quantitativi e della tipologia dello stupefacente. [OSCURATO:PERSONA], osserva il [OSCURATO:PERSONA] come il dato quantitativo delle sostanze stupefacenti abbia costituito solo uno degli elementi fattuali considerati dai Giudici di merito ai fini del giudizio di configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, cui è stato affiancato quello delle modalità e le circostanze dell'azione, pienamente suscettibile di valutazione negativa nell'apprezzamento della gravità complessiva del fatto (Sez. 3, n. 18370 del 19/01/2024, Rv. 286272 - 01). Infine, ha concorso nella valutazione, negativa, ai fini del giudizio di "lieve entità", anche il dato della non occasionalità del fatto, quale elemento inserito nella ricostruzione fattuale. Va, infatti, in proposito ricordato che la reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, pur non precludendo automaticamente al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità, entra in considerazione nella valutazione di tutti i parametri dettati, in proposito, dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 271959 - 01, in motivazione; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149). A riprova di tanto, va evidenziato che il legislatore - successivamente ai fatti per cui è causa - ha espressamente previsto la non occasionalità della condotta quale elemento specializzante integrante l'aggravante speciale di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta, dall'art. 4, comma 3, d. I. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, con effetto, quindi, di aggravamento del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. E questa Corte ha chiarito che l'elemento specializzante della non occasionalità della condotta, integrante l'aggravante speciale in questione, unitamente ad altri elementi e, quindi, nell'ambito di una valutazione unitaria di tutti gli indici normativi, può concorrere, come nel caso in esame, a escludere la lieve entità del fatto (Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025, Ticconi, Rv. 287869 - 01). 3.6. Gli altri motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], condannato anche per i reati di cui ai capi 11), 19), 21), 25) e 27), sono manifestamente infondati. 68Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, che la prova della condotta partecipativa al sodalizio è stata tratta da elementi insufficienti (l'esclusivo rapporto con [OSCURATO:PERSONA]), senza considerare la sua estraneità rispetto all'attività dei tre indiscussi sodali e organizzatori. La censura è costruita in fatto e si appunta sul rapporto tra le prove e la decisione, non invece, come avrebbe dovuto essere, tra la motivazione e la decisione: è pacifico, infatti, che il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già sollecitare una diretta valutazione delle prove, riservata esclusivamente al giudice di merito, e quindi estranea al perimetro cognitivo della Corte di cassazione (da ultimo, Sez. 5, n. 34469 del 29/09/2025, Caruso, non mass.; Sez. 3, n. 34290 del 23/09/2025, non mass.). D'altra parte, i Giudici di merito hanno adeguatamente valorizzato la sintomaticità dei reati fine, tutti riguardanti cessioni di "campioni" ovvero "provini" di stupefacente che preludono logicamente a successivi acquisiti ben più consistenti; ciò che contribuisce ulteriormente a privare di rilievo la censura - prospettata con il secondo motivo di ricorso e già scrutinata al paragrafo precedente - riguardante la riqualificazione delle cessioni in fatti di lieve entità. 3.7. Sono inammissibili anche i restanti motivi svolti da [OSCURATO:PERSONA], la cui partecipazione al sodalizio, oltre a quanto già chiarito al paragrafo 3.2.1. del "considerato in diritto" della presente sentenza, rinviene altresì plasticamente dall'accertata responsabilità per i delitti di cui ai capi 3), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38), 39), 40), 41), 42), 43), 44), 45), 46) e 47), episodi in cui lo stesso concorre consapevolmente nella detenzione e cessione di sostanza stupefacente, sovente per centinaia di grammi. La sentenza impugnata valorizza le conversazioni con [OSCURATO:PERSONA], di cui è cognato e uomo di fiducia, e la circostanza che egli - unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - si occupi dello spaccio nella piazza di [OSCURATO:PERSONA] e del procacciamento dei clienti. I tre dispongono, infine, di nascondigli per occultare lo stupefacente destinato alla vendita e rivestono un rilevante ruolo interscambiabile e funzionale alle esigenze del gruppo criminale. Il motivo con il quale il ricorrente censura la motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena è reiterativo ed aspecifico. La sentenza impugnata ha spiegato che osta al riconoscimento dell'art. 62-bis cod. pen. l'elevata capacità a delinquere rinveniente dai fatti oggetto di condanna, evidenziando il «ruolo cardine» rivestito dall'imputato in un sistema funzionale ad un'attività di spaccio di droga di capillare diffusività. Si tratta di una motivazione sintetica, ma non certo di mero stile, né incongrua. Per un verso, infatti, essa presuppone il richiamo a tutti gli elementi istruttori esposti in sentenza e utilizzati per affermare sia l'esistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 2), sia la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione alla stessa e per i reati fine e tali argomentazioni costituiscono la ragione e segnano al tempo stesso il limite, del diniego del beneficio, in una materia che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità 69qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione. [OSCURATO:PERSONA] le doglianze sul trattamento sanzionatorio si pongono in palese contrasto con il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Nel caso di specie la pena base è stata correttamente determinata avuto riguardo al ruolo rivestito dall'appellante nel sodalizio e alla spiccata capacità a delinquere che rinviene a considerare la sua centralità sulla piazza di spaccio al dettaglio, anche con riguardo agli aumenti ex art. 81 cod. pen. per i quali gli incrementi sono stati reputati proporzionati alla gravità di ciascun fatto di reato, avuto riguardo alla capacità a delinquere dell'imputato ed al dato ponderale ovvero economico delle singole cessioni o detenzioni. 3.8. Non può essere accolto l'unico motivo con il quale [OSCURATO:PERSONA] avversa la motivazione svolta dalla Corte di appello per negare le circostanze attenuanti generiche. Non è superfluo premettere che la sentenza di primo grado aveva svolto considerazioni concernenti l'assenza di una documentata assunzione lavorativa in un luogo lontano da quello di operatività del sodalizio al solo fine di respingere l'argomentazione difensiva che, su tali basi, aveva invocato l'interruzione della permanenza della condotta di partecipazione dell'imputato al gruppo criminale. La Corte di appello, a fronte della censura riguardante l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, l'ha respinta sulla seguente testuale argomentazione: «In punto di trattamento sanzionatorio osta al riconoscimento di attenuanti generiche la biografia pena dell'imputato, gravato da precedente specifico, nonché l'assoluta capacità a delinquere rinveniente dai fatti in oggetto, atteso che l'imputato aveva rivestito ruolo cardine in un sistema funzionale ad un'attività di spaccio di droga di capillare diffusività, con acclarati legami organizzativi rispetto a plurime entità illecite operanti sul territorio, a dimostrazione di un ruolo delinquenziale di assoluta rilevanza. La pretesa confessione è inesistente, avendo l'imputato negato l'evidenza dei fatti, assumendo falsamente di essersi allontanato dal contesto, come puntualmente rilevato dal Gup in motivazione». Osserva il [OSCURATO:PERSONA] come, per un verso, sia del tutto destituita di fondamento la tesi del ricorrente secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] di appello non si sarebbe avveduto della esistenza (negata da quello di primo grado) della documentazione riguardante il contratto di lavoro, posto che nella sintesi dei motivi di appello, vi è un esplicito riferimento alla memoria cui tale documentazione era stata allegata. 70Per altro verso, il riferimento nella sentenza impugnata alla "falsità" di un allontanamento del ricorrente dal contesto delinquenziale non risulta decisivamente essere sostenuta da considerazioni riguardanti l'attività lavorativa e, in ogni caso, tale ultimo elemento - ad avviso del [OSCURATO:PERSONA] - costituisce un mero possibile indice dell'allontanamento dal contesto delinquenziale, ma non vale a elidere, nell'economia motivazionale della sentenza impugnata, le altre stringenti argomentazioni svolte dalla Corte per il diniego del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen., ossia la presenza di un precedente specifico e il ruolo assolutamente funzionale svolto da [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio. Né può attribuirsi alcun rilievo all'asserita "confessione", poiché il ricorrente - con il memoriale in atti - lungi dall'ammettere alcunché, si è limitato ad affermare di avere ceduto piccoli quantitativi di stupefacente nella totale inconsapevolezza dell'esistenza di una associazione criminale capeggiata dal cugino [OSCURATO:PERSONA]. Tanto si precisa non perché s'intenda valorizzare, in contrasto con il diritto al silenzio, una confessione dell'imputato, ma per rilevare come sia insussistente tale elemento, che lo stesso ricorrente ha dedotto per contrastare la motivazione che sorregge il diniego delle circostanze invocate. In definitiva, il [OSCURATO:PERSONA] di appello si è mosso nell'ambito del consolidato principio espresso in sede di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01), con l'ulteriore precisazione che, sebbene anche la condotta positiva del condannato successiva al reato rientri tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen., il suo rilievo può essere escluso con motivazione fondata su altre, preponderanti, ragioni della decisione, non sindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03. Fattispecie di mancata concessione motivata in ragione della gravità del fatto). 3.9. Devono essere rigettati anche il primo e il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.9.1. Della sua partecipazione, con ruolo organizzativo, al sodalizio sub 2) si è detto nel precedente § 3.2.1. del considerato in diritto, essendo qui solo il caso di richiamare gli acclarati poteri gestionali che connotano il suo contributo come primario e non semplicemente paritetico a quello degli altri compartecipi e che emergono dalla pletora di conversazioni con gli altri due organizzatori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), in particolare quella "manifesto" del 10 giugno («[OSCURATO:PERSONA] l'abbiamo in mano noi», «noi siamo tre»), ma anche numerose altre nelle quali i tre discutono delle dinamiche dello spaccio, delle forniture da effettuare a terzi e dei relativi prezzi, infine dei pregressi debiti da estinguere. Il suo ruolo è stato, dunque, descritto come volto alla programmazione dell'attività illecita oggetto della conversazione /i 10 giugno, attraverso la 71 / /Adisponibilità dei canali di approvvigionamento del gruppo (come attestato dalla vicenda dei "provini") e, come tale condizionante tempi e modalità della gestione dello spaccio, infine dalla tenuta della contabilità. Tanto premesso, non può essere accolta l'eccezione di violazione del principio di ne bis in idem invocato dal ricorrente con riferimento al precedente giudicato costituito dalla sentenza della Corte di appello di Catanzaro nel c.d. processo "Tisifone", che lo aveva visto condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] condivide il consolidato orientamento per il quale i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241883-01; in tal senso, altresì, Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, Rumbo, Rv. 278583-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258163- 01; Sez. 2, n. 36692 22/05/2012, Abbrescia, Rv. 253892-01), essendo diversi i beni giuridici tutelati dai due reati, rispettivamente, l'ordine pubblico messo in pericolo dalle situazioni di assoggettamento e di omertà per quello previsto dall'art. 416-bis cod. pen. e la salute individuale e collettiva, minacciata dalla diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti, per quello previsto dall'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 1, n. 17702 del 21/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247059- 01; Sez. 2, n. 21956 del 16/03/2005, Laraspata, Rv. 231972-01). È stato anche affermato che l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469 - 01: in motivazione la Corte ha precisato che è configurabile il concorso tra i due delitti quando il sodalizio mafioso strutturi al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico). Tale orientamento scaturisce dall'autorevole intervento delle Sezioni Unite Magistris, poco sopra citata, che hanno osservato in motivazione come fosse infondata la affermata «impossibilità del concorso tra il delitto di cui all'articolo 416-bis c.p. e quello di cui all'articolo 74 del d.P.R. 309 del 1990». L'insussistenza di un caso di concorso apparente di norme era motivata dalle Sezioni Unite Magistris per le quali «il delitto di cui all'articolo 74 del d.P.R. 309 del 1990 presenta degli elementi specializzanti rispetto a quello di cui all'articolo 416 cod. pen., perché a tutti gli elementi costitutivi della associazione per delinquere - vincolo tendenzialmente permanente, indeterminatezza del programma criminoso, esistenza di una struttura adeguata allo scopo - aggiunge quello specializzante della natura dei reati fine programmati che devono essere quelli previsti dall'articolo 73 del d.P.R. 309 del 1990 (vedi Sez. V penale, 29 novembre 1999, n. 5791 72 1/(e Sez. VI penale, 14 giugno 1995, n. 11413). Cosicché se una associazione venga costituita al solo scopo di operare nel settore del traffico degli stupefacenti gli agenti non potranno essere puniti a doppio titolo, ovvero per la violazione dell'articolo 416 cod. pen. e dell'articolo 74 del d.P.R. 309/90, mentre se l'associazione ha lo scopo di commettere traffico di stupefacenti ed anche altri reati, è ben possibile che gli agenti vengano puniti per entrambi i reati». Sotto altro profilo, va ricordato che Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668 - 01 hanno chiarito che, se le sentenze della Corte Edu e della Corte costituzionale certamente sollecitano la comparazione concreta e complessiva delle fattispecie con particolare distinzione - quanto alla verifica del presupposto al fatto oggetto di contestazione (individuazione dell'unitarietà della fattispecie contestata, elementi costitutivi della stessa, caratterizzati come sempre dalla correlazione azione - evento - elemento psicologico, e dalla loro concreta attribuzione, attraverso il capo di imputazione, alla persona sottoposta a giudizio), tuttavia i principi convenzionali e costituzionali non escludono che la regolamentazione sostanziale del fatto possa essere descritta in più di una disposizione incriminatrice (penale o amministrativa) stante la più ampia libertà decisionale riconosciuta allo Stato nazionale in argomento. Tali interpretazioni non impediscono di ritenere il concorso di norme nell'ipotesi in cui non si ravvisi la coincidenza materiale nella fattispecie astratta. L'essenza del divieto espresso dalla giurisprudenza della Corte EDU in materia è individuabile nella necessità di non sottoporre ad accertamento due volte l'interessato per il medesimo fatto storico, divieto che non ha natura assoluta, non essendo precluso il perseguimento della persona sottoposta a controllo in due autonome procedure, pur auspicandosi una trattazione unitaria, ma solo la sottoposizione ad autonomo giudizio quando sia stato definito uno dei due. Tali ragioni - ribadite da ultimo anche da Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gannbacurta, Rv. 286581 - 02 e da Sez. U, n. 16114 del 27/11/2025, dep. 2026, P., Rv. 289897 - 01, in motivazione, per le quali in tema di concorso apparente di norme, l'art. 15 cod. pen. si riferisce alla sola specialità unilaterale, poiché le altre tipologie di relazioni tra norme, quali la specialità reciproca o bilaterale, non evidenziano alcun rapporto di genus a speciem - consentono di evidenziare come il rapporto fra le due fattispecie associative vada effettuato dapprima in astratto, ai fini della verifica della sussistenza della relazione di specialità unilaterale, e, in caso di concorso reale dei reati, in concreto solo per verificare che rispetto al singolo associato sussista il "prendere parte" ai due sodalizi. Ciò posto in ordine all'astratta possibilità che la medesima condotta integri più fattispecie di reato associativo (416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990), occorre ribadire che l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Sicché, proprio nell'analizzare il profilo afferente al contributo del singolo partecipe, la giurisprudenza di legittimità si è da tempo attestata nel ritenere che non opera il suddetto divieto nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per associazione mafiosa e di altro procedimento intentato per associazione di narcotraffico, perfino ove finalizzata all'agevolazione del medes• r_tm-o clan mafioso (Sez. 5, n. 7317014 del 16/02/2024, Caliri, Rv. 286332 - 02). E, anzi, rispondono sia del reato di associazione finalizzata al narcotraffico, sia di quello di associazione di tipo mafioso, qualora il traffico di stupefacenti rientri tra le attività dell'associazione mafiosa e sia gestito attraverso un'associazione appositamente costituita, diretta dai componenti di quella mafiosa, non solo questi ultimi, ma anche coloro che abbiano operato esclusivamente nell'ambito del traffico di stupefacenti, purché nella consapevolezza che lo stesso fosse gestito dal sodalizio mafioso (Sez. 6, Sentenza n. 17002 del 20/03/2025, Diano, Rv. 288048 - 01; Sez. 6, n. 4651 del 2010, Bassano, Rv. 245875 - 01). Venendo, dunque, alla valutazione svolta nel caso in esame, non è manifestamente illogica la ricostruzione operata dal [OSCURATO:PERSONA] di appello che, con specifici richiami al materiale probatorio rilevante al riguardo, ha rilevato la diversità soggettiva almeno parziale - ma in sé indicativa di due associazioni diverse - e ha altresì valorizzato la circostanza che l'attività criminale dell'associazione mafiosa non consistesse esclusivamente nel traffico di stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha, infatti, respinto il pedissequo motivo di appello per un verso chiarendo che nel processo c.d. "Tisifone" l'imputato era stato irrevocabilmente condannato per i reati di cui agli artt. 416-bis, 629 cod. pen. e in materia di armi, senza che gli fosse stata elevata alcuna imputazione in materia di stupefacenti, per altro verso ha chiarito che si trattava di fatti autonomi rispetto a quelli oggetto di contestazione nel presente processo, come evidenziato dal riferimento alle compagini associative, costituite da soggetti in larga parte diversi. A fronte di tale ricostruzione, il ricorrente reitera, in modo del tutto aspecifico, la tesi della identità di un'associazione di stampo mafioso riproduttiva per intero dell'apparato di quella descritta al capo 2), limitandosi ad affermare un dato del tutto irrilevante, ossia la composizione soggettiva «largamente sovrapponibile», senza contrappore alcun argomento idoneo a superare il dato della strutturale differenza tra le due associazioni, pur perseguendo quella mafiosa, tra i diversi e ulteriori obiettivi del sodalizio, anche quello del traffico di sostanze stupefacenti. 3.9.2. Il motivo sulla dosimetria della pena è manifestamente infondato, poiché muove da un mero lapsus calami della Corte territoriale allorquando afferma che l'aumento per l'aggravante del numero delle persone è «da un terzo alla metà», mentre è pacifico che «In tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la sussistenza della sola aggravante del numero di associati superiore a dieci, di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con esclusione dell'ulteriore aggravante del carattere armato del sodalizio, di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, comporta l'applicazione di un aumento della pena base fino a un terzo di essa» (Sez. 6, n. 53687 del 09/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274512 - 01, quanto alla figura del partecipe). L'errore, tuttavia, non ha avuto alcun rilievo sulla parametrazione della pena poiché quella prevista per l'organizzatore del sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è indicata nella misura da venti a ventiquattro anni di reclusione che, con l'aumento per l'aggravante del numero delle persone, quantificabile secondo le norme generali fino ad un terzo, può essere aumentata quam minime fino a sei anni e otto mesi di reclusione, ove si parte dal minimo edittale di venti anni di-rec sione; sicché la pena base 74parametrata dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di ventiquattro anni di reclusione - ricompresa nella forbice edittale per detta fattispecie circostanziata e adeguatamente motivata nel quantum - non è affatto illegale né illegittima. 3.10. Quanto ai residui motivi denunciati da [OSCURATO:PERSONA], è infondata la censura svolta con il secondo motivo, riguardante la dedotta violazione del principio del ne bis in idem, cui la Corte ha risposto con motivazione aderente alle risultanze di prova a p. 84 della sentenza. Valgono le stesse considerazioni in diritto che si sono svolte nel § 3.9.1. a proposito della posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], con l'ulteriore precisazione che - nel caso del ricorrente - il [OSCURATO:PERSONA] di appello ha adeguatamente motivato sull'irrilevanza del dato - immotivatamente enfatizzato dalla difesa - che nel processo c.d. "Tisifone" vi sarebbe un riferimento alla commissione di un fatto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, trattandosi di un mero obiter dictum, per nulla dimostrativo - diversamente da quanto afferma il ricorrente - dell'avvenuta condanna di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di quel procedimento anche per attività di narcotraffico. A tale proposito è appena il caso di evidenziare l'evidente salto logico tra la semplice "menzione" di una condotta integrante l'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e l'asserito accertamento di una responsabilità per l'attività di narcotraffico svolta in forma associata all'interno del gruppo mafioso, tema che il ricorrente, peraltro, svolge attraverso l'introduzione di una censura involgente un accertamento di fatto (riguardante appunto il fatto di cui all'art. 73, citato), non devoluto al [OSCURATO:PERSONA] di appello e, comunque, non consentito al [OSCURATO:PERSONA]. Manifestamente infondato è il terzo motivo, anche nella più ampia formulazione contenuta nei motivi nuovi, con il quale il ricorrente denuncia, in modo affatto generico, l'assenza della motivazione rispetto all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 5) e 7) dell'imputazione. Com'è confermato nello stesso ricorso, la Corte territoriale si è occupata di tali imputazioni con particolare riferimento all'impossibilità della diversa qualificazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 73, d. P.R. n. 309 del 1990 e, proprio attraverso tale argomentare, unitamente al richiamo di conversazioni non equivoche (si veda la n. 116 e al riferimento a crediti per 32.000,00 di euro verso terzi acquirenti) e alle dettagliate considerazioni svolte dal [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, la sentenza ha reso una motivazione implicita, ma soddisfacente in punto di responsabilità del ricorrente in relazione a dette imputazioni. Sfugge a censura l'ultimo motivo, sia quanto al trattamento sanzionatorio, sia quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sul primo punto la Corte territoriale si è attestata entro la media edittale e ha dato puntuale conto degli indici di commisurazione di cui all'art. 133 cod. pen. e, segnatamente, del ruolo svolto, indice non illogicamente apprezzati. Quanto alle attenuanti generiche occorre ribadire che, al riguardo, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28 535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 7 75259899) e che nel caso in esame la Corte ha fatto puntuale riferimento alla biografia criminale, al precedente specifico, al ruolo di rilievo svolto nel sodalizio. 3.11. I principi appena richiamati valgono a sostenere l'inammissibilità, per genericità, del restante motivo con cui [OSCURATO:PERSONA] ha contrastato la confermata adeguatezza del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha ribadito il diniego delle circostanze attenuanti generiche per la pessima biografia penale dell'imputato (gravato da precedenti penali per armi, droga, ricettazione, estorsione nonché associazione mafiosa) e per la sua capacità a delinquere rinveniente dal ruolo cardine in un sistema funzionale ad un'attività di spaccio di droga di capillare diffusività. La pena base è stata ritenuta correttamente determinata, non rinvenendosi alcun errore nella parametrazione della pena base in ventuno anni di reclusione, giustificata dalla già citata biografia criminale, con l'aumento per l'aggravante e per i reati fine in dichiarata proporzione rispetto alla relativa gravità, avuto riguardo alla capacità a delinquere dell'imputato ed al dato ponderale ed economico delle cessioni oggetto delle imputazioni. 3.12. Sono inammissibilmente prospettati il secondo e l'ultimo motivo denunciati da [OSCURATO:PERSONA]. Nel richiamare le considerazioni già svolte nel § 3.2.1., va qui evidenziato come la condotta partecipativa al sodalizio in scrutinio sia stata altresì desunta dai Giudici di merito dall'indubbia valenza sintomatica dei delitti di cui ai capi 6), 8), 10), 12) in materia di stupefacenti, che ne delineano il precipuo ruolo di stabile acquirente, avendo: i) acquistato droga per 27.000,00 (capo 6) e cocaina per gr. 200 (capo 8) da [OSCURATO:PERSONA]; li) acquistato cocaina per 200 grammi da [OSCURATO:PERSONA] (capo 10); iii) infine ceduto quasi cinque grammi di cocaina in data 30.4.18 (capo 12). Le sentenze di merito hanno dato atto delle emergenze della prova tecnica e degli ingenti debiti, derivanti da forniture di stupefacente che [OSCURATO:PERSONA] aveva maturato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui era cliente privilegiato secondo un accordo illecito consolidato nel tempo, al punto che l'imputato aveva potuto maturare debiti affatto consistenti che poi non era riuscito a onorare. Il suo ruolo di sodale del gruppo è stato, pertanto, fondato sul rapporto di stabile e duraturo approvvigionamento di droga da [OSCURATO:PERSONA], instaurato al fine di gestire la sua piazza di smercio in Crotone, in linea con il principio espresso in sede di legittimità secondo cui, «Integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso» (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450 - 01), vincolo desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2?5716T -151). Le risultanze di prova 76restituiscono, dunque, la figura del ricorrente come stabile e indispensabile acquirente, come impone di ritenere il fatto che egli aveva continuato ad approvvigionarsi dal gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] anche nel periodo estremamente critico del cd. "divorzio" commerciale dagli [OSCURATO:PERSONA], consentendo al gruppo stesso di continuare ad operare. 3.12.1. Tanto premesso, le censure che si appuntano sulla insufficienza della motivazione della responsabilità del ricorrente con riguardo ai reati scopo e a quelli in materia di armi di cui ai capi 13) e 14), sono inammissibili perché aspecifici e reiterativi. La Corte territoriale ha svolto sul punto una motivazione sintetica, ma adeguata (p. 99) che si integra con quella, ben più analitica e articolata, del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari contenuta nelle p. da 130 a 138, nelle quali sono state riprodotte le numerose conversazioni poste a fondamento della responsabilità e si sono indicate le ragioni della loro inequivocità, mentre i rilievi difensivi costituiscono una proposta di rivalutazione delle risultanze istruttorie, più che la evidenziazione di vizi logici. Pertinenti sul punto sono gli arresti - di cui ha fatto adeguato governo la Corte di appello - secondo i quali la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata (Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279251 - 01; Sez. 3, n. 11655 del 11/02/2015, Nava ed altri, Rv. 262981); valutazione che - come detto - nel caso in esame vi è stata e non è stata realmente avversata dal ricorrente. Quanto, poi, ai delitti in materia di armi, il ricorso (come già il motivo di appello) si limita a negare genericamente e assertivamente la piana ricostruzione dei fatti, fondata su captazioni telefoniche e su sms di significato inequivoco, senza confrontarsi con la motivazione del [OSCURATO:PERSONA] di appello. 3.12.2. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate al ricorrente sulla base di tre precedenti condanne per fatti omogenei e sulla la dimostrata professionalità nell'attività di narcotraffico e tali elementi costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico, già richiamato indirizzo giurisprudenziale, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione. 3.13. Si è già dato conto, al § 3.2.1. della complessiva motivazione riguardante la struttura del sodalizio in esame. Va qui solo rimarcato che [OSCURATO:PERSONA] è considerato partecipe del sodalizio sulla scorta dell'accertata commissione per i delitti di cui ai capi 31), 36), 37), 38), 39), 40) e 46) e sulla base del contenuto di numerose altre conversazioni con i compartecipi. Egli era direttamente coinvolto nella gestione della base operativa del 9 p , presso il bar [OSCURATO:PERSONA], sia 77per la custodia dello stupefacente al suo interno, sia per la vendita al dettaglio, con riferimento alla quale le captazioni danno contezza della necessità che il ricorrente dovesse chiedere l'autorizzazione ai vertici del gruppo. [OSCURATO:PERSONA] di appello si è fatto carico di superare il tema della identificazione dell'imputato quale interlocutore, da questi avversata (anche nei motivi nuovi) sulla base dell'assenza di un accertamento de visu, chiarendo in senso contrario all'assunto difensivo l'adeguatezza dell'ascolto da parte degli investigatori della sua voce nel corso dei suoi dialoghi con [OSCURATO:PERSONA] che, peraltro, lo chiamava con il nome di battesimo su una utenza a lui intestata. Destituita di ogni fondamento è, poi, la tesi del ricorrente che - facendo coincidere l'assunzione di [OSCURATO:PERSONA] nell'agosto 2018 presso il bar [OSCURATO:PERSONA], sede operativa dello spaccio, con l'inizio della sua condotta partecipativa - inferisce l'illogicità della motivazione del [OSCURATO:PERSONA] di appello in punto di affermazione di responsabilità per il reato sub 2). Si tratta di una censura che trascura la più ampia motivazione dei Giudici di merito che, lungi dal far discendere la prova della condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente sulle condotte di spaccio - invece valorizzate con fatti concludenti per la portata dimostrativa del modus operandi che accomunava l'imputato agli altri pusher operanti in [OSCURATO:PERSONA] per conto diretto del [OSCURATO:PERSONA] -, ha valorizzato, oltre alle conversazioni con quest'ultimo, le numerose altre attestanti una sua attività di detenzione per la vendita ovvero di cessione in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a partecipare alle riunioni in cui si pianificava l'attività di cessione e si discuteva della suddivisione dei relativi proventi. Elementi che sono stati correttamente reputati sintomatici dell'affectio societatis. 3.13.1 Ciò detto, sono da considerarsi non consentite perché aspecifiche le residue censure del ricorrente, tanto quelle contenute nel ricorso, quanto quelle articolate nei motivi nuovi, che si appuntano sulla responsabilità per i menzionati reati fine, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (p. 138 e s.) attraverso una disamina completa e approfondita delle risultanze di prova, che si salda con quella del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità. Il motivo è, dunque, inammissibile, dovendosi considerare non specifiche e soltanto apparenti le relative doglienze, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01). Il ricorso, invero, non si confronta con la motivazione nella quale sono state riprodotte le conversazioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità e si sono indicate le ragioni dell'inequivocità del loro significato, in perfetta coerenza con il disposto secondo cui «l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/1(0W-2016, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 268389 - 01). 783.13.2. Sono inammissibili le censure riguardanti la motivazione riguardante le circostanze attenuanti generiche, che ha fatto corretto riferimento al ruolo di rilievo svolto dall'imputato nel gruppo criminale. Con tale motivazione la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei già richiamati principi secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (ex multis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). Peraltro, come già chiarito, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). 3.14. Trascorrendo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], come detto appartenente con ruolo organizzativo al diverso sodalizio mafioso di cui al capo 1), è stato altresì indicato come stabile fornitore, anche per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], del gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] che, infatti, con questi aveva sostituito la fonte di approvvigionamento in epoca precedente rinveniente principalmente dagli [OSCURATO:PERSONA]. Immotivatamente il ricorrente dubita dell'adeguatezza della motivazione dei Giudici di merito su tale punto. Non è superfluo richiamare i condivisi approdi della giurisprudenza di questa Corte secondo cui «il mutamento del rapporto tra fornitore e acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo di partecipazione, non può ritenersi in base alla sola reiterazione della fornitura, occorrendo, invece, che la stessa abbia assunto, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l'operatività del sodalizio, sempre che si accerti la coscienza e volontà del fornitore di far parte dell'associazione e di contribuire al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi (Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287375 - 01; Sez. 6, n. 47563 del 16/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287343 - 01; Sez. 6, n. 51500 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275719 - 01; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, Anastasi e altri, Rv. 259881 - 01) e, per ciò che qui più rileva, la qualifica di organizzatore spetta a colui che «in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assume i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità, non essendo, invece, necessario che lo stesso sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti» (Sez. 6, n. 44064 del 23/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287296 - 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 20,j9Papini, Rv. 274816 - 03). 79Ebbene, la "novazione" del rapporto e l'essenzialità della condotta di [OSCURATO:PERSONA] è stata adeguatamente motivata dalla Corte di appello che ne ha valorizzato il ruolo di principale e, per un certo tempo, unico stabile riferimento per la fornitura del gruppo criminale cui ha assicurato la funzionalità, dettando altresì i tempi dello smercio sul territorio della droga da lui stesso fornita. Egli, dunque, non è un mero stabile fornitore della sostanza, bensì - com'è stato correttamente descritto nella sentenza impugnata, fuori da qualsiasi automatismo - è colui che, anche avvalendosi dell'esperienza rinveniente dalla partecipazione al sodalizio mafioso, era preposto, nel sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, a quel peculiare e insostituibile segmento organizzativo riguardante l'approvvigionamento e, per tale via, era il garante dell'operatività del sodalizio stesso, tanto che il suo provvidenziale intervento aveva consentito al gruppo facente capo a un soggetto "insolvente", quale era [OSCURATO:PERSONA] (che per tale ragione aveva perduto lo stabile rifornimento degli [OSCURATO:PERSONA]), di continuare a operare, senza soluzione di continuità, anche in quel periodo particolarmente critico. Sono altresì privi di fondamento il quarto e il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente riguardanti la continuazione tra i due reati associativi e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha spiegato con motivazione ineccepibile che mentre con riferimento all'associazione di cui al capo 1) la contestazione riguarda condotte risalenti al 2015, quanto al sodalizio sub 2) l'attività di [OSCURATO:PERSONA] è legata alla contingente necessità del gruppo [OSCURATO:PERSONA] di approvvigionarsi di stupefacente dopo la rottura del patto commerciale col gruppo [OSCURATO:PERSONA], avvenuta tra febbraio e marzo 2018. Infine, le circostanze attenuati generiche - diversamente da quanto lamentato dal ricorrente - non sono state negate per il ruolo formale di vertice, bensì per quello svolto in concreto, avendo il [OSCURATO:PERSONA] di appello fatto esplicito riferimento alla capacità a delinquere inferita dall'avere [OSCURATO:PERSONA] rivestito un ruolo essenziale sia nella consorteria di 'ndrangheta, sia in un sodalizio dedito al narcotraffico di capillare diffusività, con acclarati legami con ambienti criminali organizzati operanti sullo stesso territorio, non mancando di valorizzare altresì le due precedenti condanne di cui egli risulta gravato. 3.15. Infine, non colgono nel segno le censure svolte da [OSCURATO:PERSONA] laddove avversa la motivazione sotto il profilo della sua condotta partecipativa. Nel richiamare le considerazioni svolte in premessa al § 3.2.1. su tale tema comune ai ricorrenti, va detto che le censure aspecifiche e reiterative di [OSCURATO:PERSONA] non tengono in considerazione alcuna la motivazione della Corte territoriale secondo cui questi, elemento di spicco del clan [OSCURATO:PERSONA] e in virtù del vincolo di parentela che lo legava a costoro, aveva agito da tramite tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel periodo in cui quest'ultimo, dopo la scissione dal gruppo degli [OSCURATO:PERSONA], si era posto alla ricerca di nuovi canali di approvvigionamento. Sono state, a tal fine, non illogicamente valorizzate quali indici sintomatici del ruolo di partecipe le conversazioni intercettate che lo vedevano preposto alla riscossione dei crediti da stupefacente e, segnatamente, attestanti versamenti di somme di denaro da [OSCURATO:PERSONA] 80 1 AC- i4 ia [OSCURATO:PERSONA] e gli accordi per ulteriori forniture; così come sono state ritenute particolarmente sintomatiche dell'a ffectio societatis quelle captazioni nelle quali [OSCURATO:PERSONA], ricevuta una richiesta di stupefacente da parte di un terzo, si era attivato presso il [OSCURATO:PERSONA] per stabilire chi dovesse esaudirla e quella in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] di una perquisizione e, preoccupandosi per l'eventuale ritrovamento dello stupefacente, si era immediatamente recato presso il bar, sede operativa del gruppo. Com'è evidente, tali conclusioni della sentenza impugnata sono correttamente motivate e per nulla scalfite dalle doglianze contro-valutative e aspecifiche del ricorrente. Del tutto destituito di fondamento è il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], riguardante la ribadita affermazione di responsabilità per il capo 18). A fronte di un motivo di appello del tutto generico, identicamente replicato nel ricorso per cassazione, la motivazione sintetica e adeguata della Corte territoriale si integra perfettamente con quella, articolata e logicamente coerente, del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari (p. 152 e s.) nella quale la conversazione è riportata integralmente. In essa si fa inequivoco riferimento a un'arma, indicandone il relativo calibro, al relativo prezzo che [OSCURATO:PERSONA] lamenta di non aver ancora ricevuto per intero; con motivazione esente da fratture logiche, i Giudici del merito deducono dal chiaro tenore del dialogo che la cessione dell'arma è avvenuta in data prossima alla conversazione, posto che i due conversanti parlano di un pagamento ancora in corso e dell'intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di riappropriarsi della pistola, restituendo il denaro ricevuto come prezzo della vendita. Quanto al quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali sul confermato diniego dell'art. 81 cod. pen. tra i fatti di cui ai capi 1) e 2) - come si è chiarito per la posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] - la Corte territoriale ha chiarito, con motivazione aderente alle risultanze processuali e giuridicamente corretta, che l'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] (e [OSCURATO:PERSONA]) nel sodalizio sub 2) è stato originato da circostanze ed eventi contingenti che escludono l'unitaria e anticipata deliberazione al momento dell'ingresso di ciascuno nel primo sodalizio. Va, poi, rigettato il sesto motivo del ricorso in punto di diniego dell'attenuante sulla base del dato, rinveniente dalle intercettazioni, delle «transazioni di assoluto livello ponderale ed economico dello stupefacente». È ben vero, come ricorda il ricorrente, che la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, primo comma n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, a ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279499 - 01), ma si è altresì chiarito, ai fini della sua configurabilità, non deve aversi riguardo non al solo valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale correlati alla condotta del soggetto agente, in termini effettivi o potenziali (Sez. 2, n. 684 del 14/11/2025, dep. 2026, Cestari, Rv. 289193 - 01). Sicché non vale - come indicato nel ricorso - fare riferimento al valore (pari a 100,00 euro) 81dell'unica transazione che ha interessato [OSCURATO:PERSONA], dovendosi far riferimento, come correttamente valorizzato dal [OSCURATO:PERSONA] di appello, al complessivo giro di affari che ha interessato il sodalizio. Infine, non ha pregio la tesi del ricorrente, secondo cui la Corte di appello avrebbe utilizzato lo stesso dato, ossia l'adesione del ricorrente a due distinte consorterie, per respingere tre distinte richieste (il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'individuazione di un più mite trattamento sanzionatorio, anche attraverso minori aumenti a titolo di continuazione). Il giudice di appello, infatti, non ha usato più volte lo stesso elemento di fatto, ma ha correttamente osservato che: i) è di ostacolo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche lo spessore criminale del [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, la sua spiccata capacità a delinquere, resa manifesta dall'inserimento sia nella consorteria di 'ndrangheta, sia in un sistema funzionale ad un'attività di spaccio di droga di capillare diffusività, con acclarati legami organizzativi rispetto a plurime entità illecite operanti sul territorio, a dimostrazione di un ruolo delinquenziale di assoluta rilevanza; ii) la pena base è stata parametrata in misura di poco superiore al minimo edittale e che tale scostamento trova la sua ragion d'essere nel ruolo serbato dall'imputato, per nulla marginale, con rilevanti ricadute in termini di apporto agli interessi economici del clan; iii) che anche l'aumento a titolo di continuazione per il capo 18), pari a sei mesi di reclusione, deve considerarsi congruo, avuto riguardo alla descritta capacità a delinquere dell'imputato e alla intrinseca pericolosità del modello di arma detenuta e ceduta. Non è, pertanto, ravvisabile alcuna incoerenza nel correlare la parametrazione della pena, anche in relazione agli aumenti in continuazione, alla gravità delle condotte e considerare, in assenza di significativi e rilevanti aspetti positivi, tale profilo altresì idoneo a confermare il diniego delle circostanze attenuanti generiche: ciò in quanto, la dosimetria della pena è parametrata alla gravità oggettiva e soggettiva della condotta, mentre le attenuanti generiche costituiscono un beneficio che - com'è noto - presuppone l'esistenza di elementi positivi idonei a elidere in qualche misura le conseguenze ordinarie della gravità della condotta. 4. Venendo ai ricorsi degli imputati ritenuti responsabili per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 contestata al capo 48), anche in tal caso, ai fini di una più organica trattazione delle plurime contestazioni articolate dalle difese, si reputa opportuno muovere in primo luogo dalla disamina delle questioni comuni. 4.1. Il primo tema, prospettato da tutti i ricorrenti, è quello della mancanza di adeguata motivazione in punto di esistenza del sodalizio e di partecipazione di ciascuno allo stesso. I motivi sono inammissibilmente prospettati per le ragioni che si indicano di seguito. Vanno qui in primo luogo richiamate le premesse in diritto svolte nel § 3.1.1., sicché - se, come già diffusamente chiarito, gli elementi qualificanti dell'associazione finalizzata al narcotraffico sono costituiti dall'accordo di almeno tre persone avente a oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali messi da ciascuno a stabilmente a disposizione del gruppo, unitamente a una struttura sia pure rudimentale, costituita da risorse umane e mezzi adeguati per a credibile attuazione 82del programma associativo, diversamente da quanto lamentato - le sentenze di merito hanno reso adeguata motivazione quanto all'esistenza di tali elementi e, dunque, di un gruppo organizzato facente capo ai fratelli [OSCURATO:PERSONA]. La prova è stata correttamente arguita dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riguardanti le rispettive conoscenze che, risalenti ad epoca antecedente alle indagini del presente processo, sono state ritenute da queste ultime "attualizzate", con particolare riguardo alle intercettazioni nel periodo 2018-2020. Sono state in primo luogo valorizzate le dichiarazioni rese nell'anno 2016 da [OSCURATO:PERSONA] il quale, nel confessare la sua partecipazione a reati anche riguardanti attività di narcotraffico, ha affermato di essersi personalmente e reiteratamente approvvigionato di sostanza stupefacente dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], operanti in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dai quali aveva acquistato in una prima occasione due chilogrammi di cocaina e quindici chilogrammi di marijuana, per poi rifornirsi periodicamente di cocaina, per quantitativi sempre computabili in chili. Il collaboratore ha descritto l'attività in parola come un «canale enorme, gigante, non enorme, gigantesco» e tali dichiarazioni sono state reputate riscontrate dall'episodio riguardante la fornitura di oltre mezzo chilo di cocaina del 17.5.2015 - avvenuta presso l'abitazione degli [OSCURATO:PERSONA] e con l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] - monitorata dagli investigatori che avevano seguito [OSCURATO:PERSONA] e i soggetti in sua compagnia mentre si recavano a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], a bordo di due autovetture in chiara modalità staffetta; costoro avevano raggiunto dapprima il bar gestito da [OSCURATO:PERSONA], quindi l'abitazione di questi, dinanzi alla quale era avvenuta la consegna della sostanza, poi sequestrata dalla polizia giudiziaria, con conseguente arresto in flagranza del collaboratore di giustizia e dei complici. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì affermato di essersi ripetutamente rifornito da [OSCURATO:PERSONA], presso l'abitazione di quest'ultimo, su indicazione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]. Va qui respinto, perché manifestamente infondato, il motivo denunciato nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ma cui hanno fatto riferimento anche gli altri ricorrenti, che lamenta l'erronea valutazione delle dichiarazioni del collaboratore. Non è superfluo ricordare che con il ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, potendo esser fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di i; gravame (Sez. U., n. 29541, del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04). Occorre poi rammentare, da una parte, che, nelle valutazioni della chiamata in reità o in correità, secondo quanto precisato dalle S.U. Aquilina, citate dai ricorrenti, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni; in tale decisione è però anche ben chiarito che tale percorso valutativo non deve muoversi attravdrso passaggi rigidamente 83 / • Lseparati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 Ud., dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01; Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276676 - 01; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348 - 01); dall'altra, che la chiamata in correità o in reità non può di per sé sola costituire prova piena della responsabilità. Da ciò deriva la necessità di riscontri, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, ma non devono possedere necessariamente i requisiti propri degli indizi di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 31004 del 10/05/2023, Rv. 284840 - 01, Cauchi; Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Ausilio, Rv. 267528). Ebbene, la Corte d'appello, anche attraverso il richiamo alle argomentazioni del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, ha adeguatamente motivato su ciascuno di tali elementi ed ha valorizzato i plurimi riscontri, primo tra tutti il menzionato sequestro della sostanza stupefacente del 17 maggio 2017, oltre alla pletora di captazioni da cui emerge il protrarsi dell'attività di narcotraffico riferibile ai fratelli Asotrino, sicché la relativa motivazione non appare affetta dai vizi dedotti, non presenta alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà, né risulta espressa in violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Né vale, al fine di inficiare l'attendibilità delle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], insistere - come ha fatto [OSCURATO:PERSONA] sin dal giudizio di primo grado - sulla fallita individuazione fotografica dell'imputato, correttamente reputata un elemento neutro, alla luce dell'arresto in flagranza del collaboratore per quei fatti, avvenuto subito dopo l'acquisto di stupefacente e sulla scorta dell'indicazione nominativa dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come soggetti coinvolti. [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale, a giustificazione del mancato riconoscimento fotografico, ha osservato - con motivazione priva di contraddizioni - che [OSCURATO:PERSONA] aveva incontrato i fratelli [OSCURATO:PERSONA] in sole tre circostanze (il 17 maggio 2015 e in occasione di due viaggi a [OSCURATO:PERSONA], il primo in data antecedente all'arresto) e che il mezzo di ricerca della prova era stato espletato dopo un anno dagli eventi. Le sentenze di merito hanno inoltre posto in risalto quanto dichiarato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che, dopo essere stato scarcerato nel 2020, si era dedicato al traffico di eroina nel territorio di Crotone, rivolgendosi per l'approvvigionamento di stupefacente a [OSCURATO:PERSONA], che ha ricordato era solito occultare la droga in prossimità della sua abitazione. Sono poi state richiamate dettagliatamente le conversazioni del 2018, riguardanti la vicenda del recupero dei crediti da stupefacente vantati da [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] che, a causa del mancato pagamento di questi, aveva determinato la frattura dei rapporti commerciali di approvvigionamento dagli [OSCURATO:PERSONA], come già ricordato a proposito dell'esame dei motivi di ricorso riguardanti il capo 2). Il dato emergente dalle captazioni ha, secondo l'impostazione dei Giudici di merito, dunque fotografato le attività di spaccio organi tate-dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], con il 84 /'contributo operativo di [OSCURATO:PERSONA], per l'approvvigionamento del gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], nel periodo antecedente a febbraio 2018. Su tale complessivo dato probatorio si sono, poi, innestate le emergenze probatorie consistenti nelle captazioni dell'anno 2019, oggetto del presente procedimento, riguardanti la commissione di una pluralità di reati fine da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti espressivi dell'a ffectio societatis, con particolare riguardo alle intercettazioni relative ai capi 57), 59) e 61) della rubrica, attestanti l'attività di detenzione e spaccio svolta da [OSCURATO:PERSONA] unitamente a [OSCURATO:PERSONA], a sua volta legato ad [OSCURATO:PERSONA], come reso evidente sia dal colloquio del 1.8.2019 (in cui era stato redarguito da quest'ultimo per aver mancato un appuntamento), sia dall'affare della cessione all'acquirente Barilari, unitamente ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. E, ancora, sono stati valorizzati i fatti di cui ai capi 52) e 54) della rubrica, attestanti le forniture di stupefacenti, in data 8 e 20 giugno 2019, da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello non ha mancato altresì di evidenziare - quanto al tema controverso - la sintomaticità: i) dell'episodio del danneggiamento mediante esplosione di colpi di arma da fuoco dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta opera di [OSCURATO:PERSONA] per ragioni di spartizione territoriale dell'illecito traffico, come attestato dal contenuto della conversazione (n. 80) in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente rievocato la conversazione avuta con quest'ultimo che pretendeva l'uscita di [OSCURATO:PERSONA] dalla piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA]; ii) degli acclarati legami operativi del gruppo [OSCURATO:PERSONA] con il clan [OSCURATO:PERSONA], descritto al capo 63) dell'imputazione; iii) degli approvvigionamenti per il tramite di un non meglio identificato soggetto di nazionalità albanese, del trasporto della droga effettuato da [OSCURATO:PERSONA] (di cui all'intercettazione n. 258) e del progetto d'importazione di droga dal [OSCURATO:PERSONA] all'interno di container (conversazioni n. 258 e 176), con l'apporto di [OSCURATO:PERSONA]; iv) del contenuto della conversazioni del 19.1.2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale il secondo confidava al primo dei programmati approvvigionamenti di droga da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di esponente della locale isolitana di cui al capo 1), mostrava di consentirne l'attività nel territorio di pertinenza che, difatti, coincideva con la piazza di spaccio del gruppo [OSCURATO:PERSONA] («... e venite voi a [OSCURATO:PERSONA] e ci vediamo con gli altri ... (...) perché ci sono gli altri pure che vi vogliono vedere compà». Si tratta di elementi che - complessivamente considerati - sono stati ritenuti indicativi dell'esistenza di un'organizzazione di uomini e mezzi professionalmente dedita all'immissione stabile di droga nel mercato locale. Dunque, diversamente da quanto lamentato dai ricorrenti, le sentenze di merito non hanno affidato la prova dell'esistenza del sodalizio di cui al capo 48) alla sola parola dei due collaboratori di giustizia, bensì a una ben più ampia piattaforma probatoria che ha descritto il sodalizio come operativo sin dal 2013 e che aveva continuato nelle sue attività, senza alcuna cesura o crisi, pur dopo la cessazione dei rapporti commerciali con [OSCURATO:PERSONA], come attestato dalle conversazioni degli anni 2019 e 2020. I Giudici di merito (si veda in particolare la sentenza di primo grado nelle p. 90 e s. e nelle p. da 194 e s.) non hanno trascurato d'indicare le ragioni per le quali hanno disatteso la tesi della diversa qualificazione del fatto come ipotesi di concorso nel reato, valorizzando in tal senso 85 /1 •le specifiche modalità operative delle plurime condotte integranti il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, tali da escludere che esse si fossero esaurite nella realizzazione di più reati in concorso e che si sono, invece, sostanziate in un apporto al mantenimento e al rafforzamento della struttura associativa - sì di matrice familiare, ma allargata ad altri soggetti - assicurando stabili canali di rifornimento e garantendo una struttura logistica idonea. Si è, in definitiva, ritenuto che la ripetuta serie di acquisti e cessioni di stupefacenti (accertati con videoriprese, captazioni e sequestri) rendesse nitida la linea di demarcazione rispetto al concorso di persone nei singoli reati, emergendo elementi univoci sulla sussistenza della compagine associativa, quali i contatti continui tra i coimputati, la presenza di basi logistiche e l'uso di vetture con doppio fondo, i frequenti approvvigionamenti di droga tali da soddisfare altri gruppi organizzati (come nel caso di [OSCURATO:PERSONA]), i rapporti con il mercato estero, infine la forma organizzativa che, sebbene snella, involgeva comunque una ripartizione di compiti tra i vari associati. A tale ultimo proposito, le sentenze di merito hanno ritenuto accertata la direzione e organizzazione del gruppo da parte dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo diretto collaboratore del primo, in attuazione delle cui direttive s'interfacciava con i fornitori e assicurava il trasporto e lo stoccaggio di significative partite di narcotico per rifornire la piazza isolitana, avvalendosi entrambi della stretta collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] (p. 173 e s.) e [OSCURATO:PERSONA] (p. 166 e s.) anche per il recupero dei crediti derivanti dalla vendita dello stupefacente. Il calibro di [OSCURATO:PERSONA] è stato plasticamente descritto nella sua capacità d'interfacciarsi, per mezzo di [OSCURATO:PERSONA], con l'associazione mafiosa di cui al capo 1) e nell'attitudine a impartire disposizioni a [OSCURATO:PERSONA] quanto all'esazione del debito da [OSCURATO:PERSONA]. Le figure di [OSCURATO:PERSONA] (p. 179 e s.) e [OSCURATO:PERSONA] (p. 182) sono delineate quali stabili acquirenti della sostanza, poi destinata ai consumatori finali. Né - contrariamente a quanto obiettato dai ricorrenti - a diversa conclusione può condurre che alcuni degli imputati rivestissero, per l'appunto, il ruolo di stabili di stabili acquirenti, posto che - come si è già avuto modo di precisare al § 3.1.1. - non sono la diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare o il contrasto dei rispettivi interessi economici che possono escludere la realizzazione del fine comune costituito dallo sviluppo e dall'incremento del commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti di essi, sol che chi opera come acquirente o come fornitore sia stabilmente disponibile a ricevere le sostanze ovvero a rifornire con prospettiva durevole il sodalizio, superando la stessa funzione continuativa dei contributi, in tal modo apprestati, la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, realizzando attraverso la propria adesione un progetto indeterminato nel tempo e nel quantitativo la partecipazione al progetto associativo (Sez. 6, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275719 e Sez. 5, Cera, Rv. 261747 già citate). Integra, infatti, la condotta di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, ove sussista la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività dell'associazione, rivelando in tal modo la 86presenza dell'affectio societatis tra l'acquirente ed i fornitori (si vedano anche Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450 - 01 e Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Giaquinto, Rv. 267991 - 01). Ed è appena il caso di evidenziare che l'esistenza della consorteria non è esclusa - come pure è stato ipotizzato - ove la stessa, come nel caso di specie, sia imperniata per lo più intorno a membri della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest'ultimo ancora più pericoloso (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024, Casamonica, Rv. 285908 - 03; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261426 - 01; Sez. 1, n. 35992 del 14/06/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250773 - 01). Quanto, poi, al tema (prospettato nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ma cui hanno fatto riferimento anche gli altri ricorrenti) della valutazione dell'affermazione di responsabilità sulla base di conversazioni inter alios, le censure sono superate sulla base dell'obiettiva assenza dell'indicazione di ragioni di astio tra i colloquianti tali da giustificare ricostruzioni fantasiose ovvero calunniose ai danni dei terzi di volta in volta coinvolti nelle conversazioni, rilevandosi che, anzi, si trattava di dichiarazioni prevalentemente autoaccusatorie, estese ai soggetti di volta in volta nominati e che ciò garantisce la genuinità e la spontaneità delle dichiarazioni captate. È pertinente in proposito il principio espresso in sede di legittimità secondo cui «In tema di prove, il contenuto d'intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica» (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150 - 04; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414 - 01; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042 - 01). Sicché, a fronte di una motivazione scevra da fratture logiche, i motivi di ricorso sul punto si appalesano a-specifici perché nessuno dei ricorrenti ha indicato le ipotetiche incongruenze alla stregua delle quali le conversazioni captate potrebbero reputarsi travisate ovvero illogicamente interpretate. In alcuni ricorsi si è poi evidenziata - a ragione dell'inesistenza di un gruppo avente i connotati di un'associazione criminale - la ristrettezza del tempo di osservazione investigativa, ma tale constatazione è del tutto priva di rilievo, poiché si pone in manifesta contraddizione con il consolidato principio secondo cui «ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, e in particolare dell'affectio di ciascun aderente, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato» (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Annarante, Rv. 278440 - 02). E, come emerge dalla complessiva motivazione dei Giudici di merito, il monitoraggio ha colto il sodalizio in medias res, nel senso che l'attività illecita non era appena cominciata ma in pieno svolgimento da tempo, tanto da aver consentito il consolidamento delle modalità operative. 87Da ultimo, va escluso ogni rilievo al tema introdotto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] con i motivi nuovi (ripreso anche nei motivi aggiunti di [OSCURATO:PERSONA]), riguardante l'avvenuto annullamento con rinvio disposto dalla Sezione Terza della Corte di cassazione in data 5 febbraio 2026 della sentenza che, in separato processo celebrato con rito ordinario, aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del capo 48). Ciò in quanto - come già precedentemente chiarito - l'annullamento in parola è stato ragionevolmente disposto per un vizio di motivazione da parte dei Giudici di merito, in esito a un giudizio che si è svolto con il rito ordinario. È, dunque, evidente che il richiamato annullamento non è suscettibile di incidere sul presente procedimento, svoltosi con rito abbreviato, sia per tutto quanto sin qui detto in punto di adeguatezza della motivazione della Corte territoriale nel presente procedimento, sia perché un eventuale diverso epilogo giudiziale sarebbe comunque compatibile con difformi valutazioni dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato diverso regime di utilizzabilità delle prove, ferma restando - all'esito di quel giudizio di rinvio - la possibilità dei ricorrenti di ricorrere all'istituto della revisione, ove ne sussistessero i presupposti. 4.2. Il solo [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato il vizio di motivazione in punto di mancata qualificazione del sodalizio ai sensi del sesto comma dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La censura è inammissibile perché replica la medesima genericità del motivo di appello e, comunque, manifestamente infondata. Si sono già chiariti (si veda il § 3.3.) i presupposti in diritto per la configurabilità della fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, che sussiste a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Ponendosi nell'alveo di tali principi, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza dell'associazione minore valorizzando la concreta capacità operativa con tendenza a spingersi oltre la consueta base territoriale, la pluralità di reati fine e, comunque, degli approvvigionamenti e delle forniture programmate, la diversa tipologia di sostanze trattate e i quantitativi delle cessioni. È, dunque, corretta l'affermazione della Corte territoriale secondo cui, per l'assetto che il sodalizio si era dato non solo doveva escludersi che tutti i reati riferibili al sodalizio fossero connotati dalla lieve entità, ma anche e innanzi tutto che era stata concretamente concepita, sul piano programmatico e progettuale, solo la commissione di fatti di lieve entità. Tale conclusione non risulta in alcun modo superata da argomenti di segno contrario. I ricorrenti hanno, infatti, opposto argomenti privi di rilievo incentrati sulla modestia dei singoli fatti di cessione ovvero segnalato che in gran parte dei casi si era trattato di «droga parlata» in ordine alla quale non era stato possibile stabilire con esattezza quantità e qualità, affermando - non a caso in via meramente dubitativa - che non poteva dunque escludersi l'ipotesi della lieve entità del fatto. , 884.3. Ultimo tema comune è quello riguardante il confermato trattamento sanzionatorio e il ribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche. I motivi - prospettati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - non superano il vaglio di ammissibilità. La sentenza impugnata ha escluso il beneficio per tutti i suindicati ricorrenti sulla scorta della gravità dei fatti commessi e del ruolo di rilievo da ciascuno rivestito, non mancando di porre l'accento su fatto che, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], l'incensuratezza era stata valorizzata nella dosimetria della pena, applicata nel minimo edittale; il tutto in assenza di elementi, rinvenibili negli atti ovvero allegati dalla difesa, suscettibili di positiva valutazione. Con tale motivazione la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi, già citati in precedenza, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (ex multis, v. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). Peraltro, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). È inammissibile il motivo con il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano la mancanza della motivazione sull'adeguatezza degli aumenti applicati ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per i reati fine. Se è ben vero che «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), con la stessa sentenza è stato precisato «che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)». Tanto non è avvenuto nel caso in esame, poiché, gli aumenti sono stati parametrati, per esplicita affermazione del [OSCURATO:PERSONA] di appello, alla gravità di ciascuna delle singole condotte unificate ai sensi dell'art. 81 cod. pen. Dev'essere rigettata la doglianza svolta da [OSCURATO:PERSONA] in punto di ribadita operatività della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha in primo luogo chiarito che la recidiva infraquinquennale era stata correttamente contestata poiché l'ultima sentenza di condanna è divenuta irrevocabile il 30 ottobre 2019, mentre le condotte sub capi 57), 59) e 61) erano state consumate a far data dal 3 dicembre 2019 e sino al 24 febbraio 2020, al pari del delitto associativo sub 48), contestato 89 V"›con permanenza protrattasi sino alla sentenza di primo grado, in data 28 ottobre 2022. La Corte territoriale ha correttamente richiamato il principio espresso da Sez. U n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01, secondo cui, in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. Richiamate le condanne risultanti dal certificato del casellario, la Corte ha quindi chiarito che, alla stregua dell'omogeneità delle stesse e della loro reiterazione nel tempo, le condotte in scrutinio dovevano reputarsi senz'altro espressive, in concreto, di una maggiore pericolosità. Osserva il [OSCURATO:PERSONA] come tale motivazione sia rispettosa del principio secondo cui l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice e richiede adeguata motivazione, in particolare, con riguardo alla nuova azione costituente reato e alla sua idoneità a manifestare una maggiore capacità a delinquere che giustifichi l'aumento di pena (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA]. 263464 - 01) e che «Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Saraco, Rv. 284425 - 01); ciò che è avvenuto nel caso in esame. 4.4. È ora possibile esaminare i restanti motivi, tutti denuncianti più vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per i reati fine. [OSCURATO:PERSONA] sin d'ora osserva come si tratti di censure genericamente formulate, che si pongono su un piano astratto, a fronte della puntuale ricostruzione proposta dai Giudici di merito sulla base di una corretta metodologia, incentrata sull'analitica verifica del contenuto dei colloqui e sul corretto inquadramento degli stessi nel contesto nel quale si muovevano i protagonisti. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). 4.4.1. Inammissibile è il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che avversa la motivazione riguardante il ribadito coinvolgimento nei reati di cui ai capi 53) 95,1, dolendosi dell'avvenuto 90 ./q/rinvio da parte del [OSCURATO:PERSONA] di appello alla motivazione svolta a proposito di [OSCURATO:PERSONA] che, in entrambe le ipotesi, era il cedente la sostanza stupefacente e che, infatti, per il primo episodio risponde dell'omologo capo 52). La motivazione della Corte territoriale, a p. 177 e s., va infatti integrata con quella del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari p. 219 e s. e dà articolata ragione dell'inequivocabilità della prova a carico, costituita dalle intercettazioni ambientali nell'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA] e del tracciato del sistema di localizzazione satellitare sulla stessa installato, nonché del contenuto, solo apparentemente criptico dei dialoghi, invece certamente riferentesi alla sostanza stupefacente e la cui interpretazione - non manifestamente illogica - non è suscettibile di censura in questa sede, alla stregua dei principi in diritto già ampiamente richiamati al g 2.2.2., cui si rinvia. 4.4.2. Analoghe considerazioni valgono per le doglianze che [OSCURATO:PERSONA] rivolge alla motivazione della Corte territoriale in punto di confermata responsabilità per i reati fine. [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al ricorrente la motivazione della Corte di appello (p. 158 e s.) si salda con quella del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari (p. 206) che ha indicato puntualmente le intercettazioni, anche telefoniche, captate sull'utenza in uso al ricorrente, e chiarito le ragioni per le quali le stesse sono state ritenute indicative di vari episodi di cessione, realizzati con il medesimo modus operandi che vedeva la custodia e l'occultamento della sostanza illecita da parte del ricorrente sia nella sua abitazione, sia nel terreno agricolo di pertinenza. 4.4.3. Infine, inammissibilmente prospettati sono i dubbi di [OSCURATO:PERSONA] sull'idoneità della motivazione posta dai Giudici di merito a sostegno dell'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 57), 59) e 61), anch'essi ritenuti reati scopo del sodalizio, poiché anche in questo caso si sollecita una rivalutazione, non consentita in questa sede, delle conversazioni su cui si fondano le contestazioni. Lungi dall'inferire la responsabilità per tali epidosi sulla scorta della mera presenza nei pressi dell'abitazione dove avveniva la cessione dello stupefacente e dai suoi rapporti con il genero [OSCURATO:PERSONA] e di questi con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le sentenze di merito hanno valorizzato dati incontrovertibili emergenti non solo dalle captazioni, ma anche dalle immagini di telecamere e, quanto al capo 57), dal servizio di osservazione all'uopo predisposto che aveva condotto all'arresto dell'acquirente, costituendo peraltro un formidabile riscontro della natura stupefacente della merce oggetto dei dialoghi e degli scambi. 4.5. Quanto poi ai motivi incentrati sulla qualificazione dei reati fine come fatti di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, deve rilevarsi che la relativa deduzione è stata svolta dai ricorrenti, per vero genericamente, nel quadro dell'esame della diversa questione v della qualificazione dell'associazione per delinquere, come del resto era già avvenuto nei motivi di appello. Sicché è del tutto coerente con tale aspecificità che la Corte territoriale non si sia particolarmente diffusa sulla questione, avendolo comunque ritenuto, di fatto, assorbito dall'esclusione dell'ipotesi minore di cui all'art. 74, comma 6. , - ricordato che la 91 11:5configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, a quantità e qualità delle sostanze, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena - va detto che nel caso in scrutinio è dirimente l'affermata riconducibilità delle cessioni all'operatività di un sodalizio che non solo non includeva nel programma esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, ma che al contrario operava senza soluzione di continuità avvalendosi di modalità operative che facilitavano gli approvvigionamenti, di singoli come di gruppi. Ne discende che correttamente, con riferimento a chi operava all'interno del sodalizio, è stata in via generale esclusa l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, non potendosi prospettare sul punto alcun difetto di motivazione. 5. Procedendo ora ad esaminare le posizioni relative ai soggetti ai quali è contestato il reato associativo di cui al capo 63), l'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, occorre prendere le mosse dai soggetti che ne integrano il nucleo centrale e che lo caratterizzano, appartenenti alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]. Verranno poi esaminate le posizioni degli altri ricorrenti che rispondono di singole specifiche condotte anche in concorso, seppure collegate con le attività delle organizzazioni criminali oggetto delle imputazioni associative. 5.1 Nell'ordine sono stati dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 63), oltre che di una serie di altri reati fine, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5.1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto, con la sentenza di primo grado, responsabile dei reati di cui ai capi 63), esclusa l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90, 64), 70), 74), riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, 75), esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90, 76) e 104), riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, e, riuniti gli illeciti dalla continuazione e operata la riduzione per il rito, è stato condannato alla pena di anni dieci e mesi dieci di reclusione. La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 75) e 104) per non aver commesso il fatto e riducendo per l'effetto la pena inflitta ad anni nove e mesi sei di reclusione. A suo carico, pertanto, sono rimasti accertati dana sentenza impugnata i reati di cui ai capi 63), esclusa l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.RR. n. 309/90, 64), 70) e 74), riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90. [OSCURATO:PERSONA] è uno dei componenti dell'omonimo gruppo organizzato dedito al traffico e allo spaccio di stupefacente, composto anche dagli altri suoi congiunti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (indicati come "i pecorai"), coimputati in questo giudizio per gli stessi factti_e,--carico dei quali sono state valutate le medesime prove. „,/í 92L'esistenza dell'organizzazione è stata ritenuta provata in forza delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (già al vertice della cosca di 'ndrangheta operante in Crotone), [OSCURATO:PERSONA] (appartenente all'omonima cosca di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro, figlio di Alfonso, capoclan, cugino degli odierni imputati), [OSCURATO:PERSONA] (compagna di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta suocero di [OSCURATO:PERSONA], cl. 79, fratello degli odierni imputati), [OSCURATO:PERSONA] (appartenente alla cosca di 'ndrangheta Bagnato di Roccabernarda) e [OSCURATO:PERSONA] (appartenente al clan di [OSCURATO:PERSONA] di Cutro), nonché dagli episodi traffico e cessione di stupefacenti accertati a carico dei [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini. 5.1.2. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto, con la sentenza di primo grado, responsabile dei reati di cui ai capi 63), esclusa l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90, 65), 70), 96, 97) e 98), esclusa la recidiva, e, riuniti gli illeciti dalla continuazione e operata la riduzione per il rito, è stato condannato alla pena di anni venti di reclusione. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado. 5.1.3. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto, con la sentenza di primo grado, responsabile dei reati di cui ai capi 63), esclusa l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90, 79), 84), 85), 86), 87), 88), 89), 90), 91), 92), 93), 94), 95), 96), 97) e 98), e, riuniti gli illeciti dalla continuazione e operata la riduzione per il rito, è stato condannato alla pena di anni tredici e mesi due di reclusione. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado. 5.1.4. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto, con la sentenza di primo grado, responsabile dei reati di cui ai capi 63), esclusa l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90, 66), 71), 72), 74), riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, 75), esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/90, 76), 77) , riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, 80), 102), riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 e 104), riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, esclusa la recidiva, e, riuniti gli illeciti dalla continuazione e operata la riduzione per il rito, è stato condannato alla pena di anni venti di reclusione. La Corte di appello ha riformato la sentenza e ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 76) per non avere commesso il fatto, per l'effetto riducendo la complessiva pena ad anni diciannove e mesi dieci di reclusione. 5.1.5 [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto, con la sentenza di primo grado, responsabile dei reati di cui ai capi 63), escluse le circostanze aggravanti di cui all'art. 74, commi 3 e 4, d.P.R. n. 309/90, 66) e 104), riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, e, avvinti gli illeciti dalla continuazione e operata la riduzione per il rito, è stato condannato alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione. La Corte di appello ha riformato la sentenza e ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 66) per non avere commesso il fatto, per l'effetto riducendo la complessiva pena ad anni sette di reclusione. 93Ferrini è stato quindi ritenuto partecipe dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 di cui al capo 63), facente capo ai [OSCURATO:PERSONA], con compiti di coadiutore di [OSCURATO:PERSONA] nel confezionamento, nella custodia e nel trasporto dello stupefacente. 5.1.6. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto, con la sentenza di primo grado, responsabile del reato di cui ai capi 63), escluse le aggravanti di cui all'art. 74, commi 3 e 4, d.P.R. n. 309/90 e 70) e, avvinti gli illeciti dalla continuazione e applicata la riduzione per il rito, è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado. Il suo ruolo nel sodalizio era quello di consentire lo stoccaggio, l'occultamento e la conservazione dello stupefacente, in base alle direttive dei [OSCURATO:PERSONA]. 5.1.7. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto, con la sentenza di primo grado, responsabile dei reati di cui ai capi 63), esclusa l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90, 81), 82), 83), 84), 85), 86), 87), 88), 91), 92), 93), 94), 95) e, avvinti gli illeciti dalla continuazione e applicata la riduzione per il rito, è stato condannato alla pena di anni undici e mesi dieci di reclusione. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado. Secondo i giudici di merito, egli si adoperava stabilmente per lo stoccaggio e la vendita al minuto dello stupefacente. 5.2. Viene censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'associazione contestata ai sensi dell'art. 74 d.P.R. da tutti i predetti imputati; ciascuno di loro pone nel proprio rispettivo ricorso come primo motivo l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 per omessa risposta ai motivi di appello, con riferimento alla sussistenza della contestata associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 63) dell'imputazione. 5.2.1. [OSCURATO:PERSONA] lo pone come secondo motivo, perché in via del tutto preliminare avanza altra censura di violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 24 Cost. e all'art. 178 lett. c), cod. proc. pen., per l'inutilizzabilità del verbale illustrativo della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositati solo in sede di indagine suppletiva e senza dare avviso ai difensori; nonché per l'inutilizzabilità della consulenza depositata dal pubblico ministero nel maggio 2020, avente ad oggetto la sostanza stupefacente sequestrata, espletata ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen. e non dell'art. 360 cod. proc. pen. Tali doglianze prefigurano una violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio e vanno preliminarmente esaminate investendo alcuni elementi di prova che, se dichiarati inutilizzabili, comporterebbero una mutilazione della motivazione sulla quale questa Corte è chiamata a svolgere un controllo anche di completezza e logicità. Orbene la censura è inammissibile. Occorre ricordare che [OSCURATO:PERSONA], come tutti gli altri imputati, hanno richiesto ed ottenuto di accedere al giudizio abbreviato, rito nel quale vale la regola secondo la e «sono inutilizzabili / 94 //ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., in quanto affette da patologia correlata alla "violazione di un divieto probatorio", non tutte le prove assunte in "violazione dei divieti stabiliti dalla legge" ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen., ma solo quelle acquisite in spregio di una regola contenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o in violazione di regole procedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali» (Sez. 3, n. 32019 del 04/06/2025, Sparacino, Rv. 288547 - 01). Non possono formare oggetto di valutazione, quindi, solo gli atti affetti da nullità assoluta e da inutilizzabilità patologica, nei termini appena puntualizzati, non essendo prevista alcuna deroga alla rilevabilità di ufficio ed alla insanabilità di tali vizi (Sez. 1, n. 20834 del 01/03/2023, 0., Rv. 284539 - 01). La Corte territoriale si era già confrontata con tale eccezione e aveva richiamato pertinente giurisprudenza (Sez. 2, n. 39774 del 07/05/2022, Aiello, Rv. 283989 - 04) che esclude che il mancato deposito del verbale illustrativo della collaborazione implichi l'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni del collaboratore, evidenziando che una tale sanzione processuale non è prevista a presidio del pur regolamentato obbligo di redazione di quell'atto. In ogni caso il ricorrente ora lamenta che non gli è stato dato tempestivo avviso del deposito del verbale illustrativo, omissione che a maggior ragione può dirsi priva di alcuna conseguenza sanzionatoria sul piano processuale, tanto più in sede di giudizio abbreviato, nel quale l'opzione discrezionale dell'imputato aveva già cristallizzato il quadro probatorio con l'accettazione delle dichiarazioni dei collaboratori confluite nel fascicolo anche in assenza del richiamato verbale illustrativo. Né può dirsi che vi sia una violazione del diritto di difesa inquadrabile dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., visto che comunque il difensore disponeva dei verbali delle dichiarazioni che sarebbero stati utilizzati dal giudice nell'abbreviato da lui richiesto e visto che, se non sono acquisite tutte le dichiarazioni rese dallo stesso soggetto, non può essere prefigurata alcuna lesione delle prerogative dell'imputato (così Sez. 2, n. 37877 del 06/10/2020, Pg c. Bonaccio, Rv. 280509 - 01, che ha affermato tale principio in caso di mancata acquisizione delle trascrizioni integrali delle dichiarazioni al fascicolo in forma riassuntiva). La difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta anche che la consulenza tecnica sulla sostanza sequestrata a [OSCURATO:PERSONA] era stata espletata nelle forme dell'art. 360 cod. proc. pen. e non in quelle dell'art. 359 cod. proc. pen.; lamenta anche in questo caso una violazione del diritto di difesa inquadrabile dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. Tuttavia, le considerazioni svolte in ricorso sono del tutto avulse dal perimetro entro il quale la Corte territoriale ha articolato i suoi argomenti per disattendere l'analoga censura formulata con motivo di appello. I giudici catanzaresi hanno constatato dai contenuti dei verbali in atti che le operazioni compiute erano tutte ripetibili perché eseguite su alcuni campioni estratti per 0,19 grammi su complessivi gr 1022,13, lasciando gli altri in custodia al gabinetto della [OSCURATO:PERSONA]. E d'altronde la scelta del rito abbreviato ha comportato l'accettazione di questo accertamento tecnico, altrimenti destinato a rimanere nel fascicQlojiel pubblico ministero e a 95non transitare in quello del giudice del dibattimento, mentre la necessità di ripetere le operazioni non è stata nemmeno specificamente prospettata dal ricorrente, dopo avere accettato di essere giudicato allo stato degli atti. 5.2.2. Ritenuta inammissibile tale preliminare censura, occorre adesso esaminare le doglianze che tutti gli imputati muovono alla ricostruzione della fattispecie associativa. Rinviando alle considerazioni di ordine generale sui presupposti di applicabilità dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90, già formulate con riguardo alle altre analoghe imputazioni, va comunque ricordato che l'inquadramento giuridico della condotta associativa non si misura sui singoli episodi di cessione, ma va effettuato sulla base del programma delittuoso perseguito (Sez. 1, n. 41618 del 28/10/2025, Villini, Rv. 289062 - 01) e che per la sussistenza dell'elemento oggettivo è sufficiente l'esistenza di strutture, pur se rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 4, n. 36658 del 25/09/2025, Pg c. Covelli, Rv. 288651 - 01). Su questi due profili si concentrano in particolare gli argomenti di censura comuni a tutti i ricorsi, che per un verso criticano la sentenza quando valorizza le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sostenendo che sono generiche e non ne è stata verificata l'attendibilità, e per altro verso rimproverano ai giudici di avere valutato quali elementi di riscontro delle intercettazioni dai contenuti equivoci e dalle quali comunque non emergeva né una comunanza di intenti né una stabilità di vincolo. Si sostiene, in particolare, che non sarebbero stati compiutamente valutati i motivi di appello che avevano messo in evidenza come in alcuni passaggi dei colloqui intercettati si avesse prova che ognuno dei [OSCURATO:PERSONA] operava per conto proprio e senza conoscere gli affari trattati dagli altri; si sarebbe del tutto obliterato il fatto che in cinque mesi di operazioni investigative erano stati dimostrati solo quattro incontri tra i coimputati, dato incompatibile con la continuità operativa di una struttura organizzata; non sarebbero stati, infine, individuati gli ulteriori episodi di fornitura di stupefacente idonei ad escludere che quelli oggetto delle captazioni fossero solo indicativi di un concorso di persone nella realizzazione di singole condotte di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90. Il complesso di queste critiche non riesce ad evidenziare, però, specifiche fratture logiche nel percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale: anche quando esse lamentano la mancata valutazione dei motivi di appello si limitano a dolersi del fatto che alcuni dati, plausibilmente esaminati ed apprezzati dalla sentenza impugnata, avrebbero dovuto essere valutati dando ad essi un alternativo significato; in alcune censure si giunge anche ad introdurre, sotto le mentite spoglie di un rimprovero di incompletezza, argomenti che tendono a dimostrare come il ragionamento della Corte non debba essere considerato convincente, senza tuttavia segnalare alcuna effettiva lacuna nell'apparato giustificativo della decisione. 5.2.3. I giudici di merito hanno ravvisato i presupposti applicativi della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità, sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, acquisite in questo giudizio, e degli esiti delle 96intercettazioni e delle più ampie investigazioni svolte dalla polizia giudiziaria, apprezzando di ognuno di questi elementi l'attendibilità, interpretandone il significato, ma soprattutto collocando il significato probatorio di ciascuno di essi in un quadro pienamente coerente, logicamente saldo e solidamente strutturato. I giudici di appello avevano già evidenziato che i motivi di appello avevano assertivamente lamentato la mancata valutazione di attendibilità dei collaboratori senza confrontarsi con lo specifico giudizio formulato dal giudice di primo grado alle pagine 43 e 45 della sua decisione. La Corte territoriale aveva poi svolto un'ulteriore rivalutazione dell'attendibilità dei collaboratori, confutando uno per uno i rilievi proposti in senso contrario dalle difese (cfr. pagine 195 e seguenti della sentenza impugnata con considerazioni successivamente riprese esaminando ciascuna singola posizione degli imputati del reato associativo). I giudici di secondo grado hanno proceduto poi a rivalutare le dichiarazioni dei collaboratori nella loro interezza, descrivendone sinteticamente il vissuto e le ragioni per le quali potevano considerarsi in grado di conoscere i fatti di cui riferivano. Ne hanno, quindi, apprezzato la specificità che non è stata misurata sul numero dei singoli specifici episodi sui quali - come pretende la difesa - verificare l'esatta corrispondenza dei fatti provati dalle intercettazioni, peraltro riferibili a periodi diversi da quelli descritti dagli imputati di reato connesso; e che, invece, è stata più correttamente parannetrata alla precisione dei dati forniti da ciascuno di essi rispetto alle proprie rispettive conoscenze per confrontarle con le emergenze investigative e verificarne la rispondenza. Da una lettura integrata delle motivazioni dei giudici dei due gradi emerge che è stata congruamente valutata l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito delle stabili attività illecite dei suoi parenti e in particolare dei cugini odierni imputati, descrivendo le dinamiche che consentivano loro di gestire il traffico e lo spaccio di stupefacenti, i canali di approvvigionamento, i luoghi di occultamento dello stupefacente, la quantità delle forniture che venivano stabilmente garantite da loro referenti nelle zone di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le plurime piazze di spaccio dove avevano l'autorizzazione ad operare con il placet delle cosche locali di 'ndrangheta. Erano state positivamente apprezzate le altrettanto precise e su più punti convergenti dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], anch'ella vicina alla famiglia, perché compagna del suocero di uno dei [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva aggiunto altri dettagli sull'organizzazione dei trasporti di quantitativi ingenti di stupefacenti per forniture anche in favore di altri gruppi e rivenditori di sostanza. Adeguata e pertinente è la valutazione di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], considerato fonte credibile in ragione dei suoi accertati trascorsi nella cosca Bagnato di Roccabernarda, intraneo alle dinamiche criminali e capace di descrivere i componenti e le azioni illecite del gruppo [OSCURATO:PERSONA], le modalità con le quali intrattenevano tra loro i contatti evitando conversazioni telefoniche, i luoghi dove incontravano gli acquirenti e le modalità di occultamento. La sua attendibilità è stata correlata anche al fatto che egli ha descritto condotte criminali in cui egli era direttamente coinvolto. 97E congruamente sono state utilizzate anche le dichiarazioni dei collaboratori di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], pur sottolineando il differente apporto conoscitivo che esse fornivano e, in particolare, il riferimento temporale assai più risalente delle vicende, pur precise, riferite dal secondo. In particolare, i giudici di merito hanno spiegato, facendo riferimento a specifiche risultanze, come il modus operandi del gruppo, già invalso tra il 2003 e il 2004 e descritto da [OSCURATO:PERSONA], trovava riscontro in quello descritto per epoche più recenti dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presentava profili di perfetta corrispondenza in quello che emergeva dai colloqui intercettati. 5.2.4. Sicché del tutto irrilevante risulta il fatto che gli episodi in cui i coimputati risultano riuniti a discutere di affari illeciti in materia di stupefacenti durante le attività di intercettazione siano solo quattro e priva di pertinenza è la doglianza secondo la quale manca nella motivazione la ricostruzione delle singole operazioni di fornitura e smercio di stupefacenti, visto che la continuità di una prassi commerciale illecita con protagonisti i coimputati è logicamente tracciata dall'armonica corrispondenza di tutta questa sequenza di elementi. Quanto poi alle diverse interpretazioni delle conversazioni intercettate, che, secondo i ricorrenti, sarebbero state trascurate, va ricordato che «in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01); e che non può contestato un vizio di motivazione in ragione di singole frazioni di colloquio, suscettibili di un'interpretazione compatibile con la tesi difensiva, per criticare un'articolata e coerente valutazione complessiva che ricava il significato dei colloqui dall'interazione logica dell'insieme degli elementi valutati. La struttura associativa è stata delineata in base alle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno reso riconoscibili i ruoli agevolando la decodifica dei riferimenti, già estremamente chiari, contenuti nelle intercettazioni; il comune obiettivo affaristico e illecito è stato confermato dai commenti intercettati tra gli imputati sui quantitativi acquisiti e le somme da pagare, così come dalle discussioni sulla convenienza delle offerte, sulle somme da versare insieme ai fornitori, sulla distribuzione dei profitti della rivendita su piazza dello stupefacente. Si può pertanto concludere che tutte le censure formulate dai ricorrenti con riguardo alla configurabilità dell'art. 74 d.P.R. si risolvono in inammissibili valutazioni di merito. I profili di inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] (che, secondo alcuni ricorrenti, avrebbe avuto un interesse a ridimensionare le responsabilità del padre Alfonso) sono state vagliate e le difese si limitano a dissentire dalle conclusioni cui è giunte la Corte territoriale, affermando che la risposta fornita alle censure sarebbe apodittica e apparente; l'asserita genericità delle dichiarazioni dei collaboratori - lo si ripete - è insussistente, perché alcuni di cos oro iferiscono specifici episodi 98caduti sotto la loro percezione (così la [OSCURATO:PERSONA]) o metodi operativi seguiti dal gruppo confidati dai suoi componenti (così [OSCURATO:PERSONA]) o appresi in considerazione del ruolo rivestito nella cosca (così [OSCURATO:PERSONA]) o conosciuti per avere partecipato ad alcune operazioni dettagliatamente descritte (così [OSCURATO:PERSONA]). La chiamata in correità per un reato associativo, per essere circostanziata, non deve riguardare necessariamente specifici episodi storicamente collocati da riscontrare atomisticamente ma deve contenere solo la descrizione di un ruolo stabile continuativamente svolto da soggetti che compongono una struttura. I riscontri non vengono rinvenuti solo nelle intercettazioni acquisite a mezzo del trojan ma da tutte le attività svolte nel corso delle indagini, pertanto con ampio periodo di riferimento, e non valgono a riscontro dell'esistenza dell'associazione solo quelle relative ad un singolo imputato ma anche quelle svolte a carico degli altri componenti del gruppo. 5.2.5. Altra censura proposta da più ricorrenti, pur sotto profili diversi, attiene alla configurabilità dell'associazione armata di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90 (secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], secondo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], terzo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], motivo sub III-B del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ultimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]). Ciascuna delle difese sostiene in sostanza che, se è pur vero che emerge dalle dichiarazioni dei collaboratori che il gruppo dei "pecorai" disponesse di kalashnikov, fucili di precisione e pistole e che alcuni degli imputati sono stati trovavi in possesso di armi di provenienza illecita, non vi è prova che tale disponibilità l'avessero tutti per i comuni scopi dell'organizzazione. E così, ad esempio si afferma che non può valere come riscontro la condotta di detenzione di munizioni di cui al capo 76), accertata a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché essendo stati assolti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso fatto, si doveva giungere alla conclusione obbligata che quella fosse una detenzione di munizioni del tutto personale e non del sodalizio. Tuttavia, tale argomento si propone come una lettura alternativa di un elemento di merito, peraltro del tutto illogica se confrontata con l'articolata motivazione della sentenza impugnata, che segnala anche le condotte di detenzione di armi di diversi altri coimputati, disattendendo in forza di elementi di fatto la lettura riduttiva che le relega ad iniziative individuali di cui gli altri sodali non erano consapevoli. ti Il dato di fatto insuperabile sul piano della valenza logica di riscontro all'assunto e con il quale le difese non si confrontano è costituito dalle modalità di occultamento delle armi e dei luoghi in cui venivano nascoste, che sono comuni a modi e luoghi di occultamento dello stupefacente. E, d'altronde, «in tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416-bis, quinto comma, cod. pen. con riguardo all'associazione per delinquere di stampo mafioso, non richiede che la disponibilità di armi sia correlata agli scopi perseguiti dall'associazione criminosapurché si tratti di armi che 99 A=›non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono» (Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Borracino, Rv. 281212 - 01; Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Rv. 262714 - 01). La motivazione dà conto di tutti gli elementi indiziari univocamente dimostrativi del fatto che tutti i componenti del gruppo fossero consapevoli della disponibilità di armi da parte di alcuni loro e questo è razionalmente sufficiente ad integrare la circostanza aggravante, a prescindere dalla verifica puntuale se ciascuno specificamente fosse informato della tipologia o del numero delle armi a loro disposizione. 5.2.6. Infine può sin d'ora rilevarsi in via generale che le caratteristiche strutturali e operative del sodalizio, i quantitativi di sostanza commerciata, la gestione comune di rilevanti quantitativi di forniture e il notevole volume di affari illecito gestito sono tutti elementi adeguatamente valorizzati nella ricostruzione delle condotte dai giudici di merito e sono contestati nei ricorsi in maniera apodittica e controvalutativa per censurare la mancata applicazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90. Tuttavia la Corte ha correttamente applicato con percorso logico coerente e immune da vizi il principio secondo il quale, «in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la fattispecie autonoma di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non risulta configurabile nel caso in cui, pur se il sodalizio sia strumentale all'effettuazione di cessioni che, singolarmente considerate, presentino le caratteristiche descritte dall'art. 73, comma 5, d.P.R. citato, per l'attività complessivamente esercitata, per la molteplicità degli episodi, reiterati in un lungo arco di tempo e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di rilevanti quantitativi di sostanze, la condotta partecipativa sia incompatibile con il carattere della lieve entità» (Sez. 4, n. 36658 del 25/09/2025, Pg c. Covelli, Rv. 288651 - 02); e in tal caso la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, del [OSCURATO:PERSONA] è preclusa per tutti i sodali, ivi compresi quelli ai quali siano ascrivibili reati-fine di minore gravità. (Sez. 1, n. 41618 del 28/10/2025, Villini, Rv. 289062 - 01). 5.3. A questo punto possono esaminarsi partitamente i motivi formulati da ciascuno dei ricorrenti con riguardo alla propria rispettiva posizione. 5.3.1. [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo del suo ricorso sostiene che la sentenza impugnata sia incorsa in violazione di legge e vizio di motivazione inquadrando la sua condotta all'interno della fattispecie incriminatrice di cui al comma 2 del citato art. 74 e ritenendolo partecipe del sodalizio criminale. La censura ripropone il tema dell'arco limitato di intercettazione a mezzo trojan che non fornirebbe riscontro individualizzante della sua stabile disponibilità e offre degli elementi acquisiti una lettura alternativa dalla quale avrebbero dovuto trarsi la conclusione che egli svolgeva un'attività di venditore di stupefacenti in proprio. Tuttavia, queste considerazioni la difesa non si confrontano con l'articolata motivazione sul punto svolta dai giudici di merito che hanno condivisibilmente valorizzato la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla conversazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dedicata aionteggi dei profitti che venivano 100 /,',in accordo con gli altri sodali ripartiti pro quota tra loro, stabilendone con precisione l'ammontare per ciascuno e destinando una parte dei ricavi al pagamento dei fornitori. Egli gestisce i luoghi di occultamento dello stupefacente e, quando si lamenta dell'invadenza del fratello, secondo la sentenza impugnata, rivendica una propria prerogativa nel gruppo, piuttosto che una propria autonomia operativa. I giudici di merito hanno poi valorizzato l'episodio oggetto della contestazione sub 70), quando [OSCURATO:PERSONA] si rende protagonista dell'affannosa ricerca di stupefacente che il gruppo aveva occultato in via Corea del Sud e che era stato sequestrato dagli investigatori. Con lui si erano messi alla ricerca anche altri sodali, evidentemente interessati alla conservazione dello stupefacente, come [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA]. Con il quarto motivo del suo ricorso [OSCURATO:PERSONA] censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 per aver sussunto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della fattispecie incriminatrice di cui al comma 2 del citato art. 73 (capo 74). Veniva riproposto il motivo di appello avente ad oggetto la medesima questione e che si asserisce non essere stato valutato perché la motivazione non avrebbe risposto alle critiche sull'insufficienza degli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia già dal raffronto del testo della motivazione con quello dei motivi di appello emerge che la Corte territoriale li ha disattesi sulla base della ricostruzione delle attività di osservazione e pedinamenti della polizia giudiziaria e delle intercettazioni parallelamente svolte, dalle quali emerge la qualificata condotta di [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] si era recato nei pressi della collina dove il gruppo occultava lo stupefacente e aveva spostato due contenitori da un canneto all'altro; le taniche dopo una perquisizione non venivano trovate e i [OSCURATO:PERSONA] si erano accorti dell'attività investigative perché trovarono una penna della Guardia di Finanza nel luogo dal quale avevano spostato le taniche. [OSCURATO:PERSONA] il dato dell'assoluzione del fratello [OSCURATO:PERSONA] era stato preso in esame ed era stato ritenuto irrilevante, perché, a prescindere delle ragioni per le quali era stata disposta, non poteva elidere la valenza univocamente indiziante a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Sicché la censura mostra i suoi connotati di inammissibilità risultando meramente ripropositiva e rivalutativa. Del pari non di vizio di motivazione ma di mera contestazione in fatto con istanza rivalutativa deve parlarsi, nell'affrontare l'ultimo dei motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quando si lamenta il difetto di razionalità e logicità della spiegazione resa in motivazione sul diniego delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. e sull'entità abnorme della pena. Gli argomenti difensivi poggiano sostanzialmente sulle precedenti inammissibili prospettazioni contenute in ricorso, tutte tese a ridimensionare la gravità delle condotte, che era stata, invece, logicamente e motivatamente verificata dai giudici di merito. In assenza di elementi positivi emergenti in atti o segnalati dalla difesa, a fronte dell'apprezzamento dei fatti e delle condotte che precedevanofissazione dei parametri per 101determinare il trattamento sanzionatorio ed escludere la concedibilità delle attenuanti generiche, nulla di più razionale e logico poteva richiedersi alla Corte territoriale di quanto ha scritto nella sentenza impugnata. 5.3.2. [OSCURATO:PERSONA] nei primi due motivi del suo ricorso lamenta che non vi sarebbero elementi sufficienti per prefigurare la sua partecipazione all'associazione e che non vi sarebbe prova in particolare del suo ruolo apicale. La difesa, tra l'altro, segnala come anomalia il fatto che la contestazione associativa ha come data iniziale della condotta l'anno 2008, mentre i delitti-fine sono tutti consumati nel 2019, quindi ad oltre undici anni di distanza. Per questo censura la motivazione della sentenza impugnata che non si è fatta carico di chiarire come si possa individuare, al di là di ogni ragionevole dubbio, una condotta di dirigente dell'associazione in capo a [OSCURATO:PERSONA] fin da epoca così risalente. Il riferimento temporale del 2008 era correlato alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale da quella data in poi era stato ristretto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. e che aveva riferito notizie sul gruppo [OSCURATO:PERSONA] già operante all'epoca prima di essere ristretto. La difesa evidenziava tuttavia che dalle informazioni da lui rese con riguardo a quell'epoca non emergeva in maniera specifica la figura di [OSCURATO:PERSONA] né tantomeno la sua posizione di vertice nel sodalizio. Sotto tale profilo la censura, pure ammissibile, è infondata. Se è pur vero che non vi è specifica prova del momento in cui [OSCURATO:PERSONA] abbia assunto la posizione di vertice nel racconto di [OSCURATO:PERSONA] riferibile ad epoca più risalente, la Corte territoriale ha ricavato conferma di tale sua posizione dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che lo ha indicato come dirigente del gruppo descrivendone le sue attività operative, in particolare quando ha parlato di lui come di un "referente", e da quelle di [OSCURATO:PERSONA], che lo ha indicato come "perno" dell'organizzazione insieme al fratello [OSCURATO:PERSONA]. Né può dirsi che la Corte territoriale abbia ricavato il dato da accuse aspecifiche, poiché entrambi i collaboratori di giustizia hanno riferito di modalità operative ben precise del gruppo e a queste ha correlato il ruolo di vertice e di rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA]. La conferma del fatto che [OSCURATO:PERSONA] esercitasse poteri decisionali è stata tratta da una circostanza concretamente rilevante quale il suo intervento nella conversazione del 28/05/2019, nella quale, discutendo di forniture, pagamento e distribuzione di profitto è lui che stabilisce che con determinati soggetti, rivelatisi scorretti, non si sarebbe dovuto più trattare. A ciò si aggiungano i significativi specifici episodi che ne confermano il ruolo di rilievo nella gestione delle attività del gruppo. Seppure nella sentenza non si indica una data certa del momento in cui [OSCURATO:PERSONA] assume un ruolo apicale nel sodalizio, gli elementi descritti sono razionalmente stati ritenuti idonei a dimostrare che egli fosse già noto come soggetto di ver in dalle prime attività delgruppo. kz5.3.2.1. È invece da considerarsi inammissibile il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si chiede l'annullamento della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., con specifico riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 (capi 65 e 70 dell'imputazione). Sebbene così enunciato, il motivo di censura si sviluppa sottolineando l'estemporaneità delle due condotte, che vengono ridimensionate nei loro contorni con argomenti di merito per invocare, infine, l'applicabilità del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90. Si tratta di doglianza nella sostanza contraddittoria e in ogni caso aspecifica, oltre che avulsa dal contesto ricostruttivo generale intessuto nella motivazione della sentenza impugnata, all'interno del quale sono stati plausibilmente letti gli elementi a suo carico per tali reati fine. 5.3.2.2. Censure analoghe di vizio di motivazione e di violazione di legge sono state proposte nel quarto motivo con specifico riferimento ai reati di cui agli artt. 110, 648, 697 cod. pen. e 23 I. n. 110/1975 (capi 96, 97 e 98 dell'imputazione). Le suddette imputazioni riguardano la ricettazione e la detenzione di armi sequestrate all'interno di un uliveto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], lì occultate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La condotta di [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta provata dal suo atteggiamento univoco consistito prima in una serie di passaggi sul posto indicativi di un'attività di vigilanza e poi, dopo il sequestro, nella sua verifica circa la sussistenza di telecamere poste dalle forze dell'ordine. Secondo il difensore i giudici di merito avrebbero violato il divieto di praesumptio de praesumpto. Ma la doglianza non si confronta con la complessiva ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, dove, in relazione a tali reati, non si effettua una doppia presunzione ma si articola un ampio ragionamento indiziario che correla in un armonico quadro logico il comportamento dell'imputato prima del sequestro delle armi e quello tenuto dopo il sequestro. I suoi contegni trovano, nelle razionali conclusioni dei giudici di merito, univoca spiegazione alla luce delle prassi operative seguite dal gruppo nell'apprestare luoghi di occultamento per lo stupefacente con le medesime modalità e vengono logicamente spiegati nella loro scansione cronologica come causati prima dalla presenza delle armi da vigilare poi dall'inspiegabile (per i sodali) sparizione di esse, dopo che erano state sequestrate. 5.3.2.3. Infine, aspecifica e reiterativa è la censura oggetto del quinto motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, con riguardo ai quali si lamenta un'omessa motivazione ma non si indicano né gli elementi che avrebbero dovuto essere valutati e sarebbero invece stati trascurati né i punti di frattura logica che dovrebbero rinvenirsi percorso determinativo della sanzione. La motivazione della sentenza impugnata, condividendo e richiamando punto per punto la sentenza di primo grado, aveva indicato tutti i profili di gravità della condotta che giustificavano sia il diniego del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. sia la misura della pena, anche con riguardo agli aumenti applicati, di cui veniva sottolineata l'adeguata proporzione rispetto ai singoli reati fine. 1035.3.3 [OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso contesta il suo ruolo di partecipe che tuttavia emerge chiaramente non solo dalla conversazione più volte richiamata che lo vede protagonista del riparto dei profitti del sodalizio, ma anche dalle specifiche condotte di ausilio del gruppo e dai reati fine da lui commessi, valorizzati congruamente dalla Corte territoriale perché capaci di stagliare la sua operatività nell'organizzazione; tra questi viene sottolineata, in particolare, la condotta di cui al capo 91) riguardante la detenzione di ben kg 1224 di marijuana, funzionale al volume di affari del sodalizio, vicenda la cui ricostruzione non è stata nemmeno attinta dai motivi di appello. Oltre alla condotta associativa a suo carico sono state accertate le condotte (sia in materia di armi sia in materia di stupefacenti) di cui ai capi 79), 84), 85), 86), 87), 88), 89), 90), 91), 92), 93), 94), 95), 96), 97) e 98). 5.3.3.1. Con i motivi di ricorso successivi al primo, [OSCURATO:PERSONA] propone una lettura alternativa e parcellizzante del quadro probatorio composito che ha consentito di inquadrare tutti i suoi comportamenti nella costellazione di illeciti rubricati in imputazione. Nel secondo motivo egli si limita a denunciare violazione degli artt. 192, 533 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 in relazione alla cessione di stupefacente contestata al capo 79) e al diniego del riconoscimento della lieve entità con correlati vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. e con subordinata richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. La vicenda riguarda la cessione di 6 grammi di cocaina ai fratelli Giancotti il 05/09/2019 ee è stata ricostruita dai giudici di merito sulla base di una telefonata dell'acquirente Giancotti ad [OSCURATO:PERSONA], non appena atterrato a [OSCURATO:PERSONA] e mentre si trovava in Botricello, poco lontano da [OSCURATO:PERSONA], dove era collocato lo stupefacente. La lettura alternativa degli elementi di prova con la prospettazione che Giancotti potesse avere disponibilità dello stupefacente già prima di scendere dall'aereo è stata vagliata, così come l'interpretazione della condotta come possibile fatto di lieve entità, con specifico esame da parte del provvedimento impugnato che le ha motivatamente disattese. Le doglianze si risolvono, quindi, in argomenti di mero dissenso senza far emergere fratture logiche. 5.3.3.2. Poi, nel terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per l'illogica esclusione della destinazione venatoria delle armi di cui ai capi 84), 86), 88), 89), 92), 93), 55), 96) e 98). Ma anche tale censura propone argomenti controvalutativi e si risolve in una protesta per il fatto che non basterebbe sottolineare l'identità di luogo e di modalità di occultamento delle armi e della droga per affermare la comune riconducibilità della destinazione di tali oggetti alle finalità illecite e agli interessi del gruppo. La difesa finisce così per richiedere un diverso apprezzamento di merito di una condotta ben lontana dalle mere esigenze venatorie, visto che le armi detenute erano sette fucili e una canna di fucile e nelle videoregistrazioni emerge, secondo il motivato acc -amento dei giudici di merito, 104che l'imputato le maneggiava senza indossare l'abbigliamento da cacciatore, come invece sostiene la difesa; e l'illecito viene inequivocabilmente proiettato nell'apprezzamento degli stessi giudici verso le finalità dell'organizzazione grazie ad un apparato argomentativo ben più ampio della riduttiva ricostruzione contenuta nel motivo di censura. 5.3.3.3. Ancora il quarto motivo di ricorso censura l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica dei reati concernenti la detenzione contestuale di plurime armi (capi 84, 86, 92 e 93) e la manifesta illogicità nella determinazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione per i reati satellite concernenti le armi e la loro ricettazione (capi 84- 90, 92-94, 96-97), con conseguente vizio di motivazione. In particolare, lamenta che i fatti di cui al capo 84) e al capo 92) dovevano giustificare un aumento per soli due reati satelliti e non per tante condotte quante erano le armi indicate in ciascuno dei due capi di imputazione. La censura è inammissibile perché, come si ricava dalla sentenza di primo grado (p. 350), sul punto confermata dalla sentenza impugnata, l'aumento è stato applicato nella misura di mesi sei di reclusione per ciascuna di quella condotta, considerandole unitariamente e non moltiplicando gli aumenti per ciascuna delle armi detenute. Del tutto apodittica è la censura circa la sproporzione e l'illogicità degli aumenti di pena per i reati satellite che sono correlati alle valutazioni svolte sulle caratteristiche delle condotte del ricorrente (il suo ruolo di fondamentale snodo dell'organizzazione, la quantità e la qualità dello stupefacente e delle armi e munizioni detenute, la professionalità dell'attività criminale, la pericolosità espressa dall'imputato). Com'è noto, «in tema di reato continuato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Pg c. Randisi, Rv. 288800 - 01). 5.3.3.4. Manifestamente infondata è la quinta censura riguardo l'intervenuta prescrizione dei reati contravvenzionali di detenzione abusiva di munizioni di cui ai capi 88) e 95), in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen. e 697 cod. pen. I fatti sono del 05/10/2019 e la sentenza di primo grado del 28/10/2022; in relazione alla data di commissione delle condotte deve darsi applicazione al principio secondo il quale «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg c. Polichetti, Rv. 288175 - 01). 105Il termine prescrizionale è rimasto, quindi, sospeso per un anno e sei mesi dal 27/01/2023, data di scadenza del termine per il deposito della motivazione, fino al 26/07/2024; e poi rimane nuovamente sospeso dopo la sentenza di secondo grado, emessa il 16/01/2025, per un anno e sei mesi. Quindi la prescrizione non può dirsi maturata. 5.3.3.5. Infine, tutte versate nel merito e prive di ogni specifico riferimento a fratture logiche della motivazione risultano le conclusive censure, compendiate nel sesto motivo, di violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen., nonché di carenza, manifesta illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova nella motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio complessivo. La genericità delle considerazioni sul ruolo dell'imputato, incompatibile con le argomentazioni in fatto e in diritto, congruamente intessute nella motivazione della sentenza impugnata, preclude la loro valutazione in sede di legittimità. 5.3.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto con il primo motivo censure del tutto sovrapponibili a quelle già esaminate circa la sussistenza dell'associazione; quanto al suo ruolo all'interno del gruppo, esso è stato razionalmente ricostruito anche in relazione alle attività illecite da lui svolte e alla ripartizione dello stupefacente acquistato e da cedere, nonché dei profitti così ricavati, anche a suo favore. Lo stesso dicasi per il terzo motivo relativo alla configurabilità dell'aggravante di cui 'al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 con riguardo alla disponibilità delle armi. Il suddetto imputato ha poi articolato altri nove motivi. 5.3.4.1. Nel secondo motivo ha contestato la qualificazione giuridica della sua condotta ai sensi del comma 2 del citato art. 74, operata dai giudici di merito che lo hanno ritenuto promotore ed organizzatore del sodalizio criminale, e ha lamentato l'omessa risposta ai motivi di appello. La difesa sostiene che la Corte territoriale non avrebbe affrontato i rilievi, contenuti nell'atto di appello, con riguardo all'inidoneità degli elementi acquisiti a dimostrare il ruolo di coordinamento e di direzione di [OSCURATO:PERSONA], ma nel ricorso non si confronta con le congrue e specifiche valutazioni delle circostanze univocamente indicative di questa sua posizione nel gruppo. In quest'ultimo ciascuno manteneva comunque un certo margine di autonomia operativa ma sulle questioni fondamentali inerenti alla gestione del mercato il ruolo di coordinatore di [OSCURATO:PERSONA] era reso evidente, secondo la Corte territoriale, dal fatto che il fratello [OSCURATO:PERSONA] lo metteva a parte delle sue attività e che [OSCURATO:PERSONA] gli chiedeva conto della presenza dello "zingaro" nella "casa al mare", dove era occultato stupefacente, e lo orientava nelle scelte successive riguardo gli affari. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nell'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] mostrava di farsi carico dell'allarme del gruppo per le telecamere che erano state posizionate nei luoghi in cui custodivano la merce illecita ed egli era stato colui che aveva intrattenuto i rapporti commerciali con i soggetti di Crotone e di [OSCURATO:PERSONA] per la gestione degli affari in materia di stupefacejiti. 106Su quest'ultima circostanza, concretamente dimostrativa di ruoli gestionali e di rappresentanza, la Corte territoriale ha formulato una coerente valutazione delle fonti di prova convergenti, costituite dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e dalle intercettazioni. A fronte di questi solidi elementi le considerazioni difensive propongono un'inammissibile prospettazione alternativa in fatto. 5.3.4.2. Con i successivi motivi (dal quarto al decimo del ricorso) si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 per aver sussunto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della fattispecie incriminatrice di cui al citato art. 73 d.p.r. cit. e per omessa risposta ai motivi di appello con riguardo ai fatti illeciti di cui ai capi 66), 71), 74), 77), 80), 102) e 104) dell'imputazione. In realtà per ciascuna di queste vicende la difesa ripropone i rispettivi motivi di appello formulati avverso la sentenza di primo grado, sostenendo che non sono stati adeguatamente valutati, ma anziché denunciare vizi logici nella ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza impugnata formula letture alternative e parcellizzate degli elementi già debitamente valutati. Si tratta di critiche del tutto parcellizzate e mutilate dalle risultanze emerse circa il ruolo dell'imputato nell'associazione dedita al traffico e allo spaccio di stupefacenti, al fine di eludere la altrimenti robusta valenza indiziante dei dati rilevati attraverso le attività investigative. Il capo 66) è relativo alla consegna di gr. 45,3 di cocaina da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] che, a loro volta, l'avevano consegnata a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], ai quali infine era stata sequestrata. Secondo la difesa non bastava a dimostrare la condotta di reato la prova degli incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il giorno precedente all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con lo stupefacente. Ma la Corte aveva valorizzato la sequenza cronologica tra questi incontri, i contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da una parte e [OSCURATO:PERSONA] dall'altra, la successiva visita di [OSCURATO:PERSONA] a casa di [OSCURATO:PERSONA], l'ancora successivo incontro per la consegna dello stupefacente presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e infine il sequestro a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il tutto cementato dalla conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parlavano dei viaggi di [OSCURATO:PERSONA] per recarsi dai [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] a prelevare stupefacente. Il capo 71) riguarda la cessione da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] di gc 44 di cocaina, poi sequestrata. La carenza della motivazione, segnalata dalla difesa, a fronte dell'articolato percorso argomentativo, dovrebbe rinvenirsi nel fatto che non si indica il dato dimostrativo dell'avvenuta cessione. E tuttavia la Corte territoriale ha preso in esame gli elementi, interpretandoli alla luce della metodica seguita da [OSCURATO:PERSONA] per le cessioni, sulla base di quanto accaduto in altri episodi e delle istruzioni da lui stesso impartite al fratello [OSCURATO:PERSONA] (non usare il telefono, privilegiare gli incontri personali per le trattative e fare recare i clienti a casa per le forniture): risultavano una serie di incontri con [OSCURATO:PERSONA] presso la carrozzeria (ma senza che mai fosse portata lì una 107macchina per effettuarvi lavori di manutenzione) e seguiti poi da una visita a [OSCURATO:PERSONA] presso la casa di [OSCURATO:PERSONA]. In quest'ultima occasione, secondo la metodica consueta quando doveva procedere a cessioni di stupefacente, [OSCURATO:PERSONA] si era allontanato, si era recato in una collinetta e poi era tornato da [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva atteso a casa. L'intellegibilità delle ragioni di questi, altrimenti inspiegati, movimenti proviene da una lettura logicamente sorretta da argomenti ricavati da altri elementi di prova altrettanto certi. Il capo 74) richiama la vicenda della detenzione di kg 9 di cocaina, occultata in un terreno incolto e ancora una volta il ricorso ripropone temi già valutati congruamente dal giudice dell'appello. Il fatto che la tanica contenente lo stupefacente non fosse stata trovata è logicamente spiegato sulla base degli altri elementi che mostrano come i [OSCURATO:PERSONA] si erano adoperati per spostarla quando avevano trovato nei paraggi una penna della Guardia di Finanza e avevano temuto che fossero in corso controlli di polizia. La difesa ha sostenuto che la Corte non aveva valutato che le riprese delle telecamere non avessero rilevato alcun comportamento significativo, ma si tratta di una mera asserzione della difesa che legge dal suo punto di vista un dato razionalmente interpretato dalla Corte territoriale: [OSCURATO:PERSONA] veniva ripreso mentre percorreva la strada stretta che accedeva ai luoghi dove il fratello [OSCURATO:PERSONA] aveva collocato la tanica con lo stupefacente e mentre controllava con circospezione il luogo; era stato lui a trovare la penna, indizio di un controllo investigativo riservato, e se ne era platealmente allarmato. Tali dati sono inequivoci, come correttamente hanno rilevato i giudici di merito, perché dimostrano che egli svolgeva un sopralluogo per vigilare affinché lo stupefacente rimanesse ben custodito e che un eventuale suo rinvenimento avrebbe danneggiato anche lui. Quanto poi alla deduzione secondo la quale la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fosse confusa e non consentisse l'interpretazione che ne aveva dato la Corte territoriale si tratta mera protesta controvalutativa non meritevole di ulteriore attenzione, a fronte della chiara decodificazione che ne hanno potuto svolgere i giudici di merito. Il capo 77) riguarda la cessione a [OSCURATO:PERSONA] di gr. 150 di cocaina a fronte di un pagamento di euro 5800,00 e ripropone il giudizio del difensore sulla presunta inintellegibilità dei dialoghi intercettati, dei quali la Corte territoriale dà, invece, una plausibile e lineare (quindi insindacabile in sede di legittimità) spiegazione alla pagina 215 della sentenza impugnata. Il capo 80) riguarda la cessione a [OSCURATO:PERSONA] di gr. 5,6 di cocaina, poi sequestrata, e anche in questo caso le censure difensive non si confrontano con i serrati argomenti contenuti in sentenza, che valorizzano le cospicue comunicazioni via sms intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e i movimenti tipici degli appuntamenti curati dall'imputati per la consegna dello stupefacente. Il capo 102) e il capo 104) hanno rispettivamente ad oggetto due episodi di cessione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], di un quantitativo imprecisato di cocaina. [OSCURATO:PERSONA] in questo caso è l'applicazione della metodica accertata nelle attività illecite dell'imputato che ha consentito alla Corte territoriale di dare compiuta spiegazione d -elementi acquisiti circa i 108precedenti contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prima telefonici, poi con una visita di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e Crotone, seguiti ancora da una visita di Cenerino a [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e infine da un sms che confermava il buon esito dell'operazione. E i riferimenti al "leon" o alle "fragole" in assenza di alcun riscontro concreto nelle attività lecite dei soggetti coinvolti, che potesse ricondurre il colloquio ad altra causale, concorrono a formare il quadro indiziario proponendosi come indicazione criptica della sostanza stupefacente. Le stentoree proteste difensive sulle illazioni, sulle suggestioni e sulla mancanza di argomenti seri e concreti nella sentenza impugnata possono avere un'apparente plausibilità nei motivi di ricorso sopra richiamati solo perché omettono di fare i conti con la ricostruzione del quadro complessivo degli elementi a carico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] con riguardo a tutte le imputazioni a suo carico, come tra loro connesse. 5.3.4.3. Non miglior sorte può avere l'ultimo motivo di ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. per difetto di razionalità e logicità della spiegazione resa in motivazione sul diniego delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. e sull'entità abnorme della pena. Le statuizioni dei giudici di merito risultano giustificate ampiamente dai due precedenti penali in materia di armi e da uno specifico in materia di droga, dalle dimensioni del volume di affari illeciti gestito dall'imputato, dalla dedizione professionale al commercio di stupefacenti dell'imputato, dal ruolo assunto e dalla protrazione nel tempo degli illeciti. 5.3.5. Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che il suo ruolo nell'associazione era stato ricostruito valutando come elementi a suo carico le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che lo indicava come la persona che collaborava con [OSCURATO:PERSONA] e si occupava dello smercio di droga su Crotone; venivano anche valorizzate le conversazioni che ne attestavano la partecipazione con altri sodali ad una riunione del 28/05/2019 nella quale si era discusso della qualità di una partita di sostanza da loro acquistata, procedendo all'apertura di un imballaggio e alla suddivisione in pacchetti di cellophane, e tra queste in particolare le conversazioni nn. 209, 199, 200 e 203 e gli ulteriori riscontri derivanti dai sequestri effettuati e dalle immagini estrapolate dei sistemi di videosorveglianza. Veniva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 di cui all'art. 104) in base alla ricostruzione - attraverso intercettazioni e videoregistrazioni - dell'incontro avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso dei quale si consuma una consegna di stupefacente. Secondo il ricorrente, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non emergerebbe alcuna adesione all'associazione ma al più un rapporto di collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] limitato al solo [OSCURATO:PERSONA] e che, invece, vengono interpretate come indicative di un contributo al gruppo. [OSCURATO:PERSONA], si sostiene l'illogicità della ricostruzione dei contenuti dei colloqui di cui ai nn. 199, 200, 201, 202 e 203 del 28/05/2019, ritenuti dimostrativi della sua partecipazione alla riunione del 28/05/2019, mentre in realtà egli non è presente nelle conversaziani-nn. 199 e 200 perché la voce a lui attribuita, in realtà, non è la sua. / 109Quanto alle conversazioni successive, da esse, secondo la difesa, poteva ricavarsi solo che egli è vicino a [OSCURATO:PERSONA], monitorato con il captatore informatico, il quale però effettuava degli spostamenti motorizzati. [OSCURATO:PERSONA] raggiungeva successivamente [OSCURATO:PERSONA], dopo che costui, spostatosi in luogo aperto, si recava in un luogo chiuso e lì cominciava un nuovo dialogo che non aveva alcuna continuità con quelli precedenti. La difesa lamenta che dinanzi a queste deduzioni già formulate con l'atto di appello la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata né avrebbe provveduto ad approfondire i dubbi sul riconoscimento della voce attribuita al [OSCURATO:PERSONA], rigettando anche la richiesta di perizia fonica. Infine, lamenta che gli argomenti in base ai quali la Corte territoriale aveva ritenuto accertata l'identificazione della voce di Ferreri erano illogici perché basati solo sul fatto che veniva riconosciuta la voce nelle conversazioni successive. 5.3.5.1. Orbene, prendendo le mosse da quest'ultima doglianza che incide sulla composizione del quadro probatorio, occorre evidenziare che la censura è meramente ripropositiva di quella contenuta nell'atto di appello e non si confronta con l'ampia tessitura argomentativa contenuta nella sentenza impugnata. La Corte di appello di Catanzaro ha innanzitutto spiegato perché il rapporto qualificato di collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] refluiva sull'intera struttura associativa, che veniva ricostruita dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] spiegando la distribuzione dei ruoli all'interno di essa; ai fini dell'operatività dell'organizzazione il compito di [OSCURATO:PERSONA] era quello di curare l'importante piazza di spaccio di Crotone, snodo cruciale per gli affari del gruppo, del quale [OSCURATO:PERSONA] era quindi un terminale. Per questo l'intercettazione n. 199 era stata considerata rilevante; essa registrava la riunione del 28/05/2019 alla quale partecipavano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per effettuare prima dei conteggi e poi la ripartizione di sostanza e la voce di [OSCURATO:PERSONA] veniva riconosciuta in uno scambio di battute con [OSCURATO:PERSONA] alle ore 18,40 che alludevano al fatto che egli doveva prendersi una parte della merce che stavano smistando. Il dubbio sull'identificazione operato era stato respinto perché dedotto in maniera del tutto generica e avanzato nell'ambito di un giudizio abbreviato, senza allegare né una consulenza di parte né alcuno specifico elemento che potesse giustificare le perplessità dedotte; tanto più che la successiva parte di conversazione vedeva partecipe il [OSCURATO:PERSONA] con certezza e senza alcuna contestazione del ricorrente. La Corte territoriale aveva anche evidenziato la fallacia dell'argomento che metteva in dubbio l'identificazione sol perché risultava che [OSCURATO:PERSONA] si fosse spostato con mezzo motorizzato, visto che restava plausibile che il [OSCURATO:PERSONA] lo avesse accompagnato a fronte del riconoscimento della sua voce nella conversazione antecedente lo spostamento. [OSCURATO:PERSONA], con considerazione conclusiva, la Corte territoriale riteneva elemento di vigore probatorio decisivo il passaggio del colloquio dal quale emergeva che egli era stato messo a parte dei resoconti sugli introiti, sulla loro ripartizione, sugli approy~menti e sui successivi 110 L iacquisti e sulle somme da reinvestire. E ciò costituiva riscontro individualizzante rispetto alle specifiche e attendibili dichiarazioni a suo carico del collaboratore di giustizia. 5.3.5.2. Secondo la difesa, poi, la cessione di cui al capo 104) era stata ritenuta dimostrata - in maniera illogica - dalla occasionale presenza di [OSCURATO:PERSONA], mentre costui era sul posto con la propria auto e non insieme a [OSCURATO:PERSONA]. La vicenda era stata ricostruita come l'acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una partita di stupefacente, avvenuto il 16/03/2019, alle ore 13,10, quando egli era giunto a [OSCURATO:PERSONA] con la sua autovettura in un luogo dove lo attendevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali si aggiungeva poi [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con la sua autovettura si era allontanato seguendo quella di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era rimasto ad attendere. In seguito, [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto ritorno a Crotone e nello stesso arco di tempo necessario per coprire il tragitto da [OSCURATO:PERSONA] a Crotone il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva scambiato un messaggio e una telefonata con [OSCURATO:PERSONA] per dare conferma dell'arrivo della "fragola". Gli elementi di prova con i quali era stata effettuata tale ricostruzione erano costituiti dall'esito delle intercettazioni e dalle videoregistrazioni degli spostamenti. La difesa lamenta che non si era tenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non era giunto sul posto con [OSCURATO:PERSONA] ma successivamente e con la propria autovettura; poi insieme a [OSCURATO:PERSONA] si era allontanato. Tuttavia tale censura non si confronta con il fatto che per i giudici di merito il profilo più rilevante della ricostruzione non era questo, ma semmai il comportamento di [OSCURATO:PERSONA], successivo all'arrivo di [OSCURATO:PERSONA]; egli lo aveva atteso, aveva anche atteso che si allontanasse con [OSCURATO:PERSONA] per recarsi nelle vicine abitazioni di [OSCURATO:PERSONA] dove era avvenuta la consegna ed era rimasto sul posto in modo non altrimenti spiegabile se non con la necessaria attività di vigilanza e vedetta nel caso fossero sopraggiunti investigatori ad effettuare controlli. Del tutto irrilevante a questi fini è il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe sceso dalla macchina ad osservare, posto che comunque non è contestato che egli rimase lì fino al completamento della consegna e non si conosce altro plausibile motivo di tale comportamento; mentre del tutto inammissibile appare il richiamo, precluso in sede di legittimità, al confronto tra quanto descritto nella sentenza e la visione dei fotogrammi delle immagini. Si denuncia in sostanza non un travisamento del fatto ma un'interpretazione di una fonte di prova peraltro conformemente effettuata dai giudici di merito in entrambi i gradi. Le doglianze contenute in ricorso sono, pertanto, inammissibili. 5.3.6. Procedendo quindi all'esame del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], va osservato che, secondo le sue doglianze, sarebbe carente o manifestamente illogica la motivazione in relazione alla costruzione della prova in capo a lui del dolo del reato associativo. L'erroneità della decisione deriverebbe dal fatto che le dichiarazioni dei collaboratori, già di per sé insufficienti a prefigurare la sussistenza di un vincolo associativo, venivano considerate riscontrate dalla sola conversazione del 28 maggio 2019, che costituisce l'unico momento di 111convergenza degli interessi di [OSCURATO:PERSONA] con quella dei coimputati per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90. Si sostiene, pertanto, che in assenza di altri elementi risulterebbe carente la motivazione con riguardo all'individuazione dei caratteri di stabilità del vincolo e del profilo dell'a ffectio societatis, in mancanza dell'individuazione di compiti e ruoli in capo agli associati e al [OSCURATO:PERSONA] in particolare, essendosi la motivazione limitata ad un richiamo a possibili identità del modus operandi. Ulteriormente si lamenta che la sentenza impugnata aveva mostrato di convenire con i rilievi della difesa, contenuti nell'atto di appello, che denunciava la non riferibilità al tema degli stupefacenti del dialogo di cui al progressivo n. 190, utilizzato nella decisione di primo grado per dimostrare il ruolo associativo di [OSCURATO:PERSONA], ma, dopo avere condiviso questa affermazione difensiva, i giudici di appello non ne aveva tratto le doverose conseguenze in punto di prova della qualità di partecipe all'associazione in capo al ricorrente. Orbene queste considerazioni vanno disattese perché esulano dall'ambito di controllo di legittimità, risolvendosi nella sostanza nella protesta per la valenza attribuita ad una conversazione che non era dimostrativa solo di quanto stava accadendo durante la registrazione stessa ma che stagliava nel colloquio, secondo il logico apprezzamento dei giudici di merito, i chiari lineamenti di una convergenza stabile e risalente di interessi nella gestione degli affari del gruppo. Quanto invece al reato cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (capo 70) (la detenzione della cocaina in via Corea del Sud), la motivazione sarebbe illogica perché non aveva tenuto conto del fatto che la condotta contestata doveva considerarsi già consumata quando l'imputato veniva osservato, mentre si metteva alla ricerca dello stupefacente che era stato frattanto sequestrato dalla polizia giudiziaria. La censura difensiva risulta, tuttavia, integralmente versata nel merito perché contesta la valutazione congruamente motivata che la Corte territoriale ha svolto sugli elementi acquisiti, sostenendo che il contegno del [OSCURATO:PERSONA], rilevato dagli investigatori, non potrebbe essere sorretto dall'assunto che egli era partecipe del gruppo criminale dei [OSCURATO:PERSONA] (questione in verità correttamente risolta in senso contrario dal provvedimento impugnato, come si può chiaramente desumere dall'inammissibilità della precedente censura relativa alla statuizione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90) e poi ampiamente argomentando sul fatto che resterebbe indimostrata la concreta disponibilità della sostanza illecita da parte dell'imputato. È stato acquisito, invece, il dato che [OSCURATO:PERSONA] era partecipe dell'associazione dei [OSCURATO:PERSONA] e risulta provato che nella prassi operativa dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] era contemplato l'occultamento dello stupefacente da detenere ai fini della successiva cessione nella zona adiacente al mare, la stessa nella quale la polizia giudiziaria aveva cercato e trovato la sostanza successivamente sequestrata; inoltre l'attività di ricerca di essa dopo che era stata sequestrata all'insaputa di coloro che lì l'avevano nascosta e il chiaro disappunto per il suo mancato rinvenimento nel luogo 112 ,dove era stata riposta sono stati ragionevolmente ritenuti indizi univoci del concorso nella detenzione. La doglianza difensiva, pertanto, appare esclusivamente volta a promuovere una lettura alternativa di questi indizi, già valutati in una tessitura logicamente a maglie strette e priva di increspature. 5.3.7. Infine, nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si lamenta l'illogicità della statuizione di colpevolezza per il reato associativo, perché egli non è coinvolto in alcuna significativa intercettazione e le dichiarazioni dei collaboratori possono al più prefigurare una generica sua vicinanza ai [OSCURATO:PERSONA]. La sua partecipazione a condotte illecite è circoscritta e occasionale e l'unica assiduità accertata è quella con [OSCURATO:PERSONA], che è il suo datore di lavoro. Né si comprenderebbe come troverebbe giustificazione una sua partecipazione all'associazione dal 2008 all'attualità in assenza di elementi descrittivi del suo stabile inserimento nel gruppo. Tali doglianze investono il merito dei logici apprezzamenti svolti dai giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito in maniera specifica quale fosse la struttura dell'associazione e [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA] (di cui si è già parlato sopra), era stato da lui indicato come componente stabile, con continuità e da epoca risalente del gruppo, in particolare come soggetto a disposizione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e con compiti di pattugliamento sul territorio, [OSCURATO:PERSONA] gli aveva attribuito questo ruolo, seppure riferendo di un suo successivo allontanamento, che, con ricostruzione basata sulle emergenze ricavabili dalle più recenti investigazioni, i giudici di merito consideravano essere avvenuto solo temporaneamente. Il numero assai rilevante di condotte commesse nell'interesse dell'associazione completava il quadro che descriveva il suo stabile contributo e riscontravano, attualizzandole, le indicazioni sul suo ruolo, fornite dai collaboratori, vista la sua rilevante operatività nell'attività di custodia e di occultamento dello stupefacente e delle armi in luoghi nella disponibilità del sodalizio, elemento fortemente indicativo della sua compenetrazione organica nell'associazione. Le ulteriori doglianze vengono mosse con il terzo motivo alla ricostruzione della condotta di cui al capo 91) della rubrica e con il quarto cumulativamente in relazione agli artt. 110 cod. pen., 23 I. n. 110/75, 648, 697 cod. pen., 2, 4, 7 I. n. 895/1967, 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90 e 192 e seguenti cod. proc. pen. alle condotte contestate ai capi 81), 84), 92), 82), 85), 87), 94), 83), 88), 95), 86) e 93) della rubrica. Tali censure si risolvono in una critica generica all'insufficienza degli elementi riguardo alla condotta di cui al capo 91), perché non vi sarebbe prova della sua partecipazione attiva, oltre che all'occultamento, anche alle diverse altre fasi di reperimento, cessione, vendita e contesta la valutazione della documentazione prodotta davanti ai giudici di merito che è stata da questa ritenuta insufficiente a dimostrare che la condotta fosse legata alla sua produzione, quale coltivatore diretto, di cannabis agroalimentare. Si tratta di considerazioni del tutto marginali e recessive rispetto all'articolata motivazione sulla quale si basa l'accertamento di responsabilità dell'imputato; esse comunque non valgono a segnalare alcuna carenza o illogicità di una motivazione, che affronta con ampiezza di argomenti 113non solo i profili sora indicati ma tutti quelli più rilevanti per dimostrare che la sostanza da [OSCURATO:PERSONA] detenuta non poteva essere in alcun modo riconducibile a quella coltivabile lecitamente (cfr. pag. 258 della sentenza impugnata). Lo stesso dicasi per le censure relative ai reati in materia di armi, tutte incentrate sull'insufficienza degli elementi dimostrativi della consapevolezza dell'imputato; ma sul punto sono solide le ragioni che hanno sorretto la decisione dei giudici che hanno tenuto conto delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] conservava i fucili da caccia per [OSCURATO:PERSONA], ma che hanno poi evidenziato come le armi che egli aveva occultato insieme ad [OSCURATO:PERSONA] (oggetto della contestazione e fatte oggetto dell'accertamento tecnico investigativo) erano ben diverse da quelle destinate all'attività venatoria. La motivazione si completa e prende robustezza dalla compiuta, ragionata e dettagliata rassegna di quanto emerso dalle attività di osservazione della polizia giudiziaria sui suoi movimenti per adoperarsi nel nascondere armi e munizioni. [OSCURATO:PERSONA] tale ricorso è pertanto inammissibile. 6. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto, con la sentenza di primo grado, responsabile dei reati di cui ai capi 76), 81), 82) e 83), tutte condotte in materia di ricettazione e detenzione illecita di armi e munizioni in concorso con coimputati facenti capo all'organizzazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, meglio sopra descritta. Gli illeciti sono stati avvinti dalla continuazione e, applicata la riduzione per il rito, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione. La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado. Il suo ricorso si limita a denunciare, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., l'assenza totale della motivazione nella sentenza di secondo grado in relazione alla commissione del fatto di cui all'art. 697 cod. pen., contestato al capo 76) (detenzione illecita di due scatole di munizioni in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri). Secondo la difesa non sarebbe stato valutato un motivo di appello, quello che sottolineava l'occasionalità dell'ausilio prestato da [OSCURATO:PERSONA] ai [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di occultamento delle cartucce poi rinvenute nel recipiente di colore bianco; era stato, per questo, erroneamente ritenuta la sussistenza del reato di cui all'art. 697 cod. pen. che, invece, deriva dal mancato assolvimento all'obbligo di denuncia da parte dei soggetti che avevano diretta disponibilità delle munizioni. Tuttavia, la motivazione contenuta nella sentenza impugnata riguardo alla condotta di cui al capo 76) (cfr. pag. 264), combinata con quella del giudice di primo grado (pagine 300 e 301) supera e rende del tutto irrilevante la questione. Si ricorda, infatti, nella sentenza impugnata che il munizionamento occultato anche con il contributo agevolatore di [OSCURATO:PERSONA] era in numero ampiamente superiore ai limiti di legge. Esattamente, peraltro, la Corte territoriale richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale' l'omessa denuncia della detenzione di cartucce costituenti, per calibro e numero, il 114 /I - Lepossibile munizionamento di un'arma comune da sparo clandestina integra l'autonomo reato di cui all'art. 697 cod. pen., in quanto la clandestinità dell'arma, in assoluto non detenibile, impedisce di ritenere penalmente irrilevante la mancata denuncia delle relative munizioni (Sez. 1, n. 7856 del 09/01/2024, T., Rv. 285813 - 01). [OSCURATO:PERSONA], nel motivare sulla sussistenza del reato di cui al capo 82), accertato a carico di [OSCURATO:PERSONA] (e con riguardo al quale non sono mosse specifiche censure), la sentenza ha evidenziato che egli aveva disponibilità di un'arma clandestina sulla cui provenienza non ha dato alcuna giustificazione e ha sottolineato gli elementi che dimostravano come sull'arma egli avesse provveduto alla punzonatura. Si tratta di elementi tutti valorizzati in un contesto ricostruttivo già di per sé incompatibile con l'occasionalità prospettata nel motivo di appello di cui sia assume l'omesso esame. Sicché la doglianza, meramente ripropositiva, non si confronta con la motivazione della decisione impugnata e si consegna conseguentemente ad una pronuncia di inammissibilità. 7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti, con la sentenza di primo grado, responsabili in concorso del reato di cui al capo 108) e, applicata la riduzione per il rito, sono stati condannati ciascuno alla pena di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione. La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado, escludendo la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e per l'effetto riducendo per entrambi la pena inflitta ad anni due e mesi otto di reclusione. La condotta attribuita ai coimputati, coniugi, era inquadrata nel reato di cui all'art. 512-bis cod. pen.: [OSCURATO:PERSONA], attraverso somme di denaro messe dalla moglie [OSCURATO:PERSONA] a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] (del cui ruolo nell'articolazione del gruppo 'ndranghetistico dei cognati [OSCURATO:PERSONA] si è già parlato nel superiore par. 2), fece in modo che quest'ultimo su suo incarico si attribuisse fittiziamente la proprietà di quattro appartamenti siti in Cutro, già intestati pure fittiziamente a tali Adamo e Garà e sottoposti a procedura esecutiva; [OSCURATO:PERSONA] aveva poi partecipato all'asta e si era aggiudicato quegli immobili, evitando che potessero aggiudicarseli alcuni baresi interessati all'acquisto e poi facendo sapere a [OSCURATO:PERSONA] che alla sua scarcerazione avrebbe potuto disporne a suo piacimento. 7.1. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] nel primo motivo dei loro rispettivi ricorsi lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., insufficienza della motivazione e manifesta illogicità in ordine al giudizio di responsabilità, e, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 512-bis cod. pen. Si rimprovera ai giudici di merito di avere male interpretato le risultanze delle intercettazioni, frazionandone i contenuti e di avere illogicamente negato attendibilità a quelle esternazioni nelle quali il [OSCURATO:PERSONA] mostrava di non avere acquistato con i soldi del [OSCURATO:PERSONA] e di non avere nemmeno precisamente concordato se e come sarebbe avvenuto il trasferimento degli immobili a lui, dopo la scarcerazione. 115I ricorrenti richiamavano anche il biglietto rinvenuto in casa del [OSCURATO:PERSONA] in sede di perquisizione, nel quale si faceva riferimento ai soldi ricevuti da [OSCURATO:PERSONA] (da identificarsi nella [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA]) per l'acquisto delle "case steccato", ma sostenevano che non poteva integrare prova decisiva; in mancanza della dimostrazione che il denaro fatto pervenire a [OSCURATO:PERSONA] facesse parte della provvista accumulata dal [OSCURATO:PERSONA] prima della detenzione, non poteva essere configurabile il reato di intestazione fittizia. Sotto altro profilo, secondo la difesa, proprio quell'appunto doveva essere valorizzato per affermare l'insufficienza della prova: e ciò poiché non vi erano elementi di conferma della veridicità di quanto appuntato nel foglio sequestrato e poiché la somma che sarebbe stata consegnata a [OSCURATO:PERSONA] (euro 18.900,00) era inferiore a quella versata per l'aggiudicazione (euro 45.000,00). Il motivo di ricorso appare meramente ripropositivo degli argomenti dedotti dinanzi al giudice dell'appello e propugna una lettura alternativa degli elementi di prova nel senso di ritenerli descrittivi di un'iniziativa autonoma del [OSCURATO:PERSONA], pur a fronte dell'astratto interesse di [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere il ritrasferimento degli immobili. Gli argomenti così reiterati sono stati già compiutamente valutati dalla Corte di appello con percorso logico immune da fratture, a fronte del quale le censure si risolvono in un'interpretazione alternativa dei dati risultanti dalle intercettazioni e dal contenuto dell'appunto, sequestrato a [OSCURATO:PERSONA], relativo alla consegna del denaro ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata ha riportato i passaggi delle conversazioni intercettate nelle quali in modo inequivoco [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato di avere agito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di avere utilizzato somme messegli a disposizione, di avere gestito denaro per curare gli interessi di [OSCURATO:PERSONA], di dover mantenere la situazione economica ferma fino al ritorno di costui, e anche di pretendere di riottenere da lui il denaro utilizzato allo scopo; affermazione quest'ultima che è stata valorizzata per spiegare anche la difformità tra l'entità delle somme ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] e indicate nell'appunto e quelle maggiori da lui spese per portare a termine le operazioni. Del tutto eccentrica, quindi, risulta la considerazione secondo la quale non sarebbe stata presa in esame l'eventualità che la [OSCURATO:PERSONA] abbia agito di sua iniziativa, né alcuna rilevanza può assumere la prova dell'origine delle somme da lei utilizzate a fronte del fatto che la fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen. non richiede la prova della provenienza illecita delle risorse impiegate per realizzare il trasferimento fraudolento di valori. E difatti «il reato di intestazione fittizia, previsto dall'art. 12-quinquies della legge n. 356 del 1992, si distingue dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis cod. pen. perché, mentre in quest'ultima fattispecie è necessario che i beni su cui vengano poste in essere le condotte incriminate siano provenienza di delitto, nella prima si persegue solo l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto, che, se provata, può integrare altri reati» (Sez. 2, n. 2945(51-1 13/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276669 - 01). 116Anche la condotta della [OSCURATO:PERSONA] risulta, quindi, provata sulla base di una serie di elementi univoci esaminati con argomentazioni immuni da fratture logiche e insuscettibili di spiegazioni alternative. 7.2 È infine del tutto generica la doglianza, pur diversamente formulata nel ricorso di ciascuno dei coimputati, circa l'insufficienza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. Si lamenta che la sentenza non aveva tenuto conto che gli imputati non avevano svolto alcun ruolo attivo nella vicenda e per [OSCURATO:PERSONA] di avere fatto riferimento solo alla sua biografia criminale. In nessuno dei due ricorsi, tuttavia, si evidenzia quali sarebbero gli elementi positivi e specifici che i giudici di merito avrebbero omesso di valutare ai fini della concessione del beneficio. Sicché anche tali doglianze si risolvono in un'inammissibile richiesta al giudice di legittimità di svolgere apprezzamenti di merito. 8. [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta, con la sentenza di primo grado, responsabile dei reati di cui ai capi 58) e 60) e, ritenuta la continuazione e applicata la riduzione per il rito, è stata condannata alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado, concedendo all'imputata le circostanze attenuanti generiche e per l'effetto riducendo la pena inflitta ad anni tre, mesi due di reclusione ed euro 12.000,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile di avere concorso alla condotta di cessione di 22,3 grammi di eroina da parte del genero [OSCURATO:PERSONA] all'acquirente [OSCURATO:PERSONA] (al quale la sostanza di lì a breve sarebbe stata sequestrata), chiamando al telefono [OSCURATO:PERSONA] e invitandolo perentoriamente a venire appena era arrivato presso la sua abitazione lo [OSCURATO:PERSONA] (capo 58). [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di concorso nella condotta di cessione di gr. 22,3 di cocaina da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], portandola a quest'ultimo dopo che [OSCURATO:PERSONA] l'aveva prelevata dal luogo in cui era custodita (un terreno prossimo alla sua abitazione). In particolare, secondo la sentenza impugnata, il 13/12/2019 [OSCURATO:PERSONA] si era recato a casa di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva chiamato [OSCURATO:PERSONA] dicendogli di andare da lei; [OSCURATO:PERSONA] si era recato sul posto, aveva prelevato un involucro, aveva raggiunto [OSCURATO:PERSONA] per poi - dopo l'incontro nell'abitazione con l'imputato - riportare l'involucro nel luogo di originario occultamento. [OSCURATO:PERSONA] era stato poi visto raggiungere il bar Sipan, dove era sopraggiunto Carceo; [OSCURATO:PERSONA] era entrato nella sua autovettura e, subito dopo, a seguito di perquisizione nell'autovettura del Carceo era stata rinvenuta la sostanza stupefacente, immediatamente sequestrata. Pertanto, per questo stesso fatto di cui al capo 58), quale concorrente nel reato, è stato ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] e il giudice di primo grado lo aveva condannato alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 28.000,00 di multa.,— / 117La Corte di appello ha riformato la statuizione, riqualificando la condotta ascritta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e per l'effetto rideterminando la pena in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 3.333,00 di multa. La Corte territoriale aveva ritenuto di accogliere sul punto il motivo di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], perché aveva rilevato la limitata quantità di stupefacente da lui negoziato e detenuto e l'occasionalità della condotta. La riqualificazione era stata negata ad [OSCURATO:PERSONA], perché quella stessa condotta per lei si inseriva in un'attività sistematica e non episodica. [OSCURATO:PERSONA] era stata, altresì, ritenuta responsabile di concorso nella condotta di cessione di 11 grammi di eroina a [OSCURATO:PERSONA] (al quale la sostanza di lì a breve sarebbe stata sequestrata) per avere telefonato al genero e invitandolo a raggiungere lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che lo attendeva per l'acquisto (capo 60). 8.1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] risultano pertanto connessi e vanno esaminati congiuntamente. Il primo dei motivi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] attiene al capo 58) e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R.n. 309/90. Secondo la difesa, insufficiente a dimostrare la sua responsabilità penale doveva considerarsi la brevissima telefonata del 13/12/2019, con la quale la donna invitava il genero [OSCURATO:PERSONA] a raggiungerla senza che vi fosse nemmeno certezza che [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto un'interlocuzione anche solo gestuale con la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sulla statuizione relativa al capo 58) è formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. e lamenta erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione richiedendo l'assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la sequenza di comportamenti descritti dai giudici di merito sia del tutto insufficiente a dimostrare una condotta di spaccio; la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere che non vi fosse prova del fatto che l'incontro in casa della [OSCURATO:PERSONA] trovasse ragione nella consegna dello stupefacente e che non vi erano elementi che egli lo avesse portato e consegnato a Carceo, non essendovi elementi certi del fatto che quello sequestrato fosse stato portato da [OSCURATO:PERSONA] e non fosse già nell'auto. Le censure ripropongono argomenti interpretativi delle risultanze probatorie, già contenuti nei rispettivi atti di appello, e richiedono un'inammissibile valutazione di merito da parte del giudice di legittimità. Con un percorso argomentativo immune da fratture logiche la Corte territoriale ha inquadrato in una stringente sequenza la tempestiva ed imperativa chiamata del genero da parte della [OSCURATO:PERSONA] non appena [OSCURATO:PERSONA] era giunto dinanzi all'abitazione e la successiva condotta di cessione di stupefacente da parte del genero allo [OSCURATO:PERSONA], interpretando la successione degli eventi sullo spartito di una consolidata prassi, valorizzando,la pTrUorietà dello scambio di / , 118messaggi, la reazione pronta e immediata del genero dell'imputato e l'attività da lui compiuta subito dopo. E così dimostrando che quella chiamata non poteva avere alternativa plausibile spiegazione diversa da quella descritta nell'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] la successiva condotta di [OSCURATO:PERSONA] è sorretta da una stringente e pienamente plausibile ricostruzione della sequenza dei fatti, sorretta da una molteplicità di elementi (la metodica utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] in casi analoghi per far sì che [OSCURATO:PERSONA] consegnasse la droga da loro detenuta per la cessione, il luogo dove abitualmente la teneva occultata, i tempi dei due incontri di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] prima e con Carceo dopo, il rinvenimento subito della sostanza nella disponibilità di Carceo). Le difese non individuano fratture logiche in questa lineare e salda concatenazione logica degli elementi, ma propongono argomenti di dissenso senza indicare una ricostruzione alternativa dei fatti storici dimostrati e non contestati, che possa delineare un ragionevole dubbio trascurato dalla Corte territoriale. 8.2. Con il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 60), ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, oltre che all'art. 192 cod. proc. pen. e 27 Cost. [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 60), per il quale si ritiene provato che la donna avesse con le medesime modalità operative concorso nella cessione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di 11 grammi di cocaina a [OSCURATO:PERSONA], la difesa sostiene che i giudici di merito avrebbero fondato la decisione su una mera deduzione cronologica. Tuttavia, anche riguardo a questo episodio la motivazione non può considerarsi carente, visto che i giudici di appello hanno già affrontato tutte le questioni dedotte con l'atto di appello, nella sostanza riproposte come censure nel ricorso per cassazione prospettando inammissibili valutazioni alternative degli elementi di fatto. La Corte territoriale ha valorizzato la telefonata della [OSCURATO:PERSONA] al genero effettuata in data 04/01/2020, subito dopo che ella si era avveduta dell'arrivo del [OSCURATO:PERSONA], come si ricava dall'osservazione della polizia giudiziaria sulle telecamere. [OSCURATO:PERSONA] in questo caso, come nel precedente episodio, l'arrivo di [OSCURATO:PERSONA] è immediato e ad esso segue il prelievo dello stupefacente e la consegna alla persona sopraggiunta prima dell'avviso rivoltogli telefonicamente dalla [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha sottolineato la perfetta sovrapponibilità delle modalità operative seguite in quelle due analoghe situazioni per trarne argomento circa un condiviso protocollo operativo illecito che vedeva coinvolta l'imputata; e la censura formulata dalla difesa, secondo la quale la sottoposizione dell'abitazione della [OSCURATO:PERSONA] per sette mesi per 24 ore al giorno rendeva due soli episodi assai poco rilevanti per dare significato indiziario a delle telefonate neutre, che potevano essere motivate da tante altre alternative ragioni, non mostra una specifica frattura logica ma rappresenta un argomento di mero dissenso rispetto alla lettura di elementi oggettivi e univoci che deponevano in senso diverso. 1198.3 Con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge per omessa motivazione sull'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. Secondo la difesa, erano illogici e assertivi gli argomenti con i quali era stata esclusa l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, sulla base della professionalità della donna che veniva ritenuta protagonista «di un collaudato ingranaggio di smercio di stupefacente, con ruolo delineato e definito nonché di indubbia valenza causale», visto che i quantitativi oggetto delle condotte erano di scarso rilievo e pochi gli episodi in cui era stata coinvolta. [OSCURATO:PERSONA] queste doglianze mirano ad una mera alternativa valutazione di merito, visto che la Corte territoriale ha basato il diniego dell'applicazione della fattispecie lieve, evidenziando proprio nelle condotte alle quali aveva partecipato la [OSCURATO:PERSONA] i profili che ne escludevano la rudimentalità e l'occasionalità e che invece valevano a scandire una puntuale ed efficiente operatività delle dinamiche di cessione dello stupefacente, in cui la donna fa da filtro e primo snodo dell'attività finalizzata allo scambio. La sentenza impugnata ha con argomenti logici escluso l'occasionalità della condotta della [OSCURATO:PERSONA], ricavando indiziariamente dalle modalità della sua condotta nei due episodi la dimostrazione della stabilità, della professionalità, dell'accortezza e dell'essenzialità del suo ruolo rispetto all'attività di spaccio del genero. E non sussistendo altri elementi che dimostrino la lieve entità dei fatti e segnalando, peraltro, che il dato quantitativo non è comunque irrilevante, la reiterazione di commissione analoghe è stata correttamente valutata come elemento che concorre, unitamente ad altri, ad escludere la lieve entità del fatto (Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025, Ticconi, Rv. 287869 - 01). 8.4. Con il quarto motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione sull'aumento per la continuazione e sull'individuazione della pena finale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen. Ma la censura è inammissibile sia perché del tutto generica sia perché individua lacune e contraddizioni sulla base del prospettato (e non accolto) ridimensionamento della gravità delle condotte dell'imputata. 8.5. [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto, con un secondo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'annullamento della decisione impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio e in particolare con riguardo all'applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. peri. [OSCURATO:PERSONA] tale censura è generica e priva di idoneità critica, visto che lamenta l'omessa valutazione della personalità dell'imputato, quando invece la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche si fonda sulla «pessima biografia penale» dell'imputato (che non viene contestata), e visto che non indica quale elemento decisivo idoneo a superare tale dato - unitamente a quello della ritenuta recidiva - non sia stato esaminato dal provvedimento impugnato. 1209. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto, con la sentenza di primo grado, responsabile del reato di cui al capo 16) e, applicata la riduzione per il rito, è stato condannato alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 28.000,00 di multa. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolando due motivi. 9.1. Con il primo motivo si deduce l'illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato relativamente al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, nonché omessa motivazione relativamente a specifiche censure contenute nell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] si era recato con [OSCURATO:PERSONA] (a capo dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 - capo 2 della contestazione) a Cutro il 28/02/2018 e, secondo l'accusa, questo viaggio era finalizzato ad acquistare da [OSCURATO:PERSONA] gr. 30 di cocaina, quale campione di prova del valore di 1500 euro. La difesa lamenta che la motivazione della sentenza impugnata si limita a fare una mera esposizione contenutistica delle intercettazioni delle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] senza alcun vaglio critico; lamenta anche il fatto che, in mancanza di un sequestro, non è stato trovato alcun riscontro al fatto che costoro avevano conseguito la disponibilità di sostanza stupefacente, rimanendo peraltro incerto anche il tipo. Ciò avrebbe anche reso infondata l'affermazione che la condotta avesse ad oggetto un affare connesso a consolidate pratiche illecite di narcotraffico e non darebbe alcuna giustificazione al diniego dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90. Rileva, tuttavia, questa Corte che tali doglianze sono del tutto generiche e non si confrontano con i dati assai specifici che si ricavano dalle intercettazioni riportate, per come adeguatamente vagliate dalla Corte di appello alla pagina 268 della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] parla con [OSCURATO:PERSONA] dei pezzi di sostanza da dividere, del carico che deve arrivare (descritto come assai ingente), del prezzo da versare e di come sul suo ammontare si dovesse trattare, nonché infine delle consegne già avvenute e degli affari realizzati in passato; tutti indici precisi e specifici della non occasionalità della condotta ma del suo inserimento in un contesto "professionale" e per nulla limitato e rudimentale. 9.2. Con il secondo motivo si chiede l'annullamento della sentenza gravata, a norma dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 99 e 133 cod. pen., per avere la Corte territoriale motivato illogicamente la determinazione del trattamento sanzionatorio con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, alla recidiva e agli aumenti per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] tale doglianza è del tutto generica. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate richiamando la gravità del fatto e i precedenti penali; di contro, il ricorso non indica quale elemento positivo a favore dell'imputato non sia stato valutato. La recidiva è stata motivata sottolineando come i due precedenti penali fossero specifici e la condotta accertata in questo giudizio costituisse manifestazione ancor più grave della stessa / 121inclinazione a delinquere, non scoraggiata nemmeno dalle precedenti esperienze detentive e dall'applicazione a carico dell'imputato della misura di prevenzione. Del tutto eccentrica è la protesta riguardo la misura degli aumenti di pena per la continuazione visto che l'imputato è stato ritenuto responsabile di una sola condotta. 10. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto, con la sentenza di primo grado, responsabile del reato di cui al capo 78), riqualificato ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e, applicata la riduzione per il rito, è stato condannato alla pena di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione. La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado, escludendo la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e per l'effetto riducendo la pena inflitta ad anni due e mesi otto di reclusione. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione censurando, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., vizio di mancanza o illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen., nonché sulle contestazioni difensive devolute con l'atto di gravame ex art. 546 lett. e), cod. proc. pen., anche sotto il profilo del travisamento del fatto. Secondo la ricostruzione condivisa dalla sentenza impugnata, il 13/08/2019 [OSCURATO:PERSONA] si era recato a [OSCURATO:PERSONA] a casa di [OSCURATO:PERSONA] e gli aveva consegnato euro 5.800,00 per precedenti forniture di stupefacente dopo che insieme avevano effettuato dei conteggi; poi [OSCURATO:PERSONA] gli aveva consegnato 150 grammi di stupefacente che Loschiavo avrebbe portato a tale [OSCURATO:PERSONA] per procedere allo spaccio su piazza; infine i due avevano fissato un altro appuntamento per una successiva consegna il martedì successivo. Tale ricostruzione si basa sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] è stato intercettato mentre si rivolgeva all'interlocutore che lo stava andando a trovare chiamandolo "Danì", che questo interlocutore era arrivato a bordo di una BMW, targata [OSCURATO:TARGA], che la società "Autosala" di Catanzaro aveva dato a noleggio nel mese di agosto del 2019 a [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], e che la data della ripresa dell'immagine di questa autovettura che arriva in casa di [OSCURATO:PERSONA] coincide con quella della conversazione in cui l'interlocutore è [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa, il solo dato onomastico non poteva essere sufficiente all'identificazione, anche perché gli investigatori hanno notato un'autovettura ma non avevano visto chi vi era all'interno, tanto più che la sola coincidenza del giorno tra quelle immagini e l'intercettazione senza alcun elemento circa l'effettiva coincidenza anche dell'ora non poteva fornire alcun elemento certo; inoltre, a fronte del lungo periodo di investigazione, non poteva essere possibile che un soggetto dedito ad attività reiterata di acquisto di stupefacente comparisse solo una volta nella giornata del 13/08/2019. Confrontando le censure difensive con l'articolata motivazione sopra in sintesi richiamata, appare evidente che esse propongono un'alternativa lettura degli elementi in atti per giungere ad un giudizio di loro insufficienza ai fini dell'affermazione di responsabilità penale, sulla base di argomenti già disattesi con congrua motivazione dalla Corte ter le. 122La difesa allega la relazione di servizio degli investigatori che danno conto dell'esame che avevano fatto, seppur a distanza di tempo, delle immagini registrate il 13/08/2019, per affermare che non vi era traccia di alcun riferimento che giustificasse l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale vi sarebbe stata «l'osservazione del [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]». Se è vero che la relazione dà conto anche fotograficamente del mezzo che giunge presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], non può dirsi che gli operanti non aggiungano anche di avere pienamente identificato [OSCURATO:PERSONA] in base ai due elementi che richiama anche la Corte territoriale: la disponibilità dell'autovettura (non essendovi alcuna risultanza alternativa circa il fatto che essa possa essere stata utilizzata da altro componente della famiglia) e del nome utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] rivolgendosi al suo interlocutore. A fronte di tali dati così univoci, l'accertamento della perfetta coincidenza oraria tra momento della registrazione delle immagini e momento in cui veniva registrata la conversazione risultava del tutto superfluo, come pure lo specifico diretto riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] dalle immagini videoregistrate. Così come alcun rilievo poteva avere l'unicità della conversazione intercettata a fronte dell'ampiezza dei riferimenti contenuti nel colloquio agli affari illeciti precedenti, a quello concluso durante l'intercettazione e a quelli che sarebbero stati portati a termine di lì a pochi giorni. La motivazione della sentenza con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] appare, pertanto, immune da vizi e le doglianze proposte nel suo ricorso risultano inammissibili. 11. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto, con la sentenza di primo grado, responsabile dei reati di cui ai capi 73), 99), 103), riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, 105), e, riuniti gli illeciti dalla continuazione e operata la riduzione per il rito, è stato condannato alla pena di anni cinque, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 24.000,00 di multa. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado. 11.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, denunciando gravi vizi ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge ed in particolare in riferimento alle norme che si assumevano violate e agli elementi che le costituiscono ed infine per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione. Con riguardo a ciascuna delle condotte di cui è stato ritenuto responsabile il ricorrente ha articolato censure che, tuttavia, non appaiono idonee a disarticolare le argomentate e coerenti valutazioni di merito contenute nella sentenza impugnata. La difesa si limita, difatti, a riproporre una diversa lettura degli elementi di prova che aveva proposto alla Corte territoriale nei motivi di appello, sostenendo che su tali argomentazioni alternative i giudici di secondo grado non avevano motivato; tuttavia, dal percorso argomentativo della sentenza impugnata emergono, invece, assai chiaramente le ragioni che rendevano recessive le prospettazioni della difesa e con esse il ricorso on si confronta. / 123 /4Con riguardo al capo 73), che ha ad oggetto un acquisto di stupefacente da parte di [OSCURATO:PERSONA], che si recava a [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e prelevava 500 grammi di cocaina poi sequestrata dagli investigatori il 31/05/2019, a [OSCURATO:PERSONA] era contestato il ruolo di mandante perché i giudici di merito hanno considerato univoci indizi i ripetuti previ incontri tra lui e [OSCURATO:PERSONA] avvenuti il 23 e il 30 maggio precedenti; veniva valorizzata, in particolare, una prima telefonata nella quale [OSCURATO:PERSONA] era stato convocato da Frisenda, un collaboratore del [OSCURATO:PERSONA], mentre l'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] si trovava nei pressi del banco frutta di [OSCURATO:PERSONA] in via Messinetti a Crotone. Secondo la difesa questo incontro poteva avere ben altri scopi e in ogni caso, non essendo stata registrata sull'utenza di [OSCURATO:PERSONA] alcuna telefonata che dimostrasse l'accordo, il suo ruolo di mandante non poteva essere accreditato da quegli elementi. Tuttavia la Corte territoriale aveva valutato congiuntamente tutti questi elementi cementandoli con quelli certamente più significativi, costituiti sia dall'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] alla difesa di [OSCURATO:PERSONA] dopo il suo arresto (dimostrato dalla telefonata al suo difensore), sia soprattutto da un altro elemento univocamente indiziante (e con il quale il ricorrente non si confronta nonostante la sua decisività), e cioè la telefonata di [OSCURATO:PERSONA] al proprietario dell'autovettura utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] per il trasporto, tale Pignalosa, mentre era intervenuto il controllo degli investigatori che aveva portato alla scoperta dello stupefacente e mentre [OSCURATO:PERSONA] non era ancora a conoscenza di cosa stava accadendo; telefonata nel corso della quale i due interlocutori predisponevano una giustificazione per spiegare come mai Pignalosa avesse messo a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] la propria auto. 11.2. Con riguardo alla cessione di stupefacenti a [OSCURATO:PERSONA] (capo 99), effettuata il 17/05/2019 da parte di [OSCURATO:PERSONA], che aveva preso previamente contatti con l'acquirente prima che lo raggiungesse al suo banco vendita e aveva frattanto ordinato a [OSCURATO:PERSONA] di andare a prelevare "un pezzo per [OSCURATO:PERSONA]", la censura si limita a lamentare che la Corte territoriale non aveva preso in considerazione l'eventualità che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse rifornito di sostanza prima dell'incontro con [OSCURATO:PERSONA], prospettando un'alternativa astrattamente prospettabile ma smentita dalla concatenazione logica dei colloqui in cui espressamente [OSCURATO:PERSONA] veniva incaricato di mettere a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] la merce da consegnare all'acquirente che stava sopraggiungendo. Così come in riferimento alla ricostruzione degli elementi relativi al capo 99) non viene, quindi, dedotto alcun vizio logico, lo stesso può dirsi per le censure inerenti le vicende di cui al capo 103) e 105), dove a fronte di una compiuta valutazione dei contenuti delle intercettazioni in atti da parte della Corte territoriale, ci si lamenta soltanto del fatto che il quadro indiziario non poteva dirsi completo in mancanza del sequestro della sostanza stupefacente di cui gli interlocutori parlavano e dell'accertamento della qualità drogante della sostanza che sarebbe stata trattata. Tuttavia «la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il)s-Fe- tenore sia sintomatico 124dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata» (Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279251 - 01). E la motivazione dei giudici di merito risulta assai rigorosa: di [OSCURATO:PERSONA] è stata accertata la stabile attività di narcotraffico con capacità di fornitura assai ragguardevole nei confronti di una pluralità di soggetti; 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] lo aveva incontrato dopo essersi lamentato il giorno prima con [OSCURATO:PERSONA] che per avere dell'altra merce bisognava attendere l'indomani; [OSCURATO:PERSONA] aveva poi chiesto un "Ieon" a Stramandinoli e poi [OSCURATO:PERSONA] era andato a prelevare della merce che veniva indicata come "sottovuoto" (con chiara indicazione della modalità di confezionamento dello stupefacente) in vista della consegna a [OSCURATO:PERSONA] (capo 103). [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al capo 105) la successione delle telefonate e delle immagini videoregistrate del 16/03/2019 attestavano un viaggio di [OSCURATO:PERSONA] a Crotone per prendere le "fragole" dopo alcuni contatti di [OSCURATO:PERSONA] con l'acquirente [OSCURATO:PERSONA]. 11.3. Nessuna specifica doglianza si rinviene poi nel ricorso con riguardo alla condotta di cui al capo 106), relativa al 09/05/2020, che pure viene ricostruita dalla stessa difesa attraverso i contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto di "un chilo di noci"; ci si limita a dolersi del mancato accertamento della capacità drogante dei gr. 445 di marijuana che venne sequestrata a [OSCURATO:PERSONA] dopo l'avvenuta cessione e tuttavia la Corte territoriale ha congruamente tratto dalla ripetitività degli acquisiti da parte degli stessi tossicofili la natura e la qualità della sostanza ceduta. 11.4. Del tutto generica è poi la censura circa la mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. I giudici i merito hanno dato corretta applicazione al principio secondo il quale «in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma» (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pg c. Pascale, Rv. 284319 - 01). E pertanto, dopo avere valorizzato il dato ponderale dei quantitativi sequestrati (gr. 500 di cocaina per il fatto sub capo 73 e gr. 445 di marijuana per il fatto sub capo 106), la varietà delle sostanze trattate, la ripetitività delle condotte indicative di stabile dedizione e facile reperibilità della merce illecita, nonché i qualificati contatti con fornitori appartenenti ad un gruppo organizzato di narcotraffico, hanno escluso argomentatamente e plausibilmente l'occasionalità e la rudimentalità delle condotte. Altrettanto generica è infine la doglianza riguardo il trattamento sanzionatorio, perché non evidenzia alcuno specifico dato del quale la Corte territoriale avrebQrnesso la valutazione. 12512. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto, con la sentenza di primo grado, responsabile dei reati di cui ai capi 66), 67), riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 e 69), e, riuniti gli illeciti dalla continuazione e operata la riduzione per il rito, è stato condannato alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado. 12.1 II difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolando cinque motivi. Con il primo lamenta violazione di legge, e in particolare degli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90, 192 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 66) (concorso in cessione di sostanza stupefacente), anche per omessa adeguata risposta ai motivi di appello. Con il secondo motivo si formulano analoghe censure in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 67) (cessioni a "[OSCURATO:PERSONA]") e con il terzo in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 69) (concorso con [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione di 90 grammi di cocaina). Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e manifesta illogicità e carenza della motivazione sul mancato riconoscimento della lieve entità del fatto per i reati di cui ai capi 66), 67) e 69), ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., anche per omessa adeguata risposta ai motivi di appello e con il quinto per violazione di legge degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla complessiva congruità del trattamento sanzionatorio. Infine, con memoria in data 11/03/2026, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto motivi nuovi ad integrazione e sviluppo del quarto motivo deducendo come ulteriore vizio di motivazione il travisamento del fatto per invenzione, l'osmosi probatoria illegittima e l'erronea valutazione del dato ponderale nella negazione della circostanza attenuante della lieve entità. 12.2. I motivi possono essere congiuntamente esaminati anche alla luce delle considerazioni svolte per le posizioni di altri ricorrenti che proponevano doglianze analoghe. Con il primo motivo del tutto infondatamente si deduce che la sentenza impugnata non conterrebbe alcuna spiegazione logica sulle deduzioni della difesa circa l'incompletezza degli elementi posti a fondamento dell'accertamento di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 66). La difesa lamenta che dalla conversazione del 25/06/2019 emergeva che il [OSCURATO:PERSONA] aveva descritto l'avvenuta cessione indicandone come autore esclusivamente [OSCURATO:PERSONA] e di questa circostanza la Corte di appello non aveva dato alcuna spiegazione; invece nella sentenza gravata la ricostruzione dei contatti telefonici che precedono la consegna mostra come il [OSCURATO:PERSONA] abbia concorso alla preparazione della condotta di cessione, circostanza questa che rileva a prescindere da chi materialmente l'abbia eseguita. Del tutto eccentriche rispetto all'ipotesi di accusa e agli elementi specifici circa l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] (colto dalle telecamere mentre si 126recava presso le abitazioni di [OSCURATO:PERSONA] e poi ne usciva prima che lo stupefacente, gr 45,3 di cocaina, giungesse a [OSCURATO:PERSONA] al quale sarà poi sequestrata) sono le considerazioni circa la mancanza di prova della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla "traditio". Inammissibile è la censura relativa alla ricostruzione della condotta sub 67), che si limita a dolersi del fatto che la ricostruzione si basi sul tenore dei dialoghi e che non abbia ricevuto riscontri da apposito sequestro della sostanza, mentre non individua alcuna frattura logica nell'argomentata valutazione della sequenza dei colloqui intercettati 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e l'acquirente "[OSCURATO:PERSONA]". Meramente reiterativa la censura relativa alla condotta di cui al capo 69), relativa al concorso nella detenzione dei 90 grammi di cocaina occultati prima di una perquisizione dalla madre, la coimputata [OSCURATO:PERSONA]; la prova è stata ricavata da una analisi accurata della chiara conversazione tra la donna e [OSCURATO:PERSONA] nell'intercettazione relativa al sequestro in cui l'imputato espressamente impartisce alla [OSCURATO:PERSONA] le istruzioni per nascondere il 16/07/2019 dello stupefacente, che già erano riusciti a sottrarre ad una precedente perquisizione, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato del rischio che venissero trovati 90 grammi di cocaina. In proposito si rinvia a quanto più approfonditamente verrà messo in evidenza con riguardo alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] nel par. 20. 12.3. Sulle censure riguardo la mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, la difesa sembra ricavare una sorta di obbligo di riconoscere tale fattispecie quando l'autore dell'illecito non è associato ad un gruppo organizzato. E invece correttamente, in linea con i principi già sopra esposti, la Corte territoriale ha indicato tutti gli elementi che fanno escludere sia l'occasionalità sia la rudimentalità e che rendono irrilevante l'esclusivo dato quantitativo: la reiterazione delle condotte, la professionalità delle modalità di azione, i rapporti con fornitori organizzati e qualificati in ambito criminale, il circuito di clienti che segnalava una particolare capacità di distribuzione sul mercato al minuto. Del tutto generiche anche le censure sul trattamento sanzionatorio, prive di alcuna indicazione su elementi non valutate e basate solo sull'irrilevante dato della mancata contestazione a suo carico di una condotta associativa. 13. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto, con la sentenza di primo grado, responsabile dei reati di cui ai capi 26) e 28), riqualificati entrambi ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, e, riuniti gli illeciti dalla continuazione e operata la riduzione per il rito, è stato condannato alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 14.000,00 di multa. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, previamente eliminando l'errore materiale del riferimento al capo 69) della rubrica contenuto nel dispositivo della sentenza di primo grado già integrato da ordinanza di correzione dell'errore materiale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolando quattro motivi, che sono, tuttavia, tutti inammissibili. / 12713.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per erronea esclusione della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 in relazione al capo 26) dell'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] questa censura (come altre proposte negli stessi termini da altri ricorrenti) si basa sul mancato sequestro della sostanza e il mancato accertamento della sua efficacia drogante; tuttavia il ricorrente non si confronta con l'articolata valutazione della lunga conversazione del 21/08/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e il capo dell'associazione finalizzata al narcotraffico, denominato "gruppo [OSCURATO:PERSONA]"; in essa sono stati individuati i passaggi specifici che riguardano le modalità di effettuazione degli acquisti, i rapporti da intrattenere con i fornitori, i debiti contratti e le consegne da effettuare con specifica indicazione di quella oggetto dell'imputazione. Tutt'altro scenario rispetto a quello della rudimentalità e dell'occasionalità compatibile con l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. 13.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione per l'erroneo riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato per il reato di cui al capo 28). Il motivo ruota attorno all'asserita insufficienza dei colloqui intercettati per dimostrare la condotta e alla mancata corrispondenza tra la somma di cui parlano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La sentenza impugnata evidenzia invece come i riferimenti ad un'operazione di acquisto di stupefacenti siano sufficientemente espliciti e che la diversa e minore somma di cui parlano rispetto a quella che costituiva il prezzo della cessione integrava un debito residuo ("questo vuole 3.500..."; "duemila euro lì ce li ho rimessi..."). 13.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in riferimento all'erroneo rigetto dell'eccezione di nullità per il capo 69). La censura è inammissibile per difetto di interesse, visto che la Corte territoriale ha provveduto alla correzione dell'errore materiale eliminando ogni riferimento al capo 69), non contenuto nel dispositivo letto in udienza dal giudice di primo grado e non inserito in motivazione con riferimento alla commisurazione della pena in continuazione. ' 13.4.Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge. [OSCURATO:PERSONA] in tal caso, a fronte della gravità dei fatti e dei precedenti penali, la difesa non ha indicato quali elementi positivi la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare. 14. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto, con la sentenza di primo grado, responsabile dei reati di cui ai capi 2), esclusa l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90, 107) e 107bis), e, riuniti gli illeciti dalla continuazione e operata la riduzione per il rito, è stato condannato alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione. La Corte di appello ha riformato la sentenza, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 2) per non avere commesso il fatto e ha riqualificato il fatto di cui al capo 107) ai sensi 128 /dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, per l'effetto riducendo la complessiva pena ad anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. 14.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso e ha articolato tre motivi. Con il primo ed il secondo lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esclusione della qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi 107) e 107bis) nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. e con il terzo si duole della manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. 14.2. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili e possono essere congiuntamente esaminati. L'atto di appello aveva formulato censure sia con riguardo alla statuizione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] con riguardo all'ipotesi associativa sub 2) sia con riguardo alle condotte di cui ai capi 107) e 107bis). La Corte territoriale ha accolto l'appello con riguardo al reato di cui al capo 2), assolvendo l'imputato, mentre sugli altri delitti ha giudicato aspecifico l'appello, perché si limitava a negare la portata degli esiti delle intercettazioni e non avanzava alcuna critica alla motivazione del giudice di primo grado. Manifestamente infondati sono i primi due motivi del ricorso per cassazione che denunciano rispettivamente contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione che ha escluso l'applicabilità dell'art. 73, comma 5,.d.P.R. n. 309/90 e che ruotano attorno all'assunto che, essendo stata esclusa la partecipazione stabile dell'imputato all'organizzazione criminale di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, le condotte di detenzione e di cessione non potevano essere apprezzate come professionali. Si lamenta che la contraddizione risiederebbe nel richiamo ai circuiti criminali nonostante l'episodicità delle sue condotte. Tuttavia la motivazione appare del tutto coerente con il quadro probatorio esaminato, perché la Corte territoriale, pur escludendo l'incardinamento del ricorrente nell'organizzazione dei [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato che le condotte accertate presentavano modalità di esecuzione incompatibili con l'occasionalità, visto che risultava che egli aveva disponibilità di stupefacente già nel 2018, intratteneva rapporti commerciali illeciti con esponenti dei gruppi criminali, pur non facendone parte ma proponendosi come acquirente e manteneva capacità operative criminali fino al 2020. Quanto poi alle censure sul trattamento sanzionatorio e sull'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ai insiste sugli argomenti già posti a fondamento della richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, relativi all'episodicità e all'assenza del requisito di professionalità delle condotte, argomenti del pari già valutati come eccentrici rispetto alle risultanze congruamente esposte nel provvedimento impugnato. In ogni caso il trattamento sanzionatorio consegue alla valutazione della personalità dell'imputato e la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche si fonda sulla 129«biografia penale» dell'imputato (che non viene contestata); né il motivo di censura indica quale elemento decisivo idoneo a superare tale dato e ad attenuare la gravità dei fatti non sia stato esaminato dal provvedimento impugnato. 15. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto, con la sentenza di primo grado, responsabile del reato di cui al capo 15) e, applicata la riduzione per il rito, è stato condannato alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado. Il suo ricorso denuncia vizi, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge e di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La condotta contestata a [OSCURATO:PERSONA] - la cessione a [OSCURATO:PERSONA] di gr. 30 di cocaina, quale campione di prova del valore di 1500,00 euro - era stata ritenuta dimostrata dall'intercettazione n. 136 del 28/02/2018, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] conversa con [OSCURATO:PERSONA]; tale elemento, secondo la difesa, è stato oggetto di un'interpretazione forzata, anche perché il colloquio fa riferimento ad un soggetto non coinvolto in essa (lo stesso [OSCURATO:PERSONA] per l'appunto) e si riferisce ad un evento futuro di cui non si è a conoscenza circa l'effettiva sua realizzazione. Si tratta di argomento di mero dissenso, come tale inammissibile, perché non si confronta con il chiaro tenore della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che descrivono la transazione effettuata, la merce acquistata e il prezzo pagato (inferiore rispetto a quello che si aspettavano), dopo essersi recati all'indirizzo dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] ed avere salutato il loro interlocutore chiamandolo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la qualificazione del fatto di lieve entità era stata negata sulla base delle modalità con le quali si è svolto l'acquisto e il riferimento degli interlocutori alla possibilità dell'imputato di avere ulteriori disponibilità in futuro per fare ulteriori acquisti, che non può essere considerata irrilevante perché relativa ad eventi prospettati e non realizzati in concreto ma che è stata considerata con argomenti logici univocamente dimostrativa del fatto che [OSCURATO:PERSONA] costituisca uno stabile punto di riferimento per chi intende acquistare sul territorio quantitativi significativi di stupefacente da destinare allo spaccio. Ad analogo giudizio di aspecificità sono destinate infine le considerazioni con le quali si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti invocando una non meglio definita esigenza di personalizzazione della sanzione. 16. [OSCURATO:PERSONA], coniuge del coimputato [OSCURATO:PERSONA], è stata ritenuta, con la sentenza di primo grado, responsabile del reato di cui al capo 65) e, concesse le circostanze attenuanti generiche e applicata la riduzione per il rito, è stata condannata alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado e l'imputata, a mezzo del suo difensore, l'ha impugnata, articolando tre motivi. 13016.1. Con il primo si deduce violazione dell'art. 192, comma 2, e dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, nonché manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 65). Tuttavia, ad onta dei parametri richiamati per dare veste alla censura, il motivo esprime un apodittico dissenso rispetto alle conformi valutazioni dei giudici di merito dei due gradi e non contiene una specifica critica al percorso logico argomentativo che ha condotto la Corte territoriale alla statuizione contestata. Non si revoca in dubbio che la [OSCURATO:PERSONA] abbia chiamato il marito [OSCURATO:PERSONA] invitandolo a rientrare a casa quando erano arrivati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; né si contesta che, dopo l'incontro di costoro con [OSCURATO:PERSONA], mentre stavano facendo rientro, entrambi i coniugi erano stati trovati con la disponibilità sull'autovettura di gr. 23,28 di cocaina. Ci si limita a lamentare che la sostanza non era stata sequestrata nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA], la quale al più poteva avere avvisato il marito senza nulla conoscere dell'ipotizzata cessione di stupefacente. Si ipotizza, poi, un singolare onere argomentativo, a carico della Corte territoriale (che lo avrebbe disatteso); secondo la difesa, i giudici appello avrebbero «dovuto dimostrare come il compendio indiziario a carico della ricorrente fosse tale da escludere con certezza tale alternativa e innocente lettura». In realtà l'incongruità di tale lettura alternativa discende dalla persuasiva valutazione, svolta conformemente e logicamente nei due gradi di merito, dei dati certi sopra elencati nella loro successione temporale e nella loro logica e univoca interpretazione. Tanto più che la condotta tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata congruamente ritenuta dalla Corte territoriale pienamente compatibile con il ruolo di coadiuzione in favore del marito descritto dalla collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che ha raccontato anche uno specifico episodio al quale la stessa ha assistito. In questi termini i giudici di merito hanno considerato convergenti gli elementi acquisiti e hanno interpretato i comportamenti tenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione della cessione dello stupefacente da parte del marito alla coppia recatasi a casa sua e nessuna valenza dirimente può attribuirsi alla dedotta censura secondo la quale andava svalutato tutto il quadro probatorio in ragione del fatto che l'episodio narrato dalla collaboratrice fosse diverso da quello oggetto dell'imputazione. 16.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, nonché manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione sul mancato riconoscimento della lieve entità del fatto, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., anche per omessa adeguata risposta ai motivi di appello. Ad avviso di questo [OSCURATO:PERSONA], in piena coerenza con la ricostruzione cui è giunta la Corte territoriale, che non è scalfita dalle precedenti censure, risultano le successive considerazioni 131con le quali il provvedimento impugnato ha potuto affermare che la risolutezza con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha operato nella vicenda oggetto dell'imputazione e le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] sugli altri episodi in cui costei si prestò a collaborare con il marito, rendevano del tutto neutro il fatto che l'imputata non fosse stata colta a compiere altre cessioni. Da qui l'aspecificità delle censure con le quali si sostiene la violazione di legge e l'illogicità della motivazione del diniego dell'applicazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Sono, viceversa, congrue le valutazioni della Corte territoriale che valorizza gli elementi fattuali indicativi di una modalità operatività inveterata e sintomatica di reiterazione nel tempo del suo contributo illecito. 16.3. Con il terzo motivo si censura violazione di legge in relazione all'art. 114 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. Poste in premessa le considerazioni già svolte per evidenziare l'inammissibilità delle precedenti censure, va ricordato che la ricostruzione persuasivamente argomentata dalla Corte territoriale descrive un contributo consistito nel consentire al marito di portare a termine tempestivamente e riservatamente la cessione ai clienti appositamente recatisi a cercarlo a casa. L'ulteriore doglianza, formulata con riguardo al diniego dell'attenuante in relazione ad un'attività così descritta, è manifestamente infondata alla luce del principio per il quale «ai fini del riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto ad accertare se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso» (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081 - 01). 17. [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta, con la sentenza di primo grado, responsabile del reato di cui al capo 56), riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, e, concesse le circostanze attenuanti generiche e applicata la riduzione per il rito, è stata condannata alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 8.000,00 di multa. La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado, riqualificando il reato contestato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, e per l'effetto rideterminando la pena in anni due, giorni venti di reclusione ed euro 600,00 di multa. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso con un unico articolato motivo, lamentando vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La prova della condotta della [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe consistita nel concorso nella detenzione di sostanza stupefacente nascosta in una cesta di casa e da lei fatta 132 4sparire lanciandola dal balcone prima dell'arrivo della polizia giudiziaria che stava svolgendo perquisizione, si basa sulla sola conversazione telefonica del 23/12/2019, nella quale il marito, avvisato dalla propria madre dell'imminente arrivo degli investigatori, le aveva dato istruzione per disfarsi della droga. La difesa lamenta la mancanza di riscontri e l'assenza di prova del fatto che ciò che stava nella cesta fosse effettivamente stupefacente e fosse stata effettivamente lanciata dalla finestra. Le censure sono tuttavia versate esclusivamente nel merito e deducono apoditticamente l'insufficienza degli elementi ricavati dai giudici di merito dalle intercettazioni, lamentando la mancanza di ulteriori elementi di riscontri, dei quali tuttavia non si dimostra la necessità, affidando la prospettazione di questa carenza di quadro probatorio ad un'alternativa lettura interpretativa dei contenuti captativi. E così valicando inammissibilmente il limitato ambito di sindacato del giudizio di legittimità. 18. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto, con la sentenza di primo grado, responsabile del reato di cui al capo 4) e, applicata la riduzione per il rito, è stato condannato alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado e il suo ricorso lamenta ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazioni di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La prova della condotta contestata all'imputato - l'acquisto di 100 grammi di cocaina al prezzo di costo pari a 4.500,00 euro da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - era stata ricostruita sulla base delle intercettazioni che attestavano che [OSCURATO:PERSONA] si era messo in contatto con tale [OSCURATO:PERSONA], perché non era stato pagato per quella consegna mentre, frattanto, [OSCURATO:PERSONA] si era trasferito a Parma e si era reso irreperibile; che poi attestavano anche che la figlia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], si era impegnata con lui a versare prima la somma di euro 500,00 e poi quella di euro 750,00 a deconto del dovuto; e che infine registravano le lamentele di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] per la fiducia tradita da parte di un soggetto al quale, per intercessione di [OSCURATO:PERSONA], si era convinto a vendere a credito 100 grammi di sostanza stupefacente, rimasta impagata perché l'acquirente si era trasferito a Parma. Secondo la difesa il quadro probatorio sarebbe incompleto, perché la sostanza non era stata mai sequestrata né rinvenuta, non se ne conosceva la natura e non era nemmeno noto se fosse destinata alla successiva rivendita. [OSCURATO:PERSONA] fosse dedito allo spaccio non poteva dirsi provato, perché egli non aveva precedenti specifici e, comunque, in subordine, non c'erano elementi che potessero frapporsi all'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. In tale incertezza, secondo il ricorrente, non era nemmeno giustificata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la concreta determinazione del severo trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] tali doglianze travalicano l'ambito del giudizio di legittimità e nella loro assoluta genericità lamentano la carenza di riscontri in realtà del tutto superflui per la tenuta logica della 133 L/4ricostruzione, a fronte della logica valutazione degli elementi acquisiti grazie alle intercettazioni e alle verifiche investigative; la stringente sequenza argomentativa che connette i fatti non consente di affermare apoditticamente la sussistenza di vuoti probatori solo in ragione del mancato sequestro della sostanza stupefacente oggetto delle operazioni commerciali illecite. Tutte le censure ruotano attorno a questo assunto, che viene sostenuto come dimostrativo del quadro di incertezza, contraddittoriamente, ora per negare la prova della responsabilità ora per giustificare la richiesta della riqualificazione della condotta accertata o dell'applicazione di circostanze attenuanti. La commistione logica di tali doglianze controvalutative concorre a rendere inammissibile il ricorso. 19. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto, con la sentenza di primo grado, responsabile del reato di cui al capo 50), riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 e, applicata la riduzione per il rito, è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 10.000,00 di multa. Pena sospesa. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso e ha articolato quattro motivi. 19.1. Con il primo lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione e sostiene che la condanna è fondata su intercettazioni equivoche, prive di riscontri estrinseci. La doglianza si risolve in una generica protesta fondata sull'assunto che i dialoghi intercettati tra [OSCURATO:PERSONA] e il fratello [OSCURATO:PERSONA] dovessero essere assistiti da riscontri, perché il loro contenuto non è chiaro ma è suscettibile di plurime letture. Si sottolinea il mancato sequestro di stupefacente o comunque di altro materiale o documento che avvalorasse i contenuti delle intercettazioni. La doglianza, così formulata, non tiene conto del principio pacifico, secondo il quale «in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01); il principio è stato da ultimo ribadito e precisato, affermando che «in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il predetto giudice ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 1, n. 15038 del 19/02/2026, Morabito, Rv. 289823 - 01). Infine, il fatto che il ricorrente non individui una frattura logica nell'interpretazione dei contenuti allusivi delle conversazioni ma ne contesti genericamente l'insufficienza, consegna definitivamente la censura alla pronuncia di inammissibilità.134 (/(19.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e travisamento probatorio, nonché assenza totale di riscontri fattuali ed è meramente ripropositivo delle doglianze, pur diversamente formulate, contenute nel primo motivo. 19.3. Con il terzo motivo si lamenta l'erronea esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, ma si formulano argomenti di mero dissenso, che si risolvono nel reiterato richiamo alla episodicità del fatto e alla limitata quantità dello stupefacente oggetto della transazione rilevata durante l'investigazione. La Corte territoriale ha poggiato le sue valutazioni sui contenuti dei due dialoghi del 23 e del 29 luglio 2019, in cui i fratelli parlano del loro vasto giro di affari, e ha citato i passaggi che non richiedono particolari sforzi interpretativi perché vi si parla di prezzi da applicare, di quantitativi da consegnare ai fornitori nella misura di cento grammi a settimana, di modalità da seguire nello scegliere gli acquirenti e nell'assicurarsi il pagamento delle cessioni. Le apodittiche doglianze difensive non si confrontano con questi specifici passaggi motivazionali che escludono tanto l'occasionalità tanto la rudimentalità delle condotte. 19.4. Con il quarto motivo si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiamando la sola incensuratezza e la leale condotta processuale, ma senza indicare quali siano gli elementi positivi specifici e ulteriori che la Corte territoriale e che avrebbero dovuto giustificare il beneficio, in tal modo incrinando la razionale motivazione alla quale i giudici di secondo grado hanno affidato le proprie conclusioni. Queste considerazioni evidenziano la complessiva inammissibilità del ricorso. 20. [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta, con la sentenza di primo grado, responsabile del reato di cui al capo 69), esclusa la recidiva, e, applicata la riduzione per il rito, è stata condannata alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 17.000,00 di multa. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado. Il difensore dell'imputata ha proposto ricorso e ha articolato tre motivi. 20.1. Con il primo lamenta violazione di legge, e in particolare degli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90, 192 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 69) (concorso in cessione di sostanza stupefacente), anche per omessa adeguata risposta ai motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] è contestato il concorso nella detenzione dei 90 grammi di cocaina sequestrati 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dopo l'arresto del figlio e coimputato [OSCURATO:PERSONA] (la cui posizione è stata già oggetto di trattazione al par. 12. A seguito di una perquisizione domiciliare [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per la detenzione di kg 12,3 di marjuana, rivelatasi poi priva di capacità drogante; mentre era in corso la perquisizione dall'intercettazione ambientale di cui al progr. 259 tra lui e [OSCURATO:PERSONA] era emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiaramente affermato «se mi trovano quei novanta grammi di 135cocaina mi distruggono» e avevano fatto riferimento alla possibilità che la perquisizione fosse estesa in un altro luogo dove quella cocaina era custodita. Il 16/07/2019, in un'altra conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima si era lamentata insieme al figlio del comportamento di [OSCURATO:PERSONA] che non li aveva avvisati della perquisizione per consentire a lei di disfarsi della droga detenuta; la donna aggiungeva che la sostanza l'aveva tolta da dietro uno specchio e l'aveva ancora lì. Nel corso della conversazione [OSCURATO:PERSONA] dava istruzioni alla madre affinché costei la occultasse in un'altra casa dov'era detenuta dell'altra sostanza. [OSCURATO:PERSONA] quindi lo aveva rassicurato che era stato sistemato tutto e che per un po' di tempo sarebbero stati tranquilli; l'occultamento era avvenuto il 16/07/2019 mentre era in corso un'altra perquisizione a carico di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa censura il fatto che la Corte territoriale non abbia dato adeguata risposta al rilievo contenuto nell'atto di appello, secondo il quale la sostanza non era mai stata rinvenuta e quindi la conversazione poteva essere solo indicativa del timore della madre per il coinvolgimento del figlio e non poteva acquisirsi da quegli elementi alcuna certezza della qualità e della quantità della sostanza disponibile. Il rilievo è manifestamente infondato perché non si confronta con l'esegesi delle chiarissime affermazioni della donna che esprimono la consapevolezza dell'attività dal figlio e il supporto che la stessa gli intende dare; la quantità e la tipologia di sostanza non rintracciata, proprio perché abilmente occultata in altro luogo che gli investigatori non avevano potuto perquisire, perché non lo conoscevano, non potevano essere dimostrate dall'eventuale sequestro (non avvenuto, perché l'investigazione ha dimostrato che era stato reso inattuabile) ma dalle chiare indicazioni delle manovre compiutamente ricostruite per evitare il sequestro. Infine la censura difensiva non si confronta con i passaggi delle intercettazioni nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] spiega alla madre come deve cedere lo stupefacente, facendo riferimento a due clienti già pronti ad acquistarla e chiedendole di prelevare le dosi da quella "incominciata" per effettuare le forniture. 20.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e manifesta illogicità e carenza della motivazione sul mancato riconoscimento della lieve entità del fatto per i reati di cui al capo 69), ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., anche per omessa adeguata risposta ai motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] tale censura è inammissibile. Il provvedimento impugnato ha, con percorso logico privo di qualsivoglia increspatura, sottolineato i comportamenti e le affermazioni univocamente dimostrativi del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si rendeva partecipe con una specifica ed indispensabile azione di supporto di un'attività di detenzione funzionale al successivo, di cui conosceva la non occasionalità, curando ogni opportuna iniziativa di occultamento e di custodia, adattandone le modalità alle nuove esigenze e avendo precisa contezza della disponibilità da parte del figlio di quantitativi non esigui di sostanza di diversa tipologia con collegamenti con altri soggetti le cui 136cointeressenze sono note alla donna (si vedano in particolare le stizzite proteste per il comportamento di [OSCURATO:PERSONA]). A fronte di queste articolate considerazioni ben sorrette da argomenti e dati probatori, la difesa immora sul fatto che non vi sarebbe prova della autonoma capacità operativa della [OSCURATO:PERSONA], tema privo di alcuna attinenza con le ragioni che hanno sorretto il diniego dell'applicazione dell'art, 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. 20.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, e in particolare degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla complessiva congruità del trattamento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., anche per omessa adeguata risposta ai motivi di appello. La censura è del tutto generica a fronte dell'evidenziazione nella decisione impugnata della particolare intensità del dolo, espressa nelle condotte volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività delittuosa del figlio e la sua impunità, e dal precedente penale su di lei gravante. La difesa lamenta che non siano stati valorizzati elementi favorevoli e richiama la posizioni di altre coimputate, sostenendo che siano similari a quella della [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia non indica quali siano gli elementi favorevoli trascurati e propone una lettura del tutto personale sull'assimilabilità della sua posizione a quella delle coimputate, senza tenere conto che la Corte territoriale ha motivato sulla particolare scaltrezza e professionalità dimostrata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel coadiuvare il figlio, profilo del tutto peculiare della sua condotta, unitamente al precedente penale, non parimenti emerso dai certificati penali degli altri soggetti beneficiari dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. 21. In conclusione, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, che per il suddetto imputato deve essere rideterminato in anni dodici e mesi dieci di reclusione, rigettando nel resto il ricorso. Vanno rigettati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]( [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che devono -, essere conseguentemente condannati ciascuno al pagamento delle spese del giudizio. I ricorsi di tutti gli altri imputati devono essere dichiarati inammissibili con la conseguente condanna dei ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 07/06/2000 - anche della condanna al pagamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in anni dodici e mesi dieci di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Rigetta i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2026I Consiglieri estensori Il PresidenteEva [OSCURATO:PERSONA] - Giovanbatp ona [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata 'n ancelleria o gi Roma, lì LUG. 202 [OSCURATO:PERSONA]