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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14457/2023

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palermo 2.[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palermo 3.[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palermo 4.[OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Marsala avverso la sentenza del 23/09/2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: di rigettare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; di dichiarare inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; di annullare con rinvio la sentenza limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] ia raca ne; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sostituito dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato memoria con motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Palermo, emessa in data 26/03/2019, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da alcuni reati loro ascritti (Capi B, L e M), dichiarando la prescrizione di altri reati contestati a [OSCURATO:PERSONA], Vincenzo di Trapani e [OSCURATO:PERSONA] e condannando: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di peculato di cui al capo N), alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], esclusa la recidiva, per il reato di usura di cui al capo K), alla pena di due anni di reclusione ed euro 5000 di multa; [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di ricettazione di cui al capo P), alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, previa applicazione delle attenuanti generiche, con revoca delle sanzioni accessorie disposte dal giudice di primo grado, ad eccezione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per [OSCURATO:PERSONA], con applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della sospensione condizionale della pena.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati elencati in epigrafe.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il loro difensore, hanno proposto un unico motivo di ricorso per come sottoarticolato.

Violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 358 cod. pen. in relazione all'art. 314 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla qualificazione giuridica attribuita ai ricorrenti di incaricati di pubblico servizio, in quanto ritenuti amministratori di fatto di tre ONLUS, cioè enti senza scopo di lucro, il cui ruolo era consegnare a persone indigenti le derrate alimentari, acquistate con fondi dell'Unione europea tramite A.G.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) facente capo al Ministero per le politiche agricole, che a sua volta si serviva del tramite del "Banco per le opere di carità", anch'esso ente senza fini di lucro, iscritto in un apposito albo.

Il ricorso, così come i motivi aggiunti, dopo avere delineato la disciplina che regola il servizio di distribuzione di aiuti a persone bisognose e richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 27202 del 13/6/2018 e n.33779 del 21/06/2021) e amministrativa (Con.

Stato, Sez.II 16/9/2016, n. 3892), esclude la qualificazione del fatto contestato come peculato in quanto le ONLUS sono organizzazioni private, anche quando esercitano attività convenzionate da enti pubblici, perchè non sottoposte ad una regolamentazione pubblicistica ma alla disciplina di settore di cui al d.

Igs. n. 460 del 1997. /4 f Né può modificare la loro natura l'effetto traslativo derivante dalla disciplina e dal fine perseguito dall'AGEA in quanto le menzionate ONLUS si occupavano della sola distribuzione gestita, a sua volta, da un ente giuridico privato cioè il "Banco per le opere di carità", e non avevano alcun rapporto giuridico con la menzionata Agenzia governativa.

Ne consegue che i loro amministratori non assumono la qualità di "incaricati di pubblico servizio", necessaria per la configurabilità del reato di peculato, e la condotta appropriativa andrebbe ricondotta nell'ambito del delitto cui all'art. 646 cod. pen. per il quale non si può procedere per mancanza di querela.

Inoltre, i ricorrenti da un lato non sono mai stati inseriti nella struttura organizzativa delle tre ONLUS, i cui legali rappresentanti erano altri, dall'altro non hanno neanche rivestito la figura di "amministratore di fatto".

Con specifico riferimento ad [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che avesse gestito il ritiro dei prodotti alimentari, avesse assunto carattere decisionale e gestorio delle tre associazioni (pag. 63 e 67) anche per rispondere ad ambizioni politiche, stante la totale assenza di prove a supporto di detto assunto.

E' stata depositata una memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contenente motivi aggiunti in cui dette questioni vengono ulteriormente illustrate.

3. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto due motivi di ricorso.

3.1. Con il primo deduce violazione di legge processuale in relazione agli artt.516, 521 e 604 cod. proc. pen., stante l'assoluta indeterminatezza del capo di imputazione contenente un generico riferimento agli elementi tipici del reato, l'indicazione di un tempo di commissione del reato (dal 12 marzo al 31 maggio 2013) non solo inferiore rispetto alla durata del finanziamento illecito, ma relativo ad un anno differente da quello poi accertato, cioè il 2012.

Il ricorso denuncia anche il difetto di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, con conseguente nullità di questa ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen., in quanto l'imputazione riguardava la somma di € 420, mentre la sentenza impugnata ha accertato l'applicazione di un tasso di interesse usurario fissato al 4,2% trimestrale, peraltro solo in base ad una porzione di intercettazione telefonica.

3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento del fatto, in relazione agli artt. 192 nn. 1 e 2 cod. proc. pen. e 644 cod. pen.La Corte di appello ha fondato l'accertamento del delitto sulla base di intercettazioni telefoniche prive di qualsiasi valenza, anche indiziaria, quali quelle del 12 marzo 2012 (progr. 10347), in cui il ricorrente riferiva implicitamente l'esito positivo dell'operazione, e del 9 luglio 2012 (progr. 25741) che si inseriva cronologicamente in un momento successivo a quella della condotta oggetto di contestazione.

Inoltre, il ricorso censura la sentenza impugnata per assenza di riscontri oggettivi, non potendosi ritenere tale l'annotazione del 31 maggio 2012, contenuta nell'agenda sequestrata al Bevilacqua, in quanto contenente una data successiva rispetto al 12 marzo 2012 data dell'imputazione, per un presunto prestito illecito di asserita durata trimestrale.

Infine, a pagina 51 della sentenza si ipotizzano due diverse ed alternative interpretazioni della conversazione del 13 marzo 2012, posta a fondamento della responsabilità del ricorrente, tale da dimostrare la carenza probatoria e l'approssimazione del ragionamento logico inferenziale non essendo stato chiarito se il tasso di interesse fosse su base mensile o trimestrale e non anche, ad esempio, annuale così da rendere l'operazione potenzialmente non punibile alla luce dell'art. 2 del decreto 26 marzo 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze visto che in tale caso il tasso del 16,8% sarebbe stato al di sotto del tasso soglia.

4. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto un unico motivo di ricorso.

Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt.129, comma 2, e 531 cod. proc. pen. in quanto la Corte distrettuale avrebbe dovuto assolvere nel merito il ricorrente in ragione dell'evidenza delle risultanze processuali, in nessun modo valutate, come emerge da pagina 45 della sentenza in cui ci si limita ad un acritico rinvio alla pronuncia di primo grado.

Infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiarito che gli euro 4000 promessi al Bevilacqua erano solo il canone di affitto per la sede della segreteria politica di questi e nulla avevano a che fare con un accordo corruttivo in cambio di sostegno elettorale, come confermato dalle stesse intercettazioni telefoniche e dalle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

5. La posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stata stralciata in udienza, per un difetto di notifica, con formazione di autonomo fascicolo processuale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concernente la qualificazione giuridica del delitto loro contestato, è infondato.

1.2. La condotta illecita tenuta dai ricorrenti, per come accertata dai giudici di merito, è quella di essersi appropriati, rivendendoli, di ingenti quantitativi di generi alimentari di prima necessità, acquistati con fondi dell'Unione europea, tramite A.G.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura facente capo al Ministero per le politiche agricole), destinati a famiglie bisognose, beni che avrebbero dovuto consegnare per conto della Fondazione "Banco per le opere di carità", ente senza fini di lucro, iscritto in un apposito albo, tramite le associazioni no profit facenti di fatto capo a loro (GIU.GIO di cui era legale rappresentante la ex moglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sostituita dal 2013 da [OSCURATO:PERSONA]; TOSTO, rappresentata dalla madre di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ISLAS, il cui legale rappresentante era [OSCURATO:PERSONA]).

Alla luce di questa cornice fattuale, comprovata da intercettazioni trascritte dall'inequivoco contenuto, è stato posto il tema della qualità di incaricati di pubblico servizio dei ricorrenti alla luce della natura giuridica delle ONLUS e del tipo di attività da queste svolte.

1.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la qualifica pubblicistica dell'attività va valutata in senso oggettivo (Sez. 6, n. 28299 del 10/11/215, dep. 2016, Bonomelli, Rv. 267045), in relazione a ciò che il soggetto fa e a prescindere da un profilo soggettivo, correlato alla natura dell'ente o dell"impiego svolto dal soggetto che opera l'appropriazione, tanto che rientrano nelle categorie qualificate di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen. anche soggetti inseriti nella struttura organizzativa di una società per azioni, quando l'attività di questa sia disciplinata da norme di diritto pubblico e persegua finalità pubbliche, sia pure per il tramite di strumenti privatistici (Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv. 273781).

A prescindere dalla formale qualificazione dell'ente, ciò che rileva ai fini della sua natura giuridica, come correttamente sottolineato dai giudici di merito con puntuale richiamo agli arresti giurisprudenziali di questa Corte, è il suo carattere strumentale rispetto al perseguimento di finalità pubblicistiche, governate e riconosciute da norme di diritto pubblico.

Nella specie, l'attività in concreto svolta, sia dall'ente di riferimento che dal soggetto agente, era indirizzata ad un evidente finalità pubblicistica quale quella della distribuzione degli alimenti a persone in condizioni di indigenza, in attuazione di piani europei e nazionali di contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale.La sentenza di primo grado, ripresa da quella impugnata, ha delineato con precisione il sistema complesso dell'erogazione prima e della consegna poi dei menzionati aiuti, che si fonda su una disciplina pubblicistica di rango sovranazionale in cui gli enti no profit hanno il ruolo di assicurare la fase finale.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] (UE) n. 807 del 2010 (già Reg. (CE) 3149/92) prevede la distribuzione gratuita alle persone indigenti di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento dell'Unione Europea o dall'impiego di equivalenti monetari. [OSCURATO:PERSONA] (up n. 223 del 2014, per come successivamente integrato, ha istituito un fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) volto a sostenere gli interventi promossi dai Paesi dell'Unione Europea per fornire cibo o assistenza materiale al fine di promuovere la coesione sociale e l'eliminazione della povertà nell'Unione europea, con fondi strutturali (art. 3 del Regolamento), e rispondere alle finalità contenute sia nel Trattato sull'Unione Europea (art.2) sia nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. [OSCURATO:PERSONA] delegato (UE) n. 1970 del 2015 stabilisce che tutte le irregolarità che riguardano la corretta applicazione e gestione del denaro proveniente da detto fondo (e da altri) per perseguire le finalità dell'Unione Europea costituisce violazione degli interessi finanziari dell'Unione europea in base all'art.

K3 del Trattato.

Ogni anno all'Italia viene assegnato un paniere di risorse finanziarie, da permutare in prodotti alimentari compatibili con i settori merceologici delle derrate assegnate, gestito dalla Agenzia governativa per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.), con risorse dell'UE allocate nello stato di previsione del MIPAAF che confluiscono nel Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo nazionale indigenti), istituito presso la menzionata Agenzia, previsto dall'art. 58, comma 1, d.

I. n. 83 del 2012 , conv. in I. n. 134 del 2012., con cui provvede all'acquisto degli alimenti con bandi di gara.

La distribuzione avviene per il tramite di organizzazioni non governative senza scopo di lucro, riconosciute ed iscritte al relativo Albo istituito presso A.G.E.A., tra le quali la fondazione "Banco delle opere di carità", con un preciso obbligo di rendicontazione.

Queste ultime, a loro volta, si avvalgono di enti caritativi, senza fini di lucro, anch'essi soggetti a procedure di accreditamento e tenuta della contabilità, oltre che destinatari di finanziamenti per svolgere l'attività di distribuzione degli alimenti.

L'art. 2 n. 3) del Regolamento (UE) n. 223 del 2014 fornisce la definizione dei soggetti finali che provvedono alla consegna dei beni di assistenza materiale in questi termini «organizzazioni partner: gli organismi pubblici e/o le organizzazioni senza scopo di lucro che distribuiscono prodotti alimentari e/o forniscono assistenza materiale di base, ove applicabile, attuando altresì misure di accompagnamento, direttamente o attraverso altre organizzazioni partner, oppure che intraprendono attività direttamente finalizzate all'inclusione sociale delle persone indigenti, e le cui operazioni sono state selezionate dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 32, paragrafo 3».

In sostanza, nel caso di specie, l'ultimo segmento dell'attività, da ritenersi di rilievo anche costituzionale proprio nella prospettiva solidaristica di cui agli artt. 2 e 3 Cost. di contrastare la fragilità sociale e la povertà, veniva svolta dalle associazioni no profit facenti capo a Bevilacqua e Ragusa, da intendersi quali "organizzazioni partner", per come definite dal citato art. 2 del citato Regolamento (UE) n. 223 del 2014, e da intendersi comunque come longa manus di soggetto investito primariamente dell'incarico di tipo pubblicistico. 1.5.

Da questa cornice, costituita da una disciplina di diritto pubblico nella quale sono puntualmente inquadrate le attività di consegna delle derrate alimentari, emerge il loro vincolo funzionale, in quanto acquistate con fondi delle istituzioni europee, con espressa indicazione della loro non commerciabilità, e di cui le associazioni di volontariato sono destinatarie non solo come dirette portatrici di un interesse pubblico, di livello nazionale e sovranazionale, come il contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale, ma anche come strumenti attuativi della subdelega di A.G.E.A. rispetto alla quale, tramite apposita iscrizione e con la mediazione del "Banco delle opere di carità", assumono precisi obblighi anche di rendicontazione.

Ne consegue che i soggetti che svolgevano compiti decisionali all'interno delle tre associazioni di volontariato, come gli odierni ricorrenti, devono essere considerati incaricati di pubblico servizio avendo provveduto a gestire gli alimenti loro consegnati con la sola finalità di realizzare compiti di matrice pubblicistica.

La giurisprudenza, amministrativa e penale, richiamata dai ricorrenti non scardina in alcun modo detto impianto che ruota intorno alla natura pubblicistica dell'attività di contrasto alla povertà in tutti i suoi segmenti, compreso quello finale meramente esecutivo.

Infatti, la sentenza del Consiglio di Stato, sez.

III, n. 3892 del 2016 si limita ad escludere che una fondazione di diritto privato possa ritenersi ente del Servizio sanitario nazionale per il solo fatto di svolgere attività riconducibili a quest'ultimo e le sentenze di questa sezione, n. 27202 del 2018 e n. 33779 del 2021 confermano la pacifica interpretazione di questa Corte in ordine alla centralità dell'accertamento della finalità pubblicistica perseguita, a prescindere della natura privatistica dell'ente che agisce.

Più specificamente, la sentenza n. 27202 del 2018, premettendo che le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) sono organizzazioni private, spiega come queste possano svolgere anche attività pubbliche (nella specie si trattava di compiti assistenziali) ricevendo un trattamento fiscale di favore dal d.

Igs. n. 460 del 1997 proprio in quanto perseguono finalità meritevoli.

Si tratta di questione incontrovertibile che la menzionata sentenza aveva affrontato con riguardo al tema, del tutto estraneo a quello esaminato in questa sede, relativo alla natura del ricavo derivante dalle loro attività.

In conclusione, in ragione dell'assetto normativo pubblicistico che presiede la complessa gestione degli interventi istituzionali volti a fornire cibo a persone in condizioni di indigenza, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che i ricorrenti, tramite le associazioni no profit, svolgevano un pubblico servizio, da valutarsi sul piano oggettivo, in quanto correlato all'attività funzionale alla realizzazione di interessi riconosciuti e disciplinati da norme di diritto pubblico, e hanno dunque tenuto una condotta inquadrabile nella fattispecie del peculato, essendo configurabile un comportamento uti dominus e di tipo appropriativo, in quanto funzionale al conseguimento di una diretta utilità, diversa da quella cui i beni erano destinati.

1.6. E' parimenti infondata la censura relativa all'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'attività svolta dalle tre associazioni no profit in quanto privi di cariche formali.

I giudici di merito hanno dato atto del ricco e convergente materiale probatorio sul quale hanno fondato la valutazione di responsabilità penale, a partire innanzitutto dalle intercettazioni telefoniche per come supportate dall'esame della documentazione acquisita, come le deleghe al ritiro dei prodotti alimentari presso il "Banco delle opere di carità", rilasciate dai presidenti di ciascuna delle tre associazioni no profit a favore di Bevilacqua; dalle bolle di carico della menzionata fondazione; dalla raccolta degli alimenti da distribuire presso il Caf di [OSCURATO:PERSONA], compagna di Bevilacqua, indicato nelle domande di accreditamento delle ONLUS quale luogo di distribuzione; dal subentro di questa, tra il 14 gennaio 2013 ed il 6 maggio 2013, alla ex moglie di Bevilacqua quale presidente dell'associazione culturale GIU.GIO.

Su tali basi, la sentenza impugnata ha correttamente osservato, con argomenti logici e completi, in nessun modo contrastati dai ricorrenti, che a prescindere dall'assetto formale delle associazioni di volontariato, Bevilacqua e Ragusa andassero ritenuti "amministratori di fatto" in quanto esercenti funzioni decisionali in nome e per conto di queste, con una concreta gestione svolta con diverse attività: acquisendo la delega al ritiro dei prodotti, assumendo in via esclusiva le decisioni di chiedere somme di denaro ai destinatari per ogni sacchetto di alimenti distribuito, prevedendo un abbonamento annuale e rendendo, in sostanza, l'attività di distribuzione per loro lucrativa.

Va al riguardo ribadito che, per configurare il peculato, si prescinde dall'assunzione di cariche formali, in quanto ciò che rileva è il possesso legittimamente acquisito dei beni sulla base dell'assunzione, anche di fatto, di una posizione rilevante di tipo gestorio, comunque qualificata dalla ragione dell'ufficio o del servizio.

2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata dà puntualmente conto che la dicitura riportata nel capo di imputazione in ordine all'epoca di commissione del fatto costituisce un errore materiale relativo all'anno di riferimento indicato nel 2013 anziché nel 2012, errore che non ha impedito l'esercizio del diritto di difesa e la piena comprensione dell'imputazione alla luce delle intercettazioni telefoniche e dell'attività investigativa risalente, infatti, proprio al 2012.

Il denunciato difetto di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, con conseguente nullità di questa ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen., non è stato proposto con i motivi di appello cosicché non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità trattandosi di nullità a regime intermedio (Sez. 5, n. 572 del 30/09/2013, Scano, Rv. 258709).

2.2. Il secondo motivo è fondato.

La Corte di appello, pur fondando correttamente l'accertamento del delitto sulla base delle intercettazioni telefoniche, per come confermate dall'annotazione del 31 maggio 2012 contenuta nell'agenda sequestrata al Bevilacqua circa il prestito usurario di 2000 euro ricevuto dal ricorrente ("scade assegno Giusto 2000"), ha ipotizzato, a pagina 51 della sentenza, due diverse ed alternative interpretazioni della conversazione del 13 marzo 2012, posta a fondamento della responsabilità del ricorrente in relazione al tasso praticato quando richiede al debitore «quattru e vinti» su un prestito di 2000 euro.

Infatti, la pronuncia impugnata conclude che sia che si intenda 4,20% come tasso su scala mensile, sia che lo si intenda su scala trimestrale, comunque è superato il tasso soglia annuale.

Si tratta di una conclusione che contrasta con la necessità che la verifica della natura usuraria degli interessi avvenga con la massima analiticità possibile.

Infatti, si richiede che la rilevazione del tasso praticato dal ricorrente venga comunque calcolato, previa qualificazione della concreta operazione, in comparazione con il tasso soglia trimestrale fissato dal Ministero dell'economia e delle finanze al tempo del prestito e della corresponsione degli interessi, di cui nella specie non vi è alcuna menzione richiamandosi soltanto, in modo generico, «il superamento del tasso soglia annuale» che, di per sé, non costituisce riferimento utile (Sez. 2, n. 39334 di 12/07/2016, Friscina, n. 268375), a fronte del fatto che una precisa e puntuale verifica è idonea non solo a corroborare il superamento o meno del limite ma anche a definire la concreta gravità del fatto ad ogni fine.

Ne consegue dunque l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto segnalato.

3. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Lo stesso si risolve nella prospettazione di elementi inerenti al merito, che, secondo l'assunto difensivo, non sarebbero stati valutati.

Va premesso che il Tribunale di Palermo aveva condannato il ricorrente per il delitto di corruzione elettorale, contestato al capo F) in concorso con [OSCURATO:PERSONA], dando puntualmente conto che alla luce delle intercettazioni telefoniche e delle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era risultato che [OSCURATO:PERSONA], candidato alle elezioni per l'Assemblea regionale siciliana, avesse consegnato euro 4000 a Bevilacqua affinchè direzionasse il proprio bacino elettorale a suo favore.

Il ricorso propone la lettura alternativa del denaro quale corrispettivo del canone di affitto della sede della segreteria politica di [OSCURATO:PERSONA], così sollecitando una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, ed in particolare del significato attribuito alle intercettazioni.

Si tratta di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della intervenuta prescrizione: la deduzione infatti avrebbe potuto prospettarsi solo alla condizione di risolversi in una causa di proscioglimento rilevabile ictu oculi, ciò che non può dirsi alla luce dell'analisi compiuta nei due gradi di giudizio, imponendosi dunque una nuova motivazione di merito, preclusa proprio dall'inutilità di un giudizio di rinvio in conseguenza della maturata causa estintiva (sul punto Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

4. Alla stregua di tali rilievi, in conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per i motivi sopra esposti, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, mentre i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati e quello di [OSCURATO:PERSONA] dichiarato inammissibili con condanna dei predetti al pagamento delle spese del procedimento e con quella di [OSCURATO:PERSONA] al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Dichiara inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palermo 2.[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palermo 3.[OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palermo 4.[OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Marsala avverso la sentenza del 23/09/2021 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo: di rigettare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; di dichiarare inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; di annullare con rinvio la sentenza limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] ia raca ne; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sostituito dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato memoria con motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Palermo, emessa in data 26/03/2019, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da alcuni reati loro ascritti (Capi B, L e M), dichiarando la prescrizione di altri reati contestati a [OSCURATO:PERSONA], Vincenzo di Trapani e [OSCURATO:PERSONA] e condannando: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di peculato di cui al capo N), alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], esclusa la recidiva, per il reato di usura di cui al capo K), alla pena di due anni di reclusione ed euro 5000 di multa; [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di ricettazione di cui al capo P), alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, previa applicazione delle attenuanti generiche, con revoca delle sanzioni accessorie disposte dal giudice di primo grado, ad eccezione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per [OSCURATO:PERSONA], con applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della sospensione condizionale della pena. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati elencati in epigrafe. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il loro difensore, hanno proposto un unico motivo di ricorso per come sottoarticolato. Violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 358 cod. pen. in relazione all'art. 314 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla qualificazione giuridica attribuita ai ricorrenti di incaricati di pubblico servizio, in quanto ritenuti amministratori di fatto di tre ONLUS, cioè enti senza scopo di lucro, il cui ruolo era consegnare a persone indigenti le derrate alimentari, acquistate con fondi dell'Unione europea tramite A.G.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) facente capo al Ministero per le politiche agricole, che a sua volta si serviva del tramite del "Banco per le opere di carità", anch'esso ente senza fini di lucro, iscritto in un apposito albo. Il ricorso, così come i motivi aggiunti, dopo avere delineato la disciplina che regola il servizio di distribuzione di aiuti a persone bisognose e richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 27202 del 13/6/2018 e n.33779 del 21/06/2021) e amministrativa (Con. Stato, Sez.II 16/9/2016, n. 3892), esclude la qualificazione del fatto contestato come peculato in quanto le ONLUS sono organizzazioni private, anche quando esercitano attività convenzionate da enti pubblici, perchè non sottoposte ad una regolamentazione pubblicistica ma alla disciplina di settore di cui al d. Igs. n. 460 del 1997. /4 f Né può modificare la loro natura l'effetto traslativo derivante dalla disciplina e dal fine perseguito dall'AGEA in quanto le menzionate ONLUS si occupavano della sola distribuzione gestita, a sua volta, da un ente giuridico privato cioè il "Banco per le opere di carità", e non avevano alcun rapporto giuridico con la menzionata Agenzia governativa. Ne consegue che i loro amministratori non assumono la qualità di "incaricati di pubblico servizio", necessaria per la configurabilità del reato di peculato, e la condotta appropriativa andrebbe ricondotta nell'ambito del delitto cui all'art. 646 cod. pen. per il quale non si può procedere per mancanza di querela. Inoltre, i ricorrenti da un lato non sono mai stati inseriti nella struttura organizzativa delle tre ONLUS, i cui legali rappresentanti erano altri, dall'altro non hanno neanche rivestito la figura di "amministratore di fatto". Con specifico riferimento ad [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che avesse gestito il ritiro dei prodotti alimentari, avesse assunto carattere decisionale e gestorio delle tre associazioni (pag. 63 e 67) anche per rispondere ad ambizioni politiche, stante la totale assenza di prove a supporto di detto assunto. E' stata depositata una memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contenente motivi aggiunti in cui dette questioni vengono ulteriormente illustrate. 3. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto due motivi di ricorso. 3.1. Con il primo deduce violazione di legge processuale in relazione agli artt.516, 521 e 604 cod. proc. pen., stante l'assoluta indeterminatezza del capo di imputazione contenente un generico riferimento agli elementi tipici del reato, l'indicazione di un tempo di commissione del reato (dal 12 marzo al 31 maggio 2013) non solo inferiore rispetto alla durata del finanziamento illecito, ma relativo ad un anno differente da quello poi accertato, cioè il 2012. Il ricorso denuncia anche il difetto di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, con conseguente nullità di questa ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen., in quanto l'imputazione riguardava la somma di € 420, mentre la sentenza impugnata ha accertato l'applicazione di un tasso di interesse usurario fissato al 4,2% trimestrale, peraltro solo in base ad una porzione di intercettazione telefonica. 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento del fatto, in relazione agli artt. 192 nn. 1 e 2 cod. proc. pen. e 644 cod. pen.La Corte di appello ha fondato l'accertamento del delitto sulla base di intercettazioni telefoniche prive di qualsiasi valenza, anche indiziaria, quali quelle del 12 marzo 2012 (progr. 10347), in cui il ricorrente riferiva implicitamente l'esito positivo dell'operazione, e del 9 luglio 2012 (progr. 25741) che si inseriva cronologicamente in un momento successivo a quella della condotta oggetto di contestazione. Inoltre, il ricorso censura la sentenza impugnata per assenza di riscontri oggettivi, non potendosi ritenere tale l'annotazione del 31 maggio 2012, contenuta nell'agenda sequestrata al Bevilacqua, in quanto contenente una data successiva rispetto al 12 marzo 2012 data dell'imputazione, per un presunto prestito illecito di asserita durata trimestrale. Infine, a pagina 51 della sentenza si ipotizzano due diverse ed alternative interpretazioni della conversazione del 13 marzo 2012, posta a fondamento della responsabilità del ricorrente, tale da dimostrare la carenza probatoria e l'approssimazione del ragionamento logico inferenziale non essendo stato chiarito se il tasso di interesse fosse su base mensile o trimestrale e non anche, ad esempio, annuale così da rendere l'operazione potenzialmente non punibile alla luce dell'art. 2 del decreto 26 marzo 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze visto che in tale caso il tasso del 16,8% sarebbe stato al di sotto del tasso soglia. 4. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto un unico motivo di ricorso. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt.129, comma 2, e 531 cod. proc. pen. in quanto la Corte distrettuale avrebbe dovuto assolvere nel merito il ricorrente in ragione dell'evidenza delle risultanze processuali, in nessun modo valutate, come emerge da pagina 45 della sentenza in cui ci si limita ad un acritico rinvio alla pronuncia di primo grado. Infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiarito che gli euro 4000 promessi al Bevilacqua erano solo il canone di affitto per la sede della segreteria politica di questi e nulla avevano a che fare con un accordo corruttivo in cambio di sostegno elettorale, come confermato dalle stesse intercettazioni telefoniche e dalle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 5. La posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stata stralciata in udienza, per un difetto di notifica, con formazione di autonomo fascicolo processuale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concernente la qualificazione giuridica del delitto loro contestato, è infondato. 1.2. La condotta illecita tenuta dai ricorrenti, per come accertata dai giudici di merito, è quella di essersi appropriati, rivendendoli, di ingenti quantitativi di generi alimentari di prima necessità, acquistati con fondi dell'Unione europea, tramite A.G.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura facente capo al Ministero per le politiche agricole), destinati a famiglie bisognose, beni che avrebbero dovuto consegnare per conto della Fondazione "Banco per le opere di carità", ente senza fini di lucro, iscritto in un apposito albo, tramite le associazioni no profit facenti di fatto capo a loro (GIU.GIO di cui era legale rappresentante la ex moglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sostituita dal 2013 da [OSCURATO:PERSONA]; TOSTO, rappresentata dalla madre di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; ISLAS, il cui legale rappresentante era [OSCURATO:PERSONA]). Alla luce di questa cornice fattuale, comprovata da intercettazioni trascritte dall'inequivoco contenuto, è stato posto il tema della qualità di incaricati di pubblico servizio dei ricorrenti alla luce della natura giuridica delle ONLUS e del tipo di attività da queste svolte. 1.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la qualifica pubblicistica dell'attività va valutata in senso oggettivo (Sez. 6, n. 28299 del 10/11/215, dep. 2016, Bonomelli, Rv. 267045), in relazione a ciò che il soggetto fa e a prescindere da un profilo soggettivo, correlato alla natura dell'ente o dell"impiego svolto dal soggetto che opera l'appropriazione, tanto che rientrano nelle categorie qualificate di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen. anche soggetti inseriti nella struttura organizzativa di una società per azioni, quando l'attività di questa sia disciplinata da norme di diritto pubblico e persegua finalità pubbliche, sia pure per il tramite di strumenti privatistici (Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv. 273781). A prescindere dalla formale qualificazione dell'ente, ciò che rileva ai fini della sua natura giuridica, come correttamente sottolineato dai giudici di merito con puntuale richiamo agli arresti giurisprudenziali di questa Corte, è il suo carattere strumentale rispetto al perseguimento di finalità pubblicistiche, governate e riconosciute da norme di diritto pubblico. Nella specie, l'attività in concreto svolta, sia dall'ente di riferimento che dal soggetto agente, era indirizzata ad un evidente finalità pubblicistica quale quella della distribuzione degli alimenti a persone in condizioni di indigenza, in attuazione di piani europei e nazionali di contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale.La sentenza di primo grado, ripresa da quella impugnata, ha delineato con precisione il sistema complesso dell'erogazione prima e della consegna poi dei menzionati aiuti, che si fonda su una disciplina pubblicistica di rango sovranazionale in cui gli enti no profit hanno il ruolo di assicurare la fase finale. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] (UE) n. 807 del 2010 (già Reg. (CE) 3149/92) prevede la distribuzione gratuita alle persone indigenti di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento dell'Unione Europea o dall'impiego di equivalenti monetari. [OSCURATO:PERSONA] (up n. 223 del 2014, per come successivamente integrato, ha istituito un fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) volto a sostenere gli interventi promossi dai Paesi dell'Unione Europea per fornire cibo o assistenza materiale al fine di promuovere la coesione sociale e l'eliminazione della povertà nell'Unione europea, con fondi strutturali (art. 3 del Regolamento), e rispondere alle finalità contenute sia nel Trattato sull'Unione Europea (art.2) sia nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. [OSCURATO:PERSONA] delegato (UE) n. 1970 del 2015 stabilisce che tutte le irregolarità che riguardano la corretta applicazione e gestione del denaro proveniente da detto fondo (e da altri) per perseguire le finalità dell'Unione Europea costituisce violazione degli interessi finanziari dell'Unione europea in base all'art. K3 del Trattato. Ogni anno all'Italia viene assegnato un paniere di risorse finanziarie, da permutare in prodotti alimentari compatibili con i settori merceologici delle derrate assegnate, gestito dalla Agenzia governativa per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.), con risorse dell'UE allocate nello stato di previsione del MIPAAF che confluiscono nel Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo nazionale indigenti), istituito presso la menzionata Agenzia, previsto dall'art. 58, comma 1, d. I. n. 83 del 2012 , conv. in I. n. 134 del 2012., con cui provvede all'acquisto degli alimenti con bandi di gara. La distribuzione avviene per il tramite di organizzazioni non governative senza scopo di lucro, riconosciute ed iscritte al relativo Albo istituito presso A.G.E.A., tra le quali la fondazione "Banco delle opere di carità", con un preciso obbligo di rendicontazione. Queste ultime, a loro volta, si avvalgono di enti caritativi, senza fini di lucro, anch'essi soggetti a procedure di accreditamento e tenuta della contabilità, oltre che destinatari di finanziamenti per svolgere l'attività di distribuzione degli alimenti. L'art. 2 n. 3) del Regolamento (UE) n. 223 del 2014 fornisce la definizione dei soggetti finali che provvedono alla consegna dei beni di assistenza materiale in questi termini «organizzazioni partner: gli organismi pubblici e/o le organizzazioni senza scopo di lucro che distribuiscono prodotti alimentari e/o forniscono assistenza materiale di base, ove applicabile, attuando altresì misure di accompagnamento, direttamente o attraverso altre organizzazioni partner, oppure che intraprendono attività direttamente finalizzate all'inclusione sociale delle persone indigenti, e le cui operazioni sono state selezionate dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 32, paragrafo 3». In sostanza, nel caso di specie, l'ultimo segmento dell'attività, da ritenersi di rilievo anche costituzionale proprio nella prospettiva solidaristica di cui agli artt. 2 e 3 Cost. di contrastare la fragilità sociale e la povertà, veniva svolta dalle associazioni no profit facenti capo a Bevilacqua e Ragusa, da intendersi quali "organizzazioni partner", per come definite dal citato art. 2 del citato Regolamento (UE) n. 223 del 2014, e da intendersi comunque come longa manus di soggetto investito primariamente dell'incarico di tipo pubblicistico. 1.5. Da questa cornice, costituita da una disciplina di diritto pubblico nella quale sono puntualmente inquadrate le attività di consegna delle derrate alimentari, emerge il loro vincolo funzionale, in quanto acquistate con fondi delle istituzioni europee, con espressa indicazione della loro non commerciabilità, e di cui le associazioni di volontariato sono destinatarie non solo come dirette portatrici di un interesse pubblico, di livello nazionale e sovranazionale, come il contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale, ma anche come strumenti attuativi della subdelega di A.G.E.A. rispetto alla quale, tramite apposita iscrizione e con la mediazione del "Banco delle opere di carità", assumono precisi obblighi anche di rendicontazione. Ne consegue che i soggetti che svolgevano compiti decisionali all'interno delle tre associazioni di volontariato, come gli odierni ricorrenti, devono essere considerati incaricati di pubblico servizio avendo provveduto a gestire gli alimenti loro consegnati con la sola finalità di realizzare compiti di matrice pubblicistica. La giurisprudenza, amministrativa e penale, richiamata dai ricorrenti non scardina in alcun modo detto impianto che ruota intorno alla natura pubblicistica dell'attività di contrasto alla povertà in tutti i suoi segmenti, compreso quello finale meramente esecutivo. Infatti, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 3892 del 2016 si limita ad escludere che una fondazione di diritto privato possa ritenersi ente del Servizio sanitario nazionale per il solo fatto di svolgere attività riconducibili a quest'ultimo e le sentenze di questa sezione, n. 27202 del 2018 e n. 33779 del 2021 confermano la pacifica interpretazione di questa Corte in ordine alla centralità dell'accertamento della finalità pubblicistica perseguita, a prescindere della natura privatistica dell'ente che agisce. Più specificamente, la sentenza n. 27202 del 2018, premettendo che le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) sono organizzazioni private, spiega come queste possano svolgere anche attività pubbliche (nella specie si trattava di compiti assistenziali) ricevendo un trattamento fiscale di favore dal d. Igs. n. 460 del 1997 proprio in quanto perseguono finalità meritevoli. Si tratta di questione incontrovertibile che la menzionata sentenza aveva affrontato con riguardo al tema, del tutto estraneo a quello esaminato in questa sede, relativo alla natura del ricavo derivante dalle loro attività. In conclusione, in ragione dell'assetto normativo pubblicistico che presiede la complessa gestione degli interventi istituzionali volti a fornire cibo a persone in condizioni di indigenza, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che i ricorrenti, tramite le associazioni no profit, svolgevano un pubblico servizio, da valutarsi sul piano oggettivo, in quanto correlato all'attività funzionale alla realizzazione di interessi riconosciuti e disciplinati da norme di diritto pubblico, e hanno dunque tenuto una condotta inquadrabile nella fattispecie del peculato, essendo configurabile un comportamento uti dominus e di tipo appropriativo, in quanto funzionale al conseguimento di una diretta utilità, diversa da quella cui i beni erano destinati. 1.6. E' parimenti infondata la censura relativa all'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'attività svolta dalle tre associazioni no profit in quanto privi di cariche formali. I giudici di merito hanno dato atto del ricco e convergente materiale probatorio sul quale hanno fondato la valutazione di responsabilità penale, a partire innanzitutto dalle intercettazioni telefoniche per come supportate dall'esame della documentazione acquisita, come le deleghe al ritiro dei prodotti alimentari presso il "Banco delle opere di carità", rilasciate dai presidenti di ciascuna delle tre associazioni no profit a favore di Bevilacqua; dalle bolle di carico della menzionata fondazione; dalla raccolta degli alimenti da distribuire presso il Caf di [OSCURATO:PERSONA], compagna di Bevilacqua, indicato nelle domande di accreditamento delle ONLUS quale luogo di distribuzione; dal subentro di questa, tra il 14 gennaio 2013 ed il 6 maggio 2013, alla ex moglie di Bevilacqua quale presidente dell'associazione culturale GIU.GIO. Su tali basi, la sentenza impugnata ha correttamente osservato, con argomenti logici e completi, in nessun modo contrastati dai ricorrenti, che a prescindere dall'assetto formale delle associazioni di volontariato, Bevilacqua e Ragusa andassero ritenuti "amministratori di fatto" in quanto esercenti funzioni decisionali in nome e per conto di queste, con una concreta gestione svolta con diverse attività: acquisendo la delega al ritiro dei prodotti, assumendo in via esclusiva le decisioni di chiedere somme di denaro ai destinatari per ogni sacchetto di alimenti distribuito, prevedendo un abbonamento annuale e rendendo, in sostanza, l'attività di distribuzione per loro lucrativa. Va al riguardo ribadito che, per configurare il peculato, si prescinde dall'assunzione di cariche formali, in quanto ciò che rileva è il possesso legittimamente acquisito dei beni sulla base dell'assunzione, anche di fatto, di una posizione rilevante di tipo gestorio, comunque qualificata dalla ragione dell'ufficio o del servizio. 2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata dà puntualmente conto che la dicitura riportata nel capo di imputazione in ordine all'epoca di commissione del fatto costituisce un errore materiale relativo all'anno di riferimento indicato nel 2013 anziché nel 2012, errore che non ha impedito l'esercizio del diritto di difesa e la piena comprensione dell'imputazione alla luce delle intercettazioni telefoniche e dell'attività investigativa risalente, infatti, proprio al 2012. Il denunciato difetto di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, con conseguente nullità di questa ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen., non è stato proposto con i motivi di appello cosicché non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità trattandosi di nullità a regime intermedio (Sez. 5, n. 572 del 30/09/2013, Scano, Rv. 258709). 2.2. Il secondo motivo è fondato. La Corte di appello, pur fondando correttamente l'accertamento del delitto sulla base delle intercettazioni telefoniche, per come confermate dall'annotazione del 31 maggio 2012 contenuta nell'agenda sequestrata al Bevilacqua circa il prestito usurario di 2000 euro ricevuto dal ricorrente ("scade assegno Giusto 2000"), ha ipotizzato, a pagina 51 della sentenza, due diverse ed alternative interpretazioni della conversazione del 13 marzo 2012, posta a fondamento della responsabilità del ricorrente in relazione al tasso praticato quando richiede al debitore «quattru e vinti» su un prestito di 2000 euro. Infatti, la pronuncia impugnata conclude che sia che si intenda 4,20% come tasso su scala mensile, sia che lo si intenda su scala trimestrale, comunque è superato il tasso soglia annuale. Si tratta di una conclusione che contrasta con la necessità che la verifica della natura usuraria degli interessi avvenga con la massima analiticità possibile. Infatti, si richiede che la rilevazione del tasso praticato dal ricorrente venga comunque calcolato, previa qualificazione della concreta operazione, in comparazione con il tasso soglia trimestrale fissato dal Ministero dell'economia e delle finanze al tempo del prestito e della corresponsione degli interessi, di cui nella specie non vi è alcuna menzione richiamandosi soltanto, in modo generico, «il superamento del tasso soglia annuale» che, di per sé, non costituisce riferimento utile (Sez. 2, n. 39334 di 12/07/2016, Friscina, n. 268375), a fronte del fatto che una precisa e puntuale verifica è idonea non solo a corroborare il superamento o meno del limite ma anche a definire la concreta gravità del fatto ad ogni fine. Ne consegue dunque l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto segnalato. 3. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Lo stesso si risolve nella prospettazione di elementi inerenti al merito, che, secondo l'assunto difensivo, non sarebbero stati valutati. Va premesso che il Tribunale di Palermo aveva condannato il ricorrente per il delitto di corruzione elettorale, contestato al capo F) in concorso con [OSCURATO:PERSONA], dando puntualmente conto che alla luce delle intercettazioni telefoniche e delle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era risultato che [OSCURATO:PERSONA], candidato alle elezioni per l'Assemblea regionale siciliana, avesse consegnato euro 4000 a Bevilacqua affinchè direzionasse il proprio bacino elettorale a suo favore. Il ricorso propone la lettura alternativa del denaro quale corrispettivo del canone di affitto della sede della segreteria politica di [OSCURATO:PERSONA], così sollecitando una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, ed in particolare del significato attribuito alle intercettazioni. Si tratta di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della intervenuta prescrizione: la deduzione infatti avrebbe potuto prospettarsi solo alla condizione di risolversi in una causa di proscioglimento rilevabile ictu oculi, ciò che non può dirsi alla luce dell'analisi compiuta nei due gradi di giudizio, imponendosi dunque una nuova motivazione di merito, preclusa proprio dall'inutilità di un giudizio di rinvio in conseguenza della maturata causa estintiva (sul punto Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 4. Alla stregua di tali rilievi, in conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per i motivi sopra esposti, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, mentre i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati e quello di [OSCURATO:PERSONA] dichiarato inammissibili con condanna dei predetti al pagamento delle spese del procedimento e con quella di [OSCURATO:PERSONA] al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile
Sentenza Cassazione n. 14457/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris