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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 1966

Cassazione n. 38783/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/12/1966 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso/a/11e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di appello di itiii;123' 1" n. 3383/2020, emessa in data 03/12/2020 è inammissibile per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge in data 20/04/2021, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

La motivazione è stata depositata entro il termine stabilito di giorni 90, con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (45 giorni) il giorno 17 aprile 2021, ex art. 585, lett. c), c.p.p., a nulla rilevando l'invio per raccomandata presso la cancelleria della Corte di cassazione, sia perché effettuato in violazione dell'art. 582 cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è presentata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, e comunque perché pervenuto presso la cancelleria del giudice competente a riceverlo dopo la scadenza di detto termine (Sez. 2 n. 3261 del 30/11/2018, Bossi, Rv. 274894).

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il giorno 9 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Amoroso A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/12/1966 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso/a/11e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di appello di itiii;123' 1" n. 3383/2020, emessa in data 03/12/2020 è inammissibile per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge in data 20/04/2021, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La motivazione è stata depositata entro il termine stabilito di giorni 90, con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (45 giorni) il giorno 17 aprile 2021, ex art. 585, lett. c), c.p.p., a nulla rilevando l'invio per raccomandata presso la cancelleria della Corte di cassazione, sia perché effettuato in violazione dell'art. 582 cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è presentata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, e comunque perché pervenuto presso la cancelleria del giudice competente a riceverlo dopo la scadenza di detto termine (Sez. 2 n. 3261 del 30/11/2018, Bossi, Rv. 274894). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il giorno 9 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Amoroso A
Sentenza Cassazione n. 38783/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris