CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 49392/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 21 febbraio 2023 la Corte di appello di L'Aquila, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Vasto in data 21 luglio 2021, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di detenzione e porto abusivi e di ricettazione di una pistola, accertati in data 12 agosto 2017. La Corte di appello ha dichiarato infondati i motivi di impugnazione nel merito, relativi alla carenza di prova in quanto non sarebbe stata dimostrata la riferibilità dell'arma all'imputato, la sua funzionalità e la consapevolezza di questi della sua provenienza illecita. Ha confermato l'entità della pena base, riducendo però la pena complessiva stante la declaratoria di estinzione per prescrizione di due dei quattro reati contestati. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, quanto alla dichiarazione di colpevolezza, perché gli elementi raccolti sono insufficienti a dimostrare la sua responsabilità. In particolare la Corte ha errato nel ritenere sussistente l'elemento soggettivo, non avendo tenuto conto della deposizione del teste che rinvenne la pistola, il quale ha precisato che l'auto su cui l'arma era custodita non apparteneva all'imputato, ma ad un'altra persona, che la prestava abitualmente a più soggetti. L'imputato, quindi, poteva essere ignaro della presenza dell'arma e quindi della sua provenienza furtiva, e la Corte avrebbe dovuto assolverlo, non essendo stato superato il criterio della prova della responsabilità "oltre ogni ragionevole dubbio". La Corte, poi, ha respinto la richiesta di riduzione della pena al minimo edittale solo richiamando i precedenti penali dell'imputato, mentre avrebbe dovuto accoglierla «per ragioni di dosimetria della pena». 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza e aspecificità. 3.1. Il ricorrente si limita a ripetere il contenuto del motivo di appello nel merito, come riportato nella stessa sentenza impugnata, senza confrontarsi con essa, che lo ha esaminato e lo ritenuto infondato, con motivazione adeguata e non illogica. La Corte di appello, infatti, ha valutato sufficiente, per ritenere accertata l'appartenenza all'imputato delle armi e delle munizioni rinvenute, queste ultime oggetto dei reati dichiarati prescritti, le prove costituite dal loro rinvenimento sull'auto da lui guidata e dal comportamento da questi tenuto alla vista dei Carabinieri, dandosi alla fuga nonostante l'ordine di arrestarsi, e guidando per oltre un chilometro e mezzo benché inseguito dall'auto dei militari. La motivazione è logica laddove ha ritenuto dimostrato, da tale comportamento, che l'imputato era consapevole di trasportare illecitamente un'arma da sparo e le relative munizioni, beni che si era sicuramente procurato in modo illecito, essendo provento di furto. Il ricorso non si confronta con tale motivazione, in quanto omette del tutto di riportare l'elemento indiziario costituito dalla condotta dell'imputato e dal suo tentativo, protratto a lungo, di non essere sottoposto a controllo da parte dei Carabinieri, e non offre alcuna spiegazione alternativa di tale comportamento. E' un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «E' inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634), e «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). Esula, infatti, dai poteri di questa Corte la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ed il giudizio di legittimità può riguardare solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se questi abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la sentenza. Questo motivo, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 3.2. Il motivo di ricorso è manifestamente inammissibile anche nella parte in cui censura la sentenza impugnata in merito al trattamento sanzionatorio. Essa, diversamente da quanto affermato, motiva in modo sintetico ma completo le ragioni della irrogazione di una pena-base in misura leggermente superiore al minimo edittale, e ancora una volta il ricorso non si confronta con tale motivazione, limitandosi a chiedere di ridurre la pena al minimo edittale senza indicare una specifica ragione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la ,1 condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il