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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50343/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva contestata e rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale di Bologna del 13 aprile 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni aggravate e, applicata la recidiva infraquinquennale contestata, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia violazione di legge e vizio della motivazione circa la ritenuta legittimità dell'ordinanza di rigetto della richiesta del procedimento nelle forme del rito abbreviato ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., condizionato all'escussione della persona offesa, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha affermato, in tema di giudizio abbreviato, che la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi «necessaria» quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della re giudicanda (Sez. 1, n. 10016 del 13/07/2018, Maxim, Rv. 274920), circostanza, quest'ultima, non ravvisabile nel caso di specie, in quanto, le dichiarazioni della persona offesa erano già state acquisite e costituivano la prova cardine della responsabilità dell'imputato e, pertanto, procedere alla sua escussione sarebbe stato contrario alle esigenze di economia processuale del rito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva contestata e rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale di Bologna del 13 aprile 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni aggravate e, applicata la recidiva infraquinquennale contestata, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia violazione di legge e vizio della motivazione circa la ritenuta legittimità dell'ordinanza di rigetto della richiesta del procedimento nelle forme del rito abbreviato ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., condizionato all'escussione della persona offesa, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha affermato, in tema di giudizio abbreviato, che la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi «necessaria» quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della re giudicanda (Sez. 1, n. 10016 del 13/07/2018, Maxim, Rv. 274920), circostanza, quest'ultima, non ravvisabile nel caso di specie, in quanto, le dichiarazioni della persona offesa erano già state acquisite e costituivano la prova cardine della responsabilità dell'imputato e, pertanto, procedere alla sua escussione sarebbe stato contrario alle esigenze di economia processuale del rito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 50343/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris