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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 28822/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 9 aprile 2026 il Tribunale di Vicenza, quale giudice delriesame, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di annullamento del decreto disequestro probatorio, emesso dalla Procura della Repubblica di Vicenza, aventead oggetto un immobile situato in Vicenza via Girotto 3 (in cui la ricorrentegestisce una attività commerciale) allo scopo di effettuare indagini relative ad unincendio avvenuto, nello stesso immobile, il 28 gennaio 2026.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la signora [OSCURATO:PERSONA], peril tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limitistrettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce violazione di legge, in quanto il Tribunaleavrebbe illegittimamente integrato la motivazione del pubblico ministero,aggiungendo il riferimento alla circostanza che quello per cui si procede è ilsecondo incendio che attinge il medesimo immobile (il primo era stato perpetratoil 26 marzo 2025) ed all’allarme sociale generato dal fatto.Con il secondo motivo deduce violazione di legge, perché il Tribunale haritenuto legittimo il provvedimento di sequestro impugnato, nonostante che nonfossero ancora spirati i termini per impugnare la precedente ordinanza delTribunale del riesame che aveva annullato il decreto di convalida di sequestro permancanza di motivazione; il pubblico ministero non ha la possibilità di percorreredue volte l’iniziativa cautelare, e pur essendo vero che nel caso in esame il p.m.non ha impugnato la prima ordinanza del riesame e riemesso il decreto, però alladata di emissione dello stesso non erano ancora decorsi i termini per impugnaree non vi era una rinuncia esplicita all’impugnazione.Con il terzo motivo deduce violazione di legge, perché la motivazione chesorregge l’ordinanza di rigetto è apparente, in quanto mancherebbe l’indicazionedella tipologia di accertamenti tecnici che sarebbero necessari per mantenere ilsequestro; non si comprende, infatti, se si voglia procedere ad analisi chimiche,a rilievi termografici, a campionamento di materiali; non si specifica qualiconsulenti tecnici si vorrebbe incaricare e con quali competenze, e non si dàconto della proporzionalità del vincolo rispetto alle finalità probatorie perseguite,in quanto l’immobile ha una superficie di 188 mq.Con il quarto motivo deduce violazione di legge, in quanto il Tribunale haritenuto legittimo la reiterazione di un sequestro che era stato annullato dalriesame non già per mere ragioni formali, come potrebbe apparire ad una primalettura dell’ordinanza, ma per motivi sostanziali, perché la motivazione dava attodell’insussistenza dei presupposti della misura.3.

L’ufficio del Procuratore Generale ha concluso come da intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1.

Premesso che la preclusione processuale determinata dal cosiddetto"giudicato cautelare" opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivoapprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazioneprovvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che definiscanol'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali (Sez. 6, n.43213 del 27/10/2010, Riviezzi, Rv. 248804 – 01), nel caso in esame il ricorsoha impugnato una ordinanza del Tribunale di cui all’art. 324, comma 5, cod.proc. pen., che aveva respinto l’istanza di riesame presentata contro il decreto disequestro probatorio del pubblico ministero, che aveva reiterato il sequestrodopo l’annullamento in sede giurisdizionale, per mancanza di motivazione, delprecedente decreto di convalida del sequestro disposto nell’immediatezza deifatti.La questione del giudicato cautelare è, in effetti, infondata poichè ilprecedente provvedimento era stato annullato per l’assenza della motivazione,come ha chiarito il provvedimento oggi impugnato, evidenziando che non erastato esaminato alcun altro aspetto del sequestro; il ricorso è sul punto privo dieffettive censure.Tanto premesso, va rilevato che l’istanza di riesame presentata nei confrontidi questo secondo decreto di sequestro era sostenuta da due motivi: il primodeduceva il vizio della motivazione con riferimento alle finalità probatorieperseguite; il secondo la emissione del decreto di sequestro in sviamento dipotere, perché il decreto sarebbe stato emesso con la finalità di eludere ladecisione giurisdizionale.Il secondo motivo non è coltivato nel ricorso per cassazione, che propone unargomento processuale diverso, in cui si deduce l’assenza del potere del pubblicoministero di emanare un decreto di sequestro fino a quando non sono decorsi itermini di impugnazione della decisione del Tribunale del riesame che avevaannullato il primo provvedimento di sequestro; il primo è coltivato nel ricorso ecostituisce il terzo motivo dell’odierna impugnazione.Ne consegue che il secondo e quarto motivo dell’odierno ricorso non eranostati proposti al Tribunale del riesame, ed incorrono, quindi, nella causa diinammissibilità prevista dall’art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen,secondo cui “il ricorso è inammissibile se è proposto (…), fuori dei casi previstidagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motividi appello”.La disposizione citata è applicabile, infatti, anche al ricorso per cassazioneproposto contro le decisioni del Tribunale del riesame (Sez. 2, n. 11027 del20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226; conformi, più di recente, Sez. 1,n. 13073 del 20/03/2026, Dell’Orco, n.m.; Sez. 1, n. 3917 del 05/12/2025, dep.2026, T., n.m.; Sez. 1, n. 41711 del 31/10/2025, Esposito, n.m.).2.

Il terzo motivo di ricorso, che, invece, coltiva nel giudizio di cassazionel’argomento già speso davanti al Tribunale del riesame del vizio dellamotivazione con riferimento alle finalità probatorie perseguite, è inammissibile,perché si scontra con i limiti del sindacato di legittimità sul decreto di sequestroprobatorio, che è ammesso ex art 325 cod. proc. pen. soltanto per violazione dilegge, e non per vizio della motivazione.È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che laviolazione di legge possa consistere anche in una motivazione apparente, inquanto “in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di"violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazionea norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assolutadi motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quantocorrelate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicitàmanifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lospecifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stessocodice” (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, P.c.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv.226710 - 01).Ma, in tema di sequestro probatorio, la “motivazione dell'ordinanzaconfermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente -quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quandole argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero dicorpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate allepeculiarità del caso concreto” (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv.260314 - 01).E, nel caso in esame, il ricorso non deduce che la motivazione che regge ilsequestro probatorio non sia ancorata alle peculiarità del caso concreto, masostiene, invece, che nel decreto di sequestro le esigenze probatorie sono stateindividuate nella necessità di effettuare accertamenti tecnici, e che questamotivazione sarebbe insufficiente, perchè mancherebbe in essa l’indicazione dellatipologia di accertamenti tecnici che sono necessari per mantenere il sequestro,non si comprenderebbe, infatti, se si intenda procedere con analisi chimiche, conrilievi termografici, con il campionamento di materiali, e non si specificherebbe,inoltre, quali consulenti tecnici si vorrebbe incaricare e con quali competenze;non si darebbe conto, inoltre, della proporzionalità del vincolo rispetto allefinalità probatorie perseguite.Denunciando l’insufficienza della motivazione, il ricorso si spinge moltomolto oltre i limiti del sindacato sulla motivazione apparente, e finisce perproporre un motivo che, come detto, non è consentito dalla norma processualedell’art. 325 cod. proc. pen.3.

È inammissibile anche il primo motivo, in cui si deduce che il Tribunaleavrebbe illegittimamente integrato la motivazione del pubblico ministero,aggiungendo il riferimento alla circostanza che quello per cui si procede è ilsecondo incendio che attinge il medesimo immobile (il primo era stato perpetratoil 26 marzo 2025) ed all’allarme sociale generato dal crimine.L’argomento è inammissibile, in quanto, mediante i riferimenti citati, ilTribunale si è limitato a rispondere alle deduzioni proposte in sede di istanza diriesame, ed ha argomentato sulla correttezza della motivazione posta afondamento del sequestro probatorio anche per l’esistenza di particolari in fattoche si potevano trarre dagli atti, funzione che rientra nei suoi compiti istituzionalidi dare alle deduzioni difensive una risposta motivata che dia ragione delladecisione assunta; ciò che è precluso al Tribunale del riesame è di integrare lamotivazione individuando specifiche finalità probatorie del sequestro (Sez. 6, n.33849 del 01/10/2025, F., Rv. 288716 – 01, Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019,Vallese, Rv. 277989 - 01) che non siano state indicate dal pubblico ministero, manon di rispondere alle deduzioni proposte in sede di riesame traendo elementi digiudizio dagli atti del procedimento, come ha fatto nel caso in esame l’ordinanzaimpugnata.4.

In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1,cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misuraindicata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 9 aprile 2026 il Tribunale di Vicenza, quale giudice delriesame, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di annullamento del decreto disequestro probatorio, emesso dalla Procura della Repubblica di Vicenza, aventead oggetto un immobile situato in Vicenza via Girotto 3 (in cui la ricorrentegestisce una attività commerciale) allo scopo di effettuare indagini relative ad unincendio avvenuto, nello stesso immobile, il 28 gennaio 2026.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la signora [OSCURATO:PERSONA], peril tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limitistrettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce violazione di legge, in quanto il Tribunaleavrebbe illegittimamente integrato la motivazione del pubblico ministero,aggiungendo il riferimento alla circostanza che quello per cui si procede è ilsecondo incendio che attinge il medesimo immobile (il primo era stato perpetratoil 26 marzo 2025) ed all’allarme sociale generato dal fatto.Con il secondo motivo deduce violazione di legge, perché il Tribunale haritenuto legittimo il provvedimento di sequestro impugnato, nonostante che nonfossero ancora spirati i termini per impugnare la precedente ordinanza delTribunale del riesame che aveva annullato il decreto di convalida di sequestro permancanza di motivazione; il pubblico ministero non ha la possibilità di percorreredue volte l’iniziativa cautelare, e pur essendo vero che nel caso in esame il p.m.non ha impugnato la prima ordinanza del riesame e riemesso il decreto, però alladata di emissione dello stesso non erano ancora decorsi i termini per impugnaree non vi era una rinuncia esplicita all’impugnazione.Con il terzo motivo deduce violazione di legge, perché la motivazione chesorregge l’ordinanza di rigetto è apparente, in quanto mancherebbe l’indicazionedella tipologia di accertamenti tecnici che sarebbero necessari per mantenere ilsequestro; non si comprende, infatti, se si voglia procedere ad analisi chimiche,a rilievi termografici, a campionamento di materiali; non si specifica qualiconsulenti tecnici si vorrebbe incaricare e con quali competenze, e non si dàconto della proporzionalità del vincolo rispetto alle finalità probatorie perseguite,in quanto l’immobile ha una superficie di 188 mq.Con il quarto motivo deduce violazione di legge, in quanto il Tribunale haritenuto legittimo la reiterazione di un sequestro che era stato annullato dalriesame non già per mere ragioni formali, come potrebbe apparire ad una primalettura dell’ordinanza, ma per motivi sostanziali, perché la motivazione dava attodell’insussistenza dei presupposti della misura.3. L’ufficio del Procuratore Generale ha concluso come da intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è inammissibile.1. Premesso che la preclusione processuale determinata dal cosiddetto"giudicato cautelare" opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivoapprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazioneprovvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che definiscanol'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali (Sez. 6, n.43213 del 27/10/2010, Riviezzi, Rv. 248804 – 01), nel caso in esame il ricorsoha impugnato una ordinanza del Tribunale di cui all’art. 324, comma 5, cod.proc. pen., che aveva respinto l’istanza di riesame presentata contro il decreto disequestro probatorio del pubblico ministero, che aveva reiterato il sequestrodopo l’annullamento in sede giurisdizionale, per mancanza di motivazione, delprecedente decreto di convalida del sequestro disposto nell’immediatezza deifatti.La questione del giudicato cautelare è, in effetti, infondata poichè ilprecedente provvedimento era stato annullato per l’assenza della motivazione,come ha chiarito il provvedimento oggi impugnato, evidenziando che non erastato esaminato alcun altro aspetto del sequestro; il ricorso è sul punto privo dieffettive censure.Tanto premesso, va rilevato che l’istanza di riesame presentata nei confrontidi questo secondo decreto di sequestro era sostenuta da due motivi: il primodeduceva il vizio della motivazione con riferimento alle finalità probatorieperseguite; il secondo la emissione del decreto di sequestro in sviamento dipotere, perché il decreto sarebbe stato emesso con la finalità di eludere ladecisione giurisdizionale.Il secondo motivo non è coltivato nel ricorso per cassazione, che propone unargomento processuale diverso, in cui si deduce l’assenza del potere del pubblicoministero di emanare un decreto di sequestro fino a quando non sono decorsi itermini di impugnazione della decisione del Tribunale del riesame che avevaannullato il primo provvedimento di sequestro; il primo è coltivato nel ricorso ecostituisce il terzo motivo dell’odierna impugnazione.Ne consegue che il secondo e quarto motivo dell’odierno ricorso non eranostati proposti al Tribunale del riesame, ed incorrono, quindi, nella causa diinammissibilità prevista dall’art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen,secondo cui “il ricorso è inammissibile se è proposto (…), fuori dei casi previstidagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motividi appello”.La disposizione citata è applicabile, infatti, anche al ricorso per cassazioneproposto contro le decisioni del Tribunale del riesame (Sez. 2, n. 11027 del20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226; conformi, più di recente, Sez. 1,n. 13073 del 20/03/2026, Dell’Orco, n.m.; Sez. 1, n. 3917 del 05/12/2025, dep.2026, T., n.m.; Sez. 1, n. 41711 del 31/10/2025, Esposito, n.m.).2. Il terzo motivo di ricorso, che, invece, coltiva nel giudizio di cassazionel’argomento già speso davanti al Tribunale del riesame del vizio dellamotivazione con riferimento alle finalità probatorie perseguite, è inammissibile,perché si scontra con i limiti del sindacato di legittimità sul decreto di sequestroprobatorio, che è ammesso ex art 325 cod. proc. pen. soltanto per violazione dilegge, e non per vizio della motivazione.È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che laviolazione di legge possa consistere anche in una motivazione apparente, inquanto “in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di"violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazionea norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assolutadi motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quantocorrelate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicitàmanifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lospecifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stessocodice” (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv.226710 - 01).Ma, in tema di sequestro probatorio, la “motivazione dell'ordinanzaconfermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente -quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quandole argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero dicorpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate allepeculiarità del caso concreto” (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv.260314 - 01).E, nel caso in esame, il ricorso non deduce che la motivazione che regge ilsequestro probatorio non sia ancorata alle peculiarità del caso concreto, masostiene, invece, che nel decreto di sequestro le esigenze probatorie sono stateindividuate nella necessità di effettuare accertamenti tecnici, e che questamotivazione sarebbe insufficiente, perchè mancherebbe in essa l’indicazione dellatipologia di accertamenti tecnici che sono necessari per mantenere il sequestro,non si comprenderebbe, infatti, se si intenda procedere con analisi chimiche, conrilievi termografici, con il campionamento di materiali, e non si specificherebbe,inoltre, quali consulenti tecnici si vorrebbe incaricare e con quali competenze;non si darebbe conto, inoltre, della proporzionalità del vincolo rispetto allefinalità probatorie perseguite.Denunciando l’insufficienza della motivazione, il ricorso si spinge moltomolto oltre i limiti del sindacato sulla motivazione apparente, e finisce perproporre un motivo che, come detto, non è consentito dalla norma processualedell’art. 325 cod. proc. pen.3. È inammissibile anche il primo motivo, in cui si deduce che il Tribunaleavrebbe illegittimamente integrato la motivazione del pubblico ministero,aggiungendo il riferimento alla circostanza che quello per cui si procede è ilsecondo incendio che attinge il medesimo immobile (il primo era stato perpetratoil 26 marzo 2025) ed all’allarme sociale generato dal crimine.L’argomento è inammissibile, in quanto, mediante i riferimenti citati, ilTribunale si è limitato a rispondere alle deduzioni proposte in sede di istanza diriesame, ed ha argomentato sulla correttezza della motivazione posta afondamento del sequestro probatorio anche per l’esistenza di particolari in fattoche si potevano trarre dagli atti, funzione che rientra nei suoi compiti istituzionalidi dare alle deduzioni difensive una risposta motivata che dia ragione delladecisione assunta; ciò che è precluso al Tribunale del riesame è di integrare lamotivazione individuando specifiche finalità probatorie del sequestro (Sez. 6, n.33849 del 01/10/2025, F., Rv. 288716 – 01, Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019,Vallese, Rv. 277989 - 01) che non siano state indicate dal pubblico ministero, manon di rispondere alle deduzioni proposte in sede di riesame traendo elementi digiudizio dagli atti del procedimento, come ha fatto nel caso in esame l’ordinanzaimpugnata.4. In definitiva, il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 616, comma 1,cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misuraindicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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