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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23694/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Roma esaminati gli atti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di rideterminazione della pena in executivis per il delitto di rapina per il quale è stato condannato all'esito di giudizio definito prima che, con sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l'art. 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso – con il quale si lamenta l'illogicità della motivazione posta dal Giudice dell'esecuzione a fondamento del rigetto – è interamente versato in fatto e, comunque, manifestamente infondato; considerato che, infatti, la Corte di appello ha posto a ragione del diniego la gravità della condotta, valorizzando la circostanza che la sottrazione della borsa è avvenuta scaraventando la vittima fuori dall'autovettura sulla quale viaggiava con l'imputato, tanto da cagionare alla donna lesioni, anch'esse oggetto di condanna; ritenuto che tale motivazione – con le quali il ricorrente omette di confrontarsi – si pone nell'alveo della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che «L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti» (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Roma esaminati gli atti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di rideterminazione della pena in executivis per il delitto di rapina per il quale è stato condannato all'esito di giudizio definito prima che, con sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l'art. 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso – con il quale si lamenta l'illogicità della motivazione posta dal Giudice dell'esecuzione a fondamento del rigetto – è interamente versato in fatto e, comunque, manifestamente infondato; considerato che, infatti, la Corte di appello ha posto a ragione del diniego la gravità della condotta, valorizzando la circostanza che la sottrazione della borsa è avvenuta scaraventando la vittima fuori dall'autovettura sulla quale viaggiava con l'imputato, tanto da cagionare alla donna lesioni, anch'esse oggetto di condanna; ritenuto che tale motivazione – con le quali il ricorrente omette di confrontarsi – si pone nell'alveo della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che «L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti» (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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