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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 36103/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Marsala per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (commesso il 18/10/2014).

Considerato che i motivi proposti (erronea o falsa applicazione dell'art. 95 d.P.R. 115/2002; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e in riferimento alla quantificazione del trattamento sanzionatorio ex art 133 cod. pen.) reiterano motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 7) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (1° motivo); e che, con riguardo al trattamento sanzionatorio (2° motivo), la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Marsala per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (commesso il 18/10/2014). Considerato che i motivi proposti (erronea o falsa applicazione dell'art. 95 d.P.R. 115/2002; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e in riferimento alla quantificazione del trattamento sanzionatorio ex art 133 cod. pen.) reiterano motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 7) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (1° motivo); e che, con riguardo al trattamento sanzionatorio (2° motivo), la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36103/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris