CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2023
Cassazione n. 10803/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13257/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via G. P. [OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto in carica, domiciliato in ROMA alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE ROMA n. 17298/2021 depositata il08/11/2021. R.g. n. 13257 del 2022 Ad. 28/03/2023; estensore: C.[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 28/03/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso cartella di pagamento , per sanzione amministrativa, irrogata con ordinanza ingiunzione notificata nel 2018, deducendo la prescrizione dalla data di accertamento (dell’anno 2013) alla notifica dell’ordinanza. L’opposizione vennerigettata dal Giudice di Pace e la decisione del primo giudice è stata confermata dal Tribunale di Roma, in appello,con sentenza n.17298 del 8/11/2021. Avverso la sentenza propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] di Roma ha depositato atto di costituzione dell’Avvocatura dello Stato. Per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni. Non risulta il deposito di memorie. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza d’appello ha affermato che l’opponente, pur indicando la data del verbale dell’ISTAT (4 giugno 2013), non ha indicato la data di notifica del verbale in modo da provare l’intervento della prescrizione in relazione alla data dell’ordinanza emessa per due verbali, uno del 2013 e l’altro del 2014, né ha citato in giudizio l’ISTAT che avrebbe potuto produrre il documento. Il primo motivo di ricorso afferma che il riferimento al verbale del 2014 è in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. perché mai dedottoe che in giudizio si sarebbe dovuta costituir e la Prefettura e non l’ISTAT e comunque il Tribunale, avendola ritenuto litisconsorte R.g. n. 13257 del 2022 Ad. 28/03/2023; estensore: C.Valle necessario doveva rimettere la causa al primo giudice, è inammissibile: il riferimento al verbale del 2014 non riguarda la ragione del decidere; il giudice d’appello non ha in alcun modo affermato che l’ISTAT eralitisconsorte necessario; trattasi pertanto di censura priva di decisività. Il secondo motivo, secondo il quale la data del verbale ris ulta dalla cartella di pagamento, è anch’esso inammissibile: la ra g io ne deldecidere della sentenza impugnata è che non è stata provata la data di notifica del verbale (non la data del verbale) e tale affermazione decisoria non è impugnata, da cui, anche in questo caso, la non decisività della censura. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di lite, in quanto la Prefettura di Roma si è costituita con atto di mero stile e l’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto alcuna attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione d’inammissibilità del l’impugnazione , deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se eventualmente dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. La motivazione è riservata nel termine di cui all’art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ. R.g. n. 13257 del 2022 Ad. 28/03/2023; estensore: C.[OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, nella camera d