CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33753/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la \\&___, (-_—__If. decisione del Tribunale di st ha riconosciuto HURMUZ Petru colpevole dell contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica nottetempo di cui all'art.186 commi 2 lett.c) e 2 sexies C.d.S. da cui era derivato un sinistro stradale (2 bis) e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge comportante lesione del diritto di difesa per avere il giudice di appello dato atto dell'omesso deposito delle conclusioni della difesa dell'imputato nell'ambito di procedimento non partecipato, laddove le conclusioni erano state ritualmente depositate. Con una seconda articolazione deduce travisamento della prova laddove era stata esclusa la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. valorizzando le conseguenze dello scontro tra veicoli, laddove l'accertamento di PG non conteneva alcun riferimento ai danni riportati dalle autovetture. Con ulteriori due articolazione assume vizio motivazionale sulla dosimetria della pena e alla mancata riduzione della pena pecuniaria nella misura della metà. La difesa della parte ricorrente ha chiesto di essere ammessa alla discussione orale e ha presentato richiesta di differimento della udienza per legittimo impedimento, richieste peraltro inammissibili in quanto del tutto incompatibili con il rito camerale non partecipato previsto dal codice di rito per i procedimenti assegnati alla settima sezione penale del S.C. 3. Il primo motivo risulta inammissibile in quanto il ricorrente, a parte il dato indicato in sentenza risultato non vero (mancato deposito di conclusioni scritte a seguito di trattazione cartolare dell'appello), non ha lamentato alcun pregiudizio per il mancato esame delle conclusioni, atteso che il giudice di appello ha fornito risposta a tutti i profili di doglianza devoluti al suo giudizio e il ricorrente non ha allegato ulteriori elementi da cui inferire che le conclusioni contenessero argomentazioni difensive nuove piuttosto che limitarsi a riportarsi a quelle formulate con l'impugnazione (sez.2, n.30232 del 16/05/2023, Naccarato, Rv.284802). 4. Fondato è invece il motivo di impugnazione concernente la misura del trattamento sanzionatorio, atteso che la riduzione per la scelta del rito è stata apportata in relazione alla pena pecuniaria nella misura di un terzo, piuttosto che della metà, come previsto dalla disposizione di rito con riferimento ai reati contravvenzionali. 4.1 Trattandosi peraltro di mera operazione aritmetica che non comporta l'esercizio di alcuna valutazione discrezionale riservata ai giudici di merito, la corte di legittimità può procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, come indicato in dispositivo, ai sensi dell'art.620 letti cod.proc.pen. con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi cinque di arresto ed euro cinquecento di ammenda. Così deciso in Roma il 10