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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 03803/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di T0RlN0 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'assegnazione del fascicolo ad altra sezione; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, riducendo la pena inflitta a Michele :el°, la sentenza del Tribunale di Verbania del 15 dicembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione per non avere la Corte di appello valutato la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dalla citata disposizione, è inammissibile atteso che, con la proposta di concordato in appello, in ordine alla quale il Pubblico ministero ha espresso il suo consenso, l'imputato ha rinunciato al motivo di gravame concernente l'affermazione di penale responsabilità, cosicché su tale punto la Corte di appello non era tenuta a motivare; - che il primo motivo dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], che si duole del rigetto dell'istanza di concessione di un termine a difesa avanzata tre giorni prima dell'udienza camerale non partecipata dal proprio difensore nominato in sostituzione dei precedenti revocati, è inammissibile in quanto l'istanza è intervenuta in un momento in cui i difensori degli imputati dovevano aver già esaurito le loro attività di mediante il tempestivo deposito dei loro scritti, cosicché, non residuando alcuna attività difensiva da svolgere innanzi alla Corte di appello, del tutto correttamente questa ha rigettato l'istanza, essendosi già completata, al momento della presentazione dell'istanza, la discussione ed essendo l'udienza del 11 aprile 2022 destinata esclusivamente alla deliberazione della decisione (vedi in proposito Sez. 5, n. 13428 del 22/02/2022, Chiarelli, Rv. 282870, che ha affermato che nel giudizio penale di appello, vigente la disciplina ennergenziale pandemica da Covid-19, che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, l'eventuale rinvio della deliberazione - in specie, per l'impedimento di uno dei componenti del collegio - non deve essere comunicato alle parti, avendo le stesse già discusso e formulato le rispettive conclusioni mediante il tempestivo deposito dei propri scritti); - che il secondo motivo di ricorso dell'imputata è inammissibile in quanto, sebbene formalmente con esso si lamenti la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione, nella sostanza si invoca una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità;- che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, c:omma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a.p4r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di T0RlN0 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'assegnazione del fascicolo ad altra sezione; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, riducendo la pena inflitta a Michele :el°, la sentenza del Tribunale di Verbania del 15 dicembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione per non avere la Corte di appello valutato la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dalla citata disposizione, è inammissibile atteso che, con la proposta di concordato in appello, in ordine alla quale il Pubblico ministero ha espresso il suo consenso, l'imputato ha rinunciato al motivo di gravame concernente l'affermazione di penale responsabilità, cosicché su tale punto la Corte di appello non era tenuta a motivare; - che il primo motivo dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], che si duole del rigetto dell'istanza di concessione di un termine a difesa avanzata tre giorni prima dell'udienza camerale non partecipata dal proprio difensore nominato in sostituzione dei precedenti revocati, è inammissibile in quanto l'istanza è intervenuta in un momento in cui i difensori degli imputati dovevano aver già esaurito le loro attività di mediante il tempestivo deposito dei loro scritti, cosicché, non residuando alcuna attività difensiva da svolgere innanzi alla Corte di appello, del tutto correttamente questa ha rigettato l'istanza, essendosi già completata, al momento della presentazione dell'istanza, la discussione ed essendo l'udienza del 11 aprile 2022 destinata esclusivamente alla deliberazione della decisione (vedi in proposito Sez. 5, n. 13428 del 22/02/2022, Chiarelli, Rv. 282870, che ha affermato che nel giudizio penale di appello, vigente la disciplina ennergenziale pandemica da Covid-19, che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, l'eventuale rinvio della deliberazione - in specie, per l'impedimento di uno dei componenti del collegio - non deve essere comunicato alle parti, avendo le stesse già discusso e formulato le rispettive conclusioni mediante il tempestivo deposito dei propri scritti); - che il secondo motivo di ricorso dell'imputata è inammissibile in quanto, sebbene formalmente con esso si lamenti la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione, nella sostanza si invoca una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità;- che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, c:omma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a.p4r
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