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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 giugno 2026

Cassazione n. 20841/2026

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entante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 7234/24 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pubblicata in data 30novembre 2024.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.giugno 2026.Numero registro generale 11708/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 20841/2026Data pubblicazione 19/06/2026Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona delSostituto Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], laquale ha concluso per il parziale accoglimento del ricorso.Uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta delega del procuratorecostituito, per la ricorrente, e l’Avvocatura Generale delloStato, per la controricorrente.1.

Con sentenza n. 7234/24, pubblicata in data 30 novembre2024, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] delLazio ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso lasentenza n. 13287/22 della [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stato accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. -con riferimento, inparticolare, agli interessi, reputati esenti da tassazione, edall’enunciazione della fideiussione, reputata soggetta adimposta in misura fissa- avverso l’avviso di liquidazione (n.2018 003 DI 000015630 0 001) dell’imposta di registro dovutain forza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma(n. 15630/18).2. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza,affidandone l’accoglimento a sei motivi di impugnazione edillustrando ulteriormente le sue difese con memoria.3.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito, depositandocontroricorso ed invocando la reiezione delle avverseargomentazioni e richieste.4.

Il Pubblico Ministero ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è, nei termini di seguito specificati, fondato e,per quanto di ragione, merita accoglimento.Numero registro generale 11708/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 20841/2026Data pubblicazione 19/06/20262.

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata, per violazione dell’art. 132 c.p.c.,essendo la motivazione inidonea a rappresentare le ragionidella decisione, quanto all’applicazione della tassazione inmisura proporzionale alla fideiussione, ed addiritturamancante, quanto all’applicazione della tassazione sugliinteressi.3.

Il motivo è parzialmente fondato.3.1.

E’ denunciabile in cassazione solamente l’anomaliamotivazionale che si atteggi quale violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass., sez.un., n. 8053/14).

Secondo questi canoni assiologici, quindi,non sono più configurabili le censure di contraddittorietà edinsufficienza della motivazione, in quanto il sindacato dilegittimità su di essa non può che essere circoscritto alla meraverifica della violazione del “minimo costituzionale” richiestodall’art. 111, sesto comma, Cost. (cfr. Cass. n. 22598/18).La mancanza della motivazione, riconducibile all’ipotesi dinullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nelsenso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione dellaNumero registro generale 11708/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 20841/2026Data pubblicazione 19/06/2026decisione, senza alcuna argomentazione- o quando essaformalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, diriconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22).

La motivazione, invece, è solo apparente -e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo-allorquando, benché graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, siccome recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudicante per la formazione delproprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture(cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n.16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n.1986/25).3.2.

Nella vicenda in esame, i giudici di secondo grado hannomesso in rilievo, innanzi tutto, che la Commissione TributariaProvinciale di Roma aveva annullato in toto l’atto impugnato(e, sul punto, non corrisponde al vero quanto sostenuto dallaricorrente, secondo la quale, in prime cure, sarebbe statameramente rideterminata la pretesa tributaria in euro 600,00),nonostante la contribuente non avesse contestato l’impostacalcolata in misura fissa, ai sensi degli artt. 22 e 40 d.P.R. n.131 del 1986, per la condanna -contenuta nel decretoingiuntivo n. 15630/18, emesso dal Tribunale di Roma edoggetto di tassazione- al pagamento di somme di denarorientranti nel regime IVA e, quindi, in forza del principio dialternatività con l’imposta di registro, tassabili in misura fissa,nonché per l’enunciazione dei contratti, menzionati nelNumero registro generale 11708/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 20841/2026Data pubblicazione 19/06/2026provvedimento monitorio, in virtù dei quali quella condanna erastata emessa (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 3).3.3.

Quanto alla tassazione della fideiussione, anch’essaenunciata nel decreto ingiuntivo, hanno evidenziato, invece,come non fosse condivisibile il principio di diritto richiamatonella sentenza di primo grado, secondo il quale le operazioni difinanziamento, nonché quelle di credito, sono esentidall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, da quelle catastalied ipotecarie e dalle tasse sulle concessioni governative.

Hannoosservato, inoltre, che la fideiussione menzionata in un decretoingiuntivo deve scontare l’imposta di registro, in quanto lafunzione antielusiva dell’art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986presuppone meramente che l’atto non registrato, riconducibilea quelli da assoggettare a registrazione in termine fisso, siaenunciato in un provvedimento giudiziario.

Hanno fattopresente, infine, che, in ragione della sua autonomia, uncontratto di fideiussione -in caso di enunciazione in unprovvedimento giudiziario, quale, appunto, un decretoingiuntivo- deve essere autonomamente valutato ai finidell’imposta di registro e sottoposto a tassazione, secondo iprincipi dell’art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986, e, dunque,indipendentemente dalla esecutività o meno del provvedimentomonitorio, essendo sufficiente e necessaria la sottoposizione aregistrazione dell’atto enunciante (cfr., in questo senso, lasentenza impugnata, alle pagg. 3 e 4).3.4.

Invero, se con riferimento alla tassazione dellafideiussione -condivisibili o meno che siano le relativeargomentazioni- la Corte di Giustizia Tributaria di SecondoGrado del Lazio ha motivato e sicuramente nei limiti del“minimo costituzionale” precedentemente menzionato, avendoNumero registro generale 11708/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 20841/2026Data pubblicazione 19/06/2026permesso di comprendere le ragioni che l’hanno ispirata nelladecisione, altrettanto non può dirsi con riferimento al temadegli interessi, che sono stati tassati in misura proporzionale,in quanto, in relazione alle questioni dibattute dalle parti conriferimento ad essi, nessuna argomentazione è rinvenibile nelladecisione, con la quale è stata confermata la correttezza -anche in parte qua- dell’operato dell’amministrazione (cfr. lasentenza impugnata, alle pagg. 3 e 4, in cui, come si è detto,non è presente alcun cenno alle questioni prospettate dalleparti con riferimento al tema della tassazione degli interessi,ancorché sia presente, a pag. 2, nella parte destinata alladescrizione dello “svolgimento del processo”, un accenno,peraltro, piuttosto vago e generico, alle suddette questioni).3.5.

Il vizio motivazionale denunciato, pertanto, sussistesolamente con riferimento al tema testé menzionato, relativoalla tassazione degli interessi, riguardo al quale, peraltro, laricorrente ha formulato anche i seguenti motivi diimpugnazione, con i quali ha prospettato:- ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., lanullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 20 e40 d.P.R. n. 131 del 1986, dell’art. 8, lett. b), della Tariffa,Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 15 d.P.R.n. 633 del 1972, in quanto era stata inopinatamente qualificatacome moratoria la natura degli interessi, con la conseguenteapplicazione della tassazione contestata, nonostante lavalutazione dovesse essere effettuata sulla base degli elementievincibili dall’atto, che non permettevano di addivenire allasuccitata qualificazione (quarto motivo);- ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., lanullità della sentenza impugnata, per violazione dell’articoloNumero registro generale 11708/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 20841/2026Data pubblicazione 19/06/2026112 c.p.c., non essendo stata resa alcuna pronuncia riguardoalla questione inerente alla qualificazione degli interessi,effettuata in violazione dell’art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, inquanto, nel decreto ingiuntivo sottoposto a tassazione, gliinteressi erano stati riconosciuti “come da domanda”, senzaalcuna specificazione circa la loro natura (quinto motivo).3.6.

Ebbene, premesso che i suddetti motivi, contrariamentea quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate (cfr. ilcontroricorso, alle pagg. 4, 5, 6 e 7), sono ammissibili (nonessendo maturato, in relazione al tema della tassazione degliinteressi, alcun giudicato interno, in quanto, con la sentenza diprimo grado, l’avviso di liquidazione era stato annullato ed, ingrado d’appello, il tema de quo era stato sottopostoall’attenzione della corte regionale laziale, la quale haconfermato la correttezza del prefato avviso e, quindi, anchecon riferimento agli interessi calcolati in misura proporzionale,senza considerare, per di più, che, nelle controdeduzioni svoltein secondo grado, la società contribuente aveva riproposto lequestioni ad esso sottese), se ne deve affermare -quanto alquarto motivo- l’assorbimento, in virtù dell’accoglimento, neitermini poc’anzi specificati, del primo motivo di ricorso, mentre-quanto al quinto motivo- la palese infondatezza, perché, siapure omettendo di motivare sul punto, i giudici di secondogrado hanno accolto l’appello dell’amministrazione, dopo averedato atto della proposizione della questione, sostanzialmenteconfermando l’avviso di liquidazione e, dunque, adottando unastatuizione idonea a definire la controversia.Ed, a questo proposito, non è superfluo rammentare che ilvizio di omessa pronuncia, censurabile ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112Numero registro generale 11708/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 20841/2026Data pubblicazione 19/06/2026c.p.c., ricorre quando l’autorità giudiziaria adita omettacompletamente di adottare -diversamente da quanto èavvenuto nel caso di specie- qualsivoglia provvedimento, anchesolo implicito di accoglimento o di rigetto, ma comunqueindispensabile per la soluzione del caso concreto, sulladomanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame (cfr. Cass.n. 27551/24).4.

Con il secondo motivo la ricorrente ha prospettato, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione ofalsa applicazione degli artt. 22 d.P.R. n. 131 del 1986, 6 dellaTariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e 15 e 17d.P.R. n. 601 del 1973, in quanto era stata reputata tassabile,in misura proporzionale, la fideiussione che aveva già scontatol’imposta sostitutiva.5.

Il motivo è, nei termini di seguito specificati, fondato.5.1.

L’art. 15, primo comma, d.P.R. n. 601 del 1973 prevedeche le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungotermine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalitàinerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione,modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo dachiunque ed in qualsiasi momento prestate ed alle loroeventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti ecancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di creditostipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziendeed istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano,in conformità a diposizioni legislative, statutarie oamministrative, il credito a medio e lungo termine, siano esentidall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposteipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessionigovernative.Numero registro generale 11708/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 20841/2026Data pubblicazione 19/06/2026La mancata estensione, ad opera dell’art. 15, secondocomma, d.P.R. n. 601 del 1973, del regime agevolativoprevisto per le operazioni di credito anche agli atti giudiziari adesse relativi (che sono, quindi, soggetti ad imposizione secondoil regime ordinario) non comporta che le operazioni di creditode quibus, per il fatto di essere enunciate in quegli attigiudiziari, siano soggette anche ad imposta di registro, ai sensidell’art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986 (cfr. Cass. n. 4586/02, Cass.n. 22829/13, Cass. n. 17938/19, Cass. n. 8341/21, Cass. n.35442/21 e Cass. n. 37386/21).5.2.

L’art. 15 d.P.R. n. 601 del 1973, d’altronde, prevedenon già un’esenzione fiscale, ma un’agevolazione, realizzatacon il metodo dell’imposizione sostitutiva, in quanto, a normadell’art. 17 d.P.R. n. 601 del 1973, gli enti che effettuano lesuddette operazioni sono tenuti a corrispondere, in luogo delleimposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tassesulle concessioni governative, un’imposta sostitutiva.

L’art. 17,secondo comma, d.P.R. n. 601 del 1973, nel fare salvo “quantostabilito dall’art. 15, secondo comma, per gli atti giudiziari e lecambiali”, si limita a sottrarre al regime dell’imposizionesostitutiva gli atti giudiziari relativi alle operazioni difinanziamento dalle quali il contenzioso abbia tratto origine, iprimi restando assoggettati alle normali imposte sugli attigiudiziari e le seconde ad imposizione sostitutiva.

L’art. 22d.P.R. n. 131 del 1986, che disciplina l’imposizione degli attienunciati e non registrati, non riguarda l’enunciazione di attiesenti, né, tanto meno, riguarda gli atti soggetti adimposizione sostitutiva (cfr. Cass. n. 22829/13), i quali,avendo già scontato detta imposta, non possono esserenuovamente assoggettati a tassazione, in assenza di unNumero registro generale 11708/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 20841/2026Data pubblicazione 19/06/2026diverso ed autonomo presupposto di imposta, perché,contrariamente opinando, gli atti favoriti dall’erario, in caso diazioni giudiziarie, sarebbero incisi in misura maggiore rispettoagli atti non favoriti (cfr. Cass. n. 17924/25).Il pagamento dell’imposta sostitutiva, invero, in tanto ha unsenso, in quanto comporta il diritto alla registrazione senzaulteriori oneri, altrimenti il metodo sostitutivo dovrebbe esserescorporato dal titolo delle agevolazioni fiscali e ricondotto aquello delle sanzioni (cfr. Cass. n. 17938/19).

Tale conclusionecostituisce il precipitato diretto di quanto questa Corte ha giàaffermato in relazione al rapporto tra la deroga di cui all’art.15, secondo comma, d.P.R. n. 601 del 1973 e la disciplinadell’enunciazione degli atti in provvedimenti giudiziari, riportatanell’art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986, avendo evidenziato -comesi è già avuto modo di accennare in precedenza- che gli attigiudiziari riguardanti operazioni relative a finanziamenti amedio e lungo termine sono sì soggetti alle imposte secondo ilregime ordinario e non al regime agevolato per quelle previsto,ma non allorquando siano enunciate -o lo siano atti e garanziead esse afferenti- in atti giudiziari, nel qual caso non sonoassoggettate anche all’imposta di registro, risultando giàsottoposte ad imposta sostitutiva (cfr. Cass. n. 6893/24, Cass.n. 25338/24 e Cass. n. 1571/26).5.3.

Conseguentemente, nella fattispecie qui riguardata, lacorte territoriale, diversamente da quanto ha fatto, avrebbedovuto effettuare un accertamento -riservato al giudice dimerito- riguardo alla natura delle operazioni sottese allafideiussione e verificare se ricorressero o meno i presuppostiper l’applicazione del regime agevolato, relativo all’impostaNumero registro generale 11708/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 20841/2026Data pubblicazione 19/06/2026unica sostitutiva, al fine di stabilire se dovesse essere applicatao meno l’imposta di registro.E questo perché, in mancanza dei suddetti presupposti, nonè lecito nutrire alcun dubbio riguardo al fatto che -essendoprevisto in via generale- la fideiussione debba sottostare,anche se enunciata in una sentenza o in un decreto ingiuntivo,all’imposta di registro proporzionale.L’art. 6 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del1986 include le garanzie reali e personali tra quelle soggette atributo a termine fisso, con aliquota pari al 0,50%, ilsuccessivo art. 43, invece, stabilisce che la base imponibile siapari alla somma garantita, dovendosi applicare, anche per lesuddette garanzie reali e personali, al cospetto delle condizionistabilite dalla legge, l’art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986, secondo ilquale, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute inintervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta siapplica anche alle disposizioni enunciate, con la precisazioneche, ai fini della determinazione dell’ammontare dovuto, labase imponibile dell’imposta deve essere determinataconsiderando la parte dell’atto enunciato “non ancoraeseguita”.E, nell’alveo di questo panorama normativo, è statorimarcato come sia soggetta ad imposta di registro in misuraproporzionale la fideiussione enunciata in una sentenza o in undecreto ingiuntivo, dal momento che la natura accessoria delcontratto di fideiussione in campo civilistico non può essereriprodotta nel diverso ambito tributario, men che meno inquello dell’imposta di registro, improntata all’autonomarilevanza dei singoli negozi ed atti presentati alla registrazioneNumero registro generale 11708/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 20841/2026Data pubblicazione 19/06/2026(cfr. Cass. n. 17899/05, Cass. n. 17237/13 e Cass. n.2230/15).6.

Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione degli artt. 22 e 40 d.P.R. n. 131 del 1986, dell’art.8, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n.131 del 1986 e dell’art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972, essendola conseguente operatività del principio di alternatività conl’imposta di registro, che imponeva la tassazione in misurafissa.Con il sesto motivo la ricorrente ha assunto, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaimpugnata, per violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendostata resa alcuna pronuncia relativamente alla domandainerente all’imposta di registro in misura fissa di euro 200,00,in luogo di quella proporzionale, per l’enunciazione dellafideiussione, ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1633 del 1972.7.

I motivi sono infondati.7.1.

Innanzi tutto, non è possibile ritenere -evocate leconsiderazioni fatte nelle pagine che precedono riguardo alvizio di omessa pronuncia- che la corte di merito non abbiaassunto una decisione idonea a definire, sul punto, lacontroversia, avendo reputato tassabile, in misuraproporzionale, la fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo,evidenziando espressamente, peraltro, la sua autonomiarispetto al provvedimento giudiziario in cui era enunciata e lanecessità di una sua autonoma valutazione ai finidell’applicazione dell’imposta di registro (cfr. la sentenzaimpugnata, alle pagg. 3 e 4).Numero registro generale 11708/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 20841/2026Data pubblicazione 19/06/20267.2.

Inoltre, la natura accessoria del contratto di fideiussionein campo civilistico, già richiamata in precedenza, non rileva inambito tributario, in cui vale il principio dell’autonomia deisingoli negozi, con la conseguenza che la relativa tassazionenon resta attratta nella disciplina tributaria dell’Iva per il solofatto che il creditore sia un soggetto Iva, atteso che non èpossibile -non di meno- sovrapporre il piano dell’imposizionesul decreto ingiuntivo a quello dell’imposizione sull’attoenunciato, ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986, con laconseguente impossibilità di ipotizzare l’applicazione delprincipio di alternatività mentovato nelle sue difese dallaricorrente (cfr. Cass. n. 31177/23 e, nello stesso senso, Cass.n. 9192/26).8.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilprimo, con riferimento al tema della tassazione degli interessi,ed il secondo motivo di ricorso sono fondati e devono essereaccolti, essendo infondati, invece, il terzo, il quinto ed il sesto,assorbito il quarto, e, per l’effetto, la sentenza impugnata deveessere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado del Lazio, in diversa composizione, affinchéeffettui un nuovo giudizio, in relazione ai motivi accolti, eprovveda, altresì, alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo, con riferimento al tema dellatassazione degli interessi, ed il secondo motivo di ricorso,essendo infondati il terzo, il quinto ed il sesto, assorbito ilquarto, e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, indiversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio, inNumero registro generale 11708/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 20841/2026Data pubblicazione 19/06/2026relazione ai motivi accolti, e provveda, altresì, allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno2026.Il Consigliere estensoredott.

Francesco BrunoIl Presidentedott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 7234/24 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pubblicata in data 30novembre 2024.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.giugno 2026.Numero registro generale 11708/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 20841/2026Data pubblicazione 19/06/2026Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona delSostituto Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], laquale ha concluso per il parziale accoglimento del ricorso.Uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta delega del procuratorecostituito, per la ricorrente, e l’Avvocatura Generale delloStato, per la controricorrente.1. Con sentenza n. 7234/24, pubblicata in data 30 novembre2024, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] delLazio ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso lasentenza n. 13287/22 della [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stato accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. -con riferimento, inparticolare, agli interessi, reputati esenti da tassazione, edall’enunciazione della fideiussione, reputata soggetta adimposta in misura fissa- avverso l’avviso di liquidazione (n.2018 003 DI 000015630 0 001) dell’imposta di registro dovutain forza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma(n. 15630/18).2. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza,affidandone l’accoglimento a sei motivi di impugnazione edillustrando ulteriormente le sue difese con memoria.3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito, depositandocontroricorso ed invocando la reiezione delle avverseargomentazioni e richieste.4. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è, nei termini di seguito specificati, fondato e,per quanto di ragione, merita accoglimento.Numero registro generale 11708/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 20841/2026Data pubblicazione 19/06/20262. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata, per violazione dell’art. 132 c.p.c.,essendo la motivazione inidonea a rappresentare le ragionidella decisione, quanto all’applicazione della tassazione inmisura proporzionale alla fideiussione, ed addiritturamancante, quanto all’applicazione della tassazione sugliinteressi.3. Il motivo è parzialmente fondato.3.1. E’ denunciabile in cassazione solamente l’anomaliamotivazionale che si atteggi quale violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass., sez.un., n. 8053/14). Secondo questi canoni assiologici, quindi,non sono più configurabili le censure di contraddittorietà edinsufficienza della motivazione, in quanto il sindacato dilegittimità su di essa non può che essere circoscritto alla meraverifica della violazione del “minimo costituzionale” richiestodall’art. 111, sesto comma, Cost. (cfr. Cass. n. 22598/18).La mancanza della motivazione, riconducibile all’ipotesi dinullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nelsenso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione dellaNumero registro generale 11708/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 20841/2026Data pubblicazione 19/06/2026decisione, senza alcuna argomentazione- o quando essaformalmente esista come parte del documento, ma leargomentazioni in essa contenute siano svolte in modotalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, diriconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo-allorquando, benché graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, siccome recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudicante per la formazione delproprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete ilcompito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture(cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n.16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n.1986/25).3.2. Nella vicenda in esame, i giudici di secondo grado hannomesso in rilievo, innanzi tutto, che la Commissione TributariaProvinciale di Roma aveva annullato in toto l’atto impugnato(e, sul punto, non corrisponde al vero quanto sostenuto dallaricorrente, secondo la quale, in prime cure, sarebbe statameramente rideterminata la pretesa tributaria in euro 600,00),nonostante la contribuente non avesse contestato l’impostacalcolata in misura fissa, ai sensi degli artt. 22 e 40 d.P.R. n.131 del 1986, per la condanna -contenuta nel decretoingiuntivo n. 15630/18, emesso dal Tribunale di Roma edoggetto di tassazione- al pagamento di somme di denarorientranti nel regime IVA e, quindi, in forza del principio dialternatività con l’imposta di registro, tassabili in misura fissa,nonché per l’enunciazione dei contratti, menzionati nelNumero registro generale 11708/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 20841/2026Data pubblicazione 19/06/2026provvedimento monitorio, in virtù dei quali quella condanna erastata emessa (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 3).3.3. Quanto alla tassazione della fideiussione, anch’essaenunciata nel decreto ingiuntivo, hanno evidenziato, invece,come non fosse condivisibile il principio di diritto richiamatonella sentenza di primo grado, secondo il quale le operazioni difinanziamento, nonché quelle di credito, sono esentidall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, da quelle catastalied ipotecarie e dalle tasse sulle concessioni governative. Hannoosservato, inoltre, che la fideiussione menzionata in un decretoingiuntivo deve scontare l’imposta di registro, in quanto lafunzione antielusiva dell’art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986presuppone meramente che l’atto non registrato, riconducibilea quelli da assoggettare a registrazione in termine fisso, siaenunciato in un provvedimento giudiziario. Hanno fattopresente, infine, che, in ragione della sua autonomia, uncontratto di fideiussione -in caso di enunciazione in unprovvedimento giudiziario, quale, appunto, un decretoingiuntivo- deve essere autonomamente valutato ai finidell’imposta di registro e sottoposto a tassazione, secondo iprincipi dell’art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986, e, dunque,indipendentemente dalla esecutività o meno del provvedimentomonitorio, essendo sufficiente e necessaria la sottoposizione aregistrazione dell’atto enunciante (cfr., in questo senso, lasentenza impugnata, alle pagg. 3 e 4).3.4. Invero, se con riferimento alla tassazione dellafideiussione -condivisibili o meno che siano le relativeargomentazioni- la Corte di Giustizia Tributaria di SecondoGrado del Lazio ha motivato e sicuramente nei limiti del“minimo costituzionale” precedentemente menzionato, avendoNumero registro generale 11708/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 20841/2026Data pubblicazione 19/06/2026permesso di comprendere le ragioni che l’hanno ispirata nelladecisione, altrettanto non può dirsi con riferimento al temadegli interessi, che sono stati tassati in misura proporzionale,in quanto, in relazione alle questioni dibattute dalle parti conriferimento ad essi, nessuna argomentazione è rinvenibile nelladecisione, con la quale è stata confermata la correttezza -anche in parte qua- dell’operato dell’amministrazione (cfr. lasentenza impugnata, alle pagg. 3 e 4, in cui, come si è detto,non è presente alcun cenno alle questioni prospettate dalleparti con riferimento al tema della tassazione degli interessi,ancorché sia presente, a pag. 2, nella parte destinata alladescrizione dello “svolgimento del processo”, un accenno,peraltro, piuttosto vago e generico, alle suddette questioni).3.5. Il vizio motivazionale denunciato, pertanto, sussistesolamente con riferimento al tema testé menzionato, relativoalla tassazione degli interessi, riguardo al quale, peraltro, laricorrente ha formulato anche i seguenti motivi diimpugnazione, con i quali ha prospettato:- ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., lanullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 20 e40 d.P.R. n. 131 del 1986, dell’art. 8, lett. b), della Tariffa,Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 15 d.P.R.n. 633 del 1972, in quanto era stata inopinatamente qualificatacome moratoria la natura degli interessi, con la conseguenteapplicazione della tassazione contestata, nonostante lavalutazione dovesse essere effettuata sulla base degli elementievincibili dall’atto, che non permettevano di addivenire allasuccitata qualificazione (quarto motivo);- ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., lanullità della sentenza impugnata, per violazione dell’articoloNumero registro generale 11708/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 20841/2026Data pubblicazione 19/06/2026112 c.p.c., non essendo stata resa alcuna pronuncia riguardoalla questione inerente alla qualificazione degli interessi,effettuata in violazione dell’art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, inquanto, nel decreto ingiuntivo sottoposto a tassazione, gliinteressi erano stati riconosciuti “come da domanda”, senzaalcuna specificazione circa la loro natura (quinto motivo).3.6. Ebbene, premesso che i suddetti motivi, contrariamentea quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate (cfr. ilcontroricorso, alle pagg. 4, 5, 6 e 7), sono ammissibili (nonessendo maturato, in relazione al tema della tassazione degliinteressi, alcun giudicato interno, in quanto, con la sentenza diprimo grado, l’avviso di liquidazione era stato annullato ed, ingrado d’appello, il tema de quo era stato sottopostoall’attenzione della corte regionale laziale, la quale haconfermato la correttezza del prefato avviso e, quindi, anchecon riferimento agli interessi calcolati in misura proporzionale,senza considerare, per di più, che, nelle controdeduzioni svoltein secondo grado, la società contribuente aveva riproposto lequestioni ad esso sottese), se ne deve affermare -quanto alquarto motivo- l’assorbimento, in virtù dell’accoglimento, neitermini poc’anzi specificati, del primo motivo di ricorso, mentre-quanto al quinto motivo- la palese infondatezza, perché, siapure omettendo di motivare sul punto, i giudici di secondogrado hanno accolto l’appello dell’amministrazione, dopo averedato atto della proposizione della questione, sostanzialmenteconfermando l’avviso di liquidazione e, dunque, adottando unastatuizione idonea a definire la controversia.Ed, a questo proposito, non è superfluo rammentare che ilvizio di omessa pronuncia, censurabile ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112Numero registro generale 11708/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 20841/2026Data pubblicazione 19/06/2026c.p.c., ricorre quando l’autorità giudiziaria adita omettacompletamente di adottare -diversamente da quanto èavvenuto nel caso di specie- qualsivoglia provvedimento, anchesolo implicito di accoglimento o di rigetto, ma comunqueindispensabile per la soluzione del caso concreto, sulladomanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame (cfr. Cass.n. 27551/24).4. Con il secondo motivo la ricorrente ha prospettato, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione ofalsa applicazione degli artt. 22 d.P.R. n. 131 del 1986, 6 dellaTariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e 15 e 17d.P.R. n. 601 del 1973, in quanto era stata reputata tassabile,in misura proporzionale, la fideiussione che aveva già scontatol’imposta sostitutiva.5. Il motivo è, nei termini di seguito specificati, fondato.5.1. L’art. 15, primo comma, d.P.R. n. 601 del 1973 prevedeche le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungotermine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalitàinerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione,modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo dachiunque ed in qualsiasi momento prestate ed alle loroeventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti ecancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di creditostipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziendeed istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano,in conformità a diposizioni legislative, statutarie oamministrative, il credito a medio e lungo termine, siano esentidall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposteipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessionigovernative.Numero registro generale 11708/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 20841/2026Data pubblicazione 19/06/2026La mancata estensione, ad opera dell’art. 15, secondocomma, d.P.R. n. 601 del 1973, del regime agevolativoprevisto per le operazioni di credito anche agli atti giudiziari adesse relativi (che sono, quindi, soggetti ad imposizione secondoil regime ordinario) non comporta che le operazioni di creditode quibus, per il fatto di essere enunciate in quegli attigiudiziari, siano soggette anche ad imposta di registro, ai sensidell’art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986 (cfr. Cass. n. 4586/02, Cass.n. 22829/13, Cass. n. 17938/19, Cass. n. 8341/21, Cass. n.35442/21 e Cass. n. 37386/21).5.2. L’art. 15 d.P.R. n. 601 del 1973, d’altronde, prevedenon già un’esenzione fiscale, ma un’agevolazione, realizzatacon il metodo dell’imposizione sostitutiva, in quanto, a normadell’art. 17 d.P.R. n. 601 del 1973, gli enti che effettuano lesuddette operazioni sono tenuti a corrispondere, in luogo delleimposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tassesulle concessioni governative, un’imposta sostitutiva. L’art. 17,secondo comma, d.P.R. n. 601 del 1973, nel fare salvo “quantostabilito dall’art. 15, secondo comma, per gli atti giudiziari e lecambiali”, si limita a sottrarre al regime dell’imposizionesostitutiva gli atti giudiziari relativi alle operazioni difinanziamento dalle quali il contenzioso abbia tratto origine, iprimi restando assoggettati alle normali imposte sugli attigiudiziari e le seconde ad imposizione sostitutiva. L’art. 22d.P.R. n. 131 del 1986, che disciplina l’imposizione degli attienunciati e non registrati, non riguarda l’enunciazione di attiesenti, né, tanto meno, riguarda gli atti soggetti adimposizione sostitutiva (cfr. Cass. n. 22829/13), i quali,avendo già scontato detta imposta, non possono esserenuovamente assoggettati a tassazione, in assenza di unNumero registro generale 11708/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 20841/2026Data pubblicazione 19/06/2026diverso ed autonomo presupposto di imposta, perché,contrariamente opinando, gli atti favoriti dall’erario, in caso diazioni giudiziarie, sarebbero incisi in misura maggiore rispettoagli atti non favoriti (cfr. Cass. n. 17924/25).Il pagamento dell’imposta sostitutiva, invero, in tanto ha unsenso, in quanto comporta il diritto alla registrazione senzaulteriori oneri, altrimenti il metodo sostitutivo dovrebbe esserescorporato dal titolo delle agevolazioni fiscali e ricondotto aquello delle sanzioni (cfr. Cass. n. 17938/19). Tale conclusionecostituisce il precipitato diretto di quanto questa Corte ha giàaffermato in relazione al rapporto tra la deroga di cui all’art.15, secondo comma, d.P.R. n. 601 del 1973 e la disciplinadell’enunciazione degli atti in provvedimenti giudiziari, riportatanell’art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986, avendo evidenziato -comesi è già avuto modo di accennare in precedenza- che gli attigiudiziari riguardanti operazioni relative a finanziamenti amedio e lungo termine sono sì soggetti alle imposte secondo ilregime ordinario e non al regime agevolato per quelle previsto,ma non allorquando siano enunciate -o lo siano atti e garanziead esse afferenti- in atti giudiziari, nel qual caso non sonoassoggettate anche all’imposta di registro, risultando giàsottoposte ad imposta sostitutiva (cfr. Cass. n. 6893/24, Cass.n. 25338/24 e Cass. n. 1571/26).5.3. Conseguentemente, nella fattispecie qui riguardata, lacorte territoriale, diversamente da quanto ha fatto, avrebbedovuto effettuare un accertamento -riservato al giudice dimerito- riguardo alla natura delle operazioni sottese allafideiussione e verificare se ricorressero o meno i presuppostiper l’applicazione del regime agevolato, relativo all’impostaNumero registro generale 11708/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 20841/2026Data pubblicazione 19/06/2026unica sostitutiva, al fine di stabilire se dovesse essere applicatao meno l’imposta di registro.E questo perché, in mancanza dei suddetti presupposti, nonè lecito nutrire alcun dubbio riguardo al fatto che -essendoprevisto in via generale- la fideiussione debba sottostare,anche se enunciata in una sentenza o in un decreto ingiuntivo,all’imposta di registro proporzionale.L’art. 6 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del1986 include le garanzie reali e personali tra quelle soggette atributo a termine fisso, con aliquota pari al 0,50%, ilsuccessivo art. 43, invece, stabilisce che la base imponibile siapari alla somma garantita, dovendosi applicare, anche per lesuddette garanzie reali e personali, al cospetto delle condizionistabilite dalla legge, l’art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986, secondo ilquale, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute inintervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta siapplica anche alle disposizioni enunciate, con la precisazioneche, ai fini della determinazione dell’ammontare dovuto, labase imponibile dell’imposta deve essere determinataconsiderando la parte dell’atto enunciato “non ancoraeseguita”.E, nell’alveo di questo panorama normativo, è statorimarcato come sia soggetta ad imposta di registro in misuraproporzionale la fideiussione enunciata in una sentenza o in undecreto ingiuntivo, dal momento che la natura accessoria delcontratto di fideiussione in campo civilistico non può essereriprodotta nel diverso ambito tributario, men che meno inquello dell’imposta di registro, improntata all’autonomarilevanza dei singoli negozi ed atti presentati alla registrazioneNumero registro generale 11708/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 20841/2026Data pubblicazione 19/06/2026(cfr. Cass. n. 17899/05, Cass. n. 17237/13 e Cass. n.2230/15).6. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione degli artt. 22 e 40 d.P.R. n. 131 del 1986, dell’art.8, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n.131 del 1986 e dell’art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972, essendola conseguente operatività del principio di alternatività conl’imposta di registro, che imponeva la tassazione in misurafissa.Con il sesto motivo la ricorrente ha assunto, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaimpugnata, per violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendostata resa alcuna pronuncia relativamente alla domandainerente all’imposta di registro in misura fissa di euro 200,00,in luogo di quella proporzionale, per l’enunciazione dellafideiussione, ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1633 del 1972.7. I motivi sono infondati.7.1. Innanzi tutto, non è possibile ritenere -evocate leconsiderazioni fatte nelle pagine che precedono riguardo alvizio di omessa pronuncia- che la corte di merito non abbiaassunto una decisione idonea a definire, sul punto, lacontroversia, avendo reputato tassabile, in misuraproporzionale, la fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo,evidenziando espressamente, peraltro, la sua autonomiarispetto al provvedimento giudiziario in cui era enunciata e lanecessità di una sua autonoma valutazione ai finidell’applicazione dell’imposta di registro (cfr. la sentenzaimpugnata, alle pagg. 3 e 4).Numero registro generale 11708/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 20841/2026Data pubblicazione 19/06/20267.2. Inoltre, la natura accessoria del contratto di fideiussionein campo civilistico, già richiamata in precedenza, non rileva inambito tributario, in cui vale il principio dell’autonomia deisingoli negozi, con la conseguenza che la relativa tassazionenon resta attratta nella disciplina tributaria dell’Iva per il solofatto che il creditore sia un soggetto Iva, atteso che non èpossibile -non di meno- sovrapporre il piano dell’imposizionesul decreto ingiuntivo a quello dell’imposizione sull’attoenunciato, ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986, con laconseguente impossibilità di ipotizzare l’applicazione delprincipio di alternatività mentovato nelle sue difese dallaricorrente (cfr. Cass. n. 31177/23 e, nello stesso senso, Cass.n. 9192/26).8. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilprimo, con riferimento al tema della tassazione degli interessi,ed il secondo motivo di ricorso sono fondati e devono essereaccolti, essendo infondati, invece, il terzo, il quinto ed il sesto,assorbito il quarto, e, per l’effetto, la sentenza impugnata deveessere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado del Lazio, in diversa composizione, affinchéeffettui un nuovo giudizio, in relazione ai motivi accolti, eprovveda, altresì, alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo, con riferimento al tema dellatassazione degli interessi, ed il secondo motivo di ricorso,essendo infondati il terzo, il quinto ed il sesto, assorbito ilquarto, e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, indiversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio, inNumero registro generale 11708/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 20841/2026Data pubblicazione 19/06/2026relazione ai motivi accolti, e provveda, altresì, allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno2026.Il Consigliere estensoredott. Francesco BrunoIl Presidentedott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20841/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris