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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46988/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Bergamo di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sette di reclusione e euro 30.000 di multa in ordine al delitto di cui agli artt. 73 e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione al trasporto e alla detenzione di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in cinque panetti, del peso di 5,587 chilogrammi con un principio attivo pari al 66%, rinvenuto occultata all'interno del portellone di un furgone in una cavità appositamente ricavata, in Bergamo il 19 gennaio 2021.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, formulando due motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto l'inosservanza o erronea interpretazione della legge penale ed in particolare dell'art. 80 comma 2 dpr 309/1990.

Il difensore rileva che uno solo dei cinque panetti rinvenuti nella disponibilità dell'imputato era stato sottoposto a narcotest e ad analisi, mentre gli altri quattro panetti non erano stati sottoposti ad accertamento alcuno: i giudici avevano ravvisato la aggravante dell'ingente quantità, estendendo i risultati delle analisi effettuate su un panetto anche agli altri panetti, che invece non erano stati campionati, sul mero rilievo che erano tutti confezionati con le medesime modalità.

Secondo il ricorrente i giudici avrebbero in tal modo compiuto una operazione arbitraria, giacchè era possbile che a Deliu fosse stato consegnato un panetto di cocaina ed altri quattro panetti contenenti sostanze non stupefacenti, ovvero sostanze stupefacente con un principio attivo inferiore.

Fra l'altro Deliu era un semplice trasportatore della droga e doveva limitarsi, quindi, solo alla consegna, sicchè poteva essere stato inconsapevole vittima di sgarri tra venditore e acquirente.

Il difensore argomenta anche che, se è vero che Deliu aveva chiesto di essere giudicato con le forme del rito abbreviato, ciò nondimeno il giudice avrebbe dovuto disporre la perizia tossicologica sulla sostanza stupefacente sequestrata.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenunati generiche.

Il ricorrente lamenta che la Corte non avrebbe tenuto conto del ruolo ricoperto da Deliu di mero trasportaore della sostanza stupefacente.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo, incentrato sulla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990 è manifestamente infondato.

Il ricorrente non ha contestato il dato per cui il quantitativo di sostanza stupefacente trasportato, così come calcolato, era tale da integrare la circostanza aggravante della ingente quantità, ma ha contestato l'accertamento del quantitativo di principio attivo contenuto nella sostanza rinvenuta, ovvero l'estensione dei risultati delle analisi effettuate su uno dei panetti agli altri panetti.

La censura, tuttavia, non è altro che riproposizone di quella già formulata con i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado e, non confrontandosi con la argomentata replica della Corte di Appello, si limita a qualificarla come illogica.

Nella sentenza impugnata i giudici hanno osservato che la estensione dei risultati delle analisi effettuate su un panetto agli altri panetti non poteva essere considerata arbitraria, atteso l'identico peso e le identiche modalità di confezionamento, ed hanno rilevato che la tesi per cui l'ignoto soggetto da cui Deliu aveva ricevuto l'incarico del trasporto avrebbe congegnato una truffa, consegnandogli insieme ad un panetto "buono" - per puro caso l'unico analizzato- quattro panetti di qualità significativamnte inferiore o addirittura costituiti da una non precisata sostanza pulvirulenta diversa alla cocaina, era puramente immaginifica.

Si tratta di percorso argonnentativo coerente con i dati di fatto riportati, da cui è stato tratto un giudizio inferenziale che, in quanto fondato su massime di esperienza non illogiche, non può essere censurato in questa sede.

In ogni caso appaiono dirimenti la considerazione, pure svolta dalla Corte di Appello, per cui la scelta del ricorrente di essere giudicato con le forme del rito abbreviato aveva comportato il consenso all'utilizzo delle fonti e del materiale di prova presente nel fascicolo e la considerazione per cui il potere di integrazione del giudice ex art. 441 comma 5 cod. proc. pen. può essere ligittimamente esercitato solo nel caso in cui emerga una assoluta esigenza probatoria.

La Corte di Cassazione ha da tempo affermato che nel processo celebrato con il rito abbreviato, l'imputato rinunzia definitivamente al diritto di assumere prove diverse da quelle già acquisite agli atti o richieste come condizione a cui subordinare il giudizio allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen.

I poteri del giudice di assumere gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 441, comma 5, cod. proc. pen.) e di disporre in appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603, comma 3, cod. proc. pen.) sono poteri officiosi, che prescindono dall'iniziativa dell'imputato, non presuppongono una facoltà processuale di quest'ultimo e vanno esercitati dal giudice solo quando emerga un'assoluta esigenza probatoria (Sez 3, n. 12853 del 13/02/2003, Paccone, Rv. 224865).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

E' orinetannento consolidato quello per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 , n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

Nel caso in esame la Corte di Appello, nel motivare il dineigo delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen., non si è limitata ad una verifica di assenza di elementi positivi ma ha anche spiegato che dette circostanze non erano ravvisabili in ragione della personalità dell'imputato, quale data desumere dal precedente specifico a suo carico, e della condotta processuale, essendosi Deliu limitato ad ammettere ciò che non poteva negare ed avendo fornito indicazioni palesemente inverosimili circa la complessiva dinamica della vicenda.

A fronte di tale percorso argonnentativo, il ricorrente ha mosso una doglianza del tutto generica e non ha indicato, in positivo, quali elementi avrebbero dovuto invece portare ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio, se non l' ipotizzato ruolo di secondo piano rivestito dall'imputato nella vicenda, secondo una ricostruzione che invece la Corte ha smentito.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Bergamo di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sette di reclusione e euro 30.000 di multa in ordine al delitto di cui agli artt. 73 e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione al trasporto e alla detenzione di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in cinque panetti, del peso di 5,587 chilogrammi con un principio attivo pari al 66%, rinvenuto occultata all'interno del portellone di un furgone in una cavità appositamente ricavata, in Bergamo il 19 gennaio 2021. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto l'inosservanza o erronea interpretazione della legge penale ed in particolare dell'art. 80 comma 2 dpr 309/1990. Il difensore rileva che uno solo dei cinque panetti rinvenuti nella disponibilità dell'imputato era stato sottoposto a narcotest e ad analisi, mentre gli altri quattro panetti non erano stati sottoposti ad accertamento alcuno: i giudici avevano ravvisato la aggravante dell'ingente quantità, estendendo i risultati delle analisi effettuate su un panetto anche agli altri panetti, che invece non erano stati campionati, sul mero rilievo che erano tutti confezionati con le medesime modalità. Secondo il ricorrente i giudici avrebbero in tal modo compiuto una operazione arbitraria, giacchè era possbile che a Deliu fosse stato consegnato un panetto di cocaina ed altri quattro panetti contenenti sostanze non stupefacenti, ovvero sostanze stupefacente con un principio attivo inferiore. Fra l'altro Deliu era un semplice trasportatore della droga e doveva limitarsi, quindi, solo alla consegna, sicchè poteva essere stato inconsapevole vittima di sgarri tra venditore e acquirente. Il difensore argomenta anche che, se è vero che Deliu aveva chiesto di essere giudicato con le forme del rito abbreviato, ciò nondimeno il giudice avrebbe dovuto disporre la perizia tossicologica sulla sostanza stupefacente sequestrata. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenunati generiche. Il ricorrente lamenta che la Corte non avrebbe tenuto conto del ruolo ricoperto da Deliu di mero trasportaore della sostanza stupefacente. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo, incentrato sulla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990 è manifestamente infondato. Il ricorrente non ha contestato il dato per cui il quantitativo di sostanza stupefacente trasportato, così come calcolato, era tale da integrare la circostanza aggravante della ingente quantità, ma ha contestato l'accertamento del quantitativo di principio attivo contenuto nella sostanza rinvenuta, ovvero l'estensione dei risultati delle analisi effettuate su uno dei panetti agli altri panetti. La censura, tuttavia, non è altro che riproposizone di quella già formulata con i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado e, non confrontandosi con la argomentata replica della Corte di Appello, si limita a qualificarla come illogica. Nella sentenza impugnata i giudici hanno osservato che la estensione dei risultati delle analisi effettuate su un panetto agli altri panetti non poteva essere considerata arbitraria, atteso l'identico peso e le identiche modalità di confezionamento, ed hanno rilevato che la tesi per cui l'ignoto soggetto da cui Deliu aveva ricevuto l'incarico del trasporto avrebbe congegnato una truffa, consegnandogli insieme ad un panetto "buono" - per puro caso l'unico analizzato- quattro panetti di qualità significativamnte inferiore o addirittura costituiti da una non precisata sostanza pulvirulenta diversa alla cocaina, era puramente immaginifica. Si tratta di percorso argonnentativo coerente con i dati di fatto riportati, da cui è stato tratto un giudizio inferenziale che, in quanto fondato su massime di esperienza non illogiche, non può essere censurato in questa sede. In ogni caso appaiono dirimenti la considerazione, pure svolta dalla Corte di Appello, per cui la scelta del ricorrente di essere giudicato con le forme del rito abbreviato aveva comportato il consenso all'utilizzo delle fonti e del materiale di prova presente nel fascicolo e la considerazione per cui il potere di integrazione del giudice ex art. 441 comma 5 cod. proc. pen. può essere ligittimamente esercitato solo nel caso in cui emerga una assoluta esigenza probatoria. La Corte di Cassazione ha da tempo affermato che nel processo celebrato con il rito abbreviato, l'imputato rinunzia definitivamente al diritto di assumere prove diverse da quelle già acquisite agli atti o richieste come condizione a cui subordinare il giudizio allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. I poteri del giudice di assumere gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 441, comma 5, cod. proc. pen.) e di disporre in appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603, comma 3, cod. proc. pen.) sono poteri officiosi, che prescindono dall'iniziativa dell'imputato, non presuppongono una facoltà processuale di quest'ultimo e vanno esercitati dal giudice solo quando emerga un'assoluta esigenza probatoria (Sez 3, n. 12853 del 13/02/2003, Paccone, Rv. 224865). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. E' orinetannento consolidato quello per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 , n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame la Corte di Appello, nel motivare il dineigo delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen., non si è limitata ad una verifica di assenza di elementi positivi ma ha anche spiegato che dette circostanze non erano ravvisabili in ragione della personalità dell'imputato, quale data desumere dal precedente specifico a suo carico, e della condotta processuale, essendosi Deliu limitato ad ammettere ciò che non poteva negare ed avendo fornito indicazioni palesemente inverosimili circa la complessiva dinamica della vicenda. A fronte di tale percorso argonnentativo, il ricorrente ha mosso una doglianza del tutto generica e non ha indicato, in positivo, quali elementi avrebbero dovuto invece portare ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio, se non l' ipotizzato ruolo di secondo piano rivestito dall'imputato nella vicenda, secondo una ricostruzione che invece la Corte ha smentito. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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