CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 25980/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29935/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- FANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- SEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RI- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SCOTTO D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- TRO, rappresentatie difesi d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente- avversoil decreto d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 51889/2020 , depositatoil 27/04/2021 . 2di 3 – RG 29935/2021 – CC 04/05/2023 (38) – [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il processo presupposto ha ad oggetto il diritto al controvalore di buoni pasto per il periodo 1999-2003e una durata non ragionevole di circa 10 anni. Nel processo di equa riparazione, il giudice monocratico muove da un indennizzo di€ 400 annui, riduce del 20% per il carattere collettivo dell’azione (€ 320), riduce ulteriormente per il rigetto della domanda (€240), liquida complessivamente € 2.400 di indennizzo p er ciascun ricorrente (€ 240x10 anni); liquida c ompensi nella somma di € 504, risultante da una base di € 450 (ex d.m. 55/2014, tabella n. 8, proce- dimenti monitori, parametro medio), poi un aumento del 60% per plu- ralità di parti con stessa posizione (+ € 270), poi una riduzione del 30% per la materia e la scarsa difficoltà (-€ 216). La Corte di appello rigetta la opposizione. Ricorre in cassazione la parte privatacon due motivi. Resiste il Mini- stero della Giustiziacon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si censura la quantificazione giudiziale dell’equo indennizzo, se ne lamenta il carattere irrisorio, eccede nte il margine di apprezzamento che la Cedu riconosce agli Stati membri. Si deduce violazionedegli artt. 6 para 1 Cedu e 2 e 2bis l. 89/2001. Del primo motivo è da dichiarare l’inammissibilità. La struttura logica del motivo è la seguente. Poiché il giudice di me- rito ha quantificato l’indennizzo in un importo minore di quello risul- tante dall’apprezzamento della parte privata, si dà violazione delle cor- relative norme di diritto. In altre parole, il motivo rinviene indebita- menteil proprio fondamento nella sovrapposizione dell’apprezzamento 3di 3 – RG 29935/2021 – CC 04/05/2023 (38) – [OSCURATO:PERSONA]. della parte (circa l’adeguatezza della quantificazione) alla quantifica- zione compiuta dal giudice e motivata in modo tale da non esporsi a censure in sede di giudizio di legittimità. Il primo motivo è inammissibile. 2. - Con il secondo motivo si censura la liquidazione dei compensi della fase ingiuntiva, sotto il profilo della mancata applicazione dello scaglione corretto (da € 52.000 a € 260.000), in considerazione del valore complessivo della controversia (€ 2.400x29). Si deduce viola- zione degli artt. 91 c.p.c., 1 e 4 d.m. 55/2014. Il secondo motivo è accolto. Tenuto conto del valore globale della controversia, igiudici di merito non hanno applicato lo scaglione corretto, che va da € 52.000 a € 260.000. È da deciderenel merito, applicando la tabella n. 8 del d.m. 55/2014 e liquidando quindi € 747,60, risultante dall a riduzione del 30% (per scarsa difficoltà della materia) rispetto a € 1.068 (fase unica, valore minimo), oltre agliesborsi per € 27, nonché agli accesso ri , da distrarre in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. L’accoglimento parziale del ricorso comporta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo mo- tivo; cassa il decreto impugnato in relazione al l’accoglimento del se- condo motivo; decide nel merito liquidando € 747,60 per la fase moni- toria,oltre a € 27 per esborsi, oltre alle spese generali pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge,da distrarre in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],