CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2021
Cassazione n. 27740/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /24-r [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 16 giugno 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata proposto da [OSCURATO:PERSONA]. In motivazione si rileva che il diniego (relativo a tre semestri dal 15 giugno 2017 al 15 dicembre 2018) è stato correttamente motivato in riferimento al compimento di un tentato omicidio commesso in corso di esecuzione dell'affidamento in prova di tipo terapeutico (poi revocato), tale da denotare l'apparenza di adesione all'opera di rieducazione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con due motivi di ricorso sovrapponibili, erronea applicazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, risultando pacifico approdo interpretativo quello che consente la inapplicabilità del beneficio in rapporto alla posteriore (al semestre) emersione di condotte di reato, tali da denotare l'apparenza dell'adesione ai valori di risocializzazione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]