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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 11451/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'AURIA;

92. R.G. 34703 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione del ricorrente dal reato a lui ascritto, non è consentito poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolar modo, pag. 5 della sentenza impugnata, ove la Corte evidenzia gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto attendibile il narrato di [OSCURATO:PERSONA], che risulta riscontrato dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in relazione alla congruità della pena inflitta, è generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, in quanto non indica le ragioni per le quali la pena sarebbe eccessiva, specie se si tien conto che il giudice di prime cure aveva già determinato la pena per il reato più grave nel minimo edittale, operando poi aumenti contenuti per la continuazione con i reati di cui ai capi B) e C) (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'AURIA; 92. R.G. 34703 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione del ricorrente dal reato a lui ascritto, non è consentito poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolar modo, pag. 5 della sentenza impugnata, ove la Corte evidenzia gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto attendibile il narrato di [OSCURATO:PERSONA], che risulta riscontrato dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in relazione alla congruità della pena inflitta, è generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, in quanto non indica le ragioni per le quali la pena sarebbe eccessiva, specie se si tien conto che il giudice di prime cure aveva già determinato la pena per il reato più grave nel minimo edittale, operando poi aumenti contenuti per la continuazione con i reati di cui ai capi B) e C) (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 Il
Sentenza Cassazione n. 11451/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris