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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 02396/2024

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Umbertide il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 17/5/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del Tribunale di Lucca che, in data 25/1/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di riciclaggio e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto reitera rilievi adeguatamente scrutinati dalla Corte di merito e disattesi con un percorso argomentativo privo di manifeste illogicità.

Il difensore sollecita una rivalutazione delle fonti di prova acquisite che esula dal perimetro del sindacato di legittimità a fronte di una motivazione che ha dato conto dell'inattendibilità della tesi difensiva circa la natura degli interventi eseguiti sul veicolo riciclato alla luce delle dichiarazioni del teste Tarocchi mentre alcun specifico e concreto elemento è stato addotto a sostegno dell'assunto di una diretta partecipazione del ricorrente alla consumazione del reato presupposto.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Umbertide il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 17/5/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del Tribunale di Lucca che, in data 25/1/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di riciclaggio e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto reitera rilievi adeguatamente scrutinati dalla Corte di merito e disattesi con un percorso argomentativo privo di manifeste illogicità. Il difensore sollecita una rivalutazione delle fonti di prova acquisite che esula dal perimetro del sindacato di legittimità a fronte di una motivazione che ha dato conto dell'inattendibilità della tesi difensiva circa la natura degli interventi eseguiti sul veicolo riciclato alla luce delle dichiarazioni del teste Tarocchi mentre alcun specifico e concreto elemento è stato addotto a sostegno dell'assunto di una diretta partecipazione del ricorrente alla consumazione del reato presupposto. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 02396/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris