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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 marzo 2021

Cassazione n. 30684/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14045/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al controricorso - controricorrente – N. 14045/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 2617/8/2021depositata in data 19.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 21.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Sicilia rigettò l’appello dell ’Agenzia delle Entrate avverso la sentenz a n. 7345 /201 4 , con cui la C.T.P. di Palermo aveva annullato l’avviso di accertamento n.

TYR01B701963/2011, emess o nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per l’anno 2006,sulla base di un p.v.c. della Guardia di Finanza del 28.7.2007, essendosi accertata l’omessa contabilizzazione da parte della contribuente – esercente l’attività di commercio ambulante di generi alimentari –di ricavi per € 84.000,00, con conseguente ripresa fiscale ; nel confermare l’esito del giudizi o di primo grado , la C.T.R. escluse che – al contrario di quanto sostenuto dall’Agenzia – l’annullamento del l’accertamento disposto dalla C.T.P. fosse derivato esclusivamente dall’intervenuta assoluzione della Zito nel procedimento penale a suo carico dinanzi al Tribunale di Palermo, ciò essendo invece disceso da una complessiva valutazione degli elementi processualiemersi; in particolare, il giudice d’appello rilevò chel’accertamento impugnato – al pari di quelli elevati a carico della Zito per altre annualità – era fondato su una presunzione semplice (ossia, l’indisponibilità dei recipienti destinati allo stoccaggio dell’olio acquistato), circostanza tuttavia smentita non solo dalle risultanze emerse in sede penale, ma anche dallo stesso p.v.c. predetto, da cui emergeva che la Zito aveva prodotto documentazione attestante il possesso di N. 14045/21 R.G. silos idonei a contenere i grossi quantitativi di olio sfuso acquistato(4 silos della portata di 5.000 litri ciascuno) e che, quanto alle contestate operazioni inesistenti, i relativi pagamenti risultavano regolarmente tracciabili; avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a d un unico motiv o , cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; consideratoche: 1.1 – co n l’unico motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost, degli artt. 1, comma 2, e 36del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e ancora degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per aver reso la C.T.R. una motivazione apparente e per nulla pertinente con l’oggetto di questo giudizio, in quanto relativa alla vicenda processuale dell’avviso emesso per l’anno 2005; infatti, prosegue la ricorrente, riguardo all’anno d’imposta 2006 l’Ufficio aveva contestato alla Zito non già l’indebita detrazione per operazioni inesistenti, bensì i ricavi non dichiarati, accertati induttivamentein misura pari ai versamenti non giustificati nel conto “titolare c/prelievi”, questione rispetto alla quale la C.T.R. ha del tutto omesso la benché minima motivazione; 1.2 –il ricorso è fondato; come anche accertato dal giudice di prime cure, la contestazione per cui è processo deriva dall’esame dei movimenti effettuati dalla Zito sul conto “titolare c/prelievi” e dalle conseguenti valutazioni operate dall’Ufficio , che hanno poi condotto all’emissione dell’avviso impugnato, in relazione all’anno 2006; già dalla mera lettura della sentenza impugnata, pertanto, emerge ictu oculi come gli argomenti spesi dalla C.T.R. –benché indubbiamente riferiti all’attività N. 14045/21 R.G. condotta dalla Zito – siano totalmente avulsi dalla vicenda processuale specificamente devolutale con l’appello erariale, dovendo essa solo accertare se la ripresa fiscale in discorso, concernente l’emersione di ricavi non dichiarati per € 84.000,00, desunti dalle suddette emergenze contabili, fosse fondata o meno; al contrario, il giudice d’appello s’è soffermato su questioni(possesso di silos per lo stoccaggio dell’olio, operazioni inesistenti) che, quand’anche costituenti presupposto dell’accertamento in questione, sono assolutamente diverse e semmai riferite, verosimilmente, ad altra annualità: ciò rende la motivazione della sentenza meramente apparente, non consentendo essa di comprendere il reale iter decisorio che ha conclusivamente condotto alla conferma della decisione di primo grado, con conseguente nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 111, comma 6, Cost., e 36 d.lgs. n. 546/1992; 2.1 -in definitiva, il ricorso è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello erariale, e provvede rà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14045/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al controricorso - controricorrente – N. 14045/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 2617/8/2021depositata in data 19.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 21.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Sicilia rigettò l’appello dell ’Agenzia delle Entrate avverso la sentenz a n. 7345 /201 4 , con cui la C.T.P. di Palermo aveva annullato l’avviso di accertamento n. TYR01B701963/2011, emess o nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per l’anno 2006,sulla base di un p.v.c. della Guardia di Finanza del 28.7.2007, essendosi accertata l’omessa contabilizzazione da parte della contribuente – esercente l’attività di commercio ambulante di generi alimentari –di ricavi per € 84.000,00, con conseguente ripresa fiscale ; nel confermare l’esito del giudizi o di primo grado , la C.T.R. escluse che – al contrario di quanto sostenuto dall’Agenzia – l’annullamento del l’accertamento disposto dalla C.T.P. fosse derivato esclusivamente dall’intervenuta assoluzione della Zito nel procedimento penale a suo carico dinanzi al Tribunale di Palermo, ciò essendo invece disceso da una complessiva valutazione degli elementi processualiemersi; in particolare, il giudice d’appello rilevò chel’accertamento impugnato – al pari di quelli elevati a carico della Zito per altre annualità – era fondato su una presunzione semplice (ossia, l’indisponibilità dei recipienti destinati allo stoccaggio dell’olio acquistato), circostanza tuttavia smentita non solo dalle risultanze emerse in sede penale, ma anche dallo stesso p.v.c. predetto, da cui emergeva che la Zito aveva prodotto documentazione attestante il possesso di N. 14045/21 R.G. silos idonei a contenere i grossi quantitativi di olio sfuso acquistato(4 silos della portata di 5.000 litri ciascuno) e che, quanto alle contestate operazioni inesistenti, i relativi pagamenti risultavano regolarmente tracciabili; avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a d un unico motiv o , cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; consideratoche: 1.1 – co n l’unico motivo l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost, degli artt. 1, comma 2, e 36del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e ancora degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per aver reso la C.T.R. una motivazione apparente e per nulla pertinente con l’oggetto di questo giudizio, in quanto relativa alla vicenda processuale dell’avviso emesso per l’anno 2005; infatti, prosegue la ricorrente, riguardo all’anno d’imposta 2006 l’Ufficio aveva contestato alla Zito non già l’indebita detrazione per operazioni inesistenti, bensì i ricavi non dichiarati, accertati induttivamentein misura pari ai versamenti non giustificati nel conto “titolare c/prelievi”, questione rispetto alla quale la C.T.R. ha del tutto omesso la benché minima motivazione; 1.2 –il ricorso è fondato; come anche accertato dal giudice di prime cure, la contestazione per cui è processo deriva dall’esame dei movimenti effettuati dalla Zito sul conto “titolare c/prelievi” e dalle conseguenti valutazioni operate dall’Ufficio , che hanno poi condotto all’emissione dell’avviso impugnato, in relazione all’anno 2006; già dalla mera lettura della sentenza impugnata, pertanto, emerge ictu oculi come gli argomenti spesi dalla C.T.R. –benché indubbiamente riferiti all’attività N. 14045/21 R.G. condotta dalla Zito – siano totalmente avulsi dalla vicenda processuale specificamente devolutale con l’appello erariale, dovendo essa solo accertare se la ripresa fiscale in discorso, concernente l’emersione di ricavi non dichiarati per € 84.000,00, desunti dalle suddette emergenze contabili, fosse fondata o meno; al contrario, il giudice d’appello s’è soffermato su questioni(possesso di silos per lo stoccaggio dell’olio, operazioni inesistenti) che, quand’anche costituenti presupposto dell’accertamento in questione, sono assolutamente diverse e semmai riferite, verosimilmente, ad altra annualità: ciò rende la motivazione della sentenza meramente apparente, non consentendo essa di comprendere il reale iter decisorio che ha conclusivamente condotto alla conferma della decisione di primo grado, con conseguente nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 111, comma 6, Cost., e 36 d.lgs. n. 546/1992; 2.1 -in definitiva, il ricorso è accolto ; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello erariale, e provvede rà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio
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