CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 37538/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 18464-2025 - Udienza del 22/10/2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di minaccia aggravata, violenza privata aggravata e minaccia grave. Premesso all'esame dell'intero ricorso che esso segue ad un appello aspecifico, non caratterizzato, cioè, dal dovuto confronto con la sentenza di primo grado, come invece preteso sia dall'art. 581 cod. proc. pen., sia dalla giurisprudenza di questa Corte (Sezioni Unite 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, rv. 268822), giacché i motivi di appello erano strutturati prevalentemente su altri profili di censura. [OSCURATO:PERSONA] che questa anomalia rendeva l'appello inammissibile, sicché la Corte territoriale poteva non prenderlo in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria del gravame di merito. I motivi generici, infatti, restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione, donde il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi così viziati in radice non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Ry. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343). [OSCURATO:PERSONA], dunque, che anche solo per questo difetto di specificità dell'appello il ricorso è inammissibile. Rilevato, in aggiunta, che i primi tre motivi di ricorso — che lamentano vizio di motivazione, nonché violazione di legge per l'erronea applicazione della disciplina relativa alla valutazione della prova, in ordine, rispettivamente, ai reati di cui ai capi b), d) ed e) di imputazione — non sono deducibili in sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, che peraltro si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito. Rilevato che il quinto e ultimo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del ,r4 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrentfal pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Cos