CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 settembre 2020
Cassazione n. 32431/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26789/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO- avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2908/2020, pubblicata in data 8.9.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6.10.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione ex art. 22 L. 689/1981 avverso la cartella di pagamento avente ad oggetto la somma che, con ordinanza della V sezione penale di questa Corte di legittimità, l’opponente era stata condannare a versare allacassa Oggetto: sanzioni amministrative delle ammende, a seguito della declaratoria di inammissibilità del suo ricorso avverso un provvedimento di archiviazione pronunciato dal GIP del Tribunale di Catania in data 19.8.2004. Il giudice di pace ha ritenuto improcedibile il ricorso, ritene ndo che il provvedimento non avesse natura sanzionatoria; la pronuncia, impugnata dall’opponente, è stata confermata in appello, evidenziando anche che l’ordinanza di condanna al pagamento di una somma da versare alla cassa delle ammende, che ha ad oggetto un’obbligazione civile finalizzata a disincentivare la proposizione di ricorsi inammissibili, non è soggetta ad alcuna impugnazione, se non che in sede meramente esecutiva. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in 29 motivi, illustrati con memoria. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in censure prive dell’indicazione delle norme sostanziali o processuali violate: non è tuttavia pregiudicata l’intellegibilità delle questioni o la possibilità di vagliarne - nel merito - la fondatezza, per cui l’impugnazione deve ritenersi – sotto tale profilo –ammissibile. 2. Il primo motivo denuncia che l’amministrazione si era irritualmente costituita solo in appello, depositando una comparsa e non una memoria, e che - quindi - il Tribunale, nel dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione, non poteva accogliere eccezioni sollevate tardivamente. Il secondo motivo lamenta che il giudice di appello, dopo aver tenuto l’udienza di precisazione delle conclusioni, aveva rinviato sempre per le conclusioni, consentendo all’amministrazione di depositare le memorie ex art. 190 c.p.c., atti del cui contenuto non era lecito tener conto. Il terzo motivo lamenta che il Tribunale non abbia dato atto del deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., omettendo di esaminarne il contenuto. I tre motivi sono infondati. Già il giudice di pace, sostenendo che la cartella non aveva ad oggetto somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie e non era impugnabile ai sensi dell’art. 22 L. 689/1981, aveva rilevato una causa di inammissibilità dell’opposizione (dichiarandone, a-tecnicamente, l’improcedibilità), statuizione – quest’ultima - confermata integralmente dal Tribunale, l imitatosi a precisare che la stessa ordinanza di legittimità – atto presupposto della cartella – non era sua volta impugnabile se non che in sede esecutiva. Solo in tali limiti il Tribunale ha aderito alle difese del Ministero, avendo riconfermato l’inammissibilità già dichiarata in primo grado sulla base di una questione rilevabile d’ufficio, non preclusa – per quanto detto -in appello. La costituzione del Ministero non era viziata dal deposito di una comparsa in luogo di una memoria difensiva, trattandosi di violazione meramente formale; nessuna preclusione impediva inoltre all’amministrazione di costituirsi in giudizio, di depositare memorie difensive dopo la rimessione della causa in istruttoria (Cass. 22618/2012; Cass. 11136/2002), e di sollevare eccezioni di rito non precluse, quale appunto l’inammissibilità dell’opposizione, già oggetto della decisione di primo grado (Cass. 9211/1992; Cass.9310/1992). La mancata menzione del deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. integrava, infine, una mera omissione materiale - e non l’omessa pronuncia sui motivi di appello - avendo il Tribunale definito la lite in base ad una questione ritenuta assorbente, rendendo superfluo l’esame delle ulteriori ragioni dell’impugnazione. 3. Il quarto motivo denuncia che e rroneamente il Tribunale abbia escluso un vizio assoluto di motivazione della sentenza di primo grado, benché il giudice di pace avesse dichiarato inammissibile l’opposizione, senza render conto delle ragioni della decisione. Il motivo è inammissibile. L’eventuale errore di valutazione da parte del Tribunale in ordine alla sussistenza della motivazione resta superata dalla decisione di secondo grado comunque adottata, che la ricorrente non ha quindi interesse, sotto tale profilo, a contestare (Cass. 7744/2011; Cass.12642/2012; Cass. 21943/2020). In virtù dell'effetto sostitutivo della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullità della decisione soggetta ad appello si convertono in motivi di impugnazione, non può essere denunciato in cassazione il vizio della sentenza di primo grado - per la quale si deduce la mancanza di motivazione- non rilevato dal giudice di appello (Cass. 17072/2007). 4. Il quinto motivo deduce che il Tribunale abbia – immotivatamente - escluso che provvedimento di legittim ità fosse un’ordinanza ingiunzione ex L. 689/1981, pur contenendo la condanna al pagamento di somme; il provvedimento non era, inoltre, corredato da un atto del campione penale avente valore di precetto, per cui la cartella era stata emessa in carenza del sottostante titolo esecutivo. Il sesto motivo denuncia che il Tribunale non abbia tenuto conto della mancata emissione del precetto da parte dell’Ufficio del campione penale e non abbia considerato che la ricorrente, instaurando il giudizio ex art. 22 L. 689/1981, aveva contestato la regolarità del procedimento di riscossione, per ottenere un accertamento - a cognizione piena - del non corretto esercizio del potere sanzionatorio, al qual fine non erano esperibili le opposizioni esecutive. Il settimo motivo sostiene che la ricorrente aveva censurato anche in appello la scelta della cancelleria penale di procedere alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, sulla base dell’ordinanza della Corte di cassazione che non era titolo esecutivo, per cui non eraconsentita l’emissione della cartella di pagamento. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non colgono la ratio decidendi della sentenza. Il Tribunale ha osservato che la cartella non riguardava sanzioni amministrative pecuniarie e si basava su un’ordinanza ingiunzione impugnabile solo in sede esecutiva; da ciò ha desunto l’inammissibilità dell’opposizione ex art. 689/1981, non occorrendo valutare la mancanza del titolo o del precetto, considerato che – come la ricorrente ribadisce anche in questa sede di legittimità – non era stata proposta un’opposizione esecutiva. L’opposizione alle sanzioni amministrative investe, difatti, non già la regolarità del procedimento di riscossione, ma la legittimità dell’esercizio del potere sanzionatorio, questione che –come si dirà - con riferimento ai vizi dell’ordinanza di legittim ità denunciati anche in questa sede - era devoluta al giudice dell’esecuzione penale (Cass. s.u. pen. 491/2011; Cass. pen. 11604/2015; Cass. pen. 50974/2019. 4.1. Per completezza, giova ribadire che l’ordinanza recante il pagamento di una somma alle casse delle ammende è titolo esecutivo per la riscossione anche tramite ruolo (Cass. pen.8841/2020; Cass. 3390/1998) e che, ai sensi dell’art. 227 - ter D.P.R. 115/2002, la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito. La notificazione della cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal corrispondente ruolo (Cass. 36649/2021; Cass. 7234/2022; 2553/2019). 5. L’ottavo motivo denuncia che il giudice di pace, avendo dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla controversia, avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice competente. Il motivo è inammissibile poiché rivolto a censurare la sentenza di primo grado, non ricorribile in cassazione, e perché solleva contestazioni che non risultano oggetto dei motivi di appello. D’altronde, il giudice di pace non aveva dichiarato la propria incompetenza, ma l’inammissibilità dell’opposizione proposta ai sensi della L. 689/1981: siffatta decisione non imp licava una pronuncia sulla competenza con gli effetti della "translatioiudicii" ex art. 50 c.p.c., ma un accertamento dell'ammissibilità - o meno - delladomanda proposta nell'una invece che nell'altra forma. 6. Il nono motivo ripropone la questione della n ecessità che la cartella fosse preceduta dalla notifica del precetto, sostenendo che l’atto era impugnabile solo in un giudizio a cognizione piena finalizzato ad accertare l’illegittimità del procedimento di riscossione, con esclusione delle opposizioni esecutive, esperibili solo per vizi successivi alla formazione del titolo esecutivo. Il motivo è inammissibile per le ragioni di cui si è dato conto nell’esame delle precedenti censure. 7. Il decimo motivo denuncia che il Tribunale abbia dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione senza sottoporre la questione al contraddittorio delle parti in un‘apposita udienza, e per aver omesso di disporre il mutamento del rito e di applicare le regole processuali che disciplinano l’opposizione esecutiva. Il motivo èinfondato. L’ammissibilità dell’opposizione era stata già dichiarata dal giudice di pace ed era tema oggetto dei motivi di gravame, trattandosi, peraltro, di questione di puro diritto, che non andava sottoposta al contradditorio delle parti (Cass. 1617/2022; Cass. 11724/2021; Cass. 22778/2019; Cass. 11453/2014). Il Tribunale si è – in effetti - pronunciato nei limiti delle questioni devolutogli con l’impugnazione, indicando l’azione esperibile avverso l’ordinanza di legittimità, adottata ai sensi dell’art. 616 c.p.p., solo per completezza argomentativa. Nell’impugnare la sentenza di primo grado, la ricorrente aveva difatti ribadito di aver proposto un’opposizione ex art. 22 L. 689/1981 (avendo perciò adito il giudice di pace), senza denunciare né in primo grado, né in appello, un errore di qualificazione della domanda ad opera del primo giudice: la - non contestata - proposizione di un’opposizione a sanzione, anziché di un’opposizione esecutiva, non giustificava alcun mutamento del rito, né la rimessione al giudice competente della diversa causa che la parte avrebbe dovuto proporre, ma non aveva affatto inteso proporre. 8. L’undicesimo motivo denuncia che l’ordinanza di legittimità aveva natura sanzionatoria processuale e che poteva essere emessa solo qualora il ricorso in cassazione fosse stato proposto con colpa o negligenza, presupposto di cui l’ordinanza di condanna non faceva alcuna menzione, non avendo il giudice di legittimità dato conto delle ragioni dell’inammissibilità dell’impugnazione. Si sostiene che, in tale situazione, la ricorrente non poteva esperire un’opposizione esecutiva, potendo solo sollecitare un accertamento a cognizione piena dell’illegittimità del provvedimento. Il dodicesimo motivo assume che la condanna al pagamento di una somma da versare alla cassa delle ammende poteva essere emessa solo nei confronti dell’imputato e non anche a carico della ricorrente, parte offesa dal reato, e che l’Ufficio del campione penale, abilitato per la riscossione, non poteva procedere all’iscrizione a ruolo delle somme. Il tredicesimo motivo denuncia che correttamente era stata proposta un’opposizione a sanzione, poiché la cartella era il primo atto con il quale la parte aveva avuto conoscenza della condanna, non essendo stata notificata anche l’ordinanza di legittimità. I tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili. La sussistenza delle condizioni per invalidare l’ordinanza ingiunzione – sotto il profilo della mancanza del requisito soggettivo della colpa processuale e dell’impossibilità di emettere la condanna a carico ella parte lesa – era questione che andava sollevata dinanzi al giudice della esecuzione penale e che non era stata portata all’esame del giudice di appello, essendo state dedotte a motivo di gravame la mancanza di notifica dell’ordinanza di cassazione, la prescrizione del credito e l’illegittimità della riscossione mediante ruolo (cfr. sentenza, pag. 2). Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la condanna ex art.616 c.p.p. costituisce –inoltre - sanzione economica accessoria alla pena, partecipe dello stesso regime giuridico di quest’ultima, anziché della disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie sottoposte all’opposizione ex L. 689/1981 (Corte cost. 57/2001 e Cass. s.u. pen. 491/2011; in tal senso Cass. pen. 42067/2001, secondo cui la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., per il caso di ritenuta inammissibilità del ricorso per cassazione, non è soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per le sanzioni amministrative, non essendo essa ricollegabile ad un illecito di tipo amministrativo, ma piuttosto alla violazione di un generale obbligo di lealtà processuale, manifestatasi nella scelta di adire il giudice di legittimità in modo imprudente, se non addirittura temerario, o con finalità meramente dilatorie; in tal senso anche Cass. pen.30247/2016). Il riparto delle attribuzioni spettanti in materia di spese processuali penali fra giudice dell'esecuzione penale e giudice dell'opposizione all'esecuzione in sede civile è rimasto in vigore anche con l'entrata in vigore delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che, disciplinando ex novo l'intera materia delle spese di giustizia e regolando specificamente, per il recupero delle spese, la riscossione mediante ruolo, ha espressamente previsto, all'art. 226, l'applicazione dell’art. 29 d.lgs. 46/1999, secondo il quale alle entrate non tributarie "non si applica la disposizione delD.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1" (che esclude la possibilità di proporre le opposizioni di cui agli artt.615 e 617 cod. proc. civ. ) "e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie". Pertanto, in tema di recupero delle spese processuali e delle sanzioni destinate allaCassa delle ammende , sono di competenza delgiudice dell' esecuzione penale le questioni relative all'esistenza e validità del titolo esecutivo, mentre ogni altra questione concernente la corretta quantificazione della sanzione e riguardo alla correttezza della procedura di riscossione va dedotta dinanzi algiudice civile con le forme dell'opposizione agli atti esecutivi, ove venga posta in discussione la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto (e perciò anche la omessa notifica al condannato dell'estratto del titolo esecutivo), ovvero con le forme dell'opposizione all'esecuzioneove si contestino le causali di spesa o il loro ammontare (Cass. pen. 45773/2008; Cass. pen.44079/2008; Cass. pen. 30737/2007, nonché Cass. s.u. pen.491/2011). 9. Il quattordicesimo motivo deduce che, essendo la condanna una sanzione amministrativa pecuniaria, trovava applicazione il termine di prescrizione quinquennale, ormai integralmente decorso al momento della notifica della cartella di pagamento. Il quindicesimo motivo lamenta che la cartella, in pregiudizio del diritto di difesa, indicava che il ricorso doveva proporsi al giudice dell’esecuzione, pur essendo l’atto impugnabile solo ai sensi dell’art. 22 L. 689/1981. Il sedicesimo motivo lamenta che il Tribunale non abbia rilevato l’errore in cui era incorso il primo giudice nel dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione poiché proposta dinanzi ad un giudice appartenente all’amministrazione convenuta. La pronuncia doveva essere comunque adottata nel contraddittorio delle parti e non con decreto emesso inaudita altera parte; infine, una volta dichiarata la propria incompetenza, il giudice di pace doveva rimettere la causa al Tribunale. Il diciassettesimo motivo denuncia che l’ordinanza di legittimità non era stata notificata alla ricorrente, che ne aveva avuto conoscenza solo dopo la notifica della cartella, omissione che rendeva esperibile l’opposizione ex L. 689/1981. Il diciottesimo motivo lamenta che il Tribunale abbia immotivatamente respinto la richiesta di acquisizione della motivazione dell’ordinanza di legittimità, con conseguente invalidità della pronuncia. Il diciannovesimo motivo denuncia l’illegittimità della cartella per mancanza della sottoscrizione del responsabile del procedimento. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Le censure vertono, difatti, su questioni a) non decise in secondo grado, poiché assorbite dalla dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione (quanto in particolare alla prescrizione della condanna); b) che non risultano proposte con l’opposizione o in appello e che sarebbero, quindi, comunque precluse (quanto al difetto di sottoscrizione della cartella e all’errata indicazione del giudice dinanzi al quale proporre il ricorso); c) che investono la pronuncia di primo grado su questioni non oggetto di gravame (riguardo ai vizi della decisione causati dal fatto di esser stata emessa prima dell’udienza e all’obbligo di rimettere la causa al giudice competente); d) che appaiono non decisive (quanto al regime di impugnabilità dell’ordinanza presupposta). 10. Il ventesimo motivo deduce che la comparsa di costituzione dell’amministrazione – dando luogo a resistenza temeraria - conteneva molteplici errori in diritto sia con riferimento alla forma che avrebbe dovuto assumere la decisione di primo grado (ordinanza o sentenza), sia riguardo alla qualificazione dell’opposizione e al rito applicabile, avendo inoltre erroneamente sostenuto che la pronuncia di primo grado non era impugnabile nelle forme del rito del lavoro, che il gravame era tardivo e, infine, che il Tribunale non poteva disporre la trasformazione del rito oltre la prima udienza di trattazione. Il ventunesimo motivo denuncia che il Tribunale abbia erroneamente sostenuto che la somma portata dalla cartella fosse oggetto di un’obbligazione civile e non di un provvedimento di natura sanzionatoria. Il ventiduesimo motivo assume che la difesa erariale avrebbe erroneamente interpretato quantoespresso a pag. 9 della sentenza di primo grado, con riferimento alla ritenuta improcedibilità della domanda, reiterando la richiesta di declaratoria di resistenza temeraria. Il ventitreesimo motivo deduce che la difesa erariale aveva infondatamente eccepito la prescrizione decennale, sollevando argomentazioni che davano luogo a resistenza temeraria. Il ventiquattresimo lamenta che la difesa erariale, resistendo in modo temerario, aveva ritenuto proponibile l’incidente di esecuzione in sede penale, benché l’ordinanza di legittimità avesse indebitamente condannato la parte offesa al pagamento di una somma alla cassa delle ammende. Il venticinquesimo motivo deduce che il procedimento di riscossione era viziato dalla mancata notifica del titolo e del precetto da parte del cancelliere. Il ventiseiesimo motivo assume che la riscossione delle somme da versare alla cassa delle ammende era stata avviata allorquando il credito era ormai prescritto, con conseguente illegittimità della cartella impugnata. Il ventisettesimo motivo deduce che – contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale – non era possibile impugnare l’ordinanza o la cartella con le opposizioni esecutive penali, essendo tale rimedio concesso all’imputato e non alla parte offesa. Il ventottesimo motivo reitera la richiesta di dichiarare la resistenza temeraria dell’amministrazione per aver citato la circolare del Ministero della giustizia n. 9/2003, che non aveva riguardo alla presente vicenda processuale ma alla regolazione delle spese processuali penali. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Le censure, ove denunciano che l’amministrazione avrebbe temerariamente resistito il giudizio, sono volte a contestare il contenuto degli atti difensivi e non la sentenza impugnata, con riferimento a questioni che non hanno assunto influenza sulla decisione del Tribunale, se non che con riguardo al regime di impugnabilità dell’ordinanza della Corte di legittimità. Per altro verso appaiono reiterate tesi già respinte – o dichiarate inammissibili - nell’esame dei precedenti motivi riguardo alla prescrizione del credito, alla natura sanzionatoria della condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, all’illegittimità della cartella per la mancata notifica di un atto del campione penale equipollente al precetto, alla maturazione della prescrizione, al vizio dell’ordinanza di legittimità per aver condannato la parte offesa dal reato al pagamento ex art. 6516 c.p.p.. 11. Il ventinovesimo motivo denuncia che erronea mente il Tribunale abbia condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali - inclusi gli oneri di legge (iva e contributi) – oltre che per la fase di studio, tutte voci spettanti solo per gli avvocati del libero foro; si assume che la difesa erariale, non avendo depositato la comparsa conclusionale e la nota spese, non aveva titolo al compenso per la fase di trattazione e decisoria. Il motivo è infondato. Indiscussa la soccombenza della ricorrente nei precedenti gradi di merito, la liquidazione delle spese è stata correttamente effettuata in relazione a ciascuna delle fasi di cui all’art. 4 D.M. 55/2014, disposizione applicabile anche nel caso in cui parte vincitrice sia un’amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato, potendosi derogare all’applicazione dei criteri tabellari, riconoscendo esclusivamente le spese vive, solo nel caso in cui l’ente sia rappresentato da un proprio funzionario mediante difesa non tecnica (Cass. 28870/2021; Cass. 27444/2020; Cass. 20980/2016; Cass. 11389/2011; Cass. 18066/2007; Cass. 7409/1983). La fase di trattazione e decisione includeva tutte le attività elencate, in via esemplificativa, dall’art. 4, comma quinto, lettera d) D.M. 55/2014: il solo mancato deposito della comparsa o della nota spese non escludeva automaticamente il compenso per la suddetta fase processuale. Riguardo all’aggravio degli oneri accessori, la questione rileva in sede esecutiva, posto che la condanna al pagamento per tali causali, in aggiunta ad una data somma dovuta al soccombente per il compenso, deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva spettanza di tali voci aggiuntive (Cass. 6974/2007; Cass. 9730/2000; Cass. 2387/1998; Cass. 18192/2018). Il ricorso è quindi respinto. Non luogo a provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti proc