CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 08025/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32499-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - Intimata - avverso la sentenza n. 1552/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - in data 4.12.2008, [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] conclusero un preliminare di vendita di un immobile al prezzo di € 135.000,00, prevedendo che la somma di € 5000,00 dovesse essere versata all’atto F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32499/2020 Numero sezionale 376/2022 Numero di raccolta generale 8025/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 di sottoscrizione del preliminare, € 10.000,00 con versamenti mensili ed € 120.000,00 al rogito; - il Siano versò € 5000,00 con assegno circolare all’atto della sottoscrizione del preliminare ed € 5000,00 con assegno bancario; - la Società esercitò il diritto di recesso e si avvalse della clausola risolutiva espressa trattenendo la caparra di € 10.000,00; - il Siano agì per chiedere la restituzione della somma di € 10.000,00; - il Tribunale rigettò la domanda. - la Corte d’appello accolse parzialmente l’appello e, sulla base dell’interpretazione del contratto, ritenne che sola la somma di € 5000,00 avesse la natura di caparra confirmatoria, mentre i restanti € 5000,00 costituivano acconto sul prezzo; condannò, quindi, la Caracciolo alla restituzione di € 5000,00 e compensò per 1/3 le spese del doppio grado condannando il Siano al pagamento dei restanti 2/3; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Siano sulla base di due motivi, illustrati con memoria illustrativa depositata in prossimità dell’udienza. - non ha svolto attività difensiva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: - «Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1385 c.c., 1363, 1341 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la corte di merito errato nell’interpretazione del contratto, attribuendo natura di caparra confirmatoria al versamento della somma di € 5000,00 che, invece, costituirebbe un acconto sul prezzo. Detta interpretazione violerebbe il criterio ermeneutico dell’interpretazione letterale in quanto il testo del contratto non farebbe espresso riferimento alla caparra confirmatoria. Il motivo è infondato. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32499/2020 Numero sezionale 376/2022 Numero di raccolta generale 8025/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 L'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 c.c., e segg c.c. La denuncia in cassazione di un errore di diritto nell'interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., essendo necessario specificare i canoni che in concreto assuma violati e, in particolare, il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, giacchè le doglianze non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, non dovendo quest'ultima essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni; pertanto, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, n.995; Cass., 28 novembre 2017, n. 28319; Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). Nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; pertanto assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art.1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti. (Cassazione civile sez. I, 02/07/2020, n.13595). F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32499/2020 Numero sezionale 376/2022 Numero di raccolta generale 8025/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 Nel caso di specie, la corte di merito ha interpretato l’art.15 del Regolamento contrattuale, che attribuiva alla promittente venditrice la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa con “diritto di trattenere la somma corrisposta a titolo di caparra confirmatoria” attribuendo natura di caparra confirmatoria alla somma di € 5000,00 versata all’atto di sottoscrizione del preliminare. Detta interpretazione non solo non è contraria al dato letterale in quanto espressamente prevista nell’ipotesi di operatività della clausola risolutiva espressa, ma è il risultato dell’indagine sull’intenzione della volontà delle parti nell’ambito di un’interpretazione sistematica delle clausole. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 92 c.p.c.,, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la corte di merito disposto la compensazione delle spese di lite nonostante l’accoglimento parziale della domanda. Il motivo è inammissibile. Vi era soccombenza reciproca in quanto vi era stato accoglimento parziale della domanda con dimezzamento del quantum. La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. 23.9.2013, n. 21684, Sez. III, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016)»; Considerato che: F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32499/2020 Numero sezionale 376/2022 Numero di raccolta generale 8025/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 - il Collegio condivide la proposta del Relatore; - la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; - ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 14 gennaio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s