Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 31726/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui all'art.496 cod. pen.

Letta la memoria difensiva, pervenuta in data 5 settembre 2025, a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso.

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge in ordine alla configurabilità del reato, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità.

Invero, tramite un congruo richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, il giudice ha chiarito che il reato contestato si consuma nel momento in cui viene resa la falsa dichiarazione, essendo dunque irrilevante, ai fini della sussistenza dello stesso, una eventuale ritrattazione successiva.

Parimenti infondata la doglianza difensiva che sostiene una possibile ipotesi di desistenza volontaria, dal momento che le generalità corrette sono state fornite solo in un secondo momento e, pertanto, quando il reato si era già consumato.

Alla luce di tali considerazioni, il giudice ha dunque ribadito l'impossibilità di assolvere l'imputato in quanto tutti gli elementi costituitivi del reato, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, risultano perfettamente integrati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] estpso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui all'art.496 cod. pen. Letta la memoria difensiva, pervenuta in data 5 settembre 2025, a firma del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge in ordine alla configurabilità del reato, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità. Invero, tramite un congruo richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, il giudice ha chiarito che il reato contestato si consuma nel momento in cui viene resa la falsa dichiarazione, essendo dunque irrilevante, ai fini della sussistenza dello stesso, una eventuale ritrattazione successiva. Parimenti infondata la doglianza difensiva che sostiene una possibile ipotesi di desistenza volontaria, dal momento che le generalità corrette sono state fornite solo in un secondo momento e, pertanto, quando il reato si era già consumato. Alla luce di tali considerazioni, il giudice ha dunque ribadito l'impossibilità di assolvere l'imputato in quanto tutti gli elementi costituitivi del reato, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, risultano perfettamente integrati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] estpso
Sentenza Cassazione n. 31726/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris