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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16512/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 30/10/2020 dalla Corte d'Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa il 26/11/2019 dal Tribunale di Grosseto, con la quale ELOUARTANI Khaled era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di rapina impropria e propria rispettivamente a lui ascritti ai capi A) e B) della rubrica.

2. Ricorre per cassazione l'ELOUARTANI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla recidiva, non essendo stati indicati i precedenti posti a fondamento della stessa né le ragiono? per cui si dovesse ritenere sussistente una maggiore capacità a delinquere.

Si rileva l'erroneità della contestazione della recidiva qualificata quanto al reato sub B), commesso in data anteriore (20/03/2017) al passaggio in giudicato delle due sentenze rilevanti ai fini della recidiva reiterata specifica infraquinquennale (29/11/2017 e 31/01/2018); si lamenta altresì il silenzio motivazionale rispetto alle doglianze difensive, dal momento che la Corte avrebbe dovuto indicare i precedenti significativi di maggiore colpevolezza e capacità a delinquere.

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando la correttezza del percorso motivazionale della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve invero osservarsi, da un lato, che l'esame del certificato penale del ricorrente consente infatti di ritenere manifestamente infondata la censura difensiva concernente la sussistenza dei presupposti applicativi della recidiva qualificata.

Se è vero infatti che il reato sub B) è stato commesso prima del passaggio in giudicato delle due sentenze menzionate nel ricorso, è anche vero che queste ultime sono riportate ai nn. 10 e 11 del certificato dell'ELOUARTANI, che ai precedenti nn. 2, 4, 5 e 9 reca altrettante condanne per reati della stessa indole (furto) passate in giudicato nel quinquennio anteriore alla commissione del reato oggetto dell'odierno giudizio (tra l'altro, la condanna riportata al n. 9, irrevocabile il 29/06/2016, fa esplicito riferimento alla recidiva specifica infraquinquennale).

D'altro lato, va evidenziato che l'esame della residua censura (concernente la motivazione posta a base dell'applicazione dela recidiva) è precluso dalla mancata deduzione della questione con i motivi di appello.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in iravore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 2 arzo 2022 Il Consi6lie.te estensore [OSCURATO:PERSONA] r,àzienza Giovanna V_erg.a.

DEPOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 30/10/2020 dalla Corte d'Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa il 26/11/2019 dal Tribunale di Grosseto, con la quale ELOUARTANI Khaled era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di rapina impropria e propria rispettivamente a lui ascritti ai capi A) e B) della rubrica. 2. Ricorre per cassazione l'ELOUARTANI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla recidiva, non essendo stati indicati i precedenti posti a fondamento della stessa né le ragiono? per cui si dovesse ritenere sussistente una maggiore capacità a delinquere. Si rileva l'erroneità della contestazione della recidiva qualificata quanto al reato sub B), commesso in data anteriore (20/03/2017) al passaggio in giudicato delle due sentenze rilevanti ai fini della recidiva reiterata specifica infraquinquennale (29/11/2017 e 31/01/2018); si lamenta altresì il silenzio motivazionale rispetto alle doglianze difensive, dal momento che la Corte avrebbe dovuto indicare i precedenti significativi di maggiore colpevolezza e capacità a delinquere. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando la correttezza del percorso motivazionale della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve invero osservarsi, da un lato, che l'esame del certificato penale del ricorrente consente infatti di ritenere manifestamente infondata la censura difensiva concernente la sussistenza dei presupposti applicativi della recidiva qualificata. Se è vero infatti che il reato sub B) è stato commesso prima del passaggio in giudicato delle due sentenze menzionate nel ricorso, è anche vero che queste ultime sono riportate ai nn. 10 e 11 del certificato dell'ELOUARTANI, che ai precedenti nn. 2, 4, 5 e 9 reca altrettante condanne per reati della stessa indole (furto) passate in giudicato nel quinquennio anteriore alla commissione del reato oggetto dell'odierno giudizio (tra l'altro, la condanna riportata al n. 9, irrevocabile il 29/06/2016, fa esplicito riferimento alla recidiva specifica infraquinquennale). D'altro lato, va evidenziato che l'esame della residua censura (concernente la motivazione posta a base dell'applicazione dela recidiva) è precluso dalla mancata deduzione della questione con i motivi di appello. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in iravore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2 arzo 2022 Il Consi6lie.te estensore [OSCURATO:PERSONA] r,àzienza Giovanna V_erg.a. DEPOSITAT
Sentenza Cassazione n. 16512/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris